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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/10/2025, n. 7468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7468 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro dr. Federico Bile acquisite le note sostitutive dell'udienza del 9.10.2025 depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N. 19370/2024 RG Previdenza vertente
TRA
(C.F. ), nata il [...] a [...] e Parte_1 CodiceFiscale_1 residente in [...], elettivamente domiciliata in Milano in Galleria San Babila n. 4A, presso lo studio dell'Avv. Simone Forte, che la rappresenta e difende giusta procura in atti (comunicazioni alla pec:
) Email_1
- Ricorrente -
E
, in persona del procuratore speciale Controparte_1 pro tempore dott. , rapp.ta e difesa giusta procura in atti dall'Avv. Controparte_2
ES GL, con cui elettivamente domicilia, in Napoli al Centro Direzionale isola
G 8 (comunicazioni alla pec: ) Email_2
- Convenuta -
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO Con atto di citazione notificato il 23/07/2022 conveniva Parte_1 [...]
dinanzi al Tribunale civile di Napoli chiedendo accertarsi la Controparte_1 illegittimità, nonché nullità e conseguente cancellazione della iscrizione ipotecaria n. rep.
2529/7115 del 24.03.2015, Registro particolare 827, Registro Generale 6379, conosciuta dal contribuente in data 29.06.2022 solo a mezzo ispezione ipotecaria. Deduceva
- di aver ricevuto in data 4.03.2022 intimazione di pagamento n. 07120229002518618000 dell'importo complessivo di euro 285.443,27, avente ad oggetto le seguenti cartelle di pagamento ed avvisi di addebito: cartella 07120160075989340000 Cartella 07120160090349651000
Cartella 07120160098740877000
Cartella 07120170024379777000
Cartella 07120170051053700000
Cartella 07120170082386006000 Cartella 07120170104174686000
Cartella 07120170104174787000
Cartella 07120170110506471000
Cartella 07120180045690815000
Cartella 07120180052144106000 Cartella 07120180058404521000
Cartella 07120180072157706000
Cartella 07120190014243652000
Cartella 07120190069630109000
Cartella 07120190069630210000 Cartella 07120190073134888000 Cartella 07120190093219757000
Cartella 07120190103088067000
Cartella 07120200011606879000
avviso di addebito 37120160003458227000
avviso di addebito 37120160013952364000
avviso di addebito 37120160020465192000
avviso di addebito 37120170013370083000
avviso di addebito 37120180014268025000
avviso di addebito 37120190020119122000;
- che successivamente, in data 29/06/2022, veniva a conoscenza, in seguito a ispezione ipotecaria, dell'ipoteca legale n. rep. 2529/7115 del 24.03.2015 sull'immobile di proprietà sito in Napoli. Lamentando l'illegittimità della iscrizione ipotecaria per omessa notifica dell'iscrizione, nonché degli atti prodromici, rassegnava le seguenti conclusioni:
“1) nel merito: accertare e dichiarare la nullità:
- dell'iscrizione ipotecaria n. rep. 2529 del 24.03.2015, Registro particolare 827 Registro
Generale 6379; stante la mancata notifica della medesima nonché degli atti del procedimento ad essi prodromici ossia l'intimazione di pagamento, ove prevista e la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, ad esclusione delle cartelle di pagamento e/o degli avvisi di addebito, con conseguente cancellazione delle stesse per le ragioni dedotte nell'atto di citazione;
2) in ogni caso, dichiarare vinte le spese del presente giudizio con ogni conseguenza di legge, con distrazione a favore del sottoscritto procuratore anticipatario”. La causa veniva incardinata dinanzi al Tribunale di Napoli con RG 18429/2022;
[...]
si costituiva in data 13/02/2023 resistendo alla domanda e Controparte_3 concludendo per il suo rigetto. All'esito il Tribunale civile decideva con Sentenza n. 7337/2024 pubbl. il 23/07/2024, statuendo quanto segue: “
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 nei confronti di , iscritta al n. 18429/2022 del R.G., Controparte_1 così provvede:
1. accerta e dichiara il difetto di giurisdizione di questo Tribunale in favore del giudice tributario in relazione alle cartelle sottese all'atto impugnato, richiamate in parte motiva, aventi titolo in pretese di natura tributaria;
2. rimette le parti alla competente Commissione Tributaria, dinanzi alla quale la causa dovrà essere riassunta entro il termine perentorio di tre mesi;
3. provvede con separata e contestuale ordinanza in ordine alle pretese ad oggetto omissioni contributive ed assistenziali, ovvero di natura previdenziale e/o contributiva;
4. condanna al pagamento delle spese di lite in favore della parte Parte_1 convenuta, che liquida in € 3.809,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%; iva e cpa, se dovute, come per legge”. Con ordinanza del 22 luglio 2024, inoltre, “dispone(va) che la Cancelleria, previa formazione di un autonomo fascicolo contenente l'atto di citazione, la comparsa di costituzione, le memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. e la copia del presente provvedimento, trasmetta lo stesso al Presidente del Tribunale perché ne valuti l'assegnazione alla Sezione Lavoro e previdenza in relazione alle pretese aventi ad oggetto omissioni contributive ed assistenziali, ovvero di natura previdenziale e/o contributiva”. La causa veniva dunque assegnata allo scrivente, che fissava udienza di comparizione al
23.1.2025. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, all'esito del deposito di note difensive, la causa veniva da ultimo rinviata al 9.10.2025.
A tale udienza, concesso termine alle parti per la comparizione delle stesse mediante deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza, la causa è stata assegnata in riserva, eseguite le verifiche demandate alla Cancelleria in ordine alla ritualità della comunicazione dell'avviso di trattazione scritta e alle ulteriori incombenze, e poi decisa, con il deposito in data odierna, della motivazione.
*****
Il ricorso va respinto. Consideratane la portata pregiudiziale, va innanzi tutto esaminato il motivo dedotto dalla ricorrente negli scritti difensivi successivi al ricorso sulla nullità della costituzione dell perché assistita da un avvocato del libero foro. CP_4
L'eccezione è infondata, in conformità alla pronuncia resa dalle SS.UU. della Corte di
Cassazione, n. 30008 del 19.11.2019. Sulla questione si era in precedenza espressa la Suprema Corte con un primo orientamento, che aveva ravvisato nel nuovo assetto normativo delineato dall'art. 1 D.L. n. 193/2016, conv. in L. 225/2016, un rapporto di regola ad eccezione tra la difesa pubblica dell'Avvocatura dello Stato e la difesa svolta da avvocati del libero foro, quest'ultima condizionata al rispetto dei criteri generali di selezione previsti dal codice dei contratti pubblici (artt. 4 e 17 D. Lgs. n. 50/2016) e di quegli specifici criteri definiti negli atti di carattere generale deliberati ai sensi del comma quinto del medesimo art. 1 del D.L. 193/2016, conv. in L. 225/2016, nonché subordinata all'adozione di una specifica e motivata deliberazione dell'ente da sottoporre agli organi di vigilanza per un controllo di legittimità.
Sulla questione è ora intervenuta la sentenza delle Sezioni Unite n. 30008/19 sopra richiamata, resa ai sensi dell'art. 363 c.p.c., nella quale, disattendendo il primo orientamento, si è affermato: “impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale e al giudice di pace, per la rappresentanza e la difesa in giudizio l' si avvale: Controparte_1 dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti come ad essa riservati dalla convenzione con questa intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi dell'art. 43, comma 4, r.d.
30 ottobre 1933, n. 1933, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici, ovvero, in alternativa e senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dal richiamato art. 43, comma 4, r.d. cit.,- di avvocati del libero foro - nel rispetto degli articoli 4 e 17 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi del comma 5 del medesimo art. 1 d.l. 193 del 2016 - in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio;
quando la scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l' e l'Avvocatura o di indisponibilità di questa ad assumere CP_1 il patrocinio, la costituzione dell' a mezzo dell'una o dell'altro postula CP_1 necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità”. In applicazione di tali principi, espressi dalla Suprema Corte nell'esercizio della propria funzione nomofilattica, deve ritenersi che nella specie - versandosi in ipotesi riconducibile a quelle (liti innanzi alle sezioni lavoro dei Tribunali) per le quali la
Convenzione tra l'Agenzia e l'Avvocatura autorizza il patrocinio ad avvocato del libero foro - il mandato del difensore dell sia stato Controparte_1 validamente conferito. In punto di giurisdizione, sussiste il potere di cognizione del Giudice adito (Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro) solo relativamente ai crediti di natura previdenziale
( sottesi all'iscrizione ipotecaria opposta. Pt_2
La S.C. ha chiarito che nelle controversie aventi ad oggetto atti di riscossione (quali intimazioni di pagamento, provvedimento di iscrizione di ipoteca sugli immobili, fermo di beni mobili registrati), ai fini della giurisdizione rileva la natura dei crediti posti a fondamento del provvedimento stesso, con la conseguenza che la giurisdizione spetterà al giudice tributario o al giudice ordinario a seconda della natura tributaria o meno dei crediti, ovvero ad entrambi se il provvedimento di riscossione si riferisce in parte a crediti tributari e in parte a crediti non tributari (vd. Cass. nn. 14831/2008, 5286/2009, 9553/2014 e 641/2015).
Nel merito, occorre rilevare che nella specie parte ricorrente non ha formulato alcuna contestazione circa la fondatezza della pretesa creditoria sottesa all'opposta Pt_2 iscrizione ipotecaria, che peraltro, ai sensi dell'art. 24, commi 5 e 6 del D.Lgs. 46/1999, andava comunque proposta in sede di impugnazione degli Avvisi di addebito entro 40 giorni dalla loro notifica), neppure evocando in lite l' , ma si è Controparte_5 limitata a contestare la nullità dell'iscrizione ipotecaria per vizi attinenti il procedimento notificatorio.
Ed è pertanto in tali limiti che va circoscritto il tema d'indagine della presente controversia. Parte ricorrente eccepisce l'omessa notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e dell'avviso di iscrizione ipotecaria. A norma dell'articolo 77 DPR 602/1973 77 (rubricato Iscrizione di ipoteca”) “1. Decorso inutilmente il termine di cui all'articolo 50, comma 1, il ruolo costituisce titolo per iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore e dei coobbligati per un importo pari al doppio dell'importo complessivo del credito per cui si procede.
1-bis. L'agente della riscossione, anche al solo fine di assicurare la tutela del credito da riscuotere, puo' iscrivere la garanzia ipotecaria di cui al comma 1 anche quando non si siano ancora verificate le condizioni per procedere all'espropriazione di cui all'art. 76, commi 1 e 2, purche' l'importo complessivo del credito per cui si procede non sia inferiore complessivamente a ventimila euro.
2. Se l'importo complessivo del credito per cui si procede non supera il cinque per cento del valore dell'immobile da sottoporre ad espropriazione determinato a norma dell'articolo 79, il concessionario, prima di procedere all'esecuzione, deve iscrivere ipoteca. Decorsi sei mesi dall'iscrizione senza che il debito sia stato estinto, il concessionario procede all'espropriazione.
2-bis. L'agente della riscossione è tenuto a notificare al proprietario dell'immobile una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta l'ipoteca di cui al comma 1”. Quanto alla comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca, risulta documentato che la stessa, recante n. 07176201400001129000, è stata notificata in data 21/11/2014 con racc. a.r. n. 672142748568 consegnata al portiere (vd. Doc. allegato da alla memoria CP_4
“171199388_copia_Copia CPI con relata.pdf”). PartitaIVA_1
Parte ricorrente sul punto eccepisce la nullità di tale notifica, non essendo documentato l'invio della successiva raccomandata informativa al reale destinatario. La doglianza non ha pregio. Con riguardo alla ritualità della notifica al portiere e in generale a persona diversa dal destinatario, va detto che ben può il concessionario effettuare la notifica diretta mediante invio al destinatario di raccomandata postale con ricevuta di ritorno (cfr. il combinato disposto degli artt. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973 e 60 del d.P.R. n. 600 del 1973). Sul punto si condivide il percorso argomentativo della Suprema Corte nella sentenza n. 1091 del 17 gennaio 2013 che ha confermato la validità di tale forma di notifica. Secondo la Cassazione, l'unico adempimento richiesto è quello di far firmare l'avviso di ricevimento e il registro di consegna della raccomandata al soggetto legittimato a riceverla. In termini, la sentenza della S.C. n. 15746 del 19 settembre 2012, che afferma “La cartella esattoriale può essere notificata anche direttamente da parte del concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento nel qual caso è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senza alcun altro adempimento da parte dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituite al mittente”. Solo per le notifiche postali a mezzo di ufficiale giudiziario si applica la legge 890/82 per cui esse, se ricevute da soggetto diverso dal destinatario, richiedono l'invio della raccomandata informativa introdotta dal comma 2 quater e 2 quinques dell'art. 36 D.L. n.
248/07 convertito nella Legge n. 31/08 in vigore dal 1 marzo 2008, che ha, così, modificato l'art. 7 della Legge 890/1982, aggiungendo il 6° comma "Se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell'atto, l'agente postale dà notizia al destinatario medesimo dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata”. In effetti allorché il concessionario o l'ente impositore in caso di cartella di pagamento (o avviso di addebito) notifica l'atto senza il tramite dell'ufficiale giudiziario, la consegna del piego a persona diversa dal destinatario deve ritenersi valida anche senza l'invio della raccomandata informativa. Del resto, la Suprema Corte ha ribadito che “non appaiono dunque pertinenti le censure relative alla manca osservanza dell'ordine dei soggetti ai quali effettuare la notifica o l'assenza del mancato inoltro della raccomandata al destinatario in caso di consegna al portiere -Cass. n. 19771/2013. Del resto, la diversità di disciplina fra notifiche a mezzo posta e a mezzo di ufficiale giudiziario è in linea con quanto più volte affermato dalla
Corte costituzionale, avendo il legislatore disciplinato la notificazione a mezzo posta e quella eseguita con il tramite dell'ufficiale giudiziario in modo diverso "nel ragionevole esercizio della discrezionalità che gli appartiene" (sentenza n. 17 del 2011), trattandosi di situazioni differenti tra loro (ex multis, Corte cost. nn. 43/2010, n. 131/2007; Corte Cost.
n. 130/2011) (cfr sentenza del 23/06/2014 n. 14196).
Risulta altresì documentato che, successivamente alla notifica del preavviso di iscrizione ipotecaria, alla ricorrente è stato notificato anche l'avviso di iscrizione d'ipoteca n.07120132090000507001, notificato in data 16.6.2015 con racc. a.r. n. 142757199407. Sul punto parte ricorrente ha contestato l'avvenuta ricezione della comunicazione disconoscendo formalmente la sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento.
Rileva il Tribunale che l'avviso di ricevimento di raccomandata ordinaria è qualificabile come atto pubblico, redatto da pubblico ufficiale (ossia l'agente postale), assistito dall'efficacia probatoria privilegiata di cui all'art. 2700 c.c., con la conseguenza che la contestazione dell'efficacia probatoria dell'avviso di ricevimento richiede la proposizione della querela di falso. Come sancito dalla S.C. con orientamento consolidato “In tema di notificazione eseguita a mezzo posta, a differenza della notifica degli atti giudiziari - disciplinata dall'art. 149
c.p.c. e dalla l. n. 890 del 1982 - la notifica diretta della cartella esattoriale da parte del concessionario della riscossione (ora eseguita mediante raccomandata con CP_4 avviso di ricevimento, ai sensi del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, si perfeziona, secondo la disciplina del d.m. n. 9 aprile 2001, artt. 32 e 39, con la consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente. Pertanto, qualora manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato - adempimento non previsto da alcuna norma - e la relativa sottoscrizione non risulti intelligibile, l'avviso di ricevimento, in quanto atto pubblico, è assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c. con riguardo alla relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato, oggetto del preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, ma non anche con riguardo alla presunzione - valevole fino a querela di falso - che la notifica sia stata effettuata a mani del destinatario, come avviene invece, con riguardo alla relata della notifica effettuata ai sensi della l. n. 890 del 1982, art. 7, quando la firma illeggibile apposta sull'avviso di ricevimento e sul registro di consegna sia priva della specificazione della qualità della persona cui è consegnato il piego”. Esclusa quindi ogni valenza al disconoscimento attoreo, considerato che non risulta presentata alcuna querela di falso dall'opponente/ricorrente, deve rilevarsi la piena efficacia probatoria della documentazione allegata da talchè la sequenza CP_4 notificatoria dell'iscrizione ipotecaria appare conforme alle surrichiamate norme di legge. La domanda, pertanto, assorbita ogni ulteriore questione sollevata dalle parti, va integralmente rigettata.
In considerazione della qualità delle parti, degli interessi coinvolti e della particolarità della fattispecie, ricorrono le eccezionali ragioni di cui all'art. 92 c.p.c. per cui le spese di lite si compensano integralmente tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, dott. Federico Bile, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) compensa le spese;
Napoli 20 ottobre 2025
Il Tribunale Giudice del lavoro
Dr. Federico Bile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro dr. Federico Bile acquisite le note sostitutive dell'udienza del 9.10.2025 depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N. 19370/2024 RG Previdenza vertente
TRA
(C.F. ), nata il [...] a [...] e Parte_1 CodiceFiscale_1 residente in [...], elettivamente domiciliata in Milano in Galleria San Babila n. 4A, presso lo studio dell'Avv. Simone Forte, che la rappresenta e difende giusta procura in atti (comunicazioni alla pec:
) Email_1
- Ricorrente -
E
, in persona del procuratore speciale Controparte_1 pro tempore dott. , rapp.ta e difesa giusta procura in atti dall'Avv. Controparte_2
ES GL, con cui elettivamente domicilia, in Napoli al Centro Direzionale isola
G 8 (comunicazioni alla pec: ) Email_2
- Convenuta -
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO Con atto di citazione notificato il 23/07/2022 conveniva Parte_1 [...]
dinanzi al Tribunale civile di Napoli chiedendo accertarsi la Controparte_1 illegittimità, nonché nullità e conseguente cancellazione della iscrizione ipotecaria n. rep.
2529/7115 del 24.03.2015, Registro particolare 827, Registro Generale 6379, conosciuta dal contribuente in data 29.06.2022 solo a mezzo ispezione ipotecaria. Deduceva
- di aver ricevuto in data 4.03.2022 intimazione di pagamento n. 07120229002518618000 dell'importo complessivo di euro 285.443,27, avente ad oggetto le seguenti cartelle di pagamento ed avvisi di addebito: cartella 07120160075989340000 Cartella 07120160090349651000
Cartella 07120160098740877000
Cartella 07120170024379777000
Cartella 07120170051053700000
Cartella 07120170082386006000 Cartella 07120170104174686000
Cartella 07120170104174787000
Cartella 07120170110506471000
Cartella 07120180045690815000
Cartella 07120180052144106000 Cartella 07120180058404521000
Cartella 07120180072157706000
Cartella 07120190014243652000
Cartella 07120190069630109000
Cartella 07120190069630210000 Cartella 07120190073134888000 Cartella 07120190093219757000
Cartella 07120190103088067000
Cartella 07120200011606879000
avviso di addebito 37120160003458227000
avviso di addebito 37120160013952364000
avviso di addebito 37120160020465192000
avviso di addebito 37120170013370083000
avviso di addebito 37120180014268025000
avviso di addebito 37120190020119122000;
- che successivamente, in data 29/06/2022, veniva a conoscenza, in seguito a ispezione ipotecaria, dell'ipoteca legale n. rep. 2529/7115 del 24.03.2015 sull'immobile di proprietà sito in Napoli. Lamentando l'illegittimità della iscrizione ipotecaria per omessa notifica dell'iscrizione, nonché degli atti prodromici, rassegnava le seguenti conclusioni:
“1) nel merito: accertare e dichiarare la nullità:
- dell'iscrizione ipotecaria n. rep. 2529 del 24.03.2015, Registro particolare 827 Registro
Generale 6379; stante la mancata notifica della medesima nonché degli atti del procedimento ad essi prodromici ossia l'intimazione di pagamento, ove prevista e la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, ad esclusione delle cartelle di pagamento e/o degli avvisi di addebito, con conseguente cancellazione delle stesse per le ragioni dedotte nell'atto di citazione;
2) in ogni caso, dichiarare vinte le spese del presente giudizio con ogni conseguenza di legge, con distrazione a favore del sottoscritto procuratore anticipatario”. La causa veniva incardinata dinanzi al Tribunale di Napoli con RG 18429/2022;
[...]
si costituiva in data 13/02/2023 resistendo alla domanda e Controparte_3 concludendo per il suo rigetto. All'esito il Tribunale civile decideva con Sentenza n. 7337/2024 pubbl. il 23/07/2024, statuendo quanto segue: “
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 nei confronti di , iscritta al n. 18429/2022 del R.G., Controparte_1 così provvede:
1. accerta e dichiara il difetto di giurisdizione di questo Tribunale in favore del giudice tributario in relazione alle cartelle sottese all'atto impugnato, richiamate in parte motiva, aventi titolo in pretese di natura tributaria;
2. rimette le parti alla competente Commissione Tributaria, dinanzi alla quale la causa dovrà essere riassunta entro il termine perentorio di tre mesi;
3. provvede con separata e contestuale ordinanza in ordine alle pretese ad oggetto omissioni contributive ed assistenziali, ovvero di natura previdenziale e/o contributiva;
4. condanna al pagamento delle spese di lite in favore della parte Parte_1 convenuta, che liquida in € 3.809,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%; iva e cpa, se dovute, come per legge”. Con ordinanza del 22 luglio 2024, inoltre, “dispone(va) che la Cancelleria, previa formazione di un autonomo fascicolo contenente l'atto di citazione, la comparsa di costituzione, le memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. e la copia del presente provvedimento, trasmetta lo stesso al Presidente del Tribunale perché ne valuti l'assegnazione alla Sezione Lavoro e previdenza in relazione alle pretese aventi ad oggetto omissioni contributive ed assistenziali, ovvero di natura previdenziale e/o contributiva”. La causa veniva dunque assegnata allo scrivente, che fissava udienza di comparizione al
23.1.2025. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, all'esito del deposito di note difensive, la causa veniva da ultimo rinviata al 9.10.2025.
A tale udienza, concesso termine alle parti per la comparizione delle stesse mediante deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza, la causa è stata assegnata in riserva, eseguite le verifiche demandate alla Cancelleria in ordine alla ritualità della comunicazione dell'avviso di trattazione scritta e alle ulteriori incombenze, e poi decisa, con il deposito in data odierna, della motivazione.
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Il ricorso va respinto. Consideratane la portata pregiudiziale, va innanzi tutto esaminato il motivo dedotto dalla ricorrente negli scritti difensivi successivi al ricorso sulla nullità della costituzione dell perché assistita da un avvocato del libero foro. CP_4
L'eccezione è infondata, in conformità alla pronuncia resa dalle SS.UU. della Corte di
Cassazione, n. 30008 del 19.11.2019. Sulla questione si era in precedenza espressa la Suprema Corte con un primo orientamento, che aveva ravvisato nel nuovo assetto normativo delineato dall'art. 1 D.L. n. 193/2016, conv. in L. 225/2016, un rapporto di regola ad eccezione tra la difesa pubblica dell'Avvocatura dello Stato e la difesa svolta da avvocati del libero foro, quest'ultima condizionata al rispetto dei criteri generali di selezione previsti dal codice dei contratti pubblici (artt. 4 e 17 D. Lgs. n. 50/2016) e di quegli specifici criteri definiti negli atti di carattere generale deliberati ai sensi del comma quinto del medesimo art. 1 del D.L. 193/2016, conv. in L. 225/2016, nonché subordinata all'adozione di una specifica e motivata deliberazione dell'ente da sottoporre agli organi di vigilanza per un controllo di legittimità.
Sulla questione è ora intervenuta la sentenza delle Sezioni Unite n. 30008/19 sopra richiamata, resa ai sensi dell'art. 363 c.p.c., nella quale, disattendendo il primo orientamento, si è affermato: “impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale e al giudice di pace, per la rappresentanza e la difesa in giudizio l' si avvale: Controparte_1 dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti come ad essa riservati dalla convenzione con questa intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi dell'art. 43, comma 4, r.d.
30 ottobre 1933, n. 1933, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici, ovvero, in alternativa e senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dal richiamato art. 43, comma 4, r.d. cit.,- di avvocati del libero foro - nel rispetto degli articoli 4 e 17 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi del comma 5 del medesimo art. 1 d.l. 193 del 2016 - in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio;
quando la scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l' e l'Avvocatura o di indisponibilità di questa ad assumere CP_1 il patrocinio, la costituzione dell' a mezzo dell'una o dell'altro postula CP_1 necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità”. In applicazione di tali principi, espressi dalla Suprema Corte nell'esercizio della propria funzione nomofilattica, deve ritenersi che nella specie - versandosi in ipotesi riconducibile a quelle (liti innanzi alle sezioni lavoro dei Tribunali) per le quali la
Convenzione tra l'Agenzia e l'Avvocatura autorizza il patrocinio ad avvocato del libero foro - il mandato del difensore dell sia stato Controparte_1 validamente conferito. In punto di giurisdizione, sussiste il potere di cognizione del Giudice adito (Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro) solo relativamente ai crediti di natura previdenziale
( sottesi all'iscrizione ipotecaria opposta. Pt_2
La S.C. ha chiarito che nelle controversie aventi ad oggetto atti di riscossione (quali intimazioni di pagamento, provvedimento di iscrizione di ipoteca sugli immobili, fermo di beni mobili registrati), ai fini della giurisdizione rileva la natura dei crediti posti a fondamento del provvedimento stesso, con la conseguenza che la giurisdizione spetterà al giudice tributario o al giudice ordinario a seconda della natura tributaria o meno dei crediti, ovvero ad entrambi se il provvedimento di riscossione si riferisce in parte a crediti tributari e in parte a crediti non tributari (vd. Cass. nn. 14831/2008, 5286/2009, 9553/2014 e 641/2015).
Nel merito, occorre rilevare che nella specie parte ricorrente non ha formulato alcuna contestazione circa la fondatezza della pretesa creditoria sottesa all'opposta Pt_2 iscrizione ipotecaria, che peraltro, ai sensi dell'art. 24, commi 5 e 6 del D.Lgs. 46/1999, andava comunque proposta in sede di impugnazione degli Avvisi di addebito entro 40 giorni dalla loro notifica), neppure evocando in lite l' , ma si è Controparte_5 limitata a contestare la nullità dell'iscrizione ipotecaria per vizi attinenti il procedimento notificatorio.
Ed è pertanto in tali limiti che va circoscritto il tema d'indagine della presente controversia. Parte ricorrente eccepisce l'omessa notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e dell'avviso di iscrizione ipotecaria. A norma dell'articolo 77 DPR 602/1973 77 (rubricato Iscrizione di ipoteca”) “1. Decorso inutilmente il termine di cui all'articolo 50, comma 1, il ruolo costituisce titolo per iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore e dei coobbligati per un importo pari al doppio dell'importo complessivo del credito per cui si procede.
1-bis. L'agente della riscossione, anche al solo fine di assicurare la tutela del credito da riscuotere, puo' iscrivere la garanzia ipotecaria di cui al comma 1 anche quando non si siano ancora verificate le condizioni per procedere all'espropriazione di cui all'art. 76, commi 1 e 2, purche' l'importo complessivo del credito per cui si procede non sia inferiore complessivamente a ventimila euro.
2. Se l'importo complessivo del credito per cui si procede non supera il cinque per cento del valore dell'immobile da sottoporre ad espropriazione determinato a norma dell'articolo 79, il concessionario, prima di procedere all'esecuzione, deve iscrivere ipoteca. Decorsi sei mesi dall'iscrizione senza che il debito sia stato estinto, il concessionario procede all'espropriazione.
2-bis. L'agente della riscossione è tenuto a notificare al proprietario dell'immobile una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta l'ipoteca di cui al comma 1”. Quanto alla comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca, risulta documentato che la stessa, recante n. 07176201400001129000, è stata notificata in data 21/11/2014 con racc. a.r. n. 672142748568 consegnata al portiere (vd. Doc. allegato da alla memoria CP_4
“171199388_copia_Copia CPI con relata.pdf”). PartitaIVA_1
Parte ricorrente sul punto eccepisce la nullità di tale notifica, non essendo documentato l'invio della successiva raccomandata informativa al reale destinatario. La doglianza non ha pregio. Con riguardo alla ritualità della notifica al portiere e in generale a persona diversa dal destinatario, va detto che ben può il concessionario effettuare la notifica diretta mediante invio al destinatario di raccomandata postale con ricevuta di ritorno (cfr. il combinato disposto degli artt. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973 e 60 del d.P.R. n. 600 del 1973). Sul punto si condivide il percorso argomentativo della Suprema Corte nella sentenza n. 1091 del 17 gennaio 2013 che ha confermato la validità di tale forma di notifica. Secondo la Cassazione, l'unico adempimento richiesto è quello di far firmare l'avviso di ricevimento e il registro di consegna della raccomandata al soggetto legittimato a riceverla. In termini, la sentenza della S.C. n. 15746 del 19 settembre 2012, che afferma “La cartella esattoriale può essere notificata anche direttamente da parte del concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento nel qual caso è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senza alcun altro adempimento da parte dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituite al mittente”. Solo per le notifiche postali a mezzo di ufficiale giudiziario si applica la legge 890/82 per cui esse, se ricevute da soggetto diverso dal destinatario, richiedono l'invio della raccomandata informativa introdotta dal comma 2 quater e 2 quinques dell'art. 36 D.L. n.
248/07 convertito nella Legge n. 31/08 in vigore dal 1 marzo 2008, che ha, così, modificato l'art. 7 della Legge 890/1982, aggiungendo il 6° comma "Se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell'atto, l'agente postale dà notizia al destinatario medesimo dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata”. In effetti allorché il concessionario o l'ente impositore in caso di cartella di pagamento (o avviso di addebito) notifica l'atto senza il tramite dell'ufficiale giudiziario, la consegna del piego a persona diversa dal destinatario deve ritenersi valida anche senza l'invio della raccomandata informativa. Del resto, la Suprema Corte ha ribadito che “non appaiono dunque pertinenti le censure relative alla manca osservanza dell'ordine dei soggetti ai quali effettuare la notifica o l'assenza del mancato inoltro della raccomandata al destinatario in caso di consegna al portiere -Cass. n. 19771/2013. Del resto, la diversità di disciplina fra notifiche a mezzo posta e a mezzo di ufficiale giudiziario è in linea con quanto più volte affermato dalla
Corte costituzionale, avendo il legislatore disciplinato la notificazione a mezzo posta e quella eseguita con il tramite dell'ufficiale giudiziario in modo diverso "nel ragionevole esercizio della discrezionalità che gli appartiene" (sentenza n. 17 del 2011), trattandosi di situazioni differenti tra loro (ex multis, Corte cost. nn. 43/2010, n. 131/2007; Corte Cost.
n. 130/2011) (cfr sentenza del 23/06/2014 n. 14196).
Risulta altresì documentato che, successivamente alla notifica del preavviso di iscrizione ipotecaria, alla ricorrente è stato notificato anche l'avviso di iscrizione d'ipoteca n.07120132090000507001, notificato in data 16.6.2015 con racc. a.r. n. 142757199407. Sul punto parte ricorrente ha contestato l'avvenuta ricezione della comunicazione disconoscendo formalmente la sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento.
Rileva il Tribunale che l'avviso di ricevimento di raccomandata ordinaria è qualificabile come atto pubblico, redatto da pubblico ufficiale (ossia l'agente postale), assistito dall'efficacia probatoria privilegiata di cui all'art. 2700 c.c., con la conseguenza che la contestazione dell'efficacia probatoria dell'avviso di ricevimento richiede la proposizione della querela di falso. Come sancito dalla S.C. con orientamento consolidato “In tema di notificazione eseguita a mezzo posta, a differenza della notifica degli atti giudiziari - disciplinata dall'art. 149
c.p.c. e dalla l. n. 890 del 1982 - la notifica diretta della cartella esattoriale da parte del concessionario della riscossione (ora eseguita mediante raccomandata con CP_4 avviso di ricevimento, ai sensi del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, si perfeziona, secondo la disciplina del d.m. n. 9 aprile 2001, artt. 32 e 39, con la consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente. Pertanto, qualora manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato - adempimento non previsto da alcuna norma - e la relativa sottoscrizione non risulti intelligibile, l'avviso di ricevimento, in quanto atto pubblico, è assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c. con riguardo alla relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato, oggetto del preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, ma non anche con riguardo alla presunzione - valevole fino a querela di falso - che la notifica sia stata effettuata a mani del destinatario, come avviene invece, con riguardo alla relata della notifica effettuata ai sensi della l. n. 890 del 1982, art. 7, quando la firma illeggibile apposta sull'avviso di ricevimento e sul registro di consegna sia priva della specificazione della qualità della persona cui è consegnato il piego”. Esclusa quindi ogni valenza al disconoscimento attoreo, considerato che non risulta presentata alcuna querela di falso dall'opponente/ricorrente, deve rilevarsi la piena efficacia probatoria della documentazione allegata da talchè la sequenza CP_4 notificatoria dell'iscrizione ipotecaria appare conforme alle surrichiamate norme di legge. La domanda, pertanto, assorbita ogni ulteriore questione sollevata dalle parti, va integralmente rigettata.
In considerazione della qualità delle parti, degli interessi coinvolti e della particolarità della fattispecie, ricorrono le eccezionali ragioni di cui all'art. 92 c.p.c. per cui le spese di lite si compensano integralmente tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, dott. Federico Bile, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) compensa le spese;
Napoli 20 ottobre 2025
Il Tribunale Giudice del lavoro
Dr. Federico Bile