Articolo 2 della Legge 9 ottobre 1970, n. 740
Articolo 1Articolo 3
Versione
8 novembre 1970
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Versione
13 agosto 1993
Art. 2. (Rapporto di incarico)

Le prestazioni professionali rese in conseguenza del conferimento dell'incarico sono disciplinate dalle norme della presente legge.
Ai medici incaricati non sono applicabili le norme relative alla incompatibilita' e al cumulo di impieghi ne' alcuna altra norma concernente gli impiegati civili dello Stato.
((A tutti i medici che svolgono, a qualsiasi titolo, attivita' nell'ambito degli istituti penitenziari non sono applicabili altresi' le incompatibilita' e le limitazioni previste dai contratti e dalle convenzioni con il Servizio sanitario nazionale.))
Entrata in vigore il 13 agosto 1993
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