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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 06/06/2025, n. 1087 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1087 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di Salerno dott. Giovanni Magro
ha pronunziato all'udienza del 6.6.2025 la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 772 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2025
vertente
TRA
, rappresentati e difesi dall'avv. Elena Parte_1 Parte_2
Barretta presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in Nocera Inferiore
alla via Atzori n. 70;
- RICORRENTI -
E
Controparte_1
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata
[...] e difesa dall' avv. Annarita Colantuono con la quale è elettivamente domiciliata in Salerno alla via San Leonardo presso la sede del proprio ufficio legale;
- RESISTENTE -
OGGETTO: retribuzione spettante durante le ferie.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 4.2.2025 e Parte_1 Parte_2
infermieri dipendenti dell Parte_3
in servizio presso il plesso ospedaliero di Salerno
[...]
(segnatamente l'uno presso il reparto di Neurochirurgia e l'altro presso il reparto di Neuroradiologia), sul presupposto di aver sempre percepito durante il periodo di assenza dal lavoro per ferie una retribuzione inferiore rispetto a quella percepita durante il restante periodo dell'anno lavorato sostenevano che la contrattazione collettiva che escludeva dette indennità dalla retribuzione da percepire durante i periodi di ferie annuali fosse in contrasto con la normativa europea per come interpretata dalla Corte di Giustizia e, di seguito, dalla Corte
di Cassazione e chiedevano, pertanto, che, accertato tale contrasto e il proprio diritto a vedere inclusi i predetti emolumenti nella retribuzione da percepire durante i periodi di ferie annuali, il proprio datore di lavoro fosse condannato al loro pagamento.
Regolarmente instauratosi il contraddittorio si costituiva tardivamente in giudizio l' Parte_3 eccependo l'assoluta infondatezza in fatto ed in diritto della
[...]
domanda attorea.
La causa veniva istruita in via documentale.
All'odierna prima udienza questo Giudicante, preso atto delle note di trattazione scritta depositate dalle parti ex art. 127-ter c.p.c., ha deciso la causa depositando sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato, a prescindere dal vaglio delle altre censure pure sollevate, per l'assorbente e preminente rilievo che difetta il necessario effetto dissuasivo richiesto dalla giurisprudenza europea perché un emolumento omesso debba essere, invece, piuttosto, incluso nella retribuzione da corrispondere durante il periodo di ferie annuali.
Senza necessità di addentrarsi, quindi, nelle più complesse questioni della natura di ciascuna delle due indennità invocate dai ricorrenti e della loro abitualità, non può non rilevarsi, ictu oculi e nell'immediatezza, per il principio della ragione più liquida, l'esiguità (ai limiti dell'irrisorietà) dello scarto tra la retribuzione percepita nei giorni di ferie e la retribuzione ordinaria percepita da parte ricorrente di guisa che può escludersi che esso sia tale da indurre il lavoratore a non fruire del periodo di ferie annuali, che esso costituisca un serio rischio che il lavoratore non prenda le sue ferie. E invero, in ragione del principio cosiddetto della ragione più liquida, la sentenza, quale atto giuridico tipico, non ha il compito di ricostruire compiutamente la vicenda che è oggetto del giudizio in tutti i suoi aspetti giuridici, ma solo quello di accertare se ricorrano le condizioni per concedere la tutela richiesta dall'attore. Consegue che la decisione può fondarsi sopra una ragione il cui esame presupporrebbe logicamente, se fosse invece richiesta una compiuta valutazione dal punto di vista del diritto sostantivo, la previa considerazione di altri aspetti del fatto stesso.
Ecco allora che, anche a voler ritenere che tutte e due le indennità invocate dai ricorrenti siano intrinsecamente connesse all'espletamento delle mansioni o collegate al suo status personale e professionale e percepite stabilmente, non può non prendersi atto che difetta l'altrettanto necessario e fondamentale presupposto richiesto dalla giurisprudenza europea per superare la previsione del CCNL di categoria circa l'esclusione di un determinato emolumento dalla base di calcolo della retribuzione durante le ferie ossia l'effetto dissuasivo alla fruizione delle stesse.
Segnatamente e procedendo con ordine, come noto, l'art. 36 Cost. stabilisce che "il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e
non può rinunziarvi".
Nel contempo l'art. 2109 1° e 2° co cc prevede che: "il prestatore di lavoro ...
ha anche diritto ad un periodo annuale di ferie retribuito" e l'art. 10 D. Lgs. n. 66 del 2003 dispone che: "il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo
annuale di ferie retribuite".
Sul versante della regolamentazione di diritto euro-unitario, si rammenta che l'art. 31 n. 2 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea stabilisce che "ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro
e a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite".
E l'art. 7 della direttiva n. 88/2003/CE prevede che "gli Stati membri prendono
le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite
di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione
previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali".
Stante l'indicato contesto normativo, va altresì evidenziato che la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha dapprima chiarito che "l'espressione
Direttiva N. 88/2003/CE n.d.r.), che figura in tale disposizione, significa che,
per la durata delle ferie annuali ai sensi della direttiva, la retribuzione va
mantenuta. In altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria
per tale periodo di riposo" (cfr. Corte di Giustizia UE sez. i, 16.3.2006, n. 131,
conf. Corte Giustizia UE Grande Sezione, 20.1.2009, n. 350).
Successivamente, la Corte di Giustizia è nuovamente intervenuta in materia con la sentenza CGUE, 15.09.2011, C-155/10, c. della quale, Per_1
stante la rilevanza della pronuncia, si riportano i passi essenziali. La formulazione dell'art. 7 della direttiva 2003/88 non fornisce alcuna esplicita indicazione quanto alla retribuzione cui ha diritto il lavoratore nel corso delle sue ferie annuali. Tuttavia, la giurisprudenza ha ricordato come dalla lettera stessa del n. 1 di tale articolo, norma alla quale tale direttiva non consente di derogare, risulti che tutti i lavoratori beneficiano di ferie annuali retribuite di almeno quattro settimane e che tale diritto alle ferie annuali retribuite deve essere considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale comunitario.
In tale contesto, la Corte ha già avuto occasione di precisare che l'espressione
“ferie annuali retribuite” di cui all'art. 7, n. 1, della direttiva 2003/88 significa che, per la durata delle “ferie annuali” ai sensi di tale direttiva, la retribuzione deve essere mantenuta;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (v. sentenza 16.03.2006, cause riunite C-131/04 e C-257/04, e a., punto 50; e Persona_3 Persona_4
a., cit., punto 58).
Come precisato dall'avvocato generale al par. 90 delle conclusioni, da quanto precede si deduce che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata,
in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore. Da quanto sopra si evince inoltre che un'indennità determinata a un livello appena sufficiente ad evitare un serio rischio che il lavoratore non prenda le sue ferie non soddisfa le prescrizioni del diritto dell'Unione. Orbene, quando la retribuzione percepita dal lavoratore è composta di diversi elementi, per determinare tale retribuzione ordinaria e, di conseguenza,
l'importo cui ha diritto il lavoratore durante le ferie annuali, è necessario svolgere un'analisi specifica. Questo tipo di situazione si verifica nel caso della retribuzione di un pilota di linea in qualità di membro del personale di volo di una compagnia di trasporto aereo. Detta retribuzione è strutturata in un importo fisso annuo e in supplementi variabili correlati al tempo trascorso in volo e al tempo passato all'esterno della base.
In proposito occorre dichiarare che, sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro.
Pertanto, qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore, come il tempo trascorso in volo per i piloti di linea, deve essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali.
All'opposto, gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro, come le spese connesse al tempo che i piloti sono costretti a trascorrere fuori dalla base, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali.
A questo riguardo, è compito del giudice nazionale valutare il nesso intrinseco che intercorre tra, da una parte, i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e, dall'altra, l'espletamento delle mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro. Questa valutazione deve essere svolta in funzione di una media su un periodo di riferimento giudicato rappresentativo.
Ciò precisato, occorre ancora ricordare che la Corte ha già statuito che una dipendente che presta servizio come responsabile di cabina per una compagnia aerea e che, a causa della sua gravidanza, sia temporaneamente assegnata ad un posto a terra, nel corso dell'assegnazione temporanea aveva diritto non solo al mantenimento del suo stipendio di base, bensì anche agli elementi della retribuzione o alle integrazioni che si collegano al suo status
professionale. Pertanto, le integrazioni collegate alla sua qualità di superiore gerarchico, alla sua anzianità e alle sue qualifiche professionali dovevano essere mantenute (v., in questo senso, sentenza 1°.07.2010, causa C-471/08,
Parviainen). Di conseguenza, oltre agli elementi della retribuzione complessiva rilevati in precedenza, tutti quelli correlati allo status personale e professionale del pilota di linea devono essere mantenuti durante le ferie annuali retribuite di tale lavoratore.
Infine, rimane da precisare che tanto la direttiva 2003/88 quanto l'accordo europeo prevedono solamente una tutela minima del diritto alla retribuzione delle lavoratrici e dei lavoratori durante le ferie annuali.
Pertanto, nessuna disposizione del diritto dell'Unione osta a che gli Stati
membri, oppure, se del caso, le parti sociali, si spingano oltre la tutela minima del lavoratore, garantita dalla normativa dell'Unione, e prevedano il mantenimento di tutti gli elementi della retribuzione complessiva che gli spettano durante il periodo di lavoro (v., in questo senso, sentenza Parviainen,
cit., punto 63). Da cui il principio di diritto per cui un pilota di linea, durante le sue ferie annuali, ha diritto non solo al mantenimento del suo stipendio di base,
bensì anche, da un lato, a tutti gli elementi intrinsecamente connessi all'espletamento delle mansioni che gli incombono in forza del suo contratto di lavoro e che sono compensati tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della sua retribuzione complessiva e, dall'altro, a tutti gli elementi collegati allo status personale e professionale del pilota di linea. È compito del giudice nazionale valutare se i diversi elementi che compongono la retribuzione complessiva di tale lavoratore rispondano a detti criteri. La seconda sentenza europea cui fare riferimento è CGUE, 22.05.2014, C-
539/12; il caso di specie era relativo a un lavoratore la cui retribuzione era composta da uno stipendio base e da una provvigione fissata con riferimento ai contratti conclusi dal datore di lavoro che derivano da vendite realizzate da tale lavoratore. La questione era appunto se fosse legittimo riconoscergli,
durante le ferie retribuite, il solo stipendio base, senza le provvigioni (che rappresentavano più del 60% di tale stipendio).
Ebbene, la Corte, richiamati i medesimi principi di cui alla sentenza del 2011,
ha ritenuto che il lavoratore avesse diritto a veder computato, nella retribuzione feriale, anche l'importo delle provvigioni.
Importante, di tale pronuncia, anche la precisazione che gli elementi correlati allo status personale e professionale possono essere quelli che si ricollegano alla qualità di superiore gerarchico, all'anzianità, alle qualifiche professionali.
La giurisprudenza europea sopra riportata è stata recepita, nell'ordinamento nazionale, da Cass. civ., sez. lav., 17.05.2019, n. 13425, la cui motivazione contiene ampi stralci di quelle pronunce.
Se ne riporta il passaggio conclusivo: “A tale riguardo, deve allora osservarsi
come sia compito del giudice di merito valutare, in primo luogo, il rapporto di
funzionalità (id est: il nesso intrinseco, v. sentenza CGUE 15 settembre 2011,
e a., C - 155/10, cit., punto 26) che intercorre tra i vari elementi che Per_1
compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretate ed
applicate le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto
dell'Unione, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il
periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con
carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della direttiva 2003/88/CE.
20. Tale verifica non è stata condotta dalla sentenza impugnata con riferimento
all'indennità di navigazione cd. “(omissis)”, stabilita dal contratto collettivo
aziendale, che va, pertanto, cassata con rinvio alla Corte di Appello di
Palermo”.
È altresì da tener presente che la giurisprudenza di legittimità è giunta a questa svolta europea dopo aver affermato, per lungo tempo, che, attesa l'inesistenza dell'ordinamento di un principio di onnicomprensività della retribuzione, la competenza a stabilire le componenti della retribuzione feriale, così come di ogni altra voce retributiva, spetta alla contrattazione collettiva, tramite le nozioni di retribuzione da essa dettate (cfr. in tal senso, ex multis, Cass. civ.,
sez. lav., 12.11.2018, n. 28937; Cass. civ., sez. lav., 30.10.2017, n. 25760;
Cass. civ., sez. lav., 21.05.2012, n. 7987; Cass. civ., sez.lav., 17.10.2001, n.
12683).
Tanto premesso, il punto fermo da cui partire non può che essere il principio di diritto di CGUE 15.09.2011, secondo il quale un lavoratore ha diritto, durante le sue ferie annuali, non solo al mantenimento del suo stipendio di base, bensì
anche, da un lato, a tutti gli elementi intrinsecamente connessi all'espletamento delle mansioni che gli incombono in forza del suo contratto di lavoro e che sono compensati tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della sua retribuzione complessiva e, dall'altro, a tutti gli elementi collegati allo status
personale e professionale del lavoratore. Tali principi devono essere interpretati, di conseguenza, non come impositivi di una meccanica parificazione tra la retribuzione feriale e quella degli altri periodi dell'anno,
bensì come rivolti a tutelare l'esigenza che il lavoratore non abbia a patire,
quando va in ferie, di una riduzione sproporzionata del proprio trattamento retributivo, tale da avere un effetto dissuasivo dell'effettiva fruizione del diritto.
In altri termini, per poter essere inclusa nella base di calcolo della retribuzione feriale, una voce retributiva deve rispondere ai seguenti tre requisiti:
1) deve essere intrinsecamente connessa alla natura delle mansioni svolte dall'interessato compensando uno specifico “disagio” derivante dall'espletamento di dette mansioni (“disagio” nel senso di “dare incomodo”; se ne ha una riprova verificando i termini nei quali si è espressa la CGUE nelle altre principali lingue: nel testo inglese, si parla di un “inconvenient aspect”,
cioè scomodo, disagiato - possibili sinonimi inglesi, “unconfortable”, “uneasy”,
“awkward” -, nel testo francese, di “désagrément”, che significa inconveniente,
disagio, fastidio, disturbo) oppure deve essere correlata al peculiare status
professionale o personale dell'interessato; 2) deve essere percepita in modo continuativo, o quanto meno non occasionale, dal lavoratore (come si trae in modo esplicito da CGUE
15.09.2011, la valutazione circa la computabilità o no di un'indennità - quindi,
circa l'an, non il quantum - deve essere svolta in funzione di una media su un periodo di riferimento giudicato rappresentativo. Il che implica che occorre anche considerare il dato della frequenza temporale dell'erogazione retributiva nella busta paga di ciascun lavoratore);
3) deve essere di importo consistente (non può che essere rilevante l'importo di tali voci, che deve essere congruo o comunque apprezzabile, in modo da poter dire che rinunciarvi può avere un effetto dissuasivo delle ferie. La
rilevanza di tale dato trova conferma in CGUE 22.05.2014, che a sostegno dell'applicabilità di certe provvigioni ha osservato che esse totalizzavano più
del 60% dello stipendio ordinario del lavoratore).
Orbene, nel caso di specie, difetta, appunto, quest'ultimo requisito.
Segnatamente - e volendo specificare detto requisito - a tal riguardo deve rilevarsi in primo luogo che non possono essere valorizzate argomentazioni basate sull'esistenza nel nostro ordinamento del principio di irrinunciabilità alle ferie annuali, che sarebbe invece assente negli ordinamenti di altri stati membri dell'U.E.
Come ribadito più volte dalla Corte di giustizia U.e. la norma di cui all'art. 7 n. "deve essere considerato come un principio particolarmente importante del
diritto sociale comunitario", il quale è espressamente sancito all'articolo 31,
paragrafo 2, della Carta dei diritti dell'unione europea, alla quale l'articolo 6,
paragrafo 1, TUE riconosce lo stesso valore giuridico dei Trattati (sentenze dell'8 novembre 2012, H. e T., C-229/11 e C-230/11, EU:C:2012:693, punto
22; del 29 novembre 2017, K., C-214/16, EU:C:2017:914, punto 33, nonché
del 4 ottobre 2018, D., C-12/17, EU:C:2018:799, punto 25), cosicchè esso deve trovare comunque applicazione e garanzia, anche se per ipotesi nel singolo ordinamento nazionale non fosse prevista in maniera esplicita l'irrinunciabilità delle ferie.
Il fatto che nel nostro ordinamento vi sia una previsione siffatta non significa che automaticamente non si possano verificare in concreto situazioni in cui il lavoratore possa essere indotto a non fruire delle ferie per non subire una decurtazione della retribuzione percepita durante i periodi di lavoro.
Né può avere rilievo dirimente il fatto che i lavoratori ricorrenti abbiano regolarmente fruito delle ferie nei periodi considerati, o che - da un punto di vista generale - comunque potrebbero goderne anche in un momento successivo all'anno di riferimento, così da escludere ogni effetto dissuasivo dal prendere le ferie connesso alla percezione di una retribuzione inferiore.
Come condivisibilmente evidenziato da Cass. 23-06-2022, n. 20216 cit., sulla scorta di quanto stabilito dalla sentenza della CGUE 13.1.2022, causa C- 514/20 (DS c/ K.) e dalla precedente giurisprudenza dello stesso consesso, "il
diritto alle ferie annuali, sancito dall'art. 7 della direttiva 2003/88, ha una duplice
finalità, ossia consentire al lavoratore, da un lato, di riposarsi rispetto
all'esecuzione dei compiti attribuitigli in forza del suo contratto di lavoro e,
dall'altro, di beneficiare di un periodo di distensione e di ricreazione (sentenza
del 25 giugno 2020, e I.B. SpA, C- Controparte_2
762/18 e C-37/19, EU:C:2020:504, punto 57 e la giurisprudenza ivi citata).
Infatti, è nell'interesse della protezione effettiva della sua sicurezza e della sua
salute che il lavoratore deve normalmente poter beneficiare di un riposo
effettivo (v., in tal senso, sentenza del 20 gennaio 2009, S.-H. e a., C-350/06
e C-520/06, EU:C:2009:18, punto 23).
Se sono queste le esigenze che il riconoscimento del diritto alle ferie retribuite
annuali intende salvaguardare, deve allora ritenersi che "ogni azione o
omissione di un datore di lavoro, avente un effetto anche solo potenzialmente
dissuasivo sulla fruizione di ferie annuali da parte del lavoratore, è
incompatibile con tali esigenze (v. sentenza del 6 novembre 2018, K., C-
619/16, EU:C:2018:872, punto 49 e la giurisprudenza ivi citata)".
"Per questo motivo”, - prosegue la sentenza di legittimità sopra richiamata - “è
stato ritenuto che l'ottenimento della retribuzione ordinaria durante il periodo di
ferie annuali retribuite è volto a consentire al lavoratore di prendere
effettivamente i giorni di ferie cui ha diritto. Orbene, quando la retribuzione
versata a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite previsto all'art. 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal
lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo, lo stesso rischia di essere indotto
a non prendere le sue ferie annuali retribuite, almeno non durante i periodi di
lavoro effettivo, poiché ciò determinerebbe, durante tali periodi, una
diminuzione della sua retribuzione (sentenza del 13 dicembre 2018, H., C-
385/17, EU:C:2018:1018, punto 44 e la giurisprudenza ivi citata). Del pari, la
Corte ha dichiarato che il lavoratore poteva essere dissuaso dall'esercitare il
proprio diritto alle ferie annuali tenuto conto dello svantaggio finanziario, anche
se quest'ultimo è differito, cioè si manifesta nel corso del periodo successivo a
quello delle ferie annuali (v., in tal senso, sentenza del 22 maggio 2014, L., C-
539/12, EU:C:2014:351, punto 21)".
La stessa Corte di Giustizia ha costantemente ribadito che la direttiva 2003/88
tratta il diritto alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tale titolo come due aspetti di un unico diritto (sentenze del 20 gennaio 2009 S.-H.
, del 15 settembre 2011 W. e a., del 13 dicembre 2018 H.), cosicché deve ritenersi che l'irrinunciabilità del periodo di ferie ed il divieto di monetizzazione del periodo minimo, seppur principi contemplati rispettivamente della nostra
Costituzione e dal diritto sociale europeo, non sono sufficienti - da soli - a garantire la pienezza del diritto se non sono accompagnati da una retribuzione adeguata.
Nella prospettiva presa in considerazione dalla giurisprudenza della Corte di
Giustizia e dei giudici nazionali di legittimità, ciò che occorre andare ad indagare, allora, è se, per effetto di prassi, comportamenti datoriali e disposizioni contrattuali, ci sia un serio rischio di induzione del lavoratore a non fruire delle ferie annuali retribuite spettatigli perché l'ammontare della retribuzione corrispostagli durante le ferie, inferiore rispetto a quella percepita durante i periodi di lavoro effettivo, può avere un effetto potenzialmente dissuasivo.
Il rapporto rilevante è, quindi, quello fra la retribuzione ordinaria e la retribuzione in concreto erogata durante le ferie, il cui ammontare deve essere tale da non disincentivarne l'effettivo godimento. La retribuzione per ferie non deve necessariamente coincidere con la retribuzione ordinaria, ma non deve neppure scendere al di sotto di un livello tale da dissuadere il lavoratore dalla fruizione delle ferie (per non perdere una quota consistente di retribuzione).
Il giudizio di comparazione deve necessariamente essere effettuato tra termini omogenei tra di loro poiché il paragone è il raffronto fra due o più termini per stabilire affinità e differenze ed il giudizio di paragonabilità evoca quello di similitudine, imponendo quindi di utilizzare lo stesso orizzonte temporale.
Orbene, raffrontando la retribuzione ordinaria lorda annua considerando soltanto gli ultimi cinque anni risulta per il per come risultante dalle Pt_1
buste paga allegate al ricorso 22.991,35 € nel 2020, 27.828,04 € nel 2021,
29.288,10 € nel 2022, 31.918,31 € nel 2023 e 32.678,77 € nel 2024) e il valore lordo annuale delle indennità invocate pari a € 183,20 (ottenuto dividendo il totale chiesto - € 916,01 - per i 5 anni oggetto del giudizio), il ha subito Pt_1
nel periodo oggetto di causa una riduzione della retribuzione nei giorni di ferie rispetto alla retribuzione ordinaria, rispettivamente, dello 0,79% nel 2020, dello
0,65% nel 2021, dello 0,62% nel 2022, dello 0,57% nel 2023 e dello 0,56% nel
2024).
Orbene, non può certo ritenersi che una riduzione di retribuzione del solo
0.63% (di media) sia tale da indurre il a non fruire del periodo di ferie Pt_1
annuali e tanto sia ragionevolmente sia avendo a supporto la giurisprudenza della Corte di Giustizia dove la percentuale di riduzione della retribuzione per il lavoratore nei casi in cui ha ravvisato il contrasto della disciplina pattizia collettiva con le previsioni europee - come sopra rilevato - è ben più alta.
Relativamente all'altro ricorrente, il , raffrontando la retribuzione Pt_2
ordinaria lorda annua considerando soltanto gli ultimi cinque anni risulta: per come risultante dalle buste paga allegate al ricorso 31.014,70 € nel 2020,
31.775,51 € nel 2021, 33.744,06 € nel 2022, presumibilmente uguale o poco più nel 2023 e nel 2024 - mancano, infatti, le buste per detti due anni -) e il valore lordo annuale delle indennità invocate pari a € 364,86 (ottenuto dividendo il totale chiesto - € 1.824,31 - per i 5 anni oggetto del giudizio), il ha subito nel periodo oggetto di causa una riduzione della retribuzione Pt_2
nei giorni di ferie rispetto alla retribuzione ordinaria, rispettivamente, dell'1.17%
nel 2020, dell'1.14% nel 2021, dell'1,08% nel 2022, presumibilmente dell'1,08% nel 2023 e sempre presumibilmente dell'1,08% nel 2024). Orbene, non può certo ritenersi che una riduzione di retribuzione del solo
1,13% (di media) sia tale da indurre il a non fruire del periodo di ferie Pt_2
annuali e tanto sia ragionevolmente sia avendo a supporto la giurisprudenza della Corte di Giustizia dove la percentuale di riduzione della retribuzione per il lavoratore nei casi in cui ha ravvisato il contrasto della disciplina pattizia collettiva con le previsioni europee - come sopra rilevato - è ben più alta.
Dunque, escluso l'effetto dissuasivo, resta la vincolatività degli accordi di categoria e la legittimità, allora, della previsione in essa contenuta dell'esclusione delle due indennità specificatamente indicate in ricorso dalla base di calcolo della retribuzione durante le ferie, anche a volerle ritenere - lo si ripete per l'ennesima volta - tutte intrinsecamente connesse all'espletamento delle mansioni o collegate allo status personale e professionale dei ricorrenti e da questi percepite in maniera stabile.
Il ricorso non può che essere, allora, rigettato per tale assorbente e preminente motivo.
A tale soccombenza non segue, però, condanna alle spese di lite.
L'esistenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti, l'obiettiva complessità delle questioni trattate nonché l'assoluta novità inducono alla loro compensazione integrale ai sensi dell'art. 92 comma 2 c.p.c. come modificato dall'art. 13 comma 1 d.l. 12/09/14 n. 132 conv. in l. 10/11/14 n. 162
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 772 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2025 promosso da e nei confronti Parte_1 Parte_2
dell' Parte_3
, in persona del legale rapp.te p.t., così provvede:
[...]
1) rigetta il ricorso;
2) compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Salerno, 6.6.2025.
Il Giudice della Sezione Lavoro
Dott. Giovanni Magro
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 della direttiva 2003/88 è inderogabile, e il diritto alle ferie annuali retribuite