Versione
8 novembre 1970
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Versione
13 agosto 1993
13 agosto 1993
Art. 2. (Rapporto di incarico)
Le prestazioni professionali rese in conseguenza del conferimento dell'incarico sono disciplinate dalle norme della presente legge.
Ai medici incaricati non sono applicabili le norme relative alla incompatibilita' e al cumulo di impieghi ne' alcuna altra norma concernente gli impiegati civili dello Stato.
((A tutti i medici che svolgono, a qualsiasi titolo, attivita' nell'ambito degli istituti penitenziari non sono applicabili altresi' le incompatibilita' e le limitazioni previste dai contratti e dalle convenzioni con il Servizio sanitario nazionale.))
Le prestazioni professionali rese in conseguenza del conferimento dell'incarico sono disciplinate dalle norme della presente legge.
Ai medici incaricati non sono applicabili le norme relative alla incompatibilita' e al cumulo di impieghi ne' alcuna altra norma concernente gli impiegati civili dello Stato.
((A tutti i medici che svolgono, a qualsiasi titolo, attivita' nell'ambito degli istituti penitenziari non sono applicabili altresi' le incompatibilita' e le limitazioni previste dai contratti e dalle convenzioni con il Servizio sanitario nazionale.))
Giurisprudenza • 76
- 1. Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/10/2024, n. 26928Provvedimento: […] Tuttavia – ritenendo di non essere assoggettato all'obbligo di esclusiva di cui all'art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001, in forza della deroga prevista nell'art. 2 della legge n. 740 del 1970 – si rivolse al Tribunale di Palermo, in funzione di giudice del lavoro, per chiedere la condanna dell'ASP al risarcimento del danno provocatogli dall'ingiusta clausola contrattuale, […] che richiama il regime delle incompatibilità ed il divieto di cumulo di cui al d.P.R. n. 3/1957, sicché non può sottrarsi alle conseguenze derivanti dalla violazione del divieto facendo leva sulla disciplina dettata, ad altri fini, dal menzionato art. 2 della legge n. 740/1970, che la Corte territoriale, correttamente, […]Leggi di più...
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