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Sentenza 11 luglio 2024
Sentenza 11 luglio 2024
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- 1. Avvocato autentica una firma convinto della sua autenticità: punito a titolo di dolo eventualeAccesso limitatoAlessio Scarcella · https://www.altalex.com/ · 24 luglio 2024
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 11/07/2024, n. 27684 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27684 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da CO CI nato a [...] il [...]; avverso la sentenza del 24 gennaio 2024 della Corte d'appello di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Michele Cuoco;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Aldo Ceniccola, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
letta la memoria depositata il 15 aprile 2024 dall'avv. Fabrizio Savella, nell'interesse della Società Reale Mutua di Assicurazioni, parte civile costituita, che ha concluso per la conferma della sentenza impugnata;
letta la memoria depositata il 20 aprile 2024 dall'avv. Mauro Salvatore Matteis che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. CI CO veniva rinviato a giudizio per rispondere del reato di cui all'art. 642 cod. pen., perché, al fine di conseguire l'indennizzo di un'assicurazione, nella sua qualità di procuratore di NT OL, denunciava un sinistro mai Penale Sent. Sez. 5 Num. 27684 Anno 2024 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: CUOCO MICHELE Data Udienza: 08/05/2024 accaduto e avanzava, mediante notifica dell'atto di citazione, richiesta di risarcimento danni alla compagnia di assicurazione, così precostituendo i documenti e i relativi elementi di prova. Celebrato il giudizio di primo grado, il ricorrente veniva condannato per il reato di cui all'art. 481 cod. pen., per aver falsamente attestato che la firma di NT OL, posta in calce alla procura alle liti, fosse autentica. L'imputato, proposto appello, eccepiva la violazione degli artt. 521 e 522 cod. proc. pen., in ragione della diversità del fatto per il quale era stato condannato rispetto a quello contestato nel capo di imputazione. La Corte territoriale rigettava l'appello, ritenendo che il fatto per il quale vi era stata condanna non fosse né nuovo, né diverso (in quanto rappresentante uno degli artifizi necessari per portare a compimento il proposito fraudolento) e, comunque, riconosciuto dall'imputato; dichiarava, tuttavia, l'estinzione del reato, in quanto prescritto nelle more del giudizio, confermando, tuttavia, le statuizioni civili. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato articolando due motivi di censura. 2.1. Il primo, formulato sotto i profili della violazione di legge (in relazione agli artt. 521 e 522 cod. proc. pen.) e del connesso vizio di motivazione, ripropone la censura sollevata in grado d'appello, deducendo che la condotta per la quale il CO è stato condannato (la falsa attestazione dell'autenticità della sottoscrizione) non poteva essere desumibile dall'imputazione così come originariamente formulata, per cui il ricorrente sarebbe stato condannato per un fatto diverso da quello contestato, con conseguente nullità di entrambe le sentenze: quella di primo grado e quella resa in grado d'appello. 2.2. Il secondo, invece, deduce l'illogicità manifesta e la contraddittorietà della motivazione offerta dalla Corte territoriale nella parte in cui ha ritenuto che l'imputato avesse ammesso l'addebito e da ciò deducendo la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di falso. Invero, sotto tale profilo, l'autentica non certifica che la sottoscrizione è stata apposta in presenza dell'avvocato, ma solo la provenienza della firma dal soggetto che ne risulta sottoscrittore. Non è quindi l'assenza del cliente a rendere l'atto falso, ma la consapevolezza di autenticare una firma che non sia stata apposta da costui, circostanza sempre convintamente negata dal CO. E, sotto tale profilo, se si attribuisce credibilità alla dichiarazione dell'imputato, così come emerge dalle motivazioni di entrambi i giudici del merito, non vi sarebbero ragioni per dubitare che il CO non avesse avuto contezza della falsità della firma apposta in calce all'atto. Ne deriverebbe, 2 quindi, solo una responsabilità del cliente ai sensi artt. 48-481 cod. pen., per aver indotto il suo avvocato a formare un atto falso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Secondo la prospettazione offerta dai giudici del merito, la falsa certificazione dell'autenticità della firma, non apposta in sua presenza, costituirebbe uno degli artifici necessari per portare a compimento il proposito fraudolento e, quindi, il fatto potrebbe essere comunque ricondotto alla dinamica descritta nell'originario capo di imputazione. In ogni caso, l'imputato avrebbe comunque ammesso di aver falsamente certificato l'autenticità della sottoscrizione e ciò sarebbe sufficiente per ritenere integrati tutti gli elementi costitutivi dell'art. 481 cod. pen. ed escludere la violazione degli artt. 521 e 522 del codice di procedura penale. Il principio è corretto. Come è noto, infatti, il giudice può dare al fatto — ai sensi del primo comma dell'art. 521 cod. proc. pen. — una definizione giuridica diversa da quella enunciata nell'imputazione, purché il reato non ecceda la sua competenza o non sia affidato alla cognizione del tribunale in composizione collegiale anziché monocratica. La necessaria tutela dei diritti di difesa dell'imputato, tuttavia, impone che il giudice si limiti alla mera riqualificazione di un fatto, quello contestato nel capo d'imputazione, che nella sua materialità e nel suo profilo soggettivo, deve rimanere comunque immutato. Un'eventuale diversità, accertata nel corso del processo, impone al giudice di rimettere gli atti al pubblico ministero per le sue determinazioni in ordine all'esercizio dell'azione penale, essendo precluso al giudice di pronunciarsi su un fatto diverso, rispetto al quale l'imputato non ha potuto esercitare il suo diritto di difesa. Ciononostante, questa Corte ha già avuto modo di osservare come l'indagine volta ad accertare la violazione del principio non si esaurisce nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza, ma coinvolge la valutazione del complessivo iter processuale e la conseguente verifica della sussistenza di concrete possibilità di esercitare il diritto di difesa in ordine all'oggetto dell'imputazione (Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, Rv. 205619; Sez. U, Sentenza n. 36551 del 15/07/2010, Rv. 248051). Cosicché, la violazione del principio di correlazione tra contestazione e sentenza non è ravvisabile nel caso in cui l'accusa sia precisata o integrata con le risultanze delle dichiarazioni dell'imputato e degli altri atti acquisiti al processo e, in particolare, quando il fatto ritenuto in sentenza, quantunque diverso da quello contestato, sia stato prospettato dallo stesso imputato che, in tal caso, ha potuto 3 ; difendersi in relazione alla diversa prospettazione volontariamente offerta (Sez. 1, n. 3686 del 13/09/2023, dep. 2024, Z., Rv. 285718). Ebbene, il fatto, nella sua dimensione oggettiva, è stato effettivamente riconosciuto dall'imputato, avendo il CO riconosciuto di aver sottoscritto l'atto di citazione autenticando la sottoscrizione del cliente. Deduce, però, di averlo fatto nella piena convinzione dell'autenticità della stessa, ancorché in assenza del cliente, dopo che la firma era già stata apposta in calce all'atto. Tanto permette di ritenere sia che non vi sia stata violazione del principio di correlazione tra l'imputazione e la sentenza (per le ragioni in precedenza evidenziate), sia di dedurre la sussistenza del reato nella sua dimensione oggettiva. In linea generale, la falsa attestazione dell'autenticità della sottoscrizione della procura ad litem integra il reato di falso ideologico in certificati commesso da persona esercente un servizio di pubblica necessità (Sez. 5, n. 15556 del 9/3/2011, Bruzzese, Rv. 250181; Sez. 5, n. 9578 del 19/1/2006, Piras, Rv. 234229; Sez. 5, n. 22496 del 28/04/2005, Benvestito, Rv. 231563-01; Sez. 2, n. 3135 del 26/11/2002, dep. 2003, Quattrone, Rv. 223829). È pur vero che la sottoscrizione presente sull'atto di nomina del difensore può essere da questi autenticata anche se non effettuata in sua presenza e apposta su una copia inviatagli dall'assistito anziché sull'originale dell'atto, ma, con la spedizione o la consegna dell'atto all'autorità giudiziaria procedente, il difensore si assume la piena responsabilità della provenienza della dichiarazione e della relativa sottoscrizione (Sez. 1, n. 32123 del 16/10/2020, Aspillaga, Rv. 279894). Il ricorrente riconosce di aver autenticato la firma (pacificamente falsa), ma nella piena convinzione dell'autenticità della stessa. Ma, sotto tale profilo, va ribadito che il reato per il quale è intervenuta condanna si caratterizza per il dolo generico che, com'è noto, può manifestarsi anche nella forma del dolo eventuale, quale adesione psicologica all'evento verificatosi nel caso concreto. Coefficiente psichico che la Corte territoriale, in ossequio ai principi cristallizzati nella nota sentenza delle NI UN NH (n. 38343 del 24/4/2014, Rv. 261105), ha dedotto da una pluralità di elementi logici e fattuali dotati di autonoma forza inferenziale: l'insussistenza di qualsiasi rapporto professionale tra il cliente e l'imputato, la mancata conoscenza del sinistro oggetto della vicenda, la certificazione dell'autenticità in assenza del sottoscrittore. Il ricorso, quindi, deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile, liquidate come in dispositivo. 4
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Società Reale Mutua di Assicurazioni, che liquida in complessivi euro 3200,00 oltre accessori di legge Così deciso 1'8 maggio 2024
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Michele Cuoco;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Aldo Ceniccola, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
letta la memoria depositata il 15 aprile 2024 dall'avv. Fabrizio Savella, nell'interesse della Società Reale Mutua di Assicurazioni, parte civile costituita, che ha concluso per la conferma della sentenza impugnata;
letta la memoria depositata il 20 aprile 2024 dall'avv. Mauro Salvatore Matteis che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. CI CO veniva rinviato a giudizio per rispondere del reato di cui all'art. 642 cod. pen., perché, al fine di conseguire l'indennizzo di un'assicurazione, nella sua qualità di procuratore di NT OL, denunciava un sinistro mai Penale Sent. Sez. 5 Num. 27684 Anno 2024 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: CUOCO MICHELE Data Udienza: 08/05/2024 accaduto e avanzava, mediante notifica dell'atto di citazione, richiesta di risarcimento danni alla compagnia di assicurazione, così precostituendo i documenti e i relativi elementi di prova. Celebrato il giudizio di primo grado, il ricorrente veniva condannato per il reato di cui all'art. 481 cod. pen., per aver falsamente attestato che la firma di NT OL, posta in calce alla procura alle liti, fosse autentica. L'imputato, proposto appello, eccepiva la violazione degli artt. 521 e 522 cod. proc. pen., in ragione della diversità del fatto per il quale era stato condannato rispetto a quello contestato nel capo di imputazione. La Corte territoriale rigettava l'appello, ritenendo che il fatto per il quale vi era stata condanna non fosse né nuovo, né diverso (in quanto rappresentante uno degli artifizi necessari per portare a compimento il proposito fraudolento) e, comunque, riconosciuto dall'imputato; dichiarava, tuttavia, l'estinzione del reato, in quanto prescritto nelle more del giudizio, confermando, tuttavia, le statuizioni civili. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato articolando due motivi di censura. 2.1. Il primo, formulato sotto i profili della violazione di legge (in relazione agli artt. 521 e 522 cod. proc. pen.) e del connesso vizio di motivazione, ripropone la censura sollevata in grado d'appello, deducendo che la condotta per la quale il CO è stato condannato (la falsa attestazione dell'autenticità della sottoscrizione) non poteva essere desumibile dall'imputazione così come originariamente formulata, per cui il ricorrente sarebbe stato condannato per un fatto diverso da quello contestato, con conseguente nullità di entrambe le sentenze: quella di primo grado e quella resa in grado d'appello. 2.2. Il secondo, invece, deduce l'illogicità manifesta e la contraddittorietà della motivazione offerta dalla Corte territoriale nella parte in cui ha ritenuto che l'imputato avesse ammesso l'addebito e da ciò deducendo la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di falso. Invero, sotto tale profilo, l'autentica non certifica che la sottoscrizione è stata apposta in presenza dell'avvocato, ma solo la provenienza della firma dal soggetto che ne risulta sottoscrittore. Non è quindi l'assenza del cliente a rendere l'atto falso, ma la consapevolezza di autenticare una firma che non sia stata apposta da costui, circostanza sempre convintamente negata dal CO. E, sotto tale profilo, se si attribuisce credibilità alla dichiarazione dell'imputato, così come emerge dalle motivazioni di entrambi i giudici del merito, non vi sarebbero ragioni per dubitare che il CO non avesse avuto contezza della falsità della firma apposta in calce all'atto. Ne deriverebbe, 2 quindi, solo una responsabilità del cliente ai sensi artt. 48-481 cod. pen., per aver indotto il suo avvocato a formare un atto falso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Secondo la prospettazione offerta dai giudici del merito, la falsa certificazione dell'autenticità della firma, non apposta in sua presenza, costituirebbe uno degli artifici necessari per portare a compimento il proposito fraudolento e, quindi, il fatto potrebbe essere comunque ricondotto alla dinamica descritta nell'originario capo di imputazione. In ogni caso, l'imputato avrebbe comunque ammesso di aver falsamente certificato l'autenticità della sottoscrizione e ciò sarebbe sufficiente per ritenere integrati tutti gli elementi costitutivi dell'art. 481 cod. pen. ed escludere la violazione degli artt. 521 e 522 del codice di procedura penale. Il principio è corretto. Come è noto, infatti, il giudice può dare al fatto — ai sensi del primo comma dell'art. 521 cod. proc. pen. — una definizione giuridica diversa da quella enunciata nell'imputazione, purché il reato non ecceda la sua competenza o non sia affidato alla cognizione del tribunale in composizione collegiale anziché monocratica. La necessaria tutela dei diritti di difesa dell'imputato, tuttavia, impone che il giudice si limiti alla mera riqualificazione di un fatto, quello contestato nel capo d'imputazione, che nella sua materialità e nel suo profilo soggettivo, deve rimanere comunque immutato. Un'eventuale diversità, accertata nel corso del processo, impone al giudice di rimettere gli atti al pubblico ministero per le sue determinazioni in ordine all'esercizio dell'azione penale, essendo precluso al giudice di pronunciarsi su un fatto diverso, rispetto al quale l'imputato non ha potuto esercitare il suo diritto di difesa. Ciononostante, questa Corte ha già avuto modo di osservare come l'indagine volta ad accertare la violazione del principio non si esaurisce nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza, ma coinvolge la valutazione del complessivo iter processuale e la conseguente verifica della sussistenza di concrete possibilità di esercitare il diritto di difesa in ordine all'oggetto dell'imputazione (Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, Rv. 205619; Sez. U, Sentenza n. 36551 del 15/07/2010, Rv. 248051). Cosicché, la violazione del principio di correlazione tra contestazione e sentenza non è ravvisabile nel caso in cui l'accusa sia precisata o integrata con le risultanze delle dichiarazioni dell'imputato e degli altri atti acquisiti al processo e, in particolare, quando il fatto ritenuto in sentenza, quantunque diverso da quello contestato, sia stato prospettato dallo stesso imputato che, in tal caso, ha potuto 3 ; difendersi in relazione alla diversa prospettazione volontariamente offerta (Sez. 1, n. 3686 del 13/09/2023, dep. 2024, Z., Rv. 285718). Ebbene, il fatto, nella sua dimensione oggettiva, è stato effettivamente riconosciuto dall'imputato, avendo il CO riconosciuto di aver sottoscritto l'atto di citazione autenticando la sottoscrizione del cliente. Deduce, però, di averlo fatto nella piena convinzione dell'autenticità della stessa, ancorché in assenza del cliente, dopo che la firma era già stata apposta in calce all'atto. Tanto permette di ritenere sia che non vi sia stata violazione del principio di correlazione tra l'imputazione e la sentenza (per le ragioni in precedenza evidenziate), sia di dedurre la sussistenza del reato nella sua dimensione oggettiva. In linea generale, la falsa attestazione dell'autenticità della sottoscrizione della procura ad litem integra il reato di falso ideologico in certificati commesso da persona esercente un servizio di pubblica necessità (Sez. 5, n. 15556 del 9/3/2011, Bruzzese, Rv. 250181; Sez. 5, n. 9578 del 19/1/2006, Piras, Rv. 234229; Sez. 5, n. 22496 del 28/04/2005, Benvestito, Rv. 231563-01; Sez. 2, n. 3135 del 26/11/2002, dep. 2003, Quattrone, Rv. 223829). È pur vero che la sottoscrizione presente sull'atto di nomina del difensore può essere da questi autenticata anche se non effettuata in sua presenza e apposta su una copia inviatagli dall'assistito anziché sull'originale dell'atto, ma, con la spedizione o la consegna dell'atto all'autorità giudiziaria procedente, il difensore si assume la piena responsabilità della provenienza della dichiarazione e della relativa sottoscrizione (Sez. 1, n. 32123 del 16/10/2020, Aspillaga, Rv. 279894). Il ricorrente riconosce di aver autenticato la firma (pacificamente falsa), ma nella piena convinzione dell'autenticità della stessa. Ma, sotto tale profilo, va ribadito che il reato per il quale è intervenuta condanna si caratterizza per il dolo generico che, com'è noto, può manifestarsi anche nella forma del dolo eventuale, quale adesione psicologica all'evento verificatosi nel caso concreto. Coefficiente psichico che la Corte territoriale, in ossequio ai principi cristallizzati nella nota sentenza delle NI UN NH (n. 38343 del 24/4/2014, Rv. 261105), ha dedotto da una pluralità di elementi logici e fattuali dotati di autonoma forza inferenziale: l'insussistenza di qualsiasi rapporto professionale tra il cliente e l'imputato, la mancata conoscenza del sinistro oggetto della vicenda, la certificazione dell'autenticità in assenza del sottoscrittore. Il ricorso, quindi, deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile, liquidate come in dispositivo. 4
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Società Reale Mutua di Assicurazioni, che liquida in complessivi euro 3200,00 oltre accessori di legge Così deciso 1'8 maggio 2024