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Sentenza 22 marzo 2025
Sentenza 22 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 22/03/2025, n. 1358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1358 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 7799/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Raffaella Paesano ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 17.03.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7799/2022 R.G. LAVORO
TRA
, nata in [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Irene Napolitano e Cristiano Perrone, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
, nata ad [...] il [...], C.F. Controparte_1
C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: Riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato e differenze retributive
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con il ricorso depositato in data 09.06.2022 parte ricorrente indicata in epigrafe, esponeva di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze di parte resistente a partire dal 22.08.2019 e fino al
19.08.2021, precisando che il rapporto di lavoro non fosse mai stato regolarizzato;
di aver svolto mansioni di assistente non formata a persona non autosufficiente, come collaboratore familiare convivente in favore della signora , sotto le direttive e le indicazioni della CP_2 [...]
, dalla quale era stata assunta;
di aver lavorato e dimorato presso l'abitazione di CP_1 CP_2 sita in Quarto (NA) alla via G. D'Annunzio, n. 56; che nello svolgimento delle proprie mansioni
[...] aveva provveduto a tutte le esigenze della anziana nonna occupandosi della CP_2 preparazione della colazione, del pranzo e della cena, aiutandola a mangiare, provvedendo all'igiene personale quotidiana dell'ammalata, aiutandola a vestirsi, nelle ore notturne provvedendo al cambio del pannolone, occupandosi anche delle faccende domestiche;
di aver lavorato per tutto il periodo riferito dal lunedì alla domenica, dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 21.00, con il giorno di riposo settimanale nella giornata del giovedì di ogni settimana;
di aver ricevuto la retribuzione mensilmente a mezzo contante nel periodo dedotto, ad eccezione di quella del mese di agosto 2019 e del mese di agosto 2021; di non aver goduto di ferie per tutto il periodo e di non aver percepito il T.F.R, né la tredicesima mensilità, vantando altresì crediti per differenze retributive da lavoro diurno.
Tanto premesso, con il predetto atto chiedeva, previo accertamento della sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato per il periodo e secondo le modalità dedotte, di dichiarare che tale rapporto di lavoro fosse ricondotto al livello retributivo CS, profilo assistente a persona non autosufficiente non formata, lavoratore convivente del C.C.N.L. per i dipendenti del settore Lavoro
Domestico o ad altro diverso profilo C.C.N.L. come ritenuto dal giudice, di dichiarare la sussistenza del credito nei confronti di parte resistente di € 21.526,81 di cui € 14.027,33 a titolo di differenze retributive per lavoro diurno, € 2.415,77 per mancata corresponsione della tredicesima, € 2.438,26 CP_ per mancata corresponsione di ferie, € 2.681,45 per mancata corresponsione di , il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge, con condanna della di quanto dovuto, CP_1 il tutto con vittoria di spese di lite, con attribuzione all'avvocato anticipatario.
Instaurato il contraddittorio, parte resistente benché ritualmente citata, rimaneva contumace.
Ammessa ed espletata l'attività istruttoria, a seguito del deposito delle note scritte ex art.127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 17.03.2025 la causa viene decisa con sentenza con motivazione contestuale.
Prima di esaminare le risultanze istruttorie, in ordine alle richieste avanzate da parte ricorrente circa il riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze del convenuto, occorre precisare in via generale che il rapporto di lavoro subordinato (art. 2094 cod. civ.) si distingue dal rapporto di lavoro autonomo, reso con una o più prestazioni isolate (art. 2222 cod. civ.) ovvero con una prestazione d'opera continuativa e coordinata (art. 409, n. 3, cod. proc. civ.), in base a diversi e variabili criteri, il primo dei quali l'assoggettamento del prestatore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, ossia al potere di precisare il contenuto della prestazione lavorativa e di controllarne l'esecuzione; potere a cui corrisponde l'obbligo di retribuire il lavoratore quand'anche il lavoro, pur esattamente eseguito, non abbia dato l'utilità economica sperata. Invero secondo un principio consolidato in giurisprudenza, “l'elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato rispetto al rapporto di lavoro autonomo, assumendo la funzione di parametro normativo di individuazione della natura subordinata del rapporto stesso, è il vincolo di soggezione personale del lavoratore - che necessita della prova di idonei indici rivelatori, incombente allo stesso lavoratore - al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia ed inserimento nell'organizzazione aziendale. Pertanto, gli altri elementi, quali
l'assenza di rischio, la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario e la forma della retribuzione, ed eventuali altri, pur avendo natura meramente sussidiaria e non decisiva, possono costituire gli indici rivelatori, complessivamente considerati e tali da prevalere sull'eventuale volontà contraria manifestata dalle parti, attraverso i quali diviene evidente nel caso concreto l'essenza del rapporto, e cioè la subordinazione, mediante la valutazione non atomistica ma complessiva delle risultanze processuali. La relativa valutazione di fatto di tali elementi è rimessa al giudice del merito, con la conseguenza che essa, se risulta immune da vizi giuridici ed adeguatamente motivata, è insindacabile in sede di legittimità, ove, invece, è censurabile soltanto la determinazione dei criteri generali ed astratti da applicare al caso concreto” (Cass. 4171/2006).
Come è noto, il lavoratore che agisce per ottenere l'accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato ha l'onere di allegare e provare (ex art. 2697 primo comma cod. civ.) i fatti costitutivi del proprio diritto.
Nella fattispecie in esame le emergenze del quadro probatorio delineatosi all'esito della istruttoria espletata non consentono di raccogliere elementi sufficienti ai fini di una sicura qualificazione del rapporto nei termini della subordinazione.
I testimoni indicati da parte attrice, hanno riferito circostanze del tutto insufficienti al fine di formare un valido convincimento giudiziale circa l'intercorrenza di un rapporto di lavoro di tipo subordinato tra le parti.
Ed, invero, il teste ha riferito: “conosco la ricorrente, ci siamo conosciute in Testimone_1
Georgia, sono arrivata in Italia un anno dopo la ricorrente. Lavoriamo insieme vicine a Quarto. Io lavoro a Quarto centro da tre anni. La ricorrente anche lavorava a Quarto centro, vicino a dove lavoravo io. Nell'anno 2022 è andata via. La ricorrente lavorava come badante vicino a nonna. Ha lavorato per due anni come badante, ha finito ad agosto 2022. La signora con cui lavorava era nonna
La ricorrente lavorava notte e giorno con la nonna. Io ho conosciuto la sig.ra una volta, CP_2 CP_2 era una donna molto anziana che non parlava tanto, lei era sulla carrozzina. La ricorrente cucinava, la lavava, la cambiava, dormiva vicino alla nonna, puliva in casa, faceva tutto. L'ho vista due volte la nonna, non ho molto tempo perché anche io assisto un signore anziano. Due volte sono andata a casa della nonna per una ventina di minuti, sono sempre andata il pomeriggio quando ero libera CP_2 perché c'era il figlio del signore che assisto. So che la nonna ha una figlia ma non conosco la CP_2 famiglia. La ricorrente viveva li, notte e giorno e lavorava tutti i giorni della settimana, aveva pausa solo il giovedì. Lo so perché me lo ha detto la ricorrente. So che la ricorrente prendeva 700 euro al mese, senza feste. So che veniva pagata dalla figlia o dalla nipote ma non conosco nessun familiare, so queste circostanze perché mi sono state riferite. La ricorrente non aveva ferie, non si riposava mai.
Ha sempre lavorato. Non ha avuto TFR. Il rapporto è terminato perché non veniva pagata il giusto”.
Il teste se da un lato ha confermato le mansioni svolte, nulla ha saputo precisare sul periodo di lavoro e sui rapporti intrattenuti tra le parti in causa, avendo frequentato l'abitazione della “nonna , a CP_2 cui la ricorrente prestava assistenza, solo in due occasioni e riferendo nella sostanza su circostanze da lei conosciute non personalmente ma riferite dalla stessa ricorrente.
Il teste sorella della ricorrente, poi se da un lato ha confermato che l'istante Testimone_2 aveva “lavorato per due anni come badante;
mia sorella faceva le pulizie” per la
[...]
, ha poi riferito circostanze del tutto contrastanti con quelle indicate nel ricorso CP_1 introduttivo e con le dichiarazioni dell'altro teste, sia con riguardo al luogo in cui si sarebbe svolta la prestazione, ma anche con riguardo alle sue modalità di svolgimento, continuità e orario di lavoro, avendo la teste riferito dell'osservanza di un orario di lavoro giornaliero pomeridiano, laddove la ricorrente allega di avere prestato assistenza anche notturna alla signora e di aver svolto CP_2 mansioni di collaboratore familiare convivente (cfr. dichiarazioni in atti secondo cui “adr. la ricorrente ha lavorato per due anni come badante;
adr. conosco la sig.ra , era la datrice Controparte_1 di lavoro di mia sorella;
adr. lavorava a Napoli ma non ricordo di preciso dove;
adr. mia sorella faceva le pulizie;
adr. non sono mai stata a casa della sig.ra ; adr. mia sorella faceva da badante ad CP_1 una persona anziana;
adr. mia sorella lavorava tutti i giorni solo il giovedì faceva mezza giornata;
adr. lavorava dalle 12:00 alle 18:00, solo di pomeriggio;
adr. accompagnava la signora a letto e poi andava via;
adr. mia sorella guadagnava 600/700 euro al mese;
adr. mia sorella era pagata dalla figlia della signora anziana;
adr. era pagata da ”). Controparte_4
Appare evidente, pertanto, che le deposizioni di cui sopra lasciano emergere elementi probatori del tutto vaghi e poco attendibili (anche perché provenienti de relato ex parte actoris) circa l'effettiva natura della collaborazione lavorativa intrattenuta tra le parti.
Tali deposizioni fanno emergere semmai la sussistenza di una generica collaborazione occasionale, ma nulla dicono in ordine alla sussistenza dei cd. indici presuntivi della subordinazione.
L' apporto probatorio delle deposizioni si rileva, quindi, di assoluto scarno valore, ai fini della qualificazione giuridica della prestazione lavorativa asseritamente resa nei termini di cui all'art 2094 cc. Nulla è emerso, infatti, in ordine all'assoggettamento al potere direttivo ed organizzativo del datore di lavoro, elemento qualificante la subordinazione, ovvero l'obbligo per il lavoratore di tenere stabilmente a disposizione del datore le proprie energie lavorative, di essere quindi costantemente presente al lavoro, di giustificare eventuali assenze o di richiedere preventiva autorizzazione in caso di interruzione della prestazione lavorativa (cfr. Cass. 9167/2001). Va a tale riguardo evidenziato che nessuno dei testimoni ha riferito di aver visto
[...]
impartire direttive alla ricorrente. CP_1
Nulla è emerso in ordine al concreto e costante esercizio da parte della convenuta di un potere di controllo sulla regolarità delle prestazioni lavorative e/o di un potere di tipo disciplinare idoneo a raffigurarne una posizione di sovraordinazione gerarchica rispetto all'attrice.
Né dai dati positivi raccolti in istruttoria è dato evincere la sussistenza di ulteriori elementi che, pure, globalmente valutati, possono apparire sintomatici della subordinazione, quali ad esempio la predeterminazione da parte del datore dell'articolazione temporale della prestazione lavorativa ed il conseguente vincolo di orario a carico della lavoratrice. Nulla è emerso in ordine al versamento di un compenso in misura fissa ed a cadenze periodiche.
Non può assumere valore decisivo, neppure la mancata comparizione della convenuta all'udienza fissata per rendere l'interrogatorio formale deferitole dall'attrice. Stante la chiara formula normativa di cui all'art. 232 c.p.c. (“se la parte non si presenta. il collegio, valutato ogni altro elemento di prova, può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio”), deve non solo escludersi che la descritta condotta omissiva possa assumere valore di ficta confessio ma anche negarsi che essa possa autonomamente fondare, nella libera valutazione del giudice, l'accertamento dei fatti: la mancata comparizione, o la mancata risposta all'interrogatorio, si qualifica piuttosto, quale elemento istruttorio di carattere integrativo e sussidiario, destinato ad essere valutato nell'ambito del più ampio quadro probatorio, il quale dunque, di per sé, deve fornire se non, ovviamente, la prova piena dei fatti, quanto meno significative indicazioni circa la loro veridicità (cfr. e plurimis Cass. 3258/2007; Cass.
9254/2006; Cass. 5240/2006).
Pertanto, alla luce di tali considerazioni, va rigettata anche la domanda di accertamento del credito retributivo e della conseguente domanda di condanna, rispetto al quale non potendosi affermare l'esistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato, deve escludersi l'esistenza del credito stesso vantato.
Nulla per le spese di lite, stante la contumacia di parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dr.ssa Raffaella
Paesano, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- nulla per le spese di lite.
Si comunichi.
Aversa, 21/03/2025 Il Giudice del Lavoro dott.ssa Raffaella Paesano
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Raffaella Paesano ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 17.03.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7799/2022 R.G. LAVORO
TRA
, nata in [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Irene Napolitano e Cristiano Perrone, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
, nata ad [...] il [...], C.F. Controparte_1
C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: Riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato e differenze retributive
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con il ricorso depositato in data 09.06.2022 parte ricorrente indicata in epigrafe, esponeva di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze di parte resistente a partire dal 22.08.2019 e fino al
19.08.2021, precisando che il rapporto di lavoro non fosse mai stato regolarizzato;
di aver svolto mansioni di assistente non formata a persona non autosufficiente, come collaboratore familiare convivente in favore della signora , sotto le direttive e le indicazioni della CP_2 [...]
, dalla quale era stata assunta;
di aver lavorato e dimorato presso l'abitazione di CP_1 CP_2 sita in Quarto (NA) alla via G. D'Annunzio, n. 56; che nello svolgimento delle proprie mansioni
[...] aveva provveduto a tutte le esigenze della anziana nonna occupandosi della CP_2 preparazione della colazione, del pranzo e della cena, aiutandola a mangiare, provvedendo all'igiene personale quotidiana dell'ammalata, aiutandola a vestirsi, nelle ore notturne provvedendo al cambio del pannolone, occupandosi anche delle faccende domestiche;
di aver lavorato per tutto il periodo riferito dal lunedì alla domenica, dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 21.00, con il giorno di riposo settimanale nella giornata del giovedì di ogni settimana;
di aver ricevuto la retribuzione mensilmente a mezzo contante nel periodo dedotto, ad eccezione di quella del mese di agosto 2019 e del mese di agosto 2021; di non aver goduto di ferie per tutto il periodo e di non aver percepito il T.F.R, né la tredicesima mensilità, vantando altresì crediti per differenze retributive da lavoro diurno.
Tanto premesso, con il predetto atto chiedeva, previo accertamento della sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato per il periodo e secondo le modalità dedotte, di dichiarare che tale rapporto di lavoro fosse ricondotto al livello retributivo CS, profilo assistente a persona non autosufficiente non formata, lavoratore convivente del C.C.N.L. per i dipendenti del settore Lavoro
Domestico o ad altro diverso profilo C.C.N.L. come ritenuto dal giudice, di dichiarare la sussistenza del credito nei confronti di parte resistente di € 21.526,81 di cui € 14.027,33 a titolo di differenze retributive per lavoro diurno, € 2.415,77 per mancata corresponsione della tredicesima, € 2.438,26 CP_ per mancata corresponsione di ferie, € 2.681,45 per mancata corresponsione di , il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge, con condanna della di quanto dovuto, CP_1 il tutto con vittoria di spese di lite, con attribuzione all'avvocato anticipatario.
Instaurato il contraddittorio, parte resistente benché ritualmente citata, rimaneva contumace.
Ammessa ed espletata l'attività istruttoria, a seguito del deposito delle note scritte ex art.127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 17.03.2025 la causa viene decisa con sentenza con motivazione contestuale.
Prima di esaminare le risultanze istruttorie, in ordine alle richieste avanzate da parte ricorrente circa il riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze del convenuto, occorre precisare in via generale che il rapporto di lavoro subordinato (art. 2094 cod. civ.) si distingue dal rapporto di lavoro autonomo, reso con una o più prestazioni isolate (art. 2222 cod. civ.) ovvero con una prestazione d'opera continuativa e coordinata (art. 409, n. 3, cod. proc. civ.), in base a diversi e variabili criteri, il primo dei quali l'assoggettamento del prestatore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, ossia al potere di precisare il contenuto della prestazione lavorativa e di controllarne l'esecuzione; potere a cui corrisponde l'obbligo di retribuire il lavoratore quand'anche il lavoro, pur esattamente eseguito, non abbia dato l'utilità economica sperata. Invero secondo un principio consolidato in giurisprudenza, “l'elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato rispetto al rapporto di lavoro autonomo, assumendo la funzione di parametro normativo di individuazione della natura subordinata del rapporto stesso, è il vincolo di soggezione personale del lavoratore - che necessita della prova di idonei indici rivelatori, incombente allo stesso lavoratore - al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia ed inserimento nell'organizzazione aziendale. Pertanto, gli altri elementi, quali
l'assenza di rischio, la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario e la forma della retribuzione, ed eventuali altri, pur avendo natura meramente sussidiaria e non decisiva, possono costituire gli indici rivelatori, complessivamente considerati e tali da prevalere sull'eventuale volontà contraria manifestata dalle parti, attraverso i quali diviene evidente nel caso concreto l'essenza del rapporto, e cioè la subordinazione, mediante la valutazione non atomistica ma complessiva delle risultanze processuali. La relativa valutazione di fatto di tali elementi è rimessa al giudice del merito, con la conseguenza che essa, se risulta immune da vizi giuridici ed adeguatamente motivata, è insindacabile in sede di legittimità, ove, invece, è censurabile soltanto la determinazione dei criteri generali ed astratti da applicare al caso concreto” (Cass. 4171/2006).
Come è noto, il lavoratore che agisce per ottenere l'accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato ha l'onere di allegare e provare (ex art. 2697 primo comma cod. civ.) i fatti costitutivi del proprio diritto.
Nella fattispecie in esame le emergenze del quadro probatorio delineatosi all'esito della istruttoria espletata non consentono di raccogliere elementi sufficienti ai fini di una sicura qualificazione del rapporto nei termini della subordinazione.
I testimoni indicati da parte attrice, hanno riferito circostanze del tutto insufficienti al fine di formare un valido convincimento giudiziale circa l'intercorrenza di un rapporto di lavoro di tipo subordinato tra le parti.
Ed, invero, il teste ha riferito: “conosco la ricorrente, ci siamo conosciute in Testimone_1
Georgia, sono arrivata in Italia un anno dopo la ricorrente. Lavoriamo insieme vicine a Quarto. Io lavoro a Quarto centro da tre anni. La ricorrente anche lavorava a Quarto centro, vicino a dove lavoravo io. Nell'anno 2022 è andata via. La ricorrente lavorava come badante vicino a nonna. Ha lavorato per due anni come badante, ha finito ad agosto 2022. La signora con cui lavorava era nonna
La ricorrente lavorava notte e giorno con la nonna. Io ho conosciuto la sig.ra una volta, CP_2 CP_2 era una donna molto anziana che non parlava tanto, lei era sulla carrozzina. La ricorrente cucinava, la lavava, la cambiava, dormiva vicino alla nonna, puliva in casa, faceva tutto. L'ho vista due volte la nonna, non ho molto tempo perché anche io assisto un signore anziano. Due volte sono andata a casa della nonna per una ventina di minuti, sono sempre andata il pomeriggio quando ero libera CP_2 perché c'era il figlio del signore che assisto. So che la nonna ha una figlia ma non conosco la CP_2 famiglia. La ricorrente viveva li, notte e giorno e lavorava tutti i giorni della settimana, aveva pausa solo il giovedì. Lo so perché me lo ha detto la ricorrente. So che la ricorrente prendeva 700 euro al mese, senza feste. So che veniva pagata dalla figlia o dalla nipote ma non conosco nessun familiare, so queste circostanze perché mi sono state riferite. La ricorrente non aveva ferie, non si riposava mai.
Ha sempre lavorato. Non ha avuto TFR. Il rapporto è terminato perché non veniva pagata il giusto”.
Il teste se da un lato ha confermato le mansioni svolte, nulla ha saputo precisare sul periodo di lavoro e sui rapporti intrattenuti tra le parti in causa, avendo frequentato l'abitazione della “nonna , a CP_2 cui la ricorrente prestava assistenza, solo in due occasioni e riferendo nella sostanza su circostanze da lei conosciute non personalmente ma riferite dalla stessa ricorrente.
Il teste sorella della ricorrente, poi se da un lato ha confermato che l'istante Testimone_2 aveva “lavorato per due anni come badante;
mia sorella faceva le pulizie” per la
[...]
, ha poi riferito circostanze del tutto contrastanti con quelle indicate nel ricorso CP_1 introduttivo e con le dichiarazioni dell'altro teste, sia con riguardo al luogo in cui si sarebbe svolta la prestazione, ma anche con riguardo alle sue modalità di svolgimento, continuità e orario di lavoro, avendo la teste riferito dell'osservanza di un orario di lavoro giornaliero pomeridiano, laddove la ricorrente allega di avere prestato assistenza anche notturna alla signora e di aver svolto CP_2 mansioni di collaboratore familiare convivente (cfr. dichiarazioni in atti secondo cui “adr. la ricorrente ha lavorato per due anni come badante;
adr. conosco la sig.ra , era la datrice Controparte_1 di lavoro di mia sorella;
adr. lavorava a Napoli ma non ricordo di preciso dove;
adr. mia sorella faceva le pulizie;
adr. non sono mai stata a casa della sig.ra ; adr. mia sorella faceva da badante ad CP_1 una persona anziana;
adr. mia sorella lavorava tutti i giorni solo il giovedì faceva mezza giornata;
adr. lavorava dalle 12:00 alle 18:00, solo di pomeriggio;
adr. accompagnava la signora a letto e poi andava via;
adr. mia sorella guadagnava 600/700 euro al mese;
adr. mia sorella era pagata dalla figlia della signora anziana;
adr. era pagata da ”). Controparte_4
Appare evidente, pertanto, che le deposizioni di cui sopra lasciano emergere elementi probatori del tutto vaghi e poco attendibili (anche perché provenienti de relato ex parte actoris) circa l'effettiva natura della collaborazione lavorativa intrattenuta tra le parti.
Tali deposizioni fanno emergere semmai la sussistenza di una generica collaborazione occasionale, ma nulla dicono in ordine alla sussistenza dei cd. indici presuntivi della subordinazione.
L' apporto probatorio delle deposizioni si rileva, quindi, di assoluto scarno valore, ai fini della qualificazione giuridica della prestazione lavorativa asseritamente resa nei termini di cui all'art 2094 cc. Nulla è emerso, infatti, in ordine all'assoggettamento al potere direttivo ed organizzativo del datore di lavoro, elemento qualificante la subordinazione, ovvero l'obbligo per il lavoratore di tenere stabilmente a disposizione del datore le proprie energie lavorative, di essere quindi costantemente presente al lavoro, di giustificare eventuali assenze o di richiedere preventiva autorizzazione in caso di interruzione della prestazione lavorativa (cfr. Cass. 9167/2001). Va a tale riguardo evidenziato che nessuno dei testimoni ha riferito di aver visto
[...]
impartire direttive alla ricorrente. CP_1
Nulla è emerso in ordine al concreto e costante esercizio da parte della convenuta di un potere di controllo sulla regolarità delle prestazioni lavorative e/o di un potere di tipo disciplinare idoneo a raffigurarne una posizione di sovraordinazione gerarchica rispetto all'attrice.
Né dai dati positivi raccolti in istruttoria è dato evincere la sussistenza di ulteriori elementi che, pure, globalmente valutati, possono apparire sintomatici della subordinazione, quali ad esempio la predeterminazione da parte del datore dell'articolazione temporale della prestazione lavorativa ed il conseguente vincolo di orario a carico della lavoratrice. Nulla è emerso in ordine al versamento di un compenso in misura fissa ed a cadenze periodiche.
Non può assumere valore decisivo, neppure la mancata comparizione della convenuta all'udienza fissata per rendere l'interrogatorio formale deferitole dall'attrice. Stante la chiara formula normativa di cui all'art. 232 c.p.c. (“se la parte non si presenta. il collegio, valutato ogni altro elemento di prova, può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio”), deve non solo escludersi che la descritta condotta omissiva possa assumere valore di ficta confessio ma anche negarsi che essa possa autonomamente fondare, nella libera valutazione del giudice, l'accertamento dei fatti: la mancata comparizione, o la mancata risposta all'interrogatorio, si qualifica piuttosto, quale elemento istruttorio di carattere integrativo e sussidiario, destinato ad essere valutato nell'ambito del più ampio quadro probatorio, il quale dunque, di per sé, deve fornire se non, ovviamente, la prova piena dei fatti, quanto meno significative indicazioni circa la loro veridicità (cfr. e plurimis Cass. 3258/2007; Cass.
9254/2006; Cass. 5240/2006).
Pertanto, alla luce di tali considerazioni, va rigettata anche la domanda di accertamento del credito retributivo e della conseguente domanda di condanna, rispetto al quale non potendosi affermare l'esistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato, deve escludersi l'esistenza del credito stesso vantato.
Nulla per le spese di lite, stante la contumacia di parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dr.ssa Raffaella
Paesano, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- nulla per le spese di lite.
Si comunichi.
Aversa, 21/03/2025 Il Giudice del Lavoro dott.ssa Raffaella Paesano