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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 25/07/2025, n. 561 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 561 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 278/2024
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
- sezione lavoro -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai seguenti magistrati:
Gaetano CAMPO Presidente
Paolo TALAMO Consigliere
Silvia BURELLI Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa con ricorso in appello da
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente in [...]Parte_1 C.F._1
del Grappa, via Trieste 3, rappresentato e difeso per mandato in atti, dall'avv. Fabrizio Scagliotti (c.f.
), del Foro di Padova, domiciliato presso il domicilio digitale del suddetto C.F._2
avvocato alla pec Email_1
Parte appellante contro
, corrente in Bassano del Grappa (VI), via dei Lotti n. 40, in Controparte_1
persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.
Alessio Cervetti del Foro di Venezia, c.f. , fax n. 041/5242213, elettivamente C.F._3
domiciliata presso lo studio del difensore in Venezia Santa Croce 502 – p.e.c.
come da procura in atti Email_2
Parte appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 189/2023 del Tribunale di VICENZA – sezione lavoro
1 IN PUNTO: indennità sostitutiva delle ferie non godute
Conclusioni:
Per parte appellante:
“a) In riforma della sentenza del Giudice del Lavoro di Vicenza n. 189/2023 resa dal Tribunale di Vicenza pubblicata l'11.12.2023 e mai
notificata, viziata per i motivi esposti nel presente atto, accertarsi il diritto del ricorrente a percepire l'indennità sostitutiva delle ferie non
godute previa eventuale disapplicazione della normativa interna se ritenuta in contrasto con tale diritto, condannarsi l' resistente CP_1 al pagamento della somma di euro 56.237,33 oltre a quella ulteriore relativa alla voce retribuzione di risultato, secondo quanto meglio
specificato in ricorso o a quella diversa somma, maggiore o minore, che risulterà in corso di causa o che sarà accertata di Giustizia anche,
se del caso, a fronte di idonea CTU contabile;
b) Condannarsi altresì l'azienda resistente al pagamento di interessi e/o rivalutazione monetaria come per legge;
c) Competenze e contributo unificato rifusi per entrambe i gradi del giudizio.”
Per parte appellata:
“in via principale: rigettare il ricorso in appello del dott. in quanto destituito di fondamento in fatto ed in diritto, con conferma Parte_1
della sentenza appellata”.
Svolgimento del processo
1. Con la sopra indicata sentenza il primo giudice ha rigettato le domande del dott. , Pt_1
volte ad accertare il suo diritto di percepire l'indennità sostitutiva delle ferie non godute. Ha, altresì,
compensato tra le parti le spese di lite.
1.1. Il dott. è stato dipendente dell'AULSS 7 dal 1995 al 2020, in qualità di dirigente Pt_1
medico. In data 11.8.2020 rassegnava le dimissioni con effetto dal 16.11.2020, per poter iniziare rapporto in convenzione con l'AULSS 7 quale pediatra di libera scelta, e, successivamente, chiedeva la liquidazione delle ferie non godute negli anni (235 giorni) per € 56.237,33. Con nota del 8.9.2020
l'AULSS 7 precisava che, durante il periodo di preavviso, non era consentita la fruizione delle ferie ma che le stesse avrebbero potuto essere godute procrastinando la cessazione del rapporto di lavoro fino al 9.11.2021, sicchè rigettava la richiesta di pagamento dell'indennità sostituiva.
1.2. Il primo giudice ha rigettato le domande del dott. , richiamando l'art. 5, comma 8, Pt_1
D.L. 95/2012 quale normativa di riferimento.
Ha ritenuto assorbente la circostanza che l'AULSS 7 ha dato al dott. la possibilità di Pt_1
fruire delle ferie – nel rispetto del periodo di preavviso – rappresentando che il rapporto di lavoro avrebbe potuto cessare dal 10.11.2021, sicché è escluso il presupposto dell'impossibilità di godere
2 delle ferie per causa imputabile al datore di lavoro.
Ha precisato che non possono essere valorizzate le argomentazioni del lavoratore (necessità
di instaurare il rapporto convenzionale di pediatra di libera scelta entro determinati termini decadenziali, incompatibili con la fruizione delle ferie arretrate sino al novembre 2021), in quanto costituenti comunque una libera scelta.
Ha compensato le spese di lite in considerazione della novità della specifica questione di fatto.
2. Per la riforma della sentenza ha proposto appello il dott. sulla base di un unico Pt_1
motivo.
Con il motivo di appello, il ha impugnato la sentenza per errata valutazione con riguardo Pt_1
all'offerta di fruizione delle ferie al termine del rapporto e ai presupposti per il riconoscimento del diritto vantato.
L'appellante lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 5, comma 8, D.L. 95/2012 in rapporto all'art. 36 Cost. e all'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, anche alla luce della giurisprudenza eurounitaria e nazionale. Evidenzia che il primo giudice ha omesso di considerare che il comportamento del datore di lavoro è contrario a correttezza e buona fede, poiché la fruizione delle ferie, per come prospettata, non assolveva alla funzione di reintegrazione delle energie psicofisiche.
Osserva che il rifiuto della fruizione delle ferie, per come prospettata, è stato determinato non da una libera scelta ma dall'obbligo di assumere il servizio nella sede assegnata entro il termine del
15.11.2020. Ribadisce che, in precedenza, non aveva potuto godere delle ferie, in considerazione della prassi di fruirne soltanto previo accordo con l'AULSS 7, dovendo essere garantita la copertura dei turni ospedalieri. Ripropone le istanze istruttorie di prove orali e CTU.
3. Si è costituita l' contestando l'appello e chiedendone Controparte_1
il rigetto. Osserva che le censure avversarie sono meramente riproduttive delle argomentazioni già
svolte in primo grado.
L , alla luce della normativa di riferimento e della giurisprudenza, afferma la CP_1
correttezza della sentenza impugnata. Precisa che il lavoratore ha richiesto l'indennità sostitutiva delle ferie dopo circa tre mesi dalla lettera di dimissioni, in data 9.11.2020. Ribadisce di non aver
3 tenuto alcun comportamento contrario a buona fede.
L'Azienda contesta che, in precedenza, il lavoratore non abbia potuto godere delle ferie per fatto imputabile al datore di lavoro, rilevando che non vi era alcuna prassi in merito alla necessità di un accordo per fruirne e che vi era in servizio un numero sufficiente di medici per coprire le esigenze ospedaliere. Eccepisce la prescrizione del preteso diritto alla liquidazione delle ferie. Evidenzia che il lavoratore non ha dimostrato di essersi adoperato per fruire delle ferie residue. Contesta, in via subordinata, la quantificazione operata da controparte. Si oppone alle richieste istruttorie avversarie.
4. All'udienza del 3.7.2025 la causa è stata discussa e, all'esito della camera di consiglio,
decisa come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. L'appello è fondato e deve essere accolto per le seguenti dirimenti ragioni per assorbono ogni ulteriore questione.
6. Questa Corte osserva quanto segue.
6.1. Il decreto-legge del 6 luglio 2012, n. 95, recante, per quanto qui rileva, “Disposizioni
urgenti per la revisione della spesa pubblica”, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1,
comma 1, della legge del 7 agosto 2012, n. 135, all'art. 5, rubricato «Riduzione di spese delle
pubbliche amministrazioni», prevede quanto segue: “8. Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al
personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto
economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di
statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché
delle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob),
sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo
in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si
applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione,
pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più
favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La
violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente
erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile.”.
4 6.2. I principi che regolano la materia sono stati di recente puntualizzati dalla giurisprudenza sovranazionale, ed in particolare dalla sentenza CGUE C - 218/22 che, pronunciandosi proprio in relazione alla normativa italiana sopra riportata, ha chiarito, richiamando propri precedenti, che “il
diritto alle ferie annuali costituisce solo una delle due componenti del diritto alle ferie annuali
retribuite quale principio fondamentale del diritto sociale dell'Unione. Tale diritto fondamentale
include quindi anche il diritto a ottenere un pagamento nonché, in quanto diritto connaturato a detto
diritto alle ferie annuali «retribuite», il diritto a un'indennità finanziaria per le ferie annuali non godute
al momento della cessazione del rapporto di lavoro (sentenza del 25 novembre 2021, job-medium,
C-233/20, EU:C:2021:960, punto 29 e giurisprudenza citata)”.
In particolare, la Corte ha evidenziato che l'art. 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88 “non
assoggetta il diritto a un'indennità finanziaria ad alcuna condizione diversa da quella relativa, da un
lato, alla cessazione del rapporto di lavoro e, dall'altro, al mancato godimento da parte del lavoratore
di tutte le ferie annuali cui aveva diritto alla data in cui detto rapporto è cessato (sentenza del 6
novembre 2018, Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften, C-684/16,
EU:C:2018:874, punto 23 e giurisprudenza citata)”.
Su tali basi, la CGUE ha chiarito che, in applicazione dell'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88,
un lavoratore, che non sia stato in condizione di usufruire di tutte le ferie annuali retribuite prima della cessazione del suo rapporto di lavoro, ha diritto a un'indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute. A tal fine non rileva il motivo per cui il rapporto di lavoro è cessato (non rileva,
quindi, la circostanza che un lavoratore ponga fine, di sua iniziativa, al proprio rapporto di lavoro).
Infine, la CGUE ha chiarito che incombe sul datore di lavoro l'onere di allegare e provare di aver messo il lavoratore in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite, “invitandolo, se
necessario formalmente, a farlo, e nel contempo informandolo, in modo accurato e in tempo utile a
garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e la distensione cui
esse sono volte a contribuire, del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine
del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato, o non potranno più essere sostituite
da un'indennità finanziaria. L'onere della prova incombe al datore di lavoro (v. in tal senso, sentenza
del 6 novembre 2018, Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften, C-684/16,
5 EU:C:2018:874, punti 45 e 46)”.
Qualora il datore di lavoro non abbia provato “di aver esercitato tutta la diligenza necessaria
affinché il lavoratore sia effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite alle quali
aveva diritto, circostanza la cui verifica spetta al giudice del rinvio, si deve ritenere che l'estinzione
del diritto a tali ferie alla fine del periodo di riferimento o del periodo di riporto autorizzato e, in caso
di cessazione del rapporto di lavoro, il correlato mancato versamento di un'indennità finanziaria per
le ferie annuali non godute violino, rispettivamente, l'articolo 7, paragrafo 1, e l'articolo 7, paragrafo
2, della direttiva 2003/88 nonché l'articolo 31, paragrafo 2, della Carta (v., in tal senso, sentenza del
6 novembre 2018, Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften, C-684/16,
EU:C:2018:874, punti 46 e 55)”.
6.3. Trasponendo i predetti principi al caso concreto, questa Corte rileva che il rapporto di lavoro del è cessato per dimissioni rassegnate, con il rispetto del preavviso contrattuale di 3 Pt_1
mesi, il giorno 11.8.2020.
Per quanto precede, la cessazione volontaria del rapporto di lavoro non è, di per sé, ostativa al diritto all'indennità sostitutiva delle ferie non godute, sicchè la sentenza di primo grado è erronea nella parte in cui attribuisce rilevanza ai profili di “libera scelta” che hanno connotato la decisione del di rassegnare le dimissioni (ragioni pacificamente correlate alla scelta di instaurare con Pt_1
l'Azienda un rapporto in convenzione quale pediatra di libera scelta).
Il datore di lavoro, secondo i principi enunciati dalla CGUE, avrebbe dovuto allegare in modo specifico e provare di aver messo in condizione il di fruire delle ferie accumulate negli anni Pt_1
pregressi, onere che non ha assolto.
L'Ulss n. 7 ha concentrato la propria difesa innanzitutto sulla circostanza che la richiesta del dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute è stata presentata circa tre mesi dopo l'atto di Pt_1
dimissioni.
Tale circostanza è, tuttavia, irrilevante, per quanto precede, in difetto di assolvimento dell'onere di allegazione e prova, da parte del datore di lavoro, di aver messo in condizione il Pt_1
di fruire delle ferie. Tale onere, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, non può ritenersi assolto per il fatto che, dopo la richiesta di indennità sostitutiva delle ferie non godute, formulata in
6 CP_ prossimità dello spirare del termine di preavviso, l abbia prospettato al (pacifico che le Pt_1
ferie non potevano essere fruite durante il preavviso) di procrastinare la data di cessazione del rapporto dal 15.11.2020 al 9.11.2021 (quindi sostanzialmente di un anno) al fine di fruire interamente delle ferie arretrate, in aggiunta al preavviso (doc. 5 ). CP_1
Innanzitutto, alla data in cui tale proposta è stata formulata (dopo la manifestazione di volontà
del lavoratore di rassegnare le dimissioni e sostanzialmente al termine del preavviso), l era CP_1
già inadempiente al proprio obbligo di mettere il dipendente nella condizione di fruire effettivamente delle ferie. Si tratta, inoltre, di offerta incompatibile, nel momento in cui è stata formulata dall , CP_1
con le libere determinazioni del lavoratore (assunte quando il datore di lavoro era già inadempiente)
di cessare il rapporto di lavoro in essere per iniziare il rapporto in convenzione quale pediatra di libera scelta. Ed invero, è pacifico che il avrebbe dovuto assicurare l'apertura dell'ambulatorio Pt_1
nella sede assegnata entro 90 giorni dall'accettazione, a pena di decadenza (doc. 3 Azienda),
termine sostanzialmente coincidente con la durata del preavviso. Protrarre la durata dell'originario rapporto di lavoro di quasi un anno al fine della fruizione delle ferie avrebbe, dunque, comportato per il la decadenza dalla possibilità di instaurare il rapporto convenzionale nella sede Pt_1
assegnata, circostanza non specificamente contestata nemmeno dall'Azienda. L si è, CP_1
invero, limitata a sostenere, del tutto genericamente, che il avrebbe potuto ottenere un altro Pt_1
Cont incarico ex art. 34, comma 8, 2005 (pag. 10 della memoria di costituzione).
Si tratta di allegazione, oltre che generica (“un altro incarico” non meglio identificato), non risolutiva, posto che tale disposizione prevede: “Le avuto riguardo a eventuali difficoltà CP_1
collegate a particolari situazioni locali, possono consentire, sentito il Comitato di cui all'art. 23,
temporanee proroghe al termine di cui al comma tre entro il limite massimo di ulteriori 60 giorni”.
Trattasi, dunque, di richiamo non pertinente, posto che la disposizione subordina la sua applicazione alla sussistenza di “particolari situazioni locali” (non configurabili nel caso concreto, in cui si tratta di inadempimento datoriale) e al parere del Comitato e comunque prevede un differimento di soli 60
giorni, a fronte di un numero di giornate di ferie maturate e non godute dal di oltre 200 giorni. Pt_1
Del resto, come detto, l non ha allegato in modo specifico quale “altro incarico” il CP_1
avrebbe potuto ottenere. Pt_1
7 Infine, le allegazioni dell circa il fatto che il numero dei medici dell'Ospedale di CP_1
Bassano ove prestava servizio il erano sufficienti a garantire a tutti i medici la fruizione delle Pt_1
ferie sono del tutto generiche: l avrebbe dovuto allegare e provare di aver concretamente CP_1
consentito, anche con opportune informazioni in merito, al di fruire delle ferie arretrate, onere Pt_1
che non ha assolto.
Non è idonea ad assolvere l'onere gravante sul datore di lavoro nemmeno l'allegazione secondo cui dal gennaio 2013 al 2020 il ha fruito regolarmente delle ferie maturate (si presume Pt_1
annualmente), laddove i giorni di ferie residue di cui si discorre in questa sede sarebbero anteriori al 2012 (pag. 12 memoria). Ed invero, la circostanza che, da un certo anno in avanti, il lavoratore abbia regolarmente esercitato il proprio diritto alle ferie non elide l'inadempimento del datore di lavoro per il periodo pregresso, posto che l'Azienda non ha allegato alcuna circostanza concreta che
“scrimini” il suo comportamento consistito nel consentire il fatto che, sino al 2012, il abbia Pt_1
maturato, senza fruirne, oltre 200 giorni di ferie.
Le ulteriori allegazioni dell'Azienda secondo cui il lavoratore era gravato dell'onere di dimostrare di essersi attivato per la fruizione delle ferie contrastano con i sopra richiamati principi eurounitari.
6.4. Del tutto generica, per come formulata, l'eccezione di prescrizione, posto che il diritto all'indennità sostitutiva per ferie non godute è configurabile solo al termine del rapporto di lavoro,
quando si cristallizza l'impossibilità per il lavoratore di fruirne.
6.5. Non è contestato in modo specifico l'ammontare dell'indennità per le ferie non godute di cui si discorre in questa sede e pari a euro 56.237,33, non essendovi specifiche allegazioni in merito al diritto di percepire anche la voce “retribuzione di risultato”. Peraltro, all'udienza del 3.7.2025 parte appellante ha rinunciato a tale voce.
7. Per tutto quanto precede, in accoglimento dell'appello e in riforma dell'impugnata sentenza, deve essere accertato e dichiarato il diritto di a percepire l'indennità Parte_1
sostitutiva delle ferie non godute per cui è causa e, per l'effetto, l resistente deve essere CP_1
condannata al pagamento in favore di della somma di euro 56.237,33, oltre Parte_1
interessi o rivalutazione monetaria, secondo il maggiore dei due tassi, come per legge.
8 8. Quanto alle spese di lite di entrambi i gradi, per il principio della soccombenza, esse devono essere poste a carico di parte appellata.
Sicché l deve essere condannata alla rifusione in favore di Controparte_1
delle spese di lite di entrambi i gradi, nella misura liquidata in dispositivo, facendo Parte_1
applicazione dei criteri di cui al D.M. 55/14 e ss. mod. in un importo pari ai minimi dello scaglione di riferimento per valore della causa – in considerazione del recente consolidarsi della giurisprudenza in materia -, oltre al 15% per rimborso spese forfetario, IVA e CPA come per legge nonché rimborso del contributo unificato.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata e/o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
1) in accoglimento dell'appello e in riforma dell'impugnata sentenza accerta e dichiara il diritto di a percepire l'indennità sostitutiva delle ferie non godute per cui è Parte_1
causa;
2) per l'effetto, condanna l resistente al pagamento in favore di della CP_1 Parte_1
somma di euro 56.237,33, oltre interessi o rivalutazione monetaria, secondo il maggiore dei due tassi, come per legge;
3) condanna l appellata alla refusione in favore di parte appellante delle spese di lite CP_1
di entrambi i gradi che liquida, quanto al primo grado in euro 5.360,00 e quanto al presente grado in euro 4.997,00 oltre, per entrambi i gradi, al rimborso spese forfettario, IVA e CPA come per legge e rimborso del contributo unificato.
Venezia, il giorno 3.7.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Silvia Burelli Gaetano Campo
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