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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 18/03/2025, n. 356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 356 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI BARI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
n.165/2024RG
La Corte D'Appello di Bari, Sezione Lavoro, in persona dei magistrati: dott.ssa Vittoria Orlando Presidente relatore dott.ssa Elvira Palma Consigliere dott.ssa Maria Giovanna Deceglie Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n.165/2024RG
TRA
(C.F: ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Nardacchione;
Appellante
E
Controparte_1
in persona del direttore regionale pro
[...]
tempore della Puglia, rappresentato e difeso giusta procura generale alle liti per atto della dott.ssa , Notaio in Bari, del 19 maggio 2020, reg. n. 16185, Persona_1 rep.90510, dall'avv. Danila Villasmunta unitamente all'avv. Margherita De Pasquale;
Appellato
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato in data 06.05.2021, – premesso di essere Parte_1
dipendente della ditta Energy System Services Srl e di prestare attività lavorativa come operaio edile - adiva il Tribunale di Foggia, in funzione di giudice del lavoro, al fine di sentir accertare e dichiarare, nei confronti dell' , la riconducibilità dell'evento CP_1
occorsogli il 09.07.2018 ad un infortunio sul lavoro, nonchè la sussistenza di postumi permanenti invalidanti nella misura del 37% e per l'effetto, condannare l' alla CP_1
corresponsione della rendita da inabilità permanente nella misura del 37%, ovvero di quella che sarebbe risultata esatta a seguito di consulenza tecnica di ufficio, oltre alla rifusione delle spese processuali.
Premetteva il ricorrente:
-di essere stato inviato dal datore di lavoro in data 9 luglio 2018, unitamente ad altri colleghi di lavoro, in trasferta lavorativa presso il comune di Arlena di Castro (VT);
-di aver soggiornato presso il B&B “La Torretta” in Tuscania (VT), struttura scelta e prenotata dalla società datrice di lavoro;
-di essersi recato la sera dell'evento, unitamente agli altri colleghi, presso il ristorante “I
Magnaccioni” per consumare la cena;
-di aver fatto rientro verso le ore 22.00 nella struttura ricettiva, dove aveva occupato una camera unitamente al collega e di aver iniziato di lì a poco a Persona_2
dormire;
Parte
-di essere precipitato poco dopo dalla finestra della stanza del rovinando a terra nel cortile posto sotto la finestra;
-di essere stato soccorso dai colleghi di lavoro, richiamati dalle sue urla di aiuto, i quali avevano provveduto a contattare il numero di emergenza 118;
-di essere stato trasportato presso l'ospedale “Belcolle” di Viterbo, dove gli era stato diagnosticato un “politrauma con faida pariepatica e perisplenica emodica in pelvi – frattura polso – avvallamenti L2-L3”.
Il ricorrente evidenziava che il datore di lavoro aveva provveduto a denunciare l'infortunio all' che, però, con nota del 12.01.2019, aveva comunicato che: “non CP_1
spetta alcuna indennità in quanto l'infortunio non risulta avvenuto per rischio lavorativo, bensì per il verificarsi di rischio generico incombente su tutti i cittadini e comune ad altre situazioni del vivere quotidiano. Contro il provvedimento può essere avanzata opposizione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. Evento verificatosi a causa di rischio elettivo”.
Aggiungeva:
pag. 2/19 -che l'indagine condotta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Viterbo si era conclusa con una archiviazione, poiché “sulla scorta degli atti assunti non emergono sufficienti informazioni, elementi di fatto suscettibili di iscrizione”;
-che, avverso il provvedimento di diniego dell' , con missiva del 15.06.2020, CP_1 aveva proposto opposizione rappresentando l'insussistenza, nel caso de quo, di un rischio elettivo, ma che, con nota del 18.09.2020, l' gli aveva comunicato che CP_1
“non spetta alcuna indennità in quanto l'infortunio non risulta avvenuto per rischio lavorativo, bensì per il verificarsi di rischio generico incombente su tutti i cittadini e comune ad altre situazioni del vivere quotidiano. Il caso è di competenza INPS. Il presente provvedimento viene emesso a seguito di opposizione. Si conferma esito negativo della pratica”;
-che aveva provveduto a incaricare il dott. di redigere una Persona_3
relazione tecnica medico-legale per quantificare la lesione fisica permanente subita a causa dell'infortunio e che il consulente aveva rilevato che il “politrauma cagionava al lavoratore lesioni fisiche, esitate in una complessiva menomazione permanente dell'integrità psicofisica (danno biologico), pari al 37% secondo gli attuali baréme in materia di quantificazione del danno alla persona in ambito (D.M. 12 luglio CP_1
2000)”.
Si costituiva, con memoria del 04.08.2022, l' chiedendo il rigetto del ricorso CP_1 poiché l'episodio denunciato non poteva essere qualificato quale infortunio sul lavoro.
2. Il Tribunale di Foggia, con sentenza n. 2552/2023, pubblicata il 13.09.2023, rigettava il ricorso e dichiarava irripetibili, ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., le spese processuali.
Il primo giudice perveniva alla decisione rammentando innanzitutto che, in materia di infortunio sul lavoro, grava sul lavoratore l'onere probatorio dei fatti costitutivi della domanda ed altresì che in caso di infortunio avvenuto in attualità di lavoro, l'evento lesivo deve verificarsi nell'arco spazio-temporale della prestazione lavorativa ed in collegamento con l'attività stessa.
Precisava che, nella giurisprudenza, si era progressivamente ampliato il concetto di occasione di lavoro e che il concetto di rischio elettivo, delimitante l'ambito della tutela assicurativa, era riferito al comportamento del lavoratore e afferiva a tutto ciò che fosse pag. 3/19 estraneo e non attinente all'attività lavorativa, ma dovuto ad una scelta arbitraria dello stesso, finalizzata a soddisfare esigenze personali e comunque indipendenti dall'attività lavorativa.
Con riferimento al caso di specie, rilevava che l'infortunio si era verificato in trasferta e che, pertanto, il collegamento tra prestazione lavorativa e attività diversa andava valutato in termini diversi da quelli propri della effettuazione del lavoro nella sede abituale e, precisamente, nell'ottica non già dell'infortunio in itinere ma dell'occasione di lavoro, richiedendo “che l'evento dipenda, comunque, da un atto intrinseco alle prestazioni lavorative o comunque strettamente connesso con il suo compimento
(rischio proprio) ovvero dallo svolgimento di attività accessorie, ma immediatamente e necessariamente connesse e strumentali allo svolgimento delle mansioni tipiche, e quindi funzionalmente collegato all'attività lavorativa (Cass. n. 21 aprile 2004 n.
7633)”.
Evidenziava che, nel caso di specie, l'infortunio era avvenuto in tarda serata, durante il sonno notturno e che ai fini della ricostruzione del sinistro rilevavano le dichiarazioni rese dai colleghi di lavoro e dalla moglie del ricorrente.
Precisava che collega con cui il ricorrente aveva condiviso la Persona_2 stanza d'albergo, aveva riferito di essere stato svegliato dalle urla di quest'ultimo che chiedeva aiuto;
di averlo aiutato raggiungendolo nel cortile, annodando le lenzuola dalla finestra della stanza del collega di aver saputo dal ricorrente di non ricordare Per_4
nulla e di avere notato che le due sedie che si trovavano sotto la finestra, su cui erano appoggiati i borsoni, erano leggermente spostate.
Rimarcava che, invece, , moglie del ricorrente, aveva appreso dalla Persona_5
cognata che il marito, in età infantile, aveva avuto episodi di sonnambulismo.
Aggiungeva che il lavoratore, in data 15.12.2018, aveva sottoscritto la dichiarazione con cui aveva confermato l'accaduto, come riferita dal medico legale dell' , CP_1
affermando di essersi alzato, mentre dormiva, per recarsi al bagno e che probabilmente era precipitato non avvedendosi della finestra aperta a causa dello stato di non completa vigilanza.
Osservava che, secondo il medico legale dell' resistente, al momento CP_1 dell'impatto, il lavoratore era vigile e cosciente in quanto “il grave trauma al polso
pag. 4/19 destro è correlato all'istinto spontaneo di meccanismo di difesa a protezione del corpo così come anche nell'immediatezza del fatto il soggetto, pur nella gravità della situazione, è stato in grado di rialzarsi e chiedere aiuto” e che la precipitazione poteva quindi essere avvenuta o per un fatto accidentale così come riferito dall'assicurato oppure per un gesto suicidario non suffragato dalla storia anamnestica.
Sottolineava che dall'esame delle predette risultanze processuali emergeva che l'evento doveva ritenersi del tutto accidentale e che, pertanto, era insussistente il nesso causale tra l'evento lesivo e l'attività lavorativa del ricorrente, stante la riconducibilità dello stesso, secondo quanto affermato dallo stesso lavoratore, ad un episodio con genesi extra lavorativa.
Affermava che il ricorrente non aveva fornito alcuna prova che potesse suggerire la riconducibilità della caduta ad uno stress lavorativo, che le prove orali articolate si rivelavano inammissibili per la pacificità dei fatti perché già documentati, incontestati, ovvero perché vertevano su circostanze valutative.
Rilevava che, a prescindere dalla circostanza per cui il lavoratore si trovava in trasferta e in una struttura scelta dal datore di lavoro, l'evento esorbitava in maniera irrazionale dai limiti dell'attività lavorativa dallo stesso svolta e dal rischio che poteva sorgere dal pernotto in una struttura ricettiva scelta dal datore di lavoro.
Riteneva, inoltre, la mancanza dei presupposti per disporre una consulenza tecnica di ufficio medico-legale poiché quest'ultima non era un mezzo di prova, non era nella disponibilità delle parti, ma apparteneva al giudice, che non poteva utilizzarla per esonerare le parti dagli oneri probatori su di loro incombenti.
3. Avverso detta decisione, con ricorso del 12.03.2024, ha interposto Parte_1
appello chiedendo, per i motivi che qui di seguito si riepilogano e si valutano, la riforma della sentenza impugnata.
4. Con memoria del 28.03.2024, si è costituito l' , chiedendo il rigetto del CP_1
gravame e la conferma della sentenza impugnata.
5. Espletata la prova testimoniale ed ammessa la c.t.u., all'udienza del 18 marzo 2025, acquisiti i documenti prodotti dalle parti e il fascicolo d'ufficio relativo al primo grado di giudizio, la causa è stata decisa come da dispositivo letto in udienza ed in calce trascritto.
pag. 5/19 6. Con il primo motivo di appello, il ricorrente denuncia l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto meritevole di rigetto la domanda di riconoscimento dell'infortunio sul lavoro e della correlata indennità.
Rileva, a tal fine, che il primo giudice avrebbe interpretato erroneamente le dichiarazioni assunte innanzi ai Carabinieri in sede di sommarie informazioni, da e dalle quali non emergeva alcun istinto suicida né Persona_2 Persona_5
tanto meno il compimento di un atto abnorme e volontario tale da escludere la responsabilità del datore di lavoro, e che pertanto la caduta doveva ascriversi ad un atto non volontario e presumibilmente accaduto in uno stato di semi-incoscienza, tenuto conto che tale circostanza era emersa anche dalla relazione del consulente dell' CP_1
che appunto aveva precisato che la “precipitazione può essere avvenuta o per un fatto accidentale così come riferito dall'assicurato oppure da un gesto suicidario comunque non suffragato dalla storia anamnestica”.
Riteneva che il primo giudice aveva valutato solo sommariamente le prove documentali in atti, le dichiarazioni rese dal e dalla e la relazione del medico Per_2 Per_5 dell' cercando il filo conduttore che consentisse di escludere il presupposto per il CP_1 riconoscimento dell'infortunio sul lavoro, senza tuttavia premurarsi di ammettere una consulenza tecnica di ufficio che accertasse il nesso di causalità tra il danno e l'evento, ovvero l'eventuale azione volontaria del tale da far escludere in maniera Pt_1
oggettiva la sussistenza dei presupposti richiesti per il riconoscimento dell'infortunio sul lavoro.
Lamenta che il primo giudice aveva ritenuto di ricondurre l'evento al rischio elettivo senza valutare le circostanze di tempo e di luogo connesse all'attività lavorativa espletata e nello specifico che: 1) l'evento si era verificato mentre era in trasferta lavorativa e alloggiava presso una struttura scelta dal datore di lavoro;
2) l'evento era accaduto di notte e pertanto non ricordava nulla se non la circostanza di essersi recato in bagno che si trovava sempre nella stanza di albergo dove alloggiava;
3) la moglie aveva escluso il tentativo di suicidio;
4) il medico dell' aveva escluso un gesto CP_1
volontario e suicidario, stante la rilevata assenza di lesioni agli arti inferiori e, in particolare, ai piedi;
5) l'esame della cartella clinica permetteva di escludere che al momento della precipitazione, fosse in stato di ebbrezza o in stato di disintossicazione pag. 6/19 da uso di sostanze stupefacenti;
6) il gesto suicidario era da escludere perché non era suffragato dalla storia anamnestica.
Sostiene che le circostanze esposte escludevano il c.d. rischio elettivo, inteso come comportamento volontario, palesemente abnorme e svincolato da qualsiasi causa di forza maggiore.
Inoltre, richiama la giurisprudenza di legittimità, secondo cui nell'occasione di lavoro devono farsi rientrare tutti i fatti, anche straordinari ed imprevedibili, inerenti all' ambiente, alle macchine, alle persone, al comportamento dello stesso lavoratore, purché attinenti alle condizioni di svolgimento della prestazione, ivi compresi gli spostamenti spaziali funzionali allo svolgimento della prestazione.
Assume, pertanto, che l'infortunio è accaduto durante la trasferta di lavoro presso il
B&B scelto dal datore di lavoro e che la caduta precipitosa non era volontaria e dunque non era sussumibile nell'ambito del c.d. rischio elettivo.
Richiama altresì la circolare dell' n. 52 del 23.10.2023, secondo cui “gli infortuni CP_1 occorsi all'interno della stanza d'albergo in cui il lavoratore si non sono parificabili a quelli avvenuti nella privata abitazione, in primo luogo poiché il soggiorno in albergo è evidentemente necessitato dalla missione e/o trasferta – e perciò è necessariamente connesso con l'attività lavorativa - e in secondo luogo poiché il lavoratore, con riguardo al luogo in cui deve temporaneamente dimorare, non ha quello stesso controllo delle condizioni di rischio che ha, al contrario, nella propria abitazione”.
Afferma che il c.d. rischio elettivo è solo quello estraneo e non attinente all'attività lavorativa, dovuto ad una scelta arbitraria del dipendente;
nel caso di specie, invece,
l'infortunio si era verificato in una camera d'albergo, scelta dal datore di lavoro, dove non era possibile prevenire l'infortunio, in ragione della mancanza di abitudini consolidate, di punti di riferimento o il doversi muovere in ambienti sconosciuti.
Sostiene pertanto che la sentenza doveva essere riformata poiché poteva ritenersi pacifico che il giorno 09.07.2018 si trovava in trasferta lavorativa e che la caduta dalla
Parte finestra della camera del non era avvenuta per un gesto volontario e abnorme, ma era svincolato da qualsiasi causa di forza maggiore o da gesti da egli stesso messi in atto.
pag. 7/19 7. Con la seconda doglianza, l'appellante censura la sentenza per non aver il primo giudice ammesso alcuna richiesta istruttoria formulata nell'atto introduttivo del giudizio.
A tal proposito, rileva che, dalla lettura della sentenza impugnata, emergeva che le deduzioni e le conclusioni dell' avevano trovato accoglimento in ragione del fatto CP_1
che il ricorrente non aveva provato i fatti costitutivi posti a fondamento della domanda.
Sostiene di aver provveduto, contrariamente a quanto motivato nella sentenza, a provare, nel rispetto del principio dell'onere probatorio, le ragioni poste a fondamento della propria domanda, richiedendo la prova testimoniale e la consulenza medico legale al fine di accertare il nesso causale tra l'evento occorsogli il 09.07.2018 e l'attività lavorativa, nonché l'effettivo grado di menomazione subito.
Nello specifico, evidenzia, al riguardo della richiesta di ammissione della c.t.u., che, ai sensi dell'art. 41 c.p., il rapporto causale tra evento e danno è governato dal principio di equivalenza delle condizioni, che riconosce l'efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito alla produzione dell'evento, salvo il caso in cui il nesso eziologico sia interrotto dalla sopravvenienza di un fattore sufficiente da solo a produrre l'evento, tale da far degradare le cause antecedenti a semplici occasioni.
Ne deduce che analizzando nel dettaglio i fatti di causa la c.t.u. appariva necessaria in quanto sussidio per la formazione del libero convincimento del giudice.
Per le ragioni esposte, reitera i mezzi istruttori richiesti nel giudizio di primo grado, chiedendo la riforma della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto non assolto l'onere probatorio posto a suo carico.
8. Con il terzo motivo, l'appellante deduce la nullità della sentenza impugnata per vizio di motivazione ai sensi dell'art. 111 della Costituzione e dell'art. 132, comma 2, n. 4,
c.p.c..
Rileva che, nel caso di specie, la sentenza, dopo aver esaminato i concetti di occasione di lavoro e di rischio elettivo, ha omesso di evidenziare il ragionamento logico-giuridico sotteso alla decisione assunta, omettendo di valutare il fatto storico di cui era stato vittima e le relative conseguenze.
In particolare, lamenta l'insufficienza della motivazione in ordine alle ragioni che hanno pag. 8/19 condotto all'esclusione della natura infortunistica dell'evento, con specifico riferimento alle circostanze di fatto dedotte dall'odierno appellante.
Afferma che la mancanza commessa dal giudice di primo grado comporta la nullità della sentenza impugnata in quanto sorretta da una motivazione meramente apparente che non consente di comprendere le basi della sua genesi e l'iter logico seguito per pervenire al risultato enunciato.
Contesta altresì una carenza istruttoria, atteso che il primo giudice non ha valutato in modo approfondito le richieste istruttorie formulate dalla parte ricorrente, finalizzate a dimostrare che l'evento verificatosi in data 9 luglio 2018 rientrava nell'alveo dell'occasione di lavoro, con conseguente riconoscimento della tutela assicurativa
INAIL.
Sostiene che la decisione di prime cure non ha tenuto in adeguata considerazione il fatto storico occorso al lavoratore né le sue conseguenze, elementi che, se oggetto di una valutazione più approfondita, avrebbero potuto condurre a un diverso esito del giudizio, riconoscendo la natura infortunistica dell'evento.
Conclude chiedendo, previa ammissione delle richieste istruttorie già formulate in primo grado, con particolare riferimento alle prove testimoniali e all'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio medico-legale, la riforma della sentenza impugnata e l'accertamento che l'evento verificatosi in data 09.07.2018 sia riconducibile a un infortunio sul lavoro con conseguente riconoscimento della corresponsione della rendita per inabilità permanente nella misura del 37% o, in subordine, nella diversa misura determinata all'esito della consulenza
Sostiene, a tal fine, che incorre in vizio di motivazione meramente apparente il giudice che omette di esporre i motivi di fatto e in diritto della decisione, di specificare o illustrare le ragioni per pervenire alla decisione.
9.L'appello è infondato, dovendosi nella sostanza condividere – sia pure sulla base delle più ampie motivazioni che di seguito si espongono – la decisione assunta dal Giudice di prime cure.
10. Deve premettersi che dopo la originaria impostazione del concetto di occasione di lavoro secondo la quale il diritto alle prestazioni assicurative doveva essere condizionato dal presupposto che l'evento fosse riconducibile a un rischio specifico,
pag. 9/19 proprio dello svolgimento della prestazione lavorativa dell'assicurato, l'evoluzione della giurisprudenza di legittimità ha registrato il più favorevole orientamento consistente nell'ammettere l'indennizzabilità di tutti gli infortuni derivanti dai rischi connessi con il lavoro inteso nella sua accezione più ampia.
Da ciò è derivata la tutelabilità di tutte le attività prodromiche e strumentali all'esecuzione della prestazione lavorativa, necessitate dalla stessa e alla stessa funzionalmente connesse.
Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità è ormai pacificamente orientata nel senso di ritenere che l'unico limite all'indennizzabilità di un infortunio debba essere ravvisato nel rischio elettivo in quanto esso, essendo estraneo e non attinente all'attività lavorativa, è correlato a una scelta arbitraria del lavoratore il quale crea e affronta volutamente, sulla base di impulsi o ragioni del tutto personali, una situazione diversa da quella inerente all'attività lavorativa, ponendo così in essere una causa interruttiva del nesso tra lavoro, rischio ed evento.
“In tema di infortuni sul lavoro, il cd. rischio elettivo, che comporta la responsabilità esclusiva del lavoratore, sussiste soltanto ove questi abbia posto in essere un contegno abnorme, inopinabile ed esorbitante rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, sulla base di una scelta arbitraria volta a creare e ad affrontare, volutamente, per ragioni o impulsi personali, una situazione diversa da quella inerente
l'attività lavorativa, creando condizioni di rischio estranee alle normali modalità del lavoro da svolgere e ponendosi, in tal modo, come causa esclusiva dell'evento dannoso”. (Cass. sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3763 del 12/02/2021 (Rv. 660550 - 01)
“ Per rischio elettivo, che esclude la cosiddetta "occasione di lavoro", si intende una condotta del lavoratore avulsa dall'esercizio della prestazione lavorativa, tenuta volontariamente in base a ragioni e motivazioni del tutto personali, tale, dunque, da interrompere il nesso eziologico tra prestazione ed attività assicurata” (Cass. Sez. L -
, Sentenza n. 22180 del 03/08/2021)
Il concetto di occasione di lavoro è poi caratterizzato da una particolare estensione nel caso in cui il lavoratore venga inviato a svolgere la propria attività lavorativa in un luogo differente rispetto a quello in cui essa viene abitualmente prestata.
pag. 10/19 La missione, infatti, è caratterizzata da modalità di svolgimento imposte dal datore di lavoro con la conseguenza che tutto ciò che accade nel corso della stessa deve essere considerato come verificatosi in attualità di lavoro, in quanto accessorio all'attività lavorativa e alla stessa funzionalmente connesso, e ciò dal momento in cui la missione ha inizio e fino al momento della sua conclusione.
Nel caso in esame l'evento lesivo si è verificato durante la permanenza del lavoratore nell'albergo individuato dal datore di lavoro per il pernottamento dei lavoratori in trasferta.
Con riferimento a tale situazione, occorre rilevare che l'evento non è equiparabile a quello avvenuto presso la privata abitazione, la cui indennizzabilità è stata esclusa dalla
Suprema Corte sulla base di due elementi:
a) la oggettiva difficoltà di stabilire se l'atto di locomozione all'interno dell'abitazione sia o meno funzionale all'espletamento dell'attività lavorativa, essendo impossibile
“certificare una qualsiasi forma di collegamento tra (abituali) condotte spiegate all'interno dell'abitazione e dei luoghi condominiali e attività lavorativa”;
b) il maggiore controllo che la natura dei luoghi comporta sulle condizioni di rischio da parte del soggetto assicurato.
L'iter logico-argomentativo sviluppato dalla Suprema Corte consente agevolmente di desumere a contrariis che tutti gli eventi occorsi al lavoratore in missione e/o trasferta, dal momento in cui questi lascia la propria abituale dimora fino a quello in cui vi fa rientro, derivanti dal compimento anche degli atti prodromici e strumentali alla prestazione lavorativa, siano indennizzabili quali infortuni avvenuti in occasione di lavoro, in attualità di lavoro, proprio perché condizionati dalla particolare situazione determinata dalla condizione di missione e/o trasferta sempre che si possa, però, ravvisare un collegamento finalistico con la prestazione lavorativa.
Anche gli eventi accaduti in una stanza di albergo possono dunque assurgere ad infortunio tanto più che questi ultimi non sono parificabili a quelli avvenuti nella privata abitazione, in primo luogo poiché il soggiorno in albergo è evidentemente necessitato dalla missione e/o trasferta – e perciò è connesso con l'attività lavorativa - e in secondo luogo poiché il lavoratore, con riguardo al luogo in cui deve pag. 11/19 temporaneamente dimorare, non ha quello stesso controllo delle condizioni di rischio che ha, al contrario, nella propria abitazione.
Tuttavia, l'evento non può ritenersi indennizzabile qualora avvenga a causa, con modalità o in circostanze per le quali non si possa ravvisare alcun collegamento finalistico e topografico con l'attività svolta in missione e/o trasferta ovvero in ragione di circostanze idonee ad interrompere il nesso di causalità con tale collegamento.
11. Tanto premesso in via generale occorre quindi esaminare il caso in scrutinio oggetto di controversia al fine di verificarne la sussumibilità ai principi generali ed in particolare alle varie ipotesi in precedenza menzionate.
12.Occorre premettere, che la Corte non condivide il giudizio di inammissibilità della prova articolata in ricorso rilevando, in adesione ai relativi motivi di doglianza, che a fronte di un ricorso introduttivo del giudizio sufficientemente idoneo a sorreggere il fatto costitutivo della pretesa, i capitoli di prova articolati dall'appellante risultano del tutto ammissibili e rilevanti ai fini della decisione e, a fronte della riproposizione, da parte del , delle richieste istruttorie articolate in prime cure e non ammesse dal Pt_1
Tribunale, ha ritenuto di dare corso alla prova testimoniale richiesta.
13.All'esito della predetta, la Corte, al fine di corrispondere, con dati scientifici, ai rilievi critici riproposti in questo grado del giudizio dall'appellante, ha inteso disporre una consulenza tecnica d'ufficio, nominando all'uopo il dott. Persona_6
specialista in medicina Interna e in Medicina Legale, al quale è stato posto il seguente quesito: “Dica il CTU se dall'episodio lesivo dedotto in causa, sia derivato un danno biologico (consistente nella lesione dell'integrità psicofisica della persona) risarcibile in base alla specifica "tabella delle menomazioni", comprensiva degli aspetti dinamico- relazionali e in caso positivo in che misura e con quali modalità, considerato che
l'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al
16 per cento è erogato in capitale;
dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita "tabella indennizzo danno biologico"; le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita
"tabella dei coefficienti", che costituiscono indici di determinazione della percentuale di
pag. 12/19 retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso”.
Tale quesito presupponeva in ogni caso l'accertamento del nesso di causalità, accertamento che lo stesso appellante aveva richiesto con il secondo motivo di gravame laddove era stata lamentata la mancata ammissione delle richieste istruttorie
(“soprattutto la ctu avrebbe certamente “chiarito” la sussistenza del nesso di causalità tra l'evento ed il danno lamentato accertando nello specifico che l'infortunio sia causalmente correlabile all'occasione di lavoro e l'esatta menomazione permanente subita dal ” pag. 10 del ricorso in appello) Pt_1
Espletato l'incarico, il consulente officiato, alla luce della anamnesi amministrativa e storico clinica nonché personale, sottoposto l'appellante ad esame obiettivo ed esaminata la documentazione medica in atti, ha accertato che dalle lesioni patite nell'evento di cui è causa esitano – secondo le vigenti tabelle ministeriali del DM 12 luglio 2000 - postumi permanenti – applicando il criterio a scalare secondo AZ
- nella misura del 18% (36. Cicatrici cutanee multiple 5%; 205. Esiti fratture vertebrali lombari 12%; 238 esiti fratture polso 2%).
Tuttavia, ha precisato che il politrauma da precipitazione patito la notte del 9 luglio
2018 dal sig. è evento non ascrivibile ad occasione di lavoro e come tale non Pt_1
riconoscibile come infortunio sul lavoro.
Infatti secondo il dr. il politrauma è conseguenza diretta dell'episodio di Per_7
sonnambulismo, condizione patologica dalla quale il ricorrente era affetto, avendo riferito in sede di operazioni peritali di averne sofferto anche in passato (“Riferiti episodi di sonnambulismo sia prima che dopo il matrimonio”).
Il dr. ha specificato che il è affetto da sonnambulismo “una forma di Per_7 Pt_1
parasomnia associata al sonno non-REM e può presentarsi con comportamenti automatici e mancanza di interazione con l'ambiente. È importante per i medici riconoscere i potenziali fattori scatenanti e considerare la storia familiare quando si valuta un paziente con episodi di sonnambulismo. La gestione può includere misure di sicurezza per prevenire infortuni durante gli episodi e, in alcuni casi, può essere necessario indirizzare per ulteriori valutazioni neurologiche o del sonno se gli episodi
pag. 13/19 persistono o si complicano. Il sonnambulismo in età adulta richiede un'attenzione particolare per identificare e gestire i fattori scatenanti. La gestione può includere
l'adattamento dello stile di vita, come migliorare l'igiene del sonno e ridurre lo stress.
Inoltre, è cruciale una valutazione medica per escludere o confermare l'effetto di farmaci o condizioni mediche sottostanti che potrebbero contribuire al sonnambulismo.
La sicurezza del paziente è prioritaria, pertanto misure preventive per evitare infortuni durante gli episodi di sonnambulismo sono essenziali. In alcuni casi, può essere necessario modificare o interrompere l'uso di farmaci che potrebbero indurre il sonnambulismo.
Per prevenire infortuni durante gli episodi di sonnambulismo, è essenziale adottare misure di sicurezza come l'installazione di cancelli sulle porte e in cima alle scale, il blocco di porte e finestre esterne, e l'installazione di sistemi di notifica come allarmi sulle porte delle camere da letto”.
Ha quindi concluso affermando che “
1-il 9 luglio 2018 il sig. ebbe a Parte_1
patire politrauma da precipitazione da finestra durante il riposo notturno a causa di episodio di sonnambulismo;
2-Da detto politrauma esitano attualmente postumi valutabili in misura pari al 18% (a seguito di osservazioni di parte appellante elevate al
24%), secondo le tabelle del DM 12 luglio 2000; 3- Il politrauma patito è da ascriversi ad episodio di sonnambulismo, da cui coscientemente affetto il ricorrente, non avvenuto per cause dirette di occasione di lavoro o di rischi specifici e, come tale, non riconoscibile – secondo i requisiti normativi e medico-legali - come infortunio sul lavoro”.
14.Orbene, la Corte reputa pienamente condivisibile il giudizio formulato dal CTU nominato nel presente grado, in quanto fondato sull'accurata disamina delle risultanze degli atti di causa e dei riscontri anamnestici ed obiettivi, oltre che motivato in maniera coerente e immune da contraddizioni sotto il profilo logico-scientifico,
15.Al riguardo mette conto osservare che appaiono invece prive di pregio le osservazioni di parte appellante avanzate dapprima nel corso dell'accertamento peritale e successivamente ribadite in sede di discussione orale attraverso le quali la difesa del ha evidenziato che la valutazione sulla riconoscibilità dell'evento come Pt_1
infortunio era ingiustificata in quanto non rientrava tra i quesiti posti al CTU, essendo pag. 14/19 stata richiesta esclusivamente la quantificazione del danno biologico permanente.
Va al riguardo ribadito che il quesito presupponeva un tale accertamento, per il quale aveva peraltro insistito lo stesso appellante e che in ogni caso, anche ove non fosse stato demandato “nel vigente ordinamento processuale, improntato al principio del libero convincimento del giudice, la decisione può fondarsi anche su prove non espressamente previste dal codice di rito, purché idonee a fornire elementi di giudizio sufficienti, se ed in quanto non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze del processo. In particolare, il giudice del merito può trarre elementi di convincimento anche dalla parte della consulenza d'ufficio eccedente i limiti del mandato, ma non sostanzialmente estranea all'oggetto dell'indagine in funzione della quale è stata disposta”. (Cass.
Sez. 3 - , Ordinanza n. 25162 del 10.11.2020).
Infatti, il Consulente Tecnico d'Ufficio ha il compito di fornire al Giudice tutti gli elementi scientifici utili a una valutazione ponderata del caso, lasciando alla discrezionalità dello stesso l'utilizzo o meno delle conclusioni peritali.
Per altro verso deve rimarcarsi che la questione relativa al sonnambulismo (già evidenziata nel primo grado del giudizio) è stata ampiamente dibattuta ed affrontata nel presente giudizio nel pieno rispetto del contraddittorio sia nel corso dello svolgimento della consulenza tecnica (avendo parte appellante formulato al ctu specifiche osservazioni in relazione a tale aspetto) che successivamente in sede di discussione.
Tuttavia, pur a seguito di questo ampio contraddittorio, parte appellante non ha offerto alcun elemento idoneo a confutare le conclusioni rassegnate sul punto dal ctu.
Va al riguardo ribadito che le valutazioni espresse dal consulente non appaiono in alcun modo scalfite dalle contestazioni di parte appellante atteso che il consulente nel percorso argomentativo seguito ha tenuto conto sia delle risultanze diagnostiche ed anamnestiche sia di ciò che lo stesso aveva riferito nel corso dell'esame peritale e Pt_1 cioè “episodi di sonnambulismo sia prima che dopo il matrimonio” in alcun modo, si ripete, confutate da parte ricorrente.
Il rilevato sonnambulismo - che ben si attaglia, peraltro, alla dinamica ed alla concreta causazione della caduta dalla finestra - appare dunque circostanza idonea ad interrompere il nesso di causalità con l' “occasione di lavoro” quale causa del tutto avulsa dall'esercizio della prestazione lavorativa, determinata da condizioni del tutto pag. 15/19 personali, tale, dunque, da interrompere il nesso eziologico tra prestazione ed attività assicurata.
Non risulta peraltro che il abbia mai informato il datore di lavoro o il medico Pt_1 competente della Ditta “Energy System Services Srl” del sonnambulismo da cui era affetto, precauzione che avrebbe consentito peraltro di porre in essere misure di sicurezza e di tutela specifiche per garantire l'incolumità del lavoratore durante pernottamenti in occasione di trasferte per motivi lavorativi.
Neppure il ricorrente ne aveva reso edotto il compagno di stanza onde provvedere alla messa in sicurezza della stanza di soggiorno (chiusura delle finestre, blocco porta uscita, ecc).
16. Vi è poi da rilevare che anche dalle dichiarazioni testimoniali raccolte nel presente grado di giudizio non è possibile attingere differenti elementi che denotino che l'infortunio sia avvenuto per rischio lavorativo ma, al contrario, solo una conferma della condizione patologica sofferta dal fin dall'infanzia. Pt_1
Invero i testi escussi all'udienza del 01.07.2024 (moglie del ricorrente), Persona_5
(vicina di casa) e (sorella del ricorrente), Testimone_1 Testimone_2
concordano nel descrivere il come una persona serena, priva di segni di Parte_1
disagio psicologico ed anche di stress lavorativo.
ha infatti dichiarato “ADR: Con riferimento alla situazione psicologica Persona_5 in cui versava mio marito nel periodo in esame ed, in a particolare all'episodio occorso il 9 luglio 2018, posso dire che era assolutamente sereno;
due giorni prima avevamo festeggiato il compleanno di nostro figlio. Ricordo che mio marito partì la mattina presto, alle 5 circa, del 9 luglio e ci sentimmo durante il viaggio e allorquando arrivò a destinazione. Io non so dove mio marito andò ad alloggiare perché non glielo chiesi, ma sapevo che era in una struttura indicatagli dal datore di lavoro.
Anche la sorella conferma che il fratello si era sempre dimostrato sereno, anche nel gestire la delicata situazione familiare legata alla malattia del figlio e che aveva affrontato la partenza per la trasferta lavorativa in uno stato di tranquillità, dopo aver festeggiato il compleanno del bambino pochi giorni prima dell'evento.
Di contro, dall'esame testimoniale, oltre a non evincersi nessuna causa di stress correlata all'attività lavorativa del , si trare la conferma che anche le testi erano a Pt_1
pag. 16/19 conoscenza della patologia da cui era affetto il ricorrente nonché dei suoi pregressi episodi di sonnambulismo.
Sul punto la teste ha dichiarato: ADR: Mio marito, so per averlo sentito Persona_5
da mia cognata, aveva avuto da bambino degli episodi di sonnambulismo, ma non gravi
e, poi, è capitato un paio di volte quando eravamo sposati nel senso che capitava che si alzasse di notte con gli occhi chiusi, ma poi chiamandolo tornava a letto.
Anche la teste ha dichiarato:“Da bambino mio fratello ha Testimone_2
avuto degli episodi di sonnambulismo e lo ripeteva anche mia madre;
in particolare, in un caso si alzò per uscire di casa…..;
Dunque, anche dalle dichiarazioni testimoniali emerge che l'incidente del 9 luglio 2018 fosse ragionevolmente riconducibile a un episodio di sonnambulismo, non essendo dimostrato un nesso causale con l'attività lavorativa o con condizioni ambientali o di stress connesse al lavoro o alla trasferta sicchè le testimonianze non supportano l'ipotesi di un infortunio sul lavoro, ma confermano la natura personale e indipendente dall'attività professionale dell'evento lesivo.
17.All'uopo, giova rammentare che, secondo la giurisprudenza di legittimità richiamata opportunatamente anche nella sentenza gravata “L'onere della prova della verificazione dell'infortunio sul lavoro, e, in particolare, del nesso eziologico fra la cosiddetta causa violenta, intervenuta in occasione di una determinata prestazione lavorativa protetta, e
l'eventus damni, grava, secondo il principio generale stabilito dall'art. 2697 c.c., sull'assicurato che agisce in sede giudiziaria per essere indennizzato, contestando le conclusioni negative raggiunte dall all'esito degli accertamenti da questo esperiti CP_1 in sede amministrativa” (Cassazione civile sez. lav., 10/03/1987, n.2490)”.
Ebbene, deve convenirsi con il primo giudice circa la mancanza, da parte dell'odierno appellante, di un'adeguata prova relativa alla connessione tra l'infortunio e l'attività lavorativa.
E' noto, infatti, che in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali, trova applicazione la regola contenuta nell'art. 41 c.p., per cui il rapporto causale tra evento e danno è governato dal principio dell'equivalenza delle condizioni, secondo il quale va riconosciuta l'efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento, salvo che il nesso eziologico sia pag. 17/19 interrotto dalla sopravvenienza di un fattore sufficiente da solo a produrre l'evento, tale da far degradare le cause antecedenti a semplici occasioni.
Invero anche fatti straordinari e imprevedibili potrebbero rientrare nel concetto di
"cause violente realizzatesi in occasione di lavoro" quale accezione prevista dal d.P.R.
30 giugno 1965, n,1124, art.2, ai fini della configurabilità dell'infortunio sul lavoro indennizzabile.
A tal fine è necessario, però, che tali fatti attengano alle condizioni oggettive e soggettive della prestazione di lavoro. (v. Cass. n.5841 del 2002).
In altri termini perché un infortunio occorso a un lavoratore possa ritenersi verificato in occasione di lavoro e, in quanto tale tutelato dalle specifiche norme di protezione antinfortunistiche, occorre che sussista uno specifico collegamento tra l'evento lesivo e l'attività lavorativa., ossia il rischio connesso alle espletate mansioni di lavoro o, quanto meno, quello generico aggravato che, pur se relativo ad attività accessorie della prestazione lavorativa o di mere mansioni di attesa, sia necessariamente connesso strumentalmente allo svolgimento delle mansioni attribuite al lavoratore dall'imprenditore e, quindi, funzionalmente collegato all'attività lavorativa. (v. pronunce della Corte di cassazione n. 4841 del 13 maggio 1998 e n. 15765 del 2002).
Rimane, pertanto, estranea alla configurabilità dell'occasione di lavoro il rischio non connesso alle specifiche mansioni del lavoratore e non riferibile alle abituali e prevedibili modalità di esecuzione della prestazione lavorativa e, quindi, estraneo e non funzionalmente collegato a tale prestazione. (v. Cass, n. 10768 del 2002) come avvenuto nel caso in esame.
18.Alla stregua delle considerazioni sin qui svolte, l'appello va respinto e la sentenza integralmente confermata senza necessità di ulteriori approfondimenti istruttori.
19.Resta assorbita ogni altra questione.
20.Le spese del giudizio, ivi comprese quelle di ctu, vanno regolate ai sensi dell'art. 152 disp att. c.p.c., stante la dichiarazione versata in atti.
21.Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012. Spetta peraltro all'amministrazione giudiziaria verificare la pag. 18/19 debenza in concreto del contri-buto per l'inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (v. Cass. sez. un. n. 4315 del 2020).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari-Sezione lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso in appello depositato in data 12 marzo 2024 da nei confronti dell' Parte_1 CP_1
avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Foggia n. 2552/2023 pubblicata in data
13 settembre 2023 così provvede:
rigetta l'appello e per l'effetto conferma la impugnata sentenza;
dichiara non dovute dall'appellante le spese del presente grado del giudizio e pone le spese di ctu liquidate con separato provvedimento definitivamente a carico dell' ; CP_1
dichiara la sussistenza dei presupposti per l'applicazione nei confronti dell'appellante dell'art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, in materia di versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato nella misura ivi specificata, se dovuto.
Così deciso, in Bari in data 18 marzo 2025.
Il Presidente estensore
dott. ssa Vittoria Orlando
pag. 19/19
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
n.165/2024RG
La Corte D'Appello di Bari, Sezione Lavoro, in persona dei magistrati: dott.ssa Vittoria Orlando Presidente relatore dott.ssa Elvira Palma Consigliere dott.ssa Maria Giovanna Deceglie Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n.165/2024RG
TRA
(C.F: ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Nardacchione;
Appellante
E
Controparte_1
in persona del direttore regionale pro
[...]
tempore della Puglia, rappresentato e difeso giusta procura generale alle liti per atto della dott.ssa , Notaio in Bari, del 19 maggio 2020, reg. n. 16185, Persona_1 rep.90510, dall'avv. Danila Villasmunta unitamente all'avv. Margherita De Pasquale;
Appellato
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato in data 06.05.2021, – premesso di essere Parte_1
dipendente della ditta Energy System Services Srl e di prestare attività lavorativa come operaio edile - adiva il Tribunale di Foggia, in funzione di giudice del lavoro, al fine di sentir accertare e dichiarare, nei confronti dell' , la riconducibilità dell'evento CP_1
occorsogli il 09.07.2018 ad un infortunio sul lavoro, nonchè la sussistenza di postumi permanenti invalidanti nella misura del 37% e per l'effetto, condannare l' alla CP_1
corresponsione della rendita da inabilità permanente nella misura del 37%, ovvero di quella che sarebbe risultata esatta a seguito di consulenza tecnica di ufficio, oltre alla rifusione delle spese processuali.
Premetteva il ricorrente:
-di essere stato inviato dal datore di lavoro in data 9 luglio 2018, unitamente ad altri colleghi di lavoro, in trasferta lavorativa presso il comune di Arlena di Castro (VT);
-di aver soggiornato presso il B&B “La Torretta” in Tuscania (VT), struttura scelta e prenotata dalla società datrice di lavoro;
-di essersi recato la sera dell'evento, unitamente agli altri colleghi, presso il ristorante “I
Magnaccioni” per consumare la cena;
-di aver fatto rientro verso le ore 22.00 nella struttura ricettiva, dove aveva occupato una camera unitamente al collega e di aver iniziato di lì a poco a Persona_2
dormire;
Parte
-di essere precipitato poco dopo dalla finestra della stanza del rovinando a terra nel cortile posto sotto la finestra;
-di essere stato soccorso dai colleghi di lavoro, richiamati dalle sue urla di aiuto, i quali avevano provveduto a contattare il numero di emergenza 118;
-di essere stato trasportato presso l'ospedale “Belcolle” di Viterbo, dove gli era stato diagnosticato un “politrauma con faida pariepatica e perisplenica emodica in pelvi – frattura polso – avvallamenti L2-L3”.
Il ricorrente evidenziava che il datore di lavoro aveva provveduto a denunciare l'infortunio all' che, però, con nota del 12.01.2019, aveva comunicato che: “non CP_1
spetta alcuna indennità in quanto l'infortunio non risulta avvenuto per rischio lavorativo, bensì per il verificarsi di rischio generico incombente su tutti i cittadini e comune ad altre situazioni del vivere quotidiano. Contro il provvedimento può essere avanzata opposizione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. Evento verificatosi a causa di rischio elettivo”.
Aggiungeva:
pag. 2/19 -che l'indagine condotta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Viterbo si era conclusa con una archiviazione, poiché “sulla scorta degli atti assunti non emergono sufficienti informazioni, elementi di fatto suscettibili di iscrizione”;
-che, avverso il provvedimento di diniego dell' , con missiva del 15.06.2020, CP_1 aveva proposto opposizione rappresentando l'insussistenza, nel caso de quo, di un rischio elettivo, ma che, con nota del 18.09.2020, l' gli aveva comunicato che CP_1
“non spetta alcuna indennità in quanto l'infortunio non risulta avvenuto per rischio lavorativo, bensì per il verificarsi di rischio generico incombente su tutti i cittadini e comune ad altre situazioni del vivere quotidiano. Il caso è di competenza INPS. Il presente provvedimento viene emesso a seguito di opposizione. Si conferma esito negativo della pratica”;
-che aveva provveduto a incaricare il dott. di redigere una Persona_3
relazione tecnica medico-legale per quantificare la lesione fisica permanente subita a causa dell'infortunio e che il consulente aveva rilevato che il “politrauma cagionava al lavoratore lesioni fisiche, esitate in una complessiva menomazione permanente dell'integrità psicofisica (danno biologico), pari al 37% secondo gli attuali baréme in materia di quantificazione del danno alla persona in ambito (D.M. 12 luglio CP_1
2000)”.
Si costituiva, con memoria del 04.08.2022, l' chiedendo il rigetto del ricorso CP_1 poiché l'episodio denunciato non poteva essere qualificato quale infortunio sul lavoro.
2. Il Tribunale di Foggia, con sentenza n. 2552/2023, pubblicata il 13.09.2023, rigettava il ricorso e dichiarava irripetibili, ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., le spese processuali.
Il primo giudice perveniva alla decisione rammentando innanzitutto che, in materia di infortunio sul lavoro, grava sul lavoratore l'onere probatorio dei fatti costitutivi della domanda ed altresì che in caso di infortunio avvenuto in attualità di lavoro, l'evento lesivo deve verificarsi nell'arco spazio-temporale della prestazione lavorativa ed in collegamento con l'attività stessa.
Precisava che, nella giurisprudenza, si era progressivamente ampliato il concetto di occasione di lavoro e che il concetto di rischio elettivo, delimitante l'ambito della tutela assicurativa, era riferito al comportamento del lavoratore e afferiva a tutto ciò che fosse pag. 3/19 estraneo e non attinente all'attività lavorativa, ma dovuto ad una scelta arbitraria dello stesso, finalizzata a soddisfare esigenze personali e comunque indipendenti dall'attività lavorativa.
Con riferimento al caso di specie, rilevava che l'infortunio si era verificato in trasferta e che, pertanto, il collegamento tra prestazione lavorativa e attività diversa andava valutato in termini diversi da quelli propri della effettuazione del lavoro nella sede abituale e, precisamente, nell'ottica non già dell'infortunio in itinere ma dell'occasione di lavoro, richiedendo “che l'evento dipenda, comunque, da un atto intrinseco alle prestazioni lavorative o comunque strettamente connesso con il suo compimento
(rischio proprio) ovvero dallo svolgimento di attività accessorie, ma immediatamente e necessariamente connesse e strumentali allo svolgimento delle mansioni tipiche, e quindi funzionalmente collegato all'attività lavorativa (Cass. n. 21 aprile 2004 n.
7633)”.
Evidenziava che, nel caso di specie, l'infortunio era avvenuto in tarda serata, durante il sonno notturno e che ai fini della ricostruzione del sinistro rilevavano le dichiarazioni rese dai colleghi di lavoro e dalla moglie del ricorrente.
Precisava che collega con cui il ricorrente aveva condiviso la Persona_2 stanza d'albergo, aveva riferito di essere stato svegliato dalle urla di quest'ultimo che chiedeva aiuto;
di averlo aiutato raggiungendolo nel cortile, annodando le lenzuola dalla finestra della stanza del collega di aver saputo dal ricorrente di non ricordare Per_4
nulla e di avere notato che le due sedie che si trovavano sotto la finestra, su cui erano appoggiati i borsoni, erano leggermente spostate.
Rimarcava che, invece, , moglie del ricorrente, aveva appreso dalla Persona_5
cognata che il marito, in età infantile, aveva avuto episodi di sonnambulismo.
Aggiungeva che il lavoratore, in data 15.12.2018, aveva sottoscritto la dichiarazione con cui aveva confermato l'accaduto, come riferita dal medico legale dell' , CP_1
affermando di essersi alzato, mentre dormiva, per recarsi al bagno e che probabilmente era precipitato non avvedendosi della finestra aperta a causa dello stato di non completa vigilanza.
Osservava che, secondo il medico legale dell' resistente, al momento CP_1 dell'impatto, il lavoratore era vigile e cosciente in quanto “il grave trauma al polso
pag. 4/19 destro è correlato all'istinto spontaneo di meccanismo di difesa a protezione del corpo così come anche nell'immediatezza del fatto il soggetto, pur nella gravità della situazione, è stato in grado di rialzarsi e chiedere aiuto” e che la precipitazione poteva quindi essere avvenuta o per un fatto accidentale così come riferito dall'assicurato oppure per un gesto suicidario non suffragato dalla storia anamnestica.
Sottolineava che dall'esame delle predette risultanze processuali emergeva che l'evento doveva ritenersi del tutto accidentale e che, pertanto, era insussistente il nesso causale tra l'evento lesivo e l'attività lavorativa del ricorrente, stante la riconducibilità dello stesso, secondo quanto affermato dallo stesso lavoratore, ad un episodio con genesi extra lavorativa.
Affermava che il ricorrente non aveva fornito alcuna prova che potesse suggerire la riconducibilità della caduta ad uno stress lavorativo, che le prove orali articolate si rivelavano inammissibili per la pacificità dei fatti perché già documentati, incontestati, ovvero perché vertevano su circostanze valutative.
Rilevava che, a prescindere dalla circostanza per cui il lavoratore si trovava in trasferta e in una struttura scelta dal datore di lavoro, l'evento esorbitava in maniera irrazionale dai limiti dell'attività lavorativa dallo stesso svolta e dal rischio che poteva sorgere dal pernotto in una struttura ricettiva scelta dal datore di lavoro.
Riteneva, inoltre, la mancanza dei presupposti per disporre una consulenza tecnica di ufficio medico-legale poiché quest'ultima non era un mezzo di prova, non era nella disponibilità delle parti, ma apparteneva al giudice, che non poteva utilizzarla per esonerare le parti dagli oneri probatori su di loro incombenti.
3. Avverso detta decisione, con ricorso del 12.03.2024, ha interposto Parte_1
appello chiedendo, per i motivi che qui di seguito si riepilogano e si valutano, la riforma della sentenza impugnata.
4. Con memoria del 28.03.2024, si è costituito l' , chiedendo il rigetto del CP_1
gravame e la conferma della sentenza impugnata.
5. Espletata la prova testimoniale ed ammessa la c.t.u., all'udienza del 18 marzo 2025, acquisiti i documenti prodotti dalle parti e il fascicolo d'ufficio relativo al primo grado di giudizio, la causa è stata decisa come da dispositivo letto in udienza ed in calce trascritto.
pag. 5/19 6. Con il primo motivo di appello, il ricorrente denuncia l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto meritevole di rigetto la domanda di riconoscimento dell'infortunio sul lavoro e della correlata indennità.
Rileva, a tal fine, che il primo giudice avrebbe interpretato erroneamente le dichiarazioni assunte innanzi ai Carabinieri in sede di sommarie informazioni, da e dalle quali non emergeva alcun istinto suicida né Persona_2 Persona_5
tanto meno il compimento di un atto abnorme e volontario tale da escludere la responsabilità del datore di lavoro, e che pertanto la caduta doveva ascriversi ad un atto non volontario e presumibilmente accaduto in uno stato di semi-incoscienza, tenuto conto che tale circostanza era emersa anche dalla relazione del consulente dell' CP_1
che appunto aveva precisato che la “precipitazione può essere avvenuta o per un fatto accidentale così come riferito dall'assicurato oppure da un gesto suicidario comunque non suffragato dalla storia anamnestica”.
Riteneva che il primo giudice aveva valutato solo sommariamente le prove documentali in atti, le dichiarazioni rese dal e dalla e la relazione del medico Per_2 Per_5 dell' cercando il filo conduttore che consentisse di escludere il presupposto per il CP_1 riconoscimento dell'infortunio sul lavoro, senza tuttavia premurarsi di ammettere una consulenza tecnica di ufficio che accertasse il nesso di causalità tra il danno e l'evento, ovvero l'eventuale azione volontaria del tale da far escludere in maniera Pt_1
oggettiva la sussistenza dei presupposti richiesti per il riconoscimento dell'infortunio sul lavoro.
Lamenta che il primo giudice aveva ritenuto di ricondurre l'evento al rischio elettivo senza valutare le circostanze di tempo e di luogo connesse all'attività lavorativa espletata e nello specifico che: 1) l'evento si era verificato mentre era in trasferta lavorativa e alloggiava presso una struttura scelta dal datore di lavoro;
2) l'evento era accaduto di notte e pertanto non ricordava nulla se non la circostanza di essersi recato in bagno che si trovava sempre nella stanza di albergo dove alloggiava;
3) la moglie aveva escluso il tentativo di suicidio;
4) il medico dell' aveva escluso un gesto CP_1
volontario e suicidario, stante la rilevata assenza di lesioni agli arti inferiori e, in particolare, ai piedi;
5) l'esame della cartella clinica permetteva di escludere che al momento della precipitazione, fosse in stato di ebbrezza o in stato di disintossicazione pag. 6/19 da uso di sostanze stupefacenti;
6) il gesto suicidario era da escludere perché non era suffragato dalla storia anamnestica.
Sostiene che le circostanze esposte escludevano il c.d. rischio elettivo, inteso come comportamento volontario, palesemente abnorme e svincolato da qualsiasi causa di forza maggiore.
Inoltre, richiama la giurisprudenza di legittimità, secondo cui nell'occasione di lavoro devono farsi rientrare tutti i fatti, anche straordinari ed imprevedibili, inerenti all' ambiente, alle macchine, alle persone, al comportamento dello stesso lavoratore, purché attinenti alle condizioni di svolgimento della prestazione, ivi compresi gli spostamenti spaziali funzionali allo svolgimento della prestazione.
Assume, pertanto, che l'infortunio è accaduto durante la trasferta di lavoro presso il
B&B scelto dal datore di lavoro e che la caduta precipitosa non era volontaria e dunque non era sussumibile nell'ambito del c.d. rischio elettivo.
Richiama altresì la circolare dell' n. 52 del 23.10.2023, secondo cui “gli infortuni CP_1 occorsi all'interno della stanza d'albergo in cui il lavoratore si non sono parificabili a quelli avvenuti nella privata abitazione, in primo luogo poiché il soggiorno in albergo è evidentemente necessitato dalla missione e/o trasferta – e perciò è necessariamente connesso con l'attività lavorativa - e in secondo luogo poiché il lavoratore, con riguardo al luogo in cui deve temporaneamente dimorare, non ha quello stesso controllo delle condizioni di rischio che ha, al contrario, nella propria abitazione”.
Afferma che il c.d. rischio elettivo è solo quello estraneo e non attinente all'attività lavorativa, dovuto ad una scelta arbitraria del dipendente;
nel caso di specie, invece,
l'infortunio si era verificato in una camera d'albergo, scelta dal datore di lavoro, dove non era possibile prevenire l'infortunio, in ragione della mancanza di abitudini consolidate, di punti di riferimento o il doversi muovere in ambienti sconosciuti.
Sostiene pertanto che la sentenza doveva essere riformata poiché poteva ritenersi pacifico che il giorno 09.07.2018 si trovava in trasferta lavorativa e che la caduta dalla
Parte finestra della camera del non era avvenuta per un gesto volontario e abnorme, ma era svincolato da qualsiasi causa di forza maggiore o da gesti da egli stesso messi in atto.
pag. 7/19 7. Con la seconda doglianza, l'appellante censura la sentenza per non aver il primo giudice ammesso alcuna richiesta istruttoria formulata nell'atto introduttivo del giudizio.
A tal proposito, rileva che, dalla lettura della sentenza impugnata, emergeva che le deduzioni e le conclusioni dell' avevano trovato accoglimento in ragione del fatto CP_1
che il ricorrente non aveva provato i fatti costitutivi posti a fondamento della domanda.
Sostiene di aver provveduto, contrariamente a quanto motivato nella sentenza, a provare, nel rispetto del principio dell'onere probatorio, le ragioni poste a fondamento della propria domanda, richiedendo la prova testimoniale e la consulenza medico legale al fine di accertare il nesso causale tra l'evento occorsogli il 09.07.2018 e l'attività lavorativa, nonché l'effettivo grado di menomazione subito.
Nello specifico, evidenzia, al riguardo della richiesta di ammissione della c.t.u., che, ai sensi dell'art. 41 c.p., il rapporto causale tra evento e danno è governato dal principio di equivalenza delle condizioni, che riconosce l'efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito alla produzione dell'evento, salvo il caso in cui il nesso eziologico sia interrotto dalla sopravvenienza di un fattore sufficiente da solo a produrre l'evento, tale da far degradare le cause antecedenti a semplici occasioni.
Ne deduce che analizzando nel dettaglio i fatti di causa la c.t.u. appariva necessaria in quanto sussidio per la formazione del libero convincimento del giudice.
Per le ragioni esposte, reitera i mezzi istruttori richiesti nel giudizio di primo grado, chiedendo la riforma della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto non assolto l'onere probatorio posto a suo carico.
8. Con il terzo motivo, l'appellante deduce la nullità della sentenza impugnata per vizio di motivazione ai sensi dell'art. 111 della Costituzione e dell'art. 132, comma 2, n. 4,
c.p.c..
Rileva che, nel caso di specie, la sentenza, dopo aver esaminato i concetti di occasione di lavoro e di rischio elettivo, ha omesso di evidenziare il ragionamento logico-giuridico sotteso alla decisione assunta, omettendo di valutare il fatto storico di cui era stato vittima e le relative conseguenze.
In particolare, lamenta l'insufficienza della motivazione in ordine alle ragioni che hanno pag. 8/19 condotto all'esclusione della natura infortunistica dell'evento, con specifico riferimento alle circostanze di fatto dedotte dall'odierno appellante.
Afferma che la mancanza commessa dal giudice di primo grado comporta la nullità della sentenza impugnata in quanto sorretta da una motivazione meramente apparente che non consente di comprendere le basi della sua genesi e l'iter logico seguito per pervenire al risultato enunciato.
Contesta altresì una carenza istruttoria, atteso che il primo giudice non ha valutato in modo approfondito le richieste istruttorie formulate dalla parte ricorrente, finalizzate a dimostrare che l'evento verificatosi in data 9 luglio 2018 rientrava nell'alveo dell'occasione di lavoro, con conseguente riconoscimento della tutela assicurativa
INAIL.
Sostiene che la decisione di prime cure non ha tenuto in adeguata considerazione il fatto storico occorso al lavoratore né le sue conseguenze, elementi che, se oggetto di una valutazione più approfondita, avrebbero potuto condurre a un diverso esito del giudizio, riconoscendo la natura infortunistica dell'evento.
Conclude chiedendo, previa ammissione delle richieste istruttorie già formulate in primo grado, con particolare riferimento alle prove testimoniali e all'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio medico-legale, la riforma della sentenza impugnata e l'accertamento che l'evento verificatosi in data 09.07.2018 sia riconducibile a un infortunio sul lavoro con conseguente riconoscimento della corresponsione della rendita per inabilità permanente nella misura del 37% o, in subordine, nella diversa misura determinata all'esito della consulenza
Sostiene, a tal fine, che incorre in vizio di motivazione meramente apparente il giudice che omette di esporre i motivi di fatto e in diritto della decisione, di specificare o illustrare le ragioni per pervenire alla decisione.
9.L'appello è infondato, dovendosi nella sostanza condividere – sia pure sulla base delle più ampie motivazioni che di seguito si espongono – la decisione assunta dal Giudice di prime cure.
10. Deve premettersi che dopo la originaria impostazione del concetto di occasione di lavoro secondo la quale il diritto alle prestazioni assicurative doveva essere condizionato dal presupposto che l'evento fosse riconducibile a un rischio specifico,
pag. 9/19 proprio dello svolgimento della prestazione lavorativa dell'assicurato, l'evoluzione della giurisprudenza di legittimità ha registrato il più favorevole orientamento consistente nell'ammettere l'indennizzabilità di tutti gli infortuni derivanti dai rischi connessi con il lavoro inteso nella sua accezione più ampia.
Da ciò è derivata la tutelabilità di tutte le attività prodromiche e strumentali all'esecuzione della prestazione lavorativa, necessitate dalla stessa e alla stessa funzionalmente connesse.
Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità è ormai pacificamente orientata nel senso di ritenere che l'unico limite all'indennizzabilità di un infortunio debba essere ravvisato nel rischio elettivo in quanto esso, essendo estraneo e non attinente all'attività lavorativa, è correlato a una scelta arbitraria del lavoratore il quale crea e affronta volutamente, sulla base di impulsi o ragioni del tutto personali, una situazione diversa da quella inerente all'attività lavorativa, ponendo così in essere una causa interruttiva del nesso tra lavoro, rischio ed evento.
“In tema di infortuni sul lavoro, il cd. rischio elettivo, che comporta la responsabilità esclusiva del lavoratore, sussiste soltanto ove questi abbia posto in essere un contegno abnorme, inopinabile ed esorbitante rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, sulla base di una scelta arbitraria volta a creare e ad affrontare, volutamente, per ragioni o impulsi personali, una situazione diversa da quella inerente
l'attività lavorativa, creando condizioni di rischio estranee alle normali modalità del lavoro da svolgere e ponendosi, in tal modo, come causa esclusiva dell'evento dannoso”. (Cass. sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3763 del 12/02/2021 (Rv. 660550 - 01)
“ Per rischio elettivo, che esclude la cosiddetta "occasione di lavoro", si intende una condotta del lavoratore avulsa dall'esercizio della prestazione lavorativa, tenuta volontariamente in base a ragioni e motivazioni del tutto personali, tale, dunque, da interrompere il nesso eziologico tra prestazione ed attività assicurata” (Cass. Sez. L -
, Sentenza n. 22180 del 03/08/2021)
Il concetto di occasione di lavoro è poi caratterizzato da una particolare estensione nel caso in cui il lavoratore venga inviato a svolgere la propria attività lavorativa in un luogo differente rispetto a quello in cui essa viene abitualmente prestata.
pag. 10/19 La missione, infatti, è caratterizzata da modalità di svolgimento imposte dal datore di lavoro con la conseguenza che tutto ciò che accade nel corso della stessa deve essere considerato come verificatosi in attualità di lavoro, in quanto accessorio all'attività lavorativa e alla stessa funzionalmente connesso, e ciò dal momento in cui la missione ha inizio e fino al momento della sua conclusione.
Nel caso in esame l'evento lesivo si è verificato durante la permanenza del lavoratore nell'albergo individuato dal datore di lavoro per il pernottamento dei lavoratori in trasferta.
Con riferimento a tale situazione, occorre rilevare che l'evento non è equiparabile a quello avvenuto presso la privata abitazione, la cui indennizzabilità è stata esclusa dalla
Suprema Corte sulla base di due elementi:
a) la oggettiva difficoltà di stabilire se l'atto di locomozione all'interno dell'abitazione sia o meno funzionale all'espletamento dell'attività lavorativa, essendo impossibile
“certificare una qualsiasi forma di collegamento tra (abituali) condotte spiegate all'interno dell'abitazione e dei luoghi condominiali e attività lavorativa”;
b) il maggiore controllo che la natura dei luoghi comporta sulle condizioni di rischio da parte del soggetto assicurato.
L'iter logico-argomentativo sviluppato dalla Suprema Corte consente agevolmente di desumere a contrariis che tutti gli eventi occorsi al lavoratore in missione e/o trasferta, dal momento in cui questi lascia la propria abituale dimora fino a quello in cui vi fa rientro, derivanti dal compimento anche degli atti prodromici e strumentali alla prestazione lavorativa, siano indennizzabili quali infortuni avvenuti in occasione di lavoro, in attualità di lavoro, proprio perché condizionati dalla particolare situazione determinata dalla condizione di missione e/o trasferta sempre che si possa, però, ravvisare un collegamento finalistico con la prestazione lavorativa.
Anche gli eventi accaduti in una stanza di albergo possono dunque assurgere ad infortunio tanto più che questi ultimi non sono parificabili a quelli avvenuti nella privata abitazione, in primo luogo poiché il soggiorno in albergo è evidentemente necessitato dalla missione e/o trasferta – e perciò è connesso con l'attività lavorativa - e in secondo luogo poiché il lavoratore, con riguardo al luogo in cui deve pag. 11/19 temporaneamente dimorare, non ha quello stesso controllo delle condizioni di rischio che ha, al contrario, nella propria abitazione.
Tuttavia, l'evento non può ritenersi indennizzabile qualora avvenga a causa, con modalità o in circostanze per le quali non si possa ravvisare alcun collegamento finalistico e topografico con l'attività svolta in missione e/o trasferta ovvero in ragione di circostanze idonee ad interrompere il nesso di causalità con tale collegamento.
11. Tanto premesso in via generale occorre quindi esaminare il caso in scrutinio oggetto di controversia al fine di verificarne la sussumibilità ai principi generali ed in particolare alle varie ipotesi in precedenza menzionate.
12.Occorre premettere, che la Corte non condivide il giudizio di inammissibilità della prova articolata in ricorso rilevando, in adesione ai relativi motivi di doglianza, che a fronte di un ricorso introduttivo del giudizio sufficientemente idoneo a sorreggere il fatto costitutivo della pretesa, i capitoli di prova articolati dall'appellante risultano del tutto ammissibili e rilevanti ai fini della decisione e, a fronte della riproposizione, da parte del , delle richieste istruttorie articolate in prime cure e non ammesse dal Pt_1
Tribunale, ha ritenuto di dare corso alla prova testimoniale richiesta.
13.All'esito della predetta, la Corte, al fine di corrispondere, con dati scientifici, ai rilievi critici riproposti in questo grado del giudizio dall'appellante, ha inteso disporre una consulenza tecnica d'ufficio, nominando all'uopo il dott. Persona_6
specialista in medicina Interna e in Medicina Legale, al quale è stato posto il seguente quesito: “Dica il CTU se dall'episodio lesivo dedotto in causa, sia derivato un danno biologico (consistente nella lesione dell'integrità psicofisica della persona) risarcibile in base alla specifica "tabella delle menomazioni", comprensiva degli aspetti dinamico- relazionali e in caso positivo in che misura e con quali modalità, considerato che
l'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al
16 per cento è erogato in capitale;
dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita "tabella indennizzo danno biologico"; le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita
"tabella dei coefficienti", che costituiscono indici di determinazione della percentuale di
pag. 12/19 retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso”.
Tale quesito presupponeva in ogni caso l'accertamento del nesso di causalità, accertamento che lo stesso appellante aveva richiesto con il secondo motivo di gravame laddove era stata lamentata la mancata ammissione delle richieste istruttorie
(“soprattutto la ctu avrebbe certamente “chiarito” la sussistenza del nesso di causalità tra l'evento ed il danno lamentato accertando nello specifico che l'infortunio sia causalmente correlabile all'occasione di lavoro e l'esatta menomazione permanente subita dal ” pag. 10 del ricorso in appello) Pt_1
Espletato l'incarico, il consulente officiato, alla luce della anamnesi amministrativa e storico clinica nonché personale, sottoposto l'appellante ad esame obiettivo ed esaminata la documentazione medica in atti, ha accertato che dalle lesioni patite nell'evento di cui è causa esitano – secondo le vigenti tabelle ministeriali del DM 12 luglio 2000 - postumi permanenti – applicando il criterio a scalare secondo AZ
- nella misura del 18% (36. Cicatrici cutanee multiple 5%; 205. Esiti fratture vertebrali lombari 12%; 238 esiti fratture polso 2%).
Tuttavia, ha precisato che il politrauma da precipitazione patito la notte del 9 luglio
2018 dal sig. è evento non ascrivibile ad occasione di lavoro e come tale non Pt_1
riconoscibile come infortunio sul lavoro.
Infatti secondo il dr. il politrauma è conseguenza diretta dell'episodio di Per_7
sonnambulismo, condizione patologica dalla quale il ricorrente era affetto, avendo riferito in sede di operazioni peritali di averne sofferto anche in passato (“Riferiti episodi di sonnambulismo sia prima che dopo il matrimonio”).
Il dr. ha specificato che il è affetto da sonnambulismo “una forma di Per_7 Pt_1
parasomnia associata al sonno non-REM e può presentarsi con comportamenti automatici e mancanza di interazione con l'ambiente. È importante per i medici riconoscere i potenziali fattori scatenanti e considerare la storia familiare quando si valuta un paziente con episodi di sonnambulismo. La gestione può includere misure di sicurezza per prevenire infortuni durante gli episodi e, in alcuni casi, può essere necessario indirizzare per ulteriori valutazioni neurologiche o del sonno se gli episodi
pag. 13/19 persistono o si complicano. Il sonnambulismo in età adulta richiede un'attenzione particolare per identificare e gestire i fattori scatenanti. La gestione può includere
l'adattamento dello stile di vita, come migliorare l'igiene del sonno e ridurre lo stress.
Inoltre, è cruciale una valutazione medica per escludere o confermare l'effetto di farmaci o condizioni mediche sottostanti che potrebbero contribuire al sonnambulismo.
La sicurezza del paziente è prioritaria, pertanto misure preventive per evitare infortuni durante gli episodi di sonnambulismo sono essenziali. In alcuni casi, può essere necessario modificare o interrompere l'uso di farmaci che potrebbero indurre il sonnambulismo.
Per prevenire infortuni durante gli episodi di sonnambulismo, è essenziale adottare misure di sicurezza come l'installazione di cancelli sulle porte e in cima alle scale, il blocco di porte e finestre esterne, e l'installazione di sistemi di notifica come allarmi sulle porte delle camere da letto”.
Ha quindi concluso affermando che “
1-il 9 luglio 2018 il sig. ebbe a Parte_1
patire politrauma da precipitazione da finestra durante il riposo notturno a causa di episodio di sonnambulismo;
2-Da detto politrauma esitano attualmente postumi valutabili in misura pari al 18% (a seguito di osservazioni di parte appellante elevate al
24%), secondo le tabelle del DM 12 luglio 2000; 3- Il politrauma patito è da ascriversi ad episodio di sonnambulismo, da cui coscientemente affetto il ricorrente, non avvenuto per cause dirette di occasione di lavoro o di rischi specifici e, come tale, non riconoscibile – secondo i requisiti normativi e medico-legali - come infortunio sul lavoro”.
14.Orbene, la Corte reputa pienamente condivisibile il giudizio formulato dal CTU nominato nel presente grado, in quanto fondato sull'accurata disamina delle risultanze degli atti di causa e dei riscontri anamnestici ed obiettivi, oltre che motivato in maniera coerente e immune da contraddizioni sotto il profilo logico-scientifico,
15.Al riguardo mette conto osservare che appaiono invece prive di pregio le osservazioni di parte appellante avanzate dapprima nel corso dell'accertamento peritale e successivamente ribadite in sede di discussione orale attraverso le quali la difesa del ha evidenziato che la valutazione sulla riconoscibilità dell'evento come Pt_1
infortunio era ingiustificata in quanto non rientrava tra i quesiti posti al CTU, essendo pag. 14/19 stata richiesta esclusivamente la quantificazione del danno biologico permanente.
Va al riguardo ribadito che il quesito presupponeva un tale accertamento, per il quale aveva peraltro insistito lo stesso appellante e che in ogni caso, anche ove non fosse stato demandato “nel vigente ordinamento processuale, improntato al principio del libero convincimento del giudice, la decisione può fondarsi anche su prove non espressamente previste dal codice di rito, purché idonee a fornire elementi di giudizio sufficienti, se ed in quanto non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze del processo. In particolare, il giudice del merito può trarre elementi di convincimento anche dalla parte della consulenza d'ufficio eccedente i limiti del mandato, ma non sostanzialmente estranea all'oggetto dell'indagine in funzione della quale è stata disposta”. (Cass.
Sez. 3 - , Ordinanza n. 25162 del 10.11.2020).
Infatti, il Consulente Tecnico d'Ufficio ha il compito di fornire al Giudice tutti gli elementi scientifici utili a una valutazione ponderata del caso, lasciando alla discrezionalità dello stesso l'utilizzo o meno delle conclusioni peritali.
Per altro verso deve rimarcarsi che la questione relativa al sonnambulismo (già evidenziata nel primo grado del giudizio) è stata ampiamente dibattuta ed affrontata nel presente giudizio nel pieno rispetto del contraddittorio sia nel corso dello svolgimento della consulenza tecnica (avendo parte appellante formulato al ctu specifiche osservazioni in relazione a tale aspetto) che successivamente in sede di discussione.
Tuttavia, pur a seguito di questo ampio contraddittorio, parte appellante non ha offerto alcun elemento idoneo a confutare le conclusioni rassegnate sul punto dal ctu.
Va al riguardo ribadito che le valutazioni espresse dal consulente non appaiono in alcun modo scalfite dalle contestazioni di parte appellante atteso che il consulente nel percorso argomentativo seguito ha tenuto conto sia delle risultanze diagnostiche ed anamnestiche sia di ciò che lo stesso aveva riferito nel corso dell'esame peritale e Pt_1 cioè “episodi di sonnambulismo sia prima che dopo il matrimonio” in alcun modo, si ripete, confutate da parte ricorrente.
Il rilevato sonnambulismo - che ben si attaglia, peraltro, alla dinamica ed alla concreta causazione della caduta dalla finestra - appare dunque circostanza idonea ad interrompere il nesso di causalità con l' “occasione di lavoro” quale causa del tutto avulsa dall'esercizio della prestazione lavorativa, determinata da condizioni del tutto pag. 15/19 personali, tale, dunque, da interrompere il nesso eziologico tra prestazione ed attività assicurata.
Non risulta peraltro che il abbia mai informato il datore di lavoro o il medico Pt_1 competente della Ditta “Energy System Services Srl” del sonnambulismo da cui era affetto, precauzione che avrebbe consentito peraltro di porre in essere misure di sicurezza e di tutela specifiche per garantire l'incolumità del lavoratore durante pernottamenti in occasione di trasferte per motivi lavorativi.
Neppure il ricorrente ne aveva reso edotto il compagno di stanza onde provvedere alla messa in sicurezza della stanza di soggiorno (chiusura delle finestre, blocco porta uscita, ecc).
16. Vi è poi da rilevare che anche dalle dichiarazioni testimoniali raccolte nel presente grado di giudizio non è possibile attingere differenti elementi che denotino che l'infortunio sia avvenuto per rischio lavorativo ma, al contrario, solo una conferma della condizione patologica sofferta dal fin dall'infanzia. Pt_1
Invero i testi escussi all'udienza del 01.07.2024 (moglie del ricorrente), Persona_5
(vicina di casa) e (sorella del ricorrente), Testimone_1 Testimone_2
concordano nel descrivere il come una persona serena, priva di segni di Parte_1
disagio psicologico ed anche di stress lavorativo.
ha infatti dichiarato “ADR: Con riferimento alla situazione psicologica Persona_5 in cui versava mio marito nel periodo in esame ed, in a particolare all'episodio occorso il 9 luglio 2018, posso dire che era assolutamente sereno;
due giorni prima avevamo festeggiato il compleanno di nostro figlio. Ricordo che mio marito partì la mattina presto, alle 5 circa, del 9 luglio e ci sentimmo durante il viaggio e allorquando arrivò a destinazione. Io non so dove mio marito andò ad alloggiare perché non glielo chiesi, ma sapevo che era in una struttura indicatagli dal datore di lavoro.
Anche la sorella conferma che il fratello si era sempre dimostrato sereno, anche nel gestire la delicata situazione familiare legata alla malattia del figlio e che aveva affrontato la partenza per la trasferta lavorativa in uno stato di tranquillità, dopo aver festeggiato il compleanno del bambino pochi giorni prima dell'evento.
Di contro, dall'esame testimoniale, oltre a non evincersi nessuna causa di stress correlata all'attività lavorativa del , si trare la conferma che anche le testi erano a Pt_1
pag. 16/19 conoscenza della patologia da cui era affetto il ricorrente nonché dei suoi pregressi episodi di sonnambulismo.
Sul punto la teste ha dichiarato: ADR: Mio marito, so per averlo sentito Persona_5
da mia cognata, aveva avuto da bambino degli episodi di sonnambulismo, ma non gravi
e, poi, è capitato un paio di volte quando eravamo sposati nel senso che capitava che si alzasse di notte con gli occhi chiusi, ma poi chiamandolo tornava a letto.
Anche la teste ha dichiarato:“Da bambino mio fratello ha Testimone_2
avuto degli episodi di sonnambulismo e lo ripeteva anche mia madre;
in particolare, in un caso si alzò per uscire di casa…..;
Dunque, anche dalle dichiarazioni testimoniali emerge che l'incidente del 9 luglio 2018 fosse ragionevolmente riconducibile a un episodio di sonnambulismo, non essendo dimostrato un nesso causale con l'attività lavorativa o con condizioni ambientali o di stress connesse al lavoro o alla trasferta sicchè le testimonianze non supportano l'ipotesi di un infortunio sul lavoro, ma confermano la natura personale e indipendente dall'attività professionale dell'evento lesivo.
17.All'uopo, giova rammentare che, secondo la giurisprudenza di legittimità richiamata opportunatamente anche nella sentenza gravata “L'onere della prova della verificazione dell'infortunio sul lavoro, e, in particolare, del nesso eziologico fra la cosiddetta causa violenta, intervenuta in occasione di una determinata prestazione lavorativa protetta, e
l'eventus damni, grava, secondo il principio generale stabilito dall'art. 2697 c.c., sull'assicurato che agisce in sede giudiziaria per essere indennizzato, contestando le conclusioni negative raggiunte dall all'esito degli accertamenti da questo esperiti CP_1 in sede amministrativa” (Cassazione civile sez. lav., 10/03/1987, n.2490)”.
Ebbene, deve convenirsi con il primo giudice circa la mancanza, da parte dell'odierno appellante, di un'adeguata prova relativa alla connessione tra l'infortunio e l'attività lavorativa.
E' noto, infatti, che in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali, trova applicazione la regola contenuta nell'art. 41 c.p., per cui il rapporto causale tra evento e danno è governato dal principio dell'equivalenza delle condizioni, secondo il quale va riconosciuta l'efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento, salvo che il nesso eziologico sia pag. 17/19 interrotto dalla sopravvenienza di un fattore sufficiente da solo a produrre l'evento, tale da far degradare le cause antecedenti a semplici occasioni.
Invero anche fatti straordinari e imprevedibili potrebbero rientrare nel concetto di
"cause violente realizzatesi in occasione di lavoro" quale accezione prevista dal d.P.R.
30 giugno 1965, n,1124, art.2, ai fini della configurabilità dell'infortunio sul lavoro indennizzabile.
A tal fine è necessario, però, che tali fatti attengano alle condizioni oggettive e soggettive della prestazione di lavoro. (v. Cass. n.5841 del 2002).
In altri termini perché un infortunio occorso a un lavoratore possa ritenersi verificato in occasione di lavoro e, in quanto tale tutelato dalle specifiche norme di protezione antinfortunistiche, occorre che sussista uno specifico collegamento tra l'evento lesivo e l'attività lavorativa., ossia il rischio connesso alle espletate mansioni di lavoro o, quanto meno, quello generico aggravato che, pur se relativo ad attività accessorie della prestazione lavorativa o di mere mansioni di attesa, sia necessariamente connesso strumentalmente allo svolgimento delle mansioni attribuite al lavoratore dall'imprenditore e, quindi, funzionalmente collegato all'attività lavorativa. (v. pronunce della Corte di cassazione n. 4841 del 13 maggio 1998 e n. 15765 del 2002).
Rimane, pertanto, estranea alla configurabilità dell'occasione di lavoro il rischio non connesso alle specifiche mansioni del lavoratore e non riferibile alle abituali e prevedibili modalità di esecuzione della prestazione lavorativa e, quindi, estraneo e non funzionalmente collegato a tale prestazione. (v. Cass, n. 10768 del 2002) come avvenuto nel caso in esame.
18.Alla stregua delle considerazioni sin qui svolte, l'appello va respinto e la sentenza integralmente confermata senza necessità di ulteriori approfondimenti istruttori.
19.Resta assorbita ogni altra questione.
20.Le spese del giudizio, ivi comprese quelle di ctu, vanno regolate ai sensi dell'art. 152 disp att. c.p.c., stante la dichiarazione versata in atti.
21.Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012. Spetta peraltro all'amministrazione giudiziaria verificare la pag. 18/19 debenza in concreto del contri-buto per l'inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (v. Cass. sez. un. n. 4315 del 2020).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari-Sezione lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso in appello depositato in data 12 marzo 2024 da nei confronti dell' Parte_1 CP_1
avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Foggia n. 2552/2023 pubblicata in data
13 settembre 2023 così provvede:
rigetta l'appello e per l'effetto conferma la impugnata sentenza;
dichiara non dovute dall'appellante le spese del presente grado del giudizio e pone le spese di ctu liquidate con separato provvedimento definitivamente a carico dell' ; CP_1
dichiara la sussistenza dei presupposti per l'applicazione nei confronti dell'appellante dell'art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, in materia di versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato nella misura ivi specificata, se dovuto.
Così deciso, in Bari in data 18 marzo 2025.
Il Presidente estensore
dott. ssa Vittoria Orlando
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