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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 15/10/2025, n. 1000 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 1000 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. US RA Presidente
Dott. NI ED Consigliere rel.
Dott. Lucia Cannella Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 1020/23 R.G. rimessa al Collegio per la decisione all'udienza dell'8 ottobre 2025 promossa d a
OGGETTO: rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
Assicurazione contro i elettivamente domiciliata in VIA CLEMENTE IX N.10 Controparte_1 danni 00167 ROMA presso il difensore avv. , come da procura Controparte_1
su foglio separato allegato all'atto di citazione d'appello
APPELLANTE
c o n t r o pagina 1 di 8 rappresentata e difesa dall'avv. PONTI Controparte_2
PIERO elettivamente domiciliata in VIA DI RICORBOLI 17 50126
FIRENZE presso il difensore avv. PONTI PIERO, come da procura a allegata alla comparsa di costituzione d'appello
APPELLATO
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Bergamo in data n..
CONCLUSIONI
Dell'appellante
“Accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa dell'atto introduttivo il
proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1994/2023
emessa dal Tribunale di Bergamo Sezione Civile, Giudice Dr. Ippolito
CO nell'ambito del giudizio N.R.G. 9189/19 depositata in cancelleria
in data 3.10.2023 e notificata il 10.10.2023, accogliere tutte le conclusioni
avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:«- Rigettare
integralmente le domande proposte dalla in quanto Controparte_2
infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate;
- In stretto subordine,
ridurre comunque l'eventuale condanna a quanto in concreto provato ed
accertato in corso di causa ed in ogni caso nei limiti della stima effettuata dai
periti nella perizia contrattuale e salvi i limiti di indennizzo, gli scoperti e le
franchigie previsti in polizza;
- In ogni caso, con vittoria di spese, competenze
ed onorari, oltre spese generali, Iva e Cap come per legge;
- In via istruttoria, pagina 2 di 8 insiste ad ogni buon conto nell'accoglimento delle richieste istruttorie non
ammesse e già formulate in particolare nella memoria ex art. 183 n. 2 cpc
(prova per testi, anche in prova contraria, omissis”.
Dell'appellata
“Rigettare le domande tutte avanzate da perché Controparte_3
infondate in fatto e diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 1994/2023
resa dal Tribunale di Bergamo nel procedimento Rg. 9189/2019. Con vittoria
di spese, competenze del giudizio, oltre spese generali ed oneri di legge”.In
via istruttoria si oppone alle istanze tutte ex adverso avanzate per le ragioni
già indicate nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 3 del primo grado di
giudizio, depositata il 2/7/2020. Insiste, in denegata ipotesi di accoglimento
delle stesse, per l'ammissione a controprova su tutti i capitoli formulati da
. Indica a testimoni il geom. con Controparte_3 Testimone_1
studio in Bergamo, via G.B. Moroni 323 / H.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1994/23 il tribunale di Bergamo accoglieva la domanda di di condanna di al pagamento Controparte_2 CP_3
dell'indennizzo previsto dalla polizza denominata “ Incendio Rischi
Ordinari” per i danni subiti a causa della rottura della portella di scarico di una cisterna di stoccaggio del vino e conseguente sversamento di circa 150 hl.
pagina 3 di 8 di vino all'interno del capannone e per l'effetto condannava la convenuta al pagamento della somma di euro 29.004, delle spese di lite nonché della somma di euro 234 in favore dell'entrata del bilancio dello Stato.
Argomentava il tribunale che l'art. 29 delle condizioni generali di contratto, a norma del quale l'operatività della polizza era esclusa nel caso in cui i danni da trasudamento e stillicidio fossero derivati da corrosione, usura o imperfetta tenuta strutturale dei contenitori, non era applicabile nel caso di specie in cui i danni erano stati causati dalla rottura della cisterna e quindi “ da un evento
diverso e in alcun modo assimilabile ai fenomeni di trasudamento o stillicidio
per cui rilevano le condizioni del contenitore”.
Per la riforma della sentenza ed il rigetto della domanda ha proposto appello
CP_3
L'appellata ha chiesto il rigetto del gravame.
All'udienza dell'8 ottobre 2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In un unico motivo l'appellante censura lo stravolgimento del tenore letterale dell'art. 29 delle Condizioni Generali di Assicurazione, riguardante la
“Garanzia facoltativa con partita separata “O”. Dispersione liquidi”,
disposizione che, a suo dire, era stata interpretata in violazione dei canoni ermeneutici stabiliti dalla legge. pagina 4 di 8 Deduce che, a fronte del chiaro tenore letterale della clausola secondo cui: “
Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in polizza… La
società indennizza fino alla concorrenza della somma assicurata in polizza, i
danni materiali direttamente causati alle cose assicurate da dispersione del
liquido, posto in serbatoi o contenitori di capacità non inferiore a 250 litri,
causata da rottura accidentale di detti serbatoi o contenitori o delle relative
valvole. La società non indennizza i danni : a) di trasudamento, stillicidio e
dovuti a corrosione, usura o imperfetta tenuta strutturale…” il primo giudice aveva ritenuto che i danni da stillicidio e trasudamento non erano indennizzabili se dovuti a corrosione, usura o imperfetta tenuta strutturale.
Premesso che la garanzia facoltativa “ O” era stata espressamente prevista in polizza, evidenzia che l'utilizzo della congiunzione “ e” implicava che oltre ai danni da trasudamento e stillicidio non erano neppure indennizzabili i danni causati da corrosione, come nel caso di specie era avvenuto.
Aveva, infatti, rilevato il Consulente d'ufficio che “ la parte superiore
dell'anello è ricoperta da uno spesso strato di ossido…la parte inferiore
dell'anello ha subito una forte corrosione, generalizzata…le due superfici di
rottura trasversale dell'anello risultano essere fortemente corrose…in
corrispondenza dei due passanti utilizzati per fissare la barra orizzontale di
chiusura, si nota una superficie di frattura, anch'essa fortemente corrosa…la
parte interna della barra orizzontale di chiusura risulta fortemente corrosa”
pagina 5 di 8 ed aveva, quindi, concluso che la rottura del boccaporto era stata determinata:
“ dall'imperfetta tenuta strutturale dovuta alla forzatura eccessiva della
chiusura del portello… da corrosione dell'anello circolare in ghisa”.
L'appello è fondato.
L'art. 1362, primo comma, cod. civ. prevedendo che nell'interpretazione del contratto si debba indagare quale sia la comune intenzione delle parti e non limitarsi al senso letterale delle parole, assume necessariamente come punto di partenza la ricostruzione del significato letterale delle parole usate dalle parti,
sotto il profilo semantico. Ne consegue che l'operazione interpretativa supposta dall'art. 1362 c.c. postula l'esatta assunzione del significato letterale delle parole usate dalle parti e, pertanto, se tale significato è stato ricostruito erroneamente sotto il profilo linguistico, si verifica la violazione del precetto di cui a tale norma, non meno che qualora dall'interpretazione letterale si prescinda del tutto.
Nel caso di specie, i danni da perdita del vino erano stati, espressamente,
assicurati in forza della garanzia facoltativa denominata “O” di cui all'art. 29,
se causati da rottura accidentale di serbatoi o contenitori o delle relative valvole, mentre non era prevista alcuna copertura assicurativa per i danni causati da trasudamento e stillicidio “ e dovuti a corrosione, usura o
imperfetta tenuta strutturale”.
Il primo giudice interpretando le parole in modo difforme dal loro senso pagina 6 di 8 letterale affermava l'operatività della clausola ritenendo che “ la clausola
richiamata si riferisce testualmente ai danni derivati da fenomeni di
trasudamento e stillicidio ed esclude per essi l'indennizzo quando siano
derivati da corrosione, usura o imperfetta tenuta strutturale dei contenitori”.
Ma diversamente da quanto ritenuto, la clausola prevede che la copertura assicurativa è esclusa per i danni da stillicidio e trasudamento “ e” da corrosione laddove l'utilizzo della congiunzione rende esplicita la volontà dei contraenti di far rientrare tra i danni non indennizzabili anche quelli dovuti da corrosione.
Ne consegue che, poiché si è acclarato che lo spargimento di liquidi è stato causato da corrosione l'indennizzo non è dovuto in forza della disposizione citata.
In riforma della sentenza gravata la domanda proposta da Controparte_2
va rigettata e l'appellata va condannata a restituire in favore di
[...]
la somma di euro 43.736,40, corrisposta in esecuzione della Parte_1
sentenza riformata, oltre interessi legali dalla data della dazione al saldo.
L'appellata va altresì condannata a rifondere in favore dell'appellante le spese di entrambi i gradi del giudizio che si liquidano per il primo grado in complessivi euro 7.616 ( di cui euro 1.701 per la fase di studio, euro 1.204 per la fase introduttiva, euro 1.806 per la fase istruttoria e euro 2.905 per la fase decisoria), oltre rimborso forfettario 15% e accessori di legge per questo grado pagina 7 di 8 di giudizio in complessivi euro 6.946 ( di cui euro 2.058 per la fase di studio,
euro 1.418 per la fase introduttiva e euro 3.470 per la fase decisoria), oltre rimborso forfettario 15% e accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
in riforma della sentenza gravata, respinge la domanda di Controparte_2
di condanna di al pagamento dell'indennizzo Parte_1
previsto nella polizza denominata “ Incendio Rischi Ordinari”;
condanna l'appellata a restituire in favore di la Parte_1
somma di euro 43.736,40, corrisposta in esecuzione della sentenza riformata,
oltre interessi legali dalla data della dazione al saldo,
condanna l'appellata alla rifusione in favore dell'appellante delle spese di entrambi i gradi del giudizio, liquidate come in parte motiva;
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 9 ottobre 2025
IL CONSIGLIERE EST.
NI ED
IL PRESIDENTE
US RA
pagina 8 di 8
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. US RA Presidente
Dott. NI ED Consigliere rel.
Dott. Lucia Cannella Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 1020/23 R.G. rimessa al Collegio per la decisione all'udienza dell'8 ottobre 2025 promossa d a
OGGETTO: rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
Assicurazione contro i elettivamente domiciliata in VIA CLEMENTE IX N.10 Controparte_1 danni 00167 ROMA presso il difensore avv. , come da procura Controparte_1
su foglio separato allegato all'atto di citazione d'appello
APPELLANTE
c o n t r o pagina 1 di 8 rappresentata e difesa dall'avv. PONTI Controparte_2
PIERO elettivamente domiciliata in VIA DI RICORBOLI 17 50126
FIRENZE presso il difensore avv. PONTI PIERO, come da procura a allegata alla comparsa di costituzione d'appello
APPELLATO
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Bergamo in data n..
CONCLUSIONI
Dell'appellante
“Accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa dell'atto introduttivo il
proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1994/2023
emessa dal Tribunale di Bergamo Sezione Civile, Giudice Dr. Ippolito
CO nell'ambito del giudizio N.R.G. 9189/19 depositata in cancelleria
in data 3.10.2023 e notificata il 10.10.2023, accogliere tutte le conclusioni
avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:«- Rigettare
integralmente le domande proposte dalla in quanto Controparte_2
infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate;
- In stretto subordine,
ridurre comunque l'eventuale condanna a quanto in concreto provato ed
accertato in corso di causa ed in ogni caso nei limiti della stima effettuata dai
periti nella perizia contrattuale e salvi i limiti di indennizzo, gli scoperti e le
franchigie previsti in polizza;
- In ogni caso, con vittoria di spese, competenze
ed onorari, oltre spese generali, Iva e Cap come per legge;
- In via istruttoria, pagina 2 di 8 insiste ad ogni buon conto nell'accoglimento delle richieste istruttorie non
ammesse e già formulate in particolare nella memoria ex art. 183 n. 2 cpc
(prova per testi, anche in prova contraria, omissis”.
Dell'appellata
“Rigettare le domande tutte avanzate da perché Controparte_3
infondate in fatto e diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 1994/2023
resa dal Tribunale di Bergamo nel procedimento Rg. 9189/2019. Con vittoria
di spese, competenze del giudizio, oltre spese generali ed oneri di legge”.In
via istruttoria si oppone alle istanze tutte ex adverso avanzate per le ragioni
già indicate nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 3 del primo grado di
giudizio, depositata il 2/7/2020. Insiste, in denegata ipotesi di accoglimento
delle stesse, per l'ammissione a controprova su tutti i capitoli formulati da
. Indica a testimoni il geom. con Controparte_3 Testimone_1
studio in Bergamo, via G.B. Moroni 323 / H.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1994/23 il tribunale di Bergamo accoglieva la domanda di di condanna di al pagamento Controparte_2 CP_3
dell'indennizzo previsto dalla polizza denominata “ Incendio Rischi
Ordinari” per i danni subiti a causa della rottura della portella di scarico di una cisterna di stoccaggio del vino e conseguente sversamento di circa 150 hl.
pagina 3 di 8 di vino all'interno del capannone e per l'effetto condannava la convenuta al pagamento della somma di euro 29.004, delle spese di lite nonché della somma di euro 234 in favore dell'entrata del bilancio dello Stato.
Argomentava il tribunale che l'art. 29 delle condizioni generali di contratto, a norma del quale l'operatività della polizza era esclusa nel caso in cui i danni da trasudamento e stillicidio fossero derivati da corrosione, usura o imperfetta tenuta strutturale dei contenitori, non era applicabile nel caso di specie in cui i danni erano stati causati dalla rottura della cisterna e quindi “ da un evento
diverso e in alcun modo assimilabile ai fenomeni di trasudamento o stillicidio
per cui rilevano le condizioni del contenitore”.
Per la riforma della sentenza ed il rigetto della domanda ha proposto appello
CP_3
L'appellata ha chiesto il rigetto del gravame.
All'udienza dell'8 ottobre 2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In un unico motivo l'appellante censura lo stravolgimento del tenore letterale dell'art. 29 delle Condizioni Generali di Assicurazione, riguardante la
“Garanzia facoltativa con partita separata “O”. Dispersione liquidi”,
disposizione che, a suo dire, era stata interpretata in violazione dei canoni ermeneutici stabiliti dalla legge. pagina 4 di 8 Deduce che, a fronte del chiaro tenore letterale della clausola secondo cui: “
Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in polizza… La
società indennizza fino alla concorrenza della somma assicurata in polizza, i
danni materiali direttamente causati alle cose assicurate da dispersione del
liquido, posto in serbatoi o contenitori di capacità non inferiore a 250 litri,
causata da rottura accidentale di detti serbatoi o contenitori o delle relative
valvole. La società non indennizza i danni : a) di trasudamento, stillicidio e
dovuti a corrosione, usura o imperfetta tenuta strutturale…” il primo giudice aveva ritenuto che i danni da stillicidio e trasudamento non erano indennizzabili se dovuti a corrosione, usura o imperfetta tenuta strutturale.
Premesso che la garanzia facoltativa “ O” era stata espressamente prevista in polizza, evidenzia che l'utilizzo della congiunzione “ e” implicava che oltre ai danni da trasudamento e stillicidio non erano neppure indennizzabili i danni causati da corrosione, come nel caso di specie era avvenuto.
Aveva, infatti, rilevato il Consulente d'ufficio che “ la parte superiore
dell'anello è ricoperta da uno spesso strato di ossido…la parte inferiore
dell'anello ha subito una forte corrosione, generalizzata…le due superfici di
rottura trasversale dell'anello risultano essere fortemente corrose…in
corrispondenza dei due passanti utilizzati per fissare la barra orizzontale di
chiusura, si nota una superficie di frattura, anch'essa fortemente corrosa…la
parte interna della barra orizzontale di chiusura risulta fortemente corrosa”
pagina 5 di 8 ed aveva, quindi, concluso che la rottura del boccaporto era stata determinata:
“ dall'imperfetta tenuta strutturale dovuta alla forzatura eccessiva della
chiusura del portello… da corrosione dell'anello circolare in ghisa”.
L'appello è fondato.
L'art. 1362, primo comma, cod. civ. prevedendo che nell'interpretazione del contratto si debba indagare quale sia la comune intenzione delle parti e non limitarsi al senso letterale delle parole, assume necessariamente come punto di partenza la ricostruzione del significato letterale delle parole usate dalle parti,
sotto il profilo semantico. Ne consegue che l'operazione interpretativa supposta dall'art. 1362 c.c. postula l'esatta assunzione del significato letterale delle parole usate dalle parti e, pertanto, se tale significato è stato ricostruito erroneamente sotto il profilo linguistico, si verifica la violazione del precetto di cui a tale norma, non meno che qualora dall'interpretazione letterale si prescinda del tutto.
Nel caso di specie, i danni da perdita del vino erano stati, espressamente,
assicurati in forza della garanzia facoltativa denominata “O” di cui all'art. 29,
se causati da rottura accidentale di serbatoi o contenitori o delle relative valvole, mentre non era prevista alcuna copertura assicurativa per i danni causati da trasudamento e stillicidio “ e dovuti a corrosione, usura o
imperfetta tenuta strutturale”.
Il primo giudice interpretando le parole in modo difforme dal loro senso pagina 6 di 8 letterale affermava l'operatività della clausola ritenendo che “ la clausola
richiamata si riferisce testualmente ai danni derivati da fenomeni di
trasudamento e stillicidio ed esclude per essi l'indennizzo quando siano
derivati da corrosione, usura o imperfetta tenuta strutturale dei contenitori”.
Ma diversamente da quanto ritenuto, la clausola prevede che la copertura assicurativa è esclusa per i danni da stillicidio e trasudamento “ e” da corrosione laddove l'utilizzo della congiunzione rende esplicita la volontà dei contraenti di far rientrare tra i danni non indennizzabili anche quelli dovuti da corrosione.
Ne consegue che, poiché si è acclarato che lo spargimento di liquidi è stato causato da corrosione l'indennizzo non è dovuto in forza della disposizione citata.
In riforma della sentenza gravata la domanda proposta da Controparte_2
va rigettata e l'appellata va condannata a restituire in favore di
[...]
la somma di euro 43.736,40, corrisposta in esecuzione della Parte_1
sentenza riformata, oltre interessi legali dalla data della dazione al saldo.
L'appellata va altresì condannata a rifondere in favore dell'appellante le spese di entrambi i gradi del giudizio che si liquidano per il primo grado in complessivi euro 7.616 ( di cui euro 1.701 per la fase di studio, euro 1.204 per la fase introduttiva, euro 1.806 per la fase istruttoria e euro 2.905 per la fase decisoria), oltre rimborso forfettario 15% e accessori di legge per questo grado pagina 7 di 8 di giudizio in complessivi euro 6.946 ( di cui euro 2.058 per la fase di studio,
euro 1.418 per la fase introduttiva e euro 3.470 per la fase decisoria), oltre rimborso forfettario 15% e accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
in riforma della sentenza gravata, respinge la domanda di Controparte_2
di condanna di al pagamento dell'indennizzo Parte_1
previsto nella polizza denominata “ Incendio Rischi Ordinari”;
condanna l'appellata a restituire in favore di la Parte_1
somma di euro 43.736,40, corrisposta in esecuzione della sentenza riformata,
oltre interessi legali dalla data della dazione al saldo,
condanna l'appellata alla rifusione in favore dell'appellante delle spese di entrambi i gradi del giudizio, liquidate come in parte motiva;
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 9 ottobre 2025
IL CONSIGLIERE EST.
NI ED
IL PRESIDENTE
US RA
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