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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 04/02/2025, n. 86 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 86 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice rel.
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 3429 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno
2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
C.F. , nata a [...] il [...], CP_1 C.F._1
e
C.F. , nato a [...] il [...], E_ C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Paola DAL PRA'
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza;
In punto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni delle parti:
i ricorrenti dichiarano di volersi separare alle seguenti condizioni:
“a) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
b) Il figlio minore , viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori che Per_1
1 assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relativamente alla salute, educazione ed istruzione;
esso risiederà prevalentemente con la madre
c) Tenuto conto dell'età del figlio (17 anni) il padre potrà vedere e tenere con sé
ogni qualvolta sia possibile, previo accordo con la madre e compatibilmente Per_1
con gli impegni del minore, concordando con lui le modalità di sua permanenza presso
l'abitazione del padre.
d) Entrambi i genitori avranno la responsabilità di seguire il minore nel suo andamento scolastico;
dovranno richiedere e/o recarsi individualmente ai colloqui con gli insegnanti ed informarsi reciprocamente sulle attività didattiche ed extrascolastiche previste. I viaggi di istruzione scolastica fanno parte delle attività didattiche programmate dalla scuola e come tali non possono essere osteggiate da un genitore.
E' compito di ciascun genitore seguire il figlio nei compiti e negli impegni scolastici quando lo stesso è collocato presso di loro.
e) Il signor contribuirà al mantenimento del figlio , mediante E_ Per_1 corresponsione di un assegno periodico mensile di €. 400,00 (quattrocento) annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, che verrà pagato entro il giorno quindici di ciascun mese, a mezzo bonifico bancario nel conto corrente che la signora provvederà ad indicare. CP_1
f) Le spese straordinarie, così come individuate e disciplinate dal Protocollo adottato dal Tribunale di Vicenza, che le parti dichiarano di conoscere, saranno sostenute per la quota del 50% ciascuno.
g) Le parti concordano che l'Assegno unico e universale per il figlio a carico (e/o qualsivoglia altro emolumento, comunque denominato, tenga luogo di esso) spetta alla signora nella misura del 100%. Il signor si obbliga sin CP_1 E_
da ora, se richiesto, a sottoscrivere dichiarazione di rinuncia a percepire quanto a lui spettante a titolo di Assegno unico.
h) I coniugi danno atto di avere già sottoscritto contratto preliminare di compravendita dell'immobile in comproprietà concordando che, con il ricavato dalla vendita,
2 andranno ad estinguere il mutuo ipotecario contratto con Banca BVR, le spese per la vendita (mediazione, APE etc) nonché tutti i finanziamenti in essere contratti nell'interesse della famiglia.
Il residuo dalla vendita dell'immobile verrà diviso in parti uguali tra di loro.
i) I coniugi hanno già provveduto a dividere i depositi bancari e, una volta estinto il mutuo si obbligano a chiudere il conto corrente sul quale il mutuo è appoggiato.
Sino alla estinzione del mutuo e dei restanti finanziamenti i coniugi concordano che il signor provvederà al pagamento delle rate in ragione del 75% e la E_
signora in ragione del 25%. CP_1
j) I coniugi danno atto di avere già concordato la divisione in via amichevole dei beni di arredo della casa, suppellettili etc.
k) L'auto CITROEN C4 Picass, targata DN367CC, intestata al signor E_
,
[...]
rimarrà di esclusiva proprietà dello stesso.
L'auto CITROEN C3 targata FP459HG, intestata alla signora rimarrà CP_1
di esclusiva proprietà della stessa.
Lo scooter Malaguti ZJM 40/d, targato X7BMDC, in uso al figlio , intestato Per_1
a rimarrà di sua esclusiva proprietà. E_
l) Nulla a titolo di reciproco mantenimento, essendo i coniugi autosufficienti economicamente.
m) Ciascuna parte si impegna fin d'ora a prestare il consenso per la richiesta di rilascio di passaporto dei minore e di altro documento d'identità dello stesso.
n) Spese di procedura a carico delle parti in misura di una metà ciascuno”.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Il PM interviene e conclude per l'accoglimento del ricorso presentato congiuntamente dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 24/09/2024 i coniugi indicati in epigrafe,
3 premesso di aver contratto matrimonio in Schio (VI) in data 24/07/1999, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 12/12/2024 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
***
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
- i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
- nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso del figlio minore , alla prevalente collocazione Per_1
dello stesso presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
- neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento dei figli a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze del minore;
- le spese straordinarie relative al figlio minore , come regolamentate dal Per_1
protocollo del Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
- quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e non hanno avanzato pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
- si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti o di altro documento di identità valido per l'espatrio e di quelli per il figlio minore;
Per_1
- delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso introduttivo e di note scritte il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
4 - nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e CP_1 E_
, uniti in matrimonio in Schio (VI) in data 24/07/1999 con atto trascritto al n.
[...]
80, Parte II, Serie A, Anno 1999, alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Schio
(VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 28.01.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Biancamaria Biondo Dott.ssa Elena Sollazzo
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice rel.
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 3429 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno
2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
C.F. , nata a [...] il [...], CP_1 C.F._1
e
C.F. , nato a [...] il [...], E_ C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Paola DAL PRA'
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza;
In punto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni delle parti:
i ricorrenti dichiarano di volersi separare alle seguenti condizioni:
“a) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
b) Il figlio minore , viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori che Per_1
1 assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relativamente alla salute, educazione ed istruzione;
esso risiederà prevalentemente con la madre
c) Tenuto conto dell'età del figlio (17 anni) il padre potrà vedere e tenere con sé
ogni qualvolta sia possibile, previo accordo con la madre e compatibilmente Per_1
con gli impegni del minore, concordando con lui le modalità di sua permanenza presso
l'abitazione del padre.
d) Entrambi i genitori avranno la responsabilità di seguire il minore nel suo andamento scolastico;
dovranno richiedere e/o recarsi individualmente ai colloqui con gli insegnanti ed informarsi reciprocamente sulle attività didattiche ed extrascolastiche previste. I viaggi di istruzione scolastica fanno parte delle attività didattiche programmate dalla scuola e come tali non possono essere osteggiate da un genitore.
E' compito di ciascun genitore seguire il figlio nei compiti e negli impegni scolastici quando lo stesso è collocato presso di loro.
e) Il signor contribuirà al mantenimento del figlio , mediante E_ Per_1 corresponsione di un assegno periodico mensile di €. 400,00 (quattrocento) annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, che verrà pagato entro il giorno quindici di ciascun mese, a mezzo bonifico bancario nel conto corrente che la signora provvederà ad indicare. CP_1
f) Le spese straordinarie, così come individuate e disciplinate dal Protocollo adottato dal Tribunale di Vicenza, che le parti dichiarano di conoscere, saranno sostenute per la quota del 50% ciascuno.
g) Le parti concordano che l'Assegno unico e universale per il figlio a carico (e/o qualsivoglia altro emolumento, comunque denominato, tenga luogo di esso) spetta alla signora nella misura del 100%. Il signor si obbliga sin CP_1 E_
da ora, se richiesto, a sottoscrivere dichiarazione di rinuncia a percepire quanto a lui spettante a titolo di Assegno unico.
h) I coniugi danno atto di avere già sottoscritto contratto preliminare di compravendita dell'immobile in comproprietà concordando che, con il ricavato dalla vendita,
2 andranno ad estinguere il mutuo ipotecario contratto con Banca BVR, le spese per la vendita (mediazione, APE etc) nonché tutti i finanziamenti in essere contratti nell'interesse della famiglia.
Il residuo dalla vendita dell'immobile verrà diviso in parti uguali tra di loro.
i) I coniugi hanno già provveduto a dividere i depositi bancari e, una volta estinto il mutuo si obbligano a chiudere il conto corrente sul quale il mutuo è appoggiato.
Sino alla estinzione del mutuo e dei restanti finanziamenti i coniugi concordano che il signor provvederà al pagamento delle rate in ragione del 75% e la E_
signora in ragione del 25%. CP_1
j) I coniugi danno atto di avere già concordato la divisione in via amichevole dei beni di arredo della casa, suppellettili etc.
k) L'auto CITROEN C4 Picass, targata DN367CC, intestata al signor E_
,
[...]
rimarrà di esclusiva proprietà dello stesso.
L'auto CITROEN C3 targata FP459HG, intestata alla signora rimarrà CP_1
di esclusiva proprietà della stessa.
Lo scooter Malaguti ZJM 40/d, targato X7BMDC, in uso al figlio , intestato Per_1
a rimarrà di sua esclusiva proprietà. E_
l) Nulla a titolo di reciproco mantenimento, essendo i coniugi autosufficienti economicamente.
m) Ciascuna parte si impegna fin d'ora a prestare il consenso per la richiesta di rilascio di passaporto dei minore e di altro documento d'identità dello stesso.
n) Spese di procedura a carico delle parti in misura di una metà ciascuno”.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Il PM interviene e conclude per l'accoglimento del ricorso presentato congiuntamente dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 24/09/2024 i coniugi indicati in epigrafe,
3 premesso di aver contratto matrimonio in Schio (VI) in data 24/07/1999, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 12/12/2024 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
***
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
- i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
- nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso del figlio minore , alla prevalente collocazione Per_1
dello stesso presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
- neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento dei figli a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze del minore;
- le spese straordinarie relative al figlio minore , come regolamentate dal Per_1
protocollo del Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
- quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e non hanno avanzato pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
- si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti o di altro documento di identità valido per l'espatrio e di quelli per il figlio minore;
Per_1
- delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso introduttivo e di note scritte il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
4 - nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e CP_1 E_
, uniti in matrimonio in Schio (VI) in data 24/07/1999 con atto trascritto al n.
[...]
80, Parte II, Serie A, Anno 1999, alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Schio
(VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 28.01.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Biancamaria Biondo Dott.ssa Elena Sollazzo
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