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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 17/12/2025, n. 4214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4214 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
26
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
IV Sezione Lavoro
La Corte composta dai signori Magistrati:
Dott.ssa DA SABBATO Presidente
Dott.ssa Gabriella PIANTADOSI Consigliere
Dott.ssa Isabella PAROLARI Consigliere rel.
all'udienza del 10.12.2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello n. 1526/2024 Registro Generale Lavoro, vertente
TRA
, , n.q. di genitori esercenti la potestà sul figlio Parte_1 Parte_2 minore , rappresentati e difesi dagli avv.ti Alessandra Adone e Fiorentino Persona_1
De Leo
APPELLANTI
E
, rappresentato e difeso Controparte_1 dall'Avv. Maria Carla Attanasio
APPELLATO Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n. 10956/2023 pubblicata il 6.12.2023
Conclusioni: come in atti
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso regolarmente notificato e quali genitori Parte_1 Parte_2 esercenti la patria potestà sul figlio minore - premettendo di aver ottenuto il Persona_1 riconoscimento per il figlio della indennità di frequenza a decorrere dalla domanda Per_1 amministrativa del 17 gennaio 2020 e fino alla revisione programmata del gennaio 2023 - lamentavano che, nonostante sussistessero tutti i requisiti socioeconomici dell'invocata prestazione e nonostante fosse stata inviata all' tutta la documentazione necessaria, CP_1
l'Istituto rimaneva inadempiente ai suoi obblighi. Tale inottemperanza li aveva costretti ad adire il Tribunale affinché provvedesse a detto pagamento.
L' si costituiva in giudizio chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere CP_1 stante l'avvenuto pagamento dei ratei.
Instauratosi il contraddittorio, nel corso del giudizio veniva contestato che il pagamento della prestazione fosse avvenuto per l'intero, rimanendo da corrispondere correttamente gli accessori di legge.
All'esito del giudizio, con la sentenza impugnata, il Tribunale- constatato che il modello
Ap70, documento necessario per l'erogazione della prestazione, era stato inviato dai ricorrenti all' solo in data 12 settembre 2022, mentre la liquidazione era avvenuta in CP_1 data nel maggio 2023, e considerando che l' aveva un termine di 120 giorni per CP_1 completare la procedura e che quindi solo a decorrere dalla sua scadenza dovevano essere calcolati gli interessi di legge- così decideva: « In accoglimento del ricorso, condanna al pagamento della somma di euro 10,95;
Condanna l' resistente alla refusione delle spese legali da liquidarsi in euro 960.00, CP_1 oltre IVA e CPA, da distrarsi».
2.Avverso tale decisione proponevano appello i ricorrenti per i seguenti motivi:
-erronea liquidazione degli interessi e rivalutazione monetaria: violazione e/o falsa applicazione dell'art. 16 della L. 412/91;
-erronea quantificazione del compenso professionale: violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c., in relazione al D.M. n. 55 del 2014, art. 4, comma 5, lett. c). Si costituiva in giudizio l' , chiedendo il rigetto dell'avverso gravame, di cui sosteneva CP_1
l'infondatezza, con vittoria di spese.
All'odierna udienza del 3.12.2025, sulle conclusioni come in atti, la causa è stata decisa mediante lettura del dispositivo.
3.L'appello è meritevole di accoglimento, e la sentenza impugnata va riformata, nei termini di seguito precisati.
3.1. Il primo motivo di gravame – relativo all'inesatta quantificazione degli interessi legali–
è fondato.
Fondata è la censura dell'appellante, volta ad ottenere la condanna dell' al pagamento CP_1 degli interessi dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativa del 17.1.2020
(anziché dal 121° giorno successivo all'inoltro del modello ATP, così come nella realtà accaduto, come confermato dall' nella comparsa di costituzione nel presente grado). CP_1
E invero, i crediti assistenziali e previdenziali sono soggetti alla regola dell'automatica riconoscibilità degli interessi, trattandosi di elementi che costituiscono parte essenziale del credito principale e che concorrono ad esprimere l'esatta entità al momento della liquidazione, secondo quanto previsto dell'art. 429 c.p.c. (cfr. Sez. L, Sentenza n. 1100 del
2005, Sez. L, Sentenza n. 24190 del 2004).
Pertanto, ai fini del conseguimento degli interessi, non occorre alcuna messa in mora nei confronti dell'istituto né l'accertamento di una sua responsabilità, essendo sufficiente, ai fini della decorrenza, il rispetto dello spatium deliberandi di 120 giorni dalla domanda amministrativa ex art. 7 della legge n. 533/73 (cfr. sul punto ex plurimis Sez. L, Sentenza n.
24189 del 2004). E invero, costituisce ius receptum che, a norma dell'art. 7 della L. n. 533 del 1973, gli accessori previsti dalla legge per la ritardata erogazione delle prestazioni previdenziali o assistenziali sono dovuti con computo a partire dal decorso del termine di
120 giorni riconosciuto all'organo competente per provvedere sulla domanda (c.d. spatium deliberandi).
Il principio, del tutto pacifico, non è contraddetto dall'art. 16, comma 6, della legge n. 412/91
e merita di essere ribadito anche alla luce del sistema delineato dall'art. 445 bis c.p.c.
Invero, l'art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991 (“gli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria sono tenuti a corrispondere gli interessi legali, sulle prestazioni dovute, a decorrere dalla data di scadenza del termine previsto per l'adozione del provvedimento sulla domanda, laddove quest'ultima risulti completa di tutti gli atti, documenti ed altri elementi necessari per l'avvio del procedimento, salvi i documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, già in possesso della pubblica amministrazione procedente o di altre pubbliche amministrazioni acquisibili d'ufficio ai sensi e per gli effetti della L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 18, comma 2, e successive modificazioni. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta, gli interessi legali ed altri oneri accessori decorrono dalla data del suo perfezionamento”) disciplina esclusivamente l'“avvio” del procedimento amministrativo per effetto dell'originaria domanda presentata all' , sicuramente completa posto che l'ente ha dato CP_1 corso al successivo accertamento (cui è seguito il ricorso al giudice da parte del privato) e non riguarda la fase successiva all'emissione del decreto di omologa, qui in esame.
Quanto all'art. 445 bis c.p.c., lo stesso si è limitato ad introdurre un peculiare procedimento per l'accertamento del diritto ad alcune prestazioni assistenziali e previdenziali, negate in via amministrativa, senza incidere sull'insorgenza del diritto medesimo e dei relativi accessori.
Infatti, la previsione di un lasso temporale di 120 giorni riconosciuto all'ente previdenziale, dopo la notifica del decreto di omologa, per effettuare il pagamento modula l'attività dell'amministrazione e ha il solo fine (nell'ottica deflattiva del contenzioso) di stabilire un termine prima del quale il soggetto che ha ricevuto un decreto di omologa positivo non può adire il giudice in caso di mancata liquidazione della prestazione.
Il termine di 120 giorni ex art. 445-bis c.p.c. è, dunque, inidoneo ad incidere sulla decorrenza della prestazione. Infatti, sulla scorta dei principi che regolano la materia e dell'art. 38 Cost., il diritto alla prestazione assistenziale/previdenziale matura con l'insorgenza della malattia invalidante e, laddove richiesti, degli altri requisiti costitutivi e la sua decorrenza certamente non dipende da un'attività accertativa in sede amministrativa.
Egualmente, il predetto termine è inidoneo a sovrapporsi alla regola per cui gli accessori sulla prestazione decorrono dal centoventesimo giorno successivo alla domanda ai sensi dell'art. 7 della l. n. 533 del 1973.
L'opzione alternativa, sostenuta dall' e fatta propria dal giudice di primo grado, CP_1 finirebbe per “addossare” al soggetto destinatario del decreto di omologa non solo il termine di 120 giorni di cui all'art. 445-bis c.p.c., ma anche la precedente durata del giudizio, giudizio che – si badi – è dipeso da un errore dell'ente. Finirebbe, così, per delinearsi un sistema del tutto inidoneo a realizzare quel bilanciamento voluto dalla sentenza n. 156/1991 della Corte Costituzionale tra gli interessi degli assistiti e le esigenze contabili degli enti pubblici erogatori: il che induce a ritenere operante, in chiave di interpretazione adeguatrice, il criterio dei 120 giorni dalla domanda per l'individuazione del “dies a quo” della decorrenza degli accessori sulla prestazione assistenziale richiesta (cfr., per una fattispecie in parte assimilabile, Sez. L, Sentenza n. 5932 del 2004). Coerentemente è stato affermato che laddove non vi sia un ritardo «imputabile esclusivamente alla tardiva iniziativa dell'avente diritto» (ipotesi che nella specie non ricorre, rinvenendosi la prima ragione del ritardo nell'erogazione della prestazione del mancato riconoscimento da parte dell'Istituto di una condizione medica invece sussistente), deve trovare riconoscimento la necessità di non fare carico al beneficiario dei tempi che di fatto intercorrano tra lo spirare, successivamente alla domanda di cui egli è onerato, dei termini di cui all'art. 7 L. 533/1973 e l'effettivo pagamento (arg. ex Sez. L, Sentenza n. 24745 del 2018).
Alla luce delle considerazioni che precedono, dunque, gli interessi legali spettano dal 121° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa del 17.1.2020 e, per i ratei successivi, dalla data di maturazione dei medesimi sino al pagamento della sorte capitale.
Ne caso di specie, dunque gli interessi legali e la rivalutazione monetaria entro i limiti del cumulo sono dovuti – come già affermato dal Tribunale – ma con decorrenza a decorrere dal centoventesimo giorno successivo alla domanda amministrativa del 217.1.2020.
3.2. Fondato è anche il secondo motivo di gravame, volto a censurare la sentenza impugnata laddove ha liquidato le spese sotto i minimi tariffari.
Il Tribunale sul punto ha così statuito: «Nella liquidazione delle spese del giudizio si è tenuto conto della tabella n. 4 (cause di previdenza) allegata al Dm n. 147/2022, del valore della controversia (tra € 5.200 e € 26.000, pari all'ammontare delle somme dovute per due anni: cfr. Cass. 17.7.2018, n. 19020); si sono considerate solo le fasi 1, 2 e 4 (studio, introduttiva
e decisionale), si è disposta la riduzione fino al 50% del valore di queste tre fasi, ex art. 4, comma 1. del Dm n. 55/2014, come modificato dal Dm n. 147/2022 (considerata l'estrema semplicità della questione trattata), si è infine disposta la riduzione dell'ulteriore 50% della sola fase decisionale (tenuto conto che la controversia, già di per sé come detto priva di complessità alcuna, è stata decisa in prima udienza, senza deposito di memorie finali e senza alcuna discussione)».
Venendo alla quantificazione delle spese stesse, rileva il Collegio che il DM n. 55/2014
(“Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012,
n. 247”), nel testo aggiornato alle modifiche introdotte dal D.M. n. 147/2022 ed applicabile al caso di specie (atteso che le prestazioni professionali dei procuratori degli odierni appellanti si sono esaurite successivamente alla data in cui è entrato in vigore il predetto
D.M., ovvero successivamente al 23.10.2022), dispone all'art. 5 (determinazione del valore della controversia): “1. nella liquidazione dei compensi a carico del soccombente, il valore della causa - salvo quanto diversamente disposto dal presente comma - è determinato a norma del codice di procedura civile … Nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni, si ha riguardo di norma alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che
a quella domandata”.
Nella specie, utilizzando lo scaglione compreso tra euro 5.200,00 ed euro 26.000,00, correttamente individuato in base al valore della controversia, i compensi - nei valori minimi
- sono così individuati: studio controversia: euro 464,50; fase introduttiva: euro 832,00 fase istruttoria;
euro 388,50; fase decisoria: euro 1.010,50, per complessivi euro
Per quanto concerne la fase istruttoria nel primo grado, l'appellante ne sostiene condivisibilmente l'ineludibilità, tenuto conto che essa si è concretizzata nell'analisi della documentazione prodotta dall'ente resistente (specificamente il c.d. LO , nonché C.F._1 nelle deduzioni a verbale di cui alla udienza del 20/10/2023 ove il difensore dei ricorrenti, preso atto della liquidazione della prestazione da parte dell' intervenuta nel maggio CP_1
2023 (due mesi dopo il deposito del ricorso di primo grado), segnalava la sussistenza di un credito residuo di euro 746,10 a titolo di interessi legali e rivalutazione monetaria per la soddisfazione del quale chiede la condanna dell' , depositando, altresì, conteggio anche CP_1 cartaceo.
Infatti la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 4698/2019 (cfr. in termini Cass. n
20933/2020) ha sancito che: “In materia di spese di giustizia, ai fini della liquidazione del compenso spettante al difensore per la fase istruttoria, rilevano non solo l'espletamento di prove orali e di ctu, ma anche le ulteriori attività difensive che l'art. 4, comma 5, lett. c), del d.m. n. 55 del 2014 include in detta fase”.
Tanto chiarito, occorre ora interrogarsi sulla derogabilità dei minimi tariffari.
Come noto, in tema di liquidazione delle spese processuali ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, la Corte di Cassazione ha costantemente affermato il carattere non vincolante dei parametri di liquidazione, sostenendo che la quantificazione del compenso e delle spese processuali fosse espressione di un potere discrezionale riservato al giudice, e che la liquidazione, se contenuta entro i valori tabellari minimi e massimi, non richiedeva un'apposita motivazione e non era sottoposta al controllo di legittimità, dovendosi invece giustificare la scelta del giudice di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, fatto salvo l'obbligo di non attribuire somme simboliche, lesive del decorso professionale (Cass.
28325/2022; Cass. 14198/2022; Cass. 19989/2021; Cass. 89/2021; Cass. 10343/2020). Tale approdo interpretativo è tuttora valido per le spese processuali e i compensi professionali regolati dal D.M. 55/2014.
A seguito delle modificazioni introdotte nella formulazione dell'art. 4 del D.M. 10 marzo
2014 n. 55 dal D.M. 8 marzo 2018 n. 37 la Corte di Cassazione ha reiteratamente affermato che nei procedimenti cui si applica la nuova disciplina “non è più consentito, nella liquidazione delle spese di lite, scendere al di sotto dei valori minimi della tariffa, per lo scaglione applicabile, in quanto tali valori minimi devono ritemersi avere carattere inderogabile” (Cass., 13 aprile 2023, n. 9815; Cass., 20 ottobre 2023, n. 29184; Cass. 19 aprile 2023, n. 10438; Cass., 24 aprile 2024, n. 11102).
La novellata previsione dell'art. 4, comma primo, è infatti, difforme dal punto di vista letterale dalle precedenti disposizioni regolamentari, che non contemplavano un vincolo espresso in ordine alla massima riduzione applicabile, limitandosi a disporre che detta riduzione non poteva di regola essere superiore al 50%. Infatti, nella versione originaria,
l'art. 4 del D.M. n. 55/2014, per quanto in questa sede rileva, stabiliva: “Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento”.
Invece, dopo le modifiche introdotte dal D.M. 37/2018, l'art. 4 del D.M. n. 55/2014, stabilisce, in particolare, che, ai fini della liquidazione del compenso, “il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati di regola sino all'80 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento”.
È bene evidenziare che l'attuale art. 4 del D.M. 55/2014, a seguito delle modifiche introdotte dal D.M. 13 agosto 2022, n. 147 (applicabile al caso di specie), prevede: “Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati fino al 50 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento”.
Come si vede, anche dopo le modifiche del 2022, l'art. 4 cit. stabilisce che i valori medi delle tabelle “possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50%”. Ne segue che, essendo la norma immutata in parte qua, anche al presente giudizio sono applicabili i principi dettati dai Giudici di legittimità, con riferimento alla inderogabilità dei minimi tariffati, a seguito delle modifiche apportate all'art. 4 del D.M. 55/2014 nel 2018.
Ebbene, in forza della ricordata modifica, non è più consentita la liquidazione di importi risultanti da una riduzione superiore al 50% dei parametri medi e ciò per effetto di una specifica scelta normativa, volta a circoscrivere il potere del giudice di quantificare le spese processuali e a garantire, attraverso una limitata flessibilità dei parametri tabellari,
l'uniformità e la prevedibilità delle liquidazioni a tutela del decoro della professione e del livello della prestazione professionale. Tale ratio ha trovato un'ulteriore espressione nella legge n. 49/2023 in materia di equo compenso delle prestazioni professionali, laddove l'art. 1 dispone che «per equo compenso si intende la corresponsione di un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale», nonché - per gli avvocati - conforme ai compensi previsti dal decreto del Ministero della Giustizia ex art. 13, comma 6, della legge n. 247/2012. Si prevede inoltre (all'art. 3) che «sono nulle le clausole che non prevedono un compenso equo e proporzionato all'opera prestata, tenendo conto a tale fine anche dei costi sostenuti dal prestatore d'opera; sono tali le pattuizioni di un compenso inferiore agli importi stabiliti dai parametri per la liquidazione dei compensi dei professionisti iscritti agli ordini o ai collegi professionali, fissati con decreto ministeriale, o ai parametri determinati con decreto del
Ministro della Giustizia ai sensi dell'art. 13 co. 6 l. 247/2012 per la professione forense».
Su questa base e con l'integrazione ex lege n. 49/2023, trova conferma il principio di diritto già enunciato da Cass. n. 9815/2023: salva diversa convenzione tra le parti (adottata nel rispetto dell'art. 3 della ripetuta legge n. 49/2023), ove la liquidazione dei compensi professionali e delle spese di lite avvenga in base ai parametri di cui al d.m. 55/2014, così come modificato dal d.m. 37/2018, non è consentito al giudice scendere al di sotto degli inderogabili valori minimi, predeterminati da tale decreto e aggiornati a cadenza periodica ex art. 13, comma 6, della legge n. 247/2012.
La censura degli appellanti è quindi fondata, avendo il Tribunale determinato i compensi in misura inferiore a quella risultante dalla massima riduzione percentuale consentita.
Ciò posto, assume rilievo l'art. 4, comma 1, del DM citato nella parte in cui prevede: “Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti”.
Nel caso in esame, le ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento del ricorso introduttivo del giudizio innanzi al Tribunale sono costituite soltanto dalla succinta descrizione del precedente procedimento di accertamento tecnico preventivo in materia assistenziale e dei successivi adempimenti;
non si ravvisa, in mancanza di altri elementi, alcuna urgenza;
la controversia si presenta semplice, oltre che notoriamente seriale, non essendovi questioni particolari da affrontare, né contrasti giurisprudenziali;
non è apprezzabile una significativa quantità e un particolare contenuto della corrispondenza intrattenuta con il cliente o con altri soggetti;
l' si è costituito in giudizio nel giudizio di primo grado al solo fine di CP_1 dare atto della liquidazione degli arretrati.
Ne segue che i compensi per l'attività defensionale svolta in relazione al fascicolo di primo grado possono essere liquidati nella misura minima richiesta (ovvero pari ad euro 2.697,00).
4.In conclusione la sentenza impugnata dev'essere parzialmente riformata.
5. Avuto riguardo all'accoglimento del gravame nei termini suindicati, in applicazione del principio di cui all'art. 91 c.p.c., anche le spese del presente grado devono essere poste a carico della parte appellata.
Il valore della causa nel grado è rappresentato dalla differenza tra le spese del giudizio dinanzi al Tribunale come liquidate dal primo giudice e quelle per le quali si pronuncia condanna con la presente sentenza, nonché dall'ulteriore importo dovuto dall' a titolo CP_1 di interessi, calcolati secondo i notori criteri di calcolo. Le spese del grado si liquidano, dunque, come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa e delle attività in concreto espletate.
P.Q.M.
in parziale riforma della sentenza impugnata, che per il resto conferma:
- accerta il diritto degli appellanti a percepire sulla somma di € 8.4447,84 corrisposta dall' a titolo di ratei arretrati dell'indennità di frequenza, la maggior somma tra gli CP_1 interessi legali e la rivalutazione monetaria a far data dal centoventunesimo giorno successivo alla domanda amministrativa del 17.1.2020 sino al pagamento intervenuto il
23.5.2023 e, per l'effetto, condanna l' al pagamento della somma dovuta a tale titolo CP_1
(in luogo della minor somma già corrisposta a titolo di interessi legali);
- condanna altresì l' a rifondere agli appellanti le spese del primo grado di giudizio, CP_1 liquidate in euro 2.697,00 (in luogo della minor somma determinata dal Tribunale), oltre al rimborso forfetario delle spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari;
CP_
- condanna l' a rifondere agli appellanti le spese del presente grado di giudizio, liquidate in euro 970,00, oltre al rimborso forfetario delle spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Roma, 10.12.2025
Il Consigliere rel
Dott.ssa Isabella Parolari
Il Presidente
Dott.ssa DA AT
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
IV Sezione Lavoro
La Corte composta dai signori Magistrati:
Dott.ssa DA SABBATO Presidente
Dott.ssa Gabriella PIANTADOSI Consigliere
Dott.ssa Isabella PAROLARI Consigliere rel.
all'udienza del 10.12.2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello n. 1526/2024 Registro Generale Lavoro, vertente
TRA
, , n.q. di genitori esercenti la potestà sul figlio Parte_1 Parte_2 minore , rappresentati e difesi dagli avv.ti Alessandra Adone e Fiorentino Persona_1
De Leo
APPELLANTI
E
, rappresentato e difeso Controparte_1 dall'Avv. Maria Carla Attanasio
APPELLATO Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n. 10956/2023 pubblicata il 6.12.2023
Conclusioni: come in atti
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso regolarmente notificato e quali genitori Parte_1 Parte_2 esercenti la patria potestà sul figlio minore - premettendo di aver ottenuto il Persona_1 riconoscimento per il figlio della indennità di frequenza a decorrere dalla domanda Per_1 amministrativa del 17 gennaio 2020 e fino alla revisione programmata del gennaio 2023 - lamentavano che, nonostante sussistessero tutti i requisiti socioeconomici dell'invocata prestazione e nonostante fosse stata inviata all' tutta la documentazione necessaria, CP_1
l'Istituto rimaneva inadempiente ai suoi obblighi. Tale inottemperanza li aveva costretti ad adire il Tribunale affinché provvedesse a detto pagamento.
L' si costituiva in giudizio chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere CP_1 stante l'avvenuto pagamento dei ratei.
Instauratosi il contraddittorio, nel corso del giudizio veniva contestato che il pagamento della prestazione fosse avvenuto per l'intero, rimanendo da corrispondere correttamente gli accessori di legge.
All'esito del giudizio, con la sentenza impugnata, il Tribunale- constatato che il modello
Ap70, documento necessario per l'erogazione della prestazione, era stato inviato dai ricorrenti all' solo in data 12 settembre 2022, mentre la liquidazione era avvenuta in CP_1 data nel maggio 2023, e considerando che l' aveva un termine di 120 giorni per CP_1 completare la procedura e che quindi solo a decorrere dalla sua scadenza dovevano essere calcolati gli interessi di legge- così decideva: « In accoglimento del ricorso, condanna al pagamento della somma di euro 10,95;
Condanna l' resistente alla refusione delle spese legali da liquidarsi in euro 960.00, CP_1 oltre IVA e CPA, da distrarsi».
2.Avverso tale decisione proponevano appello i ricorrenti per i seguenti motivi:
-erronea liquidazione degli interessi e rivalutazione monetaria: violazione e/o falsa applicazione dell'art. 16 della L. 412/91;
-erronea quantificazione del compenso professionale: violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c., in relazione al D.M. n. 55 del 2014, art. 4, comma 5, lett. c). Si costituiva in giudizio l' , chiedendo il rigetto dell'avverso gravame, di cui sosteneva CP_1
l'infondatezza, con vittoria di spese.
All'odierna udienza del 3.12.2025, sulle conclusioni come in atti, la causa è stata decisa mediante lettura del dispositivo.
3.L'appello è meritevole di accoglimento, e la sentenza impugnata va riformata, nei termini di seguito precisati.
3.1. Il primo motivo di gravame – relativo all'inesatta quantificazione degli interessi legali–
è fondato.
Fondata è la censura dell'appellante, volta ad ottenere la condanna dell' al pagamento CP_1 degli interessi dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativa del 17.1.2020
(anziché dal 121° giorno successivo all'inoltro del modello ATP, così come nella realtà accaduto, come confermato dall' nella comparsa di costituzione nel presente grado). CP_1
E invero, i crediti assistenziali e previdenziali sono soggetti alla regola dell'automatica riconoscibilità degli interessi, trattandosi di elementi che costituiscono parte essenziale del credito principale e che concorrono ad esprimere l'esatta entità al momento della liquidazione, secondo quanto previsto dell'art. 429 c.p.c. (cfr. Sez. L, Sentenza n. 1100 del
2005, Sez. L, Sentenza n. 24190 del 2004).
Pertanto, ai fini del conseguimento degli interessi, non occorre alcuna messa in mora nei confronti dell'istituto né l'accertamento di una sua responsabilità, essendo sufficiente, ai fini della decorrenza, il rispetto dello spatium deliberandi di 120 giorni dalla domanda amministrativa ex art. 7 della legge n. 533/73 (cfr. sul punto ex plurimis Sez. L, Sentenza n.
24189 del 2004). E invero, costituisce ius receptum che, a norma dell'art. 7 della L. n. 533 del 1973, gli accessori previsti dalla legge per la ritardata erogazione delle prestazioni previdenziali o assistenziali sono dovuti con computo a partire dal decorso del termine di
120 giorni riconosciuto all'organo competente per provvedere sulla domanda (c.d. spatium deliberandi).
Il principio, del tutto pacifico, non è contraddetto dall'art. 16, comma 6, della legge n. 412/91
e merita di essere ribadito anche alla luce del sistema delineato dall'art. 445 bis c.p.c.
Invero, l'art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991 (“gli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria sono tenuti a corrispondere gli interessi legali, sulle prestazioni dovute, a decorrere dalla data di scadenza del termine previsto per l'adozione del provvedimento sulla domanda, laddove quest'ultima risulti completa di tutti gli atti, documenti ed altri elementi necessari per l'avvio del procedimento, salvi i documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, già in possesso della pubblica amministrazione procedente o di altre pubbliche amministrazioni acquisibili d'ufficio ai sensi e per gli effetti della L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 18, comma 2, e successive modificazioni. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta, gli interessi legali ed altri oneri accessori decorrono dalla data del suo perfezionamento”) disciplina esclusivamente l'“avvio” del procedimento amministrativo per effetto dell'originaria domanda presentata all' , sicuramente completa posto che l'ente ha dato CP_1 corso al successivo accertamento (cui è seguito il ricorso al giudice da parte del privato) e non riguarda la fase successiva all'emissione del decreto di omologa, qui in esame.
Quanto all'art. 445 bis c.p.c., lo stesso si è limitato ad introdurre un peculiare procedimento per l'accertamento del diritto ad alcune prestazioni assistenziali e previdenziali, negate in via amministrativa, senza incidere sull'insorgenza del diritto medesimo e dei relativi accessori.
Infatti, la previsione di un lasso temporale di 120 giorni riconosciuto all'ente previdenziale, dopo la notifica del decreto di omologa, per effettuare il pagamento modula l'attività dell'amministrazione e ha il solo fine (nell'ottica deflattiva del contenzioso) di stabilire un termine prima del quale il soggetto che ha ricevuto un decreto di omologa positivo non può adire il giudice in caso di mancata liquidazione della prestazione.
Il termine di 120 giorni ex art. 445-bis c.p.c. è, dunque, inidoneo ad incidere sulla decorrenza della prestazione. Infatti, sulla scorta dei principi che regolano la materia e dell'art. 38 Cost., il diritto alla prestazione assistenziale/previdenziale matura con l'insorgenza della malattia invalidante e, laddove richiesti, degli altri requisiti costitutivi e la sua decorrenza certamente non dipende da un'attività accertativa in sede amministrativa.
Egualmente, il predetto termine è inidoneo a sovrapporsi alla regola per cui gli accessori sulla prestazione decorrono dal centoventesimo giorno successivo alla domanda ai sensi dell'art. 7 della l. n. 533 del 1973.
L'opzione alternativa, sostenuta dall' e fatta propria dal giudice di primo grado, CP_1 finirebbe per “addossare” al soggetto destinatario del decreto di omologa non solo il termine di 120 giorni di cui all'art. 445-bis c.p.c., ma anche la precedente durata del giudizio, giudizio che – si badi – è dipeso da un errore dell'ente. Finirebbe, così, per delinearsi un sistema del tutto inidoneo a realizzare quel bilanciamento voluto dalla sentenza n. 156/1991 della Corte Costituzionale tra gli interessi degli assistiti e le esigenze contabili degli enti pubblici erogatori: il che induce a ritenere operante, in chiave di interpretazione adeguatrice, il criterio dei 120 giorni dalla domanda per l'individuazione del “dies a quo” della decorrenza degli accessori sulla prestazione assistenziale richiesta (cfr., per una fattispecie in parte assimilabile, Sez. L, Sentenza n. 5932 del 2004). Coerentemente è stato affermato che laddove non vi sia un ritardo «imputabile esclusivamente alla tardiva iniziativa dell'avente diritto» (ipotesi che nella specie non ricorre, rinvenendosi la prima ragione del ritardo nell'erogazione della prestazione del mancato riconoscimento da parte dell'Istituto di una condizione medica invece sussistente), deve trovare riconoscimento la necessità di non fare carico al beneficiario dei tempi che di fatto intercorrano tra lo spirare, successivamente alla domanda di cui egli è onerato, dei termini di cui all'art. 7 L. 533/1973 e l'effettivo pagamento (arg. ex Sez. L, Sentenza n. 24745 del 2018).
Alla luce delle considerazioni che precedono, dunque, gli interessi legali spettano dal 121° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa del 17.1.2020 e, per i ratei successivi, dalla data di maturazione dei medesimi sino al pagamento della sorte capitale.
Ne caso di specie, dunque gli interessi legali e la rivalutazione monetaria entro i limiti del cumulo sono dovuti – come già affermato dal Tribunale – ma con decorrenza a decorrere dal centoventesimo giorno successivo alla domanda amministrativa del 217.1.2020.
3.2. Fondato è anche il secondo motivo di gravame, volto a censurare la sentenza impugnata laddove ha liquidato le spese sotto i minimi tariffari.
Il Tribunale sul punto ha così statuito: «Nella liquidazione delle spese del giudizio si è tenuto conto della tabella n. 4 (cause di previdenza) allegata al Dm n. 147/2022, del valore della controversia (tra € 5.200 e € 26.000, pari all'ammontare delle somme dovute per due anni: cfr. Cass. 17.7.2018, n. 19020); si sono considerate solo le fasi 1, 2 e 4 (studio, introduttiva
e decisionale), si è disposta la riduzione fino al 50% del valore di queste tre fasi, ex art. 4, comma 1. del Dm n. 55/2014, come modificato dal Dm n. 147/2022 (considerata l'estrema semplicità della questione trattata), si è infine disposta la riduzione dell'ulteriore 50% della sola fase decisionale (tenuto conto che la controversia, già di per sé come detto priva di complessità alcuna, è stata decisa in prima udienza, senza deposito di memorie finali e senza alcuna discussione)».
Venendo alla quantificazione delle spese stesse, rileva il Collegio che il DM n. 55/2014
(“Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012,
n. 247”), nel testo aggiornato alle modifiche introdotte dal D.M. n. 147/2022 ed applicabile al caso di specie (atteso che le prestazioni professionali dei procuratori degli odierni appellanti si sono esaurite successivamente alla data in cui è entrato in vigore il predetto
D.M., ovvero successivamente al 23.10.2022), dispone all'art. 5 (determinazione del valore della controversia): “1. nella liquidazione dei compensi a carico del soccombente, il valore della causa - salvo quanto diversamente disposto dal presente comma - è determinato a norma del codice di procedura civile … Nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni, si ha riguardo di norma alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che
a quella domandata”.
Nella specie, utilizzando lo scaglione compreso tra euro 5.200,00 ed euro 26.000,00, correttamente individuato in base al valore della controversia, i compensi - nei valori minimi
- sono così individuati: studio controversia: euro 464,50; fase introduttiva: euro 832,00 fase istruttoria;
euro 388,50; fase decisoria: euro 1.010,50, per complessivi euro
Per quanto concerne la fase istruttoria nel primo grado, l'appellante ne sostiene condivisibilmente l'ineludibilità, tenuto conto che essa si è concretizzata nell'analisi della documentazione prodotta dall'ente resistente (specificamente il c.d. LO , nonché C.F._1 nelle deduzioni a verbale di cui alla udienza del 20/10/2023 ove il difensore dei ricorrenti, preso atto della liquidazione della prestazione da parte dell' intervenuta nel maggio CP_1
2023 (due mesi dopo il deposito del ricorso di primo grado), segnalava la sussistenza di un credito residuo di euro 746,10 a titolo di interessi legali e rivalutazione monetaria per la soddisfazione del quale chiede la condanna dell' , depositando, altresì, conteggio anche CP_1 cartaceo.
Infatti la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 4698/2019 (cfr. in termini Cass. n
20933/2020) ha sancito che: “In materia di spese di giustizia, ai fini della liquidazione del compenso spettante al difensore per la fase istruttoria, rilevano non solo l'espletamento di prove orali e di ctu, ma anche le ulteriori attività difensive che l'art. 4, comma 5, lett. c), del d.m. n. 55 del 2014 include in detta fase”.
Tanto chiarito, occorre ora interrogarsi sulla derogabilità dei minimi tariffari.
Come noto, in tema di liquidazione delle spese processuali ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, la Corte di Cassazione ha costantemente affermato il carattere non vincolante dei parametri di liquidazione, sostenendo che la quantificazione del compenso e delle spese processuali fosse espressione di un potere discrezionale riservato al giudice, e che la liquidazione, se contenuta entro i valori tabellari minimi e massimi, non richiedeva un'apposita motivazione e non era sottoposta al controllo di legittimità, dovendosi invece giustificare la scelta del giudice di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, fatto salvo l'obbligo di non attribuire somme simboliche, lesive del decorso professionale (Cass.
28325/2022; Cass. 14198/2022; Cass. 19989/2021; Cass. 89/2021; Cass. 10343/2020). Tale approdo interpretativo è tuttora valido per le spese processuali e i compensi professionali regolati dal D.M. 55/2014.
A seguito delle modificazioni introdotte nella formulazione dell'art. 4 del D.M. 10 marzo
2014 n. 55 dal D.M. 8 marzo 2018 n. 37 la Corte di Cassazione ha reiteratamente affermato che nei procedimenti cui si applica la nuova disciplina “non è più consentito, nella liquidazione delle spese di lite, scendere al di sotto dei valori minimi della tariffa, per lo scaglione applicabile, in quanto tali valori minimi devono ritemersi avere carattere inderogabile” (Cass., 13 aprile 2023, n. 9815; Cass., 20 ottobre 2023, n. 29184; Cass. 19 aprile 2023, n. 10438; Cass., 24 aprile 2024, n. 11102).
La novellata previsione dell'art. 4, comma primo, è infatti, difforme dal punto di vista letterale dalle precedenti disposizioni regolamentari, che non contemplavano un vincolo espresso in ordine alla massima riduzione applicabile, limitandosi a disporre che detta riduzione non poteva di regola essere superiore al 50%. Infatti, nella versione originaria,
l'art. 4 del D.M. n. 55/2014, per quanto in questa sede rileva, stabiliva: “Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento”.
Invece, dopo le modifiche introdotte dal D.M. 37/2018, l'art. 4 del D.M. n. 55/2014, stabilisce, in particolare, che, ai fini della liquidazione del compenso, “il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati di regola sino all'80 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento”.
È bene evidenziare che l'attuale art. 4 del D.M. 55/2014, a seguito delle modifiche introdotte dal D.M. 13 agosto 2022, n. 147 (applicabile al caso di specie), prevede: “Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati fino al 50 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento”.
Come si vede, anche dopo le modifiche del 2022, l'art. 4 cit. stabilisce che i valori medi delle tabelle “possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50%”. Ne segue che, essendo la norma immutata in parte qua, anche al presente giudizio sono applicabili i principi dettati dai Giudici di legittimità, con riferimento alla inderogabilità dei minimi tariffati, a seguito delle modifiche apportate all'art. 4 del D.M. 55/2014 nel 2018.
Ebbene, in forza della ricordata modifica, non è più consentita la liquidazione di importi risultanti da una riduzione superiore al 50% dei parametri medi e ciò per effetto di una specifica scelta normativa, volta a circoscrivere il potere del giudice di quantificare le spese processuali e a garantire, attraverso una limitata flessibilità dei parametri tabellari,
l'uniformità e la prevedibilità delle liquidazioni a tutela del decoro della professione e del livello della prestazione professionale. Tale ratio ha trovato un'ulteriore espressione nella legge n. 49/2023 in materia di equo compenso delle prestazioni professionali, laddove l'art. 1 dispone che «per equo compenso si intende la corresponsione di un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale», nonché - per gli avvocati - conforme ai compensi previsti dal decreto del Ministero della Giustizia ex art. 13, comma 6, della legge n. 247/2012. Si prevede inoltre (all'art. 3) che «sono nulle le clausole che non prevedono un compenso equo e proporzionato all'opera prestata, tenendo conto a tale fine anche dei costi sostenuti dal prestatore d'opera; sono tali le pattuizioni di un compenso inferiore agli importi stabiliti dai parametri per la liquidazione dei compensi dei professionisti iscritti agli ordini o ai collegi professionali, fissati con decreto ministeriale, o ai parametri determinati con decreto del
Ministro della Giustizia ai sensi dell'art. 13 co. 6 l. 247/2012 per la professione forense».
Su questa base e con l'integrazione ex lege n. 49/2023, trova conferma il principio di diritto già enunciato da Cass. n. 9815/2023: salva diversa convenzione tra le parti (adottata nel rispetto dell'art. 3 della ripetuta legge n. 49/2023), ove la liquidazione dei compensi professionali e delle spese di lite avvenga in base ai parametri di cui al d.m. 55/2014, così come modificato dal d.m. 37/2018, non è consentito al giudice scendere al di sotto degli inderogabili valori minimi, predeterminati da tale decreto e aggiornati a cadenza periodica ex art. 13, comma 6, della legge n. 247/2012.
La censura degli appellanti è quindi fondata, avendo il Tribunale determinato i compensi in misura inferiore a quella risultante dalla massima riduzione percentuale consentita.
Ciò posto, assume rilievo l'art. 4, comma 1, del DM citato nella parte in cui prevede: “Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti”.
Nel caso in esame, le ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento del ricorso introduttivo del giudizio innanzi al Tribunale sono costituite soltanto dalla succinta descrizione del precedente procedimento di accertamento tecnico preventivo in materia assistenziale e dei successivi adempimenti;
non si ravvisa, in mancanza di altri elementi, alcuna urgenza;
la controversia si presenta semplice, oltre che notoriamente seriale, non essendovi questioni particolari da affrontare, né contrasti giurisprudenziali;
non è apprezzabile una significativa quantità e un particolare contenuto della corrispondenza intrattenuta con il cliente o con altri soggetti;
l' si è costituito in giudizio nel giudizio di primo grado al solo fine di CP_1 dare atto della liquidazione degli arretrati.
Ne segue che i compensi per l'attività defensionale svolta in relazione al fascicolo di primo grado possono essere liquidati nella misura minima richiesta (ovvero pari ad euro 2.697,00).
4.In conclusione la sentenza impugnata dev'essere parzialmente riformata.
5. Avuto riguardo all'accoglimento del gravame nei termini suindicati, in applicazione del principio di cui all'art. 91 c.p.c., anche le spese del presente grado devono essere poste a carico della parte appellata.
Il valore della causa nel grado è rappresentato dalla differenza tra le spese del giudizio dinanzi al Tribunale come liquidate dal primo giudice e quelle per le quali si pronuncia condanna con la presente sentenza, nonché dall'ulteriore importo dovuto dall' a titolo CP_1 di interessi, calcolati secondo i notori criteri di calcolo. Le spese del grado si liquidano, dunque, come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa e delle attività in concreto espletate.
P.Q.M.
in parziale riforma della sentenza impugnata, che per il resto conferma:
- accerta il diritto degli appellanti a percepire sulla somma di € 8.4447,84 corrisposta dall' a titolo di ratei arretrati dell'indennità di frequenza, la maggior somma tra gli CP_1 interessi legali e la rivalutazione monetaria a far data dal centoventunesimo giorno successivo alla domanda amministrativa del 17.1.2020 sino al pagamento intervenuto il
23.5.2023 e, per l'effetto, condanna l' al pagamento della somma dovuta a tale titolo CP_1
(in luogo della minor somma già corrisposta a titolo di interessi legali);
- condanna altresì l' a rifondere agli appellanti le spese del primo grado di giudizio, CP_1 liquidate in euro 2.697,00 (in luogo della minor somma determinata dal Tribunale), oltre al rimborso forfetario delle spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari;
CP_
- condanna l' a rifondere agli appellanti le spese del presente grado di giudizio, liquidate in euro 970,00, oltre al rimborso forfetario delle spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Roma, 10.12.2025
Il Consigliere rel
Dott.ssa Isabella Parolari
Il Presidente
Dott.ssa DA AT