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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 10/11/2025, n. 409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 409 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
N. 1276 /2024 R.G.
TRIBUNALE CIVILE di SCIACCA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice onorario del lavoro dott.ssa Anna Sandra Bandini, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D. Lgs. n. 149/2022) – fissata per il 7/11/2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile promossa da in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. ILARDO Pt_1
GIANTONY
CONTRO
, nato a [...] in data [...], ( ) Controparte_1 CodiceFiscale_1 ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. PIETRO FRANCESCO ABATE verificata la regolare comunicazione del decreto di trattazione scritta, vista la nota depositata dal procuratore di “l' richiama le conclusioni Pt_1 CP_2 precedentemente formulate, da intendersi qui come integralmente ritrascritte».
Ai fini della pratica forense si da atto che le presenti note sono state redatte con la collaborazione della Dott.ssa . Persona_1 vista la nota depositata dal procuratore “ Si richiamano tutte le Parte_2 argomentazioni, deduzioni, eccezioni e domande già spiegate in atti, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte;
si contesta e disattende tutto quanto argomentato, dedotto e prodotto ex adverso.
Si reitera quanto già evidenziato nella Comparsa di Costituzione e Risposta, e per ultimo con note depositate in data 10.02.2025, reiterate con successive note del 22.05.2025, ovvero che, il sig.
ha diritto ai benefici previsti per riconoscimento dell'invalidità civile L. Controparte_1
n. 118 del 30.03.1971 (pensione inabilità) poiché affetto “da patologie tali da caratterizzare la sussistenza per il riconoscimento del diritto al 100% dell'invalidità, ex art. 2, 12 e 13 della legge
30 marzo 1971 n.118”, con decorrenza al tempo della visita medica della Commissione
(08/05/2023).
Si insiste nel rigetto del ricorso proposto dall' con l'omologa dell'accertamento tecnico Pt_1 preventivo con accoglimento delle conclusioni per come indicate dal CTU Dott. , Persona_2 con il riconoscimento dell'invalidità civile ai sensi della L. n. 118 del 30.03.1971 (pensione inabilità) a far data dal 08.05.2023; con condanna dell' alle spese di lite, liquidate anche con Pt_1 riferimento alla fase dell'ATP già svoltasi, in favore del sottoscritto procuratore antistatario;
con condanna dell' ad una somma equitativamente determinata ai sensi dell'art 96 comma III cpc Pt_1 per le dedotte ragioni di tardività dei motivi di opposizione. oggetto Assegno - pensione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo del giudizio di merito ex art. 445 bis comma VI c.p.c, depositato il
03/10/2024 , l'ente ricorrente di cui in epigrafe adiva il Tribunale del Lavoro di Sciacca, contestando la perizia svolta in sede di ATP che aveva conosciuto a l'invalidità al 100%. Controparte_1
Fissata udienza di comparizione, si costituiva , che eccepiva l'inammissibilità e, Controparte_1 comunque, l'infondatezza della domanda, chiedendone il rigetto del ricorso e la conferma dell'accertamento tecnico preventivo.
La causa veniva istruita mediante espletamento di consulenza tecnica d'ufficio; indi depositata la relazione di consulenza tecnica, all'odierna udienza – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. –è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza contestuale, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta
***********
La domanda è infondata come appresso indicato.
Il consulente tecnico d'ufficio, in fedele esecuzione dell'incarico ricevuto, sulla base delle risultanze degli esami clinici e degli accertamenti espletati, ha accertato che è affetto da Controparte_1
“DIABETE MELLITO TIPO 2
CARDIOPATIA IPERTENSIVA ISCHEMICA
SPONDILOARTROSI CON ESITI DI INTERVENTO DI ARTRODESI CERVICALE
PROTRUSIONI DISCALI ERNIARIE MULTIPLE DORSO LOMBOSACRALI, FRATTURA DI D7
CARCINOMA RENALE A CELLULE CHIARE TRATTATO CHIRURGICAMENTE
(NEFRECTOMIA DESTRA)
DEPRESSIONE E ANSIA ENDOREATTIVA
ME PA SX TRATTATO CHIRURGICAMENTE.
CONSIDERAZIONI MEDICO LEGALI
Cosa prevede la legge dell'invalidità civile per quanto attiene le Neoplasie, La valutazione dei tumori,secondo l'invalidità civile, è molto variabile, può oscillare da una percentuale dello 11% fino al 100% più indennità di accompagnamento, di conseguenza i diritti variano dal tipo di neoplasia e dalla gravità della neoplasia. Un altro concetto da porre subito in evidenza è che le valutazioni e tante volte i diritti sono delle concessioni “a tempo” perché nella valutazione delle neoplasie bisogna calcolare il rischio oncologico a cinque anni, in quanto trascorso questo periodo o la malattia progredisce o si può guarire con o senza esiti funzionali.
Al ricorrente è stato riconosciuto nel MAGGIO del 2023 un'invalidità dell' 80%.
Il ctu Dott. nel mese di giugno 2024 ha riconosciuto un'invalidità del 100%. Persona_2
Le tabelle del D.M. 5/2/1992 prevedono:
a)Neoplasie a prognosi favorevole con modesta compromissione funzionale 11%
b)Neoplasie a prognosi favorevole con grave compromissione funzionale 70%
Detta percentuale dà luogo a diritti che sono configurabili con protesi, ausili, liste di collocamento speciali, esenzioni ticket per invalidità e per patologia (anche la percentuale del 67% da diritto a detti diritti);
c)Neoplasie a prognosi infausta o probabilmente sfavorevole nonostante asportazione chirurgica.
In questo caso la percentuale di invalidità corrisponde al 100% fisso e i diritti non economici sono equiparabili a quelli del 2° tipo;
per quanto riguarda i benefici economici il soggetto ha diritto alla pensione di inabilità non reversibile, ai sensi della legge 118/71 previo accertamento del reddito dell'invalido.
In condizioni particolarmente gravi, il malato neoplastico che si configura come invalido con totale e permanente inabilità lavorativa e con impossibilità a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore e/o con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, ha diritto all'indennità di accompagnamento.
Questi diritti rimangono in relazione al permanere della condizione di invalido che per le patologie neoplastiche è soggetta a revisione nel tempo.
Và detto però che il medico legale (C.T.U.) nella stima del danno neoplastico deve contemperare inoltre valutazioni ulteriori in ordine ad altri fattori invalidanti di diverso tenore, non omogenei tra loro.
L'impostazione della stima del danno neoplastico fonda i suoi principi su un tripode di fattori invalidanti e questi corrispondono:
Il primo al grado di disabilità indotto dal processo neoplastico;
Il secondo all'efficacia del trattamento, alle caratteristiche di questo ed alle conseguenze di detto trattamento;
Il terzo alla prognosi o meglio all'aspettativa di sopravvivenza libera da eventi annullanti il bene salute anche in via temporanea. Tali parametri cosi intesi, consentono peraltro di adeguare il giudizio medico legale ai progressi terapeutici. Il grado di disabilità è il primo degli elementi da osservarsi ai fini della valutazione dell'invalidità. Tale elemento condiziona una variabilità soggettiva d'apprezzamento molto alta, quasi mai comparabile tra individui con medesimo tipo di tumore.
Nel caso in esame quali sono le capacità fisiche residue conseguenti al cancro ed al suo trattamento?
Il ricorrente è stato sottoposto intervento chirurgico di asportazione del rene destro ed asportazione di melanoma regione spalla sin;
gli effetti negativi legati a detto trattamento sono stati responsabili, tra l'altro, di uno scadimento delle condizioni generali di salute ed inoltre la consapevolezza della diagnosi ha provocato sorpresa e incredulità, si è instaurata una sindrome ansioso depressiva con somatizzazioni caratterizzata da preoccupazioni ipocondriache con sintomi fisici interpretati dal ricorrente come segnali fisici di malattia.
Questo complesso morboso, tuttora presente, è responsabile, dal punto di vista psicologico di un abbassamento del tono dell'umore, del livello di autostima, ansia, angoscia e rallentamento psicomotorio.
Terzo fattore invalidante: PROGNOSI o meglio ASPETTATIVA di sopravvivenza libera da eventi annullanti il bene salute anche in via temporanea.
Il Carcinoma renale ed il melanoma sono tumori maligni del rene e della cute a prognosi incerta, il periziando deve sottoporsi ad indagini cliniche strumentali periodiche (follow-up).
Alla luce della diagnosi clinica e delle considerazioni medico legali su esposte ritengo equo assegnare una INVALIDITA' DELL 100% dall' 08/05/2023, come già riconosciuto dal ctu Dott.
[...]
, in quanto alla visita di revisione presso la CML di Agrigento il periziando era ancora Per_2 Pt_1 in follow-up, erano passati meno di cinque anni dalla diagnosi delle patologie neoplastiche.
CONCLUSIONI
Il RICORRENTE, Sig. è INVALIDO AL 100% dal 08/05/2023 CON REVISIONE Controparte_1
DI GIUDIZIO ad 1 anno (giugno 2026). ( vedi perizia in atti).
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico d'ufficio meritano di essere integralmente condivise perché immuni da vizi logici, adeguatamente motivate e basate su rigorosi accertamenti medico-legali e sulla documentazione sanitaria esaminata.
Va confermato, pertanto, la sussistenza dei sanitari requisiti per il riconoscimento dell'invalidità al
100%.
Va, pertanto, rigettato il ricorso e confermato il giudizio dell'ATP, riconoscendo Controparte_1
è invalido al 100% con decorrenza dal dall'8.5.2023 e revisione nel giugno 2026.
Le spese legali e le spese relative alla consulenza tecnica vanno poste definitivamente carico dell' Pt_1 con riferimento ad entrambe le fasi di giudizio (sommaria e di merito).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
- dichiara che è invalido al 100% con decorrenza dal dall'8.5.2023 e revisione nel Controparte_1 giugno 2026; CP_
- condanna l' resistente al pagamento in favore di delle spese di lite che liquida in € 1.500,00 oltre Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario;
- pone le spese di CTU a carico dell' (con riferimento ad entrambe le fasi, sommaria e di merito) Pt_1
Così deciso in Sciacca 07/11/2025
Il Giudice Onorario dott.ssa Anna Sandra Bandini
TRIBUNALE CIVILE di SCIACCA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice onorario del lavoro dott.ssa Anna Sandra Bandini, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D. Lgs. n. 149/2022) – fissata per il 7/11/2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile promossa da in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. ILARDO Pt_1
GIANTONY
CONTRO
, nato a [...] in data [...], ( ) Controparte_1 CodiceFiscale_1 ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. PIETRO FRANCESCO ABATE verificata la regolare comunicazione del decreto di trattazione scritta, vista la nota depositata dal procuratore di “l' richiama le conclusioni Pt_1 CP_2 precedentemente formulate, da intendersi qui come integralmente ritrascritte».
Ai fini della pratica forense si da atto che le presenti note sono state redatte con la collaborazione della Dott.ssa . Persona_1 vista la nota depositata dal procuratore “ Si richiamano tutte le Parte_2 argomentazioni, deduzioni, eccezioni e domande già spiegate in atti, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte;
si contesta e disattende tutto quanto argomentato, dedotto e prodotto ex adverso.
Si reitera quanto già evidenziato nella Comparsa di Costituzione e Risposta, e per ultimo con note depositate in data 10.02.2025, reiterate con successive note del 22.05.2025, ovvero che, il sig.
ha diritto ai benefici previsti per riconoscimento dell'invalidità civile L. Controparte_1
n. 118 del 30.03.1971 (pensione inabilità) poiché affetto “da patologie tali da caratterizzare la sussistenza per il riconoscimento del diritto al 100% dell'invalidità, ex art. 2, 12 e 13 della legge
30 marzo 1971 n.118”, con decorrenza al tempo della visita medica della Commissione
(08/05/2023).
Si insiste nel rigetto del ricorso proposto dall' con l'omologa dell'accertamento tecnico Pt_1 preventivo con accoglimento delle conclusioni per come indicate dal CTU Dott. , Persona_2 con il riconoscimento dell'invalidità civile ai sensi della L. n. 118 del 30.03.1971 (pensione inabilità) a far data dal 08.05.2023; con condanna dell' alle spese di lite, liquidate anche con Pt_1 riferimento alla fase dell'ATP già svoltasi, in favore del sottoscritto procuratore antistatario;
con condanna dell' ad una somma equitativamente determinata ai sensi dell'art 96 comma III cpc Pt_1 per le dedotte ragioni di tardività dei motivi di opposizione. oggetto Assegno - pensione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo del giudizio di merito ex art. 445 bis comma VI c.p.c, depositato il
03/10/2024 , l'ente ricorrente di cui in epigrafe adiva il Tribunale del Lavoro di Sciacca, contestando la perizia svolta in sede di ATP che aveva conosciuto a l'invalidità al 100%. Controparte_1
Fissata udienza di comparizione, si costituiva , che eccepiva l'inammissibilità e, Controparte_1 comunque, l'infondatezza della domanda, chiedendone il rigetto del ricorso e la conferma dell'accertamento tecnico preventivo.
La causa veniva istruita mediante espletamento di consulenza tecnica d'ufficio; indi depositata la relazione di consulenza tecnica, all'odierna udienza – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. –è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza contestuale, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta
***********
La domanda è infondata come appresso indicato.
Il consulente tecnico d'ufficio, in fedele esecuzione dell'incarico ricevuto, sulla base delle risultanze degli esami clinici e degli accertamenti espletati, ha accertato che è affetto da Controparte_1
“DIABETE MELLITO TIPO 2
CARDIOPATIA IPERTENSIVA ISCHEMICA
SPONDILOARTROSI CON ESITI DI INTERVENTO DI ARTRODESI CERVICALE
PROTRUSIONI DISCALI ERNIARIE MULTIPLE DORSO LOMBOSACRALI, FRATTURA DI D7
CARCINOMA RENALE A CELLULE CHIARE TRATTATO CHIRURGICAMENTE
(NEFRECTOMIA DESTRA)
DEPRESSIONE E ANSIA ENDOREATTIVA
ME PA SX TRATTATO CHIRURGICAMENTE.
CONSIDERAZIONI MEDICO LEGALI
Cosa prevede la legge dell'invalidità civile per quanto attiene le Neoplasie, La valutazione dei tumori,secondo l'invalidità civile, è molto variabile, può oscillare da una percentuale dello 11% fino al 100% più indennità di accompagnamento, di conseguenza i diritti variano dal tipo di neoplasia e dalla gravità della neoplasia. Un altro concetto da porre subito in evidenza è che le valutazioni e tante volte i diritti sono delle concessioni “a tempo” perché nella valutazione delle neoplasie bisogna calcolare il rischio oncologico a cinque anni, in quanto trascorso questo periodo o la malattia progredisce o si può guarire con o senza esiti funzionali.
Al ricorrente è stato riconosciuto nel MAGGIO del 2023 un'invalidità dell' 80%.
Il ctu Dott. nel mese di giugno 2024 ha riconosciuto un'invalidità del 100%. Persona_2
Le tabelle del D.M. 5/2/1992 prevedono:
a)Neoplasie a prognosi favorevole con modesta compromissione funzionale 11%
b)Neoplasie a prognosi favorevole con grave compromissione funzionale 70%
Detta percentuale dà luogo a diritti che sono configurabili con protesi, ausili, liste di collocamento speciali, esenzioni ticket per invalidità e per patologia (anche la percentuale del 67% da diritto a detti diritti);
c)Neoplasie a prognosi infausta o probabilmente sfavorevole nonostante asportazione chirurgica.
In questo caso la percentuale di invalidità corrisponde al 100% fisso e i diritti non economici sono equiparabili a quelli del 2° tipo;
per quanto riguarda i benefici economici il soggetto ha diritto alla pensione di inabilità non reversibile, ai sensi della legge 118/71 previo accertamento del reddito dell'invalido.
In condizioni particolarmente gravi, il malato neoplastico che si configura come invalido con totale e permanente inabilità lavorativa e con impossibilità a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore e/o con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, ha diritto all'indennità di accompagnamento.
Questi diritti rimangono in relazione al permanere della condizione di invalido che per le patologie neoplastiche è soggetta a revisione nel tempo.
Và detto però che il medico legale (C.T.U.) nella stima del danno neoplastico deve contemperare inoltre valutazioni ulteriori in ordine ad altri fattori invalidanti di diverso tenore, non omogenei tra loro.
L'impostazione della stima del danno neoplastico fonda i suoi principi su un tripode di fattori invalidanti e questi corrispondono:
Il primo al grado di disabilità indotto dal processo neoplastico;
Il secondo all'efficacia del trattamento, alle caratteristiche di questo ed alle conseguenze di detto trattamento;
Il terzo alla prognosi o meglio all'aspettativa di sopravvivenza libera da eventi annullanti il bene salute anche in via temporanea. Tali parametri cosi intesi, consentono peraltro di adeguare il giudizio medico legale ai progressi terapeutici. Il grado di disabilità è il primo degli elementi da osservarsi ai fini della valutazione dell'invalidità. Tale elemento condiziona una variabilità soggettiva d'apprezzamento molto alta, quasi mai comparabile tra individui con medesimo tipo di tumore.
Nel caso in esame quali sono le capacità fisiche residue conseguenti al cancro ed al suo trattamento?
Il ricorrente è stato sottoposto intervento chirurgico di asportazione del rene destro ed asportazione di melanoma regione spalla sin;
gli effetti negativi legati a detto trattamento sono stati responsabili, tra l'altro, di uno scadimento delle condizioni generali di salute ed inoltre la consapevolezza della diagnosi ha provocato sorpresa e incredulità, si è instaurata una sindrome ansioso depressiva con somatizzazioni caratterizzata da preoccupazioni ipocondriache con sintomi fisici interpretati dal ricorrente come segnali fisici di malattia.
Questo complesso morboso, tuttora presente, è responsabile, dal punto di vista psicologico di un abbassamento del tono dell'umore, del livello di autostima, ansia, angoscia e rallentamento psicomotorio.
Terzo fattore invalidante: PROGNOSI o meglio ASPETTATIVA di sopravvivenza libera da eventi annullanti il bene salute anche in via temporanea.
Il Carcinoma renale ed il melanoma sono tumori maligni del rene e della cute a prognosi incerta, il periziando deve sottoporsi ad indagini cliniche strumentali periodiche (follow-up).
Alla luce della diagnosi clinica e delle considerazioni medico legali su esposte ritengo equo assegnare una INVALIDITA' DELL 100% dall' 08/05/2023, come già riconosciuto dal ctu Dott.
[...]
, in quanto alla visita di revisione presso la CML di Agrigento il periziando era ancora Per_2 Pt_1 in follow-up, erano passati meno di cinque anni dalla diagnosi delle patologie neoplastiche.
CONCLUSIONI
Il RICORRENTE, Sig. è INVALIDO AL 100% dal 08/05/2023 CON REVISIONE Controparte_1
DI GIUDIZIO ad 1 anno (giugno 2026). ( vedi perizia in atti).
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico d'ufficio meritano di essere integralmente condivise perché immuni da vizi logici, adeguatamente motivate e basate su rigorosi accertamenti medico-legali e sulla documentazione sanitaria esaminata.
Va confermato, pertanto, la sussistenza dei sanitari requisiti per il riconoscimento dell'invalidità al
100%.
Va, pertanto, rigettato il ricorso e confermato il giudizio dell'ATP, riconoscendo Controparte_1
è invalido al 100% con decorrenza dal dall'8.5.2023 e revisione nel giugno 2026.
Le spese legali e le spese relative alla consulenza tecnica vanno poste definitivamente carico dell' Pt_1 con riferimento ad entrambe le fasi di giudizio (sommaria e di merito).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
- dichiara che è invalido al 100% con decorrenza dal dall'8.5.2023 e revisione nel Controparte_1 giugno 2026; CP_
- condanna l' resistente al pagamento in favore di delle spese di lite che liquida in € 1.500,00 oltre Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario;
- pone le spese di CTU a carico dell' (con riferimento ad entrambe le fasi, sommaria e di merito) Pt_1
Così deciso in Sciacca 07/11/2025
Il Giudice Onorario dott.ssa Anna Sandra Bandini