Articolo 2 della Legge 18 novembre 1998, n. 398
Articolo 1Articolo 3
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21 novembre 1998
Art. 2. 1. L' articolo 11-quater del regio decreto-legge 19 ottobre 1919, n. 2060 , convertito, con modificazioni, dalla legge 23 settembre 1920, n. 1365 , come modificato dalla legge 13 dicembre 1928, n. 3233 , e' abrogato.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i servizi bancari e finanziari da appaltarsi dall'EAAP sono affidati secondo le procedure di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 , ed il relativo bando deve prevedere la gratuita' del servizio di cassa.
Note all'art. 2:
- Il testo dell' art. 11-quater del regio decreto-legge 19 ottobre 1919, n. 2060 , convertito, con modificazioni, dalla legge 23 settembre 1920, n. 1365 , come modificato dalla legge 13 dicembre 1928, n. 3233 , e' il seguente:
"Art. 11-quater. - Il servizio di cassa dell'Ente e' eseguito gratuitamente dal Banco di Napoli.
Fermo restando il disposto del precedente comma, il servizio di tesoreria e' esercitato per mezzo dello stesso Banco di Napoli, ovvero di un tesoriere particolare, con le norme da stabilirsi dal regolamento.
L'ufficio di tesoriere e' disimpegnato dall'esattore particolare dell'Ente, quando sia prescelto tale metodo di conferimento del servizio di riscossione".
- Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 (Pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 6 maggio 1995, n. 104), reca: "Attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi".
Entrata in vigore il 21 novembre 1998
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