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Sentenza 1 settembre 2025
Sentenza 1 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 01/09/2025, n. 339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 339 |
| Data del deposito : | 1 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania -sezione civile- in persona del Giudice, dott.ssa
Marianna Frangiosa, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1709 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2008 vertente
TRA
( ) rappresentata e difesa giusta Parte_1 C.F._1 procura a margine dell'atto di citazione dall'avv. Francesco Marotta presso il quale elettivamente domicilia;
- attrice-
E
, in persona del Direttore Generale Controparte_1 dell' rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Pasquale CP_2
Scarano presso il cui studio elettivamente domicilia;
- convenuta –
CONCLUSIONI
Per parte attrice come da nota del 29.11.2024 : “nel riportarsi ai propri Atti, chiede assegnarsi la causa a Sentenza, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c”
.Per la convenuta come da nota del 11.12.2024 “Nel riportarsi a tutto quanto dedotto nella comparsa di costituzione e risposta, nei verbali di causa e nelle note, si insiste nelle conclusioni e nelle richieste ivi formulate chiedendone l'integrale accoglimento. Si evidenzia, infine, che il CTU, nel proprio elaborato peritale ha assunto la presenza nell'addome dell'attrice del cd. “corpo estraneo”, ma non ha mai chiarito la circostanza che tale corpo estraneo non è stato rinvenuto materialmente e conservato agli atti precisando, poi, nella CTU integrativa del 5.11.2012, che
“allorquando una valutazione clinica ha ad oggetto una vicenda risalente nel tempo
– come nel caso di specie -, l'unica fonte ufficiale è la documentazione medica rinvenibile che, come più volte evidenziato dalla Corte di Cassazione, ha una funzione di “diario” con carattere di definitività, in buona sostanza, di atto pubblico”.
In definitiva, mancando il “corpo estraneo” e non essendovi alcuna specifica annotazione nella documentazione medica del tempo, manca la prova dello stesso donde l'infondatezza della domanda risarcitoria”.
La causa veniva riservata in decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. con provvedimento del 16.2.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato, l'odierna parte attrice la IG
adiva l'intestato Tribunale esponendo in punto di fatto: di Parte_1 essere stata ricoverata presso il presidio Ospedaliero di Roccadaspide (SA) –
Reparto di Ostetricia e Ginecologia, dal 4.5.2003 al 12.05.2003 e che in data
8.4.2003 veniva sottoposta ad un intervento Chirurgico;
che subito dopo l'intervento accusava strazianti dolori addominali, circostanza rappresentata ai medici dell'Ospedale, da cui ella riceveva rassicurazioni in ordine al decorso post- operatorio, senza che venissero espletate ulteriori indagini;
che in data 13.06.2008,
a causa di strazianti dolori si sottoponeva ad esame RX Bacino e solo in tale occasione, a distanza di ben 5 anni dall'intervento, le veniva riscontrata la presenza di un corpo estraneo di densità metallica;
che tale ritrovamento imponeva la rimozione del citato corpo estraneo tramite un ulteriore intervento, eseguito presso la di Agropoli in data 24.06.2008; che con Controparte_3 comunicazione del 25.6.2008 la parte attrice provvedeva a richiedere il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti come meglio indicati in atti e quantificati. Tanto premesso, ritenuti i presupposti di legge, chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni: “dichiarare l'esclusiva responsabilità dell' nella produzione dei danni psico-fisici de quo agitur ai sensi e per gli Pt_2
Contr effetti dell'art. 1218, 2043 e segg. e 2236 del c.c.; per l'effetto condannare l' convenuta in persona del legale rappresentante p.t. al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dalla IG in seguito Parte_1 all'intervento descritto in premessa e per i motivi analiticamente esposti, risarcimento dei danni da accertarsi e quantificarsi a mezzo di apposita CTU” oltre accessori e spese.
Instaurato regolarmente il contraddittorio, si costituiva in data 16.01.2009 la Pt_2 la quale in via preliminare chiedeva differirsi la prima udienza ai sensi e per
[...] gli effetti degli artt. 106 e 269 co 2 c.p.c. al fine di consentire la chiamata in garanzia della Compagnia Assicurativa HDI Gerling Industrie Versicherung AG in persona del suo legale rappresentante p.t. nonché la chiamata in causa dei dr. CP_4
e che eseguirono l'intervento del 8.5.2003. Esponeva in
[...] CP_5 punto di fatto che nessun addebito di natura professionale poteva essere mosso ai medici che eseguirono l'intervento, né alla struttura pubblica di appartenenza degli stessi, insistendo sulla inverosimiglianza che il corpo estraneo di densità metallica potesse rimanere ben cinque anni senza che la paziente si attivasse per la rimozione. Tanto premesso, concludeva affinchè l'intestato Tribunale
“preliminarmente (…) autorizzi la chiamata in garanzia della Compagnia
Assicurativa HDI Gerling Industrie Versicherung AG in persona del suo legale rappresentante p.t. nonché dei dr. e che intervennero all'intervento CP_4 CP_6 dell8.5.2003, e contestualmente si chiede lo spostamento della prima udienza allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini dell'art. 163 bis c.p.c. nonché nel merito rigettare la domanda attrice perché infondata in fatto e in diritto;
in via del tutto subordinata, nella deprecata ipotesi di responsabilità dei medici che eseguirono l'intervento chirurgico in data 8.5.2003 e, conseguentemente, della odierna convenuta, condannare la Compagnia Assicurativa HDI Gerling Industrie
Versicherung AG, in persona del suo legale rappresentante, a risarcire il danno e le spese dl giudizio per come determinate dal Giudice adito, e conseguentemente manlevare l' in persona del suo Direttore p.t. da ogni domanda proposta Pt_3
Contr nei confronti dell' e di quant'altro a qualsiasi titolo, l' dovesse essere Pt_2 chiamata a corrispondere a parte attrice, vinte le spese”. Concessi i termini di cui all'art. 183, co VI c.p.c. la causa veniva istruita tramite espletamento CTU medico-legale, a cui seguivano anche chiarimenti depositati in data 9.11.2012 e prova orale, la causa veniva riservata in decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVAZIONE
1. Alcune premesse in rito
In via preliminare e in rito, si osserva che non risulta mai valutata la richiesta di Contr autorizzazione alla chiamata in causa dei terzi, avanzata dall' convenuta unitamente alla comparsa di costituzione di risposta. Tale richiesta non è stata più ribadita negli scritti conclusivi per cui deve ritenersi definitivamente abbandonata ma, in ogni caso, trattasi di richiesta inammissibile in quanto avanzata tardivamente, essendosi costituita la convenuta solo in data 16.1.2009, in occasione della prima udienza di comparizione.
Sempre in rito, deve osservarsi che questo Giudice ritiene ampiamente esaustivo l'accertamento peritale svolto nel presente giudizio, per cui non può darsi seguito, come pure sollecitato a più riprese dalla difesa convenuta, ad una rimessione sul ruolo al fine di consentire dei chiarimenti e/o rinnovazione della consulenza espletata.
2. nel merito;
2.1. sull'an
Ciò premesso, e passando alla disamina della “res controversa”, la domanda giudiziale è fondata e merita, pertanto, di trovare accoglimento, nei sensi che vengono di seguito precisati.
Ed invero, devono anzitutto essere richiamati gli approdi della giurisprudenza di legittimità in punto di responsabilità professionale sanitaria, dai quali non si ravvisano ragioni per discostarsi nel caso di specie. La responsabilità dell'ente ospedaliero nei confronti del paziente ha, infatti, natura contrattuale, e può conseguire, ai sensi dell'art. 1218 cod. civ., oltre che all'inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico, anche, ai sensi dell'art. 1228 cod. civ.
(disposizione con cui è stata estesa nell'ambito contrattuale la disciplina contenuta negli art. 2048 e 2049 cod. civ.: Cass. civ., sez. III, 17 maggio 2001, n. 6756), all'inadempimento della prestazione medico-professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario (e ciò anche in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione aziendale: Cass. civ., sez. III, 14 luglio
2004, n. 13066).
Sul piano processuale, in tema di responsabilità civile nell'attività medico - chirurgica, le conseguenze scaturenti dai principi appena evidenziati sono da ravvisarsi nel fatto che il paziente che agisca in giudizio deducendo l'inesatto adempimento dell'obbligazione sanitaria deve provare il contratto o il “contatto sociale” ed allegare l'inadempimento del professionista, che consiste nell'aggravamento della situazione patologica del paziente o nell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento, restando a carico dell'obbligato - sia esso il sanitario o la struttura - la dimostrazione dell'assenza di colpa e, cioè, la prova del fatto che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile (Cass. civ., sez. III, 28 maggio 2004, n. 10297).
Con la precisazione, che maggiormente rileva nella fattispecie in esame, altresì, che, pur gravando sull'attore l'onere di allegare i profili concreti di colpa medica posti a fondamento della proposta azione risarcitoria, tale onere non si spinge fino alla necessità di enucleazione e indicazione di specifici e peculiari aspetti tecnici di responsabilità professionale, conosciuti e conoscibili soltanto agli esperti del settore (Cass. civ., sez. III, 19 maggio 2004, n. 9471). Nondimeno, a fronte dell'allegazione dell'attore di inadempimento od inesatto adempimento, a carico del sanitario, o dell'ente, resta sempre l'onere probatorio relativo sia al grado di difficoltà della prestazione (Cass. civ., sez. III, 9 novembre 2006, n. 23918), sia all'inesistenza di colpa o di nesso causale;
in proposito è stato anche di recente ribadito che è a carico del debitore (sanitario e/o ente) dimostrare che l'inadempimento non vi è stato o che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante (Cass. civ., sez. un., 11 gennaio 2008, n. 577; Cass. civ., sez. III, 14 febbraio 2008, n. 3520).
In assenza di detta prova, sussiste la responsabilità del medico e/o della struttura sanitaria. Quanto precede, dunque, consente di ricostruire la fattispecie concreta sottoposta al vaglio del Tribunale.
Nel caso di specie, l'attrice SI.ra ha allegato di aver subito un Parte_1 intervento chirurgico di “Isterectomia Totale Addominale, Annessiectomia
Bilaterale, Colposospensione alla Barch”, eseguito in data 8 maggio 2003, presso il
Presidio Ospedaliero di Roccadaspide della convenuta Controparte_7
3.
[...]
Ha, inoltre, allegato di aver subito lesioni – ed esplicitate in un ascesso da corpo estraneo in sede pelvica riscontrato anche a seguito di RX del bacino eseguito in data 13.06.2008 - a seguito del predetto intervento chirurgico, poi rimosso nel corso di altro intervento chirurgico eseguito presso diversa struttura sanitaria.
Orbene, è appena il caso di evidenziare come tali elementi circostanziali, oltre ad essere ampiamente comprovati alla stregua della documentazione sanitaria prodotta in giudizio dalla difesa dell'attrice (cfr., all'uopo, i docc. Menzionati nell'indice – foliario relativo alla produzione di parte attrice), nemmeno abbiano formato oggetto di alcuna specifica contestazione ad opera della suddetta struttura sanitaria pubblica convenuta e siano, pertanto, da ritenersi comprovati ai sensi della disposizione normativa di cui all'art. 115, comma primo, cod. proc. civ., come modificato mediante l'art. 45, comma 14, della legge 18 giugno 2009, n. 69.
Sussiste, pertanto, la prova del titolo contrattuale in forza del quale l'attrice SI.ra ha esercitato l'azione risarcitoria nei confronti della struttura Parte_1 sanitaria sopra menzionata. In particolare, si è in presenza di un contratto atipico a prestazioni corrispettive (cosiddetto contratto di spedalità), che si conclude all'atto dell'accettazione del paziente presso la struttura e da cui, a fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo (da parte del paziente, dell'assicuratore ovvero del
Servizio Sanitario Nazionale) insorgono, a carico della struttura sanitaria, accanto a quelli di tipo “latu sensu” alberghieri, obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico, nonché di apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni o emergenze (cfr., all'uopo, anche Cass. 14 giugno 2007, n. 13593, Cass. 26 gennaio
2006, n. 1698; Cass. 14 luglio 2004, n. 13066; Cass. 8 gennaio 1999, n. 103).
Peraltro, così ricostruita la fattispecie, la struttura certamente risponde, in via contrattuale, non solo delle obbligazioni direttamente poste a proprio carico (servizio alberghiero, attrezzature, eccetera), ma anche dell'opera svolta dai propri dipendenti ovvero ausiliari (personale medico e paramedico), secondo lo schema proprio dell'art. 1228 cod. civ. A tale proposito, peraltro, la Suprema Corte, con la sentenza 8 gennaio 1999, n. 103 (ma cfr. anche, più recentemente, Cass. 22 marzo
2007, n. 6945), applicando in ambito sanitario principi già costantemente esposti nell'ordinario ambito contrattuale, ha ulteriormente chiarito - così sgombrando il campo da qualsivoglia dubbio ed equivoco - che rispetto al detto inquadramento dogmatico non rileva la circostanza per cui il medico che eseguì l'intervento fosse o meno inquadrato nell'organizzazione aziendale della casa di cura (ovvero dell'ospedale), né che lo stesso fosse stato scelto dal paziente ovvero fosse di sua fiducia (cfr., in tal senso, Cass. 14 giugno 2007, n. 13593; Cass. 26 gennaio 2006,
n. 1698), posto che la prestazione del medico è comunque indispensabile alla casa di cura (ovvero all'ospedale) per adempiere l'obbligazione assunta con il paziente e che, ai fini qualificatori predetti, è sufficiente la sussistenza di un nesso di causalità tra l'opera del suddetto ausiliario e l'obbligo del debitore (cfr., in tal senso, Cass. 11 maggio 1995, n. 5150).
Ad ulteriore precisazione di quanto precede ritiene questo Giudicante che il positivo accertamento della responsabilità dell'istituto postuli pur sempre la colpa del medico esecutore (o dei medici esecutori) dell'attività che si assume illecita, non potendo detta responsabilità affermarsi in assenza di colpa, poiché l'art. 1228 cod. civ. presuppone, comunque, un illecito colpevole dell'autore immediato del danno
(cfr., in tal senso, anche Cass. civ., sez. III, 13 marzo 2007, n. 5846); e che, nella eventuale situazione di incertezza sulla sussistenza di colpa, della stessa deve giovarsi il creditore - paziente e non certo il debitore - medico (cfr. Cass. civ., sez.
III, 4 marzo 2004, n. 4400).
Ciò posto in punto di fatto, occorre ora stabilire: a) se vi è nesso causale tra le eventuali azioni od omissioni della convenuta (e, per essa, dei sanitari che eseguirono l'intervento chirurgico di isterectomia totale addominale, annessiectomia bilaterale, colposospensione alla ”) e l'evento lesivo, Pt_4 rappresentato, secondo la prospettazione dell'attrice, dagli esiti lesivi sopra menzionati e dalla necessità, per l'attrice, di essere sottoposta ad un secondo intervento chirurgico;
b) se la condotta della convenuta (e, per essa, dei sanitari che eseguirono l'intervento chirurgico) sia stata conforme alle “leges artis” ed alla diligenza dell'homo eiusdem generis et condicionis. Come è noto, l'accertamento del nesso causale è passaggio logicamente e cronologicamente precedente all'accertamento della colpa, in quanto solamente qualora sia dimostrato che la condotta attiva od omissiva del sanitario sia stata causa dell'evento lesivo subito dal paziente, è possibile procedere ad accertare se questa condotta sia contraria alle leges artis.
È necessario, in altri termini, stabilire, nel caso di specie, se le lesioni lamentate dalla SI.ra siano eziologicamente collegabili alla condotta dei Parte_1 sanitari della struttura pubblica convenuta che eseguirono l'intervento chirurgico in data 8.5.2003.
Il nesso di causalità materiale tra condotta ed evento è quello per cui ogni comportamento antecedente (prossimo, intermedio, remoto) che abbia generato, o anche solo contribuito a generare l'evento, deve considerarsi “causa” dell'evento stesso. La valutazione di questo nesso, sotto il profilo della dipendenza dell'evento dai suoi antecedenti fattuali, va compiuta secondo criteri di probabilità scientifica.
Anche nell'illecito civile, quindi, la cosiddetta causalità materiale trova disciplina negli artt. 40 e 41 cod. pen, ossia nel criterio della condicio sine qua non riempito di contenuto dalla teoria della sussunzione sotto leggi scientifiche.
Come chiarito anche dal supremo organo di nomofilachia, insomma, il nesso di causalità materiale, tra condotta ed evento lesivo, anche nella responsabilità da illecito civile, deve essere accertato secondo i principi penalistici di cui agli artt. 40
e 41 cod. pen., per cui un evento è causato da un altro se non si sarebbe verificato in assenza del secondo. Tuttavia, la giurisprudenza di legittimità ha ulteriormente precisato come una causalità materiale non sia sufficiente per avere una causalità giuridicamente rilevante, la quale impone di attribuire rilievo, secondo la teoria della regolarità causale o della causalità adeguata, con cui va integrata la teoria della “condicio sine qua non”, a quei soli accadimenti che, al momento in cui si produce l'evento causante il danno, non siano inverosimili e imprevedibili, secondo un giudizio “ex ante” (di cosiddetta “prognosi postuma”), da ricondurre al momento della condotta e da effettuare secondo le migliori conoscenze scientifiche disponibili
(cfr., in tal senso, Cass. civ., sez. un., 11 gennaio 2008, n 581).
Come chiarito dalle Sezioni Unite Civili della Suprema Corte, però, pur essendo gli stessi i principi che regolano il procedimento logico - giuridico ai fini della ricostruzione del nesso causale, ciò che muta tra il processo penale e quello civile
è la regola probatoria, in quanto nel primo vige la regola della prova “oltre il ragionevole dubbio”, mentre, nel secondo, vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del “più probabile che non” (cfr., al riguardo, la già citata Cass. civ., sez. un., 11 gennaio 2008, n. 581).
In materia civile, quindi, l'accertamento della causalità materiale richiede una certezza di natura eminentemente probabilistica.
Ed invero, secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, che questo
Giudice ritiene di condividere, il nesso causale fra il comportamento del medico e il pregiudizio subito dal paziente è configurabile qualora, attraverso un criterio necessariamente probabilistico, si ritenga che l'opera del medico, se correttamente e prontamente prestata, avrebbe avuto serie ed apprezzabili probabilità di evitare il danno verificatosi (cfr., in tal senso, Cass. civ., sez. III, 17 gennaio 2008, n. 867;
Cass. civ., sez. III, 23 settembre 2004, n. 19133). Risulta, dunque, necessario accertare che il comportamento diligente e perito del sanitario avrebbe avuto la probabilità di prevenire o elidere le conseguenze dannose concretamente verificatesi. Probabilità, ovviamente, non meramente statistica, ma di natura logico
- razionale.
Deve ritenersi sussistente un valido nesso causale tra la condotta colposa del sanitario e l'evento lesivo, in conclusione, allorché, se fosse stata tenuta la condotta diligente, prudente e perita, l'evento dannoso non si sarebbe verificato: giudizio da compiere non sulla base di calcoli statistici o probabilistici, ma unicamente sulla base di un giudizio di ragionevole verosimiglianza, che va compiuto alla stregua degli elementi di conferma (tra cui soprattutto l'esclusione di altri possibili e alternativi processi causali) disponibili in relazione al caso concreto.
Orbene, i fatti costitutivi della pretesa risarcitoria azionata dall'attrice possono ritenersi ampiamente acclarati alla stregua della relazione di Consulenza Tecnica
d'Ufficio depositata in Cancelleria in data 1.6.2011 anche alla luce dei chiarimenti resi in data 9.11.2012 (ai cui condivisibili rilievi questo giudice integralmente si riporta, inclusi quelli forniti in replica alle osservazioni formulate dall'ausiliario di parte attrice: cfr., al riguardo, Cass. civ., sez. VI, 27 gennaio 2012, n. 1257, secondo la quale il giudice “non è tenuto a rispondere a ogni e qualsiasi rilievo del consulente tecnico di parte, ma è sufficiente che dal complesso della motivazione si evinca che esse sono state prese in considerazione e adeguatamente contrastate dal consulente tecnico d'ufficio, le cui conclusioni siano state recepite dal giudicante.”) e che ha riconosciuto, tra l'altro, come le lesioni lamentate dall'attrice siano derivate da profili di negligenza suscettibili di essere ravvisati nella condotta del professionisti sanitari che ebbero a procedere all'esecuzione dell'intervento chirurgico nel maggio del 2003 e che, in quell'occasione, dimenticarono “un corpo estraneo” all'interno del bacino della suddetta paziente.
La difesa convenuta insiste sulla inesattezza degli accertamenti svolti e sulla circostanza che il cd. “corpo estraneo” non sia mai stato compiutamente identificato, neanche a seguito del secondo intervento di rimozione svoltosi in data
27.06.2008 e che, contrariamente a quanto dedotto dallo stesso consulente, gli esiti diagnostici renderebbero più verosimile che l'”immagine filiforme di densità metallica di spessore sottile”, in assenza di una sua descrizione all'atto della rimozione, fosse da ricondurre nel filo di prolene utilizzato per la sutura nell'intervento realizzato dalla struttura convenuta per cui nessun addebito è contestabile alla stessa.
L'assunto non convince ed è smentito dalle risultanze documentali.
Emerge, difatti, con chiarezza che in data 13.06.2008 veniva eseguito un esame RX
e che veniva riscontrata “visibilità di immagine filiforme di densità metallica di spessore sottile da riferire verosimilmente a corpo estraneo proiettantesi sul margine superiore della branca ileo-pubica di SN” (cfr. alleg.3 fascicolo di parte attrice).
Risulta, altresì, ampiamente corroborata, trattandosi di accertamenti coperti da fede privilegiata, che nel corso dell'intervento del 24.06.2008, gli operatori abbiano proceduto “all'incisione ed al drenaggio dell'ascesso fino ad individuare ed asportare il corpo estraneo” (cfr. diario dell'intervento redatto dagli operatori).
In definitiva risulta provata l'esistenza materiale del predetto corpo estraneo all'interno del sito chirurgico oggetto dell'intervento della struttura convenuta, tanto che risultava confermata la diagnosi di “ascesso da corpo estraneo in sede pelvica” all'atto delle dimissioni presso la seconda struttura medica che intervenne alla rimozione.
La circostanza che sia stata omessa l'identificazione da parte degli operatori che ne hanno provveduto alla rimozione non inficia tale ricostruzione e non conduce questo Giudicante a ritenere che parte attrice non abbia assolto all'onere probatorio sulla stessa gravante. La difesa attrice ha, difatti, compiutamente allegato il titolo (il rapporto di spedalità instaurato con la convenuta in occasione del primo intervento, non oggetto di contestazione), e la fonte di responsabilità, ovvero, la dimenticanza di materiale chirurgico all'interno del sito operatorio che ha condotto alla formazione dell'ascesso.
Né nessuna contraddizione emerge in quanto riferito dal perito nominato anche nei chiarimenti del 9.11.2012, il quale pur confermando che tutti i fili di sutura introdotti nell'organismo si comportano come “corpo estraneo”, inducendo una reazione infiammatoria più o meno marcata, in funzione del materiale impiegato e del diametro, ha anche chiarito che gli esiti diagnostici della paziente certo non erano compatibili con una mera reazione infiammatoria, essendo stata riscontrata una cavità ascessuale che ha fatto infezione a cui seguiva esame batteriscopico e colturale positivo allo Strafilococco epid.
Ma ciò che assume più rilievo per escludere la riconducibilità del “corpo estraneo” al cd filo di sutura è sicuramente l'esame del referto radiografico, in quanto il prolene è notoriamente radiotrasparente e quindi non sarebbe stato evidenziato in una radiografia standard (cfr. chiarimenti resi in data 9.11.2012). Né vi sono elementi per ritenere non conforme a vero quanto chiarito dal perito.
Escluso con un certo grado di certezza che il cd “corpo estraneo” possa ricondursi ad un mero filo di sutura, è evidente, in assenza di altre ricostruzioni verosimili (ad esempio, eventuali traumatismi che avrebbero potuto giustificare la presenza di corpi esterni all'interno della cavità pelvica della paziente e che esulino dall'operato dei medici che eseguirono il primo intervento) che lo stesso sia materiale chirurgico dimenticato nel sito operatorio durante l'intervento del 2003.
Né, a parere di questo Giudice, la circostanza su cui insiste la difesa convenuta del sensibile lasso di tempo intercorso tra i due interventi mina tale ricostruzione, attese le conclusioni a cui giunge il CTU come “dalle indagini anamnestiche sulla paziente non risultano eseguiti ulteriori interventi. Si può di conseguenza affermare senza alcun dubbio che tale corpo estraneo sia da ricondurre all'esecuzione del primo intervento” (cfr. pag. 20).
Oltretutto è da escludere anche che tale “corpo estraneo” sia da ricondurre ad un precedente intervento rispetto a quello oggetto di contestazione, in quanto appare oltremodo inverosimile che dagli accertamenti ecografici e/o radiografici eseguiti sulla paziente in occasione dell'intervento chirurgico del 2003, o addirittura nel corso dello stesso, non fosse emersa la presenza di un corpo estraneo già esistente, trattandosi peraltro del medesimo sito anatomico-chirurgico interessato.
Alla stregua delle considerazioni finora sviluppate può, dunque, senz'altro essere fornita risposta positiva all'interrogativo in precedenza posto nel capoverso contrassegnato dalle lettere “a)” (se vi è nesso causale tra le eventuali azioni od omissioni della convenuta e l'evento lesivo) e negativa al quesito contenuto nel capoverso contrassegnato dalla lettera “b)” (se la condotta della convenuta sia stata conforme alle “leges artis” ed alla diligenza dell'”homo eiusdem generis et condicionis”).
Sussiste, dunque, l'elevata “probabilità logica” che una più attenta condotta dei sanitari della struttura pubblica convenuta, durante l'esecuzione dell'intervento chirurgico di cui si tratta, avrebbe evitato l'evento lesivo, verificatosi a carico dell'attrice SI.ra . Parte_1
Del resto, a fronte dell'accertato abbandono di un corpo estraneo nel sito chirurgico, non si può che richiamare il principio res ipsa loquitur, nel senso che il solo verificarsi del predetto evento esprime una omissione assistenziale colposa per negligenza e/o imperizia per non avere i sanitari prestato la dovuta attenzione nell'eseguire un'operazione di natura routinaria e per non aver applicato il protocollo volto ad assicurare i necessari controlli a fine intervento.
In conclusione, dalle considerazioni finora sviluppate discende l'accoglimento della domanda giudiziale proposta nei confronti della convenuta, ai sensi degli artt. 1218
e 1228 cod. civ.
2.2. sulla quantificazione del danno
In punto di “quantum debeatur”, sulla scorta della Consulenza Tecnica d'Ufficio e dei chiarimenti depositati dall'ausiliario, i postumi permanenti accertati e suscettibili di essere posti in relazione alle negligenze riscontrate a carico della convenuta, configurano una riduzione dell'integrità psico-fisica (danno biologico) dell'attrice nella misura del 4 per cento. Trattasi, per come chiarito dal perito, “di invalidità permanente, in termini di danno biologico e omni comprensiva del pregiudizio fisiognomico, ascrivibile alla modificazione peggiorativa scaturita dal re intervento (re laporatomia riapertura dei muscoli dell'addome e del piano cutaneo)”.
Peraltro, l'ausiliario di questo Giudice non ha mancato di evidenziare la sussistenza di un cd. “danno biologico temporaneo”, pari a 15 giorni di Invalidità Temporanea
Totale e 1861 giorni al 15 %, ovvero, corrispondente al periodo fra i due interventi chirurgici e a fronte dei “disturbi algici correlati all'ascesualizzazione” (cfr. pag. 21 della CTu).
Ciò posto, trattandosi di lesioni suscettibili di rientrare nel novero delle cosiddette
“micropermanenti”, deve evidenziarsi come la legge 8 novembre 2012, n. 189 stabilisce all'art. 3 che il danno biologico conseguente all'attività dell'esercente una professione sanitaria è risarcito sulla base delle tabelle di cui agli artt. 138 e 139 del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (cd. “Codice delle assicurazioni private”). Trattasi, invero, di disposizione normativa di natura sostanziale
(finalizzata, infatti, alla determinazione quantitativa del risarcimento spettante a coloro che abbiano subito danni cagionati da soggetti esercenti una professione sanitaria), entrata in vigore in data 11 novembre 2012, ai sensi dell'art. 16 della stessa legge in cui essa risulta contenuta e, dunque, prima che si tenesse l'odierna udienza di precisazione delle conclusioni, cosicché alcun dubbio può sussistere circa la necessità della sua applicazione al presente giudizio (cfr. Cassazione civile sez. III, 11/11/2019, n.28990).
Pertanto, valutati i postumi permanenti nella misura del 4 % questo Giudicante, in applicazione dei parametri sopra menzionati ed in considerazione dell'età dell'attrice al momento dell'evento dannoso (66 anni circa), ritiene di determinare il “quantum debeatur”, per il danno biologico residuato all'istante per un totale complessivo, già rivalutato all'attualità, di €. 20.000,00 (cifra arrotondata), di cui
€. 3.606,00 per danno biologico permanente e la restante per ITT e ITP.
E' appena il caso di precisare che non vi è violazione fra chiesto e pronunciato nella liquidazione operata da parte attrice nei propri scritti difensivi in quanto la somma liquidata in questa sede è già rivalutata all'attualità.
Nella liquidazione del danno cagionato da illecito civile, in caso di ritardo nell'adempimento, tuttavia, deve altresì tenersi conto del nocumento finanziario
(lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento, la quale, se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lucro finanziario;
tale danno, invero, ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, o sulla somma originaria progressivamente rivalutata, anno per anno, ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio (cfr., in tal senso ed “ex multis”, Cass. civ., sez. un., 17 febbraio
1995, n. 1712, nonché Cass. civ., sez. III, 10 marzo 2000, n. 2796).
Orbene, per ottenere l'effetto pratico del riconoscimento degli interessi calcolati sulla somma rivalutata in base ad un indice di rivalutazione medio questo
Giudicante reputa opportuno condannare la convenuta al pagamento, in favore dell'attrice, degli interessi al tasso legale previsto dal codice civile, dalla data dell'evento dannoso (8 maggio 2003) sull'importo di €. 20.000,00, somma che deve essere devalutata, in base all'indice ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai (cosiddetto indice FOI), alla suddetta data del
8 maggio 2003- quale momento in cui l'illecito si è prodotto - e, quindi, anno per anno, ed a partire dal 8 maggio 2004 e fino al momento della pubblicazione della presente decisione (mediante deposito in Cancelleria), sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra indicata, con divieto di anatocismo.
Dal momento della pubblicazione della presente sentenza e fino all'effettiva corresponsione, infine, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata a titolo risarcitorio, gli ulteriori interessi al tasso legale, ai sensi dell'art. 1282 cod. civ., posto che, al momento della pubblicazione della sentenza,
l'obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta, con conseguente applicabilità degli istituti tipici delle obbligazioni pecuniarie in senso stretto, sulla somma globale composta da capitale, rivalutazione e coacervo degli interessi maturati fino alla data predetta
(pubblicazione della sentenza: cfr., in tal senso, Cass. 3 dicembre 1999, n. 13470;
Cass. 21 aprile 1998, n. 4030).
Avuto riguardo al governo delle spese legali, le stesse seguono la soccombenza della convenuta e vanno liquidate come da dispositivo, secondo lo scaglione tariffario corrispondente alla misura in cui la domanda ha trovato concreto accoglimento, facendosi applicazione delle tariffe previste dal DM applicabile ratione temporis, con attribuzione all'avvocato Marotta dichiaratosi anticipatario.
Le spese di ctu già liquidate in corso di causa vanno, infine, definitivamente poste a carico della parte convenuta, la quale va condannata a rivalere l'attrice delle somme a tale titolo provvisoriamente corrisposte al nominato ctu, previa esibizione di documentazione fiscale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, definitivamente pronunziando nella causa civile promossa come in narrativa, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
a) In accoglimento della domanda giudiziale promossa nell'interesse della IG , dichiara l'esclusiva responsabilità della convenuta Parte_1
in persona del suo Direttore p.t., nella produzione dell'evento dannoso Pt_2 indicato e descritto nell'atto di citazione introduttivo del giudizio;
b) condanna, per l'effetto, la convenuta , in persona del suo Direttore Pt_2
p.t., al pagamento, in favore dell'attrice SI.ra , della somma Parte_1 complessiva di euro €. 20.000,00, a titolo di risarcimento danni, oltre agli interessi legali al tasso previsto dal codice civile, dalla data dell'evento dannoso (8 maggio
2003) sul predetto importo, somma che deve essere devalutata, in base all'indice istat indicato in motivazione, alla suddetta data del 8.05.2003 e, quindi, anno per anno, ed a partire dal 8 maggio 2004 e fino alla data della pubblicazione della presente sentenza, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra indicata, con divieto di anatocismo, oltre al pagamento degli interessi legali sulla somma complessiva sopra liquidata, dalla predetta pubblicazione fino all'effettiva corresponsione;
Contr c) condanna l' convenuta alla refusione delle spese del presente giudizio che si liquidano, complessivamente, in euro 350,00 per spese esenti ed euro 5.077,00 per onorari, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% degli onorari, I.V.A. e Cassa Previdenza Avvocati come per legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario avvocato Marotta Francesco;
d) pone definitivamente a carico della convenuta in persona del l.r.p.t., Pt_2 le spese relative alla consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate in atti, con condanna della convenuta a rivalere l'attrice delle somme a tale titolo corrisposte.
Così deciso, in Vallo della Lucania il 30.08.2025 Il Giudice
Dr.ssa Marianna Frangiosa
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania -sezione civile- in persona del Giudice, dott.ssa
Marianna Frangiosa, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1709 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2008 vertente
TRA
( ) rappresentata e difesa giusta Parte_1 C.F._1 procura a margine dell'atto di citazione dall'avv. Francesco Marotta presso il quale elettivamente domicilia;
- attrice-
E
, in persona del Direttore Generale Controparte_1 dell' rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Pasquale CP_2
Scarano presso il cui studio elettivamente domicilia;
- convenuta –
CONCLUSIONI
Per parte attrice come da nota del 29.11.2024 : “nel riportarsi ai propri Atti, chiede assegnarsi la causa a Sentenza, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c”
.Per la convenuta come da nota del 11.12.2024 “Nel riportarsi a tutto quanto dedotto nella comparsa di costituzione e risposta, nei verbali di causa e nelle note, si insiste nelle conclusioni e nelle richieste ivi formulate chiedendone l'integrale accoglimento. Si evidenzia, infine, che il CTU, nel proprio elaborato peritale ha assunto la presenza nell'addome dell'attrice del cd. “corpo estraneo”, ma non ha mai chiarito la circostanza che tale corpo estraneo non è stato rinvenuto materialmente e conservato agli atti precisando, poi, nella CTU integrativa del 5.11.2012, che
“allorquando una valutazione clinica ha ad oggetto una vicenda risalente nel tempo
– come nel caso di specie -, l'unica fonte ufficiale è la documentazione medica rinvenibile che, come più volte evidenziato dalla Corte di Cassazione, ha una funzione di “diario” con carattere di definitività, in buona sostanza, di atto pubblico”.
In definitiva, mancando il “corpo estraneo” e non essendovi alcuna specifica annotazione nella documentazione medica del tempo, manca la prova dello stesso donde l'infondatezza della domanda risarcitoria”.
La causa veniva riservata in decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. con provvedimento del 16.2.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato, l'odierna parte attrice la IG
adiva l'intestato Tribunale esponendo in punto di fatto: di Parte_1 essere stata ricoverata presso il presidio Ospedaliero di Roccadaspide (SA) –
Reparto di Ostetricia e Ginecologia, dal 4.5.2003 al 12.05.2003 e che in data
8.4.2003 veniva sottoposta ad un intervento Chirurgico;
che subito dopo l'intervento accusava strazianti dolori addominali, circostanza rappresentata ai medici dell'Ospedale, da cui ella riceveva rassicurazioni in ordine al decorso post- operatorio, senza che venissero espletate ulteriori indagini;
che in data 13.06.2008,
a causa di strazianti dolori si sottoponeva ad esame RX Bacino e solo in tale occasione, a distanza di ben 5 anni dall'intervento, le veniva riscontrata la presenza di un corpo estraneo di densità metallica;
che tale ritrovamento imponeva la rimozione del citato corpo estraneo tramite un ulteriore intervento, eseguito presso la di Agropoli in data 24.06.2008; che con Controparte_3 comunicazione del 25.6.2008 la parte attrice provvedeva a richiedere il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti come meglio indicati in atti e quantificati. Tanto premesso, ritenuti i presupposti di legge, chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni: “dichiarare l'esclusiva responsabilità dell' nella produzione dei danni psico-fisici de quo agitur ai sensi e per gli Pt_2
Contr effetti dell'art. 1218, 2043 e segg. e 2236 del c.c.; per l'effetto condannare l' convenuta in persona del legale rappresentante p.t. al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dalla IG in seguito Parte_1 all'intervento descritto in premessa e per i motivi analiticamente esposti, risarcimento dei danni da accertarsi e quantificarsi a mezzo di apposita CTU” oltre accessori e spese.
Instaurato regolarmente il contraddittorio, si costituiva in data 16.01.2009 la Pt_2 la quale in via preliminare chiedeva differirsi la prima udienza ai sensi e per
[...] gli effetti degli artt. 106 e 269 co 2 c.p.c. al fine di consentire la chiamata in garanzia della Compagnia Assicurativa HDI Gerling Industrie Versicherung AG in persona del suo legale rappresentante p.t. nonché la chiamata in causa dei dr. CP_4
e che eseguirono l'intervento del 8.5.2003. Esponeva in
[...] CP_5 punto di fatto che nessun addebito di natura professionale poteva essere mosso ai medici che eseguirono l'intervento, né alla struttura pubblica di appartenenza degli stessi, insistendo sulla inverosimiglianza che il corpo estraneo di densità metallica potesse rimanere ben cinque anni senza che la paziente si attivasse per la rimozione. Tanto premesso, concludeva affinchè l'intestato Tribunale
“preliminarmente (…) autorizzi la chiamata in garanzia della Compagnia
Assicurativa HDI Gerling Industrie Versicherung AG in persona del suo legale rappresentante p.t. nonché dei dr. e che intervennero all'intervento CP_4 CP_6 dell8.5.2003, e contestualmente si chiede lo spostamento della prima udienza allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini dell'art. 163 bis c.p.c. nonché nel merito rigettare la domanda attrice perché infondata in fatto e in diritto;
in via del tutto subordinata, nella deprecata ipotesi di responsabilità dei medici che eseguirono l'intervento chirurgico in data 8.5.2003 e, conseguentemente, della odierna convenuta, condannare la Compagnia Assicurativa HDI Gerling Industrie
Versicherung AG, in persona del suo legale rappresentante, a risarcire il danno e le spese dl giudizio per come determinate dal Giudice adito, e conseguentemente manlevare l' in persona del suo Direttore p.t. da ogni domanda proposta Pt_3
Contr nei confronti dell' e di quant'altro a qualsiasi titolo, l' dovesse essere Pt_2 chiamata a corrispondere a parte attrice, vinte le spese”. Concessi i termini di cui all'art. 183, co VI c.p.c. la causa veniva istruita tramite espletamento CTU medico-legale, a cui seguivano anche chiarimenti depositati in data 9.11.2012 e prova orale, la causa veniva riservata in decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVAZIONE
1. Alcune premesse in rito
In via preliminare e in rito, si osserva che non risulta mai valutata la richiesta di Contr autorizzazione alla chiamata in causa dei terzi, avanzata dall' convenuta unitamente alla comparsa di costituzione di risposta. Tale richiesta non è stata più ribadita negli scritti conclusivi per cui deve ritenersi definitivamente abbandonata ma, in ogni caso, trattasi di richiesta inammissibile in quanto avanzata tardivamente, essendosi costituita la convenuta solo in data 16.1.2009, in occasione della prima udienza di comparizione.
Sempre in rito, deve osservarsi che questo Giudice ritiene ampiamente esaustivo l'accertamento peritale svolto nel presente giudizio, per cui non può darsi seguito, come pure sollecitato a più riprese dalla difesa convenuta, ad una rimessione sul ruolo al fine di consentire dei chiarimenti e/o rinnovazione della consulenza espletata.
2. nel merito;
2.1. sull'an
Ciò premesso, e passando alla disamina della “res controversa”, la domanda giudiziale è fondata e merita, pertanto, di trovare accoglimento, nei sensi che vengono di seguito precisati.
Ed invero, devono anzitutto essere richiamati gli approdi della giurisprudenza di legittimità in punto di responsabilità professionale sanitaria, dai quali non si ravvisano ragioni per discostarsi nel caso di specie. La responsabilità dell'ente ospedaliero nei confronti del paziente ha, infatti, natura contrattuale, e può conseguire, ai sensi dell'art. 1218 cod. civ., oltre che all'inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico, anche, ai sensi dell'art. 1228 cod. civ.
(disposizione con cui è stata estesa nell'ambito contrattuale la disciplina contenuta negli art. 2048 e 2049 cod. civ.: Cass. civ., sez. III, 17 maggio 2001, n. 6756), all'inadempimento della prestazione medico-professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario (e ciò anche in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione aziendale: Cass. civ., sez. III, 14 luglio
2004, n. 13066).
Sul piano processuale, in tema di responsabilità civile nell'attività medico - chirurgica, le conseguenze scaturenti dai principi appena evidenziati sono da ravvisarsi nel fatto che il paziente che agisca in giudizio deducendo l'inesatto adempimento dell'obbligazione sanitaria deve provare il contratto o il “contatto sociale” ed allegare l'inadempimento del professionista, che consiste nell'aggravamento della situazione patologica del paziente o nell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento, restando a carico dell'obbligato - sia esso il sanitario o la struttura - la dimostrazione dell'assenza di colpa e, cioè, la prova del fatto che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile (Cass. civ., sez. III, 28 maggio 2004, n. 10297).
Con la precisazione, che maggiormente rileva nella fattispecie in esame, altresì, che, pur gravando sull'attore l'onere di allegare i profili concreti di colpa medica posti a fondamento della proposta azione risarcitoria, tale onere non si spinge fino alla necessità di enucleazione e indicazione di specifici e peculiari aspetti tecnici di responsabilità professionale, conosciuti e conoscibili soltanto agli esperti del settore (Cass. civ., sez. III, 19 maggio 2004, n. 9471). Nondimeno, a fronte dell'allegazione dell'attore di inadempimento od inesatto adempimento, a carico del sanitario, o dell'ente, resta sempre l'onere probatorio relativo sia al grado di difficoltà della prestazione (Cass. civ., sez. III, 9 novembre 2006, n. 23918), sia all'inesistenza di colpa o di nesso causale;
in proposito è stato anche di recente ribadito che è a carico del debitore (sanitario e/o ente) dimostrare che l'inadempimento non vi è stato o che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante (Cass. civ., sez. un., 11 gennaio 2008, n. 577; Cass. civ., sez. III, 14 febbraio 2008, n. 3520).
In assenza di detta prova, sussiste la responsabilità del medico e/o della struttura sanitaria. Quanto precede, dunque, consente di ricostruire la fattispecie concreta sottoposta al vaglio del Tribunale.
Nel caso di specie, l'attrice SI.ra ha allegato di aver subito un Parte_1 intervento chirurgico di “Isterectomia Totale Addominale, Annessiectomia
Bilaterale, Colposospensione alla Barch”, eseguito in data 8 maggio 2003, presso il
Presidio Ospedaliero di Roccadaspide della convenuta Controparte_7
3.
[...]
Ha, inoltre, allegato di aver subito lesioni – ed esplicitate in un ascesso da corpo estraneo in sede pelvica riscontrato anche a seguito di RX del bacino eseguito in data 13.06.2008 - a seguito del predetto intervento chirurgico, poi rimosso nel corso di altro intervento chirurgico eseguito presso diversa struttura sanitaria.
Orbene, è appena il caso di evidenziare come tali elementi circostanziali, oltre ad essere ampiamente comprovati alla stregua della documentazione sanitaria prodotta in giudizio dalla difesa dell'attrice (cfr., all'uopo, i docc. Menzionati nell'indice – foliario relativo alla produzione di parte attrice), nemmeno abbiano formato oggetto di alcuna specifica contestazione ad opera della suddetta struttura sanitaria pubblica convenuta e siano, pertanto, da ritenersi comprovati ai sensi della disposizione normativa di cui all'art. 115, comma primo, cod. proc. civ., come modificato mediante l'art. 45, comma 14, della legge 18 giugno 2009, n. 69.
Sussiste, pertanto, la prova del titolo contrattuale in forza del quale l'attrice SI.ra ha esercitato l'azione risarcitoria nei confronti della struttura Parte_1 sanitaria sopra menzionata. In particolare, si è in presenza di un contratto atipico a prestazioni corrispettive (cosiddetto contratto di spedalità), che si conclude all'atto dell'accettazione del paziente presso la struttura e da cui, a fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo (da parte del paziente, dell'assicuratore ovvero del
Servizio Sanitario Nazionale) insorgono, a carico della struttura sanitaria, accanto a quelli di tipo “latu sensu” alberghieri, obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico, nonché di apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni o emergenze (cfr., all'uopo, anche Cass. 14 giugno 2007, n. 13593, Cass. 26 gennaio
2006, n. 1698; Cass. 14 luglio 2004, n. 13066; Cass. 8 gennaio 1999, n. 103).
Peraltro, così ricostruita la fattispecie, la struttura certamente risponde, in via contrattuale, non solo delle obbligazioni direttamente poste a proprio carico (servizio alberghiero, attrezzature, eccetera), ma anche dell'opera svolta dai propri dipendenti ovvero ausiliari (personale medico e paramedico), secondo lo schema proprio dell'art. 1228 cod. civ. A tale proposito, peraltro, la Suprema Corte, con la sentenza 8 gennaio 1999, n. 103 (ma cfr. anche, più recentemente, Cass. 22 marzo
2007, n. 6945), applicando in ambito sanitario principi già costantemente esposti nell'ordinario ambito contrattuale, ha ulteriormente chiarito - così sgombrando il campo da qualsivoglia dubbio ed equivoco - che rispetto al detto inquadramento dogmatico non rileva la circostanza per cui il medico che eseguì l'intervento fosse o meno inquadrato nell'organizzazione aziendale della casa di cura (ovvero dell'ospedale), né che lo stesso fosse stato scelto dal paziente ovvero fosse di sua fiducia (cfr., in tal senso, Cass. 14 giugno 2007, n. 13593; Cass. 26 gennaio 2006,
n. 1698), posto che la prestazione del medico è comunque indispensabile alla casa di cura (ovvero all'ospedale) per adempiere l'obbligazione assunta con il paziente e che, ai fini qualificatori predetti, è sufficiente la sussistenza di un nesso di causalità tra l'opera del suddetto ausiliario e l'obbligo del debitore (cfr., in tal senso, Cass. 11 maggio 1995, n. 5150).
Ad ulteriore precisazione di quanto precede ritiene questo Giudicante che il positivo accertamento della responsabilità dell'istituto postuli pur sempre la colpa del medico esecutore (o dei medici esecutori) dell'attività che si assume illecita, non potendo detta responsabilità affermarsi in assenza di colpa, poiché l'art. 1228 cod. civ. presuppone, comunque, un illecito colpevole dell'autore immediato del danno
(cfr., in tal senso, anche Cass. civ., sez. III, 13 marzo 2007, n. 5846); e che, nella eventuale situazione di incertezza sulla sussistenza di colpa, della stessa deve giovarsi il creditore - paziente e non certo il debitore - medico (cfr. Cass. civ., sez.
III, 4 marzo 2004, n. 4400).
Ciò posto in punto di fatto, occorre ora stabilire: a) se vi è nesso causale tra le eventuali azioni od omissioni della convenuta (e, per essa, dei sanitari che eseguirono l'intervento chirurgico di isterectomia totale addominale, annessiectomia bilaterale, colposospensione alla ”) e l'evento lesivo, Pt_4 rappresentato, secondo la prospettazione dell'attrice, dagli esiti lesivi sopra menzionati e dalla necessità, per l'attrice, di essere sottoposta ad un secondo intervento chirurgico;
b) se la condotta della convenuta (e, per essa, dei sanitari che eseguirono l'intervento chirurgico) sia stata conforme alle “leges artis” ed alla diligenza dell'homo eiusdem generis et condicionis. Come è noto, l'accertamento del nesso causale è passaggio logicamente e cronologicamente precedente all'accertamento della colpa, in quanto solamente qualora sia dimostrato che la condotta attiva od omissiva del sanitario sia stata causa dell'evento lesivo subito dal paziente, è possibile procedere ad accertare se questa condotta sia contraria alle leges artis.
È necessario, in altri termini, stabilire, nel caso di specie, se le lesioni lamentate dalla SI.ra siano eziologicamente collegabili alla condotta dei Parte_1 sanitari della struttura pubblica convenuta che eseguirono l'intervento chirurgico in data 8.5.2003.
Il nesso di causalità materiale tra condotta ed evento è quello per cui ogni comportamento antecedente (prossimo, intermedio, remoto) che abbia generato, o anche solo contribuito a generare l'evento, deve considerarsi “causa” dell'evento stesso. La valutazione di questo nesso, sotto il profilo della dipendenza dell'evento dai suoi antecedenti fattuali, va compiuta secondo criteri di probabilità scientifica.
Anche nell'illecito civile, quindi, la cosiddetta causalità materiale trova disciplina negli artt. 40 e 41 cod. pen, ossia nel criterio della condicio sine qua non riempito di contenuto dalla teoria della sussunzione sotto leggi scientifiche.
Come chiarito anche dal supremo organo di nomofilachia, insomma, il nesso di causalità materiale, tra condotta ed evento lesivo, anche nella responsabilità da illecito civile, deve essere accertato secondo i principi penalistici di cui agli artt. 40
e 41 cod. pen., per cui un evento è causato da un altro se non si sarebbe verificato in assenza del secondo. Tuttavia, la giurisprudenza di legittimità ha ulteriormente precisato come una causalità materiale non sia sufficiente per avere una causalità giuridicamente rilevante, la quale impone di attribuire rilievo, secondo la teoria della regolarità causale o della causalità adeguata, con cui va integrata la teoria della “condicio sine qua non”, a quei soli accadimenti che, al momento in cui si produce l'evento causante il danno, non siano inverosimili e imprevedibili, secondo un giudizio “ex ante” (di cosiddetta “prognosi postuma”), da ricondurre al momento della condotta e da effettuare secondo le migliori conoscenze scientifiche disponibili
(cfr., in tal senso, Cass. civ., sez. un., 11 gennaio 2008, n 581).
Come chiarito dalle Sezioni Unite Civili della Suprema Corte, però, pur essendo gli stessi i principi che regolano il procedimento logico - giuridico ai fini della ricostruzione del nesso causale, ciò che muta tra il processo penale e quello civile
è la regola probatoria, in quanto nel primo vige la regola della prova “oltre il ragionevole dubbio”, mentre, nel secondo, vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del “più probabile che non” (cfr., al riguardo, la già citata Cass. civ., sez. un., 11 gennaio 2008, n. 581).
In materia civile, quindi, l'accertamento della causalità materiale richiede una certezza di natura eminentemente probabilistica.
Ed invero, secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, che questo
Giudice ritiene di condividere, il nesso causale fra il comportamento del medico e il pregiudizio subito dal paziente è configurabile qualora, attraverso un criterio necessariamente probabilistico, si ritenga che l'opera del medico, se correttamente e prontamente prestata, avrebbe avuto serie ed apprezzabili probabilità di evitare il danno verificatosi (cfr., in tal senso, Cass. civ., sez. III, 17 gennaio 2008, n. 867;
Cass. civ., sez. III, 23 settembre 2004, n. 19133). Risulta, dunque, necessario accertare che il comportamento diligente e perito del sanitario avrebbe avuto la probabilità di prevenire o elidere le conseguenze dannose concretamente verificatesi. Probabilità, ovviamente, non meramente statistica, ma di natura logico
- razionale.
Deve ritenersi sussistente un valido nesso causale tra la condotta colposa del sanitario e l'evento lesivo, in conclusione, allorché, se fosse stata tenuta la condotta diligente, prudente e perita, l'evento dannoso non si sarebbe verificato: giudizio da compiere non sulla base di calcoli statistici o probabilistici, ma unicamente sulla base di un giudizio di ragionevole verosimiglianza, che va compiuto alla stregua degli elementi di conferma (tra cui soprattutto l'esclusione di altri possibili e alternativi processi causali) disponibili in relazione al caso concreto.
Orbene, i fatti costitutivi della pretesa risarcitoria azionata dall'attrice possono ritenersi ampiamente acclarati alla stregua della relazione di Consulenza Tecnica
d'Ufficio depositata in Cancelleria in data 1.6.2011 anche alla luce dei chiarimenti resi in data 9.11.2012 (ai cui condivisibili rilievi questo giudice integralmente si riporta, inclusi quelli forniti in replica alle osservazioni formulate dall'ausiliario di parte attrice: cfr., al riguardo, Cass. civ., sez. VI, 27 gennaio 2012, n. 1257, secondo la quale il giudice “non è tenuto a rispondere a ogni e qualsiasi rilievo del consulente tecnico di parte, ma è sufficiente che dal complesso della motivazione si evinca che esse sono state prese in considerazione e adeguatamente contrastate dal consulente tecnico d'ufficio, le cui conclusioni siano state recepite dal giudicante.”) e che ha riconosciuto, tra l'altro, come le lesioni lamentate dall'attrice siano derivate da profili di negligenza suscettibili di essere ravvisati nella condotta del professionisti sanitari che ebbero a procedere all'esecuzione dell'intervento chirurgico nel maggio del 2003 e che, in quell'occasione, dimenticarono “un corpo estraneo” all'interno del bacino della suddetta paziente.
La difesa convenuta insiste sulla inesattezza degli accertamenti svolti e sulla circostanza che il cd. “corpo estraneo” non sia mai stato compiutamente identificato, neanche a seguito del secondo intervento di rimozione svoltosi in data
27.06.2008 e che, contrariamente a quanto dedotto dallo stesso consulente, gli esiti diagnostici renderebbero più verosimile che l'”immagine filiforme di densità metallica di spessore sottile”, in assenza di una sua descrizione all'atto della rimozione, fosse da ricondurre nel filo di prolene utilizzato per la sutura nell'intervento realizzato dalla struttura convenuta per cui nessun addebito è contestabile alla stessa.
L'assunto non convince ed è smentito dalle risultanze documentali.
Emerge, difatti, con chiarezza che in data 13.06.2008 veniva eseguito un esame RX
e che veniva riscontrata “visibilità di immagine filiforme di densità metallica di spessore sottile da riferire verosimilmente a corpo estraneo proiettantesi sul margine superiore della branca ileo-pubica di SN” (cfr. alleg.3 fascicolo di parte attrice).
Risulta, altresì, ampiamente corroborata, trattandosi di accertamenti coperti da fede privilegiata, che nel corso dell'intervento del 24.06.2008, gli operatori abbiano proceduto “all'incisione ed al drenaggio dell'ascesso fino ad individuare ed asportare il corpo estraneo” (cfr. diario dell'intervento redatto dagli operatori).
In definitiva risulta provata l'esistenza materiale del predetto corpo estraneo all'interno del sito chirurgico oggetto dell'intervento della struttura convenuta, tanto che risultava confermata la diagnosi di “ascesso da corpo estraneo in sede pelvica” all'atto delle dimissioni presso la seconda struttura medica che intervenne alla rimozione.
La circostanza che sia stata omessa l'identificazione da parte degli operatori che ne hanno provveduto alla rimozione non inficia tale ricostruzione e non conduce questo Giudicante a ritenere che parte attrice non abbia assolto all'onere probatorio sulla stessa gravante. La difesa attrice ha, difatti, compiutamente allegato il titolo (il rapporto di spedalità instaurato con la convenuta in occasione del primo intervento, non oggetto di contestazione), e la fonte di responsabilità, ovvero, la dimenticanza di materiale chirurgico all'interno del sito operatorio che ha condotto alla formazione dell'ascesso.
Né nessuna contraddizione emerge in quanto riferito dal perito nominato anche nei chiarimenti del 9.11.2012, il quale pur confermando che tutti i fili di sutura introdotti nell'organismo si comportano come “corpo estraneo”, inducendo una reazione infiammatoria più o meno marcata, in funzione del materiale impiegato e del diametro, ha anche chiarito che gli esiti diagnostici della paziente certo non erano compatibili con una mera reazione infiammatoria, essendo stata riscontrata una cavità ascessuale che ha fatto infezione a cui seguiva esame batteriscopico e colturale positivo allo Strafilococco epid.
Ma ciò che assume più rilievo per escludere la riconducibilità del “corpo estraneo” al cd filo di sutura è sicuramente l'esame del referto radiografico, in quanto il prolene è notoriamente radiotrasparente e quindi non sarebbe stato evidenziato in una radiografia standard (cfr. chiarimenti resi in data 9.11.2012). Né vi sono elementi per ritenere non conforme a vero quanto chiarito dal perito.
Escluso con un certo grado di certezza che il cd “corpo estraneo” possa ricondursi ad un mero filo di sutura, è evidente, in assenza di altre ricostruzioni verosimili (ad esempio, eventuali traumatismi che avrebbero potuto giustificare la presenza di corpi esterni all'interno della cavità pelvica della paziente e che esulino dall'operato dei medici che eseguirono il primo intervento) che lo stesso sia materiale chirurgico dimenticato nel sito operatorio durante l'intervento del 2003.
Né, a parere di questo Giudice, la circostanza su cui insiste la difesa convenuta del sensibile lasso di tempo intercorso tra i due interventi mina tale ricostruzione, attese le conclusioni a cui giunge il CTU come “dalle indagini anamnestiche sulla paziente non risultano eseguiti ulteriori interventi. Si può di conseguenza affermare senza alcun dubbio che tale corpo estraneo sia da ricondurre all'esecuzione del primo intervento” (cfr. pag. 20).
Oltretutto è da escludere anche che tale “corpo estraneo” sia da ricondurre ad un precedente intervento rispetto a quello oggetto di contestazione, in quanto appare oltremodo inverosimile che dagli accertamenti ecografici e/o radiografici eseguiti sulla paziente in occasione dell'intervento chirurgico del 2003, o addirittura nel corso dello stesso, non fosse emersa la presenza di un corpo estraneo già esistente, trattandosi peraltro del medesimo sito anatomico-chirurgico interessato.
Alla stregua delle considerazioni finora sviluppate può, dunque, senz'altro essere fornita risposta positiva all'interrogativo in precedenza posto nel capoverso contrassegnato dalle lettere “a)” (se vi è nesso causale tra le eventuali azioni od omissioni della convenuta e l'evento lesivo) e negativa al quesito contenuto nel capoverso contrassegnato dalla lettera “b)” (se la condotta della convenuta sia stata conforme alle “leges artis” ed alla diligenza dell'”homo eiusdem generis et condicionis”).
Sussiste, dunque, l'elevata “probabilità logica” che una più attenta condotta dei sanitari della struttura pubblica convenuta, durante l'esecuzione dell'intervento chirurgico di cui si tratta, avrebbe evitato l'evento lesivo, verificatosi a carico dell'attrice SI.ra . Parte_1
Del resto, a fronte dell'accertato abbandono di un corpo estraneo nel sito chirurgico, non si può che richiamare il principio res ipsa loquitur, nel senso che il solo verificarsi del predetto evento esprime una omissione assistenziale colposa per negligenza e/o imperizia per non avere i sanitari prestato la dovuta attenzione nell'eseguire un'operazione di natura routinaria e per non aver applicato il protocollo volto ad assicurare i necessari controlli a fine intervento.
In conclusione, dalle considerazioni finora sviluppate discende l'accoglimento della domanda giudiziale proposta nei confronti della convenuta, ai sensi degli artt. 1218
e 1228 cod. civ.
2.2. sulla quantificazione del danno
In punto di “quantum debeatur”, sulla scorta della Consulenza Tecnica d'Ufficio e dei chiarimenti depositati dall'ausiliario, i postumi permanenti accertati e suscettibili di essere posti in relazione alle negligenze riscontrate a carico della convenuta, configurano una riduzione dell'integrità psico-fisica (danno biologico) dell'attrice nella misura del 4 per cento. Trattasi, per come chiarito dal perito, “di invalidità permanente, in termini di danno biologico e omni comprensiva del pregiudizio fisiognomico, ascrivibile alla modificazione peggiorativa scaturita dal re intervento (re laporatomia riapertura dei muscoli dell'addome e del piano cutaneo)”.
Peraltro, l'ausiliario di questo Giudice non ha mancato di evidenziare la sussistenza di un cd. “danno biologico temporaneo”, pari a 15 giorni di Invalidità Temporanea
Totale e 1861 giorni al 15 %, ovvero, corrispondente al periodo fra i due interventi chirurgici e a fronte dei “disturbi algici correlati all'ascesualizzazione” (cfr. pag. 21 della CTu).
Ciò posto, trattandosi di lesioni suscettibili di rientrare nel novero delle cosiddette
“micropermanenti”, deve evidenziarsi come la legge 8 novembre 2012, n. 189 stabilisce all'art. 3 che il danno biologico conseguente all'attività dell'esercente una professione sanitaria è risarcito sulla base delle tabelle di cui agli artt. 138 e 139 del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (cd. “Codice delle assicurazioni private”). Trattasi, invero, di disposizione normativa di natura sostanziale
(finalizzata, infatti, alla determinazione quantitativa del risarcimento spettante a coloro che abbiano subito danni cagionati da soggetti esercenti una professione sanitaria), entrata in vigore in data 11 novembre 2012, ai sensi dell'art. 16 della stessa legge in cui essa risulta contenuta e, dunque, prima che si tenesse l'odierna udienza di precisazione delle conclusioni, cosicché alcun dubbio può sussistere circa la necessità della sua applicazione al presente giudizio (cfr. Cassazione civile sez. III, 11/11/2019, n.28990).
Pertanto, valutati i postumi permanenti nella misura del 4 % questo Giudicante, in applicazione dei parametri sopra menzionati ed in considerazione dell'età dell'attrice al momento dell'evento dannoso (66 anni circa), ritiene di determinare il “quantum debeatur”, per il danno biologico residuato all'istante per un totale complessivo, già rivalutato all'attualità, di €. 20.000,00 (cifra arrotondata), di cui
€. 3.606,00 per danno biologico permanente e la restante per ITT e ITP.
E' appena il caso di precisare che non vi è violazione fra chiesto e pronunciato nella liquidazione operata da parte attrice nei propri scritti difensivi in quanto la somma liquidata in questa sede è già rivalutata all'attualità.
Nella liquidazione del danno cagionato da illecito civile, in caso di ritardo nell'adempimento, tuttavia, deve altresì tenersi conto del nocumento finanziario
(lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento, la quale, se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lucro finanziario;
tale danno, invero, ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, o sulla somma originaria progressivamente rivalutata, anno per anno, ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio (cfr., in tal senso ed “ex multis”, Cass. civ., sez. un., 17 febbraio
1995, n. 1712, nonché Cass. civ., sez. III, 10 marzo 2000, n. 2796).
Orbene, per ottenere l'effetto pratico del riconoscimento degli interessi calcolati sulla somma rivalutata in base ad un indice di rivalutazione medio questo
Giudicante reputa opportuno condannare la convenuta al pagamento, in favore dell'attrice, degli interessi al tasso legale previsto dal codice civile, dalla data dell'evento dannoso (8 maggio 2003) sull'importo di €. 20.000,00, somma che deve essere devalutata, in base all'indice ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai (cosiddetto indice FOI), alla suddetta data del
8 maggio 2003- quale momento in cui l'illecito si è prodotto - e, quindi, anno per anno, ed a partire dal 8 maggio 2004 e fino al momento della pubblicazione della presente decisione (mediante deposito in Cancelleria), sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra indicata, con divieto di anatocismo.
Dal momento della pubblicazione della presente sentenza e fino all'effettiva corresponsione, infine, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata a titolo risarcitorio, gli ulteriori interessi al tasso legale, ai sensi dell'art. 1282 cod. civ., posto che, al momento della pubblicazione della sentenza,
l'obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta, con conseguente applicabilità degli istituti tipici delle obbligazioni pecuniarie in senso stretto, sulla somma globale composta da capitale, rivalutazione e coacervo degli interessi maturati fino alla data predetta
(pubblicazione della sentenza: cfr., in tal senso, Cass. 3 dicembre 1999, n. 13470;
Cass. 21 aprile 1998, n. 4030).
Avuto riguardo al governo delle spese legali, le stesse seguono la soccombenza della convenuta e vanno liquidate come da dispositivo, secondo lo scaglione tariffario corrispondente alla misura in cui la domanda ha trovato concreto accoglimento, facendosi applicazione delle tariffe previste dal DM applicabile ratione temporis, con attribuzione all'avvocato Marotta dichiaratosi anticipatario.
Le spese di ctu già liquidate in corso di causa vanno, infine, definitivamente poste a carico della parte convenuta, la quale va condannata a rivalere l'attrice delle somme a tale titolo provvisoriamente corrisposte al nominato ctu, previa esibizione di documentazione fiscale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, definitivamente pronunziando nella causa civile promossa come in narrativa, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
a) In accoglimento della domanda giudiziale promossa nell'interesse della IG , dichiara l'esclusiva responsabilità della convenuta Parte_1
in persona del suo Direttore p.t., nella produzione dell'evento dannoso Pt_2 indicato e descritto nell'atto di citazione introduttivo del giudizio;
b) condanna, per l'effetto, la convenuta , in persona del suo Direttore Pt_2
p.t., al pagamento, in favore dell'attrice SI.ra , della somma Parte_1 complessiva di euro €. 20.000,00, a titolo di risarcimento danni, oltre agli interessi legali al tasso previsto dal codice civile, dalla data dell'evento dannoso (8 maggio
2003) sul predetto importo, somma che deve essere devalutata, in base all'indice istat indicato in motivazione, alla suddetta data del 8.05.2003 e, quindi, anno per anno, ed a partire dal 8 maggio 2004 e fino alla data della pubblicazione della presente sentenza, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra indicata, con divieto di anatocismo, oltre al pagamento degli interessi legali sulla somma complessiva sopra liquidata, dalla predetta pubblicazione fino all'effettiva corresponsione;
Contr c) condanna l' convenuta alla refusione delle spese del presente giudizio che si liquidano, complessivamente, in euro 350,00 per spese esenti ed euro 5.077,00 per onorari, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% degli onorari, I.V.A. e Cassa Previdenza Avvocati come per legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario avvocato Marotta Francesco;
d) pone definitivamente a carico della convenuta in persona del l.r.p.t., Pt_2 le spese relative alla consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate in atti, con condanna della convenuta a rivalere l'attrice delle somme a tale titolo corrisposte.
Così deciso, in Vallo della Lucania il 30.08.2025 Il Giudice
Dr.ssa Marianna Frangiosa