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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 12/06/2025, n. 861 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 861 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 153/2025 V.G
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania, Sezione della Famiglia, della Persona e dei Minori, composta dai magistrati: dott. Massimo Escher Presidente dott. Concetta Pappalardo Consigliere dott. Antonella Resta Consigliere est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 153/2025 V.G., vertente
TRA
, (C.F.: ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
01.09.2000 e res. a Modica in via Cammaratini Gesira n. 49, elettivamente domiciliata a Modica in Via Modica Sorda n. 164, presso lo studio dell'avv. Piero Sabellini. Ammessa al gratuito patrocinio giusta delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ragusa del
21/10/2024;
Reclamante
E
, (C.F.: ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
03/09/1999, res. A Modica in Via Cammaratini Gesira n. 49, elettivamente domiciliato a Modica in Via Sacro Cuore n. 64/E, presso lo studio dell'avv.to Maltese Eleonora;
Reclamato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato in data 02.03.2025, impugnava ai fini della sua Parte_1
parziale riforma l'ordinanza emessa dal Tribunale civile di Ragusa in data 17.02.2025, emesso nel proc. iscritto al n. 2686/2024 R.G., con cui, in via provvisoria ed urgente i minori e , venivano affidati ad entrambi i genitori, Persona_1 Persona_2
con collocamento presso la madre nonché l'obbligo di Parte_1
corrispondere alla predetta un assegno di mantenimento per i figli e, infine, il riconoscimento dell'assegno unico universale a ciascuno delle parti, nella misura del
50 %.
Limitatamente a tale ultima statuizione proponeva quindi reclamo Parte_1
chiedendo la riforma di tale provvedimento, ovvero la concessione nella sua interezza dell'assegno unico universale per far fronte alle necessità della prole. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio , eccependo Controparte_1
preliminarmente l'inammissibilità del reclamo proposto in quanto tardivo;
nel merito contestava tutto quanto dedotto ed eccepito da controparte, chiedendo il rigetto del reclamo e in via incidentale sia il collocamento paritario dei minori presso entrambi i genitori sia la riduzione dell'importo del contributo al mantenimento dei figli e infine la conferma della spettanza dell'assegno unico in misura del 50% per ciascuno dei genitori. Indi, la Corte, previa l'acquisizione del parere del P.G., all'udienza del
22.05.2025 poneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene il Collegio che il procedimento vada definito sul rilievo preliminare ed assorbente della fondatezza dell'eccezione di inammissibilità del reclamo formulata in memoria di costituzione dalla controparte, rilevandosi come lo stesso risulti proposto solo in data 02.03.2025, ampiamente oltre il termine perentorio di giorni dieci previsto dall'art. 473 bis 24 comma 3 cpc, in base alla disciplina applicabile ratione temporis al procedimento de qua (cfr. art. 35 co 1 d.lgs. 149/2022), decorrente dalla comunicazione dell'atto impugnato. Ricorda la Corte che per giurisprudenza costante l'inammissibilità dell'impugnazione derivante dall'inosservanza dei termini all'uopo stabiliti a pena di decadenza è correlata alla tutela di interessi di carattere generale e, come tale, è insanabile per effetto della costituzione della parte reclamata, oltre che rilevabile d'ufficio (Cfr. ex multis Cass.
5/06/2015, n. 11666).
Orbene, nel caso di specie, ritenendosi, in conformità con l'orientamento citato, la piena validità della comunicazione dell'ordinanza impugnata ex art. 473 bis 24 cpc, avvenuta in data 18.02.2025, non può che essere dichiarata l'inammissibilità del reclamo.
Si attesta la ricorrenza dei presupposti processuali di imposizione del supplemento di C.U. di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002, a tenore del quale “quando
l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile
o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”;
PQM
La Corte, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 153/2025 V.G., dichiara l'inammissibilità del reclamo proposto da e condanna la predetta al Parte_1
pagamento delle spese di lite sostenute da controparte, che si liquidano, in euro
2607,00, oltre spese forfettarie in ragione del 15%, IVA e CPA come per legge.
Attesta la sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13, comma 1 quater,
d.P.R. n. 115/2002 per il pagamento dell'ivi previsto supplemento del contributo unificato.
Così deciso, in Catania, nella camera di consiglio della Sezione in data 22.5.2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
Dott. Antonella Resta Dott. Massimo Escher
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania, Sezione della Famiglia, della Persona e dei Minori, composta dai magistrati: dott. Massimo Escher Presidente dott. Concetta Pappalardo Consigliere dott. Antonella Resta Consigliere est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 153/2025 V.G., vertente
TRA
, (C.F.: ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
01.09.2000 e res. a Modica in via Cammaratini Gesira n. 49, elettivamente domiciliata a Modica in Via Modica Sorda n. 164, presso lo studio dell'avv. Piero Sabellini. Ammessa al gratuito patrocinio giusta delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ragusa del
21/10/2024;
Reclamante
E
, (C.F.: ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
03/09/1999, res. A Modica in Via Cammaratini Gesira n. 49, elettivamente domiciliato a Modica in Via Sacro Cuore n. 64/E, presso lo studio dell'avv.to Maltese Eleonora;
Reclamato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato in data 02.03.2025, impugnava ai fini della sua Parte_1
parziale riforma l'ordinanza emessa dal Tribunale civile di Ragusa in data 17.02.2025, emesso nel proc. iscritto al n. 2686/2024 R.G., con cui, in via provvisoria ed urgente i minori e , venivano affidati ad entrambi i genitori, Persona_1 Persona_2
con collocamento presso la madre nonché l'obbligo di Parte_1
corrispondere alla predetta un assegno di mantenimento per i figli e, infine, il riconoscimento dell'assegno unico universale a ciascuno delle parti, nella misura del
50 %.
Limitatamente a tale ultima statuizione proponeva quindi reclamo Parte_1
chiedendo la riforma di tale provvedimento, ovvero la concessione nella sua interezza dell'assegno unico universale per far fronte alle necessità della prole. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio , eccependo Controparte_1
preliminarmente l'inammissibilità del reclamo proposto in quanto tardivo;
nel merito contestava tutto quanto dedotto ed eccepito da controparte, chiedendo il rigetto del reclamo e in via incidentale sia il collocamento paritario dei minori presso entrambi i genitori sia la riduzione dell'importo del contributo al mantenimento dei figli e infine la conferma della spettanza dell'assegno unico in misura del 50% per ciascuno dei genitori. Indi, la Corte, previa l'acquisizione del parere del P.G., all'udienza del
22.05.2025 poneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene il Collegio che il procedimento vada definito sul rilievo preliminare ed assorbente della fondatezza dell'eccezione di inammissibilità del reclamo formulata in memoria di costituzione dalla controparte, rilevandosi come lo stesso risulti proposto solo in data 02.03.2025, ampiamente oltre il termine perentorio di giorni dieci previsto dall'art. 473 bis 24 comma 3 cpc, in base alla disciplina applicabile ratione temporis al procedimento de qua (cfr. art. 35 co 1 d.lgs. 149/2022), decorrente dalla comunicazione dell'atto impugnato. Ricorda la Corte che per giurisprudenza costante l'inammissibilità dell'impugnazione derivante dall'inosservanza dei termini all'uopo stabiliti a pena di decadenza è correlata alla tutela di interessi di carattere generale e, come tale, è insanabile per effetto della costituzione della parte reclamata, oltre che rilevabile d'ufficio (Cfr. ex multis Cass.
5/06/2015, n. 11666).
Orbene, nel caso di specie, ritenendosi, in conformità con l'orientamento citato, la piena validità della comunicazione dell'ordinanza impugnata ex art. 473 bis 24 cpc, avvenuta in data 18.02.2025, non può che essere dichiarata l'inammissibilità del reclamo.
Si attesta la ricorrenza dei presupposti processuali di imposizione del supplemento di C.U. di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002, a tenore del quale “quando
l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile
o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”;
PQM
La Corte, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 153/2025 V.G., dichiara l'inammissibilità del reclamo proposto da e condanna la predetta al Parte_1
pagamento delle spese di lite sostenute da controparte, che si liquidano, in euro
2607,00, oltre spese forfettarie in ragione del 15%, IVA e CPA come per legge.
Attesta la sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13, comma 1 quater,
d.P.R. n. 115/2002 per il pagamento dell'ivi previsto supplemento del contributo unificato.
Così deciso, in Catania, nella camera di consiglio della Sezione in data 22.5.2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
Dott. Antonella Resta Dott. Massimo Escher