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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 19/09/2025, n. 1594 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1594 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1165/2015
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di GI, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario Avv. Francesca Siciliani, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1165/2015 promossa da:
(C.F.: , con il patrocinio dell'Avv. CEGLIA MARIA, elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1 in VIA LUIGI GUERCIO 293, SALERNO, presso il difensore Avv. CEGLIA MARIA, giusta mandato in atti
ATTORE/I contro
(C.F./ P.IVA: , in persona del legale rapp.te pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. CP_1 P.IVA_1 DEROGATIS NICOLA, elettivamente domiciliato in VIA PADOVA 4, ORTA NOVA, presso il difensore Avv. DEROGATIS NICOLA, giusta mandato in atti
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI Le parti, in ottemperanza a quanto previsto nel decreto del 11.04.2024 depositavano note di trattazione scritta precisando le proprie conclusioni, che qui si intendono integralmente riportate, e la causa, all'udienza del 17.04.2024, con provvedimento del 11.07.2024, veniva trattenuta in decisione, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 51/2015 Parte_1 Controparte emesso dal Tribunale di GI su ricorso della con cui era stato ingiunto al Ceglia il pagamento della somma di E. 5.000,00 a titolo di saldo del prezzo per la vendita di un immobile. L'opponente ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo, eccependo in primo luogo l'inesistenza del credito azionato, stante l'intervenuta quietanza liberatoria sottoscritta in sede di rogito notarile, e deducendo, altresì, il grave inadempimento Controparte contrattuale della consistito tanto nel ritardo nella consegna dell'immobile, oltre un anno e mezzo, quanto nella incompleta e difettosa esecuzione delle opere pattuite, per le quali l'attore assume di aver sostenuto spese aggiuntive. Ha, pertanto, spiegato domanda riconvenzionale per il risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, quantificato in E. 33.348,81, sulla base di CTU espletata in corso di causa. Si è costituita la società opposta, chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo, deducendo che l'assegno oggetto del monitorio non sarebbe mai stato incassato, e che le difformità denunciate dall'opponente erano frutto di modifiche pattuite consensualmente con l'atto pubblico del 5.12.2013, sostitutivo del precedente preliminare. L'opposta ha altresì eccepito la decadenza dell'opponente dal diritto di far valere i vizi, ai sensi dell'art. 1495, 1667 e 1699 c.c.. Non concessa la provvisoria esecutività del DI opposto, precisata la domanda, espletata la istruttoria a mezzo prove testimoniali, e consulenza tecnica d'ufficio, le parti, in ottemperanza a quanto previsto nel decreto del 11.04.2024 hanno precisato le conclusioni con le note di trattazione scritta per l'udienza del 17.04.2024 che, con provvedimento del 11.07.2024, è stata trattenuta in decisione, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
L'opposizione è fondata. pagina 1 di 3 Controparte_ Il credito vantato da pari a E. 5.000,00, si fonda sull'assunto che detto importo costituisca il residuo prezzo dovuto da per la vendita dell'immobile. Tuttavia risulta che in sede di atto pubblico del 5.12.2013, la Parte_1 venditrice rilasciò formale quietanza dell'intero prezzo pattuito, dichiarando di aver ricevuto le somme dovute, incluso l'assegno circolare n. 7901424398-10, tratto sulla filiale di GI del indicato come mezzo di Controparte_2 pagamento.
L'opposta ha contestato la consegna dell'assegno, producendo documentazione bancaria da cui emerge il mancato incasso del medesimo. Ha sostenuto, pertanto, che il pagamento non sarebbe mai avvenuto, e che la dichiarazione contenuta nell'atto pubblico non corrisponde al vero. Tale tesi non può essere accolta.
La dichiarazione di quietanza, contenuta in un atto pubblico, ha valore di scrittura privata autenticata ex art. 2702 c.c., e fa piena prova fino a querela di falso, non proposta nel caso di specie, non solo dell'avvenuto pagamento, ma anche della consegna del mezzo di pagamento, nel caso di specie l'assegno. La giurisprudenza della Corte di Cassazione è costante nel ritenere che : “ la dichiarazione contenuta in un atto pubblico, con cui una parte afferma di aver ricevuto una somma a mezzo assegno, fa piena prova della consegna del titolo salvo che la parte che ne contesta la veridicità fornisca prova contraria rigorosa e documentata ( Cass. Civ.n.32106/2019; n. 13664/2012). Nel caso di specie, l'opposta si è limitata a produrre un certificato bancario che attesta il mancato incasso del titolo, il che è circostanza diversa e non decisiva rispetto alla consegna. Non vi è stata allegazione, né prova, dell'effettiva mancata ricezione dell'assegno al momento dell'atto pubblico. Al contrario la dichiarazione di aver ricevuto l'assegno in sede di rogito assume pieno valore probatorio e non può essere elisa da deduzioni unilaterali prive di riscontri oggettivi. Pertanto, in mancanza di prova contraria idonea a superare l'efficacia probatoria dell'atto notarile , deve ritenersi avvenuto il pagamento del prezzo e, conseguentemente il credito vantato dall'opposta. Il decreto ingiuntivo n.51/2015 deve, quindi, essere revocato. La domanda riconvenzionale proposta dall'opponente è fondata. Controparte_ Dall'istruttoria svolta è emersa la responsabilità contrattuale della per ritardo nella consegna dell'immobile (effettivamente consegnato con oltre 17 mesi di ritardo rispetto alla data contrattualmente pattuita) sia nell'esecuzione incompleta o difettosa di numerose opere. In particolare, la consulenza tecnica d'ufficio, redatta dall'ing. ha accertato la presenza di: Persona_1
• opere non eseguite per un importo pari a E. 31.702,01;
• opere eseguite in modo non conforme a regola d'arte per E. 1.646,80; per un totale di E 33.348,81 che il Ceglia dovrà sostenere per ottenere l'adempimento conforme al contratto. Le risultanze tecniche sono state confermate anche dalla prova testimoniale assunta, che ha evidenziato una condotta dell'opposta connotata da grave negligenza e inosservanza degli obblighi derivanti dal contratto ( teste Testimone_1 e OM , ascoltati alla udienza del 14.11.2016 ) avvalorando la ricostruzione dell'opponente. Tes_2 La tesi dell'opposta secondo cui l'atto definitivo del 5.12.2013 avrebbe sostituito le obbligazioni del preliminare non può essere accolta. Non risulta in modo chiaro e inequivoco la volontà novativa richiesta dall'art. 1230 c.c..
La prova orale non è sufficiente a superare l'assenza di pattuizioni scritte di sostituzione. Le modifiche apportate su richiesta dell'acquirente non risultano equivalenti alle opere omesse. Pertanto l'inadempimento permane e conserva rilievo giuridico. La domanda riconvenzionale spiegata dall'opponente è una azione di responsabilità contrattuale per inadempimento ex art. 1218 c.c., non una azione di garanzia per vizi ex art. 1490 o 1667 c.c. Non trovano, quindi, applicazione i termini di decadenza e prescrizione di cui all'art. 167 c.c.. I vizi accertati non integrano necessariamente i “ gravi difetti” ex art. 1669 c.c., ma la responsabilità dell'appaltatore si fonda sull'omessa esecuzione delle obbligazioni assunte.
“ L'azione con cui il committente agisce per il risarcimento del danno da inadempimento dell'appaltatore, deducendo l'inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali ( quali la mancata o difettosa esecuzione dell'opera), non è soggetta al termine di decadenza e prescrizione previsti per la garanzia per vizi ex art. 1667 c.c., ma al solo termine decennale” ( Cass. Civ. II sez. , n. 6548/2019; n. 3125/2020; n. 18953/2021)
pagina 2 di 3 Nel caso in esame, l'opponente non ha denunciato vizi occulti dell'immobile, ma ha lamentato la mancanza di adempimento rispetto a specifiche obbligazioni contrattuali ( esecuzione di opere pattuite e non realizzate, esecuzione non conforme a regola d'arte), già presenti nel preliminare di vendita e non successivamente assolte. Tali condotte costituiscono inadempimenti contrattuali autonomi, non riconducibili alla garanzia per vizi, ma direttamente rilevanti sul piano della responsabilità contrattuale. Pertanto: non operano i termini di decadenza ( 8 giorni dalla scoperta) e di prescrizione ( 1 anno dalla consegna) previsti per la garanzia;
è applicabile il termine ordinario di prescrizione decennale, pacificamente non decorso;
l'azione risarcitoria risulta tempestiva e ritualmente esercitata. L'eccezione di decadenza e prescrizione per decorrenza del termine annuale dalla scoperta dei vizi sollevata da CP_1 è infondata e va rigettata.
Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del d.m. n. 147/2022, con applicazione dei parametri medi, tenuto conto che la presente controversia rientra nello scaglione delle cause di valore compreso tra E.26.001 e E. 52.000. Le spese di Ctu vanno poste definitivamente a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di GI , definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n.1165/2015 R.G., così provvede:
1. Accoglie l'opposizione proposta da e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 51/2015 emesso Parte_1 dal Tribunale di GI;
Controparte_
2. Accoglie la domanda riconvenzionale proposta da e , per l'effetto, condanna la in Parte_1 persona del legale rapp.te pro tempore, al pagamento, in favore di , della somma di E. 33.348,81, oltre Parte_1 interessi legali dalla domanda al saldo effettivo;
3. Rigetta l'eccezione di decadenza sollevata dalla in persona del legale rapp.te pro tempore;
CP_1
4. Condanna la parte opposta in persona del legale rapp.te pro tempore, alla rifusione delle spese di lite CP_1 che si liquidano in E. 7.616,00 per compensi, oltre E. 264,00 per spese, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito Avv. Maria Ceglia, dichiaratosi antistatario;
5. Pone definitivamente a carico di in persona del legale rapp.te pro tempore, le spese della Consulenza CP_1 Tecnica di ufficio, già liquidate in giudizio con separato provvedimento GI, 18.09.2025
Il giudice onorario Avv. Francesca Siciliani
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di GI, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario Avv. Francesca Siciliani, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1165/2015 promossa da:
(C.F.: , con il patrocinio dell'Avv. CEGLIA MARIA, elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1 in VIA LUIGI GUERCIO 293, SALERNO, presso il difensore Avv. CEGLIA MARIA, giusta mandato in atti
ATTORE/I contro
(C.F./ P.IVA: , in persona del legale rapp.te pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. CP_1 P.IVA_1 DEROGATIS NICOLA, elettivamente domiciliato in VIA PADOVA 4, ORTA NOVA, presso il difensore Avv. DEROGATIS NICOLA, giusta mandato in atti
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI Le parti, in ottemperanza a quanto previsto nel decreto del 11.04.2024 depositavano note di trattazione scritta precisando le proprie conclusioni, che qui si intendono integralmente riportate, e la causa, all'udienza del 17.04.2024, con provvedimento del 11.07.2024, veniva trattenuta in decisione, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 51/2015 Parte_1 Controparte emesso dal Tribunale di GI su ricorso della con cui era stato ingiunto al Ceglia il pagamento della somma di E. 5.000,00 a titolo di saldo del prezzo per la vendita di un immobile. L'opponente ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo, eccependo in primo luogo l'inesistenza del credito azionato, stante l'intervenuta quietanza liberatoria sottoscritta in sede di rogito notarile, e deducendo, altresì, il grave inadempimento Controparte contrattuale della consistito tanto nel ritardo nella consegna dell'immobile, oltre un anno e mezzo, quanto nella incompleta e difettosa esecuzione delle opere pattuite, per le quali l'attore assume di aver sostenuto spese aggiuntive. Ha, pertanto, spiegato domanda riconvenzionale per il risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, quantificato in E. 33.348,81, sulla base di CTU espletata in corso di causa. Si è costituita la società opposta, chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo, deducendo che l'assegno oggetto del monitorio non sarebbe mai stato incassato, e che le difformità denunciate dall'opponente erano frutto di modifiche pattuite consensualmente con l'atto pubblico del 5.12.2013, sostitutivo del precedente preliminare. L'opposta ha altresì eccepito la decadenza dell'opponente dal diritto di far valere i vizi, ai sensi dell'art. 1495, 1667 e 1699 c.c.. Non concessa la provvisoria esecutività del DI opposto, precisata la domanda, espletata la istruttoria a mezzo prove testimoniali, e consulenza tecnica d'ufficio, le parti, in ottemperanza a quanto previsto nel decreto del 11.04.2024 hanno precisato le conclusioni con le note di trattazione scritta per l'udienza del 17.04.2024 che, con provvedimento del 11.07.2024, è stata trattenuta in decisione, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
L'opposizione è fondata. pagina 1 di 3 Controparte_ Il credito vantato da pari a E. 5.000,00, si fonda sull'assunto che detto importo costituisca il residuo prezzo dovuto da per la vendita dell'immobile. Tuttavia risulta che in sede di atto pubblico del 5.12.2013, la Parte_1 venditrice rilasciò formale quietanza dell'intero prezzo pattuito, dichiarando di aver ricevuto le somme dovute, incluso l'assegno circolare n. 7901424398-10, tratto sulla filiale di GI del indicato come mezzo di Controparte_2 pagamento.
L'opposta ha contestato la consegna dell'assegno, producendo documentazione bancaria da cui emerge il mancato incasso del medesimo. Ha sostenuto, pertanto, che il pagamento non sarebbe mai avvenuto, e che la dichiarazione contenuta nell'atto pubblico non corrisponde al vero. Tale tesi non può essere accolta.
La dichiarazione di quietanza, contenuta in un atto pubblico, ha valore di scrittura privata autenticata ex art. 2702 c.c., e fa piena prova fino a querela di falso, non proposta nel caso di specie, non solo dell'avvenuto pagamento, ma anche della consegna del mezzo di pagamento, nel caso di specie l'assegno. La giurisprudenza della Corte di Cassazione è costante nel ritenere che : “ la dichiarazione contenuta in un atto pubblico, con cui una parte afferma di aver ricevuto una somma a mezzo assegno, fa piena prova della consegna del titolo salvo che la parte che ne contesta la veridicità fornisca prova contraria rigorosa e documentata ( Cass. Civ.n.32106/2019; n. 13664/2012). Nel caso di specie, l'opposta si è limitata a produrre un certificato bancario che attesta il mancato incasso del titolo, il che è circostanza diversa e non decisiva rispetto alla consegna. Non vi è stata allegazione, né prova, dell'effettiva mancata ricezione dell'assegno al momento dell'atto pubblico. Al contrario la dichiarazione di aver ricevuto l'assegno in sede di rogito assume pieno valore probatorio e non può essere elisa da deduzioni unilaterali prive di riscontri oggettivi. Pertanto, in mancanza di prova contraria idonea a superare l'efficacia probatoria dell'atto notarile , deve ritenersi avvenuto il pagamento del prezzo e, conseguentemente il credito vantato dall'opposta. Il decreto ingiuntivo n.51/2015 deve, quindi, essere revocato. La domanda riconvenzionale proposta dall'opponente è fondata. Controparte_ Dall'istruttoria svolta è emersa la responsabilità contrattuale della per ritardo nella consegna dell'immobile (effettivamente consegnato con oltre 17 mesi di ritardo rispetto alla data contrattualmente pattuita) sia nell'esecuzione incompleta o difettosa di numerose opere. In particolare, la consulenza tecnica d'ufficio, redatta dall'ing. ha accertato la presenza di: Persona_1
• opere non eseguite per un importo pari a E. 31.702,01;
• opere eseguite in modo non conforme a regola d'arte per E. 1.646,80; per un totale di E 33.348,81 che il Ceglia dovrà sostenere per ottenere l'adempimento conforme al contratto. Le risultanze tecniche sono state confermate anche dalla prova testimoniale assunta, che ha evidenziato una condotta dell'opposta connotata da grave negligenza e inosservanza degli obblighi derivanti dal contratto ( teste Testimone_1 e OM , ascoltati alla udienza del 14.11.2016 ) avvalorando la ricostruzione dell'opponente. Tes_2 La tesi dell'opposta secondo cui l'atto definitivo del 5.12.2013 avrebbe sostituito le obbligazioni del preliminare non può essere accolta. Non risulta in modo chiaro e inequivoco la volontà novativa richiesta dall'art. 1230 c.c..
La prova orale non è sufficiente a superare l'assenza di pattuizioni scritte di sostituzione. Le modifiche apportate su richiesta dell'acquirente non risultano equivalenti alle opere omesse. Pertanto l'inadempimento permane e conserva rilievo giuridico. La domanda riconvenzionale spiegata dall'opponente è una azione di responsabilità contrattuale per inadempimento ex art. 1218 c.c., non una azione di garanzia per vizi ex art. 1490 o 1667 c.c. Non trovano, quindi, applicazione i termini di decadenza e prescrizione di cui all'art. 167 c.c.. I vizi accertati non integrano necessariamente i “ gravi difetti” ex art. 1669 c.c., ma la responsabilità dell'appaltatore si fonda sull'omessa esecuzione delle obbligazioni assunte.
“ L'azione con cui il committente agisce per il risarcimento del danno da inadempimento dell'appaltatore, deducendo l'inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali ( quali la mancata o difettosa esecuzione dell'opera), non è soggetta al termine di decadenza e prescrizione previsti per la garanzia per vizi ex art. 1667 c.c., ma al solo termine decennale” ( Cass. Civ. II sez. , n. 6548/2019; n. 3125/2020; n. 18953/2021)
pagina 2 di 3 Nel caso in esame, l'opponente non ha denunciato vizi occulti dell'immobile, ma ha lamentato la mancanza di adempimento rispetto a specifiche obbligazioni contrattuali ( esecuzione di opere pattuite e non realizzate, esecuzione non conforme a regola d'arte), già presenti nel preliminare di vendita e non successivamente assolte. Tali condotte costituiscono inadempimenti contrattuali autonomi, non riconducibili alla garanzia per vizi, ma direttamente rilevanti sul piano della responsabilità contrattuale. Pertanto: non operano i termini di decadenza ( 8 giorni dalla scoperta) e di prescrizione ( 1 anno dalla consegna) previsti per la garanzia;
è applicabile il termine ordinario di prescrizione decennale, pacificamente non decorso;
l'azione risarcitoria risulta tempestiva e ritualmente esercitata. L'eccezione di decadenza e prescrizione per decorrenza del termine annuale dalla scoperta dei vizi sollevata da CP_1 è infondata e va rigettata.
Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del d.m. n. 147/2022, con applicazione dei parametri medi, tenuto conto che la presente controversia rientra nello scaglione delle cause di valore compreso tra E.26.001 e E. 52.000. Le spese di Ctu vanno poste definitivamente a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di GI , definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n.1165/2015 R.G., così provvede:
1. Accoglie l'opposizione proposta da e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 51/2015 emesso Parte_1 dal Tribunale di GI;
Controparte_
2. Accoglie la domanda riconvenzionale proposta da e , per l'effetto, condanna la in Parte_1 persona del legale rapp.te pro tempore, al pagamento, in favore di , della somma di E. 33.348,81, oltre Parte_1 interessi legali dalla domanda al saldo effettivo;
3. Rigetta l'eccezione di decadenza sollevata dalla in persona del legale rapp.te pro tempore;
CP_1
4. Condanna la parte opposta in persona del legale rapp.te pro tempore, alla rifusione delle spese di lite CP_1 che si liquidano in E. 7.616,00 per compensi, oltre E. 264,00 per spese, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito Avv. Maria Ceglia, dichiaratosi antistatario;
5. Pone definitivamente a carico di in persona del legale rapp.te pro tempore, le spese della Consulenza CP_1 Tecnica di ufficio, già liquidate in giudizio con separato provvedimento GI, 18.09.2025
Il giudice onorario Avv. Francesca Siciliani
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