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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 22/12/2025, n. 708 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 708 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALMI
Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati:
1. ER LA -Presidente
2. AR ER LE -Giudice est.
3. ARno Carella -Giudice ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1470 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi civili dell'anno
2023, vertente
TRA
(C.F.: ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Domenica SCRIVA, presso il cui studio sito in Rosarno alla Via Nazionale n. 375, è elettivamente domiciliato;
-ricorrente-
E
, nata a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
), rappresentata e difesa dall'avv. Pasqualina Sabina Ienco, presso C.F._2 il cui studio in Cittanova, alla Via Cav. Rocco LE, n. 12, è elettivamente domiciliata;
-resistente-
NONCHE'
(C.F.: ), nata a [...] il [...], CP_2 C.F._3 rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Quaranta, presso il cui studio sito in Rosarno alla
Via Nazionale n. 375, è elettivamente domiciliata;
- interventrice -
OGGETTO: separazione personale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
1 Dalle note di precisazione delle conclusioni, depositate il 6.6.2025, per parte ricorrente: “il ricorrente precisa le conclusioni riportandosi all'atto introduttivo del giudizio, agli atti di causa e ai documenti depositati nel fascicolo telematico e chiede che il Tribunale di Palmi, in composizione collegiale, voglia pronunciare la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto.
2) La casa coniugale di proprietà del sig. rimarrà affidata alla stessa ove CP_1 continuerà a vivere con i figli.
3) Il padre contribuirà al mantenimento della figlia versando la somma di € CP_2
1.000,00 mensili oltre il 50% delle spese straordinarie. Verserà alla moglie, a titolo di assegno di mantenimento, la somma di euro 1.000,00 mensili considerando che la stessa parteciperà alle spese straordinarie per il mantenimento della figlia , studente CP_2 universitaria, nella misura del 50%.
4) Porre le spese di lite a carico della Sig.ra con distrazione a favore del CP_1 procuratore antistatario.”.
Dalle note di precisazione delle conclusioni, depositate il 6.6.2025, per parte resistente:
“Premesso impugnativamente il contenuto del ricorso e di ogni atto avversario, si precisano le seguenti conclusioni. Alla luce di tutto quanto esposto nella comparsa di costituzione e risposta e in ogni altro atto difensivo e nei verbali di udienza, la sig.ra
come sopra rappresentata e difesa chiede che l'Ill.mo Tribunale Controparte_1 adito, fallito il tentativo di conciliazione, Voglia dichiarare la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni:
1) AUTORIZZARE i coniugi a vivere separati;
2) ASSEGNARE alla tutto il mobilio presente nella casa coniugale di proprietà CP_1 esclusiva della moglie, ove continueranno ad abitare i figli e (quando non Per_1 CP_2 si trova all'università);
3) STABILIRE a carico del sig. la corresponsione, entro il giorno 5 di ogni Parte_1 mese in favore della , dell'importo complessivo di €. 3.000,00 Controparte_1 quale contributo per il mantenimento della moglie, nonchè della casa ove continuerà ad abitare il figlio disporre che le spese straordinarie (universitarie) per la figlia Per_1
2 , fino al completamento del ciclo universitario (ottobre 2025) siano poste CP_2 interamente a carico del padre . Parte_1
Il tutto con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio.”.
Dalla comparsa di costituzione, per la interventrice: “Chiede che l'assegno di mantenimento, così come determinato dal Tribunale di Palmi, nella misura di € 1000,00, sia versato direttamente sul conto corrente di avente codice IBAN CP_2
[...]”.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato in Cancelleria in data 24.11.2023, - premesso Parte_1 di aver contratto, il 5.6.1993, matrimonio concordatario con che Controparte_1 dall'unione coniugale sono nati tre figli: (02.09.1994); (03.03.1997) e Per_2 Per_1
(06.12.2003), tutti maggiorenni;
che la famiglia ha convissuto in via S. Lucia n. 2, CP_2 nell'abitazione di proprietà esclusiva della sig.ra che nel corso nel matrimonio CP_1 sono sorte incomprensioni ed incompatibilità caratteriali, tanto che nel mese di agosto
2023, egli è stato invitato dalla moglie ad allontanarsi dalla casa coniugale;
di essere imprenditore agricolo mentre la moglie è disoccupata – tutto ciò premesso, ha chiesto la separazione, con assegnazione alla moglie della casa familiare ove vive con i figli Per_1
e , e attribuzione ad essa ricorrente di un assegno di mantenimento quantificato in CP_2 euro 500,00, ed alla figlia , studentessa universitaria, di un assegno di euro 500,00. CP_2
Nel costituirsi in giudizio, ha contestato gli assunti del marito in Controparte_1 ordine all'origine della crisi coniugale, affermando che ella aveva chiesto al marito di allontanarsi da casa, solo nel caso del protrarsi del continuo disinteresse e violazione dei doveri coniugali, da lui posto in essere negli ultimi anni, essendo invece essa resistente ancor oggi disponibile a ristabilire l'unione coniugale, a seguire un percorso terapeutico di coppia, ove da parte del marito vi sia la volontà di rispettare i doveri nascenti dal matrimonio e ricostituire l'affectio coniugalis.
Ha aggiunto che la quantificazione dell'assegno di mantenimento operata da controparte non è congrua, perché il - imprenditore titolare della “PALFRUIT srl”, con un Pt_1 fatturato nel 2022 pari ad € 3.158.855,00 - ha sempre provveduto al mantenimento della moglie e dei figli, senza far mancare loro alcunchè, conducendo una vita agiata: “viaggi,
3 ristoranti, abbigliamento, ecc. non sono mai mancati a nessuno dei componenti del nucleo familiare”; inoltre, la figlia , che frequenta l'università a Milano, percepisce CP_2 mensilmente dal padre € 1.000,00, oltre al canone di locazione ed alle tasse universitarie;
infine, il marito ha sempre versato alla moglie mensilmente € 1.500,00 per le proprie esigenze, e per contribuire parzialmente alle spese domestiche, oltre ad accollarsi per intero le spese di mantenimento ordinario e straordinario della famiglia, le vacanze, invernali ed estive, i viaggi continui a Milano dalla figlia, per hotel e ristoranti spesso frequentati dalla famiglia o soltanto dalla coppia, e quant'altro era necessario al benessere dei suoi congiunti.
Ha rilevato quindi che mentre il marito è titolare di una fiorente azienda (PALFRUIT srl), ove lavorano entrambi i figli maschi, essa resistente è disoccupata, essendo stata licenziata dalla società del , da cui percepiva uno stipendio mensile di 1.500,00 euro, sicchè il Pt_1 tenore economico di cui ella ha sempre goduto (di circa € 3.000,00, di cui € 1.500,00 versate dalla PALFRUIT, ed il resto versato dal marito per le esigenze domestiche e familiari) dovrà essere assicurato anche dopo la separazione.
Ha dichiarato infine di continuare a vivere nella casa familiare di sua esclusiva proprietà unitamente al figlio e a quando rientra dall'università, mentre si Per_1 CP_2 Per_2
è trasferito con il padre.
Conclude quindi come trascritto in epigrafe.
Con successive memorie, il ricorrente ha contestato di aver violato i doveri coniugali, affermando di aver sempre provveduto al mantenimento del nucleo familiare e specificando le circostanze in cui la moglie, seccata dal rifiuto di un viaggio all'estero estivo, opposto dal ricorrente per ragioni di lavoro, gli aveva chiesto di allontanarsi da casa;
ha osservato che, dopo il licenziamento dalla Palfruit, la aveva trovato lavoro per CP_1 due mesi presso l'azienda agricola del fratello, e successivamente aveva presentato domanda per la NASPI, negando la sussistenza dei presupposti per la liquidazione di un assegno, in presenza di capacità lavorativa della moglie.
A seguito di alcuni rinvii per tentativi di bonario componimento, all'udienza del 19.3.2024, fallito il tentativo di conciliazione tra le parti personalmente comparse, sono stati emessi i provvedimenti provvisori, con autorizzazione dei coniugi a vivere separati e con
4 determinazione di un assegno di euro 1.000,00, posto a carico del quale contributo Pt_1 al mantenimento della figlia maggiorenne , oltre al 70% delle spese straordinarie CP_2 necessarie nell'interesse della stessa, e di euro 1.200 sempre a carico del marito ed in favore della moglie resistente.
Successivamente, è intervenuta in giudizio la figlia delle parti, , chiedendo che CP_2
l'assegno in suo favore, determinato in euro 1000,00 mensili, sia a lei versato direttamente dal padre;
quindi, disposta ed assunta la relazione della Guardia di Finanza, sui redditi e sul patrimonio delle parti e della società Palfruit, è stata acquisita anche – sull'accordo delle parti - una relazione di parte sui movimenti bancari della Palfruit;
quindi, depositati scritti conclusivi, all'udienza del 23 settembre 2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
2. Per quanto riguarda la domanda principale di separazione, occorre osservare che l'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare è attestata dalle reciproche domande, oltre che dalla separazione, protrattasi fin dal 2023 e per tutta la durata del processo, sì che deve ritenersi sicuramente provato il requisito dell'intollerabilità della convivenza, previsto dall'art. 151 c.c. quale presupposto indefettibile della pronuncia di separazione, dovendosi escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi.
La domanda di separazione è quindi fondata e deve essere accolta.
3. Per quanto riguarda le statuizioni consequenziali, nessuna pronuncia deve essere emessa in ordine all'affidamento dei figli, tutti maggiorenni.
Tuttavia, in considerazione della non indipendenza economica di , studentessa fuori CP_2 sede ma convivente con la madre, va accolta la domanda (peraltro congiunta) di assegnazione a quest'ultima della casa familiare, sita in Rosarno alla via Santa Lucia n. 2.
Sul punto, va premesso che la nozione di convivenza con il figlio maggiorenne, pur implicando un collegamento stabile di quest'ultimo con la casa familiare, non richiede una coabitazione quotidiana ma è compatibile “con l'assenza del figlio anche per periodi non brevi per motivi di studio o di lavoro, purchè egli vi faccia ritorno regolarmente appena possibile;
quest'ultimo criterio, tuttavia, deve coniugarsi con quello della prevalenza temporale dell'effettiva presenza, in relazione ad una determinata unità di tempo (anno, semestre, mese)” (in termini, v. Cass. civile, sez. I, 22 marzo 2012, n. 4555).
5 Nel caso che occupa, è iscritta alla facoltà universitaria di Milano, ma non vi è CP_2 contrasto tra le parti sul fatto che, fuori dai periodi di studio, ella viva nella casa familiare con la madre.
4. Inoltre, in considerazione della capacità lavorativa del resistente e del reddito prodotto, nonché della situazione abitativa come sopra determinata, va confermato il contributo paterno al mantenimento della figlia, da versarsi direttamente a quest'ultima, che ne ha fatto domanda con l'atto di intervento;
l'assegno va quantificato – come concordemente chiesto da tutte le parti - in euro 1.000,00, annualmente rivalutabili, con la determinazione della misura della partecipazione alle spese straordinarie, necessarie nell'interesse della stessa figlia, nella percentuale del 70% a carico del padre e del 30% a carico della madre, in base alle considerazioni che seguono in ordine alla situazione reddituale dei genitori obbligati.
5. Infine, sulla domanda di mantenimento per se stessa, proposta dalla ricorrente, osserva il Collegio che gli elementi costitutivi del diritto azionato sono rappresentati (oltre che dal presupposto della non addebitabilità della separazione al coniuge richiedente) dalla non titolarità, da parte del medesimo, di adeguati redditi propri, ossia di redditi che consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, e dalla sussistenza di una disparità economica tra le parti.
Invero, la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, “presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio” (in tal senso, v. Cass. civile, Sez. VI
- I, Ordinanza n. 4327 del 10/02/2022 e precedenti conformi).
Nel caso che occupa, in corso di causa è emerso che la (che oggi ha 51 anni), è CP_1 disoccupata, essendo stata licenziata dalla società Palaia s.r.l., di cui il marito è
6 amministratore unico e socio, per una quota nominale del 34% (le altre quote sono in capo ai figli maschi della coppia); la società possiede undici veicoli, e movimenta ingenti somme di denaro, sia in entrata che in uscita, come risulta dagli accertamenti espletati dalla Guardia di Finanza (dall'esame dei conti correnti, risulta che gli accrediti e gli addebiti sono superiori a 4 milioni di euro nel 2021 e nel 2023, e superiori a 3 milioni di euro nel 2022); il , inoltre, ha anche un'impresa agricola individuale, che ha dichiarato ai fini IVA Pt_1 operazioni imponibili per euro 190.833,00 nell'anno 2022 (v. dichiarazione depositata nel fascicolo di parte ricorrente), e per euro 152.394 nel 2023, derivanti da rapporti commerciali con la predetta Palfruit s.r.l. (come risulta dalla relazione del c.t.p., depositata nel fascicolo di parte ricorrente).
Ai fini della determinazione del reddito disponibile del ricorrente (tenuto conto che i redditi da impresa agricola non sono dichiarati perché non tassabili ai fini Irpef), va considerato che gli importi sopra indicati documentano unicamente i ricavi, al lordo delle spese, mentre invece gli utili dichiarati dalla società sono molto contenuti (euro 32.926,00 nel 2022, come si ricava dalla visura camerale depositata dalla stessa resistente); peraltro, non risulta neanche provata la distribuzione di utili (per la quota del 34%, in possesso del ricorrente) da parte della società, sicchè i redditi del ricorrente vanno limitati a quelli prodotti dall'impresa individuale.
Tuttavia, deve dirsi che l'ampia disponibilità economica del ricorrente è dimostrata anche dal fatto che egli sia titolare di cospicui risparmi: precisamente, il è intestatario di Pt_1 due conti correnti, con saldo al 23.8.2024 rispettivamente di euro 16.906,00 ed euro
31.938,01; di titoli, con controvalore al 31.12.2023 di euro 31.175,60; di due fondi comuni d'investimento (per un controvalore rispettivamente di euro 5.219,92 ed euro 16.472,51) e di sette carte di debito o credito (v. relazioni della GdF incaricata); del resto, lo stesso
, nelle conclusioni rappresentate, si è detto disponibile a versare 1000 euro al mese Pt_1 alla figlia ed altrettanti alla moglie, manifestando in tal modo la capacità di far CP_2 fronte ad esborsi cospicui, a fronte dell'esito degli accertamenti bancari effettuati nei confronti della moglie, dai quali emerge l'inesistenza di risparmi.
7 La disparità economica tra le parti, indice del diverso tenore d vita rispetto all'epoca della convivenza, conduce all'accoglimento della domanda della ricorrente, con declaratoria del diritto della stessa a percepire un assegno di mantenimento a carico del marito.
Quanto alla misura dell'assegno, ritiene il Collegio che, in considerazione di tutti gli elementi sin qui esaminati - compresa la durata del matrimonio, la situazione abitativa e familiare dei coniugi ed il reddito disponibile – la somma da corrispondersi vada confermata in euro 1.200,00 mensili, annualmente rivalutabili secondo indici ISTAT, da versare al domicilio della creditrice entro il giorno 5 di ogni mese.
Non può invece trovare ingresso la maggior quantificazione in euro 3000,00 dell'assegno, chiesta dalla resistente, in quanto le dichiarazioni della stessa, di aver ricevuto dal marito, durante il corso della vita coniugale, euro 1500 per le spese del nucleo familiare (composto all'epoca da cinque persone), sono state espressamente contestate dal (ed in effetti Pt_1 gli unici versamenti sul c/c della di circa euro 1.300,00 mensili, sono effettuati CP_1 dalla società Palfruit, a titolo di stipendio, come risulta dalla causale: v. estratti conto esibiti dalla resistente), mentre le deduzioni in ordine al concreto tenore di vita familiare sono estremamente generiche sotto il profilo del quantum delle spese.
In ultima analisi, considerato che, nonostante l'attuale stato di disoccupazione, la capacità lavorativa e reddituale della resistente è stata mantenuta anche dopo la separazione (come attesta lo svolgimento di attività lavorativa presso altra impresa agricola e la percezione di benefici assistenziali, quali la NASPI), lo scarto rispetto ai redditi del marito è compensato dall'assegno di mantenimento, nella misura sopra indicata.
6. Avuto riguardo alla reciproca soccombenza, le spese di lite vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi, Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti ed il rappresentante del
P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda introdotta da , con ricorso Parte_1 depositato in Cancelleria il 24.11.2023, nei confronti di ogni altra Controparte_1 istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi;
- assegna la casa familiare, sita in Rosarno alla via Santa Lucia n. 2, alla resistente;
8 - dispone che il versi sul conto corrente della figlia maggiorenne Pt_1 CP_2
, a titolo di assegno di mantenimento, la complessiva somma di € 1000,00
[...] mensili, rivalutabili annualmente sulla base degli indici Istat e da corrispondersi entro il giorno 5 di ciascun mese, oltre al 70% delle spese straordinarie necessarie nell'interesse della stessa;
- dispone altresì che il versi alla resistente, a titolo di assegno di Pt_1 mantenimento, la complessiva somma di € 1.200,00 mensili, rivalutabili annualmente sulla base degli indici Istat e da corrispondersi entro il giorno 5 di ciascun mese presso il domicilio della creditrice;
- compensa interamente tra le parti le spese di lite.
- sentenza per legge provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Palmi, nella camera di consiglio del 27 novembre 2025
Il Giudice rel. est.
AR ER LE
Il Presidente
ER LA
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALMI
Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati:
1. ER LA -Presidente
2. AR ER LE -Giudice est.
3. ARno Carella -Giudice ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1470 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi civili dell'anno
2023, vertente
TRA
(C.F.: ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Domenica SCRIVA, presso il cui studio sito in Rosarno alla Via Nazionale n. 375, è elettivamente domiciliato;
-ricorrente-
E
, nata a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
), rappresentata e difesa dall'avv. Pasqualina Sabina Ienco, presso C.F._2 il cui studio in Cittanova, alla Via Cav. Rocco LE, n. 12, è elettivamente domiciliata;
-resistente-
NONCHE'
(C.F.: ), nata a [...] il [...], CP_2 C.F._3 rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Quaranta, presso il cui studio sito in Rosarno alla
Via Nazionale n. 375, è elettivamente domiciliata;
- interventrice -
OGGETTO: separazione personale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
1 Dalle note di precisazione delle conclusioni, depositate il 6.6.2025, per parte ricorrente: “il ricorrente precisa le conclusioni riportandosi all'atto introduttivo del giudizio, agli atti di causa e ai documenti depositati nel fascicolo telematico e chiede che il Tribunale di Palmi, in composizione collegiale, voglia pronunciare la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto.
2) La casa coniugale di proprietà del sig. rimarrà affidata alla stessa ove CP_1 continuerà a vivere con i figli.
3) Il padre contribuirà al mantenimento della figlia versando la somma di € CP_2
1.000,00 mensili oltre il 50% delle spese straordinarie. Verserà alla moglie, a titolo di assegno di mantenimento, la somma di euro 1.000,00 mensili considerando che la stessa parteciperà alle spese straordinarie per il mantenimento della figlia , studente CP_2 universitaria, nella misura del 50%.
4) Porre le spese di lite a carico della Sig.ra con distrazione a favore del CP_1 procuratore antistatario.”.
Dalle note di precisazione delle conclusioni, depositate il 6.6.2025, per parte resistente:
“Premesso impugnativamente il contenuto del ricorso e di ogni atto avversario, si precisano le seguenti conclusioni. Alla luce di tutto quanto esposto nella comparsa di costituzione e risposta e in ogni altro atto difensivo e nei verbali di udienza, la sig.ra
come sopra rappresentata e difesa chiede che l'Ill.mo Tribunale Controparte_1 adito, fallito il tentativo di conciliazione, Voglia dichiarare la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni:
1) AUTORIZZARE i coniugi a vivere separati;
2) ASSEGNARE alla tutto il mobilio presente nella casa coniugale di proprietà CP_1 esclusiva della moglie, ove continueranno ad abitare i figli e (quando non Per_1 CP_2 si trova all'università);
3) STABILIRE a carico del sig. la corresponsione, entro il giorno 5 di ogni Parte_1 mese in favore della , dell'importo complessivo di €. 3.000,00 Controparte_1 quale contributo per il mantenimento della moglie, nonchè della casa ove continuerà ad abitare il figlio disporre che le spese straordinarie (universitarie) per la figlia Per_1
2 , fino al completamento del ciclo universitario (ottobre 2025) siano poste CP_2 interamente a carico del padre . Parte_1
Il tutto con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio.”.
Dalla comparsa di costituzione, per la interventrice: “Chiede che l'assegno di mantenimento, così come determinato dal Tribunale di Palmi, nella misura di € 1000,00, sia versato direttamente sul conto corrente di avente codice IBAN CP_2
[...]”.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato in Cancelleria in data 24.11.2023, - premesso Parte_1 di aver contratto, il 5.6.1993, matrimonio concordatario con che Controparte_1 dall'unione coniugale sono nati tre figli: (02.09.1994); (03.03.1997) e Per_2 Per_1
(06.12.2003), tutti maggiorenni;
che la famiglia ha convissuto in via S. Lucia n. 2, CP_2 nell'abitazione di proprietà esclusiva della sig.ra che nel corso nel matrimonio CP_1 sono sorte incomprensioni ed incompatibilità caratteriali, tanto che nel mese di agosto
2023, egli è stato invitato dalla moglie ad allontanarsi dalla casa coniugale;
di essere imprenditore agricolo mentre la moglie è disoccupata – tutto ciò premesso, ha chiesto la separazione, con assegnazione alla moglie della casa familiare ove vive con i figli Per_1
e , e attribuzione ad essa ricorrente di un assegno di mantenimento quantificato in CP_2 euro 500,00, ed alla figlia , studentessa universitaria, di un assegno di euro 500,00. CP_2
Nel costituirsi in giudizio, ha contestato gli assunti del marito in Controparte_1 ordine all'origine della crisi coniugale, affermando che ella aveva chiesto al marito di allontanarsi da casa, solo nel caso del protrarsi del continuo disinteresse e violazione dei doveri coniugali, da lui posto in essere negli ultimi anni, essendo invece essa resistente ancor oggi disponibile a ristabilire l'unione coniugale, a seguire un percorso terapeutico di coppia, ove da parte del marito vi sia la volontà di rispettare i doveri nascenti dal matrimonio e ricostituire l'affectio coniugalis.
Ha aggiunto che la quantificazione dell'assegno di mantenimento operata da controparte non è congrua, perché il - imprenditore titolare della “PALFRUIT srl”, con un Pt_1 fatturato nel 2022 pari ad € 3.158.855,00 - ha sempre provveduto al mantenimento della moglie e dei figli, senza far mancare loro alcunchè, conducendo una vita agiata: “viaggi,
3 ristoranti, abbigliamento, ecc. non sono mai mancati a nessuno dei componenti del nucleo familiare”; inoltre, la figlia , che frequenta l'università a Milano, percepisce CP_2 mensilmente dal padre € 1.000,00, oltre al canone di locazione ed alle tasse universitarie;
infine, il marito ha sempre versato alla moglie mensilmente € 1.500,00 per le proprie esigenze, e per contribuire parzialmente alle spese domestiche, oltre ad accollarsi per intero le spese di mantenimento ordinario e straordinario della famiglia, le vacanze, invernali ed estive, i viaggi continui a Milano dalla figlia, per hotel e ristoranti spesso frequentati dalla famiglia o soltanto dalla coppia, e quant'altro era necessario al benessere dei suoi congiunti.
Ha rilevato quindi che mentre il marito è titolare di una fiorente azienda (PALFRUIT srl), ove lavorano entrambi i figli maschi, essa resistente è disoccupata, essendo stata licenziata dalla società del , da cui percepiva uno stipendio mensile di 1.500,00 euro, sicchè il Pt_1 tenore economico di cui ella ha sempre goduto (di circa € 3.000,00, di cui € 1.500,00 versate dalla PALFRUIT, ed il resto versato dal marito per le esigenze domestiche e familiari) dovrà essere assicurato anche dopo la separazione.
Ha dichiarato infine di continuare a vivere nella casa familiare di sua esclusiva proprietà unitamente al figlio e a quando rientra dall'università, mentre si Per_1 CP_2 Per_2
è trasferito con il padre.
Conclude quindi come trascritto in epigrafe.
Con successive memorie, il ricorrente ha contestato di aver violato i doveri coniugali, affermando di aver sempre provveduto al mantenimento del nucleo familiare e specificando le circostanze in cui la moglie, seccata dal rifiuto di un viaggio all'estero estivo, opposto dal ricorrente per ragioni di lavoro, gli aveva chiesto di allontanarsi da casa;
ha osservato che, dopo il licenziamento dalla Palfruit, la aveva trovato lavoro per CP_1 due mesi presso l'azienda agricola del fratello, e successivamente aveva presentato domanda per la NASPI, negando la sussistenza dei presupposti per la liquidazione di un assegno, in presenza di capacità lavorativa della moglie.
A seguito di alcuni rinvii per tentativi di bonario componimento, all'udienza del 19.3.2024, fallito il tentativo di conciliazione tra le parti personalmente comparse, sono stati emessi i provvedimenti provvisori, con autorizzazione dei coniugi a vivere separati e con
4 determinazione di un assegno di euro 1.000,00, posto a carico del quale contributo Pt_1 al mantenimento della figlia maggiorenne , oltre al 70% delle spese straordinarie CP_2 necessarie nell'interesse della stessa, e di euro 1.200 sempre a carico del marito ed in favore della moglie resistente.
Successivamente, è intervenuta in giudizio la figlia delle parti, , chiedendo che CP_2
l'assegno in suo favore, determinato in euro 1000,00 mensili, sia a lei versato direttamente dal padre;
quindi, disposta ed assunta la relazione della Guardia di Finanza, sui redditi e sul patrimonio delle parti e della società Palfruit, è stata acquisita anche – sull'accordo delle parti - una relazione di parte sui movimenti bancari della Palfruit;
quindi, depositati scritti conclusivi, all'udienza del 23 settembre 2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
2. Per quanto riguarda la domanda principale di separazione, occorre osservare che l'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare è attestata dalle reciproche domande, oltre che dalla separazione, protrattasi fin dal 2023 e per tutta la durata del processo, sì che deve ritenersi sicuramente provato il requisito dell'intollerabilità della convivenza, previsto dall'art. 151 c.c. quale presupposto indefettibile della pronuncia di separazione, dovendosi escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi.
La domanda di separazione è quindi fondata e deve essere accolta.
3. Per quanto riguarda le statuizioni consequenziali, nessuna pronuncia deve essere emessa in ordine all'affidamento dei figli, tutti maggiorenni.
Tuttavia, in considerazione della non indipendenza economica di , studentessa fuori CP_2 sede ma convivente con la madre, va accolta la domanda (peraltro congiunta) di assegnazione a quest'ultima della casa familiare, sita in Rosarno alla via Santa Lucia n. 2.
Sul punto, va premesso che la nozione di convivenza con il figlio maggiorenne, pur implicando un collegamento stabile di quest'ultimo con la casa familiare, non richiede una coabitazione quotidiana ma è compatibile “con l'assenza del figlio anche per periodi non brevi per motivi di studio o di lavoro, purchè egli vi faccia ritorno regolarmente appena possibile;
quest'ultimo criterio, tuttavia, deve coniugarsi con quello della prevalenza temporale dell'effettiva presenza, in relazione ad una determinata unità di tempo (anno, semestre, mese)” (in termini, v. Cass. civile, sez. I, 22 marzo 2012, n. 4555).
5 Nel caso che occupa, è iscritta alla facoltà universitaria di Milano, ma non vi è CP_2 contrasto tra le parti sul fatto che, fuori dai periodi di studio, ella viva nella casa familiare con la madre.
4. Inoltre, in considerazione della capacità lavorativa del resistente e del reddito prodotto, nonché della situazione abitativa come sopra determinata, va confermato il contributo paterno al mantenimento della figlia, da versarsi direttamente a quest'ultima, che ne ha fatto domanda con l'atto di intervento;
l'assegno va quantificato – come concordemente chiesto da tutte le parti - in euro 1.000,00, annualmente rivalutabili, con la determinazione della misura della partecipazione alle spese straordinarie, necessarie nell'interesse della stessa figlia, nella percentuale del 70% a carico del padre e del 30% a carico della madre, in base alle considerazioni che seguono in ordine alla situazione reddituale dei genitori obbligati.
5. Infine, sulla domanda di mantenimento per se stessa, proposta dalla ricorrente, osserva il Collegio che gli elementi costitutivi del diritto azionato sono rappresentati (oltre che dal presupposto della non addebitabilità della separazione al coniuge richiedente) dalla non titolarità, da parte del medesimo, di adeguati redditi propri, ossia di redditi che consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, e dalla sussistenza di una disparità economica tra le parti.
Invero, la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, “presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio” (in tal senso, v. Cass. civile, Sez. VI
- I, Ordinanza n. 4327 del 10/02/2022 e precedenti conformi).
Nel caso che occupa, in corso di causa è emerso che la (che oggi ha 51 anni), è CP_1 disoccupata, essendo stata licenziata dalla società Palaia s.r.l., di cui il marito è
6 amministratore unico e socio, per una quota nominale del 34% (le altre quote sono in capo ai figli maschi della coppia); la società possiede undici veicoli, e movimenta ingenti somme di denaro, sia in entrata che in uscita, come risulta dagli accertamenti espletati dalla Guardia di Finanza (dall'esame dei conti correnti, risulta che gli accrediti e gli addebiti sono superiori a 4 milioni di euro nel 2021 e nel 2023, e superiori a 3 milioni di euro nel 2022); il , inoltre, ha anche un'impresa agricola individuale, che ha dichiarato ai fini IVA Pt_1 operazioni imponibili per euro 190.833,00 nell'anno 2022 (v. dichiarazione depositata nel fascicolo di parte ricorrente), e per euro 152.394 nel 2023, derivanti da rapporti commerciali con la predetta Palfruit s.r.l. (come risulta dalla relazione del c.t.p., depositata nel fascicolo di parte ricorrente).
Ai fini della determinazione del reddito disponibile del ricorrente (tenuto conto che i redditi da impresa agricola non sono dichiarati perché non tassabili ai fini Irpef), va considerato che gli importi sopra indicati documentano unicamente i ricavi, al lordo delle spese, mentre invece gli utili dichiarati dalla società sono molto contenuti (euro 32.926,00 nel 2022, come si ricava dalla visura camerale depositata dalla stessa resistente); peraltro, non risulta neanche provata la distribuzione di utili (per la quota del 34%, in possesso del ricorrente) da parte della società, sicchè i redditi del ricorrente vanno limitati a quelli prodotti dall'impresa individuale.
Tuttavia, deve dirsi che l'ampia disponibilità economica del ricorrente è dimostrata anche dal fatto che egli sia titolare di cospicui risparmi: precisamente, il è intestatario di Pt_1 due conti correnti, con saldo al 23.8.2024 rispettivamente di euro 16.906,00 ed euro
31.938,01; di titoli, con controvalore al 31.12.2023 di euro 31.175,60; di due fondi comuni d'investimento (per un controvalore rispettivamente di euro 5.219,92 ed euro 16.472,51) e di sette carte di debito o credito (v. relazioni della GdF incaricata); del resto, lo stesso
, nelle conclusioni rappresentate, si è detto disponibile a versare 1000 euro al mese Pt_1 alla figlia ed altrettanti alla moglie, manifestando in tal modo la capacità di far CP_2 fronte ad esborsi cospicui, a fronte dell'esito degli accertamenti bancari effettuati nei confronti della moglie, dai quali emerge l'inesistenza di risparmi.
7 La disparità economica tra le parti, indice del diverso tenore d vita rispetto all'epoca della convivenza, conduce all'accoglimento della domanda della ricorrente, con declaratoria del diritto della stessa a percepire un assegno di mantenimento a carico del marito.
Quanto alla misura dell'assegno, ritiene il Collegio che, in considerazione di tutti gli elementi sin qui esaminati - compresa la durata del matrimonio, la situazione abitativa e familiare dei coniugi ed il reddito disponibile – la somma da corrispondersi vada confermata in euro 1.200,00 mensili, annualmente rivalutabili secondo indici ISTAT, da versare al domicilio della creditrice entro il giorno 5 di ogni mese.
Non può invece trovare ingresso la maggior quantificazione in euro 3000,00 dell'assegno, chiesta dalla resistente, in quanto le dichiarazioni della stessa, di aver ricevuto dal marito, durante il corso della vita coniugale, euro 1500 per le spese del nucleo familiare (composto all'epoca da cinque persone), sono state espressamente contestate dal (ed in effetti Pt_1 gli unici versamenti sul c/c della di circa euro 1.300,00 mensili, sono effettuati CP_1 dalla società Palfruit, a titolo di stipendio, come risulta dalla causale: v. estratti conto esibiti dalla resistente), mentre le deduzioni in ordine al concreto tenore di vita familiare sono estremamente generiche sotto il profilo del quantum delle spese.
In ultima analisi, considerato che, nonostante l'attuale stato di disoccupazione, la capacità lavorativa e reddituale della resistente è stata mantenuta anche dopo la separazione (come attesta lo svolgimento di attività lavorativa presso altra impresa agricola e la percezione di benefici assistenziali, quali la NASPI), lo scarto rispetto ai redditi del marito è compensato dall'assegno di mantenimento, nella misura sopra indicata.
6. Avuto riguardo alla reciproca soccombenza, le spese di lite vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi, Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti ed il rappresentante del
P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda introdotta da , con ricorso Parte_1 depositato in Cancelleria il 24.11.2023, nei confronti di ogni altra Controparte_1 istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi;
- assegna la casa familiare, sita in Rosarno alla via Santa Lucia n. 2, alla resistente;
8 - dispone che il versi sul conto corrente della figlia maggiorenne Pt_1 CP_2
, a titolo di assegno di mantenimento, la complessiva somma di € 1000,00
[...] mensili, rivalutabili annualmente sulla base degli indici Istat e da corrispondersi entro il giorno 5 di ciascun mese, oltre al 70% delle spese straordinarie necessarie nell'interesse della stessa;
- dispone altresì che il versi alla resistente, a titolo di assegno di Pt_1 mantenimento, la complessiva somma di € 1.200,00 mensili, rivalutabili annualmente sulla base degli indici Istat e da corrispondersi entro il giorno 5 di ciascun mese presso il domicilio della creditrice;
- compensa interamente tra le parti le spese di lite.
- sentenza per legge provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Palmi, nella camera di consiglio del 27 novembre 2025
Il Giudice rel. est.
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Il Presidente
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