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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 19/12/2025, n. 431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 431 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
Oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto (cessazione effetti civili)
TRIBUNALE ORDINARIO DI PIACENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
*.*.*.*
Il Tribunale Civile di Piacenza, Sezione Unica, riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Marisella Gatti Presidente Rel. Est.
Dott.ssa Maddalena Ghisolfi Giudice
Dott.ssa Maria Lucia Dellapina GOP
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di separazione consensuale promossa con ricorso ex art. 473bis-49 e ss c.p.c. depositato in data 1.8.2025
da
(C.F. ), nata il [...] a Parte_1 C.F._1
Piacenza, rappresentata e difesa dall'Avv. Margherita Prandi, presso la quale ha eletto domicilio telematico, in virtù di delega in calce al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE -
e
1 (C.F. ), nato il [...] a Controparte_1 C.F._2
Piacenza, rappresentato e difeso dall'Avv. Margherita Prandi, presso la quale ha eletto domicilio telematico, in virtù di delega in calce al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE –
i quali hanno contratto matrimonio c oncordatario in Piacenza in data
23.9.2000 in regime di separazione dei beni
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica
Dott.ssa Grazia Pradella.
- INTERVENUTO –
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso congiunto personalmente sottoscritto e depositato in data 1.8.2025, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti
CONDIZIONI
“- i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
1) il figlio , studente universitario, avrà residenza presso la madre Per_1
nella ex casa familiare. Il sig. ha già lasciato il predetto CP_1
immobile, prelevando i propri beni ed effetti personali;
2) il sig. a titolo di contributo al mantenimento del figlio CP_1
, corrisponderà alla sig.ra la somma mensile di € 400,00, Per_1 Pt_1
da versarsi in via anticipata entro il giorno 15 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat. L'importo verrà corrisposto mediante bonifico bancario alle coordinate già note al sig. CP_1
2 3) le spese straordinarie necessarie per il figlio saranno a carico Per_1
dei genitori nella misura del 50% ciascuno, secondo le modalità e indicazioni di cui al protocollo CNF del 29/11/2017. Con la precisazione che il costo della retta universitaria sar à a carico della sig.ra nella Pt_1
misura di 2/3 e del sig. per 1/3, finché manterrà CP_1 Per_1
l'iscrizione presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore, ove è tuttora iscritto. Nel caso in cui trasferisse in altra università pubblica il Per_1
proprio corso di studio, il costo della retta sarà suddiviso tra i genitori nella misura del 50% ciascuno;
4) a titolo di regolamentazione dei rapporti di dare avere tra i coniugi e anche in considerazione del fatto che i genitori della sig.ra hanno Pt_1
contribuito pressoché in toto ai costi di acquisto dell'immobile e al pagamento del mutuo dagli stessi est into in unica soluzione in via anticipata, il sig. , si impegna Parte_2 C.F._2
a cedere, senza corrispettivo, alla sig.ra Parte_1
che accetta, la propria quota indivisa, pari al 50%, C.F._1
della nuda proprietà dell'immobile ex casa coniugale sita nel Comune di
Gossolengo, fraz. Quarto, Via Commercio 74 con relative pertinenze. Il
tutto censito nel Catasto dei Fabbricati di Gossolengo, al foglio 12,
mappale 230, subalterni 6 e 8. Il predetto trasferimento è connesso e funzionale alla risoluzione della crisi coniugale e alla definizione dei rapporti tra i coniugi;
sarà rogitato entro 60 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza con tutte le agevolazioni di legge;
5) i coniugi si impegnano a estinguere il conto corrente cointestato, già
autorizzandosi reciprocamente al predetto incombente;
ciascuno dei
3 coniugi provvederà a volturare utenze, finanziamenti di propria competenza, ecc. sul proprio conto corrente personale, entro e non oltre il
31 ottobre 2025;
6) Le parti congiuntamente dichiarano di essere economicamente autosufficienti e, con il corretto adempimento delle presenti pattuizioni,
di non avere più nulla a che pretendere a qualsiasi titolo;
7) le spese legali saranno a carico della sig.ra “ Parte_1
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Con successive note scritte depositate telematicamente in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al P.M. degli atti del procedimento ex artt.70 e 71
c.p.c.
Acquisite le conclusioni del Pubblico Ministero:
“Voglia il Tribunale Ill.mo dichiarare la separazione/divorzio dei coniugi di cui è causa, con tutte le conseguenze e gi adempimenti di legge”.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1°,
c.c.
Il Tribunale ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
4 Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Con riguardo alla domanda di divorzio, la Corte di Cassazione con sentenza n. 28727/2023 emessa in data 16.10.2023 ha chiarito che “In tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art. 473 bis.51
c.p.c., è ammissibile il ricorso dei con iugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio”.
Nella specie, nel ricorso introduttivo, le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma tale domanda non è
procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art.3, n.2, lett.b,
della legge n.898/70 e successive mo dificazioni, di tal chè la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinchè questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi provveda ad acquisire,
sempre con lo scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n.898/70.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è riservata all'esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, ai sensi dell'art. 473-bis51 c.p.c.:
- Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1
; Controparte_1
5 - Omologa le condizioni di separazione e provvede in conformità alle condizioni concordate tra i coniugi da intendersi qui integralmente trascritte;
- Dispone che a cura della Cancelleria sia disposta copia autentica della presente sentenza passata in giudicato all'Ufficiale dello Stato
civile di Piacenza perché provveda all'annotazione della sentenza e agli ulteriori incombenti previsti dalla legge (atto di matrimonio n .
154, anno 2000, parte II, serie A).
- Provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Presidente relatore.
Piacenza, 17.12.2025
Il Presidente rel est.
Dott.ssa Marisella Gatti
6
TRIBUNALE ORDINARIO DI PIACENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
*.*.*.*
Il Tribunale Civile di Piacenza, Sezione Unica, riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Marisella Gatti Presidente Rel. Est.
Dott.ssa Maddalena Ghisolfi Giudice
Dott.ssa Maria Lucia Dellapina GOP
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di separazione consensuale promossa con ricorso ex art. 473bis-49 e ss c.p.c. depositato in data 1.8.2025
da
(C.F. ), nata il [...] a Parte_1 C.F._1
Piacenza, rappresentata e difesa dall'Avv. Margherita Prandi, presso la quale ha eletto domicilio telematico, in virtù di delega in calce al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE -
e
1 (C.F. ), nato il [...] a Controparte_1 C.F._2
Piacenza, rappresentato e difeso dall'Avv. Margherita Prandi, presso la quale ha eletto domicilio telematico, in virtù di delega in calce al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE –
i quali hanno contratto matrimonio c oncordatario in Piacenza in data
23.9.2000 in regime di separazione dei beni
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica
Dott.ssa Grazia Pradella.
- INTERVENUTO –
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso congiunto personalmente sottoscritto e depositato in data 1.8.2025, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti
CONDIZIONI
“- i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
1) il figlio , studente universitario, avrà residenza presso la madre Per_1
nella ex casa familiare. Il sig. ha già lasciato il predetto CP_1
immobile, prelevando i propri beni ed effetti personali;
2) il sig. a titolo di contributo al mantenimento del figlio CP_1
, corrisponderà alla sig.ra la somma mensile di € 400,00, Per_1 Pt_1
da versarsi in via anticipata entro il giorno 15 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat. L'importo verrà corrisposto mediante bonifico bancario alle coordinate già note al sig. CP_1
2 3) le spese straordinarie necessarie per il figlio saranno a carico Per_1
dei genitori nella misura del 50% ciascuno, secondo le modalità e indicazioni di cui al protocollo CNF del 29/11/2017. Con la precisazione che il costo della retta universitaria sar à a carico della sig.ra nella Pt_1
misura di 2/3 e del sig. per 1/3, finché manterrà CP_1 Per_1
l'iscrizione presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore, ove è tuttora iscritto. Nel caso in cui trasferisse in altra università pubblica il Per_1
proprio corso di studio, il costo della retta sarà suddiviso tra i genitori nella misura del 50% ciascuno;
4) a titolo di regolamentazione dei rapporti di dare avere tra i coniugi e anche in considerazione del fatto che i genitori della sig.ra hanno Pt_1
contribuito pressoché in toto ai costi di acquisto dell'immobile e al pagamento del mutuo dagli stessi est into in unica soluzione in via anticipata, il sig. , si impegna Parte_2 C.F._2
a cedere, senza corrispettivo, alla sig.ra Parte_1
che accetta, la propria quota indivisa, pari al 50%, C.F._1
della nuda proprietà dell'immobile ex casa coniugale sita nel Comune di
Gossolengo, fraz. Quarto, Via Commercio 74 con relative pertinenze. Il
tutto censito nel Catasto dei Fabbricati di Gossolengo, al foglio 12,
mappale 230, subalterni 6 e 8. Il predetto trasferimento è connesso e funzionale alla risoluzione della crisi coniugale e alla definizione dei rapporti tra i coniugi;
sarà rogitato entro 60 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza con tutte le agevolazioni di legge;
5) i coniugi si impegnano a estinguere il conto corrente cointestato, già
autorizzandosi reciprocamente al predetto incombente;
ciascuno dei
3 coniugi provvederà a volturare utenze, finanziamenti di propria competenza, ecc. sul proprio conto corrente personale, entro e non oltre il
31 ottobre 2025;
6) Le parti congiuntamente dichiarano di essere economicamente autosufficienti e, con il corretto adempimento delle presenti pattuizioni,
di non avere più nulla a che pretendere a qualsiasi titolo;
7) le spese legali saranno a carico della sig.ra “ Parte_1
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Con successive note scritte depositate telematicamente in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al P.M. degli atti del procedimento ex artt.70 e 71
c.p.c.
Acquisite le conclusioni del Pubblico Ministero:
“Voglia il Tribunale Ill.mo dichiarare la separazione/divorzio dei coniugi di cui è causa, con tutte le conseguenze e gi adempimenti di legge”.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1°,
c.c.
Il Tribunale ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
4 Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Con riguardo alla domanda di divorzio, la Corte di Cassazione con sentenza n. 28727/2023 emessa in data 16.10.2023 ha chiarito che “In tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art. 473 bis.51
c.p.c., è ammissibile il ricorso dei con iugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio”.
Nella specie, nel ricorso introduttivo, le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma tale domanda non è
procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art.3, n.2, lett.b,
della legge n.898/70 e successive mo dificazioni, di tal chè la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinchè questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi provveda ad acquisire,
sempre con lo scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n.898/70.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è riservata all'esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, ai sensi dell'art. 473-bis51 c.p.c.:
- Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1
; Controparte_1
5 - Omologa le condizioni di separazione e provvede in conformità alle condizioni concordate tra i coniugi da intendersi qui integralmente trascritte;
- Dispone che a cura della Cancelleria sia disposta copia autentica della presente sentenza passata in giudicato all'Ufficiale dello Stato
civile di Piacenza perché provveda all'annotazione della sentenza e agli ulteriori incombenti previsti dalla legge (atto di matrimonio n .
154, anno 2000, parte II, serie A).
- Provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Presidente relatore.
Piacenza, 17.12.2025
Il Presidente rel est.
Dott.ssa Marisella Gatti
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