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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 26/09/2025, n. 1619 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1619 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Piccolo Giovanni , , ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 32 /2022 R.G., promossa da:
, nato il [...] a [...] , Parte_1
Cod. Fisc. , elettivamente domiciliato in Via Ferrara n.99 C.F._1
98061 Brolo ITALIA presso lo studio dell'Avv. RIFICI STEFANIA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro
CF elettivamente domiciliato in VIA ROMAGNOSI 9 CP_1 P.IVA_1
presso lo studio dell'Avv. MONORITI Controparte_2
ANTONELLO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- resistente –
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO Con ricorso ex art. 414 c.p.c. (riqualificabile quale domanda di accertamento negativo ex art. 442 c.p.c.) impugnava la comunicazione del Parte_1 CP_1
22.01.2020 con cui veniva richiesto il pagamento di € 1.208,74 a titolo di indebito su indennità di disoccupazione ordinaria (oltre ANF) riferita al periodo
01.09.2012–30.09.2012.
La ricorrente deduceva: (i) genericità della diffida;
(ii) mancato incasso delle somme;
(iii) decadenza dell'azione restitutoria ex art. 13, L. 412/1991. Chiedeva la declaratoria di nullità/inefficacia della richiesta e, in subordine, la riduzione dell'eventuale pretesa agli importi effettivamente provati, con restituzione di quanto trattenuto. Si costituiva l' eccependo nel merito la legittimità della ripetizione, in CP_1 quanto la sig.ra aveva ripreso attività lavorativa dal 01.09.2012 (UNILAV Pt_1 ed estratto contributivo in atti), con conseguente perdita dello stato di disoccupazione;
depositava delibera n. 2115317 del 26.05.2021 esplicitativa delle ragioni dell'indebito e documentazione attestante i pagamenti eseguiti (due mandati: € 2.466,96 e € 530,71) con ricalcolo dell'indebito in € 1.119,30 + €
89,44 ANF = € 1.208,74.
Assunte le difese e prodotti gli atti amministrativi, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del ..2025, con termini ex art. 190 c.p.c.
DIRITTO
1) Qualificazione della domanda e onere probatorio
La domanda ha natura di accertamento negativo dell'obbligo di restituzione di somme percepite a titolo di prestazione previdenziale non pensionistica;
ne discende che l'onere della prova dei fatti costitutivi del diritto a trattenere quanto ricevuto grava sull'accipiens. Nel caso concreto, incombeva dunque su dimostrare la persistenza dei Parte_1 requisiti della disoccupazione oltre il 01.09.2012.
Al contrario, la documentazione prodotta dall' (UNILAV ed estratto CP_1 contributivo) attesta la ripresa del lavoro dal 01.09.2012, circostanza che determina ex lege la perdita dello stato di disoccupazione e, per l'effetto, la non spettanza della prestazione per il mese di settembre 2012, con conseguente legittimità della ripetizione.
2) Sulla motivazione dell'atto di recupero
La comunicazione del 22.01.2020 indica importo, periodo e titolo del recupero;
eventuali iniziali lacunose specificazioni risultano colmate dalla successiva delibera del 26.05.2021, ritualmente comunicata, che esplicita la causale (ripresa attività dal 01.09.2012) e il calcolo dell'indebito; è dunque rimasto integro l'esercizio del diritto di difesa della ricorrente.
3) Sulla dedotta “mancata percezione”
L'assunto di mancato incasso non è stato provato;
gli estremi identificativi dei mandati di pagamento prodotti dall' sono idonei a fondare la CP_1 presunzione di avvenuta percezione, non efficacemente superata. 4) Inapplicabilità dell'art. 13, L. 412/1991 e prescrizione
L'art. 13, L. 412/1991 concerne i controlli reddituali in materia pensionistica e non si applica alle prestazioni non pensionistiche (quale l'indennità ordinaria di disoccupazione); trova applicazione la disciplina generale della ripetizione dell'indebito (art. 2033 c.c.) con prescrizione decennale. La richiesta del 22.01.2020 è pertanto tempestiva.
Pur a fronte del rigetto del ricorso, ricorrono i presupposti per la compensazione integrale delle spese ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., dovendo il giudice indicare specificamente le ragioni. Nel caso di specie:
a) l'atto iniziale di recupero (22.01.2020) presentava profilo motivazionale non compiutamente esplicitato, poi integrato solo con delibera del 26.05.2021, circostanza che ha oggettivamente reso incerta la ricostruzione del credito nella fase stragiudiziale;
b) il notevole lasso temporale tra erogazione (2012) e richiesta (2020) ha contribuito a ingenerare incertezza in ordine alla ripetibilità delle somme e alla prova dell'incasso;
c) il tema giuridico è stato interessato, nel periodo 2021–2025, da oscillazioni giurisprudenziali sulla riconducibilità delle diverse prestazioni (pensionistiche vs. non pensionistiche) all'ambito applicativo dell'art. 13, L. 412/1991 e sulla decorrenza della prescrizione, profili idonei a integrare una oggettiva incertezza normativa;
d) non sono emersi profili di mala fede o colpa grave della ricorrente.
11. Tali elementi, specificamente indicati, giustificano la compensazione integrale delle spese,
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti – Sezione Lavoro e Previdenza – definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da contro così Parte_1 CP_1 provvede:
1. rigetta il ricorso di;
Parte_1
2. accerta la legittimità della richiesta di ripetizione dell'indebito dell' CP_1 relativa al periodo 01.09.2012–30.09.2012 e all'importo di € 1.208,74; 3. compensa integralmente tra le parti le spese di lite, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., per le ragioni indicate in motivazione;
Così deciso in Patti 26/09/2025.
Il Giudice
Dott. Giovanni Piccolo