Sentenza 1 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 01/01/2025, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 1 gennaio 2025 |
Testo completo
RG. n. 10807/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.ssa Gabriella Martone, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10807/2018 Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili, avente ad oggetto:
lesione personale, vertente: tra
(C.F. ), nato il [...] a [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, come da procura in calce all'atto di citazione, dall'avv.to Nicoletta Vene, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, sito in Sant'Agata de' GO alla via Palmentata,
n. 6;
ATTORE
e
(P.I. ), con sede legale a Bologna alla via Controparte_1 P.IVA_1
Stalingrado n. 45, in persona del rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, come da procura rilasciata a margine dell'atto di citazione, dall'avv.to Lucia Piscitelli, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, sito in Caserta alla via Fulvio Renella n. 88;
CONVENUTA nonché
(C.F. , nata a San Felice a [...] il [...], Controparte_2 C.F._2 rappresentata e difesa, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv.to
Domenico Iaderosa, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, sito in Cervino alla via S.
Quasimodo, n. 2;
CONVENUTA
e
(C.F. ), nato a [...] il [...], rappresentato e CP_3 C.F._3 difeso, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv.to Domenico Iaderosa, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, sito in Cervino alla via S. Quasimodo, n. 2;
CONVENUTO
CONCLUSIONI: come da verbale dell'udienza cartolare (ex art. 127 ter cpc) del 17.9.2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello
“svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132
c.p.c., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 17, della legge 18 giugno
1
***** ha convenuto in giudizio e la Parte_1 Controparte_2 CP_3 [...]
al fine di sentirli condannare al risarcimento dei danni subiti in conseguenza del Controparte_1 sinistro stradale verificatosi in data 11.7.2017, alle ore 17.30 circa, nel Comune di Valle di DA.
L'attore ha dedotto che, “mentre si trovava alla guida dell'autovettura FIAT SE, di proprietà della figlia, sig.ra , targata DD909MD, in direzione di marcia Sant'Agata de' GO, tenendo Controparte_4 rigorosamente la destra, a velocità moderata e comunque conforme ai limiti imposti dal codice della strada sul tratto innanzi detto, pur guidando con la massima diligenza e prudenza subiva un sinistro. In particolare, la conducente della vettura LANCIA Y, targata BB610BW, sig.ra , Controparte_2 proveniente da Sant'Agata de' GO ed in direzione di marcia verso Caserta, nel mentre affrontava una curva a velocità sostenuta, finiva più volte in testacoda, invadendo la corsia opposta ove viaggiava il malcapitato colpendolo in pieno e scaraventandolo fuori dalla carreggiata.” (v. atto Parte_1 introduttivo). In conseguenza del sinistro, l'attore riportava gravi lesioni personali, meglio specificate in atti.
Costituitasi in giudizio, – che assicurava per la r.c.a. la IA Y– ha Controparte_1 chiesto, in via preliminare, di dichiarare l'improponibilità, l'improcedibilità e inammissibilità della domanda attorea;
la convenuta ha altresì eccepito il difetto di legittimazione attiva in capo all'istante. Nel merito, ha contestato le avverse pretese, chiedendone il rigetto. In via gradata, ha invocato la corresponsabilità dell'attore nella causazione del sinistro;
in ulteriore subordine, ha chiesto di ridurre, nella misura equitativamente determinata ex art. 1226 e 1227 c.c., l'eventuale risarcimento riconosciuto all'istante in ragione del mancato utilizzo dei dispositivi di sicurezza.
Si sono altresì costituiti (conducente dell'autoveicolo IA Y) e Controparte_2 CP_3
(proprietario del veicolo predetto), i quali hanno dedotto l'infondatezza delle avverse pretese ed hanno concluso come segue: “1) nel merito, in via principale, rigettare la domanda proposta dall'attore perché assolutamente infondata in fatto ed in diritto per i motivi di cui alla superiore parte espositiva;
2) nel merito, in via subordinata, accertare il concorso colposo dell'attore nella causazione del sinistro e nell'entità delle lesioni dallo stesso subite e, conseguentemente, ridurre proporzionalmente l'importo del risarcimento che gli risultasse dovuto, con decurtazione di quanto dallo stesso già percepito;
3) in ogni caso, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda attorea, ritenere e dichiarare
la convenuta società , in persona del l. rapp.te p.t., tenuta a garantire, tenere Controparte_5 indenne, manlevare e/o come meglio, contro gli effetti dell'eventuale accoglimento della domanda attorea, i convenuti e , in virtù del contratto di assicurazione per la CP_3 Controparte_2
R.C.A. del veicolo IA Y targ. BB610BW in essere al momento del sinistro, e, per l'effetto, condannarla a corrispondere direttamente ed in via esclusiva all'attore tutte le somme che eventualmente risultassero a qualsiasi titolo accertate e/o liquidate in suo favore” (v. comparsa di costituzione e risposta, pag. 4-5).
*****
La domanda attorea risulta fondata nei limiti e per le ragioni di seguito specificate.
2 Preliminarmente, va dichiarata la proponibilità della domanda proposta dal . Parte_1
Sul punto, si osserva che la convenuta ha eccepito l'improponibilità della domanda ex Controparte_1 artt. 148, 145 del D.lgs. n. 209 del 2005 (v. comparsa di costituzione e risposta, pag. 2-4), “per inosservanza dei precetti contenuti nell'art. 148 del Nuovo Codice della Assicurazioni” (v. comparsa di costituzione e risposta pag. 2 e 3).
Ebbene, deve rilevarsi che non risulta depositata in atti la lettera di messa in mora inviata alla Compagnia di Assicurazione da parte del (nonostante l'attore abbia indicato, a pag. 5 dell'atto introduttivo, Parte_1 come allegato n. 4, il documento: “formale messa in mora”, quest'ultimo non risulta materialmente inserito tra gli allegati).
Ciò posto, ai fini della declaratoria di proponibilità della domanda attorea, si ritiene di dover dare risalto, oltre che alla formale messa in mora, ai cd. atti equipollenti, cioè a quegli atti o comportamenti che, ancorché non aventi i requisiti di cui agli artt. 148, 145 del D.lgs. n. 209 del 2005, denotano in maniera inequivoca che il danneggiato abbia effettivamente rivolto le proprie pretese all'assicuratore e che questi ne sia venuto a conoscenza, essendo stato quindi posto nelle condizioni di poter trattare il sinistro in via stragiudiziale.
Tra questi atti, rientrano quelli che attestano lo svolgimento di trattative con l'assicuratore per la liquidazione del danno;
difatti, un atto che può ritenersi effettivamente equipollente della richiesta, a fronte della sua assenza ovvero della sua incompletezza, è l'eventuale comunicazione della assicurazione di un'offerta di risarcimento ovvero delle ragioni del rifiuto.
Infatti, se teleologicamente la richiesta preventiva ha il suo legame con la procedura stragiudiziale, una volta che questa abbia raggiunto il suo obiettivo, quali ne siano gli esiti, non sussistono più le ragioni ostative alla possibilità di rivolgersi all'autorità giudiziaria, dovendosi quindi ritenere che, pur a fronte di una carenza formale della preventiva messa in mora, l'assicuratore abbia potuto comunque gestire la procedura indennitaria.
Nel caso di specie, l'attore ha allegato in atti: la perizia effettuata sulla sua persona da parte della l'assegno inviato dalla con cui gli veniva liquidata la somma di Controparte_1 CP_1 euro 11.580,00 a titolo di risarcimento per i danni subiti a seguito del sinistro de quo, la comunicazione
(sottoscritta dall'attore) di accettazione della somma liquidata dalla Compagnia a titolo di acconto (v. allegati all'atto di citazione). Inoltre, l'assegno predetto risulta allegato ad una lettera di accompagnamento, il cui oggetto/causale si riferisce proprio al sinistro per cui è causa.
Risulta dunque provata la gestione stragiudiziale del sinistro in questione tra l'odierno attore e la in altri termini appare evidente che, prima dell'instaurazione del presente Controparte_1 giudizio, era pervenuta alla una richiesta di risarcimento da parte del (come, tra Controparte_1 Parte_1
l'altro, risulta indicato nella stessa perizia resa dal fiduciario dell'Assicurazione) che aveva dato vita ad una trattativa stragiudiziale concernente le pretese risarcitorie oggetto della presente causa e che si è conclusa con la formulazione di un'offerta dal parte dell'assicuratore.
Inoltre, quanto al rispetto delle formalità e dei contenuti imposti dall'art. 148 cit., va adeguatamente valorizzato il contenuto del co. 5 dello stesso articolo, a mente del quale “In caso di richiesta incompleta
l'impresa di assicurazione richiede al danneggiato entro trenta giorni dalla ricezione della stessa le necessarie integrazioni;
in tal caso i termini di cui ai commi 1 e 2 decorrono nuovamente dalla data di ricezione dei dati o dei documenti integrativi”.
3 Appare chiaro, quindi, che, nello spirito della norma, la stessa impresa di assicurazioni può legittimamente richiedere le necessarie integrazioni, senza che una diversa soluzione assuma l'effetto di incentivare comportamenti delle società meramente dilatori, volti cioè a rimanere inerti in fase stragiudiziale e difendersi in sede giudiziale sollevando eccezioni di improponibilità, e ciò al fine di pervenire ad una sollecita e corretta definizione della lite.
Nella specie non risulta che la società convenuta abbia richiesto al danneggiato integrazioni di eventuali dati mancanti, che reputava necessarie per l'istruzione della pratica (o almeno non vi è prova del contrario).
Ed allora, posto che la necessaria valorizzazione degli obblighi di buona fede incombenti sulle società di assicurazioni conduce ad un'interpretazione sistematica del combinato disposto degli artt. 145 e 148
D.lgs. n. 209 del 2005 e che quindi, in caso di richiesta risarcitoria incompleta, si configurerebbe l'improponibilità della domanda giudiziale solo se, pur chiesta l'integrazione dei dati mancanti, il danneggiato fosse rimasto inerte, non può che rimarcarsi come, nella vicenda portata all'esame di questo
Tribunale, difetti la prova della tempestiva richiesta di integrazione documentale da parte della CP_1
non potendosi dunque addebitarsi all'attore alcuna omissione.
[...]
Sempre preliminarmente, in ordine alla procedibilità della domanda, vi è prova in atti dell'invito all'esperimento della negoziazione assistita, precedente all'introduzione del presente giudizio (v. allegato alla produzione attorea).
Deve altresì ritenersi infondata l'eccezione sollevata dalla avente ad Controparte_1 oggetto il disconoscimento della documentazione prodotta in copia da parte attrice.
È noto, infatti, che una contestazione di mancata conformità all'originale d'un documento prodotto in copia è validamente compiuta ai sensi dell'art. 2719 c.c. quando si indichi espressamente in cosa la copia differisca dall'originale, ovvero quando si neghi l'esistenza stessa d'un originale. Limitarsi a dichiarare di
“contestare” un documento senza nemmeno indicare cosa ci sia da contestare è un artificio che può trovar spazio nei manuali di retorica, non negli atti d'un processo, e chi lo adotta non potrà che imputare a sé medesimo le conseguenze derivanti dalla imperfetta contestazione (cfr., Cass. sez. III, 03/04/2014, n.
7775).
Nel caso in esame la contestazione della convenuta appare del tutto generica, non essendo stato specificato in che modo la copia differirebbe dall'originale.
La ha altresì eccepito il difetto di legittimazione attiva in capo all'istante. Controparte_1
Invero la legittimazione attiva in capo al appare dimostrata sia dalle dichiarazioni Parte_1 testimoniali di cui si dirà a breve (idonee a dimostrare la verificazione del sinistro ed il coinvolgimento dell'attore nello stesso, con conseguenti lesioni), sia dalla documentazione medica depositata in atti (in particolare, dal referto del P.S., allegato in atti), nonché dalla relazione di incidente dei Carabinieri di
DA, nella quale i militari intervenuti hanno indicato le generalità dell'attore tra le persone coinvolte nel sinistro de quo (segnatamente, come conducente del veicolo B).
Da ultimo, risulta infondata l'eccezione sollevata dalla in ordine alla Controparte_2 inesistenza/nullità dell'atto introduttivo: “La copia dell'atto di citazione consegnata alla convenuta sig.ra
è priva della sottoscrizione di ciascuno dei difensori dell'attore. L'incertezza sulla Controparte_2 provenienza dai procuratori abilitati muniti di mandato determina l'inesistenza o quantomeno la nullità dell'atto introduttivo. Neppure la procura alle liti allegata all'atto introduttivo è sottoscritta, mentre
4 quella depositata in giudizio dall'attore risulta conferita solo ad uno dei due procuratori presenti in citazione.” (v. comparsa di costituzione e risposta, pag. 2).
Ebbene, la mancanza della sottoscrizione del difensore nella copia notificata dell'atto di citazione non ne comporta la nullità, se dalla copia stessa sia possibile desumerne la provenienza da un procuratore abilitato munito di mandato (Cassazione civile, sez. III, 12/05/2020, n. 8815).
Nel caso di specie, all'atto di citazione notificato alla è stata allegata la procura alle liti CP_2 rilasciata dall'odierno attore al suo procuratore;
inoltre, la procura alle liti depositata in giudizio reca la sottoscrizione del difensore avv.to Vene, che viene indicato quale difensore dell'attore nell'atto introduttivo notificato. Ne deriva che non sussiste alcun vizio idoneo ad inficiare la validità dell'atto di citazione, emergendo con chiarezza la riferibilità dell'atto stesso al soggetto da cui proviene.
Procedendo ad esaminare il merito della controversia, si rileva che, nel corso dell'attività istruttoria sono stati escussi , teste di parte attorea, e teste di parte convenuta. Testimone_1 Testimone_2
ha dichiarato: “Ho assistito al sinistro poiché mi trovavo alla guida della mia Testimone_1 macchina, procedevo dietro una macchina e avanti alla quale vi era la macchina del;
mi Parte_1 trovavo a circa 150 - 200 metri dal;
procedevamo con direzione da Valle di DA verso Parte_1
Sant'Agata dei GO. La IA Y ha fatto la curva sul suo lato, nella sua corsia, poi ha fatto testa coda per poi finire nella corsia percorsa dal e ha preso la SE. Credo che abbia fatto questo Parte_1 testa coda a causa della velocità, poi anche la curva è pericolosa. Preciso che il sinistro è avvenuto su un tratto di strada rettilineo, dopo la curva. Dopo aver preso la SE, la IA ha continuato a fare testa coda ed è finita, fermandosi, sempre sullo stesso lato del . Le due auto sono finite in una Parte_1 cunetta laterale, fuori dalla carreggiata, che si trova a destra della corsia percorsa dal . Parte_1
Preciso che ho visto la IA Y quando stava uscendo dalla curva sulla sua corsia, poi ha iniziato a fare il testa coda. L'urto si è verificato sulla corsia di marcia del , la IA Y ha urtato, con la sua Parte_1 parte anteriore frontale, contro la parte anteriore sinistra della SE, dove c'è il faro e la ruota.
Dopo il fatto mi sono fermato e sono sceso dalla mia macchia;
ho chiamato il 118. Mi sono avvicinato alla macchina del e ho visto che lui indossava la cintura di sicurezza. Appena è arrivata Parte_1
l'ambulanza sono andato via.”
– sorella della convenuta – ha riferito quanto segue: “Ero a bordo della Testimone_2 CP_2
IA Y al momento del fatto, stavo tornando dalle mie terapie. Ero seduta al lato passeggero sul sedile anteriore. La via non era buona, e la IA Y ha sbandato, ma è rimasta nella sua corsia. L'urto è accaduto nella nostra corsia di marcia. La SE ha sbandato entrando nella nostra corsia di marcia.
Noi, a bordo della IA Y, provenivamo da Santagata dei GO.”; la teste confermava che l'urto tra il veicolo attoreo e la IA Y convenuta avveniva nella corsia di marcia della e che l'urto Pt_2 avveniva tra la parte anteriore/laterale sinistra della Fiat SE e la parte frontale della La Parte_2 teste aggiungeva: “Ho visto che non indossava le cinture;
l'ho visto perché era molto vicino a Parte_1 noi;
infatti, le macchine quando si sono fermate erano molto vicine, quindi potevo vedere il , Parte_1 anche se non sono scesa dall'auto. Preciso che la strada non era liscia, era dissestata. Soffro di sclerosi multipla, diabete ed epilessia;
al momento del sinistro avevo assunto dei farmaci per la psiche, per le mie patologie. Avevo la cintura.”
Ebbene, innanzitutto non può dubitarsi della effettiva verificazione del sinistro oggetto di causa.
Esso risulta dimostrato anzitutto dalle indicate dichiarazioni testimoniali.
5 La prova della verificazione del sinistro si rinviene anche nelle risultanze del rapporto di rilevamento tecnico - descrittivo redatto dai C.C. intervenuti sui luoghi dopo la verificazione del fatto (cfr. produzione dei convenuti e ) e nella relazione di servizio del 11.7.2017 redatta Controparte_2 CP_3 dalla Polizia Municipale (allegata all'atto di citazione).
Da ultimo, si osserva che nel referto del P.S. del Presidio Ospedaliero S. Alfonso Maria de' Liguri, allegato in atti, la causa delle lesioni è stata descritta come “incidente stradale”.
Ciò posto, dal complessivo quadro istruttorio emergono rilevanti incertezze in ordine alla dinamica del fatto ed al comportamento tenuto concretamente dai conducenti dei veicoli coinvolti.
Anzitutto emergono evidenti contraddizioni tra le dichiarazioni rese dai testi escussi, che hanno descritto dinamiche del sinistro sostanzialmente differenti.
ha infatti confermato la prospettazione attorea, dichiarando la IA Y, nel percorrere Testimone_1 una curva “pericolosa” nella sua corsia, faceva un testa - coda per poi finire nella corsia percorsa dal
, colpendo la SE condotta dall'attore; il teste affermava che l'urto si verificava nella corsia Parte_1 di marcia del e che la IA Y urtava, con la sua parte anteriore frontale, contro la parte Parte_1 anteriore sinistra della SE. Il teste inoltre dichiarava di aver visto l'odierno attore indossare la cintura al momento dell'incidente.
sorella della convenuta, ha invece dichiarato che la IA Y, nel procedere lungo la Testimone_2 strada, avrebbe sbandato, ma sarebbe comunque rimasta nella sua corsia, mentre la SE guidata dall'attore invadeva la corsia percorsa dal veicolo convenuto;
difatti, la teste ha affermato che l'urto si verificava nella corsia di marcia della IA Y ed ha precisato che il non indossava la cintura Parte_1 di sicurezza al momento dell'incidente.
Sul luogo del sinistro sono anche intervenuti i Carabinieri, che - alla luce delle dichiarazioni rese dai conducenti coinvolti nel sinistro, delle posizioni di quiete assunte dai veicoli, dei rilievi effettuati e dei danni riportati dai veicoli - hanno ricostruito, nella rilevazione di incidente stradale allegata in atti, la presumibile dinamica del sinistro, assumendo: “Il veicolo “A” percorreva via Bagnoli del Comune di
Valle di DA (CE), proveniente da S. Agata de' GO (BN) con dire direzione di marcia DA
(CE). Giunto nei pressi del civico 15, veniva in collisione con la sua parte anteriore sinistra contro il veicolo “B” anch'essa nella parte ant. sx. Quest'ultimo percorreva la stessa strada ma con il senso di marcia opposto rispetto al veicolo “A”. entrambi i veicoli, dopo la collisione, terminavano la loro marcia con le parti posteriori dei veicoli nello sterrato posto a margine sinistro della carreggiata, in direzione
DA (CE).” (v. paragrafo “dinamica”).
Il rapporto di servizio riporta altresì le sommarie informazioni rese dai conducenti dei veicoli convolti,
nonché dalla terza trasportata dopo il fatto. Testimone_2
Quest'ultima, sentita dalle autorità, riferiva che “al momento non era in grado di fornire dichiarazioni a causa di farmaci assunti.” dichiarava: “In data odierna, mentre mi trovavo alla guida dell'auto di mia figlia, Parte_1
Fiat 600, verso le 17.30, nel transitare in via Bagnoli in direzione di marcia S. Agata de' GO (BN), quando all'improvviso notavo una vettura di tipo IA Y uscire dalla curva, la quale era in direzione opposta alla mia (S. Agata de' GO – Valle di DA), e la conducente iniziava a sbandare come se avesse perso il controllo della vettura, e dopo due zig/zag, veniva a collidere con il suo lato sx. anteriore con quello mio (lato ant. sx). dopo l'urto, l'auto si girava finendo nel fossato. Essendo ferito, non ero in
6 grado di sapere se vi erano altre persone che avevano assistito al sinistro, ma notavo che giungevano
diverse auto. Poi sono stato soccorso dal personale sanitario del 118, i quali mi trasportavano in ospedale.”
In data 11.7.2017, la dichiarava che “al momento non era in grado di riferire Controparte_2 dichiarazioni a causa di farmaci assunti”; successivamente, in data 17.7.2017 – quindi a distanza di sei giorni dal sinistro – la dichiarava: “In data 11.07.2017 verso le ore 17.30, mentre Controparte_2 percorrevo la via Bagnoli di Valle di DA (CE), alla guida della IA Y, in direzione DA
(CE) e quindi provenienti da S. A. DE GO (BN), dopo aver eseguito una curva, perdevo il controllo dell'auto, probabilmente a causa della strada e della mancanza di segnaletica orizzontale e verticale, andando a collidere con il veicolo che percorreva la stessa strada ma in direzione opposta. Dopo l'urto con la parte post. dell'auto finivo nello sterrato. Scendevo dall'auto e notavo che la persona che era alla guida dell'auto venuta a collisione era pieno di sangue;
pertanto, immediatamente richiedevo
l'intervento del 118 con il mio cellulare. Faccio presente che in auto con me vi era mia sorella _2
. Successivamente anche io e mia sorella siamo stati trasportati in ospedale.” (v. rapporto di
[...] rilevamento tecnico descrittivo del sinistro dei C.C.).
Ebbene, il quadro istruttorio complessivamente delineatosi, reca evidenti lacune ed incertezze, che non consentono di ricostruire in modo puntuale la dinamica del fatto.
A fronte di ciò, si ritiene che debba trovare applicazione l'art. 2054 comma 2 c.c.
È noto che tale disposizione sancisce, in materia di responsabilità derivante dalla circolazione di veicoli, una presunzione di eguale concorso di colpa dei conducenti dei veicoli coinvolti.
Trattasi di norma con funzione sussidiaria, operando la stessa nel caso di incertezza circa la dinamica di un sinistro stradale, ovvero quando le risultanze probatorie non consentono di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro.
Peraltro, l'accertamento della responsabilità di uno dei conducenti non comporta in automatico il superamento della presunzione di colpa concorrente sancita dall'art. 2054 c.c., essendo necessario, a tal fine, accertare che l'altro conducente si sia pienamente uniformato alle norme del codice della strada e a quelle di comune prudenza, nonché che abbia fatto il possibile per evitare l'incidente.
In altri termini, un'infrazione commessa da uno dei conducenti, anche se grave, non esonera il giudice dall'obbligo di verificare anche il comportamento dell'altro conducente, per valutare se sussista un concorso di colpa: la presunzione di pari responsabilità prevista dall'art. 2054, co. 2, c.c. pone a carico di ciascuno dei conducenti l'onere della prova liberatoria.
Ne deriva che ciascuno di essi deve non soltanto dimostrare la condotta dell'altro, violativa delle norme che disciplinano la circolazione stradale, ma deve anche fornire la prova positiva della propria condotta, che deve risultare conforme alle norme del Codice della Strada ed immune da colpa generica, e volta a porre in atto le manovre di emergenza esigibili nel caso concreto.
Nel caso in esame, si ribadisce, non solo emerge, a fronte delle contraddizioni tra le dichiarazioni testimoniali, una grave incertezza sulla concreta dinamica del fatto, ma seppure possa ritenersi dimostrato che la convenuta abbia tenuto un comportamento colposo per aver “sbandato” perdendo il controllo del veicolo da lei condotto, d'altra parte l'attore non ha dato prova di aver tenuto un comportamento di guida del tutto prudente, diligente e conforme alle regole di circolazione al momento del sinistro (non vi è
7 prova, ad esempio, che l'attore stava procedendo lungo il margine destro della propria corsia, nel rispetto dei limiti di velocità, e che abbia tentato di porre in essere delle manovre di emergenza per evitare il sinistro).
Non vi è quindi prova che il sinistro sia da ascriversi, sotto il profilo eziologico, esclusivamente al comportamento colpevole del conducente della IA Y.
Ne consegue che non può ritenersi superata la presunzione di uguale concorso di colpa tra i soggetti coinvolti nel sinistro, non essendo possibile determinare con certezza quanto abbia influito il comportamento dell'una e dell'altra parte nella verificazione del fatto.
Affermata, dunque, la pari concorrente responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nella causazione del sinistro (e dunque la responsabilità dei convenuti ex art. 2054 c.c., nelle CP_2 rispettive – incontestate - qualità di conducente e proprietario della IA Y), occorre procedere ad esaminare i pregiudizi di cui è stato chiesto il ristoro, avendo l'attore lamentato un danno non patrimoniale.
Sul punto, appaiono dirimenti le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio espletata nel giudizio, affidata al dott. (le cui risultanze, con riferimento all'accertamento delle lesioni Persona_1 conseguenziali al sinistro, appaiono condivisibili, in quanto immuni da vizi metodologici nonché congruamente e logicamente motivate).
Il dott. ha osservato quanto segue: “Il signor nel sinistro del 11/07/2017 Per_1 Parte_1 riportò un trauma cranio-facciale con ferita lacero-contusa del cuoio capelluto in regione fronto- parietale destra ed un trauma contusivo del ginocchio destro. Tale specifica lesività, documentata da una refertazione iniziale dell'ospedale di S. Agata dei GO con successivo ricovero presso la divisione di
Chirurgia della stessa struttura appare compatibile con la dinamica dell'evento (procedeva alla guida di auto che collideva con altra auto), decisamente idonea a determinare lesioni traumatiche per impatto contro le strutture interne dell'abitacolo. Per quel che riguarda l'aspetto valutativo, si verte in esiti
“estetici” apprezzabili, visibili alla comune distanza interlocutoria, con pregiudizio che si accompagna ad una coscienza della menomazione da parte del resa obiettiva dal giudizio negativo di chi Parte_1 osserva il soggetto. Esso rientra evidentemente nell'ambito della seconda classe della valutazione del danno estetico, previsto dalle tabelle della SIMLA del 2016 (che in assenza di normati riferimenti tabellari costituiscono il barème più utilizzato), e che prevede tassi compresi tra il 6 ed il 15% per il
“pregiudizio estetico da lieve a moderato” per le cicatrici localizzate al volto. Considerato il tempo trascorso dal trauma (quasi cinque anni) che ha naturalmente determinato una naturalistica consolidazione dei tessuti mi orienterei per la fascia “media” del range e quindi intorno al 10% (dieci per cento) di danno biologico. Tale tasso è comprensivo dei modesti esiti, esclusivamente soggettivi, della contusione del ginocchio destro, in un soggetto con preesistente artropatia degenerativa (l'esame RMN ha evidenziato una lesione meniscale su base degenerativa). Anche i sintomi ORL (acufeni) appaiono nel complesso stabilizzati (ultimo controllo nel giugno 2018). 4) Trattandosi di un danno esclusivamente di natura “estetica”, si deve ritenere che incida solo sotto l'aspetto biologico senza andare ad incidere significativamente sulla capacità lavorativa specifica del , disoccupato 61enne.” (v. elaborato Parte_1 peritale, pag. 6-7).
Il c.t.u. ha dunque concluso: “Il danno biologico temporaneo si può pertanto quantificare in 5 (cinque) giorni di ITT, corrispondenti al ricovero in ospedale, in 20 (venti) di parziale al tasso medio del 75%
8 comprendenti il periodo sino alla rimozione dei punti ed ulteriori 20 (venti) giorni di parziale al tasso medio del 50% e 20 (venti) giorni di parziale al tasso medio del 25%.” (v. relazione tecnica, pag. 8).
Per la liquidazione dei danni si ritiene di dover applicare le Tabelle di Milano, in ossequio a quanto chiarito dalla Corte di Cassazione, secondo cui le tabelle di Milano sono andate nel tempo assumendo e palesando una vocazione nazionale, in quanto recanti i parametri maggiormente idonei a consentire di tradurre il concetto dell'equità valutativa e ad evitare (o quantomeno ridurre) aldilà delle diversità delle condizioni economiche e sociali dei diversi contesti territoriali, ingiustificate disparità di trattamento che finiscano per profilarsi in violazioni dell'art. 3 co. 2 Cost. La Suprema Corte è quindi pervenuta a ritenerle valido criterio di valutazione equitativa ex art. 1226 c.c. delle lesioni non lievi (dal 10 al 100%)
conseguenti alla circolazione (cfr. Cass. Sentenza del 20/05/2015 n. 10263).
Orbene, in applicazione delle tabelle milanesi (aggiornate al 2024) si reputa idoneo prendere in considerazione come valore base del punto relativo alla invalidità del 10% (relativamente ad un soggetto di anni 56, all'epoca del sinistro), quello pari ad euro 3.291,62 – parametro di liquidazione del danno biologico già “appesantito” in considerazione delle sofferenze morali che presuntivamente possono ritenersi patite dall'attore (in considerazione della gravità dei postumi accertati).
Pertanto, il risarcimento del danno biologico ammonta a euro 23.864,00.
Viene poi riconosciuta, a titolo di risarcimento del danno per l'inabilità temporanea, la somma di euro
4.025,00 (di cui euro 575,00 per I.T.T.; euro 1.725,00 per I.T.P. al 75%; euro 1.150,00 per I.T.P. al 50%; euro 575,00 per I.T.P. al 25%).
Il c.t.u. ha rilevato che “non vengono documentate spese” (v. elaborato peritale, pag.7).
Il danno complessivo ammonta dunque ad euro 27.889,00.
Si osserva che la ha chiesto di ridurre, nella misura equitativamente determinata ex art. Controparte_1
1226 e 1227 c.c., l'eventuale risarcimento riconosciuto all'istante in ragione del mancato utilizzo dei dispositivi di sicurezza.
Sul punto, si osserva quanto segue.
Il danneggiato da illecito da circolazione stradale ha l'onere di provare il fatto storico della circolazione,
l'evento di danno e l'imputabilità soggettiva (per la colpa) ed oggettiva (per il nesso causale, che include la dinamica dell'incidente e la compatibilità delle lesioni), mentre è il danneggiante o il suo solidale, che si giova del concorso, a dover eccepire e provare il concorso del fatto colposo del creditore (cfr.
Cassazione civile sez. III, 02/03/2007, n.4954; cfr. Cass. 20 novembre 2001 n. 14592 e Cass. 28 luglio
2004 n. 14235).
Il mancato utilizzo del dispositivo delle cinture di sicurezza da parte del è stato eccepito dalla Parte_1
ma è rimasto sprovvisto di adeguata prova. Controparte_1
Ed invero, mentre il teste di parte attrice – – dichiarava di essersi avvicinato alla Testimone_1 macchina del e di aver visto che “indossava la cintura di sicurezza”, teste Parte_1 Testimone_2 di parte convenuta, affermava il contrario: “Ho visto che non indossava le cinture;
l'ho visto Parte_1 perché era molto vicino a noi.”.
Trattasi di un contrasto insanabile tra le deposizioni testimoniali sul fatto costitutivo dell'eccezione, che non si reputa superabile a fronte dell'assenza di ulteriori risultanze istruttorie sul punto. L'insufficienza della prova su tale profilo ricade in danno della parte sulla quale grava l'onere della prova (in tal caso la convenuta) comportando, conseguentemente, il rigetto dell'eccezione.
9 Né la circostanza che l'istante al momento dell'incidente non avesse fatto uso dei dispositivi di sicurezza può ricavarsi dalle osservazioni del 3.1.2023 del c.t.u. dott. il quale su tale profilo, ha osservato: Per_1
“Certamente il giudizio sul corretto uso dei dispositivi di protezione nel caso di sinistro stradale impone la conoscenza di tutta una serie di dati di cui al momento non dispongo (velocità dei mezzi coinvolti, deformazione degli stessi a seguito dell'urto, analisi del corretto funzionamento dei dispositivi stessi), ma appare “logico”, sulla base della sola valutazione della dinamica desumibile dagli atti e del tipo di lesività riportata, affermare che al momento del sinistro il non indossasse correttamente le Parte_1 cinture di sicurezza e che si sia prodotto la lesività a causa dell'urto del capo contro le strutture interne dell'abitacolo.” (v. supplemento di relazione depositato in data 11.1.2023).
Invero tali considerazioni del c.t.u., che sono state tempestivamente contestate da parte attrice, non appaiono condivisibili, avendo il consulente espresso un giudizio valutativo che non appare sorretto da dati di riscontro oggettivi ed esaustivi (lo stesso consulente ha peraltro ammesso di non avere a disposizione una serie di dati necessari per operare tale valutazione).
Infine, essendo stato accertato un credito risarcitorio, vanno poi riconosciuti, sulla somma riconosciuta all'attrice, gli interessi legali, calcolati, secondo l'ormai costante orientamento giurisprudenziale, con decorrenza dal fatto, non già sulla somma valutata all'attualità, bensì su quella originaria, rivalutata anno per anno (v. Cass. Sez. Un. Sentenza n. 1712 del 17/2/95; Cass. Sentenza n. 4242 del 24/3/2003).
Nel caso in esame si osserva che, prima dell'introduzione del giudizio, è stata ricevuta dall'attore, una somma a titolo di acconto sul risarcimento richiesto.
Occorre quindi anche tenere in considerazione i principi espressi dalla Suprema Corte nella sentenza n.
9950 del 20/04/2017, per l'ipotesi del versamento di un acconto in corso di causa: “La liquidazione del danno da ritardato adempimento di un'obbligazione di valore, ove il debitore abbia pagato un acconto prima della quantificazione definitiva, deve avvenire: a) devalutando l'acconto ed il credito alla data dell'illecito; b) detraendo l'acconto dal credito;
c) calcolando gli interessi compensativi individuando un saggio scelto in via equitativa, ed applicandolo prima sull'intero capitale, rivalutato anno per anno, per il periodo intercorso dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, e poi sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto, rivalutata annualmente, per il periodo che va da quel pagamento fino alla liquidazione definitiva” (Cass. Sez.
3 - Ordinanza n. 16027 del 18/05/2022).
Dunque, l'importo predetto di euro 27.889,00, “devalutato” alla data del fatto (11.7.2017), risulta pari ad euro 23.455,85.
Poiché la Compagnia Assicurativa ha già corrisposto all'attore un acconto di complessivi euro 11.580,00, anche tale importo deve essere devalutato al momento del fatto, divenendo pari ad euro 9.739,28.
La differenza tra gli importi devalutati è di euro 13.716,57.
Sull'intero capitale devalutato, di euro 23.455,85, via via rivalutato anno per anno dalla data dell'illecito
(11.7.2017) al pagamento dell'acconto (che, in assenza di elementi di prova sul momento di incasso delle somme, si fa coincidere con la data di emissione dell'assegno del 19.10.2018), sono dovuti gli interessi legali e la rivalutazione pari rispettivamente ad euro 68,40 per interessi, ed euro 328,38 per la rivalutazione (totale euro 396,78); mentre sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto (euro
13.716,57), sono dovuti gli interessi legali e la rivalutazione per il periodo che va dal pagamento dell'acconto (19.10.2018) all'attualità, pari ad euro 1.491,89 per interessi ed euro 2.372,97 per rivalutazione (totale euro 3.864,86).
10 Infine, alla differenza tra l'intero capitale e l'acconto, entrambi devalutati al momento dell'illecito
(differenza che, come si è già detto, è pari ad euro 13.716,57), vanno sommati gli interessi e la rivalutazione come sopra calcolati: euro 13.716,57 + euro 396,78 + euro 3.864,86 = euro 17.978,21.
Su detta ultima somma, dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino all'effettivo soddisfo, in quanto oggetto oramai di obbligazione di valuta, decorreranno i soli interessi legali ex art. 1282 c.c.
I convenuti e la in solido, dovranno quindi Controparte_2 CP_3 Controparte_1 corrispondere la somma di euro 17.978,21 ridotta della metà (in ragione del pari concorso di colpa), pari ad euro 8.989,105 (oltre interessi legali dalla pronuncia al soddisfo effettivo).
Da ultimo, si osserva che e hanno chiesto, “nella denegata ipotesi Controparte_2 CP_3 di accoglimento anche parziale della domanda attorea, ritenere e dichiarare la convenuta società
, in persona del l. rapp.te p.t., tenuta a garantire, tenere indenne, manlevare e/o Controparte_5 come meglio, contro gli effetti dell'eventuale accoglimento della domanda attorea, i convenuti CP_3
e , in virtù del contratto di assicurazione per la R.C.A. del veicolo IA Y
[...] Controparte_2 targ. BB610BW in essere al momento del sinistro, e, per l'effetto, condannarla a corrispondere direttamente ed in via esclusiva all'attore tutte le somme che eventualmente risultassero a qualsiasi titolo accertate e/o liquidate in suo favore” (v. comparse di costituzione e risposta).
Tali domande risultano tuttavia inammissibili, in quanto formulate tardivamente dai convenuti.
Segnatamente, si è costituita in giudizio in data 14.4.2019, quindi oltre il termine di Controparte_2 cui all'art. 166 c.p.c. - ovvero almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione (che, nel caso di specie, era stata indicata al 10.4.2019) - mentre si è costituito in CP_3 data 14.5.2019 (ed invero, all'udienza del 15.4.2019 ne veniva dichiarata la contumacia).
Nel caso di specie, i convenuti risultano quindi decaduti dalla facoltà di proporre la domanda di manleva nei confronti della Controparte_1
Ne consegue che e la dovranno corrispondere Controparte_2 CP_3 Controparte_1 all'attore, in solido, (in ragione del pari concorso di colpa) la somma di euro 8.989,105 (oltre interessi legali dalla pronuncia al soddisfo effettivo).
Le spese di lite seguono la soccombenza dei convenuti ex art. 91 cpc e sono quindi liquidate in favore dell'attore (non dell'Erario: essendo stata depositata dal in data 16.9.2024 la sola istanza di Parte_1 ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato e non anche la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di ammissione, sicché non vi è prova, al momento della presente decisione, dell'ammissione provvisoria della parte al beneficio de quo).
Le spese vengono liquidate, come da dispositivo, ex art. D.M. 55/2014, modificato dal D.M. 147/2022,
applicando per ogni fase processuale un valore medio - basso dello scaglione di riferimento (tenuto conto della scarsa complessità della controversia e dell'attività processuale concretamente svolta).
Devono altresì essere riconosciute all'attore le spese sostenute per la fase stragiudiziale, consistenti nel costo sostenuto per l'attività svolta dal legale nella fase precontenziosa, nonché le spese del procedimento di negoziazione assistita sostenute dall'attore.
Difatti “anche le spese per l'assistenza tecnica nella fase stragiudiziale nella gestione del sinistro costituiscono danno patrimoniale consequenziale dell'illecito secondo il principio della regolarità causale” (cfr., Cass. Civ. Sez.Unite n. 26973 del 24.6.2008); ed ancora: “in tema di responsabilità civile da circolazione, il costo supportato dal danneggiato per l'attività stragiudiziale svolta in suo favore da
11 un legale diretta sia a prevenire il processo sia ad assicurare un esito favorevole ancorché detta attività
posso essere svolta personalmente, si deve considerare un danno emergente che se allegato e provato, deve essere esercito ai sensi dell'articolo 1223 c.c.” (Cassazione civile sez. III – 07/09/2022, n. 26368;
Cass. n. 24481/2020; Cass. n. 997 del 2010; n. 6422 del 2017).
La liquidazione della fase stragiudiziale – avendo essa autonoma rilevanza e natura intrinsecamente differente rispetto alle spese processuali vere e proprie (cfr., Corte di Cassazione, ordinanza n. 24481 del
04/11/2020) – deve avvenire necessariamente secondo le tariffe forensi, secondo i criteri di cui al DM
55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, applicando per ogni fase un valore medio - basso dello scaglione di riferimento, in considerazione della scarsa complessità e dell'effettiva attività svolta (si rammenti che l'art. 18 del D.M. 55/2014 stabilisce che “i compensi liquidati per prestazioni stragiudiziali sono onnicomprensivi in relazione ad ogni attività inerente l'affare”).
Anche le spese per la fase stragiudiziale e quelle del procedimento di negoziazione assistita (suscettibile di separata liquidazione;
cfr. Cass sez. II, 12/12/2023, n. 34713) vengono liquidate come da dispositivo, ex art. D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, applicando per ogni fase processuale un valore medio - basso dello scaglione di riferimento (tenuto conto della scarsa complessità della controversia e dell'attività processuale concretamente svolta).
Le spese di ctu, liquidate come da decreto in atti (del 8.8.2023), vengono poste definitivamente a carico dei convenuti, in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda attorea, disattesa o assorbita ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così decide:
§- accoglie la domanda attorea e dichiara che il sinistro per cui è causa si è verificato per il pari concorso di colpa dei conducenti dei veicoli coinvolti;
per l'effetto, condanna Controparte_5 CP_2
e , in solido, a corrispondere, a titolo di risarcimento danni, in favore di
[...] CP_3
la somma di pari ad euro 8.989,105, oltre interessi legali dalla pronuncia al soddisfo Parte_1 effettivo;
§- dichiara inammissibili le domande proposte in via riconvenzionale da e Controparte_2 CP_3
[...]
§- condanna la e , in solido, al pagamento, Controparte_5 Controparte_2 CP_3 in favore dell'attore, delle spese di lite che liquida in euro 4.000,00 per compensi ed euro 264,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali ed accessori, come per legge, con attribuzione al difensore anticipatario;
§- condanna la e , in solido, al pagamento, Controparte_5 Controparte_2 CP_3 in favore dell'attore, delle spese della fase stragiudiziale che liquida in euro 1.000,00 per compensi oltre rimborso spese generali, iva e cpa, come per legge;
§- condanna la e , in solido, al pagamento, Controparte_5 Controparte_2 CP_3 in favore dell'attore, delle spese del procedimento di negoziazione assistita che liquida in euro 300,00 per compensi oltre rimborso spese generali, iva e cpa, come per legge;
§- pone definitivamente le spese di ctu a carico dei convenuti, in solido.
Santa Maria Capua Vetere, 1.1.2025
12 Il giudice
Gabriella Martone
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