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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 27/11/2025, n. 1410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 1410 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1985/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pietro Merletti ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1985/2019 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SOTGIU OL e dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
, elettivamente domiciliato in VIA M. CAPUANI, 39 TERAMOpresso il difensore avv. SOTGIU OL
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SOTGIU Parte_2 C.F._1 OL e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA M. CAPUANI, 39 TERAMOpresso il difensore avv. SOTGIU OL
ATTORE/I contro
(C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI P.IVA_2 L'AQUILA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA BUCCIO DI RANALLO S.N.C. 67100 L'AQUILApresso il difensore avv. AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI L'AQUILA
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da memorie di partecipazione all'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza 838 del 2018 il giudice di pace di ho respinto la opposizione CP_1 alla ordinanza ingiunzione irrogata a in proprio e Come legale rappresentante Parte_2 di del 7 luglio 2018 per aver emesso assegni senza autorizzazione, ritenendo che Parte_1 contrariamente a quanto il ricorrente aveva affermato gli era stata comunicata ritualmente la revoca della autorizzazione ad emettere assegni;
irrilevante ove fossero stati emessi in epoca anteriore al momento della revoca all'autorizzazione ad emettere assegni. I soccombenti appellano affermando essere errata la sentenza ove abbia ritenuto sussistente un preavviso di revoca dell'autorizzazione ad emettere assegni ed ove abbia ritenuto sanzionabile l'emissione di un assegno, sia pure postdatato, prima della revoca dell'autorizzazione ad emettere assegni. La prefettura ribadisce che il traente deve curare che l'assegno sia bancabile al momento in cui risulta esigibile il pagamento e che nessun avviso gli era dovuto.fatte precisare le conclusioni e non concessi i termini per le memorie conclusionali, in quanto non richiesti, la causa è stata spedita a sentenza e trattenuta in decisione. La sentenza citata a sostegno delle proprie tesi dalla è CP_1 confermata dalla sentenza 10676/2023, che testualmente afferma: A tal proposito, occorre riaffermare il consolidato indirizzo della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui chi emette un assegno bancario privo della data di emissione accetta il rischio che, al momento del riempimento del documento e della sua utilizzazione come assegno, il titolo risulti privo di autorizzazione, sicché risponde dell'illecito previsto dalla L. n. 386 del 1990, art. 1 (emissione di assegno senza autorizzazione), come sostituito dal D.Lgs. n. 507 del 1999, art. 28, la persona fisica che - in combinato disposto con la L. n. 689 del 1981, art. 3, per il quale "nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa" - fosse a conoscenza del fatto che al momento dell'utilizzazione del titolo non vi era autorizzazione ad emetterlo (Cass. Sez. 2, n. 19797 del 22/09/2020; Cass. Sez. 2, n. 14322 del 20.06.2007).
Per altro verso, come ha stabilito Cass. 18345/2006, per l'ipotesi dell'assegno senza provvista di cui della L. n. 386 del 1990, successivo art. 2, la violazione amministrativa non si consuma nel momento dell'emissione dell'assegno, ma quando l'assegno viene presentato all'incasso.
Sostiene parte appellante che la banca trattaria che gli comunicò il preavviso di revoca era diversa dalla il cui assegno l'appellante trasse. Va aggiunto, come ricordato da Cassazione, 35947/21, CP_2 che Colui che emette un assegno bancario privo della data di emissione, valevole come da promessa di pagamento, con l'intesa che il prenditore possa utilizzare il documento come titolo di credito in epoca successiva apponendovi data e luogo di emissione, si assume la responsabilità (quanto meno a titolo di dolo eventuale) della eventuale attribuzione al medesimo documento delle caratteristiche dell'assegno bancario, e pertanto può rispondere dell'illecito amministrativo previsto dalla l. n. 386 del 1990, art. 1, (come sostituito dal d.lg. n. 507 del 1999, art. 28) se, al momento dell'utilizzazione del titolo, non vi sia l'autorizzazione ad emetterlo. Chi emette un assegno bancario privo della data di emissione accetta altresì il rischio che, al momento del riempimento del documento e della sua utilizzazione come assegno, il pagamento risulti precluso in dipendenza dell'operatività delle regole della concorsualità, correlate alla sottoposizione ovvero all'ammissione del debitore ad una procedura concorsuale. Ammette in narrativa l'appellante di essersi trovato all'epoca del pagamento in situazione di concorsualità, per cui l'assegno comunque non avrebbe potuto essere pagato. Va pagina 2 di 3 inoltre ricordato, come affermato da Cassazione Penale 39353/19, che Il fatto previsto come reato dall'art. 7 l. n. 386 del 1990, invero, non consiste nell'emissione in sé dell'assegno bancario (pur con la possibile delega ai fini del suo riempimento), così come si verifica per le ipotesi di illecito - ora depenalizzate - previste dagli artt. 1 e 2 della stessa legge (emissione dell'assegno in mancanza di autorizzazione del trattario o della provvista). Invece, il già menzionato art. 7 richiede espressamente la trasgressione di un divieto quale effetto prescrittivo dell'adozione e della notifica di un certo provvedimento, che applica una particolare sanzione accessoria amministrativa. Sicché, mancando ancora l'irrogazione di tale sanzione e la conseguente notifica che vale a rendere concretamente operante il relativo divieto di emettere assegni, non è possibile individuare, già sul piano strutturale, la lesione del bene giuridico che rende penalmente rilevante la condotta secondo la tipicità del fatto descritto (esclusa, nella specie, l'ipotesi di reato atteso che l'imputato aveva consegnato l'assegno al prenditore come garanzia di un debito in epoca precedente all'ufficializzazione del decreto prefettizio).
Pertanto, la sola emissione dell'assegno, che poi non avrebbe potuto essere onorato per ammissione dello stesso correntista successivamente sottoposto a procedura concorsuale che gli inibì i pagamenti, lo ha reso giustamente soggetto alla sanzione a lui irrogata. Ed infatti doveva il traente curare che la provvista vi fosse al momento del pagamento dell'assegno; in disparte il fatto incontroverso che il divieto di emettere assegni non vale solo per un istituto bancario ma per tutto il sistema, come correttamente indicato da parte appellata;
tanto più che erano assegni emanati a sola garanzia quindi per definizione destinati ad essere eventualmente bancati molto dopo l'emissione.
Pertanto, non resta che confermare la sentenza di primo grado, con spese a carico di parte appellante.
P.Q.M.
Respinge il ricorso, conferma la sentenza di primo grado e condanna parte appellante alle spese del grado, che liquida in euro 2552 per compensi, oltre esborsi, accessori e rimborso forfettario 15%.
Teramo, 26 Novembre 2025. Il giudice Pietro Merletti
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pietro Merletti ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1985/2019 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SOTGIU OL e dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
, elettivamente domiciliato in VIA M. CAPUANI, 39 TERAMOpresso il difensore avv. SOTGIU OL
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SOTGIU Parte_2 C.F._1 OL e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA M. CAPUANI, 39 TERAMOpresso il difensore avv. SOTGIU OL
ATTORE/I contro
(C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI P.IVA_2 L'AQUILA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA BUCCIO DI RANALLO S.N.C. 67100 L'AQUILApresso il difensore avv. AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI L'AQUILA
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da memorie di partecipazione all'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza 838 del 2018 il giudice di pace di ho respinto la opposizione CP_1 alla ordinanza ingiunzione irrogata a in proprio e Come legale rappresentante Parte_2 di del 7 luglio 2018 per aver emesso assegni senza autorizzazione, ritenendo che Parte_1 contrariamente a quanto il ricorrente aveva affermato gli era stata comunicata ritualmente la revoca della autorizzazione ad emettere assegni;
irrilevante ove fossero stati emessi in epoca anteriore al momento della revoca all'autorizzazione ad emettere assegni. I soccombenti appellano affermando essere errata la sentenza ove abbia ritenuto sussistente un preavviso di revoca dell'autorizzazione ad emettere assegni ed ove abbia ritenuto sanzionabile l'emissione di un assegno, sia pure postdatato, prima della revoca dell'autorizzazione ad emettere assegni. La prefettura ribadisce che il traente deve curare che l'assegno sia bancabile al momento in cui risulta esigibile il pagamento e che nessun avviso gli era dovuto.fatte precisare le conclusioni e non concessi i termini per le memorie conclusionali, in quanto non richiesti, la causa è stata spedita a sentenza e trattenuta in decisione. La sentenza citata a sostegno delle proprie tesi dalla è CP_1 confermata dalla sentenza 10676/2023, che testualmente afferma: A tal proposito, occorre riaffermare il consolidato indirizzo della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui chi emette un assegno bancario privo della data di emissione accetta il rischio che, al momento del riempimento del documento e della sua utilizzazione come assegno, il titolo risulti privo di autorizzazione, sicché risponde dell'illecito previsto dalla L. n. 386 del 1990, art. 1 (emissione di assegno senza autorizzazione), come sostituito dal D.Lgs. n. 507 del 1999, art. 28, la persona fisica che - in combinato disposto con la L. n. 689 del 1981, art. 3, per il quale "nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa" - fosse a conoscenza del fatto che al momento dell'utilizzazione del titolo non vi era autorizzazione ad emetterlo (Cass. Sez. 2, n. 19797 del 22/09/2020; Cass. Sez. 2, n. 14322 del 20.06.2007).
Per altro verso, come ha stabilito Cass. 18345/2006, per l'ipotesi dell'assegno senza provvista di cui della L. n. 386 del 1990, successivo art. 2, la violazione amministrativa non si consuma nel momento dell'emissione dell'assegno, ma quando l'assegno viene presentato all'incasso.
Sostiene parte appellante che la banca trattaria che gli comunicò il preavviso di revoca era diversa dalla il cui assegno l'appellante trasse. Va aggiunto, come ricordato da Cassazione, 35947/21, CP_2 che Colui che emette un assegno bancario privo della data di emissione, valevole come da promessa di pagamento, con l'intesa che il prenditore possa utilizzare il documento come titolo di credito in epoca successiva apponendovi data e luogo di emissione, si assume la responsabilità (quanto meno a titolo di dolo eventuale) della eventuale attribuzione al medesimo documento delle caratteristiche dell'assegno bancario, e pertanto può rispondere dell'illecito amministrativo previsto dalla l. n. 386 del 1990, art. 1, (come sostituito dal d.lg. n. 507 del 1999, art. 28) se, al momento dell'utilizzazione del titolo, non vi sia l'autorizzazione ad emetterlo. Chi emette un assegno bancario privo della data di emissione accetta altresì il rischio che, al momento del riempimento del documento e della sua utilizzazione come assegno, il pagamento risulti precluso in dipendenza dell'operatività delle regole della concorsualità, correlate alla sottoposizione ovvero all'ammissione del debitore ad una procedura concorsuale. Ammette in narrativa l'appellante di essersi trovato all'epoca del pagamento in situazione di concorsualità, per cui l'assegno comunque non avrebbe potuto essere pagato. Va pagina 2 di 3 inoltre ricordato, come affermato da Cassazione Penale 39353/19, che Il fatto previsto come reato dall'art. 7 l. n. 386 del 1990, invero, non consiste nell'emissione in sé dell'assegno bancario (pur con la possibile delega ai fini del suo riempimento), così come si verifica per le ipotesi di illecito - ora depenalizzate - previste dagli artt. 1 e 2 della stessa legge (emissione dell'assegno in mancanza di autorizzazione del trattario o della provvista). Invece, il già menzionato art. 7 richiede espressamente la trasgressione di un divieto quale effetto prescrittivo dell'adozione e della notifica di un certo provvedimento, che applica una particolare sanzione accessoria amministrativa. Sicché, mancando ancora l'irrogazione di tale sanzione e la conseguente notifica che vale a rendere concretamente operante il relativo divieto di emettere assegni, non è possibile individuare, già sul piano strutturale, la lesione del bene giuridico che rende penalmente rilevante la condotta secondo la tipicità del fatto descritto (esclusa, nella specie, l'ipotesi di reato atteso che l'imputato aveva consegnato l'assegno al prenditore come garanzia di un debito in epoca precedente all'ufficializzazione del decreto prefettizio).
Pertanto, la sola emissione dell'assegno, che poi non avrebbe potuto essere onorato per ammissione dello stesso correntista successivamente sottoposto a procedura concorsuale che gli inibì i pagamenti, lo ha reso giustamente soggetto alla sanzione a lui irrogata. Ed infatti doveva il traente curare che la provvista vi fosse al momento del pagamento dell'assegno; in disparte il fatto incontroverso che il divieto di emettere assegni non vale solo per un istituto bancario ma per tutto il sistema, come correttamente indicato da parte appellata;
tanto più che erano assegni emanati a sola garanzia quindi per definizione destinati ad essere eventualmente bancati molto dopo l'emissione.
Pertanto, non resta che confermare la sentenza di primo grado, con spese a carico di parte appellante.
P.Q.M.
Respinge il ricorso, conferma la sentenza di primo grado e condanna parte appellante alle spese del grado, che liquida in euro 2552 per compensi, oltre esborsi, accessori e rimborso forfettario 15%.
Teramo, 26 Novembre 2025. Il giudice Pietro Merletti
pagina 3 di 3