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Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 13/12/2025, n. 5035 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5035 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4270/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Simona
RI CI, all'esito dell'udienza di discussione disposta in forma cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., lette le note di trattazione e discussione depositate da ciascuna delle parti rispettivamente in data 6.11.2025 (parte attrice) ed in data 29.10.2025 (parte convenuta) ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4270 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2023
TRA
n.q. di Parte_1 C.F._1
genitore del minore ), e Persona_1 C.F._2 Parte_2
);
[...] C.F._3 Parte_1
) in qualità di genitore del minore C.F._4 Persona_2
); C.F._5 Parte_3
); C.F._6 Parte_4
) tutti in proprio e nella qualità di eredi di C.F._7 Per_3
nata a [...] il [...] ed ivi deceduta il 20.9.2010, tutti
[...]
rappresentati e difesi dall'avv. Michele D'Anca Email_1
giusta procura allegata al fascicolo informatico
1 R.G. n. 4270/2023
ATTORI
E
in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato presso i cui
Uffici è ope legis domiciliato
CONVENUTO
OGGETTO: risarcimento danni parentali da emotrasfusione
Conclusioni:
*°*°*
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con l'atto di citazione notificato a mezzo pec il 23.2.2023, Parte_1
Per_
nella qualità di genitore dei minori e
[...] Parte_2
, e nella qualità di genitore del minore
[...] Parte_1 Per_2
e tutti eredi di
[...] Parte_3 Parte_4 Per_3
, deceduta il 20.9.2010, convennero in giudizio il
[...] Controparte_1
al fine di sentirlo condannare al risarcimento dei danni iure proprio subiti a causa del decesso della congiunta.
A tal fine esposero che:
- in occasione del ricovero avvenuto in data 24.5.1985 presso le Persona_3
Cliniche Gavazzeni di Bergamo, sottoposta a trasfusioni di emoderivati, aveva contratto l'epatite C;
- la CMO di Palermo aveva riconosciuto il nesso causale fra la somministrazione delle sacche di sangue infetto e la contrazione del virus ascrivibile alla VI categoria della Tabella A allegata al DPR n.834/1981;
- era deceduta in data 20.9.2010 a causa di un epatocarcinoma;
Persona_3
- il Tribunale di Palermo con sentenza n. 4677/2014 e la Corte di Appello con sentenza n. 2309/2019 avevano riconosciuto il nesso causale fra la
2 R.G. n. 4270/2023
contrazione del virus ed il decesso della danneggiata e condannato il al risarcimento dei danni patrimoniali e non Controparte_1
patrimoniali subiti iure proprio dagli eredi della;
Per_3
- gli odierni attori avevano inoltrato in data 4.4.2015 e 18.6.2019 formale diffida al senza ottenere risposta. CP_1
Ciò premesso, evidenziando le sofferenze patite dalla de cuius nonché dai nipoti per l'acquisita consapevolezza dell'inevitabile decesso della propria congiunta hanno chiesto che venisse riconosciuto il loro diritto al risarcimento dei danni iure proprio subiti dai minori per essere stati privati dell'apporto morale e materiale della nonna cui erano legatissimi.
Costituitasi tempestivamente in giudizio, l'amministrazione convenuta preliminarmente evidenziò che il giudizio in oggetto segue altri tre precedenti giudizi relativa alla medesima vicenda relativa al contagio di
; rappresentò poi l'avvenuto ristoro dei danni subiti da Persona_3 Per_3
giusta sentenza del Tribunale di Roma n. 15113/2004 recante condanna generica del per la contrazione dell'epatite C;
nonché Controparte_1
sentenza n. 4039/2009 del Tribunale di Palermo (confermata dalla Corte di
Appello con sentenza n. 337/2017) che aveva liquidato in suo favore la somma di € 361.410,40;
Ancora precisò che la danneggiata ha altresì percepito Persona_3
l'indennizzo previsto dalla L.210/1996 per la somma di € 109.402,62; riferendo altresì che , e Parte_1 Parte_1 [...]
avevano promosso l'azione per il riconoscimento del danno patito CP_2
sia iure proprio che iure successionis e che Tribunale di Palermo con la sentenza n. 4577/2014 aveva riconosciuto solamente il diritto al risarcimento del danno patito iure proprio, avendo già la de cuius ottenuto il risarcimento del danno nel giudizio dalla stessa promosso in vita e conclusosi con la pronuncia n.4039/2009; precisò ancora che la Corte di Appello aveva confermato la sentenza di primo grado escludendo il riconoscimento del
3 R.G. n. 4270/2023
danno iure successionis.
Tutto ciò premesso evidenziando che gli odierni attori, pur avendo promosso l'azione iure proprio avevano fatto riferimento alle sofferenze patite dalla de cuius in vita, eccepì l'inammissibilità ed infondatezza della domanda per intervenuta prescrizione, considerato, altresì che gli atti di diffida inoltrati al in data 20.4.2015 e 17.6.2019 non costituivano atti Controparte_1
idonei ad interrompere la prescrizione atteso che facevano espresso riferimento al “danno permanente e irreversibile subito dal dante causa dei miei assistiti”.
Contestò, comunque, nel merito la quantificazione delle poste risarcitorie avanzate dagli attori, tenuto conto che il risarcimento riconosciuto dal
Tribunale di Palermo ai figli della era stato inferiore rispetto a quello Per_3
richiesto dai nipoti.
Concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 cpc, respinte le prove orali articolate da parte attrice, la causa è stata posta in decisione all'udienza del 5 giugno 2025.
***
Deve premettersi che con l'atto introduttivo del giudizio, nella spiegata qualità e dunque nell'interesse dei minori identificati in epigrafe nipoti della de cuius , gli attori hanno agito in modo espresso per il Persona_3
risarcimento dei soli danni patiti iure proprio, per la perdita improvvisa della loro congiunta e la conseguente privazione dell'apporto morale e materiale di quest'ultima, alla quale i nipoti, sempre presenti quasi quotidianamente presso la sua abitazione, erano legatissimi.
Ciò premesso, ragioni di priorità logico – giuridica impongono di esaminare preliminarmente l'eccezione di prescrizione sollevata dall'amministrazione convenuta.
Deve al riguardo darsi atto che è ormai consolidato l'indirizzo secondo cui la responsabilità del per i danni conseguenti ad Controparte_1
4 R.G. n. 4270/2023
infezioni da HIV ed epatite contratte da soggetti emotrasfusi per l'omessa vigilanza sulla sostanza ematica nelle pratiche trasfusionali e sugli emoderivati è inquadrabile nella fattispecie generale di cui all'art. 2043 c.c. e non in quella di cui all'art. 2050 c.c., sul rilievo che la pericolosità della pratica terapeutica della trasfusione del sangue e dell'uso degli emoderivati
(riconosciuta nel D.M. Sanità 15.1.91 n. 19 come non esente da rischi e già indicata nella remota sentenza S.U. 19.6.36 con riferimento al sangue quale possibile veicolo di infezioni) non rende pericolosa l'attività ministeriale la cui funzione apicale è solo quella di controllare e vigilare a tutela della salute pubblica.
Va ancora premesso che in materia di danno da trasfusione con sangue infetto al diritto al risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale con la vittima primaria, deceduta a seguito di patologia contratta a seguito di emotrasfusione, non si applica la prescrizione quinquennale di cui al primo comma dell'art.2947, comma 1, c.c., bensì il più lungo termine di prescrizione del reato di omicidio colposo.
In ipotesi di decesso causalmente riconducibile alla emotrasfusione, invero, si configura il reato di omicidio colposo, sicché occorre verificare il termine di prescrizione di tale reato (cfr. Cass. n. 20934/2015, n. 7553/2012,
S.U. n. 576/2008 e S.U. n.581/2008).
Detto termine varia a seconda che si tratti, sostanzialmente, di fatto anteriore o successivo alla Legge n.251/2005 (c.d. , salva la specifica Per_4
disciplina per i processi penali pendenti alla data della sua entrata in vigore che non rileva in questa sede.
La legge Cirielli ha riformato l'art.157 c.p. in tema di prescrizione del reato stabilendo, come regola generale, che la durata della prescrizione non può essere superiore al massimo edittale della pena, fissando tuttavia una soglia minima di 6 anni per i delitti e di 4 per le contravvenzioni.
Quindi, mentre fino al 2005 la durata della prescrizione veniva calcolata
5 R.G. n. 4270/2023
in scaglioni, a seconda della fascia a cui apparteneva la pena massima dell'illecito contestato al reo (fissando, per quanto qui rileva, la prescrizione in 10 anni, per i delitti puniti, nel massimo, con la pena della reclusione non inferiore a 5 anni, come il reato di omicidio colposo), l'attuale configurazione della norma, invece, rimanda direttamente alla pena massima, fermo restando i limiti della soglia minima di 6 anni per i delitti e di 4 per le contravvenzioni.
Inoltre, al fine di accertare quale sia il regime normativo prescrizionale del reato (se 10 o 6 anni) occorre fare riferimento alle norme vigenti all'epoca del decesso.
Il delitto di omicidio colposo si consuma, infatti, nel tempo e nel luogo in cui si verifica il decesso della persona offesa;
prima sussiste solo il reato di lesioni.
Nel caso oggetto della presente controversia, il decesso della contagiata per emotrasfusione infetta è avvenuto il 20.09.2010, ossia successivamente all'entrata in vigore della legge Cirielli, sicché il termine di prescrizione applicabile al reato, e, per l'effetto, all'azione civile ai sensi dell'art. 2947 c.c.,
è di anni 6.
Il termine di prescrizione del diritto al risarcimento dei danni iure proprio patiti dai congiunti decorre, però, dal giorno in cui il decesso venga percepito dai congiunti - o possa essere percepito usando l'ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche - quale danno ingiusto conseguente al comportamento del terzo, dovendo farsi riferimento non al momento della verificazione materiale dell'evento di danno, bensì al momento della conoscibilità del danno inteso nella sua dimensione giuridica
(vedi Cass. civ. n.34570/2023).
Il dies a quo non può certamente decorrere da una data antecedente al decesso, quale quella in cui il soggetto contagiato da emotrasfusioni infetta abbia acquisito piena conoscenza dell'esistenza e gravità del danno, nonché
6 R.G. n. 4270/2023
della sua riconducibilità eziologica alla trasfusione (dies questo, invece, applicabile ai danni da lesioni colpose fatte valere dal contagiato o dai congiunti iure hereditatis).
Infatti, in caso di morte, il congiunto fa valere iure proprio il danno da perdita del rapporto parentale, che si verifica a causa e nel momento della morte del suo congiunto.
Ora, in base all'art. 2935 c.c. rubricato “Decorrenza della prescrizione” la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.
Il danno da perdita del rapporto parentale non potrebbe essere sicuramente esercitato prima della morte del congiunto.
Non contrasta, ed anzi si pone del solco del riportato consolidato orientamento, più recente pronuncia della Corte di Cassazione che nel caso sopposto al suo esame ha affermato il principio secondo cui, in applicazione di quello sopra riportato, il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno iure proprio decorre dalla presentazione avanzata dai congiunti del de cuius della domanda di assegno una tantum o di reversibilità, ai sensi dell'art. 2, comma 3 della legge n. 210/1992, quale momento, successivo al decesso, in cui i familiari hanno acquisito conoscenza della riconducibilità causale della patologia (e non solo dell'epatite) che ha causato il decesso del proprio congiunto alle trasfusioni con sangue infetto;
e ciò a condizione che controparte non dimostri, anche mediante presunzioni semplici, che il familiare era consapevole della rapportabilità causale del decesso del proprio parente alla trasfusione precedentemente subita prima di aver domandato i benefici attribuitigli dalla legge n. 210/1992 (Cass, n. 11228/2024).
Orbene, tenuto conto dei suesposti principi, nel caso di specie emerge che:
- aveva presentato la domanda di indennizzo ex L.210/92 in data Persona_3
13.8.1994;
- la stessa aveva prima ottenuto, con sentenza n.15113/2004 del Tribunale di
7 R.G. n. 4270/2023
Roma, condanna generica dell'amministrazione convenuta per avere contratto il virus dell'HCV conseguente alla somministrazione di emoderivati cui la medesima venne sottoposta nell'anno I 985.; e poi dinnanzi al Tribunale di Palermo, la liquidazione della posta risarcitoria con sentenza n. 4039/2009 (si veda sentenza della Corte di Appello n. 2309/2019 prodotta da parte convenuta);
- a seguito del decesso di , avvenuto il 20.9.2010, gli odierni attori Persona_3
(figli della de cuius e genitori dei di lei nipoti) avevano promosso azione risarcitoria sia iure successionis che iure proprio in qualità di figli della predetta
) in conseguenza dell'avvenuto decesso della loro congiunta, Persona_3
causato dall'insorgenza di carcinoma in soggetto affetto da cirrosi epatica correlata, che è seguita alla contrazione del virus dell'HCV conseguente alla somministrazione di emoderivati cui la medesima venne sottoposta nell'anno
1985, dinnanzi al Tribunale di Palermo, che con sentenza n. 4577/2014 ha riconosciuto loro il diritto alla corresponsione del solo risarcimento iure proprio atteso che la de cuius aveva già in vita percepito il risarcimento del danno personalmente patito.
Emerge, pertanto, ex actis che già al momento del decesso della de cuius gli odierni attori, figli della de cuius, non soltanto fossero in condizioni di conoscere, usando l'ordinaria diligenza, la riconducibilità causale della patologia tumorale che ha condotto la de cuius al decesso, all'emotrasfusione ad alla somministrata ed alla conseguente contrazione del virus dell'epatite
C; bensì ne avessero piena effettiva consapevolezza quanto meno a far data dalla proposizione del giudizio n. 5402/2011, incoato dinnanzi al Tribunale di
Palermo per il ristoro dei danni iure proprio (in qualità di figli della de cuius) subiti per la recisione del rapporto parentale con la madre causalmente imputabile alla trasfusione di sangue infetto.
Pertanto, nel caso di specie, il termine prescrizionale, come sopra ricostruito in anni sei, decorre dal decesso di , avvenuto in data Persona_3
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20.09.2010, o al più tardi al momento della notificazione, al Controparte_1
, dell'atto di citazione introduttivo del giudizio n. 5402/2011.
[...]
Tuttavia, gli attori hanno notificato l'atto di citazione in data 27 febbraio
2023 (vedi busta in eml allegata all'atto di citazione), ossia dopo la maturazione del termine prescrizionale di sei anni decorrente dalla morte di
, avvenuta, come detto, in data 20.09.2010 (ovvero dalla Persona_3
proposizione, nel corso del 2011, del giudizio sopra menzionato).
In tale quadro ricostruttivo, se da una parte non è comprensibile perché all'epoca della proposizione del giudizio n. 5402/2011, gli odierni attori, non proposero l'azione anche per conto dei propri figli minori, d'altra parte le diffide inoltrate dagli attori nella spiegata qualità di esercenti la responsabilità genitoriale dei figli minori (nipoti della de cuius) in data
4.4.2015 e 18.6.2019 invocate a fini interruttivi della decorrenza del termine prescrizionale, sono atti inidonei a tali fini, stante l'equivocità delle manifestazioni di volontà dei titolari della pretesa creditoria proposta iure proprio ma con espresso riferimento al danno permanente subito dalla dante causa (cfr: “il pagamento della somma, a titolo di risarcimento iure proprio pari ad €
150.000,00 o nella maggiore o minore somma che sarà accertata, per ciascuno dei nipoti della de cuius quale danno permanente e irreversibile subito dal dante causa dei miei assistiti, a causa della trasfusione di sangue infetto dal virus dell'HCV, in occasione del ricovero subito presso l'Ospedale Gavazzeni di Bergamo in data 23.03.85. In tale occasione, la dante causa dei miei assistiti, ha contratto il terribile virus dell'HCV degenerato in cirrosi epatica ed epatocarcinoma, causa del decesso verificatosi in data 20.09.2010”).
L'equivoca formulazione testuale delle diffide non consente invero di identificare in modo univoco quale pretesa gli attori intendessero azionare
(iure proprio o iure ereditatis), rendendole dunque inidonee allo scopo.
Pertanto, sulla base dei principi enucleati dalla giurisprudenza, tenuto conto dei sopradetti pacifici dati documentali, è evidente che la domanda proposta dagli odierni attori, in qualità di esercenti la potestà genitoriale sui
9 R.G. n. 4270/2023
propri figli, nipoti della de cuius, è prescritta atteso che al momento del decesso, avvenuto in data 2010, potessero essere a conoscenza, usando l'ordinaria diligenza della riconducibilità del decesso della de cuius alla patologia contratta in occasione della trasfusione come emerge dalle vicende sopra compendiate.
Per le ragioni sopra compendiate, le domande risarcitorie proposte in giudizio devono dichiararsi inammissibili, per avvenuta prescrizione al momento della notificazione dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, con assorbimento di ogni questione di merito.
*°*°*
In ossequio al principio della soccombenza, gli attori vanno condannati alla rifusione delle spese processuali in favore dell'Amministrazione convenuta e quindi all'Erario dello Stato, liquidate nel dispositivo in conformità ai parametri previsti dal D.M. n. 147/2022, con l'applicazione dei valori medi (ad eccezione della fase decisionale liquidata secondo valori tendenti ai parametri minimi) previsti dalle tabelle allegate per le cause di valore indeterminabile (di complessità bassa, in considerazione delle questioni trattate) e dunque in relazione allo scaglione minino (da euro 26.000,1 ad euro 52.000,00).
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa introdotta come in epigrafe;
disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa:
- Dichiara inammissibili le domande risarcitorie proposte da parte attrice;
- Condanna gli attori, in solido tra loro, a rifondere in favore del
[...]
, in persona del Ministro pro tempore, le spese del giudizio, che CP_1
liquida in complessivi euro 6.164,00 per compensi, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso spese forfetarie ex art. 2 D.M. 55/2014, nella misura del 15% dei compensi.
Così deciso in Palermo il 12.12.2025
Il Giudice
10 R.G. n. 4270/2023
Dott.ssa Simona RI CI
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Simona
RI CI, all'esito dell'udienza di discussione disposta in forma cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., lette le note di trattazione e discussione depositate da ciascuna delle parti rispettivamente in data 6.11.2025 (parte attrice) ed in data 29.10.2025 (parte convenuta) ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4270 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2023
TRA
n.q. di Parte_1 C.F._1
genitore del minore ), e Persona_1 C.F._2 Parte_2
);
[...] C.F._3 Parte_1
) in qualità di genitore del minore C.F._4 Persona_2
); C.F._5 Parte_3
); C.F._6 Parte_4
) tutti in proprio e nella qualità di eredi di C.F._7 Per_3
nata a [...] il [...] ed ivi deceduta il 20.9.2010, tutti
[...]
rappresentati e difesi dall'avv. Michele D'Anca Email_1
giusta procura allegata al fascicolo informatico
1 R.G. n. 4270/2023
ATTORI
E
in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato presso i cui
Uffici è ope legis domiciliato
CONVENUTO
OGGETTO: risarcimento danni parentali da emotrasfusione
Conclusioni:
*°*°*
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con l'atto di citazione notificato a mezzo pec il 23.2.2023, Parte_1
Per_
nella qualità di genitore dei minori e
[...] Parte_2
, e nella qualità di genitore del minore
[...] Parte_1 Per_2
e tutti eredi di
[...] Parte_3 Parte_4 Per_3
, deceduta il 20.9.2010, convennero in giudizio il
[...] Controparte_1
al fine di sentirlo condannare al risarcimento dei danni iure proprio subiti a causa del decesso della congiunta.
A tal fine esposero che:
- in occasione del ricovero avvenuto in data 24.5.1985 presso le Persona_3
Cliniche Gavazzeni di Bergamo, sottoposta a trasfusioni di emoderivati, aveva contratto l'epatite C;
- la CMO di Palermo aveva riconosciuto il nesso causale fra la somministrazione delle sacche di sangue infetto e la contrazione del virus ascrivibile alla VI categoria della Tabella A allegata al DPR n.834/1981;
- era deceduta in data 20.9.2010 a causa di un epatocarcinoma;
Persona_3
- il Tribunale di Palermo con sentenza n. 4677/2014 e la Corte di Appello con sentenza n. 2309/2019 avevano riconosciuto il nesso causale fra la
2 R.G. n. 4270/2023
contrazione del virus ed il decesso della danneggiata e condannato il al risarcimento dei danni patrimoniali e non Controparte_1
patrimoniali subiti iure proprio dagli eredi della;
Per_3
- gli odierni attori avevano inoltrato in data 4.4.2015 e 18.6.2019 formale diffida al senza ottenere risposta. CP_1
Ciò premesso, evidenziando le sofferenze patite dalla de cuius nonché dai nipoti per l'acquisita consapevolezza dell'inevitabile decesso della propria congiunta hanno chiesto che venisse riconosciuto il loro diritto al risarcimento dei danni iure proprio subiti dai minori per essere stati privati dell'apporto morale e materiale della nonna cui erano legatissimi.
Costituitasi tempestivamente in giudizio, l'amministrazione convenuta preliminarmente evidenziò che il giudizio in oggetto segue altri tre precedenti giudizi relativa alla medesima vicenda relativa al contagio di
; rappresentò poi l'avvenuto ristoro dei danni subiti da Persona_3 Per_3
giusta sentenza del Tribunale di Roma n. 15113/2004 recante condanna generica del per la contrazione dell'epatite C;
nonché Controparte_1
sentenza n. 4039/2009 del Tribunale di Palermo (confermata dalla Corte di
Appello con sentenza n. 337/2017) che aveva liquidato in suo favore la somma di € 361.410,40;
Ancora precisò che la danneggiata ha altresì percepito Persona_3
l'indennizzo previsto dalla L.210/1996 per la somma di € 109.402,62; riferendo altresì che , e Parte_1 Parte_1 [...]
avevano promosso l'azione per il riconoscimento del danno patito CP_2
sia iure proprio che iure successionis e che Tribunale di Palermo con la sentenza n. 4577/2014 aveva riconosciuto solamente il diritto al risarcimento del danno patito iure proprio, avendo già la de cuius ottenuto il risarcimento del danno nel giudizio dalla stessa promosso in vita e conclusosi con la pronuncia n.4039/2009; precisò ancora che la Corte di Appello aveva confermato la sentenza di primo grado escludendo il riconoscimento del
3 R.G. n. 4270/2023
danno iure successionis.
Tutto ciò premesso evidenziando che gli odierni attori, pur avendo promosso l'azione iure proprio avevano fatto riferimento alle sofferenze patite dalla de cuius in vita, eccepì l'inammissibilità ed infondatezza della domanda per intervenuta prescrizione, considerato, altresì che gli atti di diffida inoltrati al in data 20.4.2015 e 17.6.2019 non costituivano atti Controparte_1
idonei ad interrompere la prescrizione atteso che facevano espresso riferimento al “danno permanente e irreversibile subito dal dante causa dei miei assistiti”.
Contestò, comunque, nel merito la quantificazione delle poste risarcitorie avanzate dagli attori, tenuto conto che il risarcimento riconosciuto dal
Tribunale di Palermo ai figli della era stato inferiore rispetto a quello Per_3
richiesto dai nipoti.
Concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 cpc, respinte le prove orali articolate da parte attrice, la causa è stata posta in decisione all'udienza del 5 giugno 2025.
***
Deve premettersi che con l'atto introduttivo del giudizio, nella spiegata qualità e dunque nell'interesse dei minori identificati in epigrafe nipoti della de cuius , gli attori hanno agito in modo espresso per il Persona_3
risarcimento dei soli danni patiti iure proprio, per la perdita improvvisa della loro congiunta e la conseguente privazione dell'apporto morale e materiale di quest'ultima, alla quale i nipoti, sempre presenti quasi quotidianamente presso la sua abitazione, erano legatissimi.
Ciò premesso, ragioni di priorità logico – giuridica impongono di esaminare preliminarmente l'eccezione di prescrizione sollevata dall'amministrazione convenuta.
Deve al riguardo darsi atto che è ormai consolidato l'indirizzo secondo cui la responsabilità del per i danni conseguenti ad Controparte_1
4 R.G. n. 4270/2023
infezioni da HIV ed epatite contratte da soggetti emotrasfusi per l'omessa vigilanza sulla sostanza ematica nelle pratiche trasfusionali e sugli emoderivati è inquadrabile nella fattispecie generale di cui all'art. 2043 c.c. e non in quella di cui all'art. 2050 c.c., sul rilievo che la pericolosità della pratica terapeutica della trasfusione del sangue e dell'uso degli emoderivati
(riconosciuta nel D.M. Sanità 15.1.91 n. 19 come non esente da rischi e già indicata nella remota sentenza S.U. 19.6.36 con riferimento al sangue quale possibile veicolo di infezioni) non rende pericolosa l'attività ministeriale la cui funzione apicale è solo quella di controllare e vigilare a tutela della salute pubblica.
Va ancora premesso che in materia di danno da trasfusione con sangue infetto al diritto al risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale con la vittima primaria, deceduta a seguito di patologia contratta a seguito di emotrasfusione, non si applica la prescrizione quinquennale di cui al primo comma dell'art.2947, comma 1, c.c., bensì il più lungo termine di prescrizione del reato di omicidio colposo.
In ipotesi di decesso causalmente riconducibile alla emotrasfusione, invero, si configura il reato di omicidio colposo, sicché occorre verificare il termine di prescrizione di tale reato (cfr. Cass. n. 20934/2015, n. 7553/2012,
S.U. n. 576/2008 e S.U. n.581/2008).
Detto termine varia a seconda che si tratti, sostanzialmente, di fatto anteriore o successivo alla Legge n.251/2005 (c.d. , salva la specifica Per_4
disciplina per i processi penali pendenti alla data della sua entrata in vigore che non rileva in questa sede.
La legge Cirielli ha riformato l'art.157 c.p. in tema di prescrizione del reato stabilendo, come regola generale, che la durata della prescrizione non può essere superiore al massimo edittale della pena, fissando tuttavia una soglia minima di 6 anni per i delitti e di 4 per le contravvenzioni.
Quindi, mentre fino al 2005 la durata della prescrizione veniva calcolata
5 R.G. n. 4270/2023
in scaglioni, a seconda della fascia a cui apparteneva la pena massima dell'illecito contestato al reo (fissando, per quanto qui rileva, la prescrizione in 10 anni, per i delitti puniti, nel massimo, con la pena della reclusione non inferiore a 5 anni, come il reato di omicidio colposo), l'attuale configurazione della norma, invece, rimanda direttamente alla pena massima, fermo restando i limiti della soglia minima di 6 anni per i delitti e di 4 per le contravvenzioni.
Inoltre, al fine di accertare quale sia il regime normativo prescrizionale del reato (se 10 o 6 anni) occorre fare riferimento alle norme vigenti all'epoca del decesso.
Il delitto di omicidio colposo si consuma, infatti, nel tempo e nel luogo in cui si verifica il decesso della persona offesa;
prima sussiste solo il reato di lesioni.
Nel caso oggetto della presente controversia, il decesso della contagiata per emotrasfusione infetta è avvenuto il 20.09.2010, ossia successivamente all'entrata in vigore della legge Cirielli, sicché il termine di prescrizione applicabile al reato, e, per l'effetto, all'azione civile ai sensi dell'art. 2947 c.c.,
è di anni 6.
Il termine di prescrizione del diritto al risarcimento dei danni iure proprio patiti dai congiunti decorre, però, dal giorno in cui il decesso venga percepito dai congiunti - o possa essere percepito usando l'ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche - quale danno ingiusto conseguente al comportamento del terzo, dovendo farsi riferimento non al momento della verificazione materiale dell'evento di danno, bensì al momento della conoscibilità del danno inteso nella sua dimensione giuridica
(vedi Cass. civ. n.34570/2023).
Il dies a quo non può certamente decorrere da una data antecedente al decesso, quale quella in cui il soggetto contagiato da emotrasfusioni infetta abbia acquisito piena conoscenza dell'esistenza e gravità del danno, nonché
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della sua riconducibilità eziologica alla trasfusione (dies questo, invece, applicabile ai danni da lesioni colpose fatte valere dal contagiato o dai congiunti iure hereditatis).
Infatti, in caso di morte, il congiunto fa valere iure proprio il danno da perdita del rapporto parentale, che si verifica a causa e nel momento della morte del suo congiunto.
Ora, in base all'art. 2935 c.c. rubricato “Decorrenza della prescrizione” la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.
Il danno da perdita del rapporto parentale non potrebbe essere sicuramente esercitato prima della morte del congiunto.
Non contrasta, ed anzi si pone del solco del riportato consolidato orientamento, più recente pronuncia della Corte di Cassazione che nel caso sopposto al suo esame ha affermato il principio secondo cui, in applicazione di quello sopra riportato, il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno iure proprio decorre dalla presentazione avanzata dai congiunti del de cuius della domanda di assegno una tantum o di reversibilità, ai sensi dell'art. 2, comma 3 della legge n. 210/1992, quale momento, successivo al decesso, in cui i familiari hanno acquisito conoscenza della riconducibilità causale della patologia (e non solo dell'epatite) che ha causato il decesso del proprio congiunto alle trasfusioni con sangue infetto;
e ciò a condizione che controparte non dimostri, anche mediante presunzioni semplici, che il familiare era consapevole della rapportabilità causale del decesso del proprio parente alla trasfusione precedentemente subita prima di aver domandato i benefici attribuitigli dalla legge n. 210/1992 (Cass, n. 11228/2024).
Orbene, tenuto conto dei suesposti principi, nel caso di specie emerge che:
- aveva presentato la domanda di indennizzo ex L.210/92 in data Persona_3
13.8.1994;
- la stessa aveva prima ottenuto, con sentenza n.15113/2004 del Tribunale di
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Roma, condanna generica dell'amministrazione convenuta per avere contratto il virus dell'HCV conseguente alla somministrazione di emoderivati cui la medesima venne sottoposta nell'anno I 985.; e poi dinnanzi al Tribunale di Palermo, la liquidazione della posta risarcitoria con sentenza n. 4039/2009 (si veda sentenza della Corte di Appello n. 2309/2019 prodotta da parte convenuta);
- a seguito del decesso di , avvenuto il 20.9.2010, gli odierni attori Persona_3
(figli della de cuius e genitori dei di lei nipoti) avevano promosso azione risarcitoria sia iure successionis che iure proprio in qualità di figli della predetta
) in conseguenza dell'avvenuto decesso della loro congiunta, Persona_3
causato dall'insorgenza di carcinoma in soggetto affetto da cirrosi epatica correlata, che è seguita alla contrazione del virus dell'HCV conseguente alla somministrazione di emoderivati cui la medesima venne sottoposta nell'anno
1985, dinnanzi al Tribunale di Palermo, che con sentenza n. 4577/2014 ha riconosciuto loro il diritto alla corresponsione del solo risarcimento iure proprio atteso che la de cuius aveva già in vita percepito il risarcimento del danno personalmente patito.
Emerge, pertanto, ex actis che già al momento del decesso della de cuius gli odierni attori, figli della de cuius, non soltanto fossero in condizioni di conoscere, usando l'ordinaria diligenza, la riconducibilità causale della patologia tumorale che ha condotto la de cuius al decesso, all'emotrasfusione ad alla somministrata ed alla conseguente contrazione del virus dell'epatite
C; bensì ne avessero piena effettiva consapevolezza quanto meno a far data dalla proposizione del giudizio n. 5402/2011, incoato dinnanzi al Tribunale di
Palermo per il ristoro dei danni iure proprio (in qualità di figli della de cuius) subiti per la recisione del rapporto parentale con la madre causalmente imputabile alla trasfusione di sangue infetto.
Pertanto, nel caso di specie, il termine prescrizionale, come sopra ricostruito in anni sei, decorre dal decesso di , avvenuto in data Persona_3
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20.09.2010, o al più tardi al momento della notificazione, al Controparte_1
, dell'atto di citazione introduttivo del giudizio n. 5402/2011.
[...]
Tuttavia, gli attori hanno notificato l'atto di citazione in data 27 febbraio
2023 (vedi busta in eml allegata all'atto di citazione), ossia dopo la maturazione del termine prescrizionale di sei anni decorrente dalla morte di
, avvenuta, come detto, in data 20.09.2010 (ovvero dalla Persona_3
proposizione, nel corso del 2011, del giudizio sopra menzionato).
In tale quadro ricostruttivo, se da una parte non è comprensibile perché all'epoca della proposizione del giudizio n. 5402/2011, gli odierni attori, non proposero l'azione anche per conto dei propri figli minori, d'altra parte le diffide inoltrate dagli attori nella spiegata qualità di esercenti la responsabilità genitoriale dei figli minori (nipoti della de cuius) in data
4.4.2015 e 18.6.2019 invocate a fini interruttivi della decorrenza del termine prescrizionale, sono atti inidonei a tali fini, stante l'equivocità delle manifestazioni di volontà dei titolari della pretesa creditoria proposta iure proprio ma con espresso riferimento al danno permanente subito dalla dante causa (cfr: “il pagamento della somma, a titolo di risarcimento iure proprio pari ad €
150.000,00 o nella maggiore o minore somma che sarà accertata, per ciascuno dei nipoti della de cuius quale danno permanente e irreversibile subito dal dante causa dei miei assistiti, a causa della trasfusione di sangue infetto dal virus dell'HCV, in occasione del ricovero subito presso l'Ospedale Gavazzeni di Bergamo in data 23.03.85. In tale occasione, la dante causa dei miei assistiti, ha contratto il terribile virus dell'HCV degenerato in cirrosi epatica ed epatocarcinoma, causa del decesso verificatosi in data 20.09.2010”).
L'equivoca formulazione testuale delle diffide non consente invero di identificare in modo univoco quale pretesa gli attori intendessero azionare
(iure proprio o iure ereditatis), rendendole dunque inidonee allo scopo.
Pertanto, sulla base dei principi enucleati dalla giurisprudenza, tenuto conto dei sopradetti pacifici dati documentali, è evidente che la domanda proposta dagli odierni attori, in qualità di esercenti la potestà genitoriale sui
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propri figli, nipoti della de cuius, è prescritta atteso che al momento del decesso, avvenuto in data 2010, potessero essere a conoscenza, usando l'ordinaria diligenza della riconducibilità del decesso della de cuius alla patologia contratta in occasione della trasfusione come emerge dalle vicende sopra compendiate.
Per le ragioni sopra compendiate, le domande risarcitorie proposte in giudizio devono dichiararsi inammissibili, per avvenuta prescrizione al momento della notificazione dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, con assorbimento di ogni questione di merito.
*°*°*
In ossequio al principio della soccombenza, gli attori vanno condannati alla rifusione delle spese processuali in favore dell'Amministrazione convenuta e quindi all'Erario dello Stato, liquidate nel dispositivo in conformità ai parametri previsti dal D.M. n. 147/2022, con l'applicazione dei valori medi (ad eccezione della fase decisionale liquidata secondo valori tendenti ai parametri minimi) previsti dalle tabelle allegate per le cause di valore indeterminabile (di complessità bassa, in considerazione delle questioni trattate) e dunque in relazione allo scaglione minino (da euro 26.000,1 ad euro 52.000,00).
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa introdotta come in epigrafe;
disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa:
- Dichiara inammissibili le domande risarcitorie proposte da parte attrice;
- Condanna gli attori, in solido tra loro, a rifondere in favore del
[...]
, in persona del Ministro pro tempore, le spese del giudizio, che CP_1
liquida in complessivi euro 6.164,00 per compensi, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso spese forfetarie ex art. 2 D.M. 55/2014, nella misura del 15% dei compensi.
Così deciso in Palermo il 12.12.2025
Il Giudice
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Dott.ssa Simona RI CI
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