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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 04/03/2025, n. 75 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 75 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
R.g. 1354/2024 vg
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO – PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, prima sezione civile, nelle persone dei magistrati:
1) dott. Raffaele Califano Presidente
2) dott.ssa Michela Palladino Giudice rel. ed estensore
3) dott.ssa Maria Iandiorio Giudice
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1354/2024 del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione, avente ad oggetto "separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio a domanda congiunta ", vertente
TRA
, (c.f. ) rappr.to e difeso congiuntamente e Parte_1 C.F._1 disgiuntamente dagli avv.ti Carmine Mariano e Maristella Mariano, dom.to come in atti;
-ricorrente-
E
, (c.f. ), rappr.ta e difesa dall'avv. Angela Controparte_1 C.F._2
Maria De Stefano, dom.ta come in atti;
-ricorrente-
NONCHE'
Il Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica in Sede
Interventore ex lege
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 21.11.2024; in data 02.12.2024 è pervenuto visto del p.m. sede che nulla ha opposto.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 27.05.2024 i ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in Avellino in data 14.07.1996 e di aver avuto due figlie, nata il [...] e Per_1 Per_2 nata il [...], entrambe maggiorenni e di cui ancora non autosufficiente, deducevano che Per_2 la vita matrimoniale si era rivelata intollerabile per insanabile incompatibilità caratteriale tale da renderne impossibile la prosecuzione. I ricorrenti concordavano tutte le condizioni della separazione, riportate nel ricorso introduttivo che sottoscrivevano personalmente, e chiedevano la omologa.
L'accordo raggiunto dai coniugi ed integralmente riportato nel ricorso va ritenuto conforme alla legge, cosicchè può essere omologata la separazione.
Trattandosi di ricorso depositato in data 27.05.2024, successivamente all'entrata in vigore del d.lgs 149/2022, ai sensi dell'art. 473 bis. 51 comma 5 c.p.c. l'omologa va disposta con sentenza.
PQM
Omologa la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso introduttivo del procedimento.
Compensa interamente tra le parti le spese processuali.
Dispone che, a cura della cancelleria, sia data comunicazione al P.M ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 740 c.p.c. e siano effettuati gli altri adempimenti di legge.
Così deciso in Avellino nella camera di consiglio del 22.2.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dr.ssa Michela Palladino Dr. Raffaele Califano
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO – PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, prima sezione civile, nelle persone dei magistrati:
1) dott. Raffaele Califano Presidente
2) dott.ssa Michela Palladino Giudice rel. ed estensore
3) dott.ssa Maria Iandiorio Giudice
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1354/2024 del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione, avente ad oggetto "separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio a domanda congiunta ", vertente
TRA
, (c.f. ) rappr.to e difeso congiuntamente e Parte_1 C.F._1 disgiuntamente dagli avv.ti Carmine Mariano e Maristella Mariano, dom.to come in atti;
-ricorrente-
E
, (c.f. ), rappr.ta e difesa dall'avv. Angela Controparte_1 C.F._2
Maria De Stefano, dom.ta come in atti;
-ricorrente-
NONCHE'
Il Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica in Sede
Interventore ex lege
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 21.11.2024; in data 02.12.2024 è pervenuto visto del p.m. sede che nulla ha opposto.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 27.05.2024 i ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in Avellino in data 14.07.1996 e di aver avuto due figlie, nata il [...] e Per_1 Per_2 nata il [...], entrambe maggiorenni e di cui ancora non autosufficiente, deducevano che Per_2 la vita matrimoniale si era rivelata intollerabile per insanabile incompatibilità caratteriale tale da renderne impossibile la prosecuzione. I ricorrenti concordavano tutte le condizioni della separazione, riportate nel ricorso introduttivo che sottoscrivevano personalmente, e chiedevano la omologa.
L'accordo raggiunto dai coniugi ed integralmente riportato nel ricorso va ritenuto conforme alla legge, cosicchè può essere omologata la separazione.
Trattandosi di ricorso depositato in data 27.05.2024, successivamente all'entrata in vigore del d.lgs 149/2022, ai sensi dell'art. 473 bis. 51 comma 5 c.p.c. l'omologa va disposta con sentenza.
PQM
Omologa la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso introduttivo del procedimento.
Compensa interamente tra le parti le spese processuali.
Dispone che, a cura della cancelleria, sia data comunicazione al P.M ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 740 c.p.c. e siano effettuati gli altri adempimenti di legge.
Così deciso in Avellino nella camera di consiglio del 22.2.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dr.ssa Michela Palladino Dr. Raffaele Califano