TRIB
Sentenza 29 aprile 2024
Sentenza 29 aprile 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 29/04/2024, n. 5011 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5011 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA Sezione II Lavoro
N. 21259/2023 R. Gen.
Il Giudice designato, dott.ssa Angela Damiani all'udienza del 15.04.2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa
T R A
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8
, , , Parte_9 Parte_10 Parte_11 Parte_12 [...]
, , Pt_13 Parte_14 Parte_15 Parte_16 Parte_17
Parte_18 Parte_19 Parte_20 Pt_21
, , elettivamente domiciliati in Roma, via Galilei n.45, presso lo
[...] Parte_22 studio dell'avv. Annalisa Ciaffi (PEC ), che li rappresenta e Email_1 difende, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
, in persona in persona del Dott. Controparte_1
nella qualità di Sovrintendente pro tempore, elettivamente domiciliata in Controparte_2
Roma, alla p.zza Dell'Enciclopedia, n.50, presso lo studio degli Avvocati Riccardo Fuso (PEC
), Carmelo Fazio (PEC Email_2
) e Antonella Di Matteo (PEC , Email_3 Email_4 che la rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura in atti;
RESISTENTE
Oggetto: emolumenti non corrisposti. Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in Cancelleria il 15.09.2023, i ricorrenti in epigrafe indicati agivano in questa sede, e dopo aver premesso di lavorare alle dipendenze della Controparte_1
(e che specificatamente ricoprivano le seguenti mansioni: ,
[...] Parte_1 assunto in data 12.10.2012, mansioni di operaio macchinista inquadrato al livello 3b del CCNL
Fondazioni Lirico Sinfoniche;
, assunto in data 01.11.2008, mansioni di Parte_2 impiegato addetto alla biglietteria, inquadrato al livello 3a del;
Organizzazione_1
assunto in data 21.07.2016, mansioni di impiegato collaboratore di archivio, Testimone_1 inquadrato al livello 1 del CCNL Fondazioni Lirico Sinfoniche;
assunto Parte_23
01.12.2000, mansioni di operaio, inquadrato al livello IV del;
Organizzazione_1
, assunto mansioni di operaio, inquadrato al livello IV dell'area tecnica del Parte_24 [...]
; , assunta in data 15.01.1998 inquadrata Organizzazione_1 Parte_4 al livello IV del come artista del coro;
Organizzazione_1 Parte_5 assunto in data 18.10.2012, mansioni di impiegato inquadrato al livello 1 del
[...]
; assunto in data 01.12.2000, mansioni di operaio addetto al Org_1 Parte_25 nucleo operativo sicurezza, inquadrato al livello 4° del CCNL Fondazioni Lirico Sinfoniche;
[...]
assunto in data 05.11.1965, mansioni di operaio addetto al nucleo operativo Parte_26 sicurezza, inquadrato al livello 4° del CCNL Fondazioni Lirico Sinfoniche;
Parte_6 assunta in data 02.01.1998, inquadrata al livello 4° dell'area artistica del Organizzazione_1
Sinfoniche come artista del coro- soprano;
, assunta in data 16.01.1998, Parte_7 inquadrata al livello 4° dell'area artistica del CCNL Fondazioni Lirico Sinfoniche come artista del coro- soprano;
assunto in data 02.01.1998, inquadrato al livello 4° dell'Area Parte_8
Artistica del CCNL Fondazioni Lirico Sinfoniche come artista del Coro e mansione di Pt_27
, assunto in data 01.08.2004, mansione di tenore inquadrato al livello 5 dell'Area Parte_9
Artistica del come artista del Coro;
assunto Organizzazione_1 Parte_10 in data 02.01.1998, inquadrato al livello 4 dell'Area Artistica come artista del Coro, con mansioni di baritono;
, assunta in data 02.01.1998, inquadrata al livello IV dell'Area Parte_11
Artistica come Artista del Coro;
, assunto 22.01.1988, inquadrato al livello 2° Parte_12 dell'Area Artistica come artista dell'orchestra; , assunta 01.12.2005, con mansioni di Parte_13 quadro/impiegata nel reparto logistica e sartoria;
, assunto in data 01.04.2001, Parte_14
pagina 2 di 7 con mansioni di inquadrato al livello C4 dell'area artistica del Pt_27 Organizzazione_1
; assunto in data 25.06.1978 svolgeva mansioni di operaio capo
[...] Parte_18 squadra, inquadrato al livello A2 del;
, Organizzazione_1 Parte_19 assunto in data 14.05.2013, inquadrato al livello 05 del;
Organizzazione_1
, assunto in data 01.08.2005, inquadrato al livello C4 dell' Area Artistica del Parte_20
; , assunta in data 01.11.2008, mansioni di Organizzazione_1 Parte_21
Artista del Coro, inquadrata al livello 05 dell' area artistica del Organizzazione_1
; , assunta in data 02.01.1998, mansioni di Artista del Coro, inquadrata al
[...] Parte_22 livello 05 dell' area artistica del;
assunta in Organizzazione_1 Parte_28 data 14.05.2013, mansioni di Artista del Coro, inquadrata al livello 05 dell' area artistica del
[...]
; assunto in data 1.1.2003, mansioni di illuminotecnico Organizzazione_1 Parte_15 inquadrato al livello 02 dell' area artistica del;
Organizzazione_1 Pt_29
, assunta in data 01.11.2008, mansioni di Illuminotecnico attualmente inquadrato al terzo
[...] livello del;
assunto in data 1.12.2000, Organizzazione_1 Parte_17 mansioni di Responsabile inquadrato al livello fB del;
Organizzazione_1 Pt_30
assunto in data 01.12.2000, mansioni di elettricista inquadrato al secondo livello l
[...] [...]
); rappresentavano che la negli anni Organizzazione_1 Controparte_1
2014-2015, 2015- 2016 e 2016-2017 aveva messo in scena gli spettacoli che risultavano dai programmi annuali allegati al ricorso;
che tutti i ricorrenti, ogni anno sino al 2014, percepivano dalla Fondazione il premio Produttività (indicato in busta paga come premio di produzione), la relativa integrazione ed il Premio di produttività (Tabella C ex accordo 25.3.2005); che il premio di produzione e relativa integrazione venivano erogati dalla sempre nel mese di
CP_1 marzo, mentre il Premio di Produttività tabella C veniva corrisposto nel mese di settembre di ogni anno;
che dal 2015 in poi la interrompeva l'erogazione dell'integrazione al
CP_1 premio di produzione ed il premio di produttività tabella C;
che dal Bilancio ufficiale relativo all'esercizio 2015 della pubblicato sul sito della stessa, risultava che la
CP_1 CP_1 aveva registrato un saldo positivo pari a 13.193,00 euro;
che dal Bilancio relativo all'anno 2016 risultava un saldo positivo pari a 34.218,00 euro e che anche nell'anno 2017, la aveva
CP_1 raggiunto il pareggio di Bilancio con un utile di esercizio pari ad euro 59745,00; e che infine, i ricorrenti avevano lavorato, per la resistente, negli anni 2015- 2016-2017-2018
CP_1 senza soluzione di continuità.
pagina 3 di 7 Per tutto quanto premesso, concludevano chiedendo all'intestato Tribunale: “1) in accoglimento del presente ricorso, accertare e dichiarare il diritto di tutti i ricorrenti a percepire le somme dovute
a titolo di “premio produttività – Tabella C”, ed integrazione al premio di produzione per l'anno
2016 (esercizio finanziario 2015) nei limiti del saldo attivo di bilancio, e per le successive annualità
2017 (esercizio finanziario 2016) e 2018 (esercizio finanziario 2017) per l'intero; 2) per l'effetto, condannare la in via generica al pagamento nei confronti di ciascun Controparte_1 lavoratore delle somme corrispondenti ai predetti titoli che verranno quantificati in separato giudizio. Con vittoria di spese competenze e onorari”.
Istauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio la Controparte_1
, chiedendo: “- preliminarmente, accertare e dichiarare l'inammissibilità ed
[...] infondatezza del presente giudizio per le eccezioni preliminari spigate in narrativa e, per l'effetto, rigettare la domanda;
- in via subordinata, nel merito, rigettare integralmente l'avverso ricorso in quanto del tutto infondato in fatto e in diritto per le causali di cui in narrativa. - In ogni caso, con vittoria di spese, diritti e onorari di causa”.
Il giudizio è stato estinto relativamente a , e Controparte_3 Parte_24 Parte_23
Parte_25 per intervenuta conciliazione.
La causa, istruita con la sola documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita parziale accoglimento, per i motivi di seguito esposti.
Nel merito, si riporta quanto, condivisibilmente, già statuito da questo Tribunale, con sentenza del 14.07.2020 (RG n. 37332/2018), alle cui motivazioni ci si riporta integralmente: “In primo luogo deve rilevarsi che la L 112/2013 di conversione del D.L. 91/2013 prevedeva espressamente il riconoscimento di trattamenti economici aggiuntivi solo in caso di pareggio di bilancio (art 3 comma 4). Coerentemente il piano di risanamento deliberato nel 2014 dalla convenuta (all 2 alla memoria della stabiliva di intervenire su tutte le voci non compatibili con la necessità CP_1 di assicurare il pareggio economico e tra gli inderogabili contenuto era previsto “la cessazione dell'efficacia dei contratti integrativi aziendali in vigore , l'applicazione esclusiva degli istituti giuridici e livelli minimi delle voci del trattamento economico fondamentale e accessorio previsti dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro e la previsione che i contratti collettivi dovranno in
pagina 4 di 7 ogni caso risultare compatibili con vincoli finanziari stabiliti dal piano” . Il rischio della mancata approvazione del piano o del mancato raggiungimento del pareggio era di incorrere in liquidazione coatta amministrativa, con ovvie conseguenze sull'occupazione. La perdurante instabilità finanziaria ha condotto all'emanazione del 24 comma 3 quater D.L. n° 113/2016 conv. in L
160/2016 con i quale si confermava che al personale, anche direttivo, non sarebbero stati riconosciuti eventuali contributi o premi di risultato e altri trattamenti previsti dalla contrattazione di secondo livello se non in caso di pareggio di bilancio;
in caso contrario il rischio era la chiusura o riduzione dell'attività, anche in tal caso con immediate negative conseguenze sull'occupazione. Il piano di risanamento è stato prorogato per il dalla legge di stabilità 2016 (L 208/2015) successivo triennio. In tale quadro normativo non può seriamente dubitarsi che il raggiungimento del pareggio di bilancio fosse e dovesse essere, nell'interesse degli stessi lavoratori, quello del pareggio raggiungimento del pareggio di bilancio. Nelle relazioni in atti del Commissario del Governo è del resto evidenziata la necessità di ridurre i costi dell'occupazione per il raggiungimento di un equilibrio finanziario che evitasse peggiori conseguenze che inevitabilmente si riverserebbero sui lavoratori. In tale contesto si è proceduto alla stipula dell'accordo sindacale del 17/11/2014 nelle cui premesse veniva chiaramente evidenziata la necessità di chiusura in pareggio degli esercizi finanziari 2015 e 2016 ; gli emolumenti coinvolti nel piano di risanamento coinvolti nel piano di risanamento erano nello specifico: indennità di spettacoli all'aperto; l'integrazione premio di produzione integrativo ( non anche premio di produzione tout court, come asserito da parte ricorrente ) e premio di produttività tabella c) ex accordo 25/3/2005 . Vendo ad esaminare le censure di parte ricorrente rispetto alle ultime due voci menzionate si rileva che del tutto legittimamente tali trattamenti aggiuntivi, variabili e connessi ad incrementi di produttività del tutto legittimamente sono stati oggetto del piano di risanamento, come previsto dalla normativa sopra richiamata, con la previsione della relativa erogazione solo in caso di pareggio di bilancio. La prospettazione di parte ricorrente che in caso di pareggio di bilancio tali emolumenti dovessero essere liquidati per intero confligge apertamente con la ratio legis e con le previsioni dell'accordo siglato in sede sindacale e trasfuso quale appendice nel contratto integrativo Aziendale del
18/2/2015. Parimenti è del tutto evidente che l'inserimento in bilancio di tali voci in relazione a tutti i dipendenti della avrebbe necessariamente compromesso l'obiettivo primario di CP_1 pervenire al pareggio di bilancio (è sufficiente confrontare gli importi delle singole voci rivendicate da parte ricorrente per comprendere che l'inserimento per tutti i dipendenti di tali voci avrebbe compromesso la sostenibilità finanziaria). Non è dato contestato che la abbia chiuso in CP_1
pagina 5 di 7 pareggio ed anzi con saldi positivi, sia pure modesti, per le annualità 2015, 2016 e 2017. Pertanto, deve riconoscersi il diritto di parte ricorrente a percepire pro quota e nei limiti del saldo attivo relativo alle annualità 2016 e successive l'incremento premio di produttività e premio di produttività tabella c) ex accordo 25/3/2005 (…)”.
Per le suesposte ragioni, deve accertarsi il diritto dei ricorrenti a percepire, pro quota e nei limiti del saldo di Bilancio attivo, l'integrazione premio produzione ed il premio di produttività tabella c) ex accordo 25/3/2005 con condanna della resistente alla corresponsione dei CP_1 relativi importi oltre accessori dalla maturazione al saldo, limitatamente all'anno 2018.
Relativamente al premio produttività – Tabella C ed integrazione al premio di produzione per gli anni 2016 e 2017, deve infatti accogliersi l'eccezione di prescrizione sollevata da parte resistente, atteso che ai sensi dell'art. 2947 n.4 c.c. “tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”, ivi compresi i premi di produzione, è soggetto a prescrizione estintiva quinquennale, e che parte ricorrente non ha prodotto alcun atto interruttivo della prescrizione.
Deve invece rigettarsi l'eccezione sollevata da parte resistente, sull'estinzione del diritto per intervenuta conciliazione, in riferimento al ricorrente atteso che, come altresì Tes_1 evidenziato da parte ricorrente, quanto preteso dal ricorrente riguarda gli emolumenti Tes_1 maturati e non corrisposti, successivamente alla data della conciliazione e dunque successivamente al luglio 2016. D'altronde, è pacifico che le conciliazioni non possono avere ad oggetto diritti futuri, come peraltro affermato dalla Suprema Corte, la quale ha espressamente dichiarato che: “la rinunzia del lavoratore a diritti non ancora entrati a far parte del suo patrimonio giuridico - ancorché intervenuta in una delle sedi protette di cui all'art 2113, ultimo comma, c.c. - è nulla per contrasto con norma imperativa di legge” (Cass. sentenza n. 6664 del
01.03.2022).
In merito alla regolamentazione delle spese del presente giudizio, la reciproca soccombenza giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede: accerta e dichiara il diritto dei ricorrenti a percepire, pro quota e nei limiti del saldo di Bilancio attivo, l'integrazione premio produzione ed il premio di produttività tabella c) ex accordo
25/3/2005 per l'anno 2018; e per l'effetto condanna la Controparte_1
pagina 6 di 7 ROMA alla corresponsione, in favore dei ricorrenti, dei relativi importi oltre accessori dalla maturazione al saldo;
dichiara estinto per intervenuta prescrizione il diritto dei ricorrenti a percepire gli importi relativi all'integrazione premio produzione ed il premio di produttività tabella c) ex accordo
25/3/2005 per gli anni 2016 e 2017; compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Roma, 29.04.2024
Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
La presente sentenza è stata redatta con l'ausilio del funzionario addetto all'ufficio del processo dott.ssa
Elvira Galioto
pagina 7 di 7
N. 21259/2023 R. Gen.
Il Giudice designato, dott.ssa Angela Damiani all'udienza del 15.04.2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa
T R A
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8
, , , Parte_9 Parte_10 Parte_11 Parte_12 [...]
, , Pt_13 Parte_14 Parte_15 Parte_16 Parte_17
Parte_18 Parte_19 Parte_20 Pt_21
, , elettivamente domiciliati in Roma, via Galilei n.45, presso lo
[...] Parte_22 studio dell'avv. Annalisa Ciaffi (PEC ), che li rappresenta e Email_1 difende, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
, in persona in persona del Dott. Controparte_1
nella qualità di Sovrintendente pro tempore, elettivamente domiciliata in Controparte_2
Roma, alla p.zza Dell'Enciclopedia, n.50, presso lo studio degli Avvocati Riccardo Fuso (PEC
), Carmelo Fazio (PEC Email_2
) e Antonella Di Matteo (PEC , Email_3 Email_4 che la rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura in atti;
RESISTENTE
Oggetto: emolumenti non corrisposti. Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in Cancelleria il 15.09.2023, i ricorrenti in epigrafe indicati agivano in questa sede, e dopo aver premesso di lavorare alle dipendenze della Controparte_1
(e che specificatamente ricoprivano le seguenti mansioni: ,
[...] Parte_1 assunto in data 12.10.2012, mansioni di operaio macchinista inquadrato al livello 3b del CCNL
Fondazioni Lirico Sinfoniche;
, assunto in data 01.11.2008, mansioni di Parte_2 impiegato addetto alla biglietteria, inquadrato al livello 3a del;
Organizzazione_1
assunto in data 21.07.2016, mansioni di impiegato collaboratore di archivio, Testimone_1 inquadrato al livello 1 del CCNL Fondazioni Lirico Sinfoniche;
assunto Parte_23
01.12.2000, mansioni di operaio, inquadrato al livello IV del;
Organizzazione_1
, assunto mansioni di operaio, inquadrato al livello IV dell'area tecnica del Parte_24 [...]
; , assunta in data 15.01.1998 inquadrata Organizzazione_1 Parte_4 al livello IV del come artista del coro;
Organizzazione_1 Parte_5 assunto in data 18.10.2012, mansioni di impiegato inquadrato al livello 1 del
[...]
; assunto in data 01.12.2000, mansioni di operaio addetto al Org_1 Parte_25 nucleo operativo sicurezza, inquadrato al livello 4° del CCNL Fondazioni Lirico Sinfoniche;
[...]
assunto in data 05.11.1965, mansioni di operaio addetto al nucleo operativo Parte_26 sicurezza, inquadrato al livello 4° del CCNL Fondazioni Lirico Sinfoniche;
Parte_6 assunta in data 02.01.1998, inquadrata al livello 4° dell'area artistica del Organizzazione_1
Sinfoniche come artista del coro- soprano;
, assunta in data 16.01.1998, Parte_7 inquadrata al livello 4° dell'area artistica del CCNL Fondazioni Lirico Sinfoniche come artista del coro- soprano;
assunto in data 02.01.1998, inquadrato al livello 4° dell'Area Parte_8
Artistica del CCNL Fondazioni Lirico Sinfoniche come artista del Coro e mansione di Pt_27
, assunto in data 01.08.2004, mansione di tenore inquadrato al livello 5 dell'Area Parte_9
Artistica del come artista del Coro;
assunto Organizzazione_1 Parte_10 in data 02.01.1998, inquadrato al livello 4 dell'Area Artistica come artista del Coro, con mansioni di baritono;
, assunta in data 02.01.1998, inquadrata al livello IV dell'Area Parte_11
Artistica come Artista del Coro;
, assunto 22.01.1988, inquadrato al livello 2° Parte_12 dell'Area Artistica come artista dell'orchestra; , assunta 01.12.2005, con mansioni di Parte_13 quadro/impiegata nel reparto logistica e sartoria;
, assunto in data 01.04.2001, Parte_14
pagina 2 di 7 con mansioni di inquadrato al livello C4 dell'area artistica del Pt_27 Organizzazione_1
; assunto in data 25.06.1978 svolgeva mansioni di operaio capo
[...] Parte_18 squadra, inquadrato al livello A2 del;
, Organizzazione_1 Parte_19 assunto in data 14.05.2013, inquadrato al livello 05 del;
Organizzazione_1
, assunto in data 01.08.2005, inquadrato al livello C4 dell' Area Artistica del Parte_20
; , assunta in data 01.11.2008, mansioni di Organizzazione_1 Parte_21
Artista del Coro, inquadrata al livello 05 dell' area artistica del Organizzazione_1
; , assunta in data 02.01.1998, mansioni di Artista del Coro, inquadrata al
[...] Parte_22 livello 05 dell' area artistica del;
assunta in Organizzazione_1 Parte_28 data 14.05.2013, mansioni di Artista del Coro, inquadrata al livello 05 dell' area artistica del
[...]
; assunto in data 1.1.2003, mansioni di illuminotecnico Organizzazione_1 Parte_15 inquadrato al livello 02 dell' area artistica del;
Organizzazione_1 Pt_29
, assunta in data 01.11.2008, mansioni di Illuminotecnico attualmente inquadrato al terzo
[...] livello del;
assunto in data 1.12.2000, Organizzazione_1 Parte_17 mansioni di Responsabile inquadrato al livello fB del;
Organizzazione_1 Pt_30
assunto in data 01.12.2000, mansioni di elettricista inquadrato al secondo livello l
[...] [...]
); rappresentavano che la negli anni Organizzazione_1 Controparte_1
2014-2015, 2015- 2016 e 2016-2017 aveva messo in scena gli spettacoli che risultavano dai programmi annuali allegati al ricorso;
che tutti i ricorrenti, ogni anno sino al 2014, percepivano dalla Fondazione il premio Produttività (indicato in busta paga come premio di produzione), la relativa integrazione ed il Premio di produttività (Tabella C ex accordo 25.3.2005); che il premio di produzione e relativa integrazione venivano erogati dalla sempre nel mese di
CP_1 marzo, mentre il Premio di Produttività tabella C veniva corrisposto nel mese di settembre di ogni anno;
che dal 2015 in poi la interrompeva l'erogazione dell'integrazione al
CP_1 premio di produzione ed il premio di produttività tabella C;
che dal Bilancio ufficiale relativo all'esercizio 2015 della pubblicato sul sito della stessa, risultava che la
CP_1 CP_1 aveva registrato un saldo positivo pari a 13.193,00 euro;
che dal Bilancio relativo all'anno 2016 risultava un saldo positivo pari a 34.218,00 euro e che anche nell'anno 2017, la aveva
CP_1 raggiunto il pareggio di Bilancio con un utile di esercizio pari ad euro 59745,00; e che infine, i ricorrenti avevano lavorato, per la resistente, negli anni 2015- 2016-2017-2018
CP_1 senza soluzione di continuità.
pagina 3 di 7 Per tutto quanto premesso, concludevano chiedendo all'intestato Tribunale: “1) in accoglimento del presente ricorso, accertare e dichiarare il diritto di tutti i ricorrenti a percepire le somme dovute
a titolo di “premio produttività – Tabella C”, ed integrazione al premio di produzione per l'anno
2016 (esercizio finanziario 2015) nei limiti del saldo attivo di bilancio, e per le successive annualità
2017 (esercizio finanziario 2016) e 2018 (esercizio finanziario 2017) per l'intero; 2) per l'effetto, condannare la in via generica al pagamento nei confronti di ciascun Controparte_1 lavoratore delle somme corrispondenti ai predetti titoli che verranno quantificati in separato giudizio. Con vittoria di spese competenze e onorari”.
Istauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio la Controparte_1
, chiedendo: “- preliminarmente, accertare e dichiarare l'inammissibilità ed
[...] infondatezza del presente giudizio per le eccezioni preliminari spigate in narrativa e, per l'effetto, rigettare la domanda;
- in via subordinata, nel merito, rigettare integralmente l'avverso ricorso in quanto del tutto infondato in fatto e in diritto per le causali di cui in narrativa. - In ogni caso, con vittoria di spese, diritti e onorari di causa”.
Il giudizio è stato estinto relativamente a , e Controparte_3 Parte_24 Parte_23
Parte_25 per intervenuta conciliazione.
La causa, istruita con la sola documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita parziale accoglimento, per i motivi di seguito esposti.
Nel merito, si riporta quanto, condivisibilmente, già statuito da questo Tribunale, con sentenza del 14.07.2020 (RG n. 37332/2018), alle cui motivazioni ci si riporta integralmente: “In primo luogo deve rilevarsi che la L 112/2013 di conversione del D.L. 91/2013 prevedeva espressamente il riconoscimento di trattamenti economici aggiuntivi solo in caso di pareggio di bilancio (art 3 comma 4). Coerentemente il piano di risanamento deliberato nel 2014 dalla convenuta (all 2 alla memoria della stabiliva di intervenire su tutte le voci non compatibili con la necessità CP_1 di assicurare il pareggio economico e tra gli inderogabili contenuto era previsto “la cessazione dell'efficacia dei contratti integrativi aziendali in vigore , l'applicazione esclusiva degli istituti giuridici e livelli minimi delle voci del trattamento economico fondamentale e accessorio previsti dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro e la previsione che i contratti collettivi dovranno in
pagina 4 di 7 ogni caso risultare compatibili con vincoli finanziari stabiliti dal piano” . Il rischio della mancata approvazione del piano o del mancato raggiungimento del pareggio era di incorrere in liquidazione coatta amministrativa, con ovvie conseguenze sull'occupazione. La perdurante instabilità finanziaria ha condotto all'emanazione del 24 comma 3 quater D.L. n° 113/2016 conv. in L
160/2016 con i quale si confermava che al personale, anche direttivo, non sarebbero stati riconosciuti eventuali contributi o premi di risultato e altri trattamenti previsti dalla contrattazione di secondo livello se non in caso di pareggio di bilancio;
in caso contrario il rischio era la chiusura o riduzione dell'attività, anche in tal caso con immediate negative conseguenze sull'occupazione. Il piano di risanamento è stato prorogato per il dalla legge di stabilità 2016 (L 208/2015) successivo triennio. In tale quadro normativo non può seriamente dubitarsi che il raggiungimento del pareggio di bilancio fosse e dovesse essere, nell'interesse degli stessi lavoratori, quello del pareggio raggiungimento del pareggio di bilancio. Nelle relazioni in atti del Commissario del Governo è del resto evidenziata la necessità di ridurre i costi dell'occupazione per il raggiungimento di un equilibrio finanziario che evitasse peggiori conseguenze che inevitabilmente si riverserebbero sui lavoratori. In tale contesto si è proceduto alla stipula dell'accordo sindacale del 17/11/2014 nelle cui premesse veniva chiaramente evidenziata la necessità di chiusura in pareggio degli esercizi finanziari 2015 e 2016 ; gli emolumenti coinvolti nel piano di risanamento coinvolti nel piano di risanamento erano nello specifico: indennità di spettacoli all'aperto; l'integrazione premio di produzione integrativo ( non anche premio di produzione tout court, come asserito da parte ricorrente ) e premio di produttività tabella c) ex accordo 25/3/2005 . Vendo ad esaminare le censure di parte ricorrente rispetto alle ultime due voci menzionate si rileva che del tutto legittimamente tali trattamenti aggiuntivi, variabili e connessi ad incrementi di produttività del tutto legittimamente sono stati oggetto del piano di risanamento, come previsto dalla normativa sopra richiamata, con la previsione della relativa erogazione solo in caso di pareggio di bilancio. La prospettazione di parte ricorrente che in caso di pareggio di bilancio tali emolumenti dovessero essere liquidati per intero confligge apertamente con la ratio legis e con le previsioni dell'accordo siglato in sede sindacale e trasfuso quale appendice nel contratto integrativo Aziendale del
18/2/2015. Parimenti è del tutto evidente che l'inserimento in bilancio di tali voci in relazione a tutti i dipendenti della avrebbe necessariamente compromesso l'obiettivo primario di CP_1 pervenire al pareggio di bilancio (è sufficiente confrontare gli importi delle singole voci rivendicate da parte ricorrente per comprendere che l'inserimento per tutti i dipendenti di tali voci avrebbe compromesso la sostenibilità finanziaria). Non è dato contestato che la abbia chiuso in CP_1
pagina 5 di 7 pareggio ed anzi con saldi positivi, sia pure modesti, per le annualità 2015, 2016 e 2017. Pertanto, deve riconoscersi il diritto di parte ricorrente a percepire pro quota e nei limiti del saldo attivo relativo alle annualità 2016 e successive l'incremento premio di produttività e premio di produttività tabella c) ex accordo 25/3/2005 (…)”.
Per le suesposte ragioni, deve accertarsi il diritto dei ricorrenti a percepire, pro quota e nei limiti del saldo di Bilancio attivo, l'integrazione premio produzione ed il premio di produttività tabella c) ex accordo 25/3/2005 con condanna della resistente alla corresponsione dei CP_1 relativi importi oltre accessori dalla maturazione al saldo, limitatamente all'anno 2018.
Relativamente al premio produttività – Tabella C ed integrazione al premio di produzione per gli anni 2016 e 2017, deve infatti accogliersi l'eccezione di prescrizione sollevata da parte resistente, atteso che ai sensi dell'art. 2947 n.4 c.c. “tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”, ivi compresi i premi di produzione, è soggetto a prescrizione estintiva quinquennale, e che parte ricorrente non ha prodotto alcun atto interruttivo della prescrizione.
Deve invece rigettarsi l'eccezione sollevata da parte resistente, sull'estinzione del diritto per intervenuta conciliazione, in riferimento al ricorrente atteso che, come altresì Tes_1 evidenziato da parte ricorrente, quanto preteso dal ricorrente riguarda gli emolumenti Tes_1 maturati e non corrisposti, successivamente alla data della conciliazione e dunque successivamente al luglio 2016. D'altronde, è pacifico che le conciliazioni non possono avere ad oggetto diritti futuri, come peraltro affermato dalla Suprema Corte, la quale ha espressamente dichiarato che: “la rinunzia del lavoratore a diritti non ancora entrati a far parte del suo patrimonio giuridico - ancorché intervenuta in una delle sedi protette di cui all'art 2113, ultimo comma, c.c. - è nulla per contrasto con norma imperativa di legge” (Cass. sentenza n. 6664 del
01.03.2022).
In merito alla regolamentazione delle spese del presente giudizio, la reciproca soccombenza giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede: accerta e dichiara il diritto dei ricorrenti a percepire, pro quota e nei limiti del saldo di Bilancio attivo, l'integrazione premio produzione ed il premio di produttività tabella c) ex accordo
25/3/2005 per l'anno 2018; e per l'effetto condanna la Controparte_1
pagina 6 di 7 ROMA alla corresponsione, in favore dei ricorrenti, dei relativi importi oltre accessori dalla maturazione al saldo;
dichiara estinto per intervenuta prescrizione il diritto dei ricorrenti a percepire gli importi relativi all'integrazione premio produzione ed il premio di produttività tabella c) ex accordo
25/3/2005 per gli anni 2016 e 2017; compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Roma, 29.04.2024
Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
La presente sentenza è stata redatta con l'ausilio del funzionario addetto all'ufficio del processo dott.ssa
Elvira Galioto
pagina 7 di 7