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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 27/06/2025, n. 182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 182 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
SEZIONE CIVILE - Controversie del lavoro
n. 746/2024 R.G.
VERBALE DI CAUSA
Oggi 27 giugno 2025, innanzi al Giudice, dott. Pier Francesco Bazzega, nessuno personalmente compare.
Il Giudice dà atto:
- che con provvedimento del 21.1.2025 è stato disposto che l'odierna udienza si svolgesse nelle forme dell'art. 127 cpc, senza contestazioni delle parti;
- che parte ricorrente ha depositato proprie note di udienza in data 23.1.2025 , il cui contenuto è qui richiamato;
- che parte resistente ha depositato proprie note di udienza in data 26.6.2025 , il cui contenuto è qui richiamato.
Il Giudice, preso atto del contenuto delle note di udienza, decide la causa con sentenza a norma degli artt. 429 e 127ter cpc, allegata al presente verbale.
Il Giudice
dott. Pier Francesco Bazzega
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROVIGO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pier Francesco Bazzega, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 746/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. DOMENICO Parte_1 C.F._1
NASO, elettivamente domiciliata presso lo Studio Legale in Roma, Salita di San Nicola da Tolentino 1/b, contro
(M.U.R.), Cod. Fisc. Controparte_1
, in persona del Ministro p.t., con il patrocinio, ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c., P.IVA_1 della Dott.ssa , elettivamente domiciliato presso la sede sita in Roma, CP_2 Largo Antonio Ruberti n. 1,
In punto a: retribuzione
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Il procuratore di parte ricorrente chiede e conclude:
“- previa disapplicazione del decreto di ricostruzione già emesso, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al riconoscimento, ai soli fini giuridici, degli anni 2012-2013-2014 come utile per la maturazione delle successive progressioni economiche nell'ambito degli scaglioni previsti dalla disciplina collettiva e per l'effetto;
- Condannare il ad effettuare, sempre ai fini giuridici, Controparte_1 una nuova ricostruzione integrale della carriera che includa gli anni 2012-2013-2014 con riconoscimento dell'anzianità maturata e l'inquadramento nella fascia stipendiale spettante;
- Condannare il al pagamento delle differenze Controparte_3 retributive maturate e seguito della ricostruzione di carriera inclusiva del riconoscimento giuridico degli anni 2012-2013-2014 oltre interessi;
- Ordinare all'Amministrazione resistente di adeguare il cedolino stipendiale anticipando lo scatto stipendiale nella successiva fascia in anticipo rispetto alla data di scadenza prevista. Con vittoria di spese, diritti ed onorari in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
Il procuratore di parte resistente chiede e conclude:
“in via principale:
pagina 2 di 7 - Accertare e dichiarare, per tutti i motivi su esposti e, in considerazione anche dell'unanime e costante giurisprudenza formatasi sul thema decidendum, l'infondatezza del ricorso;
- Con condanna alle spese, onorari e competenze del presente giudizio, anche per lite temeraria ed abuso del processo ex art. 96 c.p.c.
in subordine:
- Nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'odierno ricorso, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione delle somme, eventualmente, maturate dal ricorrente in data antecedente al 16.11.2019;
- Con compensazione delle spese legali”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La domanda
Con ricorso depositato l'08.11.2024 , come sopra rappresentata, ha Parte_1 convenuto in giudizio il per sentire accogliere le Controparte_1 conclusioni riportate in epigrafe, a tal fine esponendo (I) di essere stata docente c.d. precaria alle dipendenze del convenuto;
(II) di aver prestato servizio nel corso degli anni CP_1
2012-2013-2014; (III) di aver richiesto – una volta ottenuta l'immissione in ruolo - la ricostruzione di carriera, nella quale tali annualità non sono state valutate né ai fini economici né ai fini giuridici;
sicchè si è rivolta a questo Tribunale chiedendo il riconoscimento ai fini giuridici dell'anzianità maturata negli anni 2012-2013-2014, la conseguente disapplicazione del decreto di ricostruzione della carriera che non aveva tenuto in considerazione tali annualità, la condanna del ad effettuare una nuova ricostruzione integrale della CP_1 carriera, a corrispondere le differenze retributive, nonché ad inquadrare la ricorrente nella spettante fascia stipendiale.
2. La difesa dell'Amministrazione convenuta.
Dichiarato contumace all'udienza del 21.1.2025, si è poi tardivamente costituito in giudizio il
, come sopra rappresentato, che resistendo al ricorso, in via Controparte_1 principale e, nel merito, ha dedotto che la ricorrente appartiene al comparto dell'Alta
Formazione Artistica Musicale e Coreutica (AFAM), in seno al Controparte_1
non al che i c.d. blocchi
[...] CP_4 Controparte_5 delle progressioni stipendiali per il comparto Scuola (MIM) e per il comparto AFAM (MUR) sono stati introdotti da due leggi diverse, la L. 122/2010 per il primo e la L. 183/2011 per il secondo;
e che solo la normativa afferente il comparto Scuola è stata oggetto di pronuncia di illegittimità da parte della Corte Costituzionale con sentenza n. 178/2015 e di numerosa giurisprudenza, come quella richiamata dalla ricorrente. pagina 3 di 7 Da ultimo, in via subordinata, nell'ipotesi di accoglimento della domanda attorea ha eccepito la prescrizione quinquennale delle somme maturate.
La causa, ritenuta sufficientemente documentata, è stata discussa all'odierna udienza, mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ed è stata decisa come da dispositivo in calce, depositato su PCT unitamente alla presente motivazione.
3. Questioni preliminari
In merito all'eccezione di prescrizione, sollevata in memoria, sembra opportuno lasciarne la decisione al termine della trattazione del merito, anticipando sin da ora come la Cassazione in una nota pronuncia (Cass. Civ. Sez. lav. 30 gennaio 2020, n. 2232), partendo dalla considerazione che “l'anzianità di servizio non è uno 'status' o un elemento costitutivo di uno
'status' del lavoratore subordinato, né un distinto bene della vita oggetto di un autonomo diritto, rappresentando piuttosto la dimensione temporale del rapporto di lavoro di cui integra il presupposto di fatto di specifici diritti” come quello di cui si discute (una predeterminata progressione economica per effetto del riconoscimento dell'anzianità nel servizio svolto quale docente) si sia così espressa:
“l'anzianità di servizio […] può essere oggetto di verifica giudiziale senza termine di tempo purché sussista nel ricorrente l'interesse ad agire che va valutato in ordine alla azionabilità dei singoli diritti di cui la prima costituisce il presupposto di fatto: da ciò deriva che l'effettiva anzianità di servizio può essere sempre -accertata anche ai fini del riconoscimento del diritto ad una maggiore retribuzione per effetto del computo di un più alto numero di anni di anzianità salvo, in ordine al quantum della somma dovuta al lavoratore, il limite derivante dalla prescrizione quinquennale cui soggiace il diritto alla retribuzione”.
4. Il merito della domanda.
Passando al merito della domanda, è bene rammentare che il è Controparte_5 esistito sin dall'Unità d'Italia, mentre un è stato Controparte_6 istituito solo nel 1989, per essere successivamente accorpato a quello con la Controparte_5 creazione del (diventato poi ); nel corso degli anni, poi, i due ministeri sono CP_7 CP_8 stati divisi e accorpati più volte, fino ad essere nuovamente e definitivamente separati dal
Decreto Legge 1/2020, convertito con modificazioni dalla L. 5 marzo 2020, n. 12, che ha Cont soppresso il dando vita a due nuovi dicasteri: il – oggi CP_8 Controparte_5
Cont
, ossia , a seguito dell' entrata in vigore Controparte_5
Cont Contro del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 ) e il ( Controparte_1
).
[...]
pagina 4 di 7 Entrambi i al fine di contenere la spesa pubblica in un periodo di crisi economica, CP_10 sono stati oggetto del c.d. “blocco stipendiale”, introdotto, con formulazione analoga, per il Contro dall'art. 4, comma 73 L. 183/2011 che così recita:
“Per il personale degli enti, accademie ed istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica statali (AFAM), il periodo dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2014 non è utile ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti”
Cont e per il personale del dall' art. 9 del d.l. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, che, dopo aver previsto al comma 1 la cristallizzazione al 2010 del trattamento retributivo previsto in favore dei dipendenti delle amministrazioni e degli enti inseriti nel conto economico consolidato dello Stato - ha dettato una specifica disciplina per le progressioni di carriera nonché per gli avanzamenti retributivi automatici conseguenti, nei diversi comparti, all'anzianità di servizio e relativamente al personale della scuola statale, al comma 23 ha così stabilito:
“Per il personale docente, Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario (A.T.A.) della Scuola, gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti […]”,
disposizione poco dopo estesa anche all'annualità del 2013, per effetto dell'art. 1, lett. b, del d.P.R. n. 122 del 2013.
Alle disposizioni suindicate sono seguite vicende normative che possono considerarsi divergenti per i due ministeri. Contro In particolare, se per il personale del permane il c.d. blocco delle progressioni Cont stipendiali per il triennio 2012/2014, per quello del , la contrattazione collettiva - alla quale l'art. 8 del d.l. n. 78/2010 rinvia - è intervenuta, dapprima con il CCNL 13 marzo 2013
e, successivamente, con il CCNL 7 agosto 2014, al recupero dell'utilità delle annualità 2011 e
2012, individuando le relative risorse, nel primo caso a partire dal 2011 e nel secondo con decorrenza dal 2012, lasciando tuttavia esclusa l'annualità 2013.
Con riferimento alla esclusione della annualità 2013, la Corte di Cassazione, interpretando l'art. 9, comma 23 d.l. 78/2010, da una parte ha escluso che, in difetto di intervento della contrattazione collettiva, l'annualità del 2013 possa essere utilmente fatta valere dal personale docente ed ATA ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali per il periodo successivo al
2014 precisando come la disciplina specifica di cui al comma 3 del citato art. 9 non ponga un limite temporale alla sterilizzazione degli anni in questione e delinei un meccanismo di sospensione, destinato a venir meno solo per effetto della contrattazione collettiva, a sua volta pagina 5 di 7 condizionata dal preventivo reperimento delle risorse (ad oggi limitato alle sole annualità del
2011 e del 2012), mentre, dall'altra, ha chiarito che la “non utilità” degli anni di servizio deve, però, essere limitata ai soli effetti economici della stessa e, quindi, al meccanismo di avanzamento automatico per fasce stipendiali e non estendersi a quelli giuridici (Cass Civ. sez. lav. nn. 13618 e 13619 del 21.05.2025).
Il principio della non sovrapposizione fra effetti giuridici ed economici dell'anzianità di servizio, così come affermato dalla Suprema Corte, può, secondo lo scrivente, essere esteso, Contro per analogia, anche al personale del così superando quell'orientamento di parte della giurisprudenza di merito, prodotta anche dall'Amministrazione convenuta, che, al contrario, aveva affermato l'inscindibile legame tra effetti giuridici ed economici escludendo il riconoscimento giuridico del triennio 2012/2014 per le inevitabili conseguenze di natura economica, con l'attribuzione della posizione stipendiale successiva, che un tale riconoscimento avrebbe comportato, in violazione di una normativa volta, invece, a contenere la spesa pubblica.
Venendo alla fattispecie di causa, in assenza dell'intervento della contrattazione collettiva, ed in applicazione del principio di diritto espresso dalla Cassazione ancorchè con riferimento ai dipendenti del la domanda proposta dalla ricorrente, avente ad oggetto sia il CP_5 riconoscimento a fini giuridici dell'anzianità maturata sia la condanna dell'amministrazione al pagamento delle differenze retributive derivate dal mancato riconoscimento degli anni 2012-
2013-2014, deve essere solo parzialmente accolta, dichiarando il suo diritto a vedersi riconosciute e valutate tali annualità solo a fini giuridici, e senza effetti di tipo economico.
Va dichiarata assorbita ogni altra questione, superflua risultando, dunque, la disamina della eccezione di prescrizione con riferimento alle pretese economiche avanzate dagli attori.
5. Le spese di lite.
La parziale soccombenza reciproca, nonchè il fatto che le pronunce della Cassazione richiamate siano sopravvenute rispetto all'introduzione del giudizio, giustificano, in applicazione dell'art. 92 comma 2 cpc, l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo nella causa n. 746/2024 promossa da contro il Parte_1
, in persona del Ministro pro Controparte_1 tempore, ogni diversa domanda, eccezione, difesa o istanza disattesa, così provvede: pagina 6 di 7 1) Accoglie parzialmente il ricorso e dichiara il diritto della ricorrente al riconoscimento dell'anzianità maturata negli anni 2012-2013-2014 ai soli fini giuridici e senza effetti di tipo economico;
2) Rigetta per il resto il ricorso;
3) Spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Rovigo, in data 27 giugno 2025
Il Giudice
dott. Pier Francesco Bazzega
pagina 7 di 7
SEZIONE CIVILE - Controversie del lavoro
n. 746/2024 R.G.
VERBALE DI CAUSA
Oggi 27 giugno 2025, innanzi al Giudice, dott. Pier Francesco Bazzega, nessuno personalmente compare.
Il Giudice dà atto:
- che con provvedimento del 21.1.2025 è stato disposto che l'odierna udienza si svolgesse nelle forme dell'art. 127 cpc, senza contestazioni delle parti;
- che parte ricorrente ha depositato proprie note di udienza in data 23.1.2025 , il cui contenuto è qui richiamato;
- che parte resistente ha depositato proprie note di udienza in data 26.6.2025 , il cui contenuto è qui richiamato.
Il Giudice, preso atto del contenuto delle note di udienza, decide la causa con sentenza a norma degli artt. 429 e 127ter cpc, allegata al presente verbale.
Il Giudice
dott. Pier Francesco Bazzega
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROVIGO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pier Francesco Bazzega, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 746/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. DOMENICO Parte_1 C.F._1
NASO, elettivamente domiciliata presso lo Studio Legale in Roma, Salita di San Nicola da Tolentino 1/b, contro
(M.U.R.), Cod. Fisc. Controparte_1
, in persona del Ministro p.t., con il patrocinio, ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c., P.IVA_1 della Dott.ssa , elettivamente domiciliato presso la sede sita in Roma, CP_2 Largo Antonio Ruberti n. 1,
In punto a: retribuzione
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Il procuratore di parte ricorrente chiede e conclude:
“- previa disapplicazione del decreto di ricostruzione già emesso, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al riconoscimento, ai soli fini giuridici, degli anni 2012-2013-2014 come utile per la maturazione delle successive progressioni economiche nell'ambito degli scaglioni previsti dalla disciplina collettiva e per l'effetto;
- Condannare il ad effettuare, sempre ai fini giuridici, Controparte_1 una nuova ricostruzione integrale della carriera che includa gli anni 2012-2013-2014 con riconoscimento dell'anzianità maturata e l'inquadramento nella fascia stipendiale spettante;
- Condannare il al pagamento delle differenze Controparte_3 retributive maturate e seguito della ricostruzione di carriera inclusiva del riconoscimento giuridico degli anni 2012-2013-2014 oltre interessi;
- Ordinare all'Amministrazione resistente di adeguare il cedolino stipendiale anticipando lo scatto stipendiale nella successiva fascia in anticipo rispetto alla data di scadenza prevista. Con vittoria di spese, diritti ed onorari in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
Il procuratore di parte resistente chiede e conclude:
“in via principale:
pagina 2 di 7 - Accertare e dichiarare, per tutti i motivi su esposti e, in considerazione anche dell'unanime e costante giurisprudenza formatasi sul thema decidendum, l'infondatezza del ricorso;
- Con condanna alle spese, onorari e competenze del presente giudizio, anche per lite temeraria ed abuso del processo ex art. 96 c.p.c.
in subordine:
- Nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'odierno ricorso, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione delle somme, eventualmente, maturate dal ricorrente in data antecedente al 16.11.2019;
- Con compensazione delle spese legali”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La domanda
Con ricorso depositato l'08.11.2024 , come sopra rappresentata, ha Parte_1 convenuto in giudizio il per sentire accogliere le Controparte_1 conclusioni riportate in epigrafe, a tal fine esponendo (I) di essere stata docente c.d. precaria alle dipendenze del convenuto;
(II) di aver prestato servizio nel corso degli anni CP_1
2012-2013-2014; (III) di aver richiesto – una volta ottenuta l'immissione in ruolo - la ricostruzione di carriera, nella quale tali annualità non sono state valutate né ai fini economici né ai fini giuridici;
sicchè si è rivolta a questo Tribunale chiedendo il riconoscimento ai fini giuridici dell'anzianità maturata negli anni 2012-2013-2014, la conseguente disapplicazione del decreto di ricostruzione della carriera che non aveva tenuto in considerazione tali annualità, la condanna del ad effettuare una nuova ricostruzione integrale della CP_1 carriera, a corrispondere le differenze retributive, nonché ad inquadrare la ricorrente nella spettante fascia stipendiale.
2. La difesa dell'Amministrazione convenuta.
Dichiarato contumace all'udienza del 21.1.2025, si è poi tardivamente costituito in giudizio il
, come sopra rappresentato, che resistendo al ricorso, in via Controparte_1 principale e, nel merito, ha dedotto che la ricorrente appartiene al comparto dell'Alta
Formazione Artistica Musicale e Coreutica (AFAM), in seno al Controparte_1
non al che i c.d. blocchi
[...] CP_4 Controparte_5 delle progressioni stipendiali per il comparto Scuola (MIM) e per il comparto AFAM (MUR) sono stati introdotti da due leggi diverse, la L. 122/2010 per il primo e la L. 183/2011 per il secondo;
e che solo la normativa afferente il comparto Scuola è stata oggetto di pronuncia di illegittimità da parte della Corte Costituzionale con sentenza n. 178/2015 e di numerosa giurisprudenza, come quella richiamata dalla ricorrente. pagina 3 di 7 Da ultimo, in via subordinata, nell'ipotesi di accoglimento della domanda attorea ha eccepito la prescrizione quinquennale delle somme maturate.
La causa, ritenuta sufficientemente documentata, è stata discussa all'odierna udienza, mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ed è stata decisa come da dispositivo in calce, depositato su PCT unitamente alla presente motivazione.
3. Questioni preliminari
In merito all'eccezione di prescrizione, sollevata in memoria, sembra opportuno lasciarne la decisione al termine della trattazione del merito, anticipando sin da ora come la Cassazione in una nota pronuncia (Cass. Civ. Sez. lav. 30 gennaio 2020, n. 2232), partendo dalla considerazione che “l'anzianità di servizio non è uno 'status' o un elemento costitutivo di uno
'status' del lavoratore subordinato, né un distinto bene della vita oggetto di un autonomo diritto, rappresentando piuttosto la dimensione temporale del rapporto di lavoro di cui integra il presupposto di fatto di specifici diritti” come quello di cui si discute (una predeterminata progressione economica per effetto del riconoscimento dell'anzianità nel servizio svolto quale docente) si sia così espressa:
“l'anzianità di servizio […] può essere oggetto di verifica giudiziale senza termine di tempo purché sussista nel ricorrente l'interesse ad agire che va valutato in ordine alla azionabilità dei singoli diritti di cui la prima costituisce il presupposto di fatto: da ciò deriva che l'effettiva anzianità di servizio può essere sempre -accertata anche ai fini del riconoscimento del diritto ad una maggiore retribuzione per effetto del computo di un più alto numero di anni di anzianità salvo, in ordine al quantum della somma dovuta al lavoratore, il limite derivante dalla prescrizione quinquennale cui soggiace il diritto alla retribuzione”.
4. Il merito della domanda.
Passando al merito della domanda, è bene rammentare che il è Controparte_5 esistito sin dall'Unità d'Italia, mentre un è stato Controparte_6 istituito solo nel 1989, per essere successivamente accorpato a quello con la Controparte_5 creazione del (diventato poi ); nel corso degli anni, poi, i due ministeri sono CP_7 CP_8 stati divisi e accorpati più volte, fino ad essere nuovamente e definitivamente separati dal
Decreto Legge 1/2020, convertito con modificazioni dalla L. 5 marzo 2020, n. 12, che ha Cont soppresso il dando vita a due nuovi dicasteri: il – oggi CP_8 Controparte_5
Cont
, ossia , a seguito dell' entrata in vigore Controparte_5
Cont Contro del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 ) e il ( Controparte_1
).
[...]
pagina 4 di 7 Entrambi i al fine di contenere la spesa pubblica in un periodo di crisi economica, CP_10 sono stati oggetto del c.d. “blocco stipendiale”, introdotto, con formulazione analoga, per il Contro dall'art. 4, comma 73 L. 183/2011 che così recita:
“Per il personale degli enti, accademie ed istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica statali (AFAM), il periodo dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2014 non è utile ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti”
Cont e per il personale del dall' art. 9 del d.l. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, che, dopo aver previsto al comma 1 la cristallizzazione al 2010 del trattamento retributivo previsto in favore dei dipendenti delle amministrazioni e degli enti inseriti nel conto economico consolidato dello Stato - ha dettato una specifica disciplina per le progressioni di carriera nonché per gli avanzamenti retributivi automatici conseguenti, nei diversi comparti, all'anzianità di servizio e relativamente al personale della scuola statale, al comma 23 ha così stabilito:
“Per il personale docente, Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario (A.T.A.) della Scuola, gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti […]”,
disposizione poco dopo estesa anche all'annualità del 2013, per effetto dell'art. 1, lett. b, del d.P.R. n. 122 del 2013.
Alle disposizioni suindicate sono seguite vicende normative che possono considerarsi divergenti per i due ministeri. Contro In particolare, se per il personale del permane il c.d. blocco delle progressioni Cont stipendiali per il triennio 2012/2014, per quello del , la contrattazione collettiva - alla quale l'art. 8 del d.l. n. 78/2010 rinvia - è intervenuta, dapprima con il CCNL 13 marzo 2013
e, successivamente, con il CCNL 7 agosto 2014, al recupero dell'utilità delle annualità 2011 e
2012, individuando le relative risorse, nel primo caso a partire dal 2011 e nel secondo con decorrenza dal 2012, lasciando tuttavia esclusa l'annualità 2013.
Con riferimento alla esclusione della annualità 2013, la Corte di Cassazione, interpretando l'art. 9, comma 23 d.l. 78/2010, da una parte ha escluso che, in difetto di intervento della contrattazione collettiva, l'annualità del 2013 possa essere utilmente fatta valere dal personale docente ed ATA ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali per il periodo successivo al
2014 precisando come la disciplina specifica di cui al comma 3 del citato art. 9 non ponga un limite temporale alla sterilizzazione degli anni in questione e delinei un meccanismo di sospensione, destinato a venir meno solo per effetto della contrattazione collettiva, a sua volta pagina 5 di 7 condizionata dal preventivo reperimento delle risorse (ad oggi limitato alle sole annualità del
2011 e del 2012), mentre, dall'altra, ha chiarito che la “non utilità” degli anni di servizio deve, però, essere limitata ai soli effetti economici della stessa e, quindi, al meccanismo di avanzamento automatico per fasce stipendiali e non estendersi a quelli giuridici (Cass Civ. sez. lav. nn. 13618 e 13619 del 21.05.2025).
Il principio della non sovrapposizione fra effetti giuridici ed economici dell'anzianità di servizio, così come affermato dalla Suprema Corte, può, secondo lo scrivente, essere esteso, Contro per analogia, anche al personale del così superando quell'orientamento di parte della giurisprudenza di merito, prodotta anche dall'Amministrazione convenuta, che, al contrario, aveva affermato l'inscindibile legame tra effetti giuridici ed economici escludendo il riconoscimento giuridico del triennio 2012/2014 per le inevitabili conseguenze di natura economica, con l'attribuzione della posizione stipendiale successiva, che un tale riconoscimento avrebbe comportato, in violazione di una normativa volta, invece, a contenere la spesa pubblica.
Venendo alla fattispecie di causa, in assenza dell'intervento della contrattazione collettiva, ed in applicazione del principio di diritto espresso dalla Cassazione ancorchè con riferimento ai dipendenti del la domanda proposta dalla ricorrente, avente ad oggetto sia il CP_5 riconoscimento a fini giuridici dell'anzianità maturata sia la condanna dell'amministrazione al pagamento delle differenze retributive derivate dal mancato riconoscimento degli anni 2012-
2013-2014, deve essere solo parzialmente accolta, dichiarando il suo diritto a vedersi riconosciute e valutate tali annualità solo a fini giuridici, e senza effetti di tipo economico.
Va dichiarata assorbita ogni altra questione, superflua risultando, dunque, la disamina della eccezione di prescrizione con riferimento alle pretese economiche avanzate dagli attori.
5. Le spese di lite.
La parziale soccombenza reciproca, nonchè il fatto che le pronunce della Cassazione richiamate siano sopravvenute rispetto all'introduzione del giudizio, giustificano, in applicazione dell'art. 92 comma 2 cpc, l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo nella causa n. 746/2024 promossa da contro il Parte_1
, in persona del Ministro pro Controparte_1 tempore, ogni diversa domanda, eccezione, difesa o istanza disattesa, così provvede: pagina 6 di 7 1) Accoglie parzialmente il ricorso e dichiara il diritto della ricorrente al riconoscimento dell'anzianità maturata negli anni 2012-2013-2014 ai soli fini giuridici e senza effetti di tipo economico;
2) Rigetta per il resto il ricorso;
3) Spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Rovigo, in data 27 giugno 2025
Il Giudice
dott. Pier Francesco Bazzega
pagina 7 di 7