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Sentenza 4 ottobre 2024
Sentenza 4 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 04/10/2024, n. 211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 211 |
| Data del deposito : | 4 ottobre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1631/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
PRIMA CIVILE
Il Tribunale Civile di Lodi, riunito in Camera di Consiglio, in persona delle magistrate:
dott.ssa Ada Cappello Presidente dott.ssa Luisa Dalla Via Giudice relatore dott.ssa Francesca Varesano Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g. 1631/2024 promossa da
(c.f. ), rappresentata, difesa ed elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata presso lo studio dell'avv.ta Ilaria Coppa (c.f. ), in Lodi (LO), in corso C.F._2
Vittorio Emanuele n. 50;
- Ricorrente
e
(c.f. , rappresentato, difeso ed elettivamente Controparte_1 C.F._3 domiciliato presso lo studio dell'avv.ta Carmela Augello (c.f. , in Ancona (AN), C.F._4
alla via Palestro n. 7;
- Ricorrente
Le parti sopra indicate, con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 07.06.2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione della responsabilità
pagina 1 di 4 genitoriale, dell'affidamento, del collocamento e del mantenimento del figlio minore, Persona_1
alle seguenti condizioni:
“CONDIZIONI DI REGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITA'
GENITORIALE
Tutto ciò premesso, i sigg.ri e , Parte_1 Controparte_1
CHIEDONO
Che l'Ill.mo Tribunale voglia, fissare l'udienza per la discussione del presente ricorso, e sentite le parti voglia disciplinare i rapporti futuri tra gli stessi ed il figlio minore, nelle modalità di seguito indicate:
1. Affido del figlio minore ad entrambi i genitori con collocamento e residenza anagrafica Per_1 dello stesso presso l'abitazione della madre, attualmente in Massalengo, Via Baldrighi n. 12; le decisioni importanti nell'interesse del figlio, relative all'educazione, alla formazione scolastica e alla salute saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto delle capacità, inclinazioni naturali e delle aspirazioni di Sarà onere dei genitori di tenersi Per_1
reciprocamente informati circa le questioni relative al figlio.
2. Assegnazione della casa familiare alla sig.ra per viverci con il figlio minore. Parte_1
3. Il OR , compatibilmente con i propri impegni lavorativi, ha facoltà di Controparte_1
visitare il figlio quotidianamente, prelevandolo dalla casa della madre e tenendolo con Per_1
sé per qualche ora, previo accordo con la madre, e di tenere con sé il figlio per due week-end alternati non consecutivi al mese, dal venerdì pomeriggio sino al pre-cena della domenica quando si occuperà di riaccompagnare il bambino presso l'abitazione della madre, compatibilmente con gli impegni scolastici, sportivi e sociali del bambino;
è prevista la facoltà di una video chiamata serale non oltre le ore 21.00, del padre con il figlio;
4. Per quanto concerne le festività natalizie e pasquali, i genitori si regoleranno con il criterio dell'alternanza (Natale, S. Stefano;
Capodanno-Epifania, Pasqua-Lunedì dell'Angelo) con ripartizione equa dei giorni disponibili. Relativamente alle vacanze estive, il OR CP_1
avrà facoltà di trascorrere con il figlio almeno 15 giorni (anche consecutivi), nel periodo compreso tra i mesi di luglio e settembre di ogni anno, previo accordo sulla ripartizione con la sig.ra entro il 28.3 di ogni anno o comunque appena l'Azienda confermerà il Parte_1
piano ferie. I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo del luogo di villeggiatura in cui condurranno il figlio.
5. Il OR si obbliga a corrispondere mensilmente alla ORa , a titolo di CP_1 Pt_1
concorso spese per il mantenimento ordinario del figlio, l'importo di euro 200,00, da pagina 2 di 4 rivalutarsi secondo ISTAT, a partire dall'anno successivo al deposito del presente ricorso, oltre il 50% dei buoni pasto scolastici consumati dal bambino a scuola, (per espressa pattuizione delle parti, anche in deroga ai protocolli ma esclusivamente per la voce mensa scolastica) mediante bonifico bancario entro il giorno 15 di ogni mese. I genitori si danno reciprocamente atto che regoleranno ogni spesa relativa al figlio nel rispetto delle linee-guida del protocollo della Corte d'Appello di Milano del 14.11.2017, che le parti dichiarano di conoscere e di voler adottare. Le parti concordano che l'assegno unico, relativo a attualmente vigente o suoi Per_1
futuri equipollenti verrà percepito al 100% dalla sig.ra che curerà la richiesta agli Enti Pt_1
competenti, impegnandosi il sig. a sottoscrivere quanto necessario al perfezionamento CP_1
della pratica.
6. Si dà atto che l'immobile di Massalengo, Via Baldrighi n. 12, abitato attualmente dalla sig.ra con i due figli è di proprietà al 50% di ciascuna parte ed è gravato attualmente da Pt_1 mutuo fondiario di euro 109.251,00 residui, con una rata mensile di € 400,00.= gravante al
50% su ciascun genitore. Si dà atto altresì che detto immobile è stato posto in vendita dalle parti e che le parti hanno raggiunto un accordo in forza del quale, a condizione di regolare il pagamento della quota parte di mutuo a carico di ciascun genitore, ad avvenuta vendita dell'immobile e ad avvenuta ripartizione del ricavato, la misura del contributo per il mantenimento di a carico del padre sarà fissato in € 300,00 al mese, comprensivo dei Per_1
buoni pasto. I sigg.ri e si rimborseranno reciprocamente il 50% di tutte le spese CP_1 Pt_1 straordinarie sostenute nell'interesse del figlio previa presentazione della Per_1
documentazione comprovante la relativa spesa e previamente concordate tra le parti. Ù
7. I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi.
8. Spese di giudizio integralmente compensate.”.
Le parti, inoltre, hanno provveduto al deposito della documentazione ex art. 473 bis.51 c.p.c. e sono comparse personalmente all'udienza del 18.09.2024, ove hanno confermato di voler ottenere una pronuncia sulla regolamentazione della responsabilità genitoriale, dell'affidamento, del collocamento e del mantenimento del figlio minore, alle condizioni sopra riportate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c..
DIRITTO
pagina 3 di 4 Il Tribunale, valutata la rispondenza all'interesse della prole delle condizioni concordate dalle parti e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole ex art. 473 bis.4 c.p.c. deve ritenersi manifestamente superfluo tenuto conto dell'età del minore (di anni 5) e dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis, così decide:
1) omologa le condizioni sulla regolamentazione della responsabilità genitoriale, dell'affidamento, del collocamento e del mantenimento del figlio minore, alle condizioni sopra riportate;
2) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
3) compensa le spese di procedura.
Così deciso in Lodi, nella Camera di Consiglio del 25.09.2024.
La Giudice rel. est. La Presidente
Dott.ssa Luisa Dalla Via dott.ssa Ada Cappello
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
PRIMA CIVILE
Il Tribunale Civile di Lodi, riunito in Camera di Consiglio, in persona delle magistrate:
dott.ssa Ada Cappello Presidente dott.ssa Luisa Dalla Via Giudice relatore dott.ssa Francesca Varesano Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g. 1631/2024 promossa da
(c.f. ), rappresentata, difesa ed elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata presso lo studio dell'avv.ta Ilaria Coppa (c.f. ), in Lodi (LO), in corso C.F._2
Vittorio Emanuele n. 50;
- Ricorrente
e
(c.f. , rappresentato, difeso ed elettivamente Controparte_1 C.F._3 domiciliato presso lo studio dell'avv.ta Carmela Augello (c.f. , in Ancona (AN), C.F._4
alla via Palestro n. 7;
- Ricorrente
Le parti sopra indicate, con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 07.06.2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione della responsabilità
pagina 1 di 4 genitoriale, dell'affidamento, del collocamento e del mantenimento del figlio minore, Persona_1
alle seguenti condizioni:
“CONDIZIONI DI REGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITA'
GENITORIALE
Tutto ciò premesso, i sigg.ri e , Parte_1 Controparte_1
CHIEDONO
Che l'Ill.mo Tribunale voglia, fissare l'udienza per la discussione del presente ricorso, e sentite le parti voglia disciplinare i rapporti futuri tra gli stessi ed il figlio minore, nelle modalità di seguito indicate:
1. Affido del figlio minore ad entrambi i genitori con collocamento e residenza anagrafica Per_1 dello stesso presso l'abitazione della madre, attualmente in Massalengo, Via Baldrighi n. 12; le decisioni importanti nell'interesse del figlio, relative all'educazione, alla formazione scolastica e alla salute saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto delle capacità, inclinazioni naturali e delle aspirazioni di Sarà onere dei genitori di tenersi Per_1
reciprocamente informati circa le questioni relative al figlio.
2. Assegnazione della casa familiare alla sig.ra per viverci con il figlio minore. Parte_1
3. Il OR , compatibilmente con i propri impegni lavorativi, ha facoltà di Controparte_1
visitare il figlio quotidianamente, prelevandolo dalla casa della madre e tenendolo con Per_1
sé per qualche ora, previo accordo con la madre, e di tenere con sé il figlio per due week-end alternati non consecutivi al mese, dal venerdì pomeriggio sino al pre-cena della domenica quando si occuperà di riaccompagnare il bambino presso l'abitazione della madre, compatibilmente con gli impegni scolastici, sportivi e sociali del bambino;
è prevista la facoltà di una video chiamata serale non oltre le ore 21.00, del padre con il figlio;
4. Per quanto concerne le festività natalizie e pasquali, i genitori si regoleranno con il criterio dell'alternanza (Natale, S. Stefano;
Capodanno-Epifania, Pasqua-Lunedì dell'Angelo) con ripartizione equa dei giorni disponibili. Relativamente alle vacanze estive, il OR CP_1
avrà facoltà di trascorrere con il figlio almeno 15 giorni (anche consecutivi), nel periodo compreso tra i mesi di luglio e settembre di ogni anno, previo accordo sulla ripartizione con la sig.ra entro il 28.3 di ogni anno o comunque appena l'Azienda confermerà il Parte_1
piano ferie. I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo del luogo di villeggiatura in cui condurranno il figlio.
5. Il OR si obbliga a corrispondere mensilmente alla ORa , a titolo di CP_1 Pt_1
concorso spese per il mantenimento ordinario del figlio, l'importo di euro 200,00, da pagina 2 di 4 rivalutarsi secondo ISTAT, a partire dall'anno successivo al deposito del presente ricorso, oltre il 50% dei buoni pasto scolastici consumati dal bambino a scuola, (per espressa pattuizione delle parti, anche in deroga ai protocolli ma esclusivamente per la voce mensa scolastica) mediante bonifico bancario entro il giorno 15 di ogni mese. I genitori si danno reciprocamente atto che regoleranno ogni spesa relativa al figlio nel rispetto delle linee-guida del protocollo della Corte d'Appello di Milano del 14.11.2017, che le parti dichiarano di conoscere e di voler adottare. Le parti concordano che l'assegno unico, relativo a attualmente vigente o suoi Per_1
futuri equipollenti verrà percepito al 100% dalla sig.ra che curerà la richiesta agli Enti Pt_1
competenti, impegnandosi il sig. a sottoscrivere quanto necessario al perfezionamento CP_1
della pratica.
6. Si dà atto che l'immobile di Massalengo, Via Baldrighi n. 12, abitato attualmente dalla sig.ra con i due figli è di proprietà al 50% di ciascuna parte ed è gravato attualmente da Pt_1 mutuo fondiario di euro 109.251,00 residui, con una rata mensile di € 400,00.= gravante al
50% su ciascun genitore. Si dà atto altresì che detto immobile è stato posto in vendita dalle parti e che le parti hanno raggiunto un accordo in forza del quale, a condizione di regolare il pagamento della quota parte di mutuo a carico di ciascun genitore, ad avvenuta vendita dell'immobile e ad avvenuta ripartizione del ricavato, la misura del contributo per il mantenimento di a carico del padre sarà fissato in € 300,00 al mese, comprensivo dei Per_1
buoni pasto. I sigg.ri e si rimborseranno reciprocamente il 50% di tutte le spese CP_1 Pt_1 straordinarie sostenute nell'interesse del figlio previa presentazione della Per_1
documentazione comprovante la relativa spesa e previamente concordate tra le parti. Ù
7. I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi.
8. Spese di giudizio integralmente compensate.”.
Le parti, inoltre, hanno provveduto al deposito della documentazione ex art. 473 bis.51 c.p.c. e sono comparse personalmente all'udienza del 18.09.2024, ove hanno confermato di voler ottenere una pronuncia sulla regolamentazione della responsabilità genitoriale, dell'affidamento, del collocamento e del mantenimento del figlio minore, alle condizioni sopra riportate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c..
DIRITTO
pagina 3 di 4 Il Tribunale, valutata la rispondenza all'interesse della prole delle condizioni concordate dalle parti e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole ex art. 473 bis.4 c.p.c. deve ritenersi manifestamente superfluo tenuto conto dell'età del minore (di anni 5) e dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis, così decide:
1) omologa le condizioni sulla regolamentazione della responsabilità genitoriale, dell'affidamento, del collocamento e del mantenimento del figlio minore, alle condizioni sopra riportate;
2) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
3) compensa le spese di procedura.
Così deciso in Lodi, nella Camera di Consiglio del 25.09.2024.
La Giudice rel. est. La Presidente
Dott.ssa Luisa Dalla Via dott.ssa Ada Cappello
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