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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 22/07/2025, n. 2684 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2684 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 7615/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel.
Dott.sa LE Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 25 giugno 2025 da
1) Parte_1
Nato a Potenza il 29 agosto 1969
DI AL
Cod. Fisc. CodiceFiscale_1 residente in [...] con l'Avv. Alberto Cirella, presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2
Nata a Milano l'11 agosto 1972
Cittadina italiana
Cod. Fisc. CodiceFiscale_2 residente in [...] con l'Avv. Barbara Muzio, presso la quale ha eletto domicilio telematico;
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Milano il 26 maggio 2001 (anno
2001 atto n. 336 reg. parte II serie A), in separazione dei beni. con i seguenti figli: (C.F.: ) nato a [...] il 28 gennaio Per_1 CodiceFiscale_3
2004, cittadino AL, LE (C.F.: ) nata a [...] il 26 aprile CodiceFiscale_4
2007 cittadina italiana, entrambi maggiorenni ma non ancora autonomi economicamente
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 25 giugno 2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. La casa coniugale sita a Milano, Via Serio, 9, di proprietà esclusiva del Sig. viene Pt_1
assegnata alla Sig.ra con tutto quanto l'arreda, che vi abiterà unitamente ai Parte_2 figli fino a quando questi non la rilasceranno entrambi e saranno autonomi economicamente. Si dà atto che il Sig. ha già rilasciato la casa coniugale Pt_1 asportando dalla stessa i propri beni ed effetti personali in accordo con la moglie.
2. Il padre vedrà e terrà con sé i figli, ogni volta lo vorrà previo accordo con la madre e/o con gli stessi, compatibilmente con le esigenze e la volontà dei ragazzi e, in ogni caso con le seguenti modalità:
- due fine settimana al mese dal venerdì dalle 19:00 e sino al lunedì mattina intorno alle
08:00;
- almeno 15 giorni anche non consecutivi, durante le vacanze estive, da concordare fra i genitori i figli entro il 30 aprile di ogni anno;
- durante le vacanze natalizie: 24, 25 e 26 dicembre con un genitore e 31 dicembre e 1 e 6 gennaio con l'altro;
- le vacanze di carnevale, pasquali e tutte le altre festività e ricorrenze verranno trascorse dai figli ad anni alterni con l'uno o con l'altro genitore;
- in occasione di eventuali ponti ulteriori e/o sospensioni scolastiche o quant'altro non espressamente indicato, i genitori, con congruo anticipo, prenderanno accordi di volta in volta riguardo a chi dovrà tenere con sé i figli.
3. Il Sig. verserà alla moglie Sig.ra sul di lei conto corrente Parte_1 Parte_2
(iban [...]X03), in via anticipata entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento di entrambi i figli, la somma mensile di
Euro 800,00= (Euro 400,00= per ciascuno) per dodici mensilità, con decorrenza dal mese di giugno 2025; somma da rivalutarsi annualmente in base all'indice ISTAT costo vita, tenendo come base di riferimento l'indice relativo al mese di giugno di ogni anno;
oltre, in deroga a quanto previsto dalle Linee Guida sulle spese straordinarie , al 100% delle spese per tasse scolastiche e/o universitarie dei figli oltre all'85% delle spese straordinarie relative ai figli secondo le “Linee Guida” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte
d'appello di Milano e in particolare:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio
Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica
(pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); - spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Tutte le spese dovranno essere documentate.
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per inscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 giorni); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o email con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro
30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
4. Il Sig. si farà integrale carico del pagamento delle seguenti spese relative alla casa Pt_1
coniugale: a) spese condominiali ordinarie e straordinarie;
b) c) abbonamenti CP_1 internet e TV e d) canone dell'allarme di casa.
5. La Sig.ra provvederà al pagamento del 50% delle utenze di luce e gas, che Parte_2
verranno a sé volturate, mentre il restante 50% rimarrà a carico del Sig. previa Pt_1 esibizione delle relative fatture.
6. A definizione e compensazione dei rapporti economici dei coniugi il Sig. erserà Pt_1
alla Sig.ra la somma complessiva di Euro 50.000,00= (cinquantamila/00=) con Parte_2 le seguenti modalità:
- quanto ad Euro 10.000,00= verranno versati il 16 luglio 2025;
- quanto ad Euro 20.000,00= verranno versati alla data di pubblicazione della sentenza di separazione;
- quanto ad Euro 20.000,00= entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione della sentenza di separazione.
7. I conti correnti e le giacenze di titoli, ancorché cointestati, rimarranno a esclusivo favore del Sig. cosicché possa anche continuare a far fronte ai bisogni della famiglia nei Pt_1 termini di cui sopra. Per tale ragione la Sig.ra si rende disponibile sin d'ora a Parte_2 compiere tutti gli atti necessari nel caso in cui il marito voglia disinvestire i titoli e/o chiudere i conti correnti e i depositi titoli.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...] che hanno contratto matrimonio in Milano il 26 maggio 2001. Parte_2
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
5) Nulla sulle spese. 6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 16.7.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel.
Dott.sa LE Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 25 giugno 2025 da
1) Parte_1
Nato a Potenza il 29 agosto 1969
DI AL
Cod. Fisc. CodiceFiscale_1 residente in [...] con l'Avv. Alberto Cirella, presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2
Nata a Milano l'11 agosto 1972
Cittadina italiana
Cod. Fisc. CodiceFiscale_2 residente in [...] con l'Avv. Barbara Muzio, presso la quale ha eletto domicilio telematico;
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Milano il 26 maggio 2001 (anno
2001 atto n. 336 reg. parte II serie A), in separazione dei beni. con i seguenti figli: (C.F.: ) nato a [...] il 28 gennaio Per_1 CodiceFiscale_3
2004, cittadino AL, LE (C.F.: ) nata a [...] il 26 aprile CodiceFiscale_4
2007 cittadina italiana, entrambi maggiorenni ma non ancora autonomi economicamente
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 25 giugno 2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. La casa coniugale sita a Milano, Via Serio, 9, di proprietà esclusiva del Sig. viene Pt_1
assegnata alla Sig.ra con tutto quanto l'arreda, che vi abiterà unitamente ai Parte_2 figli fino a quando questi non la rilasceranno entrambi e saranno autonomi economicamente. Si dà atto che il Sig. ha già rilasciato la casa coniugale Pt_1 asportando dalla stessa i propri beni ed effetti personali in accordo con la moglie.
2. Il padre vedrà e terrà con sé i figli, ogni volta lo vorrà previo accordo con la madre e/o con gli stessi, compatibilmente con le esigenze e la volontà dei ragazzi e, in ogni caso con le seguenti modalità:
- due fine settimana al mese dal venerdì dalle 19:00 e sino al lunedì mattina intorno alle
08:00;
- almeno 15 giorni anche non consecutivi, durante le vacanze estive, da concordare fra i genitori i figli entro il 30 aprile di ogni anno;
- durante le vacanze natalizie: 24, 25 e 26 dicembre con un genitore e 31 dicembre e 1 e 6 gennaio con l'altro;
- le vacanze di carnevale, pasquali e tutte le altre festività e ricorrenze verranno trascorse dai figli ad anni alterni con l'uno o con l'altro genitore;
- in occasione di eventuali ponti ulteriori e/o sospensioni scolastiche o quant'altro non espressamente indicato, i genitori, con congruo anticipo, prenderanno accordi di volta in volta riguardo a chi dovrà tenere con sé i figli.
3. Il Sig. verserà alla moglie Sig.ra sul di lei conto corrente Parte_1 Parte_2
(iban [...]X03), in via anticipata entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento di entrambi i figli, la somma mensile di
Euro 800,00= (Euro 400,00= per ciascuno) per dodici mensilità, con decorrenza dal mese di giugno 2025; somma da rivalutarsi annualmente in base all'indice ISTAT costo vita, tenendo come base di riferimento l'indice relativo al mese di giugno di ogni anno;
oltre, in deroga a quanto previsto dalle Linee Guida sulle spese straordinarie , al 100% delle spese per tasse scolastiche e/o universitarie dei figli oltre all'85% delle spese straordinarie relative ai figli secondo le “Linee Guida” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte
d'appello di Milano e in particolare:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio
Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica
(pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); - spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Tutte le spese dovranno essere documentate.
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per inscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 giorni); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o email con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro
30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
4. Il Sig. si farà integrale carico del pagamento delle seguenti spese relative alla casa Pt_1
coniugale: a) spese condominiali ordinarie e straordinarie;
b) c) abbonamenti CP_1 internet e TV e d) canone dell'allarme di casa.
5. La Sig.ra provvederà al pagamento del 50% delle utenze di luce e gas, che Parte_2
verranno a sé volturate, mentre il restante 50% rimarrà a carico del Sig. previa Pt_1 esibizione delle relative fatture.
6. A definizione e compensazione dei rapporti economici dei coniugi il Sig. erserà Pt_1
alla Sig.ra la somma complessiva di Euro 50.000,00= (cinquantamila/00=) con Parte_2 le seguenti modalità:
- quanto ad Euro 10.000,00= verranno versati il 16 luglio 2025;
- quanto ad Euro 20.000,00= verranno versati alla data di pubblicazione della sentenza di separazione;
- quanto ad Euro 20.000,00= entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione della sentenza di separazione.
7. I conti correnti e le giacenze di titoli, ancorché cointestati, rimarranno a esclusivo favore del Sig. cosicché possa anche continuare a far fronte ai bisogni della famiglia nei Pt_1 termini di cui sopra. Per tale ragione la Sig.ra si rende disponibile sin d'ora a Parte_2 compiere tutti gli atti necessari nel caso in cui il marito voglia disinvestire i titoli e/o chiudere i conti correnti e i depositi titoli.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...] che hanno contratto matrimonio in Milano il 26 maggio 2001. Parte_2
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
5) Nulla sulle spese. 6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 16.7.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG