Articolo 53 della Legge 14 agosto 1982, n. 590
Articolo 52Articolo 54
Versione
7 settembre 1982
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Versione
3 giugno 1983
Art. 53. (Norma transitoria sugli inquadramenti)

I ricercatori che risulteranno vincitori dei concorsi banditi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge dalle Universita' o Istituto universitario di cui agli articoli 5, terzo comma; 13, secondo comma; 18, secondo comma; ((32, secondo comma; 40, ultimo comma)) vengono inquadrati nei ruoli organici delle corrispondenti universita' statali istituite ai sensi della presente legge.
Passano altresi', a domanda, a far parte dei suddetti organici, i professori di ruolo per i quali sia stata approvata anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge la chiamata per trasferimento presso una facolta' delle Universita' o Istituto universitario di cui agli articoli 5, terzo comma; 13, secondo comma; 18, secondo comma; ((32, secondo comma; 40, ultimo comma))
Entrata in vigore il 3 giugno 1983