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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 21/05/2025, n. 1929 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1929 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 13952/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord, Terza sezione civile, dott.ssa Benedetta Magliulo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 13952 del Ruolo Generale degli affari civili ordinari contenziosi dell'anno 2021 avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
TRA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi in virtù di procura in calce all'atto di citazione C.F._2 notificato dall'avv. Gennaro Lallo (C.F. ) ed elettivamente domiciliati presso C.F._3
il suo studio sito in Napoli al Corso Secondigliano n. 230/C;
OPPONENTI
E
C.F. , in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa in virtù di procura in calce alla comparsa depositata dall'Avv. Marco Nicolosi
(C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma alla via C.F._4
Lima n. 28;
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Come da note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione tempestivamente notificato, i due opponenti convenivano in giudizio per ottenere la revoca del decreto ingiuntivo n. 4601/2021 emesso il Controparte_1
17/11/2021, notificato rispettivamente in data 24/11/2021 e in data 2/12/2021, mediante il quale il
Tribunale di Napoli nord aveva intimato loro il pagamento, in solido con della Controparte_2 somma di € 217.085.39, oltre interessi e spese processuali, in qualità di beneficiari della eredità relitta di , in relazione al credito derivante dal contratto di locazione finanziaria n. Persona_1
ND972546 stipulato il 18/7/2007 con (già e ceduto mediante Controparte_3 CP_4 un'operazione di cartolarizzazione.
Nel merito dei motivi di opposizione, hanno eccepito gli opponenti come il defunto non Pt_1
avesse mai sottoscritto alcun tipo di accordo con negando pertanto che le Controparte_3
sottoscrizioni fossero di suo pugno.
Hanno poi eccepito la prescrizione del preteso diritto, tenuto conto della data della scrittura privata di rettifica del contratto di locazione finanziaria, risalente al 7/5/2008, e della durata di 86 rate mensili stabilita nel contratto a decorrere dal 1/5/2008. Pervenivano dunque alla conclusione che, alla data della notifica del decreto ingiuntivo nel mese di ottobre 2021, il diritto era ormai già inesorabilmente prescritto. In aggiunta eccepivano anche la prescrizione quinquennale degli interessi di mora ai sensi dell'art. 2948 n. 4 c.c.
Infine, lamentavano l'usurarietà degli interessi applicati, invocando la sanzione di nullità stabilita dall'art. 1815 c.c., e la inattitudine probatoria della documentazione prodotta in fase monitoria.
In definitiva, chiedevano la revoca del decreto ingiuntivo, in accoglimento dell'opposizione, previo diniego della istanza di concessione della provvisoria esecutività, con vittoria di spese.
Con comparsa di risposta ritualmente depositata, si costituiva in giudizio la società opposta, respingendo le avverse difese.
Nella comparsa, la società ribadiva il diritto al legittimo esercizio del credito, in forza del contratto di locazione finanziaria regolarmente sottoscritto, e censurava la inammissibilità del disconoscimento della firma, allorché il contratto veniva firmato originariamente da
[...]
mentre solo successivamente sarebbe subentrato come utilizzatore per Persona_2 Persona_1
effetto della scrittura privata del 7/5/2008 volta alla cessione del contratto. In ogni caso, evidenziava che il contratto aveva avuto regolare esecuzione fino ad aprile 2013, quando era attestato il regolare versamento dei canoni di leasing, come risulta dall'estratto conto non contestato dalle controparti;
solo in via subordinata formulava istanza di verificazione della firma.
Respingeva inoltre l'eccezione di prescrizione, sull'assunto che il dies a quo del termine prescrizionale non poteva decorrere prima della scadenza dell'ultima rata del contratto di leasing, collocata nel 2014, e che con ogni evidenza al 2021 non era ancora trascorso un decennio;
inoltre reputava infondata l'eccezione di prescrizione anche in relazione agli interessi.
Infine, censurava il carattere generico ed esplorativo della eccezione di ususarietà e la piena attendibilità della documentazione prodotta in fase monitoria. In conclusione, chiedeva la conferma del decreto ingiuntivo, previa concessione della provvisoria esecutività, e il rigetto dell'opposizione, ritenuta infondata in fatto e in diritto, oltre la condanna della controparte al pagamento delle spese processuali.
2. Denegate la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, rigettata l'istanza di riunione per connessione, fallito il tentativo di mediazione e l'ulteriore tentativo di conciliazione, la causa veniva reputata la causa matura per la decisione senza assunzione di mezzi istruttori, quindi il Giudice la rinviava per la precisazione delle conclusioni.
3. Preliminarmente, occorre dare atto che le parti hanno ritualmente esperito il tentativo di mediazione disposto dal Giudice, come da ordinanza del 24/1/2023, sebbene con esito negativo per indisponibilità delle stesse a dar seguito a qualunque forma di accordo transattivo.
L'avveramento della condizione di procedibilità risulta essere stata soddisfatta con l'incontro innanzi al mediatore, di cui è stato redatto verbale negativo depositato in giudizio da parte opposta.
4. In via pregiudiziale va affrontata l'eccezione di prescrizione, in quanto potenzialmente assorbente di ogni altra.
Nello stabilire l'ordine logico di esame delle questioni, infatti, è possibile assegnare priorità alle eccezioni che, ancorché logicamente subordinate, si presentano all'apparenza come la ragione più liquida di accoglimento dell'opposizione (cfr. Cassazione civile, 29/09/2020, n.20555; da ultimo, nella giurisprudenza di merito, Tribunale Milano, 21/05/2020, n.2895; Tribunale Roma,
02/11/2020, n.7091).
L'eccezione tuttavia è infondata.
Ai sensi dell'art. 2935 c.c., la prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, che nei contratti di durata va individuato alla data in cui l'obbligazione diventa esigibile. Orbene, è pacifico tra le parti che il contratto sia stato stipulato nel mese di maggio 2008 con la pattuizione di
86 rate mensili, volte al frazionamento del debito restitutorio, con la conseguenza che l'utilizzatore avrebbe saldato l'ultima rata non prima del 2015.
Il dies a quo deve quindi essere fissato alla scadenza dell'ultima rata, che è senz'altro anteriore al decennio anteriore al deposito del ricorso monitorio, risalente al mese di ottobre 2021.
Analogamente l'eccezione di prescrizione si presenta infondata in relazione agli interessi, che seguono il medesimo termine di prescrizione decennale. Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità ormai consolidata, se l'obbligazione riguarda un debito rateizzato in prestazioni periodiche, il termine di prescrizione inizia a decorrere per entrambe le obbligazioni – quella di restituzione del capitale e quella di restituzione degli interessi - dal momento utile per il pagamento dell'ultima rata del debito principale e si identifica, anche per gli interessi, con quello ordinario decennale (Cassazione civile, 23/09/2024, n.25420).
L'eccezione va di conseguenza rigettata, in condivisione delle repliche della opposta.
5. La difesa degli opponenti è inoltre rivolta alla contestazione della genuinità della firma.
In via di metodo, giova rammentare che il disconoscimento va condotto in maniera specifica e determinata, mediante espressioni chiare e inequivoche che, benché non richiedano l'uso di formule sacramentali, non possono risolversi in una mera formula di stile e ciò vale tanto per il disconoscimento dell'autografia di una sottoscrizione ai sensi dell'art. 214 c.p.c., quanto per il disconoscimento della conformità delle copie fotostatiche agli originali ai sensi dell'art. 2719 c.c.
Se la controparte non disconosce la sottoscrizione in modo specifico ed inequivoco alla prima udienza successiva o comunque nella prima risposta successiva alla sua produzione, l'effetto processuale è che l'autenticità della sottoscrizione si ha per acquisita (cfr. Cassazione civile,
18/07/2024, n.19850, pronunciata nel caso specifico di disconoscimento proveniente da eredi).
Nella fattispecie, gli opponenti si sono limitati ad un disconoscimento di tenore approssimativo, sul rilievo che le sottoscrizioni in calce al contratto di locazione finanziaria e alle non meglio identificate “scritture private” sarebbero “chiaramente differente da quella utilizzata dal de cuius”.
Il disconoscimento si risolve in un'affermazione vaga e apodittica, non sorretta da adeguato sforzo argomentativo, e non soddisfa i criteri di specificità della contestazione esigibili dalla parte ai sensi dell'art. 214 c.p.c., omettendo qualsiasi argomento a sostegno della dedotta apocrifia. Tra l'altro, la parte ha rinunciato ad approfondire la sua eccezione, omettendo il deposito di successive memorie ai sensi dell'art. 183 co. 6 c.p.c., e questo contegno processuale concorre al corredo probatorio a fondamento della decisione.
Il carattere generico della eccezione è ulteriormente confermato dalla circostanza che il contratto di locazione finanziaria a fondamento del decreto ingiuntivo non fu mai sottoscritto dal defunto , Pt_1
bensì da ma questa circostanza non sembra essere stata opportunamente Persona_2 verificata dagli opponenti nell'avanzare il disconoscimento di firma. Anche sotto questo profilo deve quindi trovare accoglimento la replica della società opposta, che ha insistito affinché fosse dichiarata la inammissibilità del disconoscimento.
6. La parte opponente ha censurato anche l'usurarietà degli interessi, inferendone la nullità.
Sulla parte che agisce per la ripetizione dell'indebito asseritamente generato dall'applicazione di tassi usurari grava l'onere della prova circa i modi, i tempi e la misura del superamento del tasso soglia, mediante contestazioni circostanziate in merito alla misura dello sforamento e ai criteri adottati per calcolarlo (Tribunale Napoli, 04/02/2021, n.1098; Tribunale Ferrara, 5/12/2013; Cass.
S.U., 29/4/2009, n. 9941). Il principio è stato confermato anche dalla recente sentenza resa a
Sezioni Unite della Corte di Cassazione che, pronunciandosi sul tema della usurarietà degli interessi di mora, ha ribadito in merito la validità della regola di giudizio fondata sull'onere della prova secondo cui “il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento” (Cass. Sez. Un. 18/09/2020, n.19597).
Sulla parte che invoca l'usurarietà grava quindi l'onere di dimostrare i fatti posti a fondamento della propria eccezione, secondo la tradizionale regola di giudizio fondata sull'onere della prova di cui all'art. 2967 c.c., ma al contrario la parte opponente, disattendendo questa regola, non ha offerto alcun supporto argomentativo alla critica di usurarietà, limitandosi a riepilogare sinteticamente la normativa di riferimento in materia di mutui, e tanto basta per rigettare l'eccezione.
7. La presente opposizione si presenta dunque nel complesso infondata.
Nel rispetto dell'ordinario criterio di riparto degli oneri probatori, la società opposta ha congruamente dimostrato la fonte negoziale della pretesa, mediante la produzione del relativo contratto, e ha allegato l'inadempimento della controparte, sulla scorta della documentazione contabile a sua disposizione;
è sul debitore della prestazione che grava invece l'onere di dimostrare i fatti modificativi, impeditivi ed estintivi dell'altrui diritto, dimostrando di avere in tutto o in parte pagato il debito o altre vicende da cui desumere la illegittimità della pretesa.
Gli opponenti tuttavia, nel sottrarsi a questo preciso onere, non sono riusciti a superare la prova documentale offerta dalla società opposta, che nel complesso si presenta completa e sufficiente alla conferma dell'ingiunzione.
8. In definitiva, l'opposizione è infondata e va rigettata, con consequenziale conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri minimi aggiornati al
D.M. 147/2022, in assenza di questioni processuali e sostanziali di eccezionale complessità, con esclusione della fase istruttoria che non ha avuto luogo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, Terza sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede: Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 4601/2021 emesso dal Tribunale di Napoli nord il 17/11/2021 e lo dichiara definitivamente esecutivo;
Condanna gli opponenti in solido al pagamento delle spese di lite in favore della parte opposta che si liquidano in € 7.052,00 oltre rimborso forfettario al 15%, cpa ed iva.
Aversa, 20/05/2025
Il Giudice
Dott.ssa Benedetta Magliulo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord, Terza sezione civile, dott.ssa Benedetta Magliulo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 13952 del Ruolo Generale degli affari civili ordinari contenziosi dell'anno 2021 avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
TRA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi in virtù di procura in calce all'atto di citazione C.F._2 notificato dall'avv. Gennaro Lallo (C.F. ) ed elettivamente domiciliati presso C.F._3
il suo studio sito in Napoli al Corso Secondigliano n. 230/C;
OPPONENTI
E
C.F. , in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa in virtù di procura in calce alla comparsa depositata dall'Avv. Marco Nicolosi
(C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma alla via C.F._4
Lima n. 28;
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Come da note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione tempestivamente notificato, i due opponenti convenivano in giudizio per ottenere la revoca del decreto ingiuntivo n. 4601/2021 emesso il Controparte_1
17/11/2021, notificato rispettivamente in data 24/11/2021 e in data 2/12/2021, mediante il quale il
Tribunale di Napoli nord aveva intimato loro il pagamento, in solido con della Controparte_2 somma di € 217.085.39, oltre interessi e spese processuali, in qualità di beneficiari della eredità relitta di , in relazione al credito derivante dal contratto di locazione finanziaria n. Persona_1
ND972546 stipulato il 18/7/2007 con (già e ceduto mediante Controparte_3 CP_4 un'operazione di cartolarizzazione.
Nel merito dei motivi di opposizione, hanno eccepito gli opponenti come il defunto non Pt_1
avesse mai sottoscritto alcun tipo di accordo con negando pertanto che le Controparte_3
sottoscrizioni fossero di suo pugno.
Hanno poi eccepito la prescrizione del preteso diritto, tenuto conto della data della scrittura privata di rettifica del contratto di locazione finanziaria, risalente al 7/5/2008, e della durata di 86 rate mensili stabilita nel contratto a decorrere dal 1/5/2008. Pervenivano dunque alla conclusione che, alla data della notifica del decreto ingiuntivo nel mese di ottobre 2021, il diritto era ormai già inesorabilmente prescritto. In aggiunta eccepivano anche la prescrizione quinquennale degli interessi di mora ai sensi dell'art. 2948 n. 4 c.c.
Infine, lamentavano l'usurarietà degli interessi applicati, invocando la sanzione di nullità stabilita dall'art. 1815 c.c., e la inattitudine probatoria della documentazione prodotta in fase monitoria.
In definitiva, chiedevano la revoca del decreto ingiuntivo, in accoglimento dell'opposizione, previo diniego della istanza di concessione della provvisoria esecutività, con vittoria di spese.
Con comparsa di risposta ritualmente depositata, si costituiva in giudizio la società opposta, respingendo le avverse difese.
Nella comparsa, la società ribadiva il diritto al legittimo esercizio del credito, in forza del contratto di locazione finanziaria regolarmente sottoscritto, e censurava la inammissibilità del disconoscimento della firma, allorché il contratto veniva firmato originariamente da
[...]
mentre solo successivamente sarebbe subentrato come utilizzatore per Persona_2 Persona_1
effetto della scrittura privata del 7/5/2008 volta alla cessione del contratto. In ogni caso, evidenziava che il contratto aveva avuto regolare esecuzione fino ad aprile 2013, quando era attestato il regolare versamento dei canoni di leasing, come risulta dall'estratto conto non contestato dalle controparti;
solo in via subordinata formulava istanza di verificazione della firma.
Respingeva inoltre l'eccezione di prescrizione, sull'assunto che il dies a quo del termine prescrizionale non poteva decorrere prima della scadenza dell'ultima rata del contratto di leasing, collocata nel 2014, e che con ogni evidenza al 2021 non era ancora trascorso un decennio;
inoltre reputava infondata l'eccezione di prescrizione anche in relazione agli interessi.
Infine, censurava il carattere generico ed esplorativo della eccezione di ususarietà e la piena attendibilità della documentazione prodotta in fase monitoria. In conclusione, chiedeva la conferma del decreto ingiuntivo, previa concessione della provvisoria esecutività, e il rigetto dell'opposizione, ritenuta infondata in fatto e in diritto, oltre la condanna della controparte al pagamento delle spese processuali.
2. Denegate la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, rigettata l'istanza di riunione per connessione, fallito il tentativo di mediazione e l'ulteriore tentativo di conciliazione, la causa veniva reputata la causa matura per la decisione senza assunzione di mezzi istruttori, quindi il Giudice la rinviava per la precisazione delle conclusioni.
3. Preliminarmente, occorre dare atto che le parti hanno ritualmente esperito il tentativo di mediazione disposto dal Giudice, come da ordinanza del 24/1/2023, sebbene con esito negativo per indisponibilità delle stesse a dar seguito a qualunque forma di accordo transattivo.
L'avveramento della condizione di procedibilità risulta essere stata soddisfatta con l'incontro innanzi al mediatore, di cui è stato redatto verbale negativo depositato in giudizio da parte opposta.
4. In via pregiudiziale va affrontata l'eccezione di prescrizione, in quanto potenzialmente assorbente di ogni altra.
Nello stabilire l'ordine logico di esame delle questioni, infatti, è possibile assegnare priorità alle eccezioni che, ancorché logicamente subordinate, si presentano all'apparenza come la ragione più liquida di accoglimento dell'opposizione (cfr. Cassazione civile, 29/09/2020, n.20555; da ultimo, nella giurisprudenza di merito, Tribunale Milano, 21/05/2020, n.2895; Tribunale Roma,
02/11/2020, n.7091).
L'eccezione tuttavia è infondata.
Ai sensi dell'art. 2935 c.c., la prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, che nei contratti di durata va individuato alla data in cui l'obbligazione diventa esigibile. Orbene, è pacifico tra le parti che il contratto sia stato stipulato nel mese di maggio 2008 con la pattuizione di
86 rate mensili, volte al frazionamento del debito restitutorio, con la conseguenza che l'utilizzatore avrebbe saldato l'ultima rata non prima del 2015.
Il dies a quo deve quindi essere fissato alla scadenza dell'ultima rata, che è senz'altro anteriore al decennio anteriore al deposito del ricorso monitorio, risalente al mese di ottobre 2021.
Analogamente l'eccezione di prescrizione si presenta infondata in relazione agli interessi, che seguono il medesimo termine di prescrizione decennale. Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità ormai consolidata, se l'obbligazione riguarda un debito rateizzato in prestazioni periodiche, il termine di prescrizione inizia a decorrere per entrambe le obbligazioni – quella di restituzione del capitale e quella di restituzione degli interessi - dal momento utile per il pagamento dell'ultima rata del debito principale e si identifica, anche per gli interessi, con quello ordinario decennale (Cassazione civile, 23/09/2024, n.25420).
L'eccezione va di conseguenza rigettata, in condivisione delle repliche della opposta.
5. La difesa degli opponenti è inoltre rivolta alla contestazione della genuinità della firma.
In via di metodo, giova rammentare che il disconoscimento va condotto in maniera specifica e determinata, mediante espressioni chiare e inequivoche che, benché non richiedano l'uso di formule sacramentali, non possono risolversi in una mera formula di stile e ciò vale tanto per il disconoscimento dell'autografia di una sottoscrizione ai sensi dell'art. 214 c.p.c., quanto per il disconoscimento della conformità delle copie fotostatiche agli originali ai sensi dell'art. 2719 c.c.
Se la controparte non disconosce la sottoscrizione in modo specifico ed inequivoco alla prima udienza successiva o comunque nella prima risposta successiva alla sua produzione, l'effetto processuale è che l'autenticità della sottoscrizione si ha per acquisita (cfr. Cassazione civile,
18/07/2024, n.19850, pronunciata nel caso specifico di disconoscimento proveniente da eredi).
Nella fattispecie, gli opponenti si sono limitati ad un disconoscimento di tenore approssimativo, sul rilievo che le sottoscrizioni in calce al contratto di locazione finanziaria e alle non meglio identificate “scritture private” sarebbero “chiaramente differente da quella utilizzata dal de cuius”.
Il disconoscimento si risolve in un'affermazione vaga e apodittica, non sorretta da adeguato sforzo argomentativo, e non soddisfa i criteri di specificità della contestazione esigibili dalla parte ai sensi dell'art. 214 c.p.c., omettendo qualsiasi argomento a sostegno della dedotta apocrifia. Tra l'altro, la parte ha rinunciato ad approfondire la sua eccezione, omettendo il deposito di successive memorie ai sensi dell'art. 183 co. 6 c.p.c., e questo contegno processuale concorre al corredo probatorio a fondamento della decisione.
Il carattere generico della eccezione è ulteriormente confermato dalla circostanza che il contratto di locazione finanziaria a fondamento del decreto ingiuntivo non fu mai sottoscritto dal defunto , Pt_1
bensì da ma questa circostanza non sembra essere stata opportunamente Persona_2 verificata dagli opponenti nell'avanzare il disconoscimento di firma. Anche sotto questo profilo deve quindi trovare accoglimento la replica della società opposta, che ha insistito affinché fosse dichiarata la inammissibilità del disconoscimento.
6. La parte opponente ha censurato anche l'usurarietà degli interessi, inferendone la nullità.
Sulla parte che agisce per la ripetizione dell'indebito asseritamente generato dall'applicazione di tassi usurari grava l'onere della prova circa i modi, i tempi e la misura del superamento del tasso soglia, mediante contestazioni circostanziate in merito alla misura dello sforamento e ai criteri adottati per calcolarlo (Tribunale Napoli, 04/02/2021, n.1098; Tribunale Ferrara, 5/12/2013; Cass.
S.U., 29/4/2009, n. 9941). Il principio è stato confermato anche dalla recente sentenza resa a
Sezioni Unite della Corte di Cassazione che, pronunciandosi sul tema della usurarietà degli interessi di mora, ha ribadito in merito la validità della regola di giudizio fondata sull'onere della prova secondo cui “il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento” (Cass. Sez. Un. 18/09/2020, n.19597).
Sulla parte che invoca l'usurarietà grava quindi l'onere di dimostrare i fatti posti a fondamento della propria eccezione, secondo la tradizionale regola di giudizio fondata sull'onere della prova di cui all'art. 2967 c.c., ma al contrario la parte opponente, disattendendo questa regola, non ha offerto alcun supporto argomentativo alla critica di usurarietà, limitandosi a riepilogare sinteticamente la normativa di riferimento in materia di mutui, e tanto basta per rigettare l'eccezione.
7. La presente opposizione si presenta dunque nel complesso infondata.
Nel rispetto dell'ordinario criterio di riparto degli oneri probatori, la società opposta ha congruamente dimostrato la fonte negoziale della pretesa, mediante la produzione del relativo contratto, e ha allegato l'inadempimento della controparte, sulla scorta della documentazione contabile a sua disposizione;
è sul debitore della prestazione che grava invece l'onere di dimostrare i fatti modificativi, impeditivi ed estintivi dell'altrui diritto, dimostrando di avere in tutto o in parte pagato il debito o altre vicende da cui desumere la illegittimità della pretesa.
Gli opponenti tuttavia, nel sottrarsi a questo preciso onere, non sono riusciti a superare la prova documentale offerta dalla società opposta, che nel complesso si presenta completa e sufficiente alla conferma dell'ingiunzione.
8. In definitiva, l'opposizione è infondata e va rigettata, con consequenziale conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri minimi aggiornati al
D.M. 147/2022, in assenza di questioni processuali e sostanziali di eccezionale complessità, con esclusione della fase istruttoria che non ha avuto luogo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, Terza sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede: Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 4601/2021 emesso dal Tribunale di Napoli nord il 17/11/2021 e lo dichiara definitivamente esecutivo;
Condanna gli opponenti in solido al pagamento delle spese di lite in favore della parte opposta che si liquidano in € 7.052,00 oltre rimborso forfettario al 15%, cpa ed iva.
Aversa, 20/05/2025
Il Giudice
Dott.ssa Benedetta Magliulo