Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/03/2025, n. 2852 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2852 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. 13859/2023
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NAPOLI DECIMA SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Napoli, X Sezione Civile, nella persona della dott.ssa Anna
Maria Pezzullo, in funzione di Giudice monocratico, all'esito della discussione mediante il deposito delle note redatte ex art 127 ter cpc, come novellato dal D.lgs. 164/2024, preso atto delle conclusioni rassegnate dalle parti, ha pronunziato, mediante redazione contestuale del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, di seguito riportati, la presente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.13859/2023 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi Civili, avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di
Pace di Napoli, e vertente
TRA
, (C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv.to Sergio Mascolo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Agerola, al Viale della Vittoria n° 8, come da procura in atti
APPELLANTE
E
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, come assistito e difeso dall'Avvocatura
Municipale a mezzo dell'avv. Lucia Capriello, giusta procura generale ad lites, allegata, rogata dal Notaio (atto Rep. 20692 Racc. n° Persona_1
9761 Reg. il 22 gennaio 2024) rilasciata dal Sindaco e dell'avv. Davide Diani, costituitosi in aggiunta al primo difensore, elettivamente domiciliato in presso la casa comunale sita in Piazza Municipio, Palazzo San CP_1
Giacomo
APPELLATO
E
APPELLATA CONTUMACE
Conclusioni delle parti: come in atti da intendersi qui per ripetute e trascritte
FATTO E DIRITTO
Con ricorso e pedissequo decreto di fissazione d'udienza, ritualmente notificati, l'appellante in epigrafe impugnava l'ordinanza del Giudice di Pace, depositata in data 21 dicembre 2022, con cui quest'ultimo dichiarava inammissibile, per omesso deposito della documentazione a suo supporto,
l'impugnazione avverso l' Ordinanza Ingiunzione di pagamento del Prefetto della Provincia di PR NAUGT 00438960 del 26 ottobre 2021, CP_1 CP_3
Area III, con la quale gli veniva ingiunto il pagamento della somma di €
860,00, per sanzione amministrativa pecuniaria, oltre spese di notifica pari ad
€ 14,50.
Interposto appello, l'appellante deduceva l'ingiustizia del provvedimento del
Giudice di prime cure, con conseguente sua integrale riforma, laddove costui, senza neppure fissare la prima udienza di comparizione e senza emanare alcuna ordinanza che lo onerasse esplicitamente della produzione in originale degli atti impugnati e/o degli eventuali allegati, adottava una pronuncia di inammissibilità dell'opposizione proposta, precludendogli la possibilità di ottenere una pronuncia nel merito. Ancora, l'appellante esponeva, in fatto, che in data 27 maggio 2021 gli Agenti del Comando di Polizia Locale di CP_1 gli elevavano il verbale di accertamento n° contestandogli NumeroDiCar_1 la presunta violazione dell'art. 180 commi 1 e 7 del Codice della strada poiché, alla guida del veicolo del tipo Fiat Punto tg. EH928VC, circolava senza portare con sé, pur dichiarando di esserne in possesso, il documento di circolazione. Contestualmente gli Agenti accertatori verbalizzavano l'invito al trasgressore a presentarsi, nel termine di giorni 15 dalla contestazione, presso un ufficio di Polizia, per esibire il documento in questione pena, in mancanza,
l'applicazione della sanzione di cui all'art. 180 comma Codice della Strada. E difatti, in ottemperanza al prescritto ordine, che gli imponeva di esibire quanto richiesto presso un qualsiasi ufficio di Polizia, l'appellante, in pari data, ovvero nella medesima giornata del 27 maggio 2021, rientrato in Agerola presso il proprio domicilio, si recava presso il locale Comando dei
Carabinieri, ai quali esibiva il documento di circolazione, come attestato dal visto per la presentazione apposto in data 27/5/2021 alle ore 17.56, dai Carabinieri della Stazione di Pianillo di Agerola sull'originale del verbale di accertamento. Seguiva, tuttavia, il verbale di accertamento n°Q21210010334, elevato in data 23 agosto 2021, per la presunta inottemperanza all'invito di
- 2 - portare in visione presso un posto di Polizia la carta di circolazione a seguito della violazione del 27 maggio precedente. In ragione di ciò, l'appellante formulava istanza di annullamento in autotutela del verbale elevatogli, cui seguiva l'ordinanza ingiunzione prefettizia ed il ricorso al Giudice di Pace, dichiarato, poi, inammissibile.
In diritto, i motivi coltivati in primo grado e riproposto in appello erano i seguenti: 1) Carenza di potere – violazione e falsa applicazione dell'art 204
C.d.S.; 2) Carenza di motivazione del provvedimento impugnato- violazione dell'art 3 della Legge 7 agosto 1990 n°241; 3) infondatezza nel merito della violazione comminata.
Si costituiva il mentre restava contumace la Controparte_1 CP_2
pur ritualmente evocata in giudizio, che, contestando l'avverso
[...] dedotto in giudizio dall'appellante, nonché, in via preliminare eccependo l'intempestività del ricorso promosso in primo grado ed il suo difetto di legittimazione passiva, chiedeva il rigetto dell'appello in quanto infondato.
Acquisito il fascicolo di primo grado, il Giudice rinviava la causa per la discussione del ricorso alla data odierna (20.03.2025).
In via preliminare va dichiarata la contumacia della che Controparte_2 pur ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita.
Tanto chiarito, l'appello è fondato e merita accoglimento.
In via preliminare, quanto all'eccezione di intempestività del ricorso promosso in primo grado avanzata dal mette conto Controparte_1 evidenziare, in limine litis, che l'ordinanza di inammissibilità adottata dal Giudice di Pace appare abnorme, laddove, a prescindere dalle disposizioni emergenziali adottate, non esiste una specifica norma che sanzioni con l'inammissibilità del ricorso l'omesso deposito da parte del ricorrente della documentazione in originale, tutt'al più, in linea teorica, una pronuncia di tal specie può conseguire solo con sentenza, a seguito dell'instaurato contraddittorio, ma non certamente per omesso deposito della documentazione di cui sopra. Ancora, in tema di opposizione ad ordinanza- ingiunzione, va ricordato che è certamente onere dell'amministrazione opposta depositare “copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonché alla contestazione o notificazione della violazione” (cfr. art 6 co. 8
d.lgs. 150/11); ma è anche altrettanto vero che è parimenti onere del ricorrente allegare la prova della tempestività del ricorso, come si desume dall'art 6 commi 6 e 10 in virtù dei quali, rispettivamente: “Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero, e può essere
- 3 - depositato anche a mezzo del servizio postale”; “Alla prima udienza, il giudice: a) quando il ricorso è proposto oltre i termini di cui al comma 6, lo dichiara inammissibile con sentenza (…)”.
Giova rammentare, infatti, che "in tema di opposizione a sanzione amministrativa, grava sull'opponente l'onere della prova di aver tempestivamente proposto l'opposizione, sicché al fine di consentire il controllo in ordine a tale tempestività, egli è tenuto, ai sensi della L. n. 689 del
1981, art. 22, ad allegare copia dell'atto opposto a lui notificato;
la mancata allegazione della relata di notifica del provvedimento opposto non costituisce, tuttavia, di per sé, prova della non tempestività dell'opposizione, tale da giustificare, per l'effetto, una dichiarazione di inammissibilità del ricorso con ordinanza pronunciata in limine litis, ai sensi della L. 24 novembre 1981, n.
689, art. 23, comma 1, perché tale provvedimento postula, pur sempre,
l'esistenza di una prova certa e inconfutabile della intempestività della detta opposizione, e non una mera difficoltà di accertamento delle tempestività. Ne consegue che, soltanto ove in prosieguo di giudizio, a causa della mancata acquisizione della copia dell'ordinanza notificata, permanga e diventi definitiva l'impossibilità di controllo (anche di ufficio) della tempestività dell'opposizione, il ricorso andrà dichiarato, con sentenza, inammissibile"
(Cass. Civ. SS.UU. 28/01/2002 n. 1006; in senso conforme, tra le tante, vedi
Cass. n. 1279 del 22/01/2007). Il suddetto principio di diritto è applicabile anche a seguito dell'introduzione dell'art. 6 del d.lgs. n. 150 del 2011, che, nel regolare l'opposizione a ordinanza ingiunzione, ha stabilito che il ricorso deve essere proposto, a pena di inammissibilità, nel termine di 30 giorni dalla notifica del provvedimento sanzionatorio impugnato.
Facendo applicazione dei su esposti principi, si deve ritenere che l'appellante abbia offerto prova della detta tempestività del ricorso promosso in primo grado. Ed infatti in atti si rinviene la relata di notifica in cui l'agente notificatore dà atto di aver notificato nelle mani di , familiare Persona_2 convivente t.q., la raccomandata n.785456216316 del 19/11/2021 in data
23/11/2023, in cui vengono riportati i riferimenti dell'Ordinanza impugnata, che sono i seguenti: Protocollo ordinanza M_IT PR_NAUTG 00438960
26/10/2021 Area III – Riferimento protocollo procedimento M_IT
PR_NAUTG 00430789 21/10/2021. Ne consegue che, essendo possibile collegare la predetta relata di notifica all'ordinanza impugnata, e, considerato, d'altra parte, che il ricorso dinanzi al Giudice di Pace è stato presentato in data 22/12/2021 (v. ricevute pec allegato semplice in atti), quest'ultimo va dichiarato tempestivo ed ammissibile.
Di contro, va ritenuta fondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva avanzata dal La Cassazione ha ribadito, infatti, che: “la Controparte_1
- 4 - legittimazione passiva nel giudizio di opposizione alle sanzioni compete esclusivamente all'amministrazione che abbia adottato il provvedimento impugnato, e, quindi, alla per le ordinanze emessa da quest'ultima, CP_2 non essendo ammissibile evocare in causa altri soggetti, né essendo consentito l'intervento di terzi (principale o ad adiuvandum), poiché il giudizio verte esclusivamente sulla legittimità dell'esercizio della potestà sanzionatoria”. La Suprema corte ha anche ricordato che “tale intervento (o partecipazione al giudizio) è escluso anche ove effettuato dall'amministrazione a cui favore siano destinate le somme derivanti dalla riscossione della sanzione ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 29, posto che, nell'opposizione all'ordinanza ingiunzione, non si discute anche del credito ad essa spettante (da ultimo, Cass. 8759/2002; Cass. 10300/2002; Cass.
11926/2003; Cass. in senso contrario, Cass. 9152/1995; in generale, per l'ammissibilità dell'intervento di terzi nel giudizio di opposizione: Cass. 3545/1990). L'orientamento restrittivo va confermato anche alla luce dei successivi sviluppi della normativa. Il D.L. n. 151 del 2003, art. 4, comma 1- octies, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 214 del 2003, aveva introdotto del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 205, il comma 3 che prevedeva che
“il prefetto, legittimato passivo nel giudizio di opposizione, può delegare la tutela giudiziaria all'amministrazione cui appartiene l'organo accertatore laddove questa sia anche destinataria dei proventi, secondo quanto stabilito dalli art. 208”. Tale comma era stato abrogato a far data dal 13 ottobre 2010 dalla L. n. 120 del 2010, art. 39, comma 2, che aveva contestualmente conferito un'autonoma legittimazione passive alle amministrazioni destinatarie dei proventi delle sanzioni, disponendo (D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 204 bis, comma 4 bis) – che l'opposizione andava proposta nei confronti del prefetto, quando le violazioni fossero state accertate da funzionari, ufficiali e agenti dello Stato (nonchè da funzionari e agenti delle Ferrovie dello Stato, delle ferrovie e tranvie in concessione e dell'ANAS), mentre spettava a regioni, province e comuni, quando le violazioni fossero state accertate da funzionari, ufficiali e agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni o, comunque, quando i relativi proventi fossero ad essi devoluti ai sensi dell'art. 208. La norma non è stata riproposta con l'introduzione del D.Lgs. n. 150 del 2001, art. 6, che, per contro, presenta una formulazione analoga a quella del D.L. n. 151 del 2003, art. 4, comma 1- octies, avendo confermato la legittimazione passiva del Prefetto, per i provvedimenti di sua competenza, ma avendo soppresso la legittimazione passiva del quale ente destinatario delle entrate delle sanzioni, fatta CP_1 salva la sola facoltà di delega”.
Ciò posto, quanto al motivo sub 1) è pur vero che, come si evince dagli atti,
l'appellante ha promosso istanza di annullamento in autotutela del verbale
- 5 - attestante la violazione dell'art 180 co 8 C.d.s., nondimeno, è da rilevare che una simile istanza non poteva essere presentata;
in tal senso, infatti, l'art. 386, commi 1,3 e 4 del Regolamento attuazione codice della strada stabilisce stringenti ipotesi di annullamento in autotutela, prevedendo che: “ Quando viene effettuata la notificazione all'intestatario del certificato di proprietà o ad uno dei soggetti indicati nell'articolo 196 del Codice e questi, con dichiarazione contenente, nel caso di alienazione, gli estremi dell'atto notarile, informa l'ufficio o il comando procedente che non è proprietario del veicolo, né titolare di alcuno dei diritti di cui al medesimo articolo 196 alla data dell'accertamento della violazione per la quale si procede, l'ufficio o comando interessati, se riscontrano l'esattezza delle notizie fornite, rinnovano la notificazione all'effettivo responsabile, con relativo addebito delle ulteriori spese, entro i termini previsti dall'articolo 201 del Codice. Tali termini decorrono dalla data di ricezione da parte dell'ufficio o comando delle notizie fornite dal destinatario della precedente notificazione.” (co1) “Nel caso di notifica eseguita a soggetto estraneo alla violazione per errore di trascrizione del numero di targa ovvero di lettura delle risultanze dei pubblici registri o per altra causa, l'ufficio o comando procedente, ad istanza dell'interessato o di propria iniziativa, eseguiti gli opportuni accertamenti, trasmette gli atti al prefetto per l'archiviazione, ovvero se possibile procede alla eventuale notifica nei confronti dell'effettivo responsabile entro i termini previsti” (co3); infine “Nel caso di cui al comma 3, l'istanza dell'interessato deve essere proposta entro il termine di cui all'articolo 203 del Codice. L'ufficio o comando procedente può rilevare l'errore ai sensi del comma 3 fino alla formazione del ruolo” (co 4). Ne consegue che la fattispecie di cui ci si occupa, non ricadendo in alcuno dei casi previsti dal menzionato articolo, poteva essere solo riqualificata come ricorso al Prefetto, cosa che all'evidenza ha fatto l'Ufficio della Polizia Municipale destinatario dell'istanza presentata. Di qui la piena legittimità del Prefetto ad adottare l'ordinanza ingiunzione impugnata.
Quanto al motivo sub 2), lo stesso è infondato. È sufficiente ricordare l'ormai granitico orientamento della giurisprudenza di legittimità in punto di sufficienza della motivazione dell'ordinanza prefettizia, secondo cui, quando il provvedimento impugnato rechi la dettagliata indicazione della normativa violata, della condotta contestata nonché degli estremi dell'atto di accertamento dell'illecito amministrativo presupposto, regolarmente notificato, deve ritenersi soddisfatto l'obbligo di motivazione. In tal senso, pertanto non hanno rilievo i vizi di motivazione dell'ordinanza ingiunzione consistenti nel fatto che l'autorità ingiungente non abbia, o non abbia adeguatamente valutato le deduzioni difensive dell'incolpato formulate in sede amministrativa (Cass. 01/07/1997 n.5884); infatti, non occorre che la
- 6 - motivazione illustri anche l'iter logico giuridico seguito per giustificare l'an ed il quantum della sanzione irrogata, ben potendo tale iter essere esposto in sede di giudizio di opposizione (Cass. 17/6/1997 n. 5425) ed, in ogni caso, anche se la ordinanza ingiunzione fosse carente sul piano della motivazione, ciò non costituirebbe motivo per l'annullamento ope iudicis a seguito di opposizione, in quanto con detta opposizione si apre un giudizio di cognizione pieno, teso a verificare la validità sostanziale del provvedimento, attraverso un autonomo esame della ricorrenza dei presupposti di fatto e di diritto dell'infrazione, sicché non hanno rilievo i vizi di motivazione dell'ordinanza ingiunzione connessi al fatto che l'autorità ingiungente non abbia affatto o non abbia adeguatamente valutato le deduzioni difensive dell'incolpato, formulate in sede amministrativa. Nel caso di specie, a prescindere dalle ragioni di merito, il provvedimento impugnato reca in modo dettagliato la normativa violata, ovvero, l'art 180 co 8 Cds, la condotta del presunto trasgressore, gli estremi del verbale da cui risulta la violazione (verbale di accertamento n°Q21210010334) nonché l'entità della sanzione comminata.
Nel merito (motivo sub 3) l'appello è fondato.
Il ha documentalmente provato di aver ottemperato all'obbligo di cui Pt_1 all'art 180 co 8, laddove in atti (v. all D3 produzione parte appellante) è presente il visto apposto, alle ore 17.56 del 27.05.21, dai Carabinieri della
Stazione di Pianillo di Agerola sull'originale del verbale di accertamento. Né, può sostenersi che l'inottemperanza al predetto obbligo si possa fondare sulla circostanza che il ha esibito per il visto il documento richiesto alla Pt_1 stazione dei Carabinieri in luogo dell'Ufficio di Polizia Municipale, posto che l'articolo 180 co 8 utilizza un'espressione quanto mai lata, ovvero, “uffici di polizia”, ben potendosi, quindi, ricomprendere anche la stazione dei
Carabinieri.
L'accertata ottemperanza da parte dell'appellante dell'ordine di esibizione impartitogli comporta, dunque, l'annullamento del verbale di accertamento n°Q21210010334 e della presupponente ordinanza-ingiunzione opposta.
Per ciò che concerne le spese di lite dei due gradi di giudizio si applicano i parametri medi ridotti del 30%, in assenza di questioni di fatto e di diritto previsti dal D.M. 55/2014, come aggiornato al D.M. 147/22, per lo scaglione di valore in cui ricade la controversia.
Pertanto, per il primo grado si liquidano €. 68 per la fase di studio ed € 68 per la fase introduttiva, ridotti del 30%, per un totale di € 95,20, per il presente giudizio di appello, si liquidano €.131 per la fase di studio, € 131 per la fase introduttiva, € 200 per la fase di trattazione/istruttoria ed €.200 per la fase
- 7 - decisoria, ridotti del 30% per un totale complessivo di €.463,40, con attribuzione in favore dell'avv. Sergio Mascolo, dichiaratosi antistatario
In considerazione dell'esito complessivo del giudizio, si ritiene opportuno compensare le spese di lite tra l'appellante e il in quanto, Controparte_1 pur essendo fondata l'eccezione di difetto di “legittimazione passiva” articolata da quest'ultimo, è pur vero che alcuna statuizione, neanche con riferimento alle spese di lite, è stata richiesta dall'appellante nei suoi confronti.
P. Q. M.
Il Giudice del Tribunale di Napoli, sezione 10acivile, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, così decide:
1. Dichiara la carenza di titolarità passiva del Controparte_1
2. Accoglie l'appello proposto da e, per l'effetto, Parte_1 annulla l'ordinanza Ingiunzione del Prefetto della Provincia di Napoli,
00438960 del 26 ottobre 2021, Area III;
CP_4
3. Condanna la al pagamento in favore Controparte_2 dell'appellante delle spese di lite di primo grado che liquida in € 43,00 per esborsi ed € 95,20 per compensi professionali e delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 64,50 per esborsi ed €.
463,40 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, nonché CPA ed IVA nelle aliquote previste per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Sergio Mascolo, dichiaratosi antistatario;
4. Compensa le spese di lite fra l'appellante ed il Controparte_1
Così deciso in Napoli, il 20/03/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Anna Maria Pezzullo
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