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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 30/10/2025, n. 1911 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1911 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 237/2023
REP UBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in composizione collegiale, in persona dei
Magistrati:
Presidente rel. dott.ssa NI Mori
dott.ssa Maria Teresa Paternostro Consigliere dott.ssa Paola Caporali Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta a ruolo al n. 237/2023 promossa da:
Parte 1 (P.I./C.F. P.IVA 1 in persona del legale rappresentante pro-tempore, con il patrocinio degli avv.ti Ida Galanti e Mara
Parigi ed elettivamente domiciliata come da procura in atti
APPELLANTE
contro
), con il patrocinio dell'avv. Cristina Controparte 1 (C.F.: C.F. 1
Farri ed elettivamente domiciliata come da procura in atti.
PARTE APPELLATA
avverso la sentenza n. 2374/2022 del Tribunale di Firenze emessa in data 26.08.2022;
causa trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 13.06.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI Per l'appellante: "Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, ogni diversa, contraria domanda od eccezione respinta, disattesa, assorbita, in accoglimento dell'appello qui proposto riformare integralmente la sentenza del Tribunale di Firenze n. 2374/2022 per le ragioni tutte esposte in atti e, per l'effetto: In tesi: accertare e dichiarare l'assenza di responsabilità della
-
CP 2 nel sinistro occorso alla sig.ra Controparte 1 in data 29.03.2018 e per l'effetto rigettare tutte le domande avanzate dalla danneggiata nei confronti di CP 2 con conseguente condanna di restituire all'appellante la somma corrispostale pari a €. 11.469,00 per capitale e di €. 4.938,39 per spese legali;
In ipotesi: dichiarare comunque illegittima, eccessiva oltre
-
che non provata la richiesta di risarcimento dei danni avanzata da parte attrice, se del caso diminuendo l'entità del danno dovuto, in conseguenza del concorso colposo ex art. 1227 c.c. della danneggiata e, per l'effetto, condannarla alla restituzione della somma corrispostale o di quella diversa che sarà ritenuta di giustizia;
- In ogni caso: con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio (competenze oltre spese generali ed accessori come per legge - oneri riflessi al 24,80% al posto di Iva e Cap, trattandosi di difensori pubblici dipendenti iscritti all'Albo Speciale)".
Per l'appellata: "Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, per tutti i motivi di cui in narrativa, rigettare l'impugnazione dell Parte 2 perché infondata in fatto e diritto, con conferma della impugnata sentenza n.2374/2022 RG 4967/2019 emessa dal Tribunale di
Part Firenze, con condanna della ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni da "lite temeraria" da liquidarsi anche in via equitativa, con vittoria di spese e competenze anche di questa fase di giudizio."
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, l' Parte 1
[...] (in avanti CP 2 proponeva appello avverso la sentenza n. 2374/2022 emessa in data 26.08.2022, con la quale il Tribunale di Firenze aveva accolto la domanda di risarcimento avanzata dalla sig.ra Controparte_1 per i danni patrimoniali e non patrimoniali riportati in conseguenza del sinistro occorsogli in data 29.03.2018 e quantificati in € 9.849,00 a titolo di danno non patrimoniale e di € 350,00 a titolo di danno patrimoniale, il tutto oltre interessi e rivalutazione.
Nel giudizio di primo grado la sig.ra CP 1 a sostegno della propria domanda risarcitoria,
esponeva:
che in data 29.3.2018, alle ore 14.00 circa, mentre percorreva la strada all'ingresso del
- Pronto Soccorso di Pt 1 a Firenze, inciampava e cadeva rovinosamente a terra, a causa di un avvallamento sul manto stradale non visibile e per l'effetto riportava lesioni. che, portata all'interno del Pronto Soccorso, gli veniva diagnosticata una frattura epifisiaria articolare distale di radio sn con monconi angolati, ingranati. che, in sede di perizia medico legale, le venivano accertate giorni 67 di inabilità temporanea (35 gg al 100%, 10 gg al 75%, 10 gg al 50%, 12 gg al 25%), nonché postumi invalidanti residuati nella misura del 6 %.
Sulla scorta di siffatte argomentazioni, l'attrice citava in giudizio | CP_2 chiedendo
l'accertamento della responsabilità della stessa e quantificando il danno patrimoniale e non, nonché biologico e morale subito in € 18.790,66, oltre le spese sostenute.
Si costituiva in giudizio | CP 2 contestando la domanda attorea sia sull' an che sul quantum, ritenendo che l'evento fosse da ricondursi alla esclusiva responsabilità dell'attrice per la sussistenza del comportamento imprudente della stessa, con conseguente interruzione del nesso eziologico tra fatto ed evento.
Istruita la causa documentalmente, con prova per testi e ctu medico-legale di parte attrice, il
Tribunale di Firenze, ritenendo che parte attrice avesse assolto l'onere della prova sulla stessa incombente in ordine al fatto storico, con la sentenza n. 2374/2022 accoglieva la domanda risarcitoria e, per l'effetto, condannava la convenuta al pagamento in favore della sig.ra
Controparte_1 dell'importo di € 9.849,00 a titolo di danno non patrimoniale e di € 350,00
a titolo di danno patrimoniale il tutto oltre interessi e rivalutazione come in motivazione;
poneva a carico di parte convenuta le spese processuali attoree liquidate in complessivi €
3.384,50, oltre spese generali ed accessori di legge ed oltre spese vive documentate con distrazione in favore del difensore ex art. 93 c.p.c.; poneva le spese di c.t.u. in via definitiva a carico della parte convenuta.
In particolare, il primo Giudice, rilevava:
"...Declinando i predetti principi alla fattispecie de qua ritiene questo giudice che parte attrice abbia assolto l'onere della prova sulla stessa incombente in ordine al fatto storico. La dinamica della caduta, difatti, è stata confermata da una testimone, sulla cui attendibilità non sono emersi elementi per dubitare, che ha dichiarato di aver assistito alla stessa (vedi deposizione resa all'udienza 28.9.20 dal teste Testimone 1 ). La prova testimoniale, poi,
ha consentito di appurare l'esistenza del piccolo rialzo, causa della caduta dell'attrice, (teste di parte convenuta Testimone 2 e come lo stesso non fosse facilmente visibile né segnalato (teste Testimone 3 "Preciso che è un dislivello bassissimo non segnalato").
Le foto prodotte in atti confermano la scarsa visibilità del dislivello e la totale assenza di avvisi e/o segnali in grado di consentire l'immediata percezione dello stesso da parte degli utenti.
Ciò si apprezza proprio dalla documentazione fotografica depositata dalla stessa parte convenuta dalla quale, peraltro, si evince come la percezione dei luoghi possa essere artefatta anche da elementi naturali (quali la presenza dell'ombra creata dalle fronde degli alberi in orario diurno) che inibiscono di apprezzare il dislivello: ciò rende ancor più evidente la necessità di segnalazione del dislivello in maniera appropriata (vedi doc. 9 parte convenuta).
Né può escludersi la responsabilità della convenuta invocando in astratto il contributo causale colposo del danneggiato nella produzione dell'evento in quanto non provato...... Ebbene, nella fattispecie de qua, non sono emerse circostanze idonee ad addebitare alcuna colpa- neppure a livello di concorso alla sig.ra CP_1 posto che l'anomalia del passaggio, costituita dalla presenza del dislivello in corrispondenza dell'accesso all'ospedale, era assolutamente insidiosa, non immediatamente percepibile e non segnalata.
A tal fine privo di rilievo il differente orario della caduta per come indicato in atto di citazione
(circa ore 14.00) e nella perizia di parte (ore 11.30), potendosi presumere che quest'ultima sia affetta da un semplice errore materiale;
ciò sul presupposto che l'accesso dell'attrice al
Pronto soccorso è avvenuto alle 14.25 nell'immediatezza dell'evento dal momento che la stessa si trovava proprio nei suoi paraggi al momento della caduta (cfr "Riferisce caduta accidentale nelle vicinanze del PS del DEAS di Careggi...").
Risulta quindi dimostrato che la cosa custodita ebbe piena efficienza causale sull'evento dannoso;
né è stata fornita la dimostrazione del caso fortuito, e cioè che il danno si è verificato in modo non prevedibile né superabile con l'adeguata diligenza da parte dell'attrice.
All'attrice spetta quindi l'integrale risarcimento del danno patito. Con riferimento alla quantificazione del danno non patrimoniale il CTU dott. Per 1 , con motivazione che in quanto logica, coerente va integralmente recepita, ha accertato che in seguito al sinistro l'attrice ha riportato una 'frattura polso sinistro', fu sottoposta a riduzione della frattura e 11
immobilizzazione dell'arto in apparecchio gessato brachio metacarpale con una prognosi di 35 giorni. Il gesso fu rimosso dopo tale periodo e la paziente fu dichiarata clinicamente guarita dal curante dott. Persona 2 in data 04.06.2018. Attualmente residua un apprezzabile impegno funzionale a carico della radiocarpica sinistra. La frattura riportata al polso sinistro presenta nesso di causalità con le modalità descritte...".
A tali lesioni il CTU ha accertato essere conseguiti un danno biologico permanente del 5%, un'invalidità temporanea di 67 giorni complessivi da suddividersi in 35 giorni di ITP al 75%,
15 giorni di ITP al 50% e 17 giorni di ITP al 25%.
Non rientrando la fattispecie in esame nei danni da circolazione stradale cui è limitata l'applicazione dell'art. 139 legge sulle assicurazioni, successivamente richiamata limitatamente alla responsabilità medica, la liquidazione deve dunque avvenire sulla base della tabella milanese, che individua un danno non patrimoniale unitariamente inteso, comprensivo della componente morale e di quella esistenziale (che altro non è che la dimensione dinamica del danno all'integrità psico-fisica), che pertanto non debbono essere ulteriormente liquidate ma, appunto, ove ne ricorrano i presupposti, personalizzate.
In applicazione dei criteri sopra esposti deve riconoscersi all'attrice l'importo di € 6.087,00 a titolo di danno biologico ed € 3.762,00 per complessivi € 9.849,00. Nel caso di specie non si ritiene che sussistano i presupposti per una specifica personalizzazione del danno in relazione a particolari attività svolte dall'attrice, ovvero a sue particolari inclinazioni e caratteristiche, non emerse in atti, dal momento che la particolare sofferenza, la percezione della menomazione e la temporanea perdita di autonomia sono inquadrabili nell'ambito della percentuale di invalidità riconosciuta. Trattandosi di debito di valore devono riconoscersi i cosiddetti interessi compensativi che vanno calcolati non sulla somma rivalutata in un'unica soluzione alla data della sentenza, ma sulla somma capitale (determinata nel giorno dell'insorgenza del credito) via via rivalutata, conformemente all'insegnamento espresso nella nota pronuncia a sezioni unite della Suprema
Corte n. 1712\95 (conformi, tra le tante, Cass. 3666/96, 8459/96, 2745/97, 492/01;
18445/05). Applicati i criteri esposti, sugli importi calcolati matureranno interessi, al tasso legale, dalla data della presente sentenza e fino al soddisfo.
All'attrice devono essere altresì riconosciute, quale danno patrimoniale, le spese mediche documentate in atti e giudicate congrue dal CTU, pari a complessive € 350 per visita e perizia medico legale. Trattandosi di debito di valore, tale somma dev'essere rivalutata tenendo conto della svalutazione intervenuta dalla data degli esborsi ad oggi e sulla somma mediamente rivalutata debbono computarsi gli interessi legali fino al soddisfo.
Non risultano allegati ulteriori danni e perdite patrimoniali."
Avverso la pronuncia del Tribunale di Firenze, | Pt 3 proponeva appello sui seguenti motivi di impugnazione:
1) Errore nella ricostruzione dei fatti e nella valutazione delle prove offerte dalle parti con conseguente errata pronuncia di assolvimento dell'onere probatorio gravante sulla danneggiata.
Con il primo motivo l'appellante ha contestato quella parte della sentenza in cui il giudice di primo grado aveva affermato che la parte danneggiata avesse dimostrato che sul luogo del sinistro vi fosse stato un "piccolo rialzo", che questo fosse stato la causa del sinistro e, infine, che "non fosse facilmente visibile né segnalato" (vedi sentenza appellata a pag. 4).
Al contrario, l'appellante sostiene che le affermazioni e le valutazioni effettuate dal Tribunale, soprattutto in ordine alla carenza di visibilità del c.d. "rialzo" ("che era un normale cordolo del marciapiede posto in prossimità di un accesso facilitato per disabili, peraltro anche cromaticamente segnalato"), non fossero corrette perché frutto di errori di interpretazione e valutazione delle prove sia documentali che testimoniali.
2) Errata valutazione in merito alla sussistenza dei presupposti fondanti la pronuncia di responsabilità dell'appellante.
Con il secondo motivo di appello | Pt 3 ha contestato la sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure aveva accertato la sussistenza di responsabilità della CP 2 nella causazione dell'evento, ritenendo che il c.d. "rialzo" responsabile della caduta non fosse immediatamente apprezzabile ed escludendo per le medesime ragioni che la caduta fosse stata, anche in parte, causata dalla disattenzione della signora CP_1
Al contrario, secondo l'AUOC la rappresentazione dello stato dei luoghi fatta dal Giudice, non era assolutamente corrispondente alla realtà, né coerente con l'esito dell'istruttoria in quanto la prova per testi aveva evidenziato come la caduta fosse dovuta ad un autonomo inciampo della sig.ra CP 1 che non si era avveduta del dislivello bassissimo perché posto in prossimità dell'accesso per disabili e non fosse stata causata da alcuna anomalia del manto stradale, dovuta a negligente manutenzione della proprietaria.
3) Erronea esclusione del ruolo, quanto meno concausale, della condotta della danneggiata nel verificarsi dell'evento.
Con il terzo motivo di appello parte appellante ha censurato quella parte della sentenza in cui il Giudice del Tribunale di Firenze aveva escluso il concorso di colpa della signora CP 1 nella verificazione dell'evento.
Al contrario, sostiene parte appellante che la condotta dell'attrice, così come emersa in giudizio, fosse elemento idoneo ex sé a concretizzare il caso fortuito e, quindi, a costituire esimente della asserita responsabilità della proprietaria o comunque circostanza utile e sufficiente a legittimare l'applicazione dell'art. 1227, comma 1, c.c., stante sia la perfetta condizione del manto stradale e sia l'ottima visibilità. Inoltre, anche dalle prove testimoniali
(teste sig.ra Testimone 1 1) era emerso che "La signora (rectius CP 1 non ha visto lo scalino che andava a finire ed è inciampata cadendo".
4) La domanda di restituzione delle somme versate.
L'appellante chiedeva quindi che la Corte, in riforma della sentenza impugnata, accogliesse l'appello e per l'effetto, avendo già corrisposto alla sig.ra CP 1 la somma di €. 11.469,00
e al suo avvocato, dichiaratosi antistatario, la somma di €. 4.159,96, ordinasse alla parte appellata, di restituire le somme incamerate o quella diversa minore somma determinata in caso di accoglimento dell'appello.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la sig.ra Controparte 1 che contestava le censure mosse dalla parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedeva la conferma, con condanna della AOU ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni da "lite temeraria" da liquidarsi anche in via equitativa, con vittoria di spese e competenze anche di questa fase di giudizio.
La Corte, con ordinanza del 12.07.2023, tratteneva la causa in decisione concedendo il termine di 60 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di 20 giorni successivi per il deposito delle memorie di replica.
La causa è stata trattenuta in decisione una prima volta con ordinanza del 12.07.2023, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.; è stata poi rimessa sul ruolo per le dimissioni del
Consigliere ausiliario relatore, ed è stata trattenuta nuovamente in decisione con ordinanza del
21.10.2024. ilSuccessivamente, rilevata l'incertezza del punto esatto in cui era caduta la signora CP 1 giorno 29.03.18, la Corte con ordinanza del 03.12.2024, rimetteva la causa sul ruolo istruttorio e faceva una proposta conciliativa: "riconoscimento in favore di parte attrice/appellata della metà di quanto statuito dal giudice di primo grado, con compensazione a metà delle spese del primo giudizio (metà residua a carico della Parte 2 e suddivisione a metà tra le parti delle spese di CTU medico-legale, con rinuncia all'appello e compensazione integrale delle per verificare spese del presente giudizio", fissando l'udienza del 21.01.2025, ore 12,
l'adesione o meno delle parti alla proposta conciliativa.
In tale udienza, la Corte, rilevato che parte appellante aveva aderito alla proposta conciliativa formulata dalla Corte ex art. 185 bis cpc, ma non aveva invece aderito parte appellata
Controparte 1 ; ritenuto pertanto necessario riaprire l'istruttoria e risentire i testi Tes 1 e
Tes 3 (cfr. artt. 257, comma secondo, ultima parte e art. 359 cpc) per chiarire quale fosse il punto esatto della caduta della signora CP 1 rinviava la causa all'udienza dell'8.05.2025 per l'escussione dei testi.
All'udienza dell'8 maggio 2025, escussi i testi, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 03.06.25.
In tale udienza la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza del 13.06.2025, sulle conclusioni delle parti precisate come in epigrafe trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il primo e il secondo motivo di appello: la valutazione delle risultanze istruttorie ed il nesso causale
I primi due motivi di gravame meritano una trattazione congiunta dal momento che riguardano entrambi la valutazione delle risultanze istruttorie rispetto alla ricostruzione del sinistro e della sussistenza di una correlazione causale tra la caduta e la res.
Giova premettere che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, ex art. 2051 c.c., prescinde dall'accertamento del carattere colposo dell'attività del custode, avendo natura oggettiva ed essendo sufficiente, per la sua configurabilità, che sussista il mero rapporto eziologico tra la cosa in custodia e l'evento lesivo, operando in relazione a tutti i danni da essa cagionati, sia per la sua intrinseca natura, sia per l'insorgenza in essa di agenti dannosi, essendo esclusa solo dal caso fortuito.
Come autorevolmente affermato anche dalla recente pronuncia a Sezioni Unite (cfr. Cass. S.U.
n. 20943 del 30 giugno 2022), "La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode".
In tal senso, peraltro, "nell'ottica dell'art. 2051 c.c., tutto si gioca sul piano di un accertamento di tipo causale della derivazione del danno dalla cosa e dell'eventuale interruzione di tale nesso per effetto del fortuito, senza che rilevino altri elementi, quali il fatto che la cosa avesse o meno natura insidiosa o la circostanza che l'insidia fosse o meno percepibile ed evitabile da parte del danneggiato, trattandosi di elementi consentanei ad una diversa costruzione della responsabilità, condotta alla luce del paradigma dell'art. 2043 c.c. La condotta del danneggiato può quindi rilevare unicamente nella misura in cui valga ad integrare il caso fortuito, ossia laddove presenti caratteri tali da sovrapporsi al modo di essere della cosa e da porsi essa stessa all'origine del danno: al riguardo, deve pertanto ritenersi che, ove il danno consegua alla interazione fra il modo di essere della cosa in custodia e l'agire umano, non basti ad escludere il nesso causale fra la cosa e il danno la condotta colposa del danneggiato, richiedendosi invece anche che simile condotta si connoti per oggettive caratteristiche di imprevedibilità ed imprevenibilità, ovvero sia qualificabile come abnorme e cioè estranea rispetto al novero delle possibilità fattuali congruamente prevedibili in relazione al contesto"
(cfr. Cass. 16.11.2020 n. 4035).
Tanto premesso in diritto, si osserva in fatto come appare preliminare la verifica della sussistenza del nesso causale tra una cosa ben determinata e la caduta, in quanto tutti gli altri aspetti, quali la presenza di un caso fortuito come fattore interruttivo della causalità e la valutazione della condotta del danneggiato in termini di concorso colposo, costituiscono accertamento necessariamente successivo.
Nel caso in esame il Tribunale ha osservato che la dinamica della caduta era stata confermata da una testimone, che aveva dichiarato di aver assistito alla stessa: Testimone 1
"Confermo. L'ho vista cadere. La signora non ha visto lo scalino che andava a finire ed è inciampata cadendo" (deposizione resa all'udienza del 28.9.20); anche la teste [...]
Tes 3 pur non avendo assistito alla caduta della CP 1 ma essendosi recata '
successivamente sul posto su richiesta della CP_1 per scattare alcune foto, ha dichiarato:
"Confermo. Quel giorno andai a fare le foto nel mentre stava arrivando una signora che è caduta nello stesso punto dove c'era lo scalino in questione. Preciso che è un dislivello bassissimo non segnalato. In quel momento stava uscendo un'autombulanza che ha soccorso la signora" (deposizione resa all'udienza del 28.9.20).
Tuttavia, non essendo stato indicato da parte attrice nelle foto di cui al doc. 4 prodotto in atti il punto esatto in cui sarebbe caduta la sig.ra CP 1 (ad es. con una freccia o altro segno simile), né essendo tale punto stato individuato dal Tribunale all'esito dell'istruttoria testimoniale (facendo contrassegnare ai testi con una x tale punto esatto sulle foto loro mostrate), né essendo chiaramente visibile in alcuna delle foto prodotte dalle parti il "piccolo rialzo" di cui parla la sentenza impugnata e/o lo "scalino" di cui hanno parlato i testi Tes 1 e
Tes 3 questa Corte ha ritenuto necessario rinnovare l'istruttoria testimoniale, in quanto la difesa di parte convenuta/appellante, fondata sulla deposizione del teste di parte convenuta
Testimone 2 geometra all'ufficio tecnico dell'Ospedale ("Confermo. Preciso che c'è un gradino in corrispondenza dell'accesso all'ospedale ed allo stop che va a degradare per consentire l'accesso ai disabili"), lasciava supporre che la caduta fosse avvenuta non nella zona frontistante l'accesso al PS come genericamente indicato da parte attrice, bensì lateralmente, ove compare sull'asfalto la scritta "Stop" ed è situata la rampa di accesso al PS per le persone disabili (ossia l'ipotesi che la sig.ra CP 1 avesse inciampato proprio su detta rampa, affrontandola lateralmente anziché salendoci sopra dalla parte giusta).
Dunque, per chiarire quale fosse il punto esatto in cui era avvenuta la caduta della signora
CP 1 e per verificare pertanto se davvero in quel punto poteva esservi un "piccolo rialzo"
o uno "scalino", francamente poco visibili nelle foto prodotte in atti, sono state sentite nuovamente dalla Corte all'udienza dell'8 maggio 2025 le testimoni Testimone 4 e
Testimone 3
CP 1 e l'avevoIl teste Testimone 4 ha dichiarato: "Quel giorno ero con la signora accompagnata all'ospedale di Pt 1 per una visita che doveva fare;
siamo venute con l'autobus da Figline che ci ha lasciato proprio di fronte al Pronto Soccorso, il cui ingresso riconosco nella foto n. 1 del doc 4. Abbiamo attraversato la strada e prima di entrare al Pronto
Soccorso la signora CP 1 è caduta."
Alla testimone venivano quindi mostrate tutte le fotografie allegate all'atto di citazione come doc. 4 di parte attrice (e precisamente le foto n. 1, 2, 3, 5, 7 e 9), nonché le 3 foto allegate al doc. 9 di parte convenuta in primo grado.
La stessa dopo aver confermato che si trattava dello stato dei luoghi di cui alla caduta in questione, indicava con un cerchio rosso, su tutte le foto del doc. 4 che le venivano mostrate, il punto esatto in cui la signora CP 1 era caduta. E precisava: "La signora inciampò in un piccolo rialzo ed è caduta in avanti. La caduta della signora CP 1 non ha nulla a che fare con la rampa disabili."
Analoghe circostanze sono state confermate dalla teste Testimone 3
In particolare, la stessa ha dichiarato: "Il giorno che la CP 1 cadde io non c'ero con lei,
mi chiamò lei successivamente dicendomi che si era fatta male perché era andata a Pt 1 ed era caduta in un rialzino presente sulla strada che non era segnalato. Io su richiesta della signora CP 1 sono andata a fare alcune fotografie successivamente, mi ricordo che era il lunedì dopo Pasqua.
Mostrate alla teste le foto in atti, la Tes 3 ha riferito: "Confermo che le foto che mi fate vedere sono quelle che ho scattato io quel giorno e mi ricordo che quel giorno è caduta anche una signora anziana che infatti ho subito fotografato, mi ricordo che arrivava di corsa e non ha visto questo rialzino che non era segnalato. Nella foto si vede anche l'autombulanza che l'ha soccorsa".
A parere della Corte la rinnovazione dell'istruttoria ha consentito di fugare ogni dubbio sulla ricostruzione del fatto storico: le testimoni hanno concordemente riferito che la sig.ra
CP 1 cadde proprio di fronte all'entrata del P.S. ed anzi la teste oculare Tes 4 dopo aver chiarito che la caduta dell'amica non aveva nulla a che fare con la rampa disabili, ha anche individuato il punto esatto in cui avvenne la caduta sulle varie foto che le sono state mostrate, indicandolo con un cerchio rosso: in tal modo la Corte ha potuto capire che la signora non era caduta nel tentativo di accedere al PS dalla rampa di accesso disabili (che comincia in prossimità della linea di stop), ma invece perché era inciampata sul piccolo dislivello presente sull'asfalto proprio di fronte all'ingresso del pronto soccorso, laddove è presente una "striscia" di colore leggermente più chiaro e di poco infossata rispetto all'asfalto circostante, posta alla sinistra delle strisce pedonali di accesso al PS.
Di seguito si riportano le foto (doc. 4 di parte attrice in primo grado e precisamente le foto nn.
1, 2, 3, 5, 7,9):
Foto n.1
Pronto Soccorso Exergency Depart
ES ON
A public entrance ingresso pronto soccorso
Foto n. 2 124
FA 30CHE
Foto n. 3
STOP
Foto n. 5
STOP EMERGENCY UNIT STOP
Foto n. 7
STOP
Foto n. 9
G Pronto S
INGRES
Per quanto detto, i primi due motivi di appello risultano infondati, potendosi ritenere compiutamente fornita da parte attrice la prova del nesso causale tra la res e la caduta, dovendosi ritenere l'azienda sanitaria il "custode" ex art. 2051 cc del tratto di asfalto antistante l'accesso al PS ove è caduta la CP_1
2. Il terzo motivo di appello: la condotta della parte danneggiata
Con il terzo motivo di appello parte appellante censura la sentenza gravata nella parte in cui ha escluso che la condotta della danneggiata integrasse il caso fortuito o in alternativa un concorso di colpa ex art. 1227 c.c.
Riguardo al primo profilo, il più recente orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte
(cfr. Cass. 19/12/2022 n. 37059, che richiama Cass. n. 2480/2018 e Cass. n. 9315/2019), ha evidenziato come la condotta della vittima del danno causato da una cosa in custodia possa escludere la responsabilità del custode, integrando il "caso fortuito", solo "ove sia colposa ed imprevedibile", ossia quando essa, rivelandosi come autonoma, eccezionale, imprevedibile ed inevitabile, risulti dotata di efficacia causale esclusiva nella produzione dell'evento lesivo, giacché l'idoneità ad interrompere il nesso eziologico può essere riconosciuta solo ad un fattore estraneo avente "carattere di imprevedibilità ed eccezionalità".
In applicazione di siffatti principi deve evidentemente escludersi che il comportamento dell'attrice, ovvero il suo camminare normalmente verso il pronto soccorso sulla strada di accesso, che presentava una "striscia" leggermente infossata rispetto al manto di asfalto circostante, ed il cadere della donna sulla predetta sconnessione, presenti i caratteri della imprevedibilità (rientrando nel notorio che la sconnessione possa determinare la caduta del passante) ed imprevenibilità (sussistendo, di norma, la possibilità del custode di rimuovere il dislivello), sì da degradare la condizione della cosa al rango di mera occasione dell'evento.
Per converso, tuttavia, si deve ritenere ravvisabile un concorso colposo della danneggiata, tenuto conto della attenzione media esigibile e considerato che l'accesso della signora
CP_1 al Pronto soccorso è avvenuto intorno alle ore 14 e pertanto il leggero dislivello era comunque visibile (e la caduta avrebbe quindi potuto essere evitata se la signora avesse di poco sollevato il piede).
Oltretutto la signora avrebbe dovuto accedere al PS, non essendo persona disabile, camminando nella parte del percorso riservato ai pedoni, come si evince dalle foto depositate in giudizio dalla parte convenuta in primo grado (n. 3 foto allegate al doc. 9) e quindi avrebbe dovuto passare sulle strisce pedonali e non invece alla sinistra delle stesse, così come è invece avvenuto.
Di seguito si riportano le foto allegate al doc. 9 di parte convenuta in primo grado, da cui emerge chiaramente il corretto percorso che la CP 1 avrebbe dovuto fare per recarsi a piedi al P.S.: avrebbe dovuto prima percorrere il corridoio delimitato dalle transenne ove è raffigurata a terra l'immagine del pedone ed alla fine di esso avrebbe dovuto girare sulla sua sinistra ed imboccare le strisce pedonali sino a raggiungere l'edificio; viceversa la signora ha
"tagliato" in diagonale la strada riservata al passaggio delle autovetture, così imbattendosi nella "sconnessione" oggetto di causa. STOP
Fronto Soccorso Caned, gond 23H ES ON
H. 12 Quanto detto priva di ogni rilievo l'argomentazione di parte attrice, fatta propria dal primo giudice, secondo cui il leggero dislivello del terreno in cui è inciampata l'attrice avrebbe dovuto essere segnalato dal custode, posto che i pedoni non dovevano passare nel punto in cui è caduta la CP 1
Siffatta corresponsabilità, considerate le predette circostanze, va quantificata nella misura del
20%.
La sentenza impugnata deve pertanto essere parzialmente riformata, e l'appellante deve essere condannata a corrispondere a controparte l'80% dell'ammontare del danno patito dalla danneggiata.
3. La quantificazione del danno non patrimoniale
Con riferimento alla quantificazione del danno non patrimoniale, rilevato che il danno è stato quantificato dal CTU in complessivi euro 9.849,00, considerato il riconosciuto concorso di colpa dell'appellante nella causazione del sinistro nella misura del 20%, il danno risarcibile andrà in tal senso proporzionalmente ridotto alla misura dell'80%, ammontando dunque all'importo di euro 7.879,20. Parimenti l'importo del danno non patrimoniale, liquidato dal primo giudice in euro 350,00, va ridotto a euro 280,00.
Non essendo stata impugnata la parte della sentenza appellata in cui sono stati illustrati i criteri per il calcolo della rivalutazione del credito e degli interessi compensativi e considerato che l'esborso sostenuto dalla danneggiata per la visita e per la c.t. medico legale può, per comodità, retrodatarsi all'epoca del fatto dannoso (29.3.18), la complessiva somma di euro
8.159,2, una volta devalutata al momento del fatto e calcolati poi gli interessi compensativi al tasso legale sulla somma annualmente rivalutata sino alla presente sentenza, ammonta ad oggi complessivamente a quella di euro 9.055,37.
Considerato che l'appellante ha dato atto di aver corrisposto alla danneggiata €. 11.469,00 a titolo risarcitorio in esecuzione della sentenza impugnata, producendo il relativo mandato di pagamento in data 11.10.22 (doc. D), in accoglimento della domanda di ripetizione proposta nel presente giudizio parte appellata è tenuta alla restituzione della maggior somma ricevuta rispetto a quella a lei spettante (deve essere emessa sul punto una sentenza generica, non essendo possibile calcolare esattamente l'esatta differenza, non essendo nota la data precisa dell'avvenuto pagamento, che è successiva a quella del mandato depositato dall'appellante).
4. La condanna da lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
La parte appellata ha chiesto, infine, la condanna dell'appellante al pagamento dei danni da lite temeraria ex art. 96 c.p.c, ritenendo che l'impugnazione sia stata proposta solo per intenti pretestuosi e dilatori.
Tale domanda deve essere respinta, non sussistendo nel caso di specie la fattispecie di "abuso del processo", tanto è vero che parte appellante non è risultata pienamente soccombente, presupposto quest'ultimo necessario per l'applicazione della norma invocata.
4. Le spese di lite
La riforma della decisione impugnata, che determina la caducazione della pronuncia inclusa quella accessoria sulle spese, impone al giudice di appello di liquidare nuovamente le spese del doppio grado di giudizio, sulla base dell'esito finale della lite.
Secondo il costante indirizzo della Cassazione, infatti, il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario o globale;
esclusivamente in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione (cfr., ex multis: Cass., Sez. 3 -, Ordinanza n. 9064 del
12/04/2018, Rv. 648466 01; Sez. 6 3, Ordinanza n. 1775 del 24/01/2017, Rv. 642738 -
-
01; Sez. L, Sen tenza n. 11423 del 01/06/2016, Rv. 639931
- -01; Sez. 6 L, Ordinanza n.
6259 del 18/03/2014, Rv. 629993 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 28718 del 30/12/2013, Rv. 628885 01; Sez. 6 3, Ordinanza n. 23226 del 14/10/2013, Rv. 628731 01; Sez. L,
-
Sentenza n. 18837 del 30/08/2010, Rv. 614783 01; Sez. L, Sentenza n. 26985 del
-
22/12/2009, Rv. 611189-01).
Nel regolare tali spese, si deve muovere dalla premessa che la domanda della CP 1 è
stata accolta all'80%, ritenuto un suo concorso di colpa del 20% nel verificarsi del sinistro e ciò concretizza una fattispecie di reciproca soccombenza, alla luce del più recente orientamento della Corte di Cassazione (cfr. Cass. Sez. Un., Sentenza n. 32061 del 31/10/2022), non essendo stato ridotto solo il quantum rispetto a quanto domandato, ma essendo stata accolta l'eccezione ex art. 1227 cc formulata da parte convenuta.
A ciò consegue che le spese dei due gradi debbano essere compensate per 1/5 e parte appellante condannata a corrispondere all'appellata i residui 4/5.
Pertanto per il primo grado dev'essere riconosciuta in favore dell'appellata la somma di euro
2.707,6 (4/5 di euro 3.384,5 già liquidati), oltre spese generali del 15% e accessori di legge e spese vive documentate, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Per il secondo grado, sulla base del D.M. 55/14 come modificato dal D.M. 147/2022, applicato lo scaglione da euro 5.201 ad euro 26.000 ed i parametri medi, stante la complessità media del giudizio, dev'essere riconosciuta in favore dell'appellata la somma di euro 4.647,2 (4/5 di euro 5.809,00), anche questa da distrarsi in favore del procuratore antistatario (tale essendosi dichiarato l'avv.to Farri nell'ultima memoria di replica).
Le spese di ctu, liquidate come in primo grado, sono a carico totale della CP 2
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, ogni diversa eccezione e deduzione disattesa e respinta, così statuisce:
1) in parziale accoglimento dell'appello, riconosciuto un concorso di colpa della danneggiata nella misura del 20%, accerta il credito di Controparte 1 verso | [...]
Controparte_3 in quello di euro 9.055,37 alla data odierna;
per l'effetto condanna
Controparte 1 a restituire a parte appellante la differenza rispetto alla maggior somma già ricevuta;
2) respinge la domanda proposta da parte appellata ex art. 96 c.p.c.;
3) dichiara le spese di lite dei due gradi compensate tra le parti nella misura di 1/5; condanna l'appellante a rifondere a Controparte 1 i restanti 4/5 delle spese di lite, che si liquidano quanto al primo grado in euro 2.707,6 (4/5 di euro 3.384,5 già liquidati), oltre spese generali del 15% e accessori di legge e spese vive documentate da distrarsi in favore del procuratore antistatario avv.to Farri, e quanto al secondo grado in euro 4.647,2 (4/5 di euro 5.809,00) per compenso professionale, oltre rimb. forf. del 15%, oltre IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario avv.to Farri;
4) conferma le spese di CTU a totale carico della CP_2
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 21.10.25
Il Presidente est.
Dott.ssa NI Mori
REP UBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in composizione collegiale, in persona dei
Magistrati:
Presidente rel. dott.ssa NI Mori
dott.ssa Maria Teresa Paternostro Consigliere dott.ssa Paola Caporali Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta a ruolo al n. 237/2023 promossa da:
Parte 1 (P.I./C.F. P.IVA 1 in persona del legale rappresentante pro-tempore, con il patrocinio degli avv.ti Ida Galanti e Mara
Parigi ed elettivamente domiciliata come da procura in atti
APPELLANTE
contro
), con il patrocinio dell'avv. Cristina Controparte 1 (C.F.: C.F. 1
Farri ed elettivamente domiciliata come da procura in atti.
PARTE APPELLATA
avverso la sentenza n. 2374/2022 del Tribunale di Firenze emessa in data 26.08.2022;
causa trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 13.06.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI Per l'appellante: "Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, ogni diversa, contraria domanda od eccezione respinta, disattesa, assorbita, in accoglimento dell'appello qui proposto riformare integralmente la sentenza del Tribunale di Firenze n. 2374/2022 per le ragioni tutte esposte in atti e, per l'effetto: In tesi: accertare e dichiarare l'assenza di responsabilità della
-
CP 2 nel sinistro occorso alla sig.ra Controparte 1 in data 29.03.2018 e per l'effetto rigettare tutte le domande avanzate dalla danneggiata nei confronti di CP 2 con conseguente condanna di restituire all'appellante la somma corrispostale pari a €. 11.469,00 per capitale e di €. 4.938,39 per spese legali;
In ipotesi: dichiarare comunque illegittima, eccessiva oltre
-
che non provata la richiesta di risarcimento dei danni avanzata da parte attrice, se del caso diminuendo l'entità del danno dovuto, in conseguenza del concorso colposo ex art. 1227 c.c. della danneggiata e, per l'effetto, condannarla alla restituzione della somma corrispostale o di quella diversa che sarà ritenuta di giustizia;
- In ogni caso: con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio (competenze oltre spese generali ed accessori come per legge - oneri riflessi al 24,80% al posto di Iva e Cap, trattandosi di difensori pubblici dipendenti iscritti all'Albo Speciale)".
Per l'appellata: "Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, per tutti i motivi di cui in narrativa, rigettare l'impugnazione dell Parte 2 perché infondata in fatto e diritto, con conferma della impugnata sentenza n.2374/2022 RG 4967/2019 emessa dal Tribunale di
Part Firenze, con condanna della ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni da "lite temeraria" da liquidarsi anche in via equitativa, con vittoria di spese e competenze anche di questa fase di giudizio."
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, l' Parte 1
[...] (in avanti CP 2 proponeva appello avverso la sentenza n. 2374/2022 emessa in data 26.08.2022, con la quale il Tribunale di Firenze aveva accolto la domanda di risarcimento avanzata dalla sig.ra Controparte_1 per i danni patrimoniali e non patrimoniali riportati in conseguenza del sinistro occorsogli in data 29.03.2018 e quantificati in € 9.849,00 a titolo di danno non patrimoniale e di € 350,00 a titolo di danno patrimoniale, il tutto oltre interessi e rivalutazione.
Nel giudizio di primo grado la sig.ra CP 1 a sostegno della propria domanda risarcitoria,
esponeva:
che in data 29.3.2018, alle ore 14.00 circa, mentre percorreva la strada all'ingresso del
- Pronto Soccorso di Pt 1 a Firenze, inciampava e cadeva rovinosamente a terra, a causa di un avvallamento sul manto stradale non visibile e per l'effetto riportava lesioni. che, portata all'interno del Pronto Soccorso, gli veniva diagnosticata una frattura epifisiaria articolare distale di radio sn con monconi angolati, ingranati. che, in sede di perizia medico legale, le venivano accertate giorni 67 di inabilità temporanea (35 gg al 100%, 10 gg al 75%, 10 gg al 50%, 12 gg al 25%), nonché postumi invalidanti residuati nella misura del 6 %.
Sulla scorta di siffatte argomentazioni, l'attrice citava in giudizio | CP_2 chiedendo
l'accertamento della responsabilità della stessa e quantificando il danno patrimoniale e non, nonché biologico e morale subito in € 18.790,66, oltre le spese sostenute.
Si costituiva in giudizio | CP 2 contestando la domanda attorea sia sull' an che sul quantum, ritenendo che l'evento fosse da ricondursi alla esclusiva responsabilità dell'attrice per la sussistenza del comportamento imprudente della stessa, con conseguente interruzione del nesso eziologico tra fatto ed evento.
Istruita la causa documentalmente, con prova per testi e ctu medico-legale di parte attrice, il
Tribunale di Firenze, ritenendo che parte attrice avesse assolto l'onere della prova sulla stessa incombente in ordine al fatto storico, con la sentenza n. 2374/2022 accoglieva la domanda risarcitoria e, per l'effetto, condannava la convenuta al pagamento in favore della sig.ra
Controparte_1 dell'importo di € 9.849,00 a titolo di danno non patrimoniale e di € 350,00
a titolo di danno patrimoniale il tutto oltre interessi e rivalutazione come in motivazione;
poneva a carico di parte convenuta le spese processuali attoree liquidate in complessivi €
3.384,50, oltre spese generali ed accessori di legge ed oltre spese vive documentate con distrazione in favore del difensore ex art. 93 c.p.c.; poneva le spese di c.t.u. in via definitiva a carico della parte convenuta.
In particolare, il primo Giudice, rilevava:
"...Declinando i predetti principi alla fattispecie de qua ritiene questo giudice che parte attrice abbia assolto l'onere della prova sulla stessa incombente in ordine al fatto storico. La dinamica della caduta, difatti, è stata confermata da una testimone, sulla cui attendibilità non sono emersi elementi per dubitare, che ha dichiarato di aver assistito alla stessa (vedi deposizione resa all'udienza 28.9.20 dal teste Testimone 1 ). La prova testimoniale, poi,
ha consentito di appurare l'esistenza del piccolo rialzo, causa della caduta dell'attrice, (teste di parte convenuta Testimone 2 e come lo stesso non fosse facilmente visibile né segnalato (teste Testimone 3 "Preciso che è un dislivello bassissimo non segnalato").
Le foto prodotte in atti confermano la scarsa visibilità del dislivello e la totale assenza di avvisi e/o segnali in grado di consentire l'immediata percezione dello stesso da parte degli utenti.
Ciò si apprezza proprio dalla documentazione fotografica depositata dalla stessa parte convenuta dalla quale, peraltro, si evince come la percezione dei luoghi possa essere artefatta anche da elementi naturali (quali la presenza dell'ombra creata dalle fronde degli alberi in orario diurno) che inibiscono di apprezzare il dislivello: ciò rende ancor più evidente la necessità di segnalazione del dislivello in maniera appropriata (vedi doc. 9 parte convenuta).
Né può escludersi la responsabilità della convenuta invocando in astratto il contributo causale colposo del danneggiato nella produzione dell'evento in quanto non provato...... Ebbene, nella fattispecie de qua, non sono emerse circostanze idonee ad addebitare alcuna colpa- neppure a livello di concorso alla sig.ra CP_1 posto che l'anomalia del passaggio, costituita dalla presenza del dislivello in corrispondenza dell'accesso all'ospedale, era assolutamente insidiosa, non immediatamente percepibile e non segnalata.
A tal fine privo di rilievo il differente orario della caduta per come indicato in atto di citazione
(circa ore 14.00) e nella perizia di parte (ore 11.30), potendosi presumere che quest'ultima sia affetta da un semplice errore materiale;
ciò sul presupposto che l'accesso dell'attrice al
Pronto soccorso è avvenuto alle 14.25 nell'immediatezza dell'evento dal momento che la stessa si trovava proprio nei suoi paraggi al momento della caduta (cfr "Riferisce caduta accidentale nelle vicinanze del PS del DEAS di Careggi...").
Risulta quindi dimostrato che la cosa custodita ebbe piena efficienza causale sull'evento dannoso;
né è stata fornita la dimostrazione del caso fortuito, e cioè che il danno si è verificato in modo non prevedibile né superabile con l'adeguata diligenza da parte dell'attrice.
All'attrice spetta quindi l'integrale risarcimento del danno patito. Con riferimento alla quantificazione del danno non patrimoniale il CTU dott. Per 1 , con motivazione che in quanto logica, coerente va integralmente recepita, ha accertato che in seguito al sinistro l'attrice ha riportato una 'frattura polso sinistro', fu sottoposta a riduzione della frattura e 11
immobilizzazione dell'arto in apparecchio gessato brachio metacarpale con una prognosi di 35 giorni. Il gesso fu rimosso dopo tale periodo e la paziente fu dichiarata clinicamente guarita dal curante dott. Persona 2 in data 04.06.2018. Attualmente residua un apprezzabile impegno funzionale a carico della radiocarpica sinistra. La frattura riportata al polso sinistro presenta nesso di causalità con le modalità descritte...".
A tali lesioni il CTU ha accertato essere conseguiti un danno biologico permanente del 5%, un'invalidità temporanea di 67 giorni complessivi da suddividersi in 35 giorni di ITP al 75%,
15 giorni di ITP al 50% e 17 giorni di ITP al 25%.
Non rientrando la fattispecie in esame nei danni da circolazione stradale cui è limitata l'applicazione dell'art. 139 legge sulle assicurazioni, successivamente richiamata limitatamente alla responsabilità medica, la liquidazione deve dunque avvenire sulla base della tabella milanese, che individua un danno non patrimoniale unitariamente inteso, comprensivo della componente morale e di quella esistenziale (che altro non è che la dimensione dinamica del danno all'integrità psico-fisica), che pertanto non debbono essere ulteriormente liquidate ma, appunto, ove ne ricorrano i presupposti, personalizzate.
In applicazione dei criteri sopra esposti deve riconoscersi all'attrice l'importo di € 6.087,00 a titolo di danno biologico ed € 3.762,00 per complessivi € 9.849,00. Nel caso di specie non si ritiene che sussistano i presupposti per una specifica personalizzazione del danno in relazione a particolari attività svolte dall'attrice, ovvero a sue particolari inclinazioni e caratteristiche, non emerse in atti, dal momento che la particolare sofferenza, la percezione della menomazione e la temporanea perdita di autonomia sono inquadrabili nell'ambito della percentuale di invalidità riconosciuta. Trattandosi di debito di valore devono riconoscersi i cosiddetti interessi compensativi che vanno calcolati non sulla somma rivalutata in un'unica soluzione alla data della sentenza, ma sulla somma capitale (determinata nel giorno dell'insorgenza del credito) via via rivalutata, conformemente all'insegnamento espresso nella nota pronuncia a sezioni unite della Suprema
Corte n. 1712\95 (conformi, tra le tante, Cass. 3666/96, 8459/96, 2745/97, 492/01;
18445/05). Applicati i criteri esposti, sugli importi calcolati matureranno interessi, al tasso legale, dalla data della presente sentenza e fino al soddisfo.
All'attrice devono essere altresì riconosciute, quale danno patrimoniale, le spese mediche documentate in atti e giudicate congrue dal CTU, pari a complessive € 350 per visita e perizia medico legale. Trattandosi di debito di valore, tale somma dev'essere rivalutata tenendo conto della svalutazione intervenuta dalla data degli esborsi ad oggi e sulla somma mediamente rivalutata debbono computarsi gli interessi legali fino al soddisfo.
Non risultano allegati ulteriori danni e perdite patrimoniali."
Avverso la pronuncia del Tribunale di Firenze, | Pt 3 proponeva appello sui seguenti motivi di impugnazione:
1) Errore nella ricostruzione dei fatti e nella valutazione delle prove offerte dalle parti con conseguente errata pronuncia di assolvimento dell'onere probatorio gravante sulla danneggiata.
Con il primo motivo l'appellante ha contestato quella parte della sentenza in cui il giudice di primo grado aveva affermato che la parte danneggiata avesse dimostrato che sul luogo del sinistro vi fosse stato un "piccolo rialzo", che questo fosse stato la causa del sinistro e, infine, che "non fosse facilmente visibile né segnalato" (vedi sentenza appellata a pag. 4).
Al contrario, l'appellante sostiene che le affermazioni e le valutazioni effettuate dal Tribunale, soprattutto in ordine alla carenza di visibilità del c.d. "rialzo" ("che era un normale cordolo del marciapiede posto in prossimità di un accesso facilitato per disabili, peraltro anche cromaticamente segnalato"), non fossero corrette perché frutto di errori di interpretazione e valutazione delle prove sia documentali che testimoniali.
2) Errata valutazione in merito alla sussistenza dei presupposti fondanti la pronuncia di responsabilità dell'appellante.
Con il secondo motivo di appello | Pt 3 ha contestato la sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure aveva accertato la sussistenza di responsabilità della CP 2 nella causazione dell'evento, ritenendo che il c.d. "rialzo" responsabile della caduta non fosse immediatamente apprezzabile ed escludendo per le medesime ragioni che la caduta fosse stata, anche in parte, causata dalla disattenzione della signora CP_1
Al contrario, secondo l'AUOC la rappresentazione dello stato dei luoghi fatta dal Giudice, non era assolutamente corrispondente alla realtà, né coerente con l'esito dell'istruttoria in quanto la prova per testi aveva evidenziato come la caduta fosse dovuta ad un autonomo inciampo della sig.ra CP 1 che non si era avveduta del dislivello bassissimo perché posto in prossimità dell'accesso per disabili e non fosse stata causata da alcuna anomalia del manto stradale, dovuta a negligente manutenzione della proprietaria.
3) Erronea esclusione del ruolo, quanto meno concausale, della condotta della danneggiata nel verificarsi dell'evento.
Con il terzo motivo di appello parte appellante ha censurato quella parte della sentenza in cui il Giudice del Tribunale di Firenze aveva escluso il concorso di colpa della signora CP 1 nella verificazione dell'evento.
Al contrario, sostiene parte appellante che la condotta dell'attrice, così come emersa in giudizio, fosse elemento idoneo ex sé a concretizzare il caso fortuito e, quindi, a costituire esimente della asserita responsabilità della proprietaria o comunque circostanza utile e sufficiente a legittimare l'applicazione dell'art. 1227, comma 1, c.c., stante sia la perfetta condizione del manto stradale e sia l'ottima visibilità. Inoltre, anche dalle prove testimoniali
(teste sig.ra Testimone 1 1) era emerso che "La signora (rectius CP 1 non ha visto lo scalino che andava a finire ed è inciampata cadendo".
4) La domanda di restituzione delle somme versate.
L'appellante chiedeva quindi che la Corte, in riforma della sentenza impugnata, accogliesse l'appello e per l'effetto, avendo già corrisposto alla sig.ra CP 1 la somma di €. 11.469,00
e al suo avvocato, dichiaratosi antistatario, la somma di €. 4.159,96, ordinasse alla parte appellata, di restituire le somme incamerate o quella diversa minore somma determinata in caso di accoglimento dell'appello.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la sig.ra Controparte 1 che contestava le censure mosse dalla parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedeva la conferma, con condanna della AOU ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni da "lite temeraria" da liquidarsi anche in via equitativa, con vittoria di spese e competenze anche di questa fase di giudizio.
La Corte, con ordinanza del 12.07.2023, tratteneva la causa in decisione concedendo il termine di 60 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di 20 giorni successivi per il deposito delle memorie di replica.
La causa è stata trattenuta in decisione una prima volta con ordinanza del 12.07.2023, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.; è stata poi rimessa sul ruolo per le dimissioni del
Consigliere ausiliario relatore, ed è stata trattenuta nuovamente in decisione con ordinanza del
21.10.2024. ilSuccessivamente, rilevata l'incertezza del punto esatto in cui era caduta la signora CP 1 giorno 29.03.18, la Corte con ordinanza del 03.12.2024, rimetteva la causa sul ruolo istruttorio e faceva una proposta conciliativa: "riconoscimento in favore di parte attrice/appellata della metà di quanto statuito dal giudice di primo grado, con compensazione a metà delle spese del primo giudizio (metà residua a carico della Parte 2 e suddivisione a metà tra le parti delle spese di CTU medico-legale, con rinuncia all'appello e compensazione integrale delle per verificare spese del presente giudizio", fissando l'udienza del 21.01.2025, ore 12,
l'adesione o meno delle parti alla proposta conciliativa.
In tale udienza, la Corte, rilevato che parte appellante aveva aderito alla proposta conciliativa formulata dalla Corte ex art. 185 bis cpc, ma non aveva invece aderito parte appellata
Controparte 1 ; ritenuto pertanto necessario riaprire l'istruttoria e risentire i testi Tes 1 e
Tes 3 (cfr. artt. 257, comma secondo, ultima parte e art. 359 cpc) per chiarire quale fosse il punto esatto della caduta della signora CP 1 rinviava la causa all'udienza dell'8.05.2025 per l'escussione dei testi.
All'udienza dell'8 maggio 2025, escussi i testi, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 03.06.25.
In tale udienza la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza del 13.06.2025, sulle conclusioni delle parti precisate come in epigrafe trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il primo e il secondo motivo di appello: la valutazione delle risultanze istruttorie ed il nesso causale
I primi due motivi di gravame meritano una trattazione congiunta dal momento che riguardano entrambi la valutazione delle risultanze istruttorie rispetto alla ricostruzione del sinistro e della sussistenza di una correlazione causale tra la caduta e la res.
Giova premettere che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, ex art. 2051 c.c., prescinde dall'accertamento del carattere colposo dell'attività del custode, avendo natura oggettiva ed essendo sufficiente, per la sua configurabilità, che sussista il mero rapporto eziologico tra la cosa in custodia e l'evento lesivo, operando in relazione a tutti i danni da essa cagionati, sia per la sua intrinseca natura, sia per l'insorgenza in essa di agenti dannosi, essendo esclusa solo dal caso fortuito.
Come autorevolmente affermato anche dalla recente pronuncia a Sezioni Unite (cfr. Cass. S.U.
n. 20943 del 30 giugno 2022), "La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode".
In tal senso, peraltro, "nell'ottica dell'art. 2051 c.c., tutto si gioca sul piano di un accertamento di tipo causale della derivazione del danno dalla cosa e dell'eventuale interruzione di tale nesso per effetto del fortuito, senza che rilevino altri elementi, quali il fatto che la cosa avesse o meno natura insidiosa o la circostanza che l'insidia fosse o meno percepibile ed evitabile da parte del danneggiato, trattandosi di elementi consentanei ad una diversa costruzione della responsabilità, condotta alla luce del paradigma dell'art. 2043 c.c. La condotta del danneggiato può quindi rilevare unicamente nella misura in cui valga ad integrare il caso fortuito, ossia laddove presenti caratteri tali da sovrapporsi al modo di essere della cosa e da porsi essa stessa all'origine del danno: al riguardo, deve pertanto ritenersi che, ove il danno consegua alla interazione fra il modo di essere della cosa in custodia e l'agire umano, non basti ad escludere il nesso causale fra la cosa e il danno la condotta colposa del danneggiato, richiedendosi invece anche che simile condotta si connoti per oggettive caratteristiche di imprevedibilità ed imprevenibilità, ovvero sia qualificabile come abnorme e cioè estranea rispetto al novero delle possibilità fattuali congruamente prevedibili in relazione al contesto"
(cfr. Cass. 16.11.2020 n. 4035).
Tanto premesso in diritto, si osserva in fatto come appare preliminare la verifica della sussistenza del nesso causale tra una cosa ben determinata e la caduta, in quanto tutti gli altri aspetti, quali la presenza di un caso fortuito come fattore interruttivo della causalità e la valutazione della condotta del danneggiato in termini di concorso colposo, costituiscono accertamento necessariamente successivo.
Nel caso in esame il Tribunale ha osservato che la dinamica della caduta era stata confermata da una testimone, che aveva dichiarato di aver assistito alla stessa: Testimone 1
"Confermo. L'ho vista cadere. La signora non ha visto lo scalino che andava a finire ed è inciampata cadendo" (deposizione resa all'udienza del 28.9.20); anche la teste [...]
Tes 3 pur non avendo assistito alla caduta della CP 1 ma essendosi recata '
successivamente sul posto su richiesta della CP_1 per scattare alcune foto, ha dichiarato:
"Confermo. Quel giorno andai a fare le foto nel mentre stava arrivando una signora che è caduta nello stesso punto dove c'era lo scalino in questione. Preciso che è un dislivello bassissimo non segnalato. In quel momento stava uscendo un'autombulanza che ha soccorso la signora" (deposizione resa all'udienza del 28.9.20).
Tuttavia, non essendo stato indicato da parte attrice nelle foto di cui al doc. 4 prodotto in atti il punto esatto in cui sarebbe caduta la sig.ra CP 1 (ad es. con una freccia o altro segno simile), né essendo tale punto stato individuato dal Tribunale all'esito dell'istruttoria testimoniale (facendo contrassegnare ai testi con una x tale punto esatto sulle foto loro mostrate), né essendo chiaramente visibile in alcuna delle foto prodotte dalle parti il "piccolo rialzo" di cui parla la sentenza impugnata e/o lo "scalino" di cui hanno parlato i testi Tes 1 e
Tes 3 questa Corte ha ritenuto necessario rinnovare l'istruttoria testimoniale, in quanto la difesa di parte convenuta/appellante, fondata sulla deposizione del teste di parte convenuta
Testimone 2 geometra all'ufficio tecnico dell'Ospedale ("Confermo. Preciso che c'è un gradino in corrispondenza dell'accesso all'ospedale ed allo stop che va a degradare per consentire l'accesso ai disabili"), lasciava supporre che la caduta fosse avvenuta non nella zona frontistante l'accesso al PS come genericamente indicato da parte attrice, bensì lateralmente, ove compare sull'asfalto la scritta "Stop" ed è situata la rampa di accesso al PS per le persone disabili (ossia l'ipotesi che la sig.ra CP 1 avesse inciampato proprio su detta rampa, affrontandola lateralmente anziché salendoci sopra dalla parte giusta).
Dunque, per chiarire quale fosse il punto esatto in cui era avvenuta la caduta della signora
CP 1 e per verificare pertanto se davvero in quel punto poteva esservi un "piccolo rialzo"
o uno "scalino", francamente poco visibili nelle foto prodotte in atti, sono state sentite nuovamente dalla Corte all'udienza dell'8 maggio 2025 le testimoni Testimone 4 e
Testimone 3
CP 1 e l'avevoIl teste Testimone 4 ha dichiarato: "Quel giorno ero con la signora accompagnata all'ospedale di Pt 1 per una visita che doveva fare;
siamo venute con l'autobus da Figline che ci ha lasciato proprio di fronte al Pronto Soccorso, il cui ingresso riconosco nella foto n. 1 del doc 4. Abbiamo attraversato la strada e prima di entrare al Pronto
Soccorso la signora CP 1 è caduta."
Alla testimone venivano quindi mostrate tutte le fotografie allegate all'atto di citazione come doc. 4 di parte attrice (e precisamente le foto n. 1, 2, 3, 5, 7 e 9), nonché le 3 foto allegate al doc. 9 di parte convenuta in primo grado.
La stessa dopo aver confermato che si trattava dello stato dei luoghi di cui alla caduta in questione, indicava con un cerchio rosso, su tutte le foto del doc. 4 che le venivano mostrate, il punto esatto in cui la signora CP 1 era caduta. E precisava: "La signora inciampò in un piccolo rialzo ed è caduta in avanti. La caduta della signora CP 1 non ha nulla a che fare con la rampa disabili."
Analoghe circostanze sono state confermate dalla teste Testimone 3
In particolare, la stessa ha dichiarato: "Il giorno che la CP 1 cadde io non c'ero con lei,
mi chiamò lei successivamente dicendomi che si era fatta male perché era andata a Pt 1 ed era caduta in un rialzino presente sulla strada che non era segnalato. Io su richiesta della signora CP 1 sono andata a fare alcune fotografie successivamente, mi ricordo che era il lunedì dopo Pasqua.
Mostrate alla teste le foto in atti, la Tes 3 ha riferito: "Confermo che le foto che mi fate vedere sono quelle che ho scattato io quel giorno e mi ricordo che quel giorno è caduta anche una signora anziana che infatti ho subito fotografato, mi ricordo che arrivava di corsa e non ha visto questo rialzino che non era segnalato. Nella foto si vede anche l'autombulanza che l'ha soccorsa".
A parere della Corte la rinnovazione dell'istruttoria ha consentito di fugare ogni dubbio sulla ricostruzione del fatto storico: le testimoni hanno concordemente riferito che la sig.ra
CP 1 cadde proprio di fronte all'entrata del P.S. ed anzi la teste oculare Tes 4 dopo aver chiarito che la caduta dell'amica non aveva nulla a che fare con la rampa disabili, ha anche individuato il punto esatto in cui avvenne la caduta sulle varie foto che le sono state mostrate, indicandolo con un cerchio rosso: in tal modo la Corte ha potuto capire che la signora non era caduta nel tentativo di accedere al PS dalla rampa di accesso disabili (che comincia in prossimità della linea di stop), ma invece perché era inciampata sul piccolo dislivello presente sull'asfalto proprio di fronte all'ingresso del pronto soccorso, laddove è presente una "striscia" di colore leggermente più chiaro e di poco infossata rispetto all'asfalto circostante, posta alla sinistra delle strisce pedonali di accesso al PS.
Di seguito si riportano le foto (doc. 4 di parte attrice in primo grado e precisamente le foto nn.
1, 2, 3, 5, 7,9):
Foto n.1
Pronto Soccorso Exergency Depart
ES ON
A public entrance ingresso pronto soccorso
Foto n. 2 124
FA 30CHE
Foto n. 3
STOP
Foto n. 5
STOP EMERGENCY UNIT STOP
Foto n. 7
STOP
Foto n. 9
G Pronto S
INGRES
Per quanto detto, i primi due motivi di appello risultano infondati, potendosi ritenere compiutamente fornita da parte attrice la prova del nesso causale tra la res e la caduta, dovendosi ritenere l'azienda sanitaria il "custode" ex art. 2051 cc del tratto di asfalto antistante l'accesso al PS ove è caduta la CP_1
2. Il terzo motivo di appello: la condotta della parte danneggiata
Con il terzo motivo di appello parte appellante censura la sentenza gravata nella parte in cui ha escluso che la condotta della danneggiata integrasse il caso fortuito o in alternativa un concorso di colpa ex art. 1227 c.c.
Riguardo al primo profilo, il più recente orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte
(cfr. Cass. 19/12/2022 n. 37059, che richiama Cass. n. 2480/2018 e Cass. n. 9315/2019), ha evidenziato come la condotta della vittima del danno causato da una cosa in custodia possa escludere la responsabilità del custode, integrando il "caso fortuito", solo "ove sia colposa ed imprevedibile", ossia quando essa, rivelandosi come autonoma, eccezionale, imprevedibile ed inevitabile, risulti dotata di efficacia causale esclusiva nella produzione dell'evento lesivo, giacché l'idoneità ad interrompere il nesso eziologico può essere riconosciuta solo ad un fattore estraneo avente "carattere di imprevedibilità ed eccezionalità".
In applicazione di siffatti principi deve evidentemente escludersi che il comportamento dell'attrice, ovvero il suo camminare normalmente verso il pronto soccorso sulla strada di accesso, che presentava una "striscia" leggermente infossata rispetto al manto di asfalto circostante, ed il cadere della donna sulla predetta sconnessione, presenti i caratteri della imprevedibilità (rientrando nel notorio che la sconnessione possa determinare la caduta del passante) ed imprevenibilità (sussistendo, di norma, la possibilità del custode di rimuovere il dislivello), sì da degradare la condizione della cosa al rango di mera occasione dell'evento.
Per converso, tuttavia, si deve ritenere ravvisabile un concorso colposo della danneggiata, tenuto conto della attenzione media esigibile e considerato che l'accesso della signora
CP_1 al Pronto soccorso è avvenuto intorno alle ore 14 e pertanto il leggero dislivello era comunque visibile (e la caduta avrebbe quindi potuto essere evitata se la signora avesse di poco sollevato il piede).
Oltretutto la signora avrebbe dovuto accedere al PS, non essendo persona disabile, camminando nella parte del percorso riservato ai pedoni, come si evince dalle foto depositate in giudizio dalla parte convenuta in primo grado (n. 3 foto allegate al doc. 9) e quindi avrebbe dovuto passare sulle strisce pedonali e non invece alla sinistra delle stesse, così come è invece avvenuto.
Di seguito si riportano le foto allegate al doc. 9 di parte convenuta in primo grado, da cui emerge chiaramente il corretto percorso che la CP 1 avrebbe dovuto fare per recarsi a piedi al P.S.: avrebbe dovuto prima percorrere il corridoio delimitato dalle transenne ove è raffigurata a terra l'immagine del pedone ed alla fine di esso avrebbe dovuto girare sulla sua sinistra ed imboccare le strisce pedonali sino a raggiungere l'edificio; viceversa la signora ha
"tagliato" in diagonale la strada riservata al passaggio delle autovetture, così imbattendosi nella "sconnessione" oggetto di causa. STOP
Fronto Soccorso Caned, gond 23H ES ON
H. 12 Quanto detto priva di ogni rilievo l'argomentazione di parte attrice, fatta propria dal primo giudice, secondo cui il leggero dislivello del terreno in cui è inciampata l'attrice avrebbe dovuto essere segnalato dal custode, posto che i pedoni non dovevano passare nel punto in cui è caduta la CP 1
Siffatta corresponsabilità, considerate le predette circostanze, va quantificata nella misura del
20%.
La sentenza impugnata deve pertanto essere parzialmente riformata, e l'appellante deve essere condannata a corrispondere a controparte l'80% dell'ammontare del danno patito dalla danneggiata.
3. La quantificazione del danno non patrimoniale
Con riferimento alla quantificazione del danno non patrimoniale, rilevato che il danno è stato quantificato dal CTU in complessivi euro 9.849,00, considerato il riconosciuto concorso di colpa dell'appellante nella causazione del sinistro nella misura del 20%, il danno risarcibile andrà in tal senso proporzionalmente ridotto alla misura dell'80%, ammontando dunque all'importo di euro 7.879,20. Parimenti l'importo del danno non patrimoniale, liquidato dal primo giudice in euro 350,00, va ridotto a euro 280,00.
Non essendo stata impugnata la parte della sentenza appellata in cui sono stati illustrati i criteri per il calcolo della rivalutazione del credito e degli interessi compensativi e considerato che l'esborso sostenuto dalla danneggiata per la visita e per la c.t. medico legale può, per comodità, retrodatarsi all'epoca del fatto dannoso (29.3.18), la complessiva somma di euro
8.159,2, una volta devalutata al momento del fatto e calcolati poi gli interessi compensativi al tasso legale sulla somma annualmente rivalutata sino alla presente sentenza, ammonta ad oggi complessivamente a quella di euro 9.055,37.
Considerato che l'appellante ha dato atto di aver corrisposto alla danneggiata €. 11.469,00 a titolo risarcitorio in esecuzione della sentenza impugnata, producendo il relativo mandato di pagamento in data 11.10.22 (doc. D), in accoglimento della domanda di ripetizione proposta nel presente giudizio parte appellata è tenuta alla restituzione della maggior somma ricevuta rispetto a quella a lei spettante (deve essere emessa sul punto una sentenza generica, non essendo possibile calcolare esattamente l'esatta differenza, non essendo nota la data precisa dell'avvenuto pagamento, che è successiva a quella del mandato depositato dall'appellante).
4. La condanna da lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
La parte appellata ha chiesto, infine, la condanna dell'appellante al pagamento dei danni da lite temeraria ex art. 96 c.p.c, ritenendo che l'impugnazione sia stata proposta solo per intenti pretestuosi e dilatori.
Tale domanda deve essere respinta, non sussistendo nel caso di specie la fattispecie di "abuso del processo", tanto è vero che parte appellante non è risultata pienamente soccombente, presupposto quest'ultimo necessario per l'applicazione della norma invocata.
4. Le spese di lite
La riforma della decisione impugnata, che determina la caducazione della pronuncia inclusa quella accessoria sulle spese, impone al giudice di appello di liquidare nuovamente le spese del doppio grado di giudizio, sulla base dell'esito finale della lite.
Secondo il costante indirizzo della Cassazione, infatti, il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario o globale;
esclusivamente in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione (cfr., ex multis: Cass., Sez. 3 -, Ordinanza n. 9064 del
12/04/2018, Rv. 648466 01; Sez. 6 3, Ordinanza n. 1775 del 24/01/2017, Rv. 642738 -
-
01; Sez. L, Sen tenza n. 11423 del 01/06/2016, Rv. 639931
- -01; Sez. 6 L, Ordinanza n.
6259 del 18/03/2014, Rv. 629993 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 28718 del 30/12/2013, Rv. 628885 01; Sez. 6 3, Ordinanza n. 23226 del 14/10/2013, Rv. 628731 01; Sez. L,
-
Sentenza n. 18837 del 30/08/2010, Rv. 614783 01; Sez. L, Sentenza n. 26985 del
-
22/12/2009, Rv. 611189-01).
Nel regolare tali spese, si deve muovere dalla premessa che la domanda della CP 1 è
stata accolta all'80%, ritenuto un suo concorso di colpa del 20% nel verificarsi del sinistro e ciò concretizza una fattispecie di reciproca soccombenza, alla luce del più recente orientamento della Corte di Cassazione (cfr. Cass. Sez. Un., Sentenza n. 32061 del 31/10/2022), non essendo stato ridotto solo il quantum rispetto a quanto domandato, ma essendo stata accolta l'eccezione ex art. 1227 cc formulata da parte convenuta.
A ciò consegue che le spese dei due gradi debbano essere compensate per 1/5 e parte appellante condannata a corrispondere all'appellata i residui 4/5.
Pertanto per il primo grado dev'essere riconosciuta in favore dell'appellata la somma di euro
2.707,6 (4/5 di euro 3.384,5 già liquidati), oltre spese generali del 15% e accessori di legge e spese vive documentate, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Per il secondo grado, sulla base del D.M. 55/14 come modificato dal D.M. 147/2022, applicato lo scaglione da euro 5.201 ad euro 26.000 ed i parametri medi, stante la complessità media del giudizio, dev'essere riconosciuta in favore dell'appellata la somma di euro 4.647,2 (4/5 di euro 5.809,00), anche questa da distrarsi in favore del procuratore antistatario (tale essendosi dichiarato l'avv.to Farri nell'ultima memoria di replica).
Le spese di ctu, liquidate come in primo grado, sono a carico totale della CP 2
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, ogni diversa eccezione e deduzione disattesa e respinta, così statuisce:
1) in parziale accoglimento dell'appello, riconosciuto un concorso di colpa della danneggiata nella misura del 20%, accerta il credito di Controparte 1 verso | [...]
Controparte_3 in quello di euro 9.055,37 alla data odierna;
per l'effetto condanna
Controparte 1 a restituire a parte appellante la differenza rispetto alla maggior somma già ricevuta;
2) respinge la domanda proposta da parte appellata ex art. 96 c.p.c.;
3) dichiara le spese di lite dei due gradi compensate tra le parti nella misura di 1/5; condanna l'appellante a rifondere a Controparte 1 i restanti 4/5 delle spese di lite, che si liquidano quanto al primo grado in euro 2.707,6 (4/5 di euro 3.384,5 già liquidati), oltre spese generali del 15% e accessori di legge e spese vive documentate da distrarsi in favore del procuratore antistatario avv.to Farri, e quanto al secondo grado in euro 4.647,2 (4/5 di euro 5.809,00) per compenso professionale, oltre rimb. forf. del 15%, oltre IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario avv.to Farri;
4) conferma le spese di CTU a totale carico della CP_2
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 21.10.25
Il Presidente est.
Dott.ssa NI Mori