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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 12/02/2025, n. 364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 364 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11182/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Luigi Gnassi Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11182/2024 avente ad oggetto: separazione giudiziale, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CECINELLI ANDREA, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA LIMA 10 ROMApresso il difensore avv. CECINELLI ANDREA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SCARPA DAVIDE, CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in VIA F. ACRI 4 BOLOGNApresso il difensore avv. SCARPA DAVIDE
CONVENUTO/I
e con l'intervento del Pubblico Ministero (atti comunicati al PM il 30-7-2024)
avente per oggetto: separazione personale giudiziale.
CONCLUSIONI
Come da verbale del 9-1-2025.
*** IL TRIBUNALE
Udita la relazione della causa fatta dal Giudice Istruttore Dott. Francesca Neri, udita la lettura delle conclusioni assunte dai Procuratori delle parti, esaminati gli atti e i documenti di causa, ha ritenuto:
pagina 1 di 2 MOTIVAZIONE La separazione personale fra i coniugi deve essere senz'altro pronunziata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art.151 c.c., essendo evidente l'intollerabilità della convivenza sia dal fallimento del tentativo di conciliazione innanzi al Presidente del Tribunale, che dal tenore degli atti difensivi anche della parte resistente, che riconosce l'avvenuta irrimediabile frattura del rapporto coniugale, ed anche sulla base dei comportamenti mantenuti dalle parti.
Quanto a tutte le ulteriori domande e questioni, si fa rinvio all'ordinanza ex art. 473 bis 22 c.p.c. pronunciata dal Giudice Relatore.
Spese alla definizione del merito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, non definitivamente decidendo, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa, Pronunzia la separazione personale fra i coniugi
, nato/a il 31/12/1986 a BOLOGNA (BO) Parte_1
e
, nato/a il 17/03/1990 a BOLOGNA (BO) CP_1 unitisi in matrimonio l'11 maggio 2019 a Sasso Marconi (BO), atto iscritto nei registri di matrimonio dell'Ufficio di Stato Civile del Comune di Sasso Marconi (BO), al n. 27, parte 2, serie C, dell'anno 2019;
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza. Spese alla definizione del merito.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione I Civile in data 11.2.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Luigi Gnassi Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11182/2024 avente ad oggetto: separazione giudiziale, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CECINELLI ANDREA, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA LIMA 10 ROMApresso il difensore avv. CECINELLI ANDREA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SCARPA DAVIDE, CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in VIA F. ACRI 4 BOLOGNApresso il difensore avv. SCARPA DAVIDE
CONVENUTO/I
e con l'intervento del Pubblico Ministero (atti comunicati al PM il 30-7-2024)
avente per oggetto: separazione personale giudiziale.
CONCLUSIONI
Come da verbale del 9-1-2025.
*** IL TRIBUNALE
Udita la relazione della causa fatta dal Giudice Istruttore Dott. Francesca Neri, udita la lettura delle conclusioni assunte dai Procuratori delle parti, esaminati gli atti e i documenti di causa, ha ritenuto:
pagina 1 di 2 MOTIVAZIONE La separazione personale fra i coniugi deve essere senz'altro pronunziata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art.151 c.c., essendo evidente l'intollerabilità della convivenza sia dal fallimento del tentativo di conciliazione innanzi al Presidente del Tribunale, che dal tenore degli atti difensivi anche della parte resistente, che riconosce l'avvenuta irrimediabile frattura del rapporto coniugale, ed anche sulla base dei comportamenti mantenuti dalle parti.
Quanto a tutte le ulteriori domande e questioni, si fa rinvio all'ordinanza ex art. 473 bis 22 c.p.c. pronunciata dal Giudice Relatore.
Spese alla definizione del merito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, non definitivamente decidendo, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa, Pronunzia la separazione personale fra i coniugi
, nato/a il 31/12/1986 a BOLOGNA (BO) Parte_1
e
, nato/a il 17/03/1990 a BOLOGNA (BO) CP_1 unitisi in matrimonio l'11 maggio 2019 a Sasso Marconi (BO), atto iscritto nei registri di matrimonio dell'Ufficio di Stato Civile del Comune di Sasso Marconi (BO), al n. 27, parte 2, serie C, dell'anno 2019;
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza. Spese alla definizione del merito.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione I Civile in data 11.2.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
pagina 2 di 2