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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 01/12/2025, n. 304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 304 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE LAVORO
Composta da:
RI LO UA PRESIDENTE Rel.
Paolo Viarengo CONSIGLIERE
ER Baisi CONSIGLIERE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 185/2025 R.G.L. promossa da:
c.f. Parte_1
, in persona del Presidente pro tempore, P.IVA_1
rappresentato e difeso dagli avv.ti Alberto Fuochi e Pietro
Capurso per procura generale alle liti del 22.3.2023, a rogito notaio di Fiumicino (Roma) Persona_1
APPELLANTE
CONTRO
c.f. , Controparte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. Federica Adorni per procura allegata alla memoria di costituzione in appello
APPELLATA
Oggetto: Pubblico impiego: retribuzione CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da note depositate il 16.11.2025
Per l'appellata: come da note depositate il 18.11.2025
FATTI DI CAUSA
L' ha proposto opposizione, davanti al Tribunale di Pt_1
Genova, a decreto ingiuntivo che gli intimava il pagamento di euro 41.633,45 alla ex-dipendente a titolo Controparte_1
di saldo del TFS per omessa considerazione di tre periodi di aspettativa che, secondo l'Istituto, non sarebbero stati utili ai fini del TFS, ed ha chiesto pertanto la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Costituendosi in giudizio, la sig.ra ha contestato il CP_1
fondamento dell'opposizione, chiedendone il rigetto.
Con sentenza n. 549/2025, pubblicata il 24.5.2025, il Tribunale ha revocato il decreto ingiuntivo opposto ed ha dichiarato il diritto della sig.ra a vedersi riconoscere i periodi CP_1
1°.5.2000 - 2.4.2005 e 1°.1.2007 - 31.12.2016 agli effetti della determinazione della misura del TFS.
Propone appello l' ; resiste l'appellata. Pt_1
La causa è stata discussa mediante deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e decisa nella camera di consiglio del 25.11.2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il Tribunale ha parzialmente accolto l'opposizione sulla base delle seguenti considerazioni:
- il periodo 1°.5.2000 - 2.4.2005, di aspettativa senza
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assegni per la durata del mandato di Consigliere
Regionale, è valutabile ai fini del TFS ex art. 68 D.Lgs.
165/2001;
- il periodo 3.5.2005 – 11.5.2005, di aspettativa per motivi familiari, non è valutabile ai fini del TFS;
- il periodo 1°.1.2007 - 31.12.2016, di aspettativa per la nomina a Direttore Scientifico dell' è utile ai fini Pt_2
del trattamento di quiescenza e previdenza, ai sensi dell'art. 3 bis, co.11, D.Lgs. 502/1992 (v. Cass.
29408/2018).
Va premesso che l'appello non è inammissibile, come infondatamente eccepito dall'appellata, sia perché nel conteggio depositato nel corso del giudizio di primo grado l' non Pt_1
aveva affatto riconosciuto “il periodo dal 1.5.2000 al 2.4.2005 come utile ai fini del ricalcolo del TFS, quantificando un importo dovuto di € 15.881,65”, trattandosi di conteggio depositato in adesione all'invito del Giudice (v. verbale udienza 21.11.2024) a depositare “conteggio dell'importo in ipotesi maturato dalla parte convenuta a titolo TFS che tenga conto dei seguenti periodi
…”, sia perché il ricorso contiene una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e una argomentata critica delle ragioni addotte dal primo Giudice (v.
Cass. S.U. 27199/2017).
Con il primo motivo l' deduce che il periodo 1°.5.2000 - Pt_1
2.4.2005 di aspettativa senza assegni è utile, ex art. 68, 2° co.,
D.Lgs. 165/2001, “ai fini dell'anzianità di servizio e del
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trattamento di quiescenza e di previdenza”, ossia ai fini del diritto e della misura della pensione, ma non ai fini del TFS, così come previsto espressamente, per il lavoro privato, dall'art. 31
St. Lav., che non fa riferimento al TFR.
Il motivo è infondato.
L'espressione “ai fini … del trattamento di quiescenza e di previdenza”, contenuta nell'art. 68, 2° co., D.Lgs. 165/2001, è volutamente ampia e onnicomprensiva e il TFS vi rientra a pieno titolo, costituendo una prestazione previdenziale con funzione di retribuzione differita, finanziata con contributi anche a carico del lavoratore, la cui natura previdenziale è costantemente riconosciuta dalla giurisprudenza (v. Cass. S.U. 11329/2005); non rileva l'art. 31 St. Lav., dettato per il rapporto di lavoro privato.
Con il secondo motivo l' sostiene che il periodo 1°.1.2007 - Pt_1
31.12.2016, di aspettativa per la nomina a Direttore Scientifico dell non sarebbe utile ai fini del TFS perché l'art. 3 bis Pt_2
D.Lgs. 502/1992 riguarderebbe solo le “strutture sanitarie”, e l' non lo è, solo le nomine a “direttore generale, Pt_2
amministrativo o sanitario” mentre l'appellata ha ricoperto l'incarico di direttore scientifico, ed ha lavorato presso l' Pt_2
con contratto di lavoro autonomo di diritto privato, mentre il TFS riguarda esclusivamente i lavoratori dipendenti pubblici.
Il motivo è infondato.
Il primo Giudice ha condivisibilmente ritenuto che, sebbene la figura del Direttore Scientifico non sia testualmente menzionata
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nell'art. 3 bis D.Lgs. 502/1992, essa è pienamente assimilabile alle altre figure dirigenziali apicali elencate, data l'analoga professionalità e la natura del rapporto.
Quanto alla applicabilità della norma limitatamente alle
“strutture sanitarie”, la giurisprudenza di legittimità l'ha già estesa in un caso pressoché identico, riguardante il direttore generale dell ed ha stabilito che “il servizio Parte_3
prestato da un dipendente di un ente locale a seguito di nomina a direttore generale dell'Agenzia Regionale per la Protezione
Ambientale del Molise, il cui trattamento economico e normativo
è equiparato a quello dei direttori generali delle aziende sanitarie della regione, ai sensi dell'art. 9 della l. regionale del
n. 38 del 1999 (nel caso della Liguria, “la retribuzione Pt_3
annua lorda non può eccedere l'importo della retribuzione annua media lorda riconosciuta dalla Regione Liguria ai
Direttori Generali delle altre agenzie istituite con legge regionale”, v. art. 14 L. Reg. Liguria 20/2006, n.d.e.), è utile ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza, ai sensi dell'art.
3 bis del d.lgs. n. 502 del 1992, come aggiunto dall'art. 3 del
d.lgs. n. 229 del 1999, e per esso le amministrazioni di appartenenza effettuano il versamento dei contributi previdenziali commisurati al trattamento economico corrisposto per l'incarico conferito. Ne consegue che la misura dell'indennità premio di fine servizio, dovuta al dipendente, si determina in relazione al trattamento retributivo di cui all'art. 4 della legge n. 152 del 1968, fruito dal dipendente in relazione
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all'incarico, nei limiti del massimale di cui all'art. 3, comma 7, del d.lgs. 181 del 1997, in coerenza con la sentenza della Corte costituzionale n. 351 del 2010, secondo cui deve affermarsi il diritto a fruire di contribuzioni commisurate alla retribuzione effettiva in atto percepita, in attuazione del principio di tendenziale corrispondenza proporzionale fra entità della retribuzione ed entità della contribuzione, atteso che l'opposta opzione interpretativa determinerebbe un ulteriore squilibrio fra trattamento di quiescenza e indennità premio di fine servizio, sebbene la stessa abbia natura previdenziale” (Cass. 7608/2019; in senso conforme, v. Cass. 29408/2018, 28510/2011 e
11925/2008).
Nella stessa sentenza, la S.C. precisa, inoltre, che “nessuna rilevanza, inoltre, è possibile attribuire alla natura del rapporto di lavoro che si instaura con l'azienda sanitaria (o come, nel caso di specie, con l' ) a seguito del conferimento della Pt_3
nomina a direttore generale (ovvero amministrativo o sanitario), qualificato esplicitamente dal legislatore come autonomo e di diritto privato, atteso che la disciplina speciale stabilisce la permanenza del rapporto di lavoro dipendente (a mezzo dell'istituto dell'aspettativa senza assegni) e obbliga il datore di lavoro al pagamento dei contributi da calcolare sul trattamento economico che il dipendente riceve in conseguenza dell'incarico di direttore. I contributi, dunque, sono pagati in relazione al rapporto di lavoro subordinato e si considera retribuzione figurativa quella parametrata al compenso collegato alla carica,
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mentre il debitore è identificato nel datore di lavoro, ancorché gli venga attribuito il diritto al rimborso nei confronti del soggetto che utilizza la prestazione durante il periodo di aspettativa”.
Con il terzo motivo l' riferisce di avere dato esecuzione al Pt_1
decreto ingiuntivo opposto e di avere corrisposto interamente le somme richieste, che comprendevano anche la quota di TFS relativa al periodo di aspettativa per motivi familiari, non dovuta,
e lamenta che il Tribunale non ne abbia disposto la restituzione.
Il motivo, su cui non vi è contestazione, è fondato, e si provvede in tal senso in dispositivo.
Le spese del presente grado seguono la pressoché integrale soccombenza dell' , liquidate come in dispositivo. Pt_1
P. Q. M.
Visti gli artt. 127 ter e 437 c.p.c., in parziale accoglimento dell'appello, dichiara che l'appellata è tenuta a restituire all la quota di Pt_1
TFS computata sul periodo 3.5.2005 – 11.5.2005, indebitamente percepita in esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
condanna l a rimborsare all'appellata le spese del presente Pt_1
grado, liquidate in euro 5.800,00 oltre rimborso forfettario, Iva e
Cpa, con distrazione a favore del difensore.
Così deciso nella camera di consiglio del 25.11.2025
IL PRESIDENTE est.
RI LO UA
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