Sentenza 15 marzo 1969
Massime • 3
Quando non sia stato chiesto o concesso un brevetto per invenzione industriale o per modello di utilita, o quando la tutela brevettuale sia venuta comunque a cessare, e lecita la riproduzione degli elementi intrinseci o sostanziali dei prodotti altrui, mentre e vietata la imitazione servile delle caratteristiche esteriori, non generalizzate, che servono ad individuare quel determinato prodotto ed a differenziarlo di fronte alla clientela cui e destinato. In tal caso l'imitazione servile della Forma, quando riguardi elementi non necessari alla funzionalita del prodotto, come idonea a creare un'illecita confusione, costituisce atto di concorrenza sleale. ( Conf. 2575-66, massima n.324955 V. 1447-66, massima n.322882).*
La comparazione fra i prodotti concorrenti e le rispettive caratteristiche formali, al fine di accertarne la confondibilita per imitazione servile, deve essere compiuta non gia in via analitica, ma in via unitaria e sintetica, mediante un apprezzamento d'insieme, che tenga conto di tutte le caratteristiche salienti, complessivamente considerate, oltre che della normale diligenza ed avvedutezza delle persone alle quali il prodotto e destinato. ( Conf. 2575-66, massima n.324956 890-66, massima n.321773 V. 1871-68, massima n.333837 825-68, massima n.332111).*
La confondibilita, necessaria per la configurazione della concorrenza sleale, non si immedesima con l'imitazione servile, potendosi avere imitazione senza confondibilita, ne questa puo risultare dal solo fatto che, in concreto si sia verificata qualche confusione. Occorre una obbiettiva confondibilita che deve essere accertata dal giudice, indipendentemente dalle eventuali confusioni che in pratica si siano avverate, le quali possano convalidare l'apprezzamento positivo circa la confondibilita, ma non sostituirlo.*
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 15/03/1969, n. 832 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 832 |
| Data del deposito : | 15 marzo 1969 |
Testo completo
Quando non sia stato chiesto o concesso un brevetto per invenzione industriale o per modello di utilita, o quando la tutela brevettuale sia venuta comunque a cessare, e lecita la riproduzione degli elementi intrinseci o sostanziali dei prodotti altrui, mentre e vietata la imitazione servile delle caratteristiche esteriori, non generalizzate, che servono ad individuare quel determinato prodotto ed a differenziarlo di fronte alla clientela cui e destinato. In tal caso l'imitazione servile della Forma, quando riguardi elementi non necessari alla funzionalita del prodotto, come idonea a creare un'illecita confusione, costituisce atto di concorrenza sleale. ( Conf. 2575-66, massima n.324955 V. 1447-66, massima n.322882).*