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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 26/06/2025, n. 6433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6433 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di NAPOLI
Sezione V CIVILE
Il Tribunale di Napoli, in persona del Giudice Unico Dr. Mario Ciccarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 4862/2024 del Ruolo Generale,
TRA
(c.f./p.iva ), in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 dagli Avv.ti Pietro Rocco di Torrepadula ed Enrico Romano, con cui elettivamente domicilia in Napoli, alla Via Santa Lucia n. 123;
- ATTORE -
CONTRO
(c.f. , in persona del Controparte_1 P.IVA_2
l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. dall'Avv. Marcella Esposito, con cui elettivamente domicilia in Napoli alla Via Consalvo, n. 97;
(c.f. ), in Controparte_2 P.IVA_3 persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, con cui elettivamente domicilia ope legis in Napoli, alla Via A. Diaz n. 11;
- CONVENUTE -
Oggetto: opposizione ex artt. 615 e 617 c.p.c. avverso la cartella di pagamento n.
07120180024311327000 notificata in data 15.02.2024
Conclusioni: all'udienza del 4 giugno 2024 le parti hanno concluso come da note scritte di udienza, chiedendo la decisione della causa SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 6 marzo 2024, ha convenuto in Parte_1 giudizio l' e il Controparte_1 Controparte_2
impugnando la cartella esattoriale in oggetto, dell'importo complessivo di €
[...]
1.861.549,31, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via preliminare e cautelare: 1) Sospendere l'efficacia esecutiva della cartella impugnata sussistendone, alla luce delle ragioni esposte, i presupposti di legge;
In via principale e nel merito: 2) Accertare e dichiarare la nullità e/o inesistenza e/o illegittimità della notificazione della cartella impugnata per le ragioni esposte nel presente atto;
3) Accertare e dichiarare la nullità e/o annullare e/o dichiarare inefficace, per le ragioni indicate nel presente atto, la cartella di pagamento opposta;
4) Accertare e dichiarare, altresì, l'inesistenza, infondatezza ed illegittimità, totale o parziale, del credito azionato con la cartella di pagamento opposta e del diritto da parte dei convenuti di richiedere, in tutto od in parte, la restituzione delle somme per cui è causa;
5) Vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, con attribuzione ai sottoscritti avvocati dichiaratisi all'uopo anticipatari ex art. 93 c.p.c., oltre rimborso, cpa ed iva come per legge”.
In particolare, parte attrice ha premesso che la pretesa sostanziale è stata iscritta a ruolo dal all'esito del Decreto Controparte_2
Ministeriale n. 2298 del 17/05/2017 di revoca che si assume notificato il 17.05.2017, per il recupero del credito di cui al finanziamento concesso alla per il Parte_1 programma di sviluppo precompetitivo relativo al progetto PIA Innovazione, Prog. n. A16 1098P 49437 – 13. Ha quindi dedotto di aver già impugnato altra cartella, per la medesima pretesa, innanzi al Tribunale di Napoli, che accoglieva la domanda con sentenza n. 10315/2021, rinvenendo il vizio di notifica a mezzo pec dell'atto; che l'appello proposto dall' avverso tale sentenza era stato Parte_2 dichiarato inammissibile;
che, non ancora passata in giudicato la sentenza d'appello, lo stesso aveva nuovamente notificato la cartella odiernamente opposta, per la medesima pretesa e nelle stesse invalide modalità già accertate con la sentenza innanzi richiamata. In diritto, ha pertanto lamentato, nuovamente, il vizio di notifica a mezzo pec della cartella, dolendosi della mancata indicazione della tipologia del file trasmesso, della mancata attestazione di conformità all'originale e dell'omessa indicazione del soggetto e della qualifica del firmatario, nonché l'assenza della relazione di notifica sottoscritta digitalmente con l'indicazione del mittente ed, infine, la provenienza da un indirizzo pec non inserito nei registri PP.AA. della Pubblica Amministrazione, elementi che avevano già condotto alla declaratoria di invalidità della precedente notifica. Ha inoltre eccepito l'omessa notifica degli atti prodromici alla cartella e l'assenza di un valido titolo esecutivo a fondamento della stessa. Ancora, ha eccepito il vizio della motivazione della cartella recante l'indicazione del decreto ministeriale di revoca mai notificato, senza indicazione dei motivi della
- 2 - pretesa, nonché senza indicazione e/o distinzione tra capitale ed interessi e, in tale ultimo caso, senza indicazione del tasso e del relativo criterio di calcolo. Infine, ha sostenuto l'insussistenza dei presupposti per la ripetizione delle somme erogate dal e, quindi, l'infondatezza della pretesa esattoriale. CP_2
Si è costituita l' deducendo l'infondatezza dei vizi di Controparte_1 notifica della cartella stante l'inequivocabile riferibilità della provenienza del messaggio elettronico e dei documenti allegati all' stessa, tenuto conto – CP_1 peraltro - della sanatoria prodottasi in ragione della proposta opposizione. Ha inoltre sostenuto la fungibilità delle sottoscrizioni digitali in formato CAdES o PAdES e l'assenza di uno specifico disconoscimento della conformità delle copie all'originale ex art. 2719 c.c. Ha inoltre contestato il dedotto difetto di motivazione della cartella corrispondente al modello legale e preceduta dalla notifica di ulteriori atti riguardanti la medesima pretesa (comunicazione preventiva ipotecaria e intimazioni di pagamento). Ha poi dedotto la carenza di legittimazione passiva in merito alle contestazioni prospettanti vizi della fase impositiva di cui ha lamentato la natura strumentale, avendo il convenuto già provveduto a depositare tutta la CP_2 documentazione attestante la regolarità del procedimento amministrativo nell'ambito del precedente giudizio di opposizione a cartella recante R.G. n. 14160/2018. Ha quindi concluso per il rigetto della domanda, con condanna per lite temeraria e con vittoria di spese e competenze di lite.
Si è costituta, altresì, l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli per il CP_2
resistendo all'azione. Ha eccepito il difetto di Controparte_2 CP_2 legittimazione circa i dedotti vizi della notifica della cartella;
l'avvenuta regolare notifica tramite pec dell'avvio del procedimento di revoca e del decreto di revoca dei contributi e – dunque - l'infondatezza dell'eccezione di carenza di motivazione della cartella, stante la chiara indicazione delle ragioni della pretesa creditoria nell'ambito dell'atto presupposto ritualmente notificato;
l'infondatezza dell'eccezione di irripetibilità delle somme per il mancato pagamento dell'ultima quota di finanziamento, precisando che la mancata erogazione era dipesa da una morosità ultrannuale della ditta e che tale contestazione non poteva giustificare l'eccezione di inadempimento comunicata dalla ditta perché inibita da un'espressa previsione del decreto di concessione;
l'infondatezza della contestazione del diritto di credito e della sua quantificazione atteso che la revoca si è imposta come provvedimento dovuto in ragione della morosità della ditta ai sensi del combinato disposto dell'art. 16, co. 5, della L. 46/1982, legge istitutiva dell'agevolazione e dell'art. 10, co. 3, lett. g) della Direttiva ministeriale del 16.1.2001 e che l'ammontare richiesto con la revoca derivava dai conteggi operati dalla BA d'LI che aveva contabilizzato debitamente i versamenti operati dalla ditta e conteggiato gli interessi ai sensi del citato art. 10, co. 4 della Direttiva ministeriale e delle circolari richiamate nel decreto
- 3 - di revoca secondo cui per l'ammontare degli interessi si applica l'art. 9, co. 4, del D.lgs. 123/1998 (tasso ufficiale di sconto vigente alla data dell'ordinativo di pagamento, ovvero alla data di concessione del credito di imposta, maggiorato di cinque punti percentuali). Ha pertanto richiesto il rigetto dell'istanza cautelare e dell'opposizione perché infondata in fatto e diritto, vinte le spese di lite.
All'udienza del 23 ottobre 2024 trattata in modalità scritta, ritenuti insussistenti i presupposti per concedere la richiesta inibitoria dell'efficacia della cartella, valutabile limitatamente alla contestazione della sussistenza e dell'ammontare del credito iscritto a ruolo, non anche per i motivi di opposizione agli atti, il giudizio è stato rinviato all'udienza del 4 giugno 2025 per la rimessione in decisione con i termini di cui all'art. 189 c.p.c.
A tale ultima udienza la causa è stata riservata in decisione su richiesta delle parti.
MOTIVAZIONE
L'opposizione è fondata e va accolta, per quanto di ragione, per le motivazioni che seguono.
La pretesa portata dall'atto impugnato rinviene fondamento nell'obbligo di restituzione degli importi di cui al finanziamento concesso alla dal Parte_1
convenuto per il programma di sviluppo precompetitivo relativo al CP_2 progetto PIA Innovazione, Prog. n. A16 1098P 49437 – 13, revocato con Decreto Ministeriale n. 2298 del 17.05.2017.
L'opposizione spiegata dalla società attrice ha natura mista. In parte risulta affidata a motivi ascrivibili all'opposizione agli atti (nullità della notifica della cartella, invalidità derivata per omessa notifica degli atti presupposti, difetto di motivazione), tempestivamente proposta attesa la notifica dell'atto introduttivo nel termine di decadenza di 20 gg. dalla notifica dell'atto opposto (art. 617 c.p.c.) ed, in altra parte, a motivi di opposizione all'esecuzione (insussistenza del titolo esecutivo, infondatezza della pretesa esattoriale e della sua quantificazione).
Tale qualificazione e i motivi propugnati depongono, quindi, senza dubbio in favore della sussistenza della legittimazione passiva tanto dell'ente che ha formato e notificato l'atto impugnato, quanto dell'ente creditore sostanziale, stante l'operata contestazione della sussistenza del credito.
Venendo quindi all'esame dei motivi proposti, si impone preliminarmente il vaglio dell'eccezione di nullità della notifica pec della cartella opposta.
- 4 - La parte lamenta in primo luogo la nullità della notifica proveniente da indirizzo pec non censito nei pubblici registri.
In tema di notifica a mezzo pec della cartella, va richiamata la disposizione di cui all'art. 26, co. 2 D.P.R. n. 602/1973 che dispone: "la notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 11/02/2005 n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge. Tali elenchi sono consultabili, anche in via telematica, dagli agenti della riscossione. Non si applica l'articolo 149 bis del codice di procedura civile".
Inoltre, secondo l'art. 3 bis L. n. 53/1994, la notifica di qualunque atto (non solo fiscale, ma anche civile, penale, amministrativo, contabile e stragiudiziale) può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi.
L'art. 16 ter del D. L. n. 179/2012, convertito in legge n. 221/2012 prevede che "a decorrere dal 15 dicembre 2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa e stragiudiziale, si intendono per pubblici elenchi quelli previsti dagli artt. 4 e 16, co. 12 del presente Decreto, ovvero IPA, Reginde e Inipec".
In ordine alla validità della notifica a mezzo pec eseguita da un indirizzo non presente nei pubblici elenchi, si è riscontrato un contrasto nella giurisprudenza di merito. Tra le opposte conclusioni, un indirizzo ha ritenuto inesistente la notificazione eseguita a mezzo PEC da un mittente del tutto sconosciuto e non presente nel “pubblico elenco” e, quindi, in modo insanabilmente difforme rispetto allo schema legale tipico stabilito dalla specifica normativa di riferimento.
Senonché, recentemente, sulla questione è intervenuta la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 982/2023 affermando il principio, cui questo Giudicante ritiene di aderire, secondo cui la notifica eseguita a mezzo pec utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul sito “internet”, ma non risultante nei pubblici elenchi, non può essere ritenuta nulla o addirittura inesistente ove la stessa consenta, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza e all'oggetto.
Il Giudice di legittimità, in particolare, ha sostenuto che non vi è lesione del diritto di difesa in presenza della mancata allegazione del pregiudizio arrecato alle ragioni del contribuente dalla profilata invalidità della notifica, evidenziando, altresì, che, una diversa conclusione, sarebbe “smaccatamente contraria ai principi di buona fede, correttezza e solidarietà di cui agli artt. 1175, 1375 c. c. e 2 Costituzione”.
L'arresto è stato ulteriormente avallato in sede di legittimità dalla pronuncia n. 18684/2023 che ha affermato “in tema di notificazione a mezzo pec della cartella
- 5 - esattoriale, da parte dell'agente della riscossione, l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia "ex se" la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro”.
Il principio è stato richiamato e ribadito dalla recentissima ordinanza n. 14407/2025 della Suprema Corte di Cassazione in cui si è evidenziato che l'astratta prospettazione del rischio di incorrere, ad esempio, in “malware” all'apertura del messaggio non integra il riferito concreto pregiudizio invalidante la notifica, tanto più che l'apertura del messaggio era avvenuta con conseguente impugnazione dell'atto notificato.
Nella specie, pertanto, sebbene l'indirizzo pec del concessionario mittente non sia censito nei pubblici registri, circostanza incontestata, la parte opponente ha lamentato il vizio in quanto tale, senza prospettare alcun concreto conseguente pregiudizio se non l'incertezza derivante, in astratto, dall'impiego di un indirizzo pec diverso da quelli censiti nei pubblici registri, trovando piena ragion d'essere la sanatoria per raggiungimento dello scopo di cui all'art. 156 c.p.c. sottesa alle decisioni richiamate, stante la sicura riferibilità del dominio al mittente agente della riscossione.
Il preteso vulnus difensivo neppure può discendere dalla mera contestazione della conformità dell'atto notificato in allegato al messaggio pec.
In merito la Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 28852/2023, ha ribadito che "la notifica della cartella di pagamento può avvenire, indifferentemente, sia allegando al messaggio PEC un documento informatico, che sia duplicato informatico dell'atto originario (il c.d. "atto nativo digitale"), sia mediante una copia per immagini su supporto informatico di documento in originale cartaceo (la c.d. "copia informatica")", ossia un file in formato PDF (portable document format), con l'ulteriore precisazione, che «nessuna norma di legge impone che la copia su supporto informatico della cartella di pagamento in origine cartacea, notificata dall'agente della riscossione tramite PEC, venga poi sottoscritta con firma digitale». Pertanto, l'omessa sottoscrizione della cartella di pagamento, inviata tramite PEC, non rende inesistente la notificazione. Infatti, «l'esistenza dell'atto non dipende dall'apposizione di una sottoscrizione, ma dal fatto che esso sia inequivocabilmente riferibile all'organo amministrativo titolare del potere di emetterlo, nonché dalla conformità dello stesso al modello approvato con decreto ministeriale ai sensi dell'art. 25 del D.p.r. n. 602 del 1973».
Nella specie, peraltro, il file allegato risulta sottoscritto digitalmente ed oramai la giurisprudenza di legittimità è concorde nell'affermare l'equivalenza tra il formato
- 6 - CAdES e PAdES ai fini della validità della sottoscrizione (ex multis, Cass. civ., S.U. sent. n. 10266/2018).
Ne discende l'infondatezza dell'eccezione anche con riferimento all'assunta incompetenza del funzionario che ha formato la cartella, tenuto conto che nel modello legale l'imputabilità all'agente della riscossione, come precisato, non deriva dalla sottoscrizione del funzionario e che l'asserita incompetenza avrebbe dovuto essere comunque dimostrata dall'attore che l'ha eccepita.
Ancora, con riferimento alla doglianza secondo la quale, a giudizio della società attrice, vi sarebbe un'inesistenza della notifica della cartella di pagamento, in quanto la stessa sarebbe stata notificata a mezzo Pec senza relata di notifica, va sottolineato come l'art. 26, co. 2 d.P.R. n. 602/1973 stabilisce che la notifica della cartella può essere eseguita a mezzo Pec all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata IniPec, precisando che, in tal caso, si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del d.P.R. n. 600/1973.
Ebbene, le norme richiamate non prevedono la compilazione di una relata di notifica da parte dell' , proprio in ragione della specificità di questa Parte_2 modalità di notifica, che non richiede la presenza di un ufficiale notificatore.
Inoltre, la natura sostanziale e non processuale della cartella di pagamento non osta all'applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale (considerato, per di più, che l'articolo 60 d.P.R. n. 600/1973 in materia di notificazione dell'avviso di accertamento, rinvia alle norme sulle notificazioni nel processo civile), con la conseguenza che, in caso di irritualità della notificazione della cartella di pagamento, deve trovare applicazione l'istituto della sanatoria del vizio dell'atto per raggiungimento dello scopo (art.156 c.p.c.).
Venendo, invece all'eccezione di invalidità della cartella per l'omessa notifica degli atti prodromici, va rilevato che, mentre risulta provata la notifica dell'avvio del procedimento di revoca, non sussiste prova del titolo esecutivo sotteso alla cartella, ovvero del decreto di revoca richiamato in cartella nel dettaglio del ruolo.
Sul piano istruttorio giova evidenziare che il convenuto ha prodotto una CP_2 copia informatica delle stampe analogiche dei messaggi pec di accettazione e consegna della notifica della comunicazione di avvio del procedimento di revoca, mentre ha depositato due files pdf asseritamente attestanti la notifica del decreto di revoca delle agevolazioni concesse.
Ebbene, rata la possibilità di notificare i suddetti atti e provvedimenti avvalendosi delle modalità di trasmissione telematica (PEC) al domicilio digitale del destinatario, va osservato, in ordine alla questione specifica dell'attitudine probatoria dei
- 7 - documenti così prodotti, che non trattandosi di atti giudiziari non trova applicazione il principio per cui, ai sensi degli artt. 3 bis, comma 3 e 9, comma 1 e 1 bis, 11 L.
53/1994 e 19 bis, comma 5 delle specifiche tecniche del Provvedimento 16.4.2014 del Responsabile dei Sistemi informativi automatizzati del Ministero della Giustizia, la prova dell'avvenuta notifica a mezzo PEC deve obbligatoriamente essere offerta a mezzo deposito telematico dell'atto notificato, delle ricevute di accettazione e consegna con estensione “.eml” o “.msg” e della ricevuta “DatiAtto.xml” contenente i dati identificativi delle predette ricevute.
Nella fattispecie va richiamata, piuttosto, la normativa generale dettata in materia dal Codice dell'amministrazione Digitale, e segnatamente l'art. 23, comma 2, a lume del quale «le copie e gli estratti su supporto analogico del documento informatico, conformi alle vigenti regole tecniche, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale se la loro conformità non è espressamente disconosciuta. Resta fermo, ove previsto l'obbligo di conservazione dell'originale informatico».
In altri termini, la prova della notifica sarà da ritenersi data se la conformità all'originale di tale copia, in tutte le sue componenti, è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato (art. 23, comma 1, dlt 82/2005) o se la conformità di esse (per quanto prive dell'attestazione) non sia disconosciuta dal contribuente (art. 23, comma 2, dlt 82/2005).
Dunque, nel caso della notificazione a mezzo posta, l'avvenuta notificazione viene provata attraverso l'esibizione dell'avviso di ricevimento compilato dall'agente postale. Nel caso, invece, della posta elettronica certificata, la prova della notificazione (pur se non sino a querela di falso ma sino a prova contraria, come affermato dalla sentenza n. 15035 del 21 luglio 2016 della Corte di Cassazione) è assolta dai due messaggi elettronici previsti dall'art. 6 del d.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68 (regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata a norma dell'art. 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3) che così recita nei primi sei commi che qui rilevano: “1. Il gestore di posta elettronica certificata utilizzato dal mittente fornisce al mittente stesso la ricevuta di accettazione nella quale sono contenuti i dati di certificazione che costituiscono prova dell'avvenuta spedizione di un messaggio di posta elettronica certificata.
2. Il gestore di posta elettronica certificata utilizzato dal destinatario fornisce al mittente, all'indirizzo elettronico del mittente, la ricevuta di avvenuta consegna.
3. La ricevuta di avvenuta consegna fornisce al mittente prova che il suo messaggio di posta elettronica certificata è effettivamente pervenuto all'indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario e certifica il momento della consegna tramite un testo, leggibile dal mittente, contenente i dati di certificazione.
4. La ricevuta di avvenuta consegna può contenere anche la copia completa del messaggio di posta elettronica certificata consegnato secondo quanto specificato dalle regole tecniche di cui all'articolo 17. 5. La ricevuta di avvenuta consegna è rilasciata contestualmente alla consegna del messaggio di posta elettronica certificata nella
- 8 - casella di posta elettronica messa a disposizione del destinatario dal gestore, indipendentemente dall'avvenuta lettura da parte del soggetto destinatario.
6. La ricevuta di avvenuta consegna è emessa esclusivamente a fronte della ricezione di una busta di trasporto valida secondo le modalità previste dalle regole tecniche di cui all'articolo 17”.
L'art. 48 CAD prevede al comma 3 che “La data e l'ora di trasmissione e di ricezione di un documento informatico trasmesso ai sensi del comma 1 (tramite PEC ndr) sono opponibili ai terzi se conformi alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, ed alle relative regole tecniche, ovvero conformi al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1”.
Infine, la ricevuta di avvenuta consegna (RdAC), ai sensi dell'art. 9 del d.P.R. n. 68/2005 e delle regole tecniche di cui al DPCM 2 novembre 2015 è sottoscritta con la firma del gestore di posta elettronica certificata del destinatario e viene, quindi, emessa dal punto di consegna al mittente nel momento in cui il messaggio è inserito nella casella di posta elettronica certificata del destinatario e secondo i precitato comma 3 dell'art. 6 d.P.R. n. 68/2005 “fornisce al mittente prova che il suo messaggio di posta elettronica certificata è effettivamente pervenuto all'indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario e certifica il momento della consegna tramite un testo, leggibile dal mittente, contenente i dati di certificazione”, e la data e l'ora della ricezione è opponibile a terzi ai sensi del già richiamato art. 48 CAD.
Facendo applicazione di quanto precede al caso di specie, ne discende che per le stampe delle ricevute di accettazione e consegna della comunicazione pec dell'avvio del procedimento di revoca si è in presenza di documenti analogici che sono copia di originari documenti informatici versati in atti, in effetti, privi di attestazione di conformità.
In merito, va tuttavia rilevato che parte attrice, nella prima difesa successiva alla costituzione del convenuto e, quindi nelle memorie ex art 171 ter c.p.c., ha CP_2 contestato la sussistenza di prova della notifica degli atti prodromici, impugnando espressamente la validità dei files attestanti la consegna tramite pec del decreto di revoca senza, però, dolersi specificamente della non conformità all'originale dei files pdf delle stampe delle ricevute pec della comunicazione di avvio del procedimento di revoca. Solo negli scritti conclusionali la parte ha addotto l'inutilizzabilità della documentazione così prodotta perché le ricevute di accettazione e consegna del messaggio pec non sono state depositate in formato telematico (.eml).
La contestazione deve dirsi, pertanto, tardiva con conseguente utilizzabilità dei documenti prodotti, dovendosi affermare la sussistenza di prova della notifica dell'avvio del procedimento di revoca.
- 9 - Non altrettanto può dirsi per i files prodotti a riprova dell'avvenuta notifica pec del decreto di revoca.
Parte attrice, difatti, ha tempestivamente eccepito l'inutilizzabilità di tali file pdf (vd. memorie ex art. 171 ter n.1 c.p.c.) che non solo sono prive di qualsivoglia attestazione di conformità e non sono in formato .eml ma, a ben vedere, neppure costituiscono copia analogica del documento informatico, risultando alla semplice analisi prive dei requisiti prescritti dal combinato disposto degli artt. 6 e 9 d.P.R. n. 68/2005, mancando anche la firma digitale del gestore di posta, e di cui agli artt. 23 e 48 CAD, cosicché non può dirsi raggiunto lo scopo del valore legale della notifica pec che discende proprio dalla prova certa di ricezione del messaggio costituita dalle ridette ricevute elettroniche corredate del prescritto contenuto e dalle prescritte specifiche tecniche.
Ne consegue che non sussiste prova valida dell'intervenuta notifica del Decreto Ministeriale n. 2298 del 17.05.2017 di revoca delle agevolazioni richiamato in cartella che, per stessa ammissione dell'opposto ente creditore, costituisce il titolo esecutivo sotteso all'atto opposto.
La cartella va, quindi, annullata per invalidità derivata, con accoglimento della domanda proposta e con assorbimento di ogni ulteriore questione.
Le spese di lite, tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio caratterizzato dalla fondatezza della domanda limitatamente ad un profilo di censura e dalla manifesta infondatezza di tutti gli altri motivi di opposizione, sono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 nei confronti di e del Controparte_1 Controparte_2
, iscritta al n. 4862/2024 del R.G., così provvede:
[...]
1. accoglie l'opposizione nei limiti indicati nella parte motiva;
per l'effetto,
2. annulla la cartella impugnata;
3. compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Napoli il 25 giugno 2025 Il Giudice
Dr. Mario Ciccarelli
- 10 -
TRIBUNALE di NAPOLI
Sezione V CIVILE
Il Tribunale di Napoli, in persona del Giudice Unico Dr. Mario Ciccarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 4862/2024 del Ruolo Generale,
TRA
(c.f./p.iva ), in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 dagli Avv.ti Pietro Rocco di Torrepadula ed Enrico Romano, con cui elettivamente domicilia in Napoli, alla Via Santa Lucia n. 123;
- ATTORE -
CONTRO
(c.f. , in persona del Controparte_1 P.IVA_2
l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. dall'Avv. Marcella Esposito, con cui elettivamente domicilia in Napoli alla Via Consalvo, n. 97;
(c.f. ), in Controparte_2 P.IVA_3 persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, con cui elettivamente domicilia ope legis in Napoli, alla Via A. Diaz n. 11;
- CONVENUTE -
Oggetto: opposizione ex artt. 615 e 617 c.p.c. avverso la cartella di pagamento n.
07120180024311327000 notificata in data 15.02.2024
Conclusioni: all'udienza del 4 giugno 2024 le parti hanno concluso come da note scritte di udienza, chiedendo la decisione della causa SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 6 marzo 2024, ha convenuto in Parte_1 giudizio l' e il Controparte_1 Controparte_2
impugnando la cartella esattoriale in oggetto, dell'importo complessivo di €
[...]
1.861.549,31, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via preliminare e cautelare: 1) Sospendere l'efficacia esecutiva della cartella impugnata sussistendone, alla luce delle ragioni esposte, i presupposti di legge;
In via principale e nel merito: 2) Accertare e dichiarare la nullità e/o inesistenza e/o illegittimità della notificazione della cartella impugnata per le ragioni esposte nel presente atto;
3) Accertare e dichiarare la nullità e/o annullare e/o dichiarare inefficace, per le ragioni indicate nel presente atto, la cartella di pagamento opposta;
4) Accertare e dichiarare, altresì, l'inesistenza, infondatezza ed illegittimità, totale o parziale, del credito azionato con la cartella di pagamento opposta e del diritto da parte dei convenuti di richiedere, in tutto od in parte, la restituzione delle somme per cui è causa;
5) Vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, con attribuzione ai sottoscritti avvocati dichiaratisi all'uopo anticipatari ex art. 93 c.p.c., oltre rimborso, cpa ed iva come per legge”.
In particolare, parte attrice ha premesso che la pretesa sostanziale è stata iscritta a ruolo dal all'esito del Decreto Controparte_2
Ministeriale n. 2298 del 17/05/2017 di revoca che si assume notificato il 17.05.2017, per il recupero del credito di cui al finanziamento concesso alla per il Parte_1 programma di sviluppo precompetitivo relativo al progetto PIA Innovazione, Prog. n. A16 1098P 49437 – 13. Ha quindi dedotto di aver già impugnato altra cartella, per la medesima pretesa, innanzi al Tribunale di Napoli, che accoglieva la domanda con sentenza n. 10315/2021, rinvenendo il vizio di notifica a mezzo pec dell'atto; che l'appello proposto dall' avverso tale sentenza era stato Parte_2 dichiarato inammissibile;
che, non ancora passata in giudicato la sentenza d'appello, lo stesso aveva nuovamente notificato la cartella odiernamente opposta, per la medesima pretesa e nelle stesse invalide modalità già accertate con la sentenza innanzi richiamata. In diritto, ha pertanto lamentato, nuovamente, il vizio di notifica a mezzo pec della cartella, dolendosi della mancata indicazione della tipologia del file trasmesso, della mancata attestazione di conformità all'originale e dell'omessa indicazione del soggetto e della qualifica del firmatario, nonché l'assenza della relazione di notifica sottoscritta digitalmente con l'indicazione del mittente ed, infine, la provenienza da un indirizzo pec non inserito nei registri PP.AA. della Pubblica Amministrazione, elementi che avevano già condotto alla declaratoria di invalidità della precedente notifica. Ha inoltre eccepito l'omessa notifica degli atti prodromici alla cartella e l'assenza di un valido titolo esecutivo a fondamento della stessa. Ancora, ha eccepito il vizio della motivazione della cartella recante l'indicazione del decreto ministeriale di revoca mai notificato, senza indicazione dei motivi della
- 2 - pretesa, nonché senza indicazione e/o distinzione tra capitale ed interessi e, in tale ultimo caso, senza indicazione del tasso e del relativo criterio di calcolo. Infine, ha sostenuto l'insussistenza dei presupposti per la ripetizione delle somme erogate dal e, quindi, l'infondatezza della pretesa esattoriale. CP_2
Si è costituita l' deducendo l'infondatezza dei vizi di Controparte_1 notifica della cartella stante l'inequivocabile riferibilità della provenienza del messaggio elettronico e dei documenti allegati all' stessa, tenuto conto – CP_1 peraltro - della sanatoria prodottasi in ragione della proposta opposizione. Ha inoltre sostenuto la fungibilità delle sottoscrizioni digitali in formato CAdES o PAdES e l'assenza di uno specifico disconoscimento della conformità delle copie all'originale ex art. 2719 c.c. Ha inoltre contestato il dedotto difetto di motivazione della cartella corrispondente al modello legale e preceduta dalla notifica di ulteriori atti riguardanti la medesima pretesa (comunicazione preventiva ipotecaria e intimazioni di pagamento). Ha poi dedotto la carenza di legittimazione passiva in merito alle contestazioni prospettanti vizi della fase impositiva di cui ha lamentato la natura strumentale, avendo il convenuto già provveduto a depositare tutta la CP_2 documentazione attestante la regolarità del procedimento amministrativo nell'ambito del precedente giudizio di opposizione a cartella recante R.G. n. 14160/2018. Ha quindi concluso per il rigetto della domanda, con condanna per lite temeraria e con vittoria di spese e competenze di lite.
Si è costituta, altresì, l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli per il CP_2
resistendo all'azione. Ha eccepito il difetto di Controparte_2 CP_2 legittimazione circa i dedotti vizi della notifica della cartella;
l'avvenuta regolare notifica tramite pec dell'avvio del procedimento di revoca e del decreto di revoca dei contributi e – dunque - l'infondatezza dell'eccezione di carenza di motivazione della cartella, stante la chiara indicazione delle ragioni della pretesa creditoria nell'ambito dell'atto presupposto ritualmente notificato;
l'infondatezza dell'eccezione di irripetibilità delle somme per il mancato pagamento dell'ultima quota di finanziamento, precisando che la mancata erogazione era dipesa da una morosità ultrannuale della ditta e che tale contestazione non poteva giustificare l'eccezione di inadempimento comunicata dalla ditta perché inibita da un'espressa previsione del decreto di concessione;
l'infondatezza della contestazione del diritto di credito e della sua quantificazione atteso che la revoca si è imposta come provvedimento dovuto in ragione della morosità della ditta ai sensi del combinato disposto dell'art. 16, co. 5, della L. 46/1982, legge istitutiva dell'agevolazione e dell'art. 10, co. 3, lett. g) della Direttiva ministeriale del 16.1.2001 e che l'ammontare richiesto con la revoca derivava dai conteggi operati dalla BA d'LI che aveva contabilizzato debitamente i versamenti operati dalla ditta e conteggiato gli interessi ai sensi del citato art. 10, co. 4 della Direttiva ministeriale e delle circolari richiamate nel decreto
- 3 - di revoca secondo cui per l'ammontare degli interessi si applica l'art. 9, co. 4, del D.lgs. 123/1998 (tasso ufficiale di sconto vigente alla data dell'ordinativo di pagamento, ovvero alla data di concessione del credito di imposta, maggiorato di cinque punti percentuali). Ha pertanto richiesto il rigetto dell'istanza cautelare e dell'opposizione perché infondata in fatto e diritto, vinte le spese di lite.
All'udienza del 23 ottobre 2024 trattata in modalità scritta, ritenuti insussistenti i presupposti per concedere la richiesta inibitoria dell'efficacia della cartella, valutabile limitatamente alla contestazione della sussistenza e dell'ammontare del credito iscritto a ruolo, non anche per i motivi di opposizione agli atti, il giudizio è stato rinviato all'udienza del 4 giugno 2025 per la rimessione in decisione con i termini di cui all'art. 189 c.p.c.
A tale ultima udienza la causa è stata riservata in decisione su richiesta delle parti.
MOTIVAZIONE
L'opposizione è fondata e va accolta, per quanto di ragione, per le motivazioni che seguono.
La pretesa portata dall'atto impugnato rinviene fondamento nell'obbligo di restituzione degli importi di cui al finanziamento concesso alla dal Parte_1
convenuto per il programma di sviluppo precompetitivo relativo al CP_2 progetto PIA Innovazione, Prog. n. A16 1098P 49437 – 13, revocato con Decreto Ministeriale n. 2298 del 17.05.2017.
L'opposizione spiegata dalla società attrice ha natura mista. In parte risulta affidata a motivi ascrivibili all'opposizione agli atti (nullità della notifica della cartella, invalidità derivata per omessa notifica degli atti presupposti, difetto di motivazione), tempestivamente proposta attesa la notifica dell'atto introduttivo nel termine di decadenza di 20 gg. dalla notifica dell'atto opposto (art. 617 c.p.c.) ed, in altra parte, a motivi di opposizione all'esecuzione (insussistenza del titolo esecutivo, infondatezza della pretesa esattoriale e della sua quantificazione).
Tale qualificazione e i motivi propugnati depongono, quindi, senza dubbio in favore della sussistenza della legittimazione passiva tanto dell'ente che ha formato e notificato l'atto impugnato, quanto dell'ente creditore sostanziale, stante l'operata contestazione della sussistenza del credito.
Venendo quindi all'esame dei motivi proposti, si impone preliminarmente il vaglio dell'eccezione di nullità della notifica pec della cartella opposta.
- 4 - La parte lamenta in primo luogo la nullità della notifica proveniente da indirizzo pec non censito nei pubblici registri.
In tema di notifica a mezzo pec della cartella, va richiamata la disposizione di cui all'art. 26, co. 2 D.P.R. n. 602/1973 che dispone: "la notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 11/02/2005 n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge. Tali elenchi sono consultabili, anche in via telematica, dagli agenti della riscossione. Non si applica l'articolo 149 bis del codice di procedura civile".
Inoltre, secondo l'art. 3 bis L. n. 53/1994, la notifica di qualunque atto (non solo fiscale, ma anche civile, penale, amministrativo, contabile e stragiudiziale) può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi.
L'art. 16 ter del D. L. n. 179/2012, convertito in legge n. 221/2012 prevede che "a decorrere dal 15 dicembre 2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa e stragiudiziale, si intendono per pubblici elenchi quelli previsti dagli artt. 4 e 16, co. 12 del presente Decreto, ovvero IPA, Reginde e Inipec".
In ordine alla validità della notifica a mezzo pec eseguita da un indirizzo non presente nei pubblici elenchi, si è riscontrato un contrasto nella giurisprudenza di merito. Tra le opposte conclusioni, un indirizzo ha ritenuto inesistente la notificazione eseguita a mezzo PEC da un mittente del tutto sconosciuto e non presente nel “pubblico elenco” e, quindi, in modo insanabilmente difforme rispetto allo schema legale tipico stabilito dalla specifica normativa di riferimento.
Senonché, recentemente, sulla questione è intervenuta la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 982/2023 affermando il principio, cui questo Giudicante ritiene di aderire, secondo cui la notifica eseguita a mezzo pec utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul sito “internet”, ma non risultante nei pubblici elenchi, non può essere ritenuta nulla o addirittura inesistente ove la stessa consenta, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza e all'oggetto.
Il Giudice di legittimità, in particolare, ha sostenuto che non vi è lesione del diritto di difesa in presenza della mancata allegazione del pregiudizio arrecato alle ragioni del contribuente dalla profilata invalidità della notifica, evidenziando, altresì, che, una diversa conclusione, sarebbe “smaccatamente contraria ai principi di buona fede, correttezza e solidarietà di cui agli artt. 1175, 1375 c. c. e 2 Costituzione”.
L'arresto è stato ulteriormente avallato in sede di legittimità dalla pronuncia n. 18684/2023 che ha affermato “in tema di notificazione a mezzo pec della cartella
- 5 - esattoriale, da parte dell'agente della riscossione, l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia "ex se" la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro”.
Il principio è stato richiamato e ribadito dalla recentissima ordinanza n. 14407/2025 della Suprema Corte di Cassazione in cui si è evidenziato che l'astratta prospettazione del rischio di incorrere, ad esempio, in “malware” all'apertura del messaggio non integra il riferito concreto pregiudizio invalidante la notifica, tanto più che l'apertura del messaggio era avvenuta con conseguente impugnazione dell'atto notificato.
Nella specie, pertanto, sebbene l'indirizzo pec del concessionario mittente non sia censito nei pubblici registri, circostanza incontestata, la parte opponente ha lamentato il vizio in quanto tale, senza prospettare alcun concreto conseguente pregiudizio se non l'incertezza derivante, in astratto, dall'impiego di un indirizzo pec diverso da quelli censiti nei pubblici registri, trovando piena ragion d'essere la sanatoria per raggiungimento dello scopo di cui all'art. 156 c.p.c. sottesa alle decisioni richiamate, stante la sicura riferibilità del dominio al mittente agente della riscossione.
Il preteso vulnus difensivo neppure può discendere dalla mera contestazione della conformità dell'atto notificato in allegato al messaggio pec.
In merito la Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 28852/2023, ha ribadito che "la notifica della cartella di pagamento può avvenire, indifferentemente, sia allegando al messaggio PEC un documento informatico, che sia duplicato informatico dell'atto originario (il c.d. "atto nativo digitale"), sia mediante una copia per immagini su supporto informatico di documento in originale cartaceo (la c.d. "copia informatica")", ossia un file in formato PDF (portable document format), con l'ulteriore precisazione, che «nessuna norma di legge impone che la copia su supporto informatico della cartella di pagamento in origine cartacea, notificata dall'agente della riscossione tramite PEC, venga poi sottoscritta con firma digitale». Pertanto, l'omessa sottoscrizione della cartella di pagamento, inviata tramite PEC, non rende inesistente la notificazione. Infatti, «l'esistenza dell'atto non dipende dall'apposizione di una sottoscrizione, ma dal fatto che esso sia inequivocabilmente riferibile all'organo amministrativo titolare del potere di emetterlo, nonché dalla conformità dello stesso al modello approvato con decreto ministeriale ai sensi dell'art. 25 del D.p.r. n. 602 del 1973».
Nella specie, peraltro, il file allegato risulta sottoscritto digitalmente ed oramai la giurisprudenza di legittimità è concorde nell'affermare l'equivalenza tra il formato
- 6 - CAdES e PAdES ai fini della validità della sottoscrizione (ex multis, Cass. civ., S.U. sent. n. 10266/2018).
Ne discende l'infondatezza dell'eccezione anche con riferimento all'assunta incompetenza del funzionario che ha formato la cartella, tenuto conto che nel modello legale l'imputabilità all'agente della riscossione, come precisato, non deriva dalla sottoscrizione del funzionario e che l'asserita incompetenza avrebbe dovuto essere comunque dimostrata dall'attore che l'ha eccepita.
Ancora, con riferimento alla doglianza secondo la quale, a giudizio della società attrice, vi sarebbe un'inesistenza della notifica della cartella di pagamento, in quanto la stessa sarebbe stata notificata a mezzo Pec senza relata di notifica, va sottolineato come l'art. 26, co. 2 d.P.R. n. 602/1973 stabilisce che la notifica della cartella può essere eseguita a mezzo Pec all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata IniPec, precisando che, in tal caso, si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del d.P.R. n. 600/1973.
Ebbene, le norme richiamate non prevedono la compilazione di una relata di notifica da parte dell' , proprio in ragione della specificità di questa Parte_2 modalità di notifica, che non richiede la presenza di un ufficiale notificatore.
Inoltre, la natura sostanziale e non processuale della cartella di pagamento non osta all'applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale (considerato, per di più, che l'articolo 60 d.P.R. n. 600/1973 in materia di notificazione dell'avviso di accertamento, rinvia alle norme sulle notificazioni nel processo civile), con la conseguenza che, in caso di irritualità della notificazione della cartella di pagamento, deve trovare applicazione l'istituto della sanatoria del vizio dell'atto per raggiungimento dello scopo (art.156 c.p.c.).
Venendo, invece all'eccezione di invalidità della cartella per l'omessa notifica degli atti prodromici, va rilevato che, mentre risulta provata la notifica dell'avvio del procedimento di revoca, non sussiste prova del titolo esecutivo sotteso alla cartella, ovvero del decreto di revoca richiamato in cartella nel dettaglio del ruolo.
Sul piano istruttorio giova evidenziare che il convenuto ha prodotto una CP_2 copia informatica delle stampe analogiche dei messaggi pec di accettazione e consegna della notifica della comunicazione di avvio del procedimento di revoca, mentre ha depositato due files pdf asseritamente attestanti la notifica del decreto di revoca delle agevolazioni concesse.
Ebbene, rata la possibilità di notificare i suddetti atti e provvedimenti avvalendosi delle modalità di trasmissione telematica (PEC) al domicilio digitale del destinatario, va osservato, in ordine alla questione specifica dell'attitudine probatoria dei
- 7 - documenti così prodotti, che non trattandosi di atti giudiziari non trova applicazione il principio per cui, ai sensi degli artt. 3 bis, comma 3 e 9, comma 1 e 1 bis, 11 L.
53/1994 e 19 bis, comma 5 delle specifiche tecniche del Provvedimento 16.4.2014 del Responsabile dei Sistemi informativi automatizzati del Ministero della Giustizia, la prova dell'avvenuta notifica a mezzo PEC deve obbligatoriamente essere offerta a mezzo deposito telematico dell'atto notificato, delle ricevute di accettazione e consegna con estensione “.eml” o “.msg” e della ricevuta “DatiAtto.xml” contenente i dati identificativi delle predette ricevute.
Nella fattispecie va richiamata, piuttosto, la normativa generale dettata in materia dal Codice dell'amministrazione Digitale, e segnatamente l'art. 23, comma 2, a lume del quale «le copie e gli estratti su supporto analogico del documento informatico, conformi alle vigenti regole tecniche, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale se la loro conformità non è espressamente disconosciuta. Resta fermo, ove previsto l'obbligo di conservazione dell'originale informatico».
In altri termini, la prova della notifica sarà da ritenersi data se la conformità all'originale di tale copia, in tutte le sue componenti, è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato (art. 23, comma 1, dlt 82/2005) o se la conformità di esse (per quanto prive dell'attestazione) non sia disconosciuta dal contribuente (art. 23, comma 2, dlt 82/2005).
Dunque, nel caso della notificazione a mezzo posta, l'avvenuta notificazione viene provata attraverso l'esibizione dell'avviso di ricevimento compilato dall'agente postale. Nel caso, invece, della posta elettronica certificata, la prova della notificazione (pur se non sino a querela di falso ma sino a prova contraria, come affermato dalla sentenza n. 15035 del 21 luglio 2016 della Corte di Cassazione) è assolta dai due messaggi elettronici previsti dall'art. 6 del d.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68 (regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata a norma dell'art. 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3) che così recita nei primi sei commi che qui rilevano: “1. Il gestore di posta elettronica certificata utilizzato dal mittente fornisce al mittente stesso la ricevuta di accettazione nella quale sono contenuti i dati di certificazione che costituiscono prova dell'avvenuta spedizione di un messaggio di posta elettronica certificata.
2. Il gestore di posta elettronica certificata utilizzato dal destinatario fornisce al mittente, all'indirizzo elettronico del mittente, la ricevuta di avvenuta consegna.
3. La ricevuta di avvenuta consegna fornisce al mittente prova che il suo messaggio di posta elettronica certificata è effettivamente pervenuto all'indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario e certifica il momento della consegna tramite un testo, leggibile dal mittente, contenente i dati di certificazione.
4. La ricevuta di avvenuta consegna può contenere anche la copia completa del messaggio di posta elettronica certificata consegnato secondo quanto specificato dalle regole tecniche di cui all'articolo 17. 5. La ricevuta di avvenuta consegna è rilasciata contestualmente alla consegna del messaggio di posta elettronica certificata nella
- 8 - casella di posta elettronica messa a disposizione del destinatario dal gestore, indipendentemente dall'avvenuta lettura da parte del soggetto destinatario.
6. La ricevuta di avvenuta consegna è emessa esclusivamente a fronte della ricezione di una busta di trasporto valida secondo le modalità previste dalle regole tecniche di cui all'articolo 17”.
L'art. 48 CAD prevede al comma 3 che “La data e l'ora di trasmissione e di ricezione di un documento informatico trasmesso ai sensi del comma 1 (tramite PEC ndr) sono opponibili ai terzi se conformi alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, ed alle relative regole tecniche, ovvero conformi al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1”.
Infine, la ricevuta di avvenuta consegna (RdAC), ai sensi dell'art. 9 del d.P.R. n. 68/2005 e delle regole tecniche di cui al DPCM 2 novembre 2015 è sottoscritta con la firma del gestore di posta elettronica certificata del destinatario e viene, quindi, emessa dal punto di consegna al mittente nel momento in cui il messaggio è inserito nella casella di posta elettronica certificata del destinatario e secondo i precitato comma 3 dell'art. 6 d.P.R. n. 68/2005 “fornisce al mittente prova che il suo messaggio di posta elettronica certificata è effettivamente pervenuto all'indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario e certifica il momento della consegna tramite un testo, leggibile dal mittente, contenente i dati di certificazione”, e la data e l'ora della ricezione è opponibile a terzi ai sensi del già richiamato art. 48 CAD.
Facendo applicazione di quanto precede al caso di specie, ne discende che per le stampe delle ricevute di accettazione e consegna della comunicazione pec dell'avvio del procedimento di revoca si è in presenza di documenti analogici che sono copia di originari documenti informatici versati in atti, in effetti, privi di attestazione di conformità.
In merito, va tuttavia rilevato che parte attrice, nella prima difesa successiva alla costituzione del convenuto e, quindi nelle memorie ex art 171 ter c.p.c., ha CP_2 contestato la sussistenza di prova della notifica degli atti prodromici, impugnando espressamente la validità dei files attestanti la consegna tramite pec del decreto di revoca senza, però, dolersi specificamente della non conformità all'originale dei files pdf delle stampe delle ricevute pec della comunicazione di avvio del procedimento di revoca. Solo negli scritti conclusionali la parte ha addotto l'inutilizzabilità della documentazione così prodotta perché le ricevute di accettazione e consegna del messaggio pec non sono state depositate in formato telematico (.eml).
La contestazione deve dirsi, pertanto, tardiva con conseguente utilizzabilità dei documenti prodotti, dovendosi affermare la sussistenza di prova della notifica dell'avvio del procedimento di revoca.
- 9 - Non altrettanto può dirsi per i files prodotti a riprova dell'avvenuta notifica pec del decreto di revoca.
Parte attrice, difatti, ha tempestivamente eccepito l'inutilizzabilità di tali file pdf (vd. memorie ex art. 171 ter n.1 c.p.c.) che non solo sono prive di qualsivoglia attestazione di conformità e non sono in formato .eml ma, a ben vedere, neppure costituiscono copia analogica del documento informatico, risultando alla semplice analisi prive dei requisiti prescritti dal combinato disposto degli artt. 6 e 9 d.P.R. n. 68/2005, mancando anche la firma digitale del gestore di posta, e di cui agli artt. 23 e 48 CAD, cosicché non può dirsi raggiunto lo scopo del valore legale della notifica pec che discende proprio dalla prova certa di ricezione del messaggio costituita dalle ridette ricevute elettroniche corredate del prescritto contenuto e dalle prescritte specifiche tecniche.
Ne consegue che non sussiste prova valida dell'intervenuta notifica del Decreto Ministeriale n. 2298 del 17.05.2017 di revoca delle agevolazioni richiamato in cartella che, per stessa ammissione dell'opposto ente creditore, costituisce il titolo esecutivo sotteso all'atto opposto.
La cartella va, quindi, annullata per invalidità derivata, con accoglimento della domanda proposta e con assorbimento di ogni ulteriore questione.
Le spese di lite, tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio caratterizzato dalla fondatezza della domanda limitatamente ad un profilo di censura e dalla manifesta infondatezza di tutti gli altri motivi di opposizione, sono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 nei confronti di e del Controparte_1 Controparte_2
, iscritta al n. 4862/2024 del R.G., così provvede:
[...]
1. accoglie l'opposizione nei limiti indicati nella parte motiva;
per l'effetto,
2. annulla la cartella impugnata;
3. compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Napoli il 25 giugno 2025 Il Giudice
Dr. Mario Ciccarelli
- 10 -