Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/06/2025, n. 4700 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4700 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro 2 Sezione, in persona della dott.ssa Maria
Rosaria Palumbo, in funzione di Giudice del Lavoro, a seguito del deposito di note di trattazione scritta disposto ai sensi dell'art. 127 ter cpc, per il giorno 13.5.2025, così come modificato dal d.lgs 149/2022, nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, ha emesso la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 2168/2024 del ruolo generale vertente tra
, e , Parte_1 Parte_2 Parte_3 CP_1 rapp.ti e difesi dall' avv. SILVESTRE ANNA, con cui sono domiciliato telematicamente ricorrente
e rappr.ta e difesa dall' avv. ALLOCCA PASQUALE e dall'avv. TROIANO CP_2
ROBERTA, con cui elett.te domiciliata come in atti resistente
Con ricorso depositato il 29.1.2024, gli istanti di cui in epigrafe, premesso di Contr essere dipendenti di che, sin dalla loro assunzione l' escludeva dalla CP_3 base di calcolo della retribuzione loro corrisposta per i giorni di ferie goduti, una serie di indennità e/o elementi retributivi fissi, corrisposte invece per ogni giornata di lavoro effettivo e connaturate alle mansioni e al tipo di attività svolta.
In particolare, l' non corrisponde ai ricorrenti per i giorni di ferie, le CP_3 seguenti indennità e/o elementi retributivi: a) indennità perequativa Acc.
Regionale 15/12/2011, pari a € 7,00 giornalieri;
b) indennità compensativa Acc.
Regionale 15/12/2011, pari a € 9,79 ovvero 9,86 ovvero 9,77 giornalieri se dovuta;
c) indennità di turno Acc. Nazionale del 1981, pari a € 0,52 giornalieri;
Contr che, con atto di diffida ritualmente notificato in data 22/10/2021, invitavano a provvedere, entro 15 giorni dalla notifica, a disporre l'inclusione, nella retribuzione per i giorni di ferie, di tutte le suddette indennità, con conseguente ricalcolo delle retribuzioni feriali corrisposte fino ad oggi e al versamento delle differenze retributive dovute;
che l 'Azienda non provvedeva a quanto richiesto.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1) accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti all'inclusione nella base di calcolo della loro retribuzione, per i giorni di ferie effettivamente goduti, delle indennità e/o degli elementi retribuiti previsti dal CCNL e loro corrisposti per ogni giornata di lavoro, puntualmente indicate in ricorso;
per l'effetto 2) condannare al Controparte_4 pagamento, in favore dei singoli ricorrenti, delle conseguenti differenze retributive, quantificate in € 7,52, 17,31, 17,38 e/o 17,29 per ciascuna giornata di ferie goduta, dall'anno 2012 all'anno 2022; ed in particolare 3) condannare CP_4 al pagamento, in favore del ricorrente della somma
[...] Pt_1 complessiva di € 2.150,72, in favore del ricorrente , della complessiva Pt_2 somma di euro 4.950,66, in favore del ricorrente della complessiva somma Pt_3
CP_ di euro 4.970,68, in favore del ricorrente , della complessiva somma di euro
4.944,94, come quantificate in ricorso;
ovvero alle diverse somme che l'adito
Tribunale ritenesse di determinare, anche in relazione al combinato disposto degli artt.li 36 Cost., 2099 cc e 2109 cc, art. 7 Direttiva 2003/88 CE;
ovvero alla diversa somma, comunque determinata, anche in via equitativa;
4) in ogni caso, condannare al pagamento di tali somme con rivalutazione monetaria dalla decorrenza CP_2 dei singoli crediti (ciascun giorno di ferie goduto ovvero ciascun anno di servizio) all'effettivo soddisfo;
oltre interessi legali maturati e maturandi sulle somme via via rivalutate e fino all'effettivo soddisfo;
con vittoria di spese…”. Contr Ritualmente notificato il ricorso, si costituiva in giudizio l' chiedendo: “1) la nullità e/o inammissibilità del ricorso;
2) l'integrale rigetto del ricorso, in quanto infondato tanto in fatto quanto in diritto;
3) la prescrizione quinquennale di ogni diritto vantato dagli istanti;
In via subordinata, e nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande dei ricorrenti, Voglia l'On.le Giudice ridurre la somma maturata a favore dei ricorrenti statuendo che alcun importo è dovuto per l'anno
2012 e limitando la richiesta a giugno 2022 e alla minor somma che il Tribunale vorrà determinare nell'auspicata ipotesi di non riconoscimento della totalità delle voci richieste (diritto all'indennità perequativa, diritto all'indennità compensativa e all'indennità di turno), non rientrando le stesse, per i motivi innanzi esposti, nella
c.d. retribuzione “normale”; con vittoria di spese…”.
Le domande sono infondate e, come tali, non possono essere accolte.
Va osservato che, con riferimento alla medesima questione portata all'attenzione della scrivente sono, di recente, intervenute varie sentenze ( cfr. ex multis sent. n.
4256/22 dott.ssa Urzini, sent. n. 602./22 dott.ssa e sent. n. 2569/24 Per_1 dott.ssa ), che hanno vagliato la identica questione oggetto del presente Persona_2 giudizio: il decisum appare certamente condivisibile e questo giudice ritiene, dunque, di prestare adesione al medesimo, come consentito dall'art. 118 disp. att.
c.p.c., secondo la previsione introdotta dall'art. 52, co. 5, della legge n. 69 del
2009.
Ed invero, il tema d'indagine verte sul controverso riconoscimento del trattamento retributivo (a titolo di indennità perequativa/compensativa, indennità di turno) anche alle giornate in cui i lavoratori hanno fruito delle ferie dal momento che la resistente non ha riconosciuto taluni elementi retributivi nella retribuzione erogata durante il congedo feriale.
I ricorrenti muovono dall'assunto che ogni tipo di emolumento, tra cui rientrano le indennità reclamate, in quanto corrisposte in maniera costante e legate alle mansioni effettivamente svolte dal dipendente, sono da ricondurre nel concetto di retribuzione globale di fatto e devono essere riconosciute ai fini della retribuzione versata durante il periodo di fruizione feriale. La nozione di ferie è offerta dall'art. 7 della Direttiva Europea n.88/2003
(riprodotto nell'art. 10 D. Lgs. 66/2003) il quale stabilisce che …Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali… precisando che …Il periodo minimo di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un'indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro… riconoscendo le ferie come un diritto pieno di ogni lavoratore, da non limitare e/o scoraggiare in alcun modo”.
Da tale previsione può trarsi il principio che è illegittima ogni prassi aziendale finalizzata a limitare e/o scoraggiare il ricorso dei dipendenti alle ferie mediante l'erogazione di una retribuzione inferiore a quella ordinariamente percepita dal lavoratore.
Difatti, in ordine al trattamento spettante al lavoratore per i giorni di fruizione delle ferie annuali, la Corte di Giustizia (fin dalla sentenza 16 marzo 2006, cause riunite C-131/04 e C-257/04, punto 50) ha precisato che l'espressione “ferie annuali retribuite di cui all'art. 7, n. 1, della Direttiva 88/2003” comporta che per tutta la durata delle ferie annuali deve essere mantenuta la retribuzione ordinariamente erogata: in altre parole, il lavoratore deve percepire la stessa retribuzione anche per tale periodo di riposo (Cfr. conf. sentenza CGUE del 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C- 520/06, punto 58). L'obbligo di retribuire le ferie
è volto a mettere il lavoratore, in occasione della fruizione delle stesse, in una situazione che, a livello economico, sia paragonabile ai periodi di lavoro (così, le citate sentenze 16 marzo 2006, cause riunite C-131/04 e C-257/04, punto 58, nonché, 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C- 520/06 punto 60).
Può, quindi, convenirsi sul principio che la struttura della retribuzione ordinaria, in definitiva, ...non può incidere sul diritto del lavoratore … di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro… (sicché …qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore
… deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali” (Cfr. CGUE 15 settembre 2011,
C-155/10, punto 23). E' di particolare interesse la sentenza della Cassazione Civile Sez. Lav. -
17/05/2019, n. 13425 e la successiva conforme Cassazione Civile Sez. Lav. -
15/10/2020, n. 22401 giacché i giudici di legittimità hanno statuito la sussistenza di una “nozione europea di "retribuzione" dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie annuali, fissata dall'art. 7 della direttiva 88/2003”, affermando che “per ciò che riguarda, in particolare, "l'ottenimento di un pagamento" a titolo di ferie annuali, la Corte di Giustizia, sin dalla sentenza 16 marzo 2006, cause riunite
C-131/04 e C-257/04, e altri (punto 50), ha avuto occasione di Persona_3 precisare che l'espressione "ferie annuali retribuite" di cui all'art. 7, n. 1, della direttiva n. 88 del 2003 intende significare che, per la durata delle ferie annuali,
"deve essere mantenuta" la retribuzione;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (negli stessi sensi, anche sentenza CGUE 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C- 520/06, e altri, Persona_4 punto 58) e che “ Maggiori e più incisive precisazioni si rinvengono nella pronuncia della Corte di Giustizia 15 settembre 2011, causa C-155/10, e altri (punto Per_5
21) dove si afferma che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione. 13. In tale pronuncia, la Corte di Giustizia ha avuto modo di osservare come " sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sè ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore (...) di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro" (v. sentenza e altri cit., punto 23); Per_5 pertanto "qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro
e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore (...) deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali" (v. sentenza Williams e altri cit., punto 24); all'opposto, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali
"gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro" (v. sentenza Williams e altri cit., punto 25). Del pari, vanno mantenuti, durante le ferie annuali retribuite, gli elementi della retribuzione
"correlati allo status personale e professionale" del lavoratore (v., sentenza Williams
e altri cit., punto 28) e che “Il delineato concetto di retribuzione, dovuta durante le ferie annuali, è confermato dalla successiva giurisprudenza della Corte di Giustizia
(sentenza 22 maggio 2014, causa C-539/12, Z.J.R. Lock, punti 29, 30, 31)”.
Ha osservato la Suprema Corte “che l'interpretazione offerta dalla Corte di
Giustizia, interprete qualificata del diritto UE, ha efficacia ultra partes, sicché alle sentenze dalla stessa rese, sia pregiudiziali sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione UE, va attribuito "il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità" (cfr. Cass. n. 22577 del 2012 e giurisprudenza ivi richiamata). Sicché “in modo conforme al diritto dell'Unione deve essere interpretata la normativa interna laddove riconosce il diritto del prestatore di lavoro a "ferie retribuite" nella misura minima di quattro settimane, senza, tuttavia, recare una specifica definizione di retribuzione”.
Avuto riguardo al caso in esame deve essere, pertanto, valutata la sussistenza del rapporto di funzionalità (id est: il nesso intrinseco, v. sentenza CGUE 15 settembre 2011, e a., C-155/10, cit., punto 26) che intercorre tra i vari Per_5 elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretate ed applicate le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'Unione, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della direttiva 2003/88/CE.
Avuto riguardo al caso in esame, per la soluzione della controversia è, quindi, indispensabile procedere alla corretta qualificazione delle indennità reclamate.
Esse sono:
a) indennità perequativa/compensativa di cui all'Accordo Regionale del
16/12/2011, recepito dall'Accordo Aziendale del 19/02/2013, istituita in sostituzione delle indennità precedentemente godute dai lavoratori e soppresse dai predetti Accordi (indennità erogata per ogni giornata di effettiva presenza/prestazione, in misura fissa stabilita in ragione del profilo e parametro professionale del lavoratore, con conservazione degli obblighi connessi alla natura dei compiti, delle funzioni e delle prestazioni remunerati con le previgenti indennità soppresse);
b) indennità di turno di cui all'Accordo Nazionale del 21 maggio 1981 che spetta al personale viaggiante di macchina e di guida e al rimanente personale che presta servizio in turni avvicendati ed è corrisposta in misura fissa, per ogni giornata di prestazione, secondo quanto previsto dall'Accordo nazionale istitutivo del
21/05/1981.
Orbene, la chiave di lettura offerta dai ricorrenti e fatta propria dai Giudici di primo e secondo grado che si sono occupati della questione non è condivisibile.
Ed invero, va ribadito che ciò che è discussione è la qualificazione delle reclamate indennità, esaminandone la genesi e le finalità.
In proposito si confermano le argomentazioni già enunciate dalla dott.ssa A. Urzini nella sentenza n. 4256/2022 e quelle enunciate nella sentenza n. 602/2022 dott.ssa M. Galante.
Quanto all'indennità cd.perequativa/compensativa, risulta documentato che, in data 15.12.2011, nella sede della Giunta Regionale della Campania, al fine di far fronte alla crisi regionale del trasporto pubblico locale e per evitare il ricorso a procedure di licenziamento collettivo del personale in esubero, i rappresentanti dell'azienda e le organizzazioni sindacali hanno siglato un accordo di intesa per il piano operativo gestionale per l'equilibrio economico dei costi di produzione e dei ricavi avente ad oggetto, tra gli altri, “la cessazione dal 31.12.2011 dell'efficacia degli accordi di II livello vigenti nelle aziende del e le conseguenti disposizioni Pt_4 aziendali che abbiano erogato trattamenti di miglior favore rispetto alle previsioni della legge e della contrattazione collettiva nazionale (art. 3); la garanzia delle condizioni economiche complessivamente equivalenti a quelle in godimento per il personale in forza alla data della stipula dell'accordo, nel rispetto delle normative contrattuali nazionali vigenti (art. 3); l'erogazione dal 1.1.2012 di un'indennità perequativa e compensativa, di natura pensionabile, che la contrattazione aziendale ha determinato - sulla scorta delle prestazioni lavorative legate alle mansioni svolte e / o alla presenza - in misura fissa ed equivalente nell'intero al trattamento attualmente in vigore e valutato ai soli fini del computo del tfr (art. 3)”. L'allegato 1 all'ipotesi di accordo del 25 luglio 2012 avente ad oggetto Nuova struttura della retribuzione normale in conformità di quanto previsto dall'Art 2 dell'intesa regionale del 16/12/2011, nel disciplinare la nuova struttura della retribuzione variabile in conformità di quanto previsto all'Art 3 dell'intesa regionale del 16.12.2011, espressamente dispone che “A partire dal mese di novembre 2012, ai lavoratori in servizio alla data di stipula dell'ipotesi di accordo
[…] sarà corrisposto, per ogni giornata di effettiva prestazione lavorata, una indennità perequativa/compensativa i cui valori sono determinati facendo riferimento ai valori teorici previsti dalla turnazione annua o dalla effettiva presenza media annua calcolata con i valori economici in vigore alla sottoscrizione dell'accordo regionale.
Per ogni figura professionale il valore economico della “indennità perequativa” è quello di cui all'allegata tabella (All. 4) che diventa parte integrante della presente intesa.
Le differenze tra quanto percepito precedentemente dal personale in servizio rispetto a tale valore costituirà l' ‟importo della “indennità compensativa”.
L' “indennità perequativa/compensativa”: - sarà determinata in cifra fissa;
- non
è rivalutabile;
- è pensionabile;
- confluisce nella base di calcolo del t.f.r.
In caso di attribuzione di nuova figura professionale il dipendente percepirà la sola indennità perequativa relativa alla figura professionale che andrà a rivestire.
Sono fatte salve, rispetto a quanto previsto in precedenza, le seguenti eccezioni:
a) nell'ambito delle sottoindicate aree professionali, all'atto di variazione di figura professionale/parametro, sarà corrisposta la indennità perequativa della nuova figura professionale/parametro mantenendo la indennità compensativa se la progressione di carriera avviene nella stessa area di appartenenza”.
Pertanto, è corretto ritenere che “Dall'esame dell'accordo regionale del 15.12.2011
e dall'ipotesi di accordo aziendale del 25.7.2012 risulta, dunque, che alcuni trattamenti corrisposti in base agli accordi di II livello sono confluiti nell'assegno ad personam (art 2 lett i acc. Reg.; all. 1 acc aziendale del 2012) e altri nell'indennità perequativa e compensativa (art 3 acc reg).
Ebbene, essendo confluite distinte voci retributive previste dalla contrattazione di
II livello, va osservato che l'indennità in esame è determinata da alcune voci che tengono conto della qualifica dei lavoratori (es. ind. disagio macchinisti acc. 12
/2, ind. disagio conduttori acc. 12/2, ind. disagio capitreni ap. come da confluenza di cui all'acc. Az del 2012; ind. disagio addetti come CP_5 da confluenza di cui all'acc. Az. del 2013) nonché da altre che, in difetto di ogni allegazione, appaiono corrisposte solo in occasione dello svolgimento delle mansioni con valore di rimborso spese (indennità KM).
Si consideri, quale ulteriore esempio, che per i dipendenti provenienti da
Circumvesuviana, l'indennità perequativa/compensativa comprende anche la retribuzione prevista per “lavoro domenicale acc. Az”: detta indennità, tuttavia, in assenza di allegazione, non sembra intrinsecamente connessa alle peculiari mansioni svolte, essendo il lavoro domenicale non una particolare qualità/caratteristica della mansione ma una semplice collocazione oraria del lavoro comune a qualsiasi altra attività espletabile in regime di subordinazione.
L'eterogeneità delle voci retributive che compongono l'indennità perequativa e compensativa non consente, dunque, di giungere alla conclusione che l'esclusione di tale emolumento dal computo della retribuzione per il calcolo delle ferie sia illegittima. Nella specie non viene in rilievo un singolo emolumento (quale quella di agente unico o di incentivo per attività di condotta o indennità di riserva, a titolo di esempio, per come riportati negli allegati precedenti giurisprudenziali) da valutarsi per la finalità esaminata dalla riportata giurisprudenza comunitaria, ma un beneficio economico, comprensivo di una pluralità di voci, volto a garantire le condizioni economiche equivalenti a quelle in godimento al 2011.
Di tal che la correlazione tra l'indennità perequativa e compensativa e lo svolgimento effettivo della prestazione non deve far ritenere che essa sia intrinsecamente collegata alla esecuzione di mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del proprio contratto di lavoro perché, in tal modo, si attribuirebbe valore – ai fini del computo delle ferie – anche a quelle voci che troverebbero nella prestazione una mera occasione (quale il lavoro domenicale).
Né, invero, l'indennità perequativa e compensativa è stata coniata per compensare determinati status professionali in quanto è stata prevista per tutti i dipendenti che avevano benefici economici di cui alla contrattazione di II livello: la figura professionale incide, infatti, solo sul valore monetario della indennità perequativa ma non sulla debenza dell'emolumento.
Va, poi, rilevato che l'indennità perequativa e compensativa, che racchiude le precedenti voci retributive, è determinata in cifra fissa e correlata ai valori “teorici”
– e non effettivi del singolo lavoratore - previsti dalla “turnazione annua” o dalla effettiva presenza “media” annua calcolata con i valori economici in vigore alla sottoscrizione dell'accordo regionale.
In tal modo, proprio per omogeneizzare il costo del lavoro (art. 3 acc reg 2011), sono state computate le stesse voci per tutti i lavoratori con il medesimo livello professionale e non anche le indennità effettivamente percepite dal singolo dipendente e presenti mensilmente in busta paga prima dell'applicazione dell'accordo.
Conseguentemente può ritenersi che le indennità perequativa e compensativa non siano correlate allo svolgimento effettivo di attività afferenti il contenuto della prestazione ordinaria resa dal singolo dipendente ma a quelle voci che sino al
2011 sono state previste dalla contrattazione di II livello in favore dei dipendenti al fine di garantire l'equivalenza delle condizioni economiche.
Analoghe considerazioni valgono per l'indennità di turno che serve a compensare la fatica sia fisica che morale di dover lavorare in giorni normalmente dedicati al riposo. Trattasi di emolumenti che non sono, quindi, intrinsecamente connessi con lo svolgimento delle mansioni e/o con il contenuto della specifica prestazione richiesta in virtù del contratto di lavoro, essendo, piuttosto, legate alla effettiva presenza fisica del lavoratore sul luogo di lavoro conseguente alle occasionali ed oggettive modalità organizzative del servizio di TPL.
In altri termini la turnazione non costituisce un elemento connotativo della prestazione di lavoro de qua ma una sua modalità attuativa che non incide sulla sua portata contenutistica.
L'istituto, in particolare, è disciplinato dall'accordo nazionale del 21 maggio 1981,
(cfr. in atti), che espressamente prevede: “…5) a decorrere dal 1° giugno 1981 al personale viaggiante di macchina e di guida e al rimanente personale che presta servizio in turni avvicendati saranno corrisposte in aggiunta al trattamento di cui ai numeri 3) e 4): a) un'indennità giornaliera di lire 500 per ogni effettiva giornata di prestazione. Tale indennità non farà parte della retribuzione normale e, pertanto, non sarà considerata utile agli effetti di alcun istituto o materia previsti dal contratto nazionale o da accordo o contratti aziendali e neanche, quindi, ai fini dei trattamenti di buonuscita e di tredicesima e quattordicesima mensilità”.
Giova ricordare che, nel nostro ordinamento, non sussiste un generale principio di onnicomprensività della retribuzione feriale;
alcuni elementi della retribuzione, infatti, possono anche non essere computati ai fini della quantificazione degli istituti indiretti se il loro computo non è espressamente contemplato dalla normativa vigente o dalla contrattazione collettiva.
Sul punto, la S.C. ha recentemente chiarito che: “In tema di retribuzione nel lavoro subordinato, ai fini della determinazione della base di calcolo degli istituti indiretti
(tredicesima mensilità, ferie, festività, ex festività soppresse e permessi retribuiti) non vige nell'ordinamento un principio di onnicomprensività, sicché il compenso per lavoro straordinario va computato, a tali fini, solo ove previsto da norme specifiche
o dalla disciplina collettiva;
pertanto, la retribuzione corrisposta per prestazioni continuative e sistematiche di lavoro straordinario, non facendo parte della retribuzione normale anche se corrisposta in maniera fissa e stabile, non rileva ai fini del trattamento retributivo per le festività infrasettimanali, poiché la l. n. 260 del 1949, art. 5, nel testo di cui alla l. n. 90 del 1954, fa riferimento alla normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio” (Cass.,
23 ottobre 2020, n. 23366).
Conclusivamente, atteso che la fattispecie per cui è causa, per tutte le considerazioni fin qui evidenziate, non è sovrapponibile ai casi esaminati dalla
Corte di Giustizia e dalla Corte di legittimità nazionale, il ricorso va interamente rigettato.
Il contrasto giurisprudenziale tuttora perdurante giustifica la integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nella persona della dott.ssa Maria Rosaria Palumbo, sulla causa di cui in epigrafe, così provvede:
A) Rigetta le domanda;
B) Compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso, in Napoli, in data 12/06/2025
Il giudice del lavoro dr.ssa Maria Rosaria Palumbo