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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 04/12/2025, n. 1268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1268 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
Dott.ssa Anna Maria Raschellà Presidente rel.
Dott.ssa Adele Foresta Consigliere
Dott.ssa Alessandra Petrolo Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 1519/2019 R.G.A.C., trattenuta in decisione allo scadere del termine per il deposito di note di trattazione scritta assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 3 giugno 2025, vertente
TRA
e , in proprio e quali eredi di , Parte_1 Parte_2 Persona_1 elettivamente domiciliati in Cosenza alla Via Nicola Serra n. 109, presso lo studio dell'Avv. Teresa
Tucci, che li rappresenta e difende giusta procura speciale alla lite depositata all'interno del fascicolo telematico;
APPELLANTI
E
, elettivamente domiciliato in Amantea - fraz. PO SA OV Controparte_1
(CS) alla Via delle Rose n. 8, presso lo studio dell'Avv. Alfredo Garritano, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale alla lite depositata all'interno del fascicolo telematico;
APPELLATO
E
, in persona del legale rappresentante Controparte_2
pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Salvatore Crisci e Concetta Belmonte con i quali elettivamente domicilia in Cosenza alla Via Alimena n. 8 – Controparte_3 CP_4
;
[...]
APPELLATA
CONCLUSIONI:
1 Per e “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, Parte_1 Parte_2
in accoglimento del presente gravame ed in riforma totale della sentenza appellata
I) Accertare e dichiarare che le condizioni di sofferenza fisica e psichica del sig. Persona_1
nel periodo dal 19/11 al 13/12/07 data del decesso, nonché il decesso del medesimo sono avvenuti per grave negligenza, colpa, imperizia, imprudenza dei sanitari del PO i Parte_3
quali si rendevano responsabili di gravi omissioni ed imperizie
II) Condannare conseguentemente il e quindi l' in plrpt, Controparte_5 CP_6
al pagamento di tutti i danni morali, patrimoniali e non subiti dagli istanti in proprio e quali eredi del sig. sotto le componenti di seguito indicate: con riferimento al danno Persona_1 parentale per il sig. dovrà essere risarcito nella misura di € 225.720,00 in quanto Parte_1
figlio del de cuius non convivente con lo stesso;
con riferimento alla sig.ra il danno Parte_2 dovrà essere risarcito nella misura di € 263.340,00 in quanto figlia convivente con il de cuius;
con considerazione del danno biologico terminale atteso che nel caso in esame sussiste lasso di tempo tra il verificarsi del sinistro ed il conseguente evento morte, nella misura che l'Ecc.ma
Corte d'Appello adita vorrà determinare tenendo conto di tutti i fattori ivi implicati, oltre al danno da invalidità e inabilità temporanea per tutti i 24 gg del ricovero ospedaliero;
inoltre per la sig.ra
si chiede il risarcimento del danno patrimoniale relativo alla perdita del reddito Parte_2
(pensione) il tutto nella misura che l'Ecc.ma Corte d'Appello vorrà determinare;
complessivamente la somma di € 489.060,00 oltre danno biologico terminale e da ITT ITP e danno patrimoniale per la perdita del reddito nella misura che la C. App. riterrà equa e di giustizia, maggiorata di interessi legali e rivalutazione dall'evento luttuoso al soddisfo.
III) Il tutto con condanna dei convenuti al pagamento delle spese e competenze di lite per i due gradi di giudizio”.
Per : “Voglia l'Onorevole Corte di Appello di Catanzaro: Controparte_1
1. – In via principale: rigettare l'appello proposto dai signori e Parte_1 Parte_2
perché inammissibile e infondato in fatto ed in diritto, confermare la decisione di primo grado e, per l'effetto ritenere e dichiarare, l'insussistenza del nesso di causalità tra l'asserito comportamento negligente dei convenuti ed i danni lamentati dagli attori.
2. In via istruttoria
Rigettare la richiesta di rinnovazione delle istanze istruttorie già formulate nel primo grado di giudizio e rinnovate nell'atto di appello: in particolare, ci si oppone alla prova per testi in quanto le circostanze su cui gli stessi dovrebbero riferire sono documentate per tabulas;
altresì, il capitolo n. 1 e n. 4 contengono giudizi e/o valutazioni;
i capitoli n. 2, n. 5, n. 7, n.8, n. 11, n. 12 e
2 n. 16 sono formulati negativamente;
nella denegata ipotesi di ammissione della prova testimoniale si chiede di essere ammessi a prova contraria con i medesimi testi e sulle medesime circostanze.
Rigettare la richiesta di rinnovazione della CTU medico legale, per i motivi già e perché la stessa
è volta ad indagare circostanze già ampiamente ed esaustivamente indagate a mezzo di ben due consulenze tecniche.
3. Condannare gli appellanti alla rifusione delle spese, diritti e onorari del presente giudizio”.
Per l' : “Piaccia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, Controparte_2
disattesa ogni contraria istanza, provvedere come segue:
Rigettare il proposto appello e confermare in ogni sua parte, la sentenza n. 429/2019 emessa dal
Tribunale di AO, con condanna di parte appellante al pagamento delle spese processuali anche di questo secondo grado di giudizio”.
FATTO E DIRITTO
§ 1. Il processo di primo grado
Con atto di citazione datato 23 dicembre 2014, e in proprio e quali Parte_1 Parte_2
eredi di , hanno evocato in giudizio, dinanzi il Tribunale di AO, l' Persona_1 [...]
, in persona del Controparte_7 legale rappresentante pro tempore, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “… accertare e dichiarare che le condizioni di sofferenza fisica e psichica del sig. Persona_1
nel periodo dal 19.11.2007 al 13.12.2007 data del decesso, nonché il decesso medesimo, sono avvenuti per grave negligenza, imprudenza ed imperizia dei sanitari del P.O. “ Parte_3
” di , i quali si rendevano responsabili di gravi omissioni ed imperizie. Condannare,
[...] Pt_3 conseguentemente, il in persona del Direttore Controparte_7
Generale pro tempore, al pagamento di tutti i danni morali, patrimoniali e non subiti dagli istanti in proprio e quali eredi di sotto le componenti di seguito specificate: con Persona_1
riferimento del danno parentale per il sig. dovrà essere risarcito nella misura di Parte_1
€ 225.720,00 in quanto figlio non convivente con il de cuius;
per la sig.ra il danno Parte_2 dovrà essere risarcito nella misura di € 263.340,00 in quanto figlia convivente con il de cuius.
Andrà altresì considerato il cd danno biologico terminale, atteso che nel caso in esame sussiste un consistente lasso di tempo tra il verificarsi del sinistro ed il conseguente evento morte, nella misura che l'On. Tribunale vorrà determinare tenendo conto di tutti i fattori ivi implicati, oltre il danno da invalidità temporanea per tutti i 24 giorni del ricovero ospedaliero. Ed inoltre con riferimento alla sig.ra si chiede altresì la condanna al risarcimento del danno Parte_2
patrimoniale derivante dalla perdita di reddito, il tutto nella misura che l'On.le Tribunale adito
3 vorrà determinare tenendo conto di tutti gli elementi e fattori ivi indicati. Pertanto, complessivamente la somma di € 489.060,00 oltre il danno biologico terminale, quella da invalidità e quello patrimoniale derivante da perdita del reddito, nella misura che l'On.le
Tribunale adito riterrà equa e di giustizia. Il tutto maggiorato degli interessi legali e della rivalutazione monetaria a decorrere dal giorno dell'evento luttuoso e sino al reale soddisfo. Con vittoria di spese e competenze tutte di giudizio, oltre rimborso forfetario, iva e c.p.a. come per legge”.
A fondamento della pretesa, gli attori hanno dedotto:
- di essere i figli ed unici eredi di , nato ad [...] il [...] e Persona_1
deceduto a il 13 dicembre 2007; Pt_3
- il Sig. , a causa di un forte dolore addominale, in data 16 novembre 2007, Persona_1 effettuava che evidenziava un'ulcera antrale, pertanto durante l'esame veniva prelevato un Pt_4
campione di stomaco al fine di effettuare una biopsia;
- successivamente, in data 19 novembre 2007, persistendo il dolore accompagnato da diarrea, si ricoverava presso il , con diagnosi di entrata “ulcera Controparte_7 gastrica”;
- i sanitari, preso atto della sintomatologia riferita dal paziente, effettuavano dei prelievi di sangue per le indagini ematochimiche di routine che evidenziavano una marcata leucocitosi neutrofila, un discreto abbassamento dei valori dell'ematocrito, dei globuli rossi e della sideremia. Veniva, perciò, predisposto un trattamento terapeutico, sia per tenere sotto controllo la pressione, atteso che il soggetto era iperteso, sia per reintegrare i liquidi corporei ed il ferro sia per contrastare il vomito e la diarrea;
venivano somministrati, altresì, gastroprotettori ed antiemorragici;
- il 22 novembre 2007 giungeva l'esito della biopsia con diagnosi di “adenocarcinoma”. Il successivo 26 novembre, veniva effettuato un TC addome che evidenziava “organo epatico di regolare aspetto morfo-volumetrico, a margini regolari ed a densità omogenea, apparentemente indenne da lesioni a carattere focale o diffuso. Vie biliari intraepatiche non dilatate. Milza di regolare aspetto morfo-volumetrico. Asse venoso splenoportale di regolare calibro. CP_8
indenne da lesioni di alterata densità parenchimale. Vie escretrici pielo-ureteali non dilatate. Non evidenza di linfoadenopatie (criterio morfuvolumetrico regionale e numerico) delle catene sottodiaframmatiche interperiaortocavali, iliache e pelviche. Assenza di versamento ascitico.
Incremento volumetrico della prostata”;
4 - dall'esame della cartella clinica “risulta una gravissima deficienza in quanto durante la degenza ospedaliera il diario clinico non veniva compilato, eccetto che per i valori della temperatura corporea” (cfr. citazione, pag. 2-3);
- in data 3 dicembre 2007 il paziente si sottoponeva a intervento chirurgico di gastrectomia subtotale, nel corso del quale si accertava l'estensione del tumore al pancreas e al mesocolon traverso, “in contrasto con il referto dell'esame TC addome” (cfr. citazione, pag. 3);
- il decorso post-operatorio sembrava evolvere favorevolmente almeno sino alle prime ore del 6 dicembre 2007 allorquando aveva una copiosa emorragia che, secondo il Dott. Persona_1
era stata causata da uno sbalzo di pressione e, conseguentemente, veniva trattata mediante CP_1
l'applicazione di un tampone al naso. Più tardi, sempre nella stessa giornata, il paziente, a più riprese, vomitava sangue, dapprima a grumi e successivamente fluido e scuro;
- a partire dal 6 dicembre 2007, gli unici dati registrati nella cartella clinica sono quelli riferentesi all'esito degli esami ematochimici che evidenziano una progressiva anemizzazione temporaneamente e parzialmente controllata mediante somministrazione di globuli rossi, plasma fresco e piastrine. Nessun dato è riportato nel diario clinico fino alle 04:40 del 13 dicembre 2007, allorché viene riportato quanto segue: “paziente in stato di shock. Grave ipotensione. Dispnoico.
Tachicardia sinusale. Flebocortid 1 f ev, Dopamina 2 f in 500 ml di fisiologica. Diuresi conservata”;
- nonostante le terapie mediche eseguite, il quadro clinico del paziente peggiorava ed i medici prospettavano ai figli del sig. di sottoporre il paziente ad una nuova operazione dagli Per_1
esiti incerti, a causa delle precarie condizioni del paziente;
- alle ore 18:30, il sig. veniva, quindi, portato in sala operatoria ove veniva Persona_1
sottoposto ad intervento chirurgico di emicolectomia destra allargata al tratto medio del traverso con ileotrasverstostomia per ischemia del colon destro, del traverso e dell'ultima ansa ileale;
- al termine dell'intervento, alle ore 21:00, veniva riportato in reparto in stato di incoscienza;
- alle ore 23:25 ne veniva constatato il decesso;
- che, a seguito del decesso, e presentavano formale denuncia ai Carabinieri Parte_1 Pt_2 della stazione di e veniva eseguita l'autopsia sulla salma del sig. , dalla Pt_3 Persona_1 quale risultava, quale causa del decesso, uno “shock emorragico da gastrite acuta emorragica da stress con versamento pleurico bilaterale ed emoperitoneo, insorti in soggetto prima operato di gastrectomia subtotale e ricostruzione con ansa di RO per adenocarcinoma gastrico indifferenziato, di tipo diffuso secondo Lauren, con metastasi linfonodali, epatiche, pancreatiche
e peritonali, successivamente operato di resezione ileo-colica per sospetta lesione ischemica
5 intestinale, lesione non confermata dagli esami macroscopici ed istologici effettuati sul relativo campione operatorio. Le risultanze autoptiche, veniva quindi raccolte ed elaborate in una CTU medico-legale redatta dai Dott.ri e , che si allea in atti” (cfr. citazione, pag. 5); Per_2 Per_3
- che, da quanto fin qui esposto “salta all'occhio, pima di tutto, a riprova della più totale negligenza ed incuria avuta dai sanitari del P.O., odierno convenuto, la lacunosità e l'incompletezza della documentazione medica relativa alla degenza .In effetti nella cartella clinica sono stati trascritti i soli dati relativi all'ingresso, e le descrizioni degli interventi eseguiti in data 03.12.2007 e
13.12.2007, le analisi emato-chimiche e le richieste di terapia emotrasfusionale. Mentre assente del tutto è il diario clinico” (cfr. citazione, pag. 5);
- inoltre, si verificavano delle incongruenza nell'esito della TAC addome , dal momento che risultavano nella norma gli organi epatico e pancreatico mentre, dagli interventi e dall'autopsia effettuati, veniva riscontrata una diffusione estesa della malattia neoplastica, con localizzazioni nel pancreas e nel fegato. Ed ancora, il 6 dicembre 2007, si verificavano ripetuti episodi di ematemesi, cioè vomito con sangue, complicanza che andava indagata con la dovuta diligenza.
Andava quindi valutata la gravità del sanguinamento, la causa e la sede dell'emorragia digestiva, eventualmente mediante il posizionamento di un sondino naso-gastrico e l'esecuzione di un
Nulla di tutto ciò veniva eseguito. Inoltre, “benché i dati clinici e gli esami emato-chimici Pt_4
indicavano uno stato di anemizzazione causata dal protrarsi delle emorragie, tale da provocare una emodiluizione, cioè un basso valore dell'ematocrito, sul paziente non veniva eseguito il corretto iter diagnostico, in quanto i medici non ritennero opportuno completare il percorso diagnostico indicato per simili evenienze. Infatti ciò che si evince chiaramente dalla scarna documentazione sanitaria è che non è stata diagnosticata la patologia emorragica dal moncone gastrico che, alla fine, è sfociata in uno shock emorragico. Infatti del tutto semplicisticamente e con evidente superficialità si ipotizzava erroneamente la causa dell'emorragia in un picco ipertensivo, che in realtà nulla c'entrava con il vero problema del . Non si comprende, Per_1 infatti, per quale motivo l'ematemesi e la progressiva anemizzazione, non siano state indagate adeguatamente, fino al momento del secondo intervento chirurgico, durante il quale veniva diagnosticata (ancora una volta!) erroneamente, quale causa del sanguinamento, una ischemia intestinale, anziché una gastrite acuta emorragica” (cfr. citazione, pag. 7);
- che, pertanto, “dal comportamento omissivo dei medici, rappresentato dalla mancata diagnosi e dall'inadeguato trattamento del processo morboso del moncone gastrico, è derivato un aggravamento del quadro clinico, sfociato in uno shock emorragico che ha determinato quale conseguenza ineluttabile il decesso del povero sig. ” (cfr. citazione, pag. 7); Per_1
6 - che, infatti, dall'esame della documentazione medica, “si evince che, nonostante la diffusione della neoplasia, un'adeguata diagnosi ed una adeguata terapia avrebbe impedito, con altissima probabilità, la progressione della malattia del moncone gastrico e, quindi, tutti gli eventi successivi che hanno portato alla morte del sig. . Pertanto, per come confermato Persona_1
peraltro anche dalle conclusioni tratte nella CTU, risulta di tutta evidenza che tra il comportamento colposo dei medici del Reparto di Chirurgia dell'Ospedale di ed il decesso Pt_3
del sig. esiste un preciso nesso di causalità materiale” (cfr. citazione, pag. 8). Per_1
L' , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2
regolarmente citata, si è costituita in giudizio contestando la domanda risarcitoria. La convenuta ha precisato – al fine di dimostrare l'infondatezza della domanda – che i fatti per cui è causa sono stati oggetto di precedente esame da parte dell'Autorità penale, con richiesta di rinvio a giudizio per due medici dell'ospedale di Dott. e Dott. e Pt_3 Persona_4 Persona_5
successiva sentenza di non luogo a procedere emessa dal GUP del Tribunale di AO in data 17 novembre 2010 n. 237/2010 con la formula “perché il fatto non sussiste”; - che, in vero, illuminante pe dimostrare l'assoluta insussistenza di alcun nesso di causalità tra l'operato dei sanitari (e la conseguente responsabilità dell' onvenuta) e il decesso del sig. , si rivelano le perizie CP_6 Per_1
mediche disposte in sede penale;
- che gli accertamenti eseguiti in sede penale sono pienamente utilizzabili nei confronti degli attori, dal momento che essi stessi sono stati parte nel giudizio penale, nel quale erano costituiti parti civili, sicché, nei loro confronti, il giudicato penale fa stato, ai sensi dell'art. 652 c.p.p.; - che, in ordine al quantum del risarcimento richiesto, la domanda risarcitoria appare del tutto sproporzionata, quanto al danno iure proprio, e assolutamente inammissibile per indeterminatezza, quanto al danno biologico terminale richiesto.
Tutto quanto premesso, l' ha concluso chiedendo l'accoglimento delle seguenti Controparte_6 conclusioni: “Voglia il Tribunale di AO rigettare la domanda proposta dagli attori perché infondata per tutti i motivi indicati nella narrativa che precede. In subordina, e nella denegata e non creduta ipotesi di riconoscimento di una qualche forma di responsabilità in capo alla convenuta, ridurre il risarcimento richiesto in considerazione delle gravissime condizioni di salute del de cuius, e dell'eccessività ed esorbitanza del risarcimento richiesto, pure per i motivi esposti in narrativa”.
Ha spiegato intervento volontario il dott. , il quale eccepiva preliminarmente Persona_4
l'improcedibilità della domanda per violazione dell'art. 5, comma 1 bis, del D.Lgs. n. 28 del 2010, ovvero per mancato esperimento del tentativo di mediazione;
contestava, altresì, tutto quanto ex adverso dedotto e preteso, deducendo l'assenza di alcuna responsabilità per imperizia ed
7 imprudenza addebitabile a parte convenuta, nonché l'assenza del nesso causale tra la condotta del dott. ed il decesso del sig. . Chiedeva, altresì, l'accoglimento della spiegata domanda CP_1 Per_1
riconvenzionale, con condanna della parte attrice al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dal dott. e quantificati in misura non inferiore ad €127.518,40, di cui CP_1
€27,518,40 a titolo di spese di difesa nel processo penale n.6384/07 nel quale lo stesso era stato ingiustamente coinvolto a seguito della denunzia sporta dai sig.ri e Parte_1 Parte_2
All'esito dell'istruttoria, il Tribunale di AO, con la sentenza n. 429/2019, pubblicata il 30 maggio
2019, (i) ha rigettato la domanda attorea;
(ii) ha condannato gli attori, in solido, al pagamento, in favore dell' delle spese processuali liquidate in € 4.355,00 per compensi di Controparte_6
avvocato oltre IVA, CPA e rimborso ex art. 2 D.M. n. 55/2014; (iii) ha compensato le spese tra gli attori e l'intervenuto.
Il Giudice di prime cure ha ritenuto:
- incontestato e, comunque, documentato, che venne ricoverato il 19 novembre Persona_1
2007 presso il di AO (CS), dove era stato Controparte_7
sottoposto ad esami e a due interventi chirurgici. Sicché può ritenersi dimostrata sia la conclusione del contratto atipico di spedalità sia il contatto sociale con i sanitari;
- che, ai fini della verifica della sussistenza del nesso causale, appare opportuno e sufficiente avvalersi delle risultanze delle perizie mediche (prodotte e acquisite in atti) svolte nel corso del procedimento penale di cui al R.G. N.R. n. 6384/2007 e R.GIP n. 2646/2008, in cui gli attori si sono costituiti parti civili;
- che, in particolare, le conclusioni del consulente prof. del Pubblico Ministero (già Persona_6
condivisibilmente valorizzate nella sentenza del G.I.P. del Tribunale di AO n. 237/2010, stante la specifica specializzazione in oncologia dell'ausiliare), “che possono essere recepite in questa sede essendo fondate su un compiuto esame amnestico ed obiettivo e su di uno studio ed una valutazione adeguati e coerenti degli elementi desunti da tale esame e dalla documentazione sanitaria prodotta, portano ad escludere la sussistenza del nesso causale tra la condotta dei sanitari del “ ” e la compromissione della salute di , Parte_3 Persona_1 atteso che nell'operato dei sanitari e dell'azienda ospedaliera convenuti non pare ravvisabile alcun elemento di censura (neppure probabilisticamente) ricollegabile al decesso della paziente”
(cfr. sentenza, pag. 7);
- che, infatti, dalla lettura della documentazione allegata come esaminata dal consulente emerge che, dal punto di vista della terapia medica, il comportamento dei sanitari è stato “corretto e puntuale”
e, in ogni caso, il decesso del paziente “non può causalmente ricondursi ad omissioni in fase
8 diagnostica né ad errori nell'esecuzione dei due interventi chirurgici, essendo invece stato determinato da “complicanze legate alla avanzatissima malattia neoplastica misconosciuta fino all'autopsia” (cfr. pag. 28 della relazione)”(cfr. sentenza, pag. 7);
- che la domanda spiegata in via riconvenzionale da non può trovare Controparte_1
accoglimento, giacché il reato per il quale si è penalmente proceduto nei confronti di CP_1
è quello di omicidio colposo ex art. 589 c.p., vale a dire un reato procedibile d'ufficio che,
[...]
secondo principio di diritto costantemente affermato dalla Cassazione la denuncia di un reato perseguibile d'ufficio non è di per sé fonte di responsabilità per danni a carico del denunciante in caso di proscioglimento o assoluzione dell'imputato, se non quando la denuncia possa considerarsi calunniosa;
- che, nel caso in esame “è del tutto evidente il difetto allegativo in cui è incorsa la parte intervenuta, dacché nei propri scritti non ha mai inteso indicare alcuna circostanza da cui poter desumere
l'effettiva sussistenza degli elementi integrativi della fattispecie criminosa di calunnia: infatti sia nella comparsa di intervento sia nella prima memoria istruttoria, si è limitato Controparte_1
ad affermare il suo diritto al risarcimento, quasi come se fosse in re ipsa, per il solo fatto di aver subito un procedimento penale a causa di una denuncia infondata. Peraltro, a tutto voler concedere, anche laddove si volesse ritenere completo il piano difensionale assertivo, dovrebbe riscontrarsi un grave vulnus dimostrativo […] era onere della parte deducente provare la sussistenza di una condotta integrante il reato di calunnia correlata all'azione penale stimolata dalla parte denunciante, e raccolta dal Pubblico Ministero, specie alla luce di un quadro investigativo che, solo all'esito di plurime indagini peritali specialistiche, ha condotto alla pronuncia di non luogo a procedere nei confronti dei medici imputati. Al riguardo, nulla di probatoriamente rilevante risulta offerto dalla parte intervenuta […]” (cfr. sentenza, pag. 10).
§ 2. L'appello
Avverso la sentenza predetta hanno proposto gravame e al fine di Parte_1 Parte_2
contestarne, con distinti motivi che verranno di seguito esaminati, la correttezza logica e giuridica.
Instauratosi il contraddittorio, si è costituito per chiedere la conferma integrale Controparte_1 della sentenza impugnata e, dunque, il rigetto dell'appello proposto dai NI . Per_1
Con ordinanza 4 gennaio 2021, la Corte di Appello ha dichiarato la contumacia dell' CP_6
e, rigettate le richieste istruttorie di parte appellante, ha rinviato la causa per la
[...] precisazione delle conclusioni all'udienza del 22 novembre 2022.
9 Con comparsa depositata, telematicamente, il 4 novembre 2022, si è costituita in giudizio anche l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, per Controparte_2 chiedere il rigetto dell'appello perché totalmente infondato in fatto e in diritto.
All'esito dell'udienza del 22 novembre 2022, la causa è stata rinviata all'udienza del 25 giugno
2024; indi, ulteriormente differita al 22 dicembre 2026.
Con successivo decreto presidenziale n. 57 del 25 ottobre 2024 di variazione urgente riguardante la soppressione della Terza Sezione Civile e la ripartizione dei relativi carichi di lavori e dei magistrati ad essa assegnata tra le altre due Sezioni Civili, nonché con decreto di riassegnazione delle cause dell'ex Terza Sezione Civile del 29 ottobre 2024, la causa è passata alla competenza della Prima Sezione.
È stata quindi fissata per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 3 giugno 2025, poi sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. Indi, la Corte – viste le note – ha trattenuto la causa in decisione con ordinanza dell'11 giugno 2025, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c., decorrenti dalla comunicazione della suddetta ordinanza, avvenuta in data 17 giugno 2025.
Tutte le parti in causa hanno depositato le comparse conclusionali e le memorie di replica.
§ 3. Le valutazioni della Corte
Va, preliminarmente, revocata la dichiarazione di contumacia dell' , ritualmente Controparte_6
costituita in giudizio con comparsa presentata, telematicamente, il 4 novembre 2022.
Con un unico motivo, articolato in plurimi profili di doglianza, i sig.ri censurano l'appellata Per_1
sentenza per avere il Tribunale di AO fondato il proprio convincimento solo sulle prove documentali prodotte dalle parti (in particolare utilizzando le CTU redatte nel procedimento penale e, nello specifico, esclusivamente la CTU redatta dallo specialista in oncologia Prof. Persona_6
“a cui attribuisce valore di prova esclusiva” (cfr. pag. 12 dell'atto di appello). Tuttavia, prosegue parte appellante, nel decidere in senso sfavorevole per gli attori, il giudice di primo grado non considerava assolutamente che prima di quella perizia, i precedenti consulenti del PM, dottori e , avevano depositato altro elaborato nel quale, invece, era accertata una Per_2 Per_3 responsabilità dei sanitari che ebbero in cura il . Quindi, chiosa l'appellante, “per non Per_1 cadere nell'arbitrio, il giudice di primo grado avrebbe dovuto basare il proprio convincimento su una nuova prova, ammettendo, come richiesto dalle parti, una nuova CTU, magari redatta collegialmente tra medici specialisti e medici legali (come oggi prevede, saggiamente, la nuova
Legge Gelli-Bianco, inapplicabile, purtroppo al caso di specie)” (cfr. pag. 12 dell'atto di appello).
Peraltro, insiste l'appellante, tra i due elaborati – entrambi depositati nel procedimento penale – il
10 magistrato di prime cure avrebbe, semmai, dovuto preferire la perizia medico legale (a firma dei dottori e ) a quella specialistica (del Prof. ; tanto perché “solo un Per_2 Per_3 Persona_6
consulente specializzato in medicina legale sarebbe in grado, poiché maggiormente qualificato, di individuare, nelle condotte dei colleghi sanitari, la presenza di un nesso di causalità con
l'evento denunciato dagli attori. Solo un medico legale, estraneo (nel senso di 'esterno' all'attività ospedaliera), è in grado di fornire quelle garanzie di terzietà che si richiedono ad un consulente/ausiliario del giudice” (cfr. pag. 12 dell'atto di appello).
Inoltre, a ben vedere: Per_ a. a pag. 17 del proprio elaborato il Prof. esordisce affermando che: “preliminarmente è indispensabile precisare che la documentazione in atti risulta largamente insufficiente (come rilevato dai periti d'ufficio e ) per potere esprimere un parere di certezza su quanto Per_2 Per_3
Per_ accaduto”. Ebbene, il Prof. non fornisce quel grado di certezza che si richiederebbe ad un professionista medico e sul quale mai potrebbe fondarsi una condanna penale. Ma, “nella questione 'civilistica', il discorso ovviamente cambia. Per tale motivo il dott. avrebbe Per_7 dovuto ammettere una nuova CTU, ritualmente richiesta dalle parti” (cfr. pag. 13 dell'atto di appello);
Per_ b. sempre a pag. 17 dell'elaborato di CTU, il prof. elenca una serie di cause che avrebbero potuto determinare la morte del sig. . Tra queste, oltre alla sindrome multiorgano (MOF) Per_1 poi indicata dallo stesso quale causa più probabile del decesso, v'erano: a) il tumore gastrico;
b) la gastrite erosiva;
c) lo shock emorragico;
d) per l'appunto, la MOF, ed infine e) la sindrome da lisi tumorale. Lo specialista, nel discutere sullo shock emorragico, elenca 4 'classi' di emorragia: nell'ultima (la più grave) vengono descritti proprio i sintomi che manifestava il sig. quando, Per_1
in data 13 dicembre, veniva consigliato il secondo intervento;
Per_ c. a pag. 26 della perizia, il Prof. al punto II, nel rispondere al quesito sulle condizioni del moncone gastrico all'indomani dell'intervento e nei giorni antecedenti al decesso dichiara che sono quelle di cui al referto autoptico (cioè emorragico). Lo stesso precisa che i pochi dati presenti in cartella possono solo fare avanzare l'ipotesi che il sanguinamento del moncone sia iniziato il giorno 11 dicembre con l'episodio di ematemesi. Ebbene, “il deficit istruttorio causato dal rigetto ingiustificato e frettoloso di tutte le richieste istruttorie, non ha consentito di poter accertare il giorno preciso in cui si è verificata l'ematemesi. E l'accertamento del giorno preciso del sanguinamento non è questione di poco conto, atteso che, le doglianze degli attori, sono proprio rivolte a verificare le omissioni dei sanitari nel trattamento dello shock emorragico in corso dopo
l'intervento del 4/12” (cfr. pag. 14 dell'atto di appello). In vero, nella denuncia-querela depositata
11 da la stessa dichiarava che già in data 6 dicembre 2007 il padre ebbe una emorragia. Parte_2
Per tale motivo, nonché per colmare le mancanze documentali della cartella clinica (di cui si sono lamentati tutti i consulenti dl PM), nelle note ex art. 183, comma 6, c.p.c. era stata formulata prova per testi volta ad appurare il giorno preciso in cui l'ematemesi si era verificata. Tuttavia, il giudice ebbe a rigettare le richieste di prova costituenda poiché relativa a circostanze dimostrabili documentalmente. È “evidente la contraddittorietà del provvedimento di rigetto delle istanze istruttorie rispetto alle questioni emerse dai documenti (pochi) a disposizione de consulenti, ragion per cui il Tribunale avrebbe dovuto ammettere la prova testi richiesta e, all'esito, disporre una CTU medico legale collegiale” (cfr. pag. 15 dell'atto di appello). Per_ d. A pag. 26 della perizia, il Prof. nel rispondere al II quesito circa lo stato del moncone gastrico, afferma che i pochi dati presenti in cartella possono solo fare avanzare l'ipotesi che il sanguinamento del moncone sia iniziato giorno 11 dicembre con l'episodio di ematemesi. Anche in questo caso solo una prova per testi avrebbe potuto sanare le mancanze del diario clinico. Va detto, però, che “a tutto voler ammettere, pur essendo cominciata (l'ematemesi) il giorno 11/12,
è inconcepibile che un ospedale attenda, con quel quadro clinico (globuli rossi in diminuzione ed ematocrito baso) e, visti i precedenti episodi di sanguinamento, fino al 13/12, per eseguire esami strumentali e diagnostici volti a comprenderne le cause!!!” (cfr. pag. 16 dell'atto di appello). Per_ e. Non esente da censure è anche l'affermazione del Prof. a cui dire dai valori dell'emoglobina
è da escludere che la causa del decesso sia stata l'emorragia. Anzitutto, prosegue l'appellante, “da un medico, ausiliario di un magistrato, ci si aspetta di leggere non una valutazione “ad occhio” ma un attento esame scientifico dei valori di emoglobina, globuli rossi ed ematocrito, all'esito del quale, sulla scorta di best practices e linee guida, poter affermare che, ad esempio, sotto una determinata soglia di emoglobina (HG) sarebbe il caso di procedere ad una trasfusione” (cfr. pag. 16 dell'atto di appello), Infatti, basta leggere le linee guida sulle trasfusioni o anche semplici
“raccomandazioni” liberamente consultabili su siti web istituzionali di Ospedali ed altre strutture sanitarie per apprendere, questa volta in maniera “scientifica” o, meglio, “oggettiva” che, sotto una certa soglia di HG (tra 10 e 7) in pazienti sottoposti ad intervento chirurgico, sarebbe opportuna la trasfusione (che al hanno fatto il 4 dicembre, giorno dell'operazione, e poi solo dopo il Per_1
13 dicembre, nonostante le perdite ematiche protrattesi dal 6 dicembre in poi) previa valutazione del quadro complessivo. Mentre sotto il valore di HG di 7-8 la trasfusione è sempre necessaria.
Così come le linee guida pubblicate su htpp://www.asmn.re.it/allegati/qualitaclinica/sangue/lineaguidasangue5 12 2012 pdf., che concordano sulla necessità di trasfondere quando l'emoglobina è inferiore a certi parametri (7),
12 mentre quando è compresa tra 10 e 7 sarebbe opportuna una valutazione dello stato del paziente, che nel caso de quo era palesemente critico. Tanto veniva segnalato dai CTU e , ma Per_2 Per_3 ignorato dal secondo CTU del PM e dal Giudice di prime cure. E, “per capire che al paziente si dovesse trasfondere sangue o plasma, sarebbe bastato (per un medico), quindi, solo leggere gli esami ematochimici fatti al sig. , dai quali risulta, dal 4/12 (giorno dell'operazione) una Per_1
riduzione progressiva dell'emoglobina da 11,8 (v. allegato 19 fasc. primo grado) a 11, 6 (8/12 –
v. allegato 20), poi 8,9 (10/12 – v. allegato 21), ancora 9,4 (il giorno 11/12 e 12/12 v. allegato 22
e 23) e fino a 6,8 il 13/12 (allegato 29 e 30). Dall'esame dei referti degli esami di laboratorio (v. cartella clinica in atti – fasc. primo grado), questa progressiva inarrestabile anemizzazione risulta pienamente documentata: rispetto agli esami del 4/12 (globuli bianchi 17,80 su un massimo di
10,8; globuli rossi 4,05 su un minimo di 4,7; sideremia 23 su un minimo di 40; ematocrito 33,7 su un minimo di 42), quelli del 08/12 ore 3,15 (quindi dopo l'ematuria) documentano un abbassamento dei globuli rossi (4,01) con gli stessi valori di ematocrito (33,7) che si riducono ancora negli esami del 08/12 ore 4,50 (globuli rossi 3,91 ed ematocrito 32,7), risalendo leggermente nei prelievi delle 11.14. I valori però scendono ancora negli esami del 10/12 (globuli rossi 3,10; ematocrito 27,5) fino a precipitare in tutti i prelievi del 13/12 (globuli rossi 2,38; ematocrito 21,8). Perché attendere nove giorni e, quindi, l'indebolimento del paziente per trasfonderlo? Non sarebbe stato il caso di prevenire, viste le sue già precarie condizioni di salute, ogni situazione potenzialmente in grado di mettere a repentaglio la vita?” (cfr. pag. 17 dell'atto di appello).
Per_ f. Non va poi trascurato il fatto che anche il Prof. accusa l'ospedale di di non avere fatto Pt_3 al l'esame EGDS (esofago-gastro-duodeno-scopia) dopo l'operazione, in quanto strumento Per_1 potenzialmente in grado di individuare (e quindi bloccare) l'emorragia del moncone. Invece, si è dovuta attendere l'autopsia per scoprire il sanguinamento del moncone gastrico. Per_ g. Infine, non è vero che il Prof. abbia escluso come causa di morte lo shock emorragico. Infatti, conclude l'appellante, “il consulente, nel rispondere al quesito n. IX (se vi è stato shock emorragico e quando esso è insorto), afferma 'Non vi sono parametri che con certezza possono far porre diagnosi di shock emorragico'. Quindi il consulente NON ESCLUDE lo shock emorragico come causa di morte, rendendo così la motivazione del giudice di prime cure assolutamente errata, illogica, nonché basata su circostanze di fatto non corrispondenti alla realtà, ovvero non esaminate/esaminabili dal CTU” (cfr. pag. 18 dell'atto di appello). Il tutto senza considerare le conclusioni della CTU dei dottori e . Per_2 Per_3
L'appello è complessivamente infondato e va rigettato.
13 È preliminarmente necessario rilevare che, in vero, nessuna preclusione in ordine all'accoglimento della domanda risarcitoria, può essere desunta dalla circostanza, evidenziata dalla Difesa di
[...]
, circa la definitività della sentenza penale del GUP del Tribunale di AO, resa all'esito CP_1
di procedimento penale a carico dei sanitari e cui hanno Controparte_1 Persona_5
partecipato nella qualità di costituite parti civili gli odierni appellanti, e conclusosi con sentenza n.
237/2010, con la quale il GUP dichiarava non luogo a procedere nei confronti degli odierni imputati “perché il fatto non sussiste”.
Infatti, l'art. 654 c.p.p., nell'attribuire alla sentenza penale irrevocabile, di condanna o assoluzione, efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo, condiziona tale efficacia all'avvenuta pronunzia della sentenza a seguito di dibattimento.
Nel merito, non è superfluo rammentare – in ordine alle regolae iuris applicabili nelle vicende in cui venga in rilievo la responsabilità delle strutture sanitarie – che il rapporto che si instaura tra paziente e casa di cura privata (o ente ospedaliero) ha fonte in un atipico contratto a prestazioni corrispettive con effetti protettivi nei confronti del terzo, da cui, a fronte del pagamento del corrispettivo – che ben può essere adempiuta dal paziente, dall'assicuratore, dal servizio sanitario nazionale o da altro ente – insorgono a carico della casa di cura (o dell'ente), accanto a quelli di tipo “lato sensu” alberghieri, obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico e dell'apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni od emergenze.
Ne consegue che la responsabilità della casa di cura (o dell'ente) nei confronti del paziente ha natura contrattuale, e può conseguire, ai sensi dell'art. 1218 c.c., all'inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico, nonché, ai sensi dell'art. 1228 c.c., all'inadempimento della prestazione medico-professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione aziendale (Cass. civ., 26 gennaio 2006, n.
1698; Cass., Sez. Un., 1 luglio 2002, n. 9556).
A tanto occorre aggiungere che, ferma la responsabilità dell'ente o della casa di cura a causa della non diligente esecuzione della prestazione medica da parte di un medico proprio dipendente, anche l'obbligazione di quest'ultimo nei confronti del paziente, ancorché non fondata sul contratto, ma sul “contatto sociale”, ha natura contrattuale, atteso che ad esso si ricollegano obblighi di comportamento di varia natura, diretti a garantire che siano tutelati gli interessi che sono emersi o sono esposti a pericolo in occasione del contatto stesso.
14 Relativamente alla domanda risarcitoria proposta dai congiunti per i danni da perdita del rapporto parentale, invocati “iure proprio” dai congiunti di un paziente deceduto, la Suprema Corte (v.
Cass. civ., 26 luglio 2021, n. 21404; Cass. civ., 21 febbraio 2025, n. 4644) ha precisato che la responsabilità della struttura sanitaria è qualificabile come extracontrattuale, dal momento che, da un lato, il rapporto contrattuale intercorre unicamente col paziente, e dall'altro i parenti non rientrano nella categoria dei “terzi protetti dal contratto”, potendo postularsi l'efficacia protettiva verso terzi del contratto concluso tra il nosocomio e il paziente esclusivamente ove l'interesse, del quale tali terzi siano portatori, risulti anch'esso strettamente connesso a quello già regolato sul piano della programmazione negoziale.
Sul piano del riparto degli oneri probatori, secondo costante insegnamento della Suprema Corte, al quale si intende dare continuità, nei giudizi risarcitori da responsabilità medica, si delinea un duplice ciclo causale, l'uno relativo all'evento dannoso, a monte, l'altro relativo all'impossibilità di adempiere, a valle. Il primo, quello relativo all'evento dannoso, deve essere provato dal creditore/danneggiato, il secondo, relativo alla possibilità di adempiere, deve essere provato dal debitore/danneggiante. Mentre il creditore deve provare il nesso di causalità fra l'insorgenza (o l'aggravamento) della patologia e la condotta del sanitario (fatto costitutivo del diritto), il debitore deve provare che una causa imprevenibile ed improbabile abbia reso impossibile la prestazione
(fatto estintivo del diritto: così, in motivazione, Cass. civ., 26 luglio 2017, n. 18392; Cass. civ., 11 novembre 2019, nn. 28991 e 28992).
Con specifico riferimento al nesso di causalità, secondo l'ormai consolidato orientamento di legittimità, cui questa Corte ritiene di aderire, sussiste nesso causale tra l'azione o l'omissione della struttura sanitaria e/o del medico e il pregiudizio subito dal paziente qualora, attraverso un criterio necessariamente probabilistico – c.d. regola della preponderanza dell'evidenza o “del più probabile che non”, cioè probabilità logica desumibile dagli elementi di conferma disponibili nel caso concreto e dalla contemporanea esclusione di possibili elementi alternativi (Cass. civ., Sez.
Un., 11 gennaio 2008, n. 584, 582, 581 e 576) – si ritenga che l'opera del professionista abbia causato o concorso a causare il danno verificatosi oppure, in caso di condotta omissiva, se quell'opera, ove correttamente e prontamente svolta, avrebbe avuto serie ed apprezzabili possibilità di evitare il danno verificatosi (Cass. civ., 23 settembre 2004, n. 19133; Cass. civ., 4 marzo 2004, n. 4400).
In punto di regola probatoria che governa la ricostruzione del nesso causale nel processo civile, il
Supremo Collegio a Sezioni Unite ha infatti affermato che “… Essendo questi i principi che regolano il procedimento logico-giuridico ai fini della ricostruzione del nesso causale, ciò che
15 muta sostanzialmente tra il processo penale e quello civile è la regola probatoria, in quanto nel primo vige la regola della prova “oltre ogni ragionevole dubbio” (cfr. Cass. Pen. S.U. 11 settembre 2002, n. 30328, Franzese), mentre nel secondo vige la regola della preponderanza dell'evidenza o “del più probabile che non”, stante la diversità dei valori in gioco nel processo penale tra accusa e difesa, e l'equivalenza di quelli in gioco nel processo civile tra le due parti contendenti, come rilevato da attenta dottrina che ha esaminato l'identità degli standard delle prove in tutti gli ordinamenti occidentali, con la predetta differenza tra processo civile e penale
(in questo senso vedimi: la recentissima Cass. 16.10.2007, n. 21619; Cass. 18.4.2007, n. 9238;
Cass. 5.9.2006, n. 19047; Cass. 4.3.2004, n. 4400; Cass. 21.1.2000, n. 632). Anche la Corte di
Giustizia CE è indirizzata ad accettare che la causalità non possa che poggiarsi su logiche di tipo probabilistico (CGCE, 13/07/2006, n. 295, ha ritenuto la violazione delle norme sulla concorrenza in danno del consumatore se “appaia sufficientemente probabile” che l'intesa tra compagnie assicurative possa avere un'influenza sulla vendita delle polizze della detta assicurazione;
Corte giustizia CE, 15/02/2005, n. 12, sempre in tema di tutela della concorrenza, ha ritenuto che
“occorre postulare le varie concatenazioni causa-effetto, al fine di accogliere quelle maggiormente probabili”). Detto standard di “certezza probabilistica” in materia civile non può essere ancorato esclusivamente alla determinazione quantitativa-statistica delle frequenze di classi di eventi (c.d. probabilità quantitativa o pascaliana), che potrebbe anche mancare o essere inconferente, ma va verificato riconducendone il grado di fondatezza all'ambito degli elementi di conferma (e nel contempo di esclusione di altri possibili alternativi) disponibili in relazione al caso concreto (c.d. probabilità logica o baconiana). Nello schema generale della probabilità come relazione logica va determinata l'attendibilità dell'ipotesi sulla base dei relativi elementi di conferma (cd. evidence and inference nei sistemi anglosassoni)”.
Allorquando, poi, venga in rilievo, segnatamente, una condotta omissiva, l'accertamento del nesso causale si sostanzia nell'accertamento della probabilità positiva o negativa del conseguimento del risultato idoneo ad evitare il rischio specifico di danno, riconosciuta alla condotta omessa, da compiersi mediante un giudizio controfattuale, che pone al posto dell'omissione il comportamento dovuto.
L'onere di provare il nesso causale grava sul danneggiato1 che può assolverlo dimostrando, con qualsiasi mezzo di prova, che la condotta del medico e/o della struttura sanitaria è stata, secondo il criterio del “più probabile che non”, la causa del danno;
“ciò vale, ovviamente, sia in riferimento al nesso causale materiale (attinente alla derivazione dell'evento lesivo dalla condotta illecita o inadempiente) che in relazione al nesso causale giuridico (ossia alla individuazione delle singole conseguenze pregiudizievoli dell'evento lesivo)” (cfr. Cass. civ., 7 dicembre 2017, n. 29315), con la conseguenza che, se, al termine dell'istruttoria, non risulti provato il nesso tra condotta ed evento, per essere la causa del danno lamentato dall'attore, paziente o danneggiato, rimasta assolutamente incerta, la domanda deve essere rigettata (ex multis Cass. civ., n. 18392 del 2017;
Cass. civ., n. 4792 del 2013; Cass. civ., n. 17143 del 2012; Cass. civ., n. 975 del 2009). Solo ove il danneggiato abbia assolto a tale onere, “spetta alla struttura sanitaria dimostrare l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza” (cfr. Cass. civ., 21 marzo 2018, n. 7044).
Poste tali premesse, e rimesso al prosieguo l'ulteriore specificazione delle singole sfaccettature problematiche delle quaestiones iuris con riguardo alla concreta vicenda in rilievo, osserva ancora la Corte che, indubbiamente il giudice “deve fondare il proprio convincimento sull'esame e la valutazione di tutte le risultanze istruttorie comunque acquisite al giudizio, dando conto in motivazione di aver valutato tutti gli elementi decisivi ed enunciando le ragioni della preferenza accordata all'uno piuttosto che all'altro” (cfr. Cass. civ., 18 ottobre 1991, n. 11041). La valutazione complessiva delle prove – dirette e indirette, positive e negative, convergenti e divergenti – comporta che il giudizio su un medesimo fatto non possa che essere l'esito della valutazione che includa tutte le prove che lo riguardano.
Il punto di partenza del procedimento di valutazione delle prove consiste nello stabilire se la prova acquisita merita di essere considerata come possibile fonte di conoscenza dei fatti di causa. A questo scopo è finalizzata la valutazione di credibilità della prova, vale a dire l'idoneità del mezzo di prova di fornire una rappresentazione del fatto, attendibile, non erronea e non viziata. Va poi rammentato che, in tema di valutazione delle prove, nel nostro ordinamento, fondato sul principio del libero convincimento del giudice, non esiste una gerarchia delle prove stesse, nel senso che
(fuori dai casi di prova legale), esse, anche se a carattere indiziario, sono tutte liberamente valutabili dal giudice di merito per essere poste a fondamento del suo convincimento (v., ex multis,
Cass. civ., 26 luglio 2021, n. 21356; Cass. civ., 12 settembre 2011, n. 18644; Cass. civ., 18 aprile
2007, n. 9245).
prestazione o dal suo aggravamento fino anche ad un esito finale come quello mortale o dall'insorgenza di una nuova patologia che non era quella con cui il rapporto era iniziato”.
17 Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto di valorizzare la relazione peritale a firma del Prof.
anziché la relazione peritale a firma dei Dottori e , “stante la specifica Persona_6 Per_2 Per_3 specializzazione in oncologia dell'ausiliare” (cfr. sentenza, pag. 7), non diversamente, del resto, da quanto fatto dal GUP del Tribunale di AO, nella sentenza n. 237/2010, per essere il Prof.
Per_
specialista indiscusso nella branca medica rilevante nel caso di specie (Direttore dell'U.O. di presso il Centro Fondazione “T. Campanella” di loc. Germaneto di Controparte_9
Catanzaro).
Va allora premesso che, invero, nella giurisprudenza della Suprema Corte, è pacifico il principio per cui il giudice civile, in assenza di divieti di legge, può formare il proprio convincimento anche in base a prove atipiche, come quelle raccolte in altro giudizio, delle quali la sentenza ivi pronunciata costituisce documentazione, fornendo adeguata motivazione della relativa utilizzazione, senza che rilevi la divergenza delle regole, proprie di quel procedimento, relative all'ammissione e all'assunzione della prova (ex multis, Cass. civ., 16 aprile 2025, n. 9957; Cass. civ., 10 ottobre 2018, n. 25067; Cass. civ., 20 gennaio 2015, n. 840).
Sono, dunque, liberamente apprezzabili dal giudice civile, quali prove atipiche, anche le prove assunte nel precedente processo penale, se rifluiscono ritualmente, quali prove precostituite, nel giudizio civile risarcitorio, e tra queste, ovviamente, anche le sentenze pronunciate nell'ambito di quel processo, le quali – a prescindere dai limiti entro i quali è attribuita formale efficacia di giudicato nel giudizio civile di danno alle sentenze di condanna e di assoluzione emesse in dibattimento (artt. 651 e 652 c.p.p.) – possono essere dedotte dal danneggiato-attore come mezzi di prova documentale atipici liberamente apprezzabili dal giudice, in funzione della dimostrazione
(non già del reato, bensì) dell'illecito civile attribuito all'ex imputato, ora convenuto (v., altresì,
Cass. civ., 1 febbraio 2023, n. 2947: “In mancanza di una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, il giudice civile può legittimamente porre a base del proprio convincimento le prove “atipiche” (tra cui anche le risultanze di atti delle indagini preliminari svolte in sede penale), se idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio e non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie, senza che sia configurabile la violazione del principio ex art.
101 c.p.c., dal momento che il contraddittorio sui mezzi istruttori si instaura con la loro formale produzione nel giudizio civile e la conseguente possibilità per le parti di farne oggetto di valutazione critica e di stimolare la valutazione giudiziale”).
Peraltro, proprio perché la valutazione delle prove, ancorché atipiche, da parte del giudice civile, deve avere luogo secondo le regole proprie del processo civile, è indubbio che, in presenza di due consulenze tecniche espletate in tempi diversi con risultati difformi, il giudice dovrebbe
18 espressamente giustificare la propria preferenza, indicando le ragioni per cui ritiene di disattendere le conclusioni del primo consulente (e salvo ovviamente che queste risultino criticamente esaminate nella nuova relazione).
Il rigore di questo principio è stato mitigato dalla Suprema Corte che ha affermato il seguente principio di diritto: “la sentenza che abbia motivato uniformandosi ad una sola delle consulenze espletate nel corso del giudizio può essere censurata per cassazione solo nei ristretti limiti dell'art.
360 n. 5 c.p.c., ossia qualora l'omessa considerazione dell'altra relazione peritale si sia tradotta nell'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, nel senso che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia [v. in termini Cass. n. 31511 del 25/10/2022, Rv. 665999; v. anche, in senso sostanzialmente conforme, Cass. n. 8429 del 25/03/2021, secondo la cui massima -Rv.
660858- «in presenza di due successive contrastanti consulenze tecniche d'ufficio (nella specie, la prima disposta nel giudizio di primo grado e la seconda in sede di gravame), qualora il giudice aderisca al parere del consulente che abbia espletato la sua opera per ultimo, va escluso il vizio di motivazione, deducibile in cassazione ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., e va ritenuta sufficiente la motivazione della sentenza, pur se l'adesione non sia specificamente giustificata, ove il secondo parere tecnico fornisca gli elementi che consentano, su un piano positivo, di delineare il percorso logico seguito e, sul piano negativo, di escludere la rilevanza di elementi di segno contrario, siano essi esposti nella prima relazione o aliunde deducibili. In tal caso, non possono configurare l'anzidetto vizio di motivazione le doglianze di parte che, dirette al solo riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, non individuino gli specifici passaggi della sentenza idonei ad inficiarne la logicità, anche per derivazione dal ragionamento del consulente>>]”) (cfr. Cass. civ., 11 giugno 2025, n. 15596).
Orbene, si è già detto che, nel caso di specie, nel corso del procedimento penale sono state espletate
Per_ due consulenze: la prima demandata ai dottori e , la seconda al Prof. Per_2 Per_3
È opportuno illustrarne le conclusioni.
I Dottori specialista in Medicina Legale, e , specialista in CP_10 CP_11
Anatomia Patologica, rispondendo al quesito posto dal P.M. – accertare quale sia stata la causa del decesso del e se il decesso sia riconducibile ad errori diagnostici e/o terapeutici derivati da Per_1
colpa professionale ravvisabile nelle condotte dei sanitari che lo ebbero in cura – hanno formulato le seguenti conclusioni medico-legali:
In primo luogo hanno messo in luce l'incompletezza della documentazione sanitaria in atti. In particolare, non si rinviene la diaria clinica. In proposito hanno osservato che “Tale vacuum
19 documentale limita inevitabilmente la possibilità di effettuare una analisi esauriente e circostanziata dell'intera vicenda clinica e influisce, come si vedrà, sul giudizio medico-legale in regolazione alle norme che regolano l'onere della prova in ambito medico-legale” (cfr. pag. 27).
Hanno poi affermato che, nei limiti della documentazione in atti, è possibile affermare che la morte di è stata causata da “shock a larga componente emorragica per gastrite acuta Persona_1
emorragica da stress con versamento pleurico bilaterale ed emoperitoneo, insorti in soggetto prima operato di gastrectomia subtotale e ricostruzione con ansa alla RO per adenocarcinoma gastrico indifferenziato, di tipo diffuso secondo Lauren, con metastasi linfonodali, epatiche, pancreatiche e peritoneali, successivamente operato di resezione ileo-colica per sospetta lesione ischemica intestinale, lesione non confermata dagli esami macroscopici ed istologici effettuati sul relativo campione operatorio” (cfr. relazione, pag. 27).
Il percorso diagnostico condotto (mediante esecuzione di EGSD che permetteva di accertare la presenza di un'ulcera nell'antro gastrico;
l'effettuazione di prelievi bioptici necessari ad accertare la natura benigna o maligna della lesione;
esame istologico condotto sui frammenti d mucosa gastrica esaminati;
indagini ematochimiche;
TAC Addome) appare congruo;
infatti, al riscontro analitico della sintomatologia, seguiva la ricerca della causa che veniva correttamente identificata in un adenocarcinoma gastrico di tipo diffuso secondo Lauren, indifferenziato, infiltrante la parete a tutto spessore.
I periti nutrono, invece, “perplessità a riguardo dell'esito dell'esame TAC Addome dal momento che nel referto vengono riportati dati che contrastano sia con l'esito delle indagini autoptiche che con le osservazioni dei chirurghi nel corso degli interventi effettuati. In particolare, a fronte di un reperto di normalità relativo agli organi epatico e pancreatico era presente invece, ed è stata documentata, una diffusione estesa della malattia neoplastica, con localizzazioni multiple nel fegato e nel pancreas” (cfr. pag. 28-29). Aggiungono però che tale errata valutazione diagnostica non ha verosimilmente avuto significativa rilevanza nella gestione del paziente dal momento che
“l'infiltrazione pancreatica fu apprezzata nel corso del primo intervento chirurgico e la condotta successiva adottata può considerarsi tuttavia adeguata, dal momento che non sono riportate significative differenze prognostiche tra pazienti sottoposti a gastrectomia totale o subtotale” (cfr. relazione, pag. 29);
La scelta dei chirurghi di operare il paziente di gastrectomia parziale distale fu corretta, trattandosi di tecnica idonea in considerazione della sede distale della neoplasia. Dopo gastroresezione si effettuava ricostruzione su ansa esclusa alla RO, tecnica preferita data la minore incidenza di
20 complicanza rispetto ad altre tecniche. Pertanto, “sia la scelta che l'esecuzione dell'intervento appaiono congrui” (cfr. relazione, pag. 29);
A fronte di una condizione clinica relativamente buona nell'immediato postoperatorio, il 6 dicembre 2007, cominciavano a manifestarsi ripetuti episodi di vomito di sangue, inizialmente interpretati come banali epistassi in iperteso e trattati mediante tamponamento nasale. Era quindi
“evidente la comparsa di una complicanza che andava indagata con la stessa diligenza con cui era stata ricercata la causa del dolore epigastrico” (cfr. relazione, pag. 29).
Nell'approccio al paziente con ematemesi (emissione di sangue con il vomito), occorre valutare in successione logica: la gravità del sanguinamento;
la causa e la sede dell'emorragia digestiva;
l'approccio diagnostico comporta quindi innanzitutto il posizionamento di un sondino naso- gastrico;
va quindi eseguita l' esame diagnostico di scelta, accurato, innocuo, con Pt_4
potenzialità terapeutiche (possibilità di instillare localmente alcuni farmaci o di eseguire trattamenti temici locali). Essa può essere eseguita anche in caso di emorragia continua, specie se ci si appresta ad un eventuale intervento chirurgico.
Nel caso del , i dati clinici ed i risultati degli esami emato-chimici “indicavano in modo Per_1
inequivocabile uno stato di anemizzazione per emorragie protratte, tale da provocare una emodiluizione (basso valore dell'ematocrito). Considerato il dato anamnestico si imponeva un adeguato iter diagnostico. Al contrario tale iter diagnostico era del tutto disatteso;
infatti, nonostante il perdurare dell'emorragia ed i reperti degli esami ematochimici che davano atto di un grave stato di anemizzazione con emodiluizione, i sanitari non ritennero opportuno completare il percorso diagnostico indicato in simili evenienze. Ciò che appare di palmare evidenza dall'esame della documentazione sanitaria in atti è che è venuta a mancare la diagnosi della patologia emorragica del moncone gastrico che è progredita fino all'insorgenza dello shock emorragico” (cfr. relazione, pag. 30).
Conclusivamente, risulta incongruo il comportamento dei sanitari che avrebbero dovuto completare l'iter diagnostico mediante un percorso diagnostico atto a definire con certezza l'origine del sanguinamento mediante accertamenti sicuramente a disposizione dei sanitari presso la struttura ospedaliera. Non è dato comprendere perché la gastrite emorragica da cui era affetto il sig. e che si manifestava attraverso ematemesi e progressiva anemizzazione, “non sia stata Per_1
adeguatamente indagata, come dimostra peraltro il fatto che manca in cartella clinica una diagnosi o quanto meno un sospetto diagnostico fino al momento del secondo intervento chirurgico nell'occasione del quale la diagnosi posta di ischemia intestinale non è stata confermata dall'esito degli esami macro e microscopici eseguiti sul campione chirurgico di ileo-
21 colectomia, essendo la causa reale del sanguinamento una gastrite acuta emorragica” (cfr. relazione, pag. 31).
In conclusione, “dal comportamento omissivo dei sanitari – rappresentato dalla mancata diagnosi
e dall'inadeguato trattamento del processo morboso del moncone gastrico, è derivato un aggravamento del quadro clinico, attraverso l'instaurazione di uno shock emorragico che ha determinato il decesso del Sig. ” (cfr. relazione, pag. 31). Per_1
Ciò che si evince dalla disamina della cartella clinica relativa ai fatti per cui si procede è che, nonostante la diffusione del processo neoplastico, “un adeguato iter diagnostico avrebbe impedito, con elevata probabilità logica, la progressione della malattia del moncone gastrico e per conseguenza, l'instaurazione di una cascata di eventi che hanno condotto al decesso del Sig.
. Pertanto il comportamento colposo dei sanitari del reparto di chirurgia Persona_1 dell' può posto in nesso d causalità materiale con l'exitus del Sig. ” (cfr. Controparte_12 Per_1
relazione, pag. 31).
Sono quindi pervenuti alle seguenti conclusioni in merito ai quesiti posti dal P.M.:
“1 Alla luce dei reperti riscontrati in sede di esame autoptico e nel riesame dei campion prelevati presso il Servizio di Anatomia Patologica dell' , si può affermare che la causa Controparte_13
del decesso di è riconoscibile in uno shock a larga componente emorragica per Persona_1
gastrite acuta emorragica da stress con versamento pleurico bilaterale ed emiperitoneo, insorti in soggetto prima operato di gastrectomia subtotale e ricostruzione con ansa alla RO per adenocarcinoma gastrico indifferenziato, di tipo diffuso secondo Lauren, con metastasi linfonodali, epatiche, pancreatiche e peritoneali, successivamente operato di resezione ileo-colica per sospetta lesione ischemica intestinale, lesione non confermata dagli esami macroscopici ed istologici effettuati sul relativo campione operatorio.
2. Il decesso risulta causalmente riconducibile alla condotta dei sanitari della U.O. di Chirurgia dell'Ospedale di i quali non posero il sospetto di malattia emorragica del moncone gastrico Pt_3 ed impostarono un tardivo ed incongruo trattamento chirurgico” (cfr. relazione, pag. 32).
A ben diverse conclusioni è giunto il Prof. al quale è stato chiesto di rispondere ai Persona_6 seguenti quesiti: “dica il consulente se gli interventi chirurgici sul paziente neoplastico siano stati condotti diligentemente e tempestivamente o se vi siano stati errori;
quali fossero le condizioni del moncone gastrico all'indomani dell'intervento e nel giorni antecedenti al decesso;
a quale causa nel contesto delle condizioni fisiopatologiche del paziente , debba collegarsi il Per_1
decesso del paziente e dunque quale sia lo causa della morte;
se vi sia stata emorragia, da quale fonte, quando;
se vi sia stato emorragia in più fasi e quale ne sia stata la causa;
in caso positivo,
22 coso avrebbero dovuto fare i medici e cosa hanno fatto;
in particolare, se vi fosse emorragia dal moncone gastrico e quale ne sia stuta la causa ed il momento dell'insorgenza; se l'eventuale emorragia sia stata tale da aver determinato il decesso;
se vi è stato shock emorragico, quando esso è insorto;
se il decesso del sia collegato a complicanze o ad errori dei medici, ovvero Per_1
a complicanze non ben gestite;
se ci sono condotte che, possibili e non seguite, avrebbero-se poste in essere- salvato la vita del paziente;
cosa significhi, in un paziente neoplastico nelle condizioni del Sig. , la presenza di una situazione di stress metabolico. Il consulente dovrà poi Per_1
accertare ogni altro aspetto utile ai fini della ricostruzione dei fatti clinico della vicenda
(condotta, nesso di causalità, particolarità del caso concreto e decorsi causali alternativi) dal punto di vista specialistico-preliminare al vaglio giuridico”.
Per_ Espletato l'incarico, il Prof. ha concluso nei termini che possono essere così sintetizzati:
a. Durante il primo periodo di ricovero le uniche informazioni sul paziente vengono desunte dal libro di consegna infermieristica e dalla cartella termometrica poiché la diaria clinica non risulta compilata.
b. L'intervento di gastrectomia sub totale (intervento chirurgico n° registro operatorio 941), nonostante la neoplasia avanzata, risultava pur sempre necessario per le caratteristiche dell'occlusione (neoplasia stenosante dell'antro gastrico). I chirurghi “hanno effettuato una gastrectomia sub totale con ricostruzione mediante ansa alla RO, scelta opportuna per le minori
Per_ complicanze post operatorie e la qualità di vita del paziente” (cfr. relazione a firma Prof. pag. 13).
c. Dalle linee guida aiom (associazione italiana oncologica medica), si evidenzia che per le neoplasie dell'antro gastrico o del piloro, “la gastroresezione sub totale distale viene considerata
l'intervento di scelta” (cfr. relazione, pag. 13).
d. In ordine al primo periodo postoperatorio (dal 4 dicembre 2007 al 13 dicembre 2007): le uniche notizie che si apprendono derivano dai referti laboratoristici degli esami ematochimici, dalla scheda termometrica e dal libro di consegne infermieristiche che evidenziano fino a giorno 6 dicembre 2007 un decorso post operatorio regolare ed un episodio di malessere (pirosi) riferito alla somministrazione di LA (l'infusione endovenosa troppo rapida può provocare febbre, brividi, nausea e vomito. Altri effetti indesiderati possono essere: orticaria, vasodilatazione, dolori addominali, convulsioni). La notte tra il 7 dicembre 2007 e l'8 dicembre 2007 alle ore 00.00 il paziente presenta un episodio di epistassi;
alle ore 0L.00 epistassi massiva con PA 170/1"1"0 mmHg. Vengono effettuati prelievi per emocromo + PT PTT INR e terapia con soluzione fisiologica 250 + Ugurol + Zantac + Vit. K. Alle ore 3.00 per il persistere dell'epistassi e del picco
23 ipertensivo (P.A. 220/1,10 mmHg) veniva praticata Lasix 1 fl + Adalat 3 gtt s.l e ripetuto emocromo urgente. Alle ore 5.00 veniva sfilato il sng e riapplicato il tampone nasale. L'emocromo
è risultato nella norma, con valori di emoglobina ed ematocrito stabili (Emoglobina 11,6 g/dl ed
Ematocrito 33,7% alle ore 3,15; Emoglobina 11,4 g/dl ed Ematocrito 32,7% alle ore 04.50). La notte tra l'8 e il 9 dicembre alle ore 4.45 si verificava un episodio lipotimico. Esami ematochimici nella norma tranne emoglobina 8,9 g/dl, HCT 27,5%, globuli rossi 3,10x10e6/uL, globuli bianchi
14,20x10e3/uL, glicemia 123 mg/dl, azotemia 53 mg/dl, sideremia 21ug/dl, bilirubina totale 2,20 mg/dl, bilirubina diretta 1,00 mg/dl, LDH 509 U/L, amilasi 26 U/L.
e. In data 11 dicembre 2007 il paziente ha avuto un episodio di ematemesi.
f. La notte tra il 12 dicembre 2007 e il 13 dicembre 2007 il paziente presentava una marcata crisi ipotensiva. Chiamato il medico di guardia, veniva praticata terapia con 100 Fisiologica +
Flebocortid 1 g, Emagel. P.A.50/40. Eseguito inoltre ECG (paziente in shock, grave ipotensione.
Tachicardia sinusale a 140 bpm, per il resto sovrapponibile sostanzialmente a ECG d'ingresso) e consulenza cardiologica (ore 4.40 pz in stato di shock. Grave ipotensione. Dispnoico. ECG: tachicardia sinusale. Flebocortid 1 fl ev, Tefamin ev, Dopamina 2 fl in 500 Fisiologica. Diuresi conservata. E.O. torace negativo. Si richiede esami ematochimici in urgenza, Rx torace a letto).
Effettuati prelievi per esami ematochimicí in urgenza (ore 05.36 emoglobina 8,5 g/dl globuli rossi2,96 x10e6/uL HCT26,3% piastrine 427x10e3/uL) e veniva, inoltre, richiesta una sacco di emazie (n° 272152). (Classe 1 dello shock).
g. In data 13 dicembre il paziente si presentava in condizioni gravi, ipoteso, arunico.
h. In data 13 dicembre, a dieci giorni dal primo intervento, “sarebbe stato indicato effettuare una
EGDS, in quanto esame endoscopico che avrebbe potuto valutare lo stato del moncone gastrico Per_ con basso rischio di deiscenza” (cfr. relazione a firma del Prof. pag. 15).
i. In data 13 dicembre 2007 il chirurgo decide per un intervento di laparotomia “benché le condizioni siano gravissime” (così in cartella anestesiologica). L'intervento chirurgico è consistito in
"Laparotomia xifosottoombelicale sulla precedente cicatrice. Aperto il peritoneo reperto di ischemia del colon destro e metà destra del trasverso e dell'ultima ansa ileale con abbondante liquido siero ematico libero in peritoneo. L'edema del mesocolon trasverso angola e sub occlude
l'ansa defunzionalizzata alla RO trans mesocolica. Si aspira il liquido e consultati gli anestesisti sulle condizioni pur critiche del paziente si decide per l'emicolectomia destra allargata al tratto medio del trasverso. Ileotrasversostomia. Revisione emostasi. Drenaggio della loggia parietocolica sinistra e sottoepatico a destra. Sutura a strati anatomici della parete addominale".
Durante l'intervento sono state trasfuse 1 sacca di emazie e due sacche di plasma.
24 j. In ordine al periodo post-operatorio (13 dicembre 2007), “nulla è possibile dire tranne che il paziente è stato estubato e rimandato intorno alle ore 21:00 in reparto ipoteso ed in stato di incoscienza tanto da morire due ore dopo. Ultimo emocromo effettuato: (referto ore 23.30) emoglobina 9,2 g/dl, globuli rossi 3,05x10e6/uL, HCT 28,2%, piastrine 119x10e3/uL” (cfr. relazione peritale, pag. 15).
k. Alle ore 23:25 se ne constatava l'exitus. Per_ Così ricostruita la storia clinica del paziente , il Prof. affermava: Persona_1
- che la documentazione in atti risulta largamente insufficiente (come affermato anche dai dottori e ), “per poter esprimere un parere di certezza su quanto accaduto” (cfr. relazione Per_2 Per_3
peritale, pag. 17);
- che, a proprio parere, tumore gastrico, gastrite erosiva, shock emorragico, MOF (Multi Organ
Failure), sindrome da lisi tumorale sono le patologie da cui è risultato affetto il paziente e che
“direttamente o indirettamente potrebbero aver avuto un ruolo sulla morte del paziente
[...]
” (cfr. relazione peritale, pag. 17); Per_1
- che, “dai pochi ed incompleti dati clinici e da quanto riportato in letteratura, si può concludere che il paziente è giunto a morte per tutte le affezioni in precedenza elencate e Persona_1
descritte. Queste vi hanno contribuito insieme ed in varia misura come riportato successivamente in risposta ai quesiti” (cfr. enfasi qui aggiunta, pag. 25).
Ha quindi concluso, nei seguenti termini:
È corretta l'indicazione al primo intervento così come la scelta tecnica vista anche la presenza della stenosi condizionante a breve l'impossibilità ad alimentarsi.
Per quanto attiene al secondo intervento, invece, è da ritenersi che il sanguinamento non fosse tale da giustificare un intervento chirurgico in emergenza (classe 1) e senza effettuazione di EGDS, anche perché dai pochi dati presenti non si evince neanche che ci si trovasse davanti ad un addome acuto.
Le condizioni del moncone gastrico si possono evincere solo dal reperto autoptico. I pochi dati presenti in cartella possono solo fare avanzare l'ipotesi che il sanguinamento dal moncone sia iniziato il giorno 11 dicembre con l'episodio ematemesi. Per_
Quanto alla causa del decesso, il Prof. ha concluso nel senso che è difficile inquadrare la causa della morte in un unico evento, vista la presenza di: neoplasia avanzata con metastasi epatiche diffuse, infiltrazione pancreatica, carcinosi peritoneale. Inoltre, come descritto in autopsia: gastrite acuta emorragica, emoperitoneo, versamento pleurico bilaterale siero ematico, versamento pericardico siero ematico, edema alveolare, congestione del microcircolo polmonare,
25 e focolai multipli di necrosi tubulare acuta. Ha quindi concluso nei seguenti termini: “Anche se i dati clinici utili ai fini di una definizione diagnostica risultano fortemente deficitari, è possibile anche sulla scorta dell'esame autoptico inquadrare la causa di morte in una MOF (Multi Organ
Failure) secondaria a sindrome da lisi tumorale” (cfr. relazione peritale, pag. 26).
La causa della emorragia “potrebbe essere inquadrata nella evoluzione di una MOF” (cfr. relazione peritale, pag. 27).
Dal punto di vista della terapia medica il comportamento dei sanitari “è stato corretto e puntuale”
(cfr. relazione peritale, pag. 27).
L'emorragia dal moncone gastrico è documentata dall'esame autoptico, la causa è da ascriversi allo stress e si inquadra comunque in uno stato di MOF. Il momento della insorgenza è difficile da definire per la carenza della documentazione ma con buona approssimazione può essere fatta risalire al giorno 11 dicembre.
Dai valori della emoglobina “è da escludere che la causa del decesso sia stata l'emorragia (vedi andamento dell'emocromo e classificazione dello shock emorragico” (cfr. relazione peritale, pag.
27).
Peraltro, “Non vi sono parametri che con certezza possono fare porre diagnosi di shock emorragico” (cfr. relazione peritale, pag. 27).
Il decesso del non è da collegarsi direttamente al primo intervento chirurgico, ma piuttosto Per_1
a complicanze legate alla avanzatissima malattia neoplastica misconosciuta fino all'autopsia.
Anche il secondo intervento, sia pure condotto senza dati che ne giustificassero la massima urgenza, non può essere considerato causa della morte.
In un paziente neoplastico, nelle condizioni del sig. , lo stress metabolico – da inquadrarsi Per_1
nella sindrome da lisi tumorale – “può portare a morte il paziente” (cfr. relazione peritale, pag.
28).
Così ricostruito il tenore delle consulenze del P.M., è evidente che, in vero, alcune conclusioni dei consulenti appaiono sostanzialmente univoche e concordi.
Ed infatti:
a) Le due consulenze concordano circa la incompletezza della documentazione clinica. A tal proposito i Dottori e hanno messo in luce l'incompletezza della Per_2 Per_3
documentazione sanitaria in atti, non rinvenendosi la diaria clinica. In proposito hanno osservato che “Tale vacuum documentale limita inevitabilmente la possibilità di effettuare una analisi esauriente e circostanziata dell'intera vicenda clinica e influisce, come si vedrà, sul giudizio medico-legale in regolazione alle norme che regolano l'onere della
26 Per_ prova in ambito medico-legale” (cfr. pag. 27). Allo stesso modo, il Prof. ha evidenziato l'insufficienza della documentazione. Peraltro, è bene precisare immediatamente che, come meglio si dirà in prosieguo, l'incompletezza della documentazione non ha comunque impedito l'ulteriore ricostruzione fattuale.
b) I consulenti concordano in merito alla correttezza della scelta dei sanitari del P.O. di Pt_3
circa il primo intervento chirurgico di gastroresezione subtotale (intervento chirurgico del
3 dicembre). Più in dettaglio, per e la scelta dei chirurghi di operare il Per_2 Per_3
paziente di gastrectomia parziale distale fu corretta, trattandosi di tecnica idonea in considerazione della sede distale della neoplasia. Dopo gastroresezione si effettuava ricostruzione su ansa esclusa alla RO, tecnica preferita data la minore incidenza di complicanza rispetto ad altre tecniche. Pertanto, “sia la scelta che l'esecuzione Per_ dell'intervento appaiono congrui” (cfr. relazione, pag. 29). Per corretta l'indicazione al primo intervento così come la scelta tecnica vista anche la presenza della stenosi condizionante a breve l'impossibilità ad alimentarsi. Il Prof. richiama, a sostegno delle proprie conclusioni, le linee guida aiom (associazione italiana oncologica medica), secondo le quali, per le neoplasie dell'antro gastrico o del piloro, “la gastroresezione sub totale distale viene considerata l'intervento di scelta” (cfr. relazione, pag. 13);
c) I periti, ancora una volta concordemente, sottolineano come, nel periodo post operatorio sarebbe stato indicato effettuare una in quanto esame endoscopico che avrebbe Pt_4
potuto valutare lo stato del moncone gastrico residuo e della sutura esistente.
Le consulenze divergono drasticamente in ordine alla individuazione della causa della morte del povero Sig. : Per_1
- secondo la consulenza il decesso è stato provocato da uno shock a larga Persona_8
componente emorragica per gastrite acuta emorragica da stress (non diagnosticata né curata da sanitari del P.O. di;
Pt_3
Per_
- secondo la consulenza il decesso è da collegarsi piuttosto a complicanze legate alla avanzatissima malattia neoplastica misconosciuta fino all'autopsia. In un paziente neoplastico, nelle condizioni del sig. , lo stress metabolico – da inquadrarsi nella Per_1
sindrome da lisi tumorale – “può portare a morte il paziente”. Dunque, la causa del decesso può essere inquadrata in una MOF (Multi Organ Failure) secondaria a sindrome da lisi tumorale.
27 Per_ Orbene, le conclusioni del Prof. integralmente recepite dal GUP in sede penale e dal Giudice civile di primo grado, sono state censurate dagli appellanti con il gravame;
purtuttavia, esse resistono alle censure degli eredi . Per_1
In primo luogo non può essere qui condiviso l'assunto secondo cui la consulenza dei Dottori Per_2
Per_ e sarebbe da preferire a quella del Prof. poiché “solo un medico legale, estraneo (nel Per_3 senso di 'esterno') all'attività ospedaliera, è in grado di fornire quelle garanzie di terzietà che si richiedono ad un consulente/ausiliario del giudice” (cfr. citazione in appello, pag. 12).
Non sono emerse motivate ragioni – né esse sono state allegate e dimostrate dai – per Per_1 dubitare dell'imparzialità del Prof. la cui attività ospedaliera – peraltro, in una Persona_6
Struttura diversa da quella parte in causa nel presente giudizio – non può certamente essere considerata indizio di sospetta parzialità. Ciò che rileva è la competenza del Consulente, che, per vero, appare indiscutibile, giacché il dott. Prof. è specialista indiscusso nella branca Persona_6 medica rilevante nel caso di specie (Direttore dell'U.O. di Chirurgia Oncologica presso il Cento
Fondazione “Tommaso Campanella” di Catanzaro). E, d'altra parte, non risulta che dubbi in ordine alla imparzialità del consulente siano stati sollevati dalle parti civili nel procedimento penale, né, tanto meno, nel processo civile di primo grado.
Né, per la verità, è dirimente al fine di decidere quale consulenza recepire, l'assunto difensivo Per_ secondo cui il Prof. “non fornisce quel grado di certezza che si richiederebbe ad un professionista medico”, avendo il consulente affermato e precisato che la documentazione in atti risulta largamente insufficiente per potere esprimere un parere di certezza su quanto accaduto. A ben vedere, infatti, trattasi di premessa comune alla consulenza . Si legge, infatti, Persona_8 alla pagina 27 della relazione peritale: “Prima di entrare nel merito della vicenda clinica si ritiene necessario mettere in luce l'incompletezza della documentazione sanitaria in atti. In particolare, la cartella clinica relativa al ricovero effettuato dal 19.11.2007 al 13.12.2007 presso l' CP_12
è costituita da fogli fotocopiati nei quali si rilevano essenzialmente le schede di ingresso,
[...]
i dati anamnestici, le descrizioni degli interventi chirurgici effettuati in data 3.12.2007 e
13.12.2007, le cartelle anestesiologiche relative, i risultati relativi alle analisi emato-chimiche,
[…], le richieste di terapia infusionale ed emotrasfusionale, i risultati degli esami strumentali e le termometriche con relative terapie. Non si rinviene per contro, la diaria clinica”. Sul punto, i due consulente hanno parlato di “vacuum documentale” che limita (ma non impedisce) la possibilità di effettuare un'analisi esauriente e circostanziata dell'intera vicenda clinica.
È dunque evidente che, anche sotto questo profilo, le due consulenze si equivalgono. Peraltro, proprio questa circostanza rende superflua la disposizione di nuova CTU medico-legale,
28 reiteratamente richiesta degli attori: nella impossibilità di esaminare il paziente purtroppo deceduto, la nuova CTU dovrebbe avere luogo esaminando la medesima documentazione già vagliata dai consulenti del P.M., dal GUP e dal Giudice civile di prime cure, con inutile dispendio di spese e procrastinando inutilmente la definizione del processo.
Per_ Ciò posto, gli attori censurano l'affermazione del Prof. a cui dire la morte del paziente non fu dovuta a shock emorragico per gastrite acuta, dacché, “dai valori dell'emoglobina è da escludere che la causa del decesso sia stata l'emorragia (vedi andamento dell'emocromo e Per_ classificazione dello shock emorragico)” (cfr. relazione Prof. pag. 27).
Obiettano gli appellanti che “da un medico, ausiliario di un magistrato, ci si aspetta di leggere non una valutazione “ad occhio” ma un attento esame scientifico dei valori di emoglobina, globuli rossi ed ematocrito, all'esito del quale, sulla scorta di best practices e linee guida, poter affermare che, ad esempio, sotto una determinata soglia di emoglobina (HG) sarebbe il caso di procedere ad una trasfusione” (cfr. pag. 16 dell'atto di appello), Infatti, basta leggere le linee guida sulle trasfusioni o anche semplici “raccomandazioni” liberamente consultabili su siti web istituzionali di Ospedali ed altre strutture sanitarie per apprendere, questa volta in maniera “scientifica” o, meglio, “oggettiva” che, sotto una certa soglia di HG (tra 10 e 7) in pazienti sottoposti ad intervento chirurgico, sarebbe opportuna la trasfusione (che al hanno fatto il 4 dicembre, Per_1 giorno dell'operazione, e poi solo dopo il 13 dicembre, nonostante le perdite ematiche protrattesi dal 6 dicembre in poi) previa valutazione del quadro complessivo. Mentre sotto il valore di HG di
7-8 la trasfusione è sempre necessaria. Così come le linee guida pubblicate su htpp://www.asmn.re.it/allegati/qualitaclinica/sangue/lineaguidasangue5 12 2012 pdf., che concordano sulla necessità di trasfondere quando l'emoglobina è inferiore a certi parametri (7), mentre quando è compresa tra 10 e 7 sarebbe opportuna una valutazione dello stato del paziente, che nel caso de quo era palesemente critico. Tanto veniva segnalato dai CTU e , ma Per_2 Per_3 ignorato dal secondo CTU del PM e dal Giudice di prime cure. E, “per capire che al paziente si dovesse trasfondere sangue o plasma, sarebbe bastato (per un medico), quindi, solo leggere gli esami ematochimici fatti al sig. ” (cfr. citazione in appello, pag. 17). Per_1
Sul punto si osserva quanto segue.
Per_ Il Prof. ha escluso che la causa del decesso sia stata l'emorragia. Anzi, ancor prima ha escluso che si possa porre diagnosi di shock emorragico. In effetti, a pag. 27 della sua perizia ha affermato che “Dai valori dell'emoglobina è da escludere che la causa del decesso sia stata l'emorragia
(vedi andamento dell'emocromo e classificazione dello shock emorragico) […] Non vi sono parametri che con certezza possono fare porre diagnosi di shock emorragico”.
29 Quest'ultima affermazione priva evidentemente di fondamento l'assunto degli appellanti, a cui dire “il consulente NON ESCLUDE lo shock emorragico come causa di morte” (cfr. citazione in appello, pag. 18). È evidente che, nell'affermare l'impossibilità di porre diagnosi di shock
Per_ emorragico, il Prof. ha, implicitamente ma logicamente, escluso che la causa del decesso possa essere inquadrata in uno shock emorragico.
Occorre allora soffermare l'attenzione sull'andamento dell'emocromo del paziente, come Per_ illustrato nella relazione medica del Prof.
Nella notte tra il 7 e l'8 dicembre 2007 il paziente presentava un episodio di epistassi. Venivano effettuati prelievi per emocromo risultato nella norma, con valori di Emoglobina ed Ematocrito stabili: Emoglobina 11,6 g/dl ed Ematocrito 33,7% alle ore 3,15; Emoglobina 11,4% ed Ematocrito
32,7% alle ore 04:50.
La notte tra l'8 e il 9 dicembre 2007 si verificava un episodio lipotimico. Esami ematochimici nella norma tranne Emoglobina 8,9 g/dl, HCT 27,5%, globuli rossi 3,10 x10e6/uL, globuli bianchi
14,20%x10e3/uL, glicemia 123 mg/dl, azotemia 53 mg/dl, sideremia 21ug/dl, bilirubina totale
2,20 mg/dl, bilirubina diretta 1,00 mg/dl, LDH 509 U/L, amilasi 26 U/L.
In data 11 dicembre 2007 il paziente ha avuto un episodio di ematemesi (alle ore 10:50 Emoglobina
9,4 g/dl, HCT 28,1%, globuli rossi 3,18 x10e6/uL; alle ore 10:54 Emoglobina 9,9, HCT 29,5%, globuli rossi 3,40 x10e6/uL).
La notte tra il 12 e il 13 dicembre il paziente presentava una marcata crisi ipotensiva. Effettuati – tra gli altri – esami ematochimici in urgenza (ore 05:36 Emoglobina 8,5 g/dl, globuli rossi
2,96x10e6/uL, HCT 26,3%, piastrine 427 x 10e3/uL. Veniva inoltre richiesta una sacca di emazie.
In data 13 dicembre 2007 il paziente si presentava in condizioni gravi, ipoteso, anurico.
In data 13.17.2A07 il paziente si presentava in condizioni gravi, ipoteso, anurico.
Ore 05:36 Emoglobina 8,5/dl, globuli rossi 2,96 x10e6/uL, HCT 26,3%, piastrine 427 x10e3/uL.
Trasfusione sacca emazie.
Ore 10:15 Emoglobina 8,6/dl, globuli rossi 2,93 x10e6/uL, HCT 26,9%, piastrine 337 x10e3/uL.
Trasfusione di 1 sacca emazie e 2 sacche di plasma.
Ore 11:55 Emoglobina 9,4/dl, globuli rossi 3,29 x10e6/uL, HCT 29,2%, piastrine 329 x10e3/uL.
Trasfusione sacca emazie.
Ore 12:49 Emoglobina 6,8/dl, globuli rossi 2,38 x10e6/uL, HCT 21,8%, piastrine 254 x10e3/uL.
Ore 16:26 Emoglobina 8,9/dl, globuli rossi 3,03 x10e6/uL, HCT 27,3%, piastrine 253 x10e3/uL.
Trasfusione sacca emazie.
30 Per_ Ebbene, deve convenirsi con il Prof. che, in vero, appare evidente come i valori di ematocrito e di emoglobina presentati dal paziente lungo tutto l'arco della degenza, nonostante i vari episodi di epistassi e rigurgito di materiale ematico avuti dal in varie giornate, fossero sempre stati Per_1
ben al di sopra della soglia critica, stazionando fra l'8 ed il 10% (in letteratura medica un valore ad alto rischio viene indicato come notevolmente inferiore all'8%) avendosi solo una punta critica al 6,8% alle ore 12:49 del 13 dicembre 2007 per poi riassestarsi, a seguito di trasfusione, sui valori intorno al 9% nella stessa giornata.
Dati questi valori dell'emoglobina, è da escludersi che la causa del decesso sia stata l'emorragia e, quindi, lo shock emorragico, così che la tesi degli appellanti non trova riscontro scientifico.
Viceversa, alla luce del descritto quadro clinico, deve ritenersi più probabile che la causa della morte sia da rinvenirsi non in uno shock emorragico di cui non vi è prova, ma in una MOF (Multi
Organ Failure, ossia uno shock multiorgano derivante dalla pervasività delle metastasi e delle lisi tumorali), evidenziantesi sia dai dati autoptici che dalle risultanze istologiche post secondo intervento.
Deve, infine, convenirsi con il GUP del Tribunale di AO laddove afferma che, anche ove i sanitari dell' avessero correttamente o meno, effettuato una EGDS addominale Controparte_12
sul paziente loro affidato, la stessa avrebbe probabilmente evidenziato un episodio non letale e non avrebbe permesso di arguire la gravità del quadro clinico del , il cui organismo era ormai Per_1 prossimo al collasso e debilitato dall'invasività e dalla espansione degli episodi tumorali in atto, tampoco i due sanitari avrebbero potuto mettere in atto altra terapia e/o azione diversa e maggiormente efficace del secondo intervento chirurgico da essi effettuato.
Non può, in conclusione, ritenersi esistente il nesso causale tra l'asserito comportamento negligente ed i danni lamentati dagli attori, così come esattamente ritenuto dal Tribunale con statuizione che va, pertanto, confermata.
L'appello è rigettato.
§ 4. Le spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, secondo i parametri medi di cui al D.M. n. 55/2014, come aggiornati dal D.M. n. 147/2022, (considerato il valore della causa indicato in atti), e per tutte le fasi.
Stante il tenore della decisione (rigetto dell'appello), deve darsi atto che sussistono le condizioni per l'applicazione del disposto dell'art 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 introdotto dalla
L. 228 del 2012.
P.Q.M.
31 La Corte di Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da nei confronti di e Parte_1 Parte_2 Controparte_1 dell' , in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, , con atto di citazione notificato il 12 luglio 2019, avverso la sentenza n. 429/2019 resa dal Tribunale di AO il 30 maggio 2019 e pubblicata in pari data, notificata il
12 giugno 2019, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) revoca la dichiarazione di contumacia dell' ; Controparte_2
2) rigetta l'appello e, per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
3) condanna e in solido, al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 Parte_2
che si liquidano in € 12.156,00 per compensi professionali oltre rimborso Controparte_1
forfetario delle spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA come per legge;
4) condanna e in solido, al pagamento delle spese di lite in favore Parte_1 Parte_2 dell' che si liquidano in € 12.156,00 per compensi Controparte_2
professionali oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA come per legge
5) dà atto che sussistono le condizioni per l'applicazione del disposto dell'art 13, comma 1 quater,
D.P.R. n. 115/2002 introdotto dalla L. 228 del 2012, se dovuto.
Così deciso da remoto nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello di Catanzaro del 1° dicembre 2025
Il Presidente est.
dott.ssa Anna Maria Raschellà
32 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. Cass. civ., 12 settembre 2013, n. 20904: “dal punto di vista del danneggiato la prova del nesso causale quale fatto costitutivo della domanda intesa a far valere la responsabilità per inadempimento del rapporto curativo, che si sarà articolata con comportamenti positivi ed eventualmente omissivi, si è inserita nella serie causale che ha condotto all'evento di preteso danno, che è rappresentato o dalla persistenza della patologia per cui si era richiesta la
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