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Sentenza 13 novembre 2024
Sentenza 13 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 08/11/2024, n. 3829 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3829 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2024 |
Testo completo
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA V SEZIONE LAVORO
composta da: Giovanna Ciardi Presidente rel. Alessandra Trementozzi Cons. Elisabetta Palumbo Cons.
nella causa civile in grado di appello n. 2969/2023
all'udienza dell'8.11.2024 ha emesso la seguente
SENTENZA
TRA
Pt_1
Avv. Simonetta Zannini Quirini ricorrente in riassunzione
E
CP_1
Avv. Rossella Sabelli resistente in riassunzione
OGGETTO: riassunzione della sentenza con rinvio n. 25615/2023 della Suprema Corte. CONCLUSIONI: come da ricorso e memoria di costituzione.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. La Corte di appello di Roma ha confermato, con diversa motivazione, la decisione di primo grado che aveva accolto l'opposizione di avverso CP_1
l'avviso di addebito con cui l' gli aveva intimato il pagamento di contributi e Pt_1 sanzioni, per i redditi di attività professionale di ingegnere, prodotti nel 2008, per i quali nulla aveva versato all' , in quanto contemporaneamente iscritto CP_2 ad altra gestione obbligatoria, come lavoratore dipendente. La Corte ha infatti ritenuto prescritto il credito, in quanto, individuato il dies a quo della prescrizione al 30 giugno 2009, risultava tardiva la richiesta di pagamento dell' , pervenuta al Pt_1 professionista il 2 luglio 2014. 2. Avverso tale decisione, l' ha proposto ricorso per cassazione, con Pt_1
l'unico motivo concernente la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 2935 e 2944 cod. civ. nonché dell'art. 2, commi 26 -31, della legge nr. 335 del 1995; dell'art. 18 del d.lgs. nr.241 del 1997; dell'art.17 del d.P.R. nr. 435 del 2001 e del DPCM 4.6.2009, per non avere la Corte territoriale considerato che il termine per il versamento era stato prorogato al 6 luglio 2009.
3. Con la sentenza in oggetto, la Suprema Corte ha accolto il ricorso e ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa, anche per le spese di lite, a questa Corte di appello in diversa composizione.
4. Ha riassunto il giudizio l' , chiedendo il rigetto della domanda proposta Pt_1 da , con vittoria di spese. CP_1
5. Si costituisce in giudizio il aderendo alla richiesta di rigetto CP_1 avanzata dall' e chiedendo, per tutti i gradi di giudizio, la compensazione Pt_1 delle spese processuali, attesa l'evoluzione giurisprudenziale e normativa intervenuta nella materia oggetto di causa.
6. All'odierna udienza la causa è stata decisa come da separato dispositivo.
7. La Suprema Corte ha accolto il ricorso dell' concernente Pt_1
l'individuazione del dies a quo del termine di prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione Separata da parte del professionista (nella specie, ingegnere) non iscritto alla Cassa previdenziale di appartenenza. Al riguardo la Corte ha ricordato che “pur sorgendo il debito contributivo in ragione della produzione di un certo reddito, la decorrenza del termine di prescrizione del corrispondente credito Pt_1 dipende dall'ulteriore momento in cui scadono i termini previsti per il pagamento dei contributi. Si è, quindi, affermato il principio di diritto per cui «la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa» (Cass. nr. 27950 del 2018 e successive conformi: ex multis: Cass. nr. 19403 del 2019; Cass. nr. 1557 del 2020 e, più di recente, Cass. nr. 4898 del 2022; Cass. nr. 5578 del 2022)”, evidenziando che “Nel caso in esame, viene in considerazione il D.P.C.M. del 4 giugno 2009 che ha prorogato il termine per il pagamento dei contributi, relativi all'anno 2008, al 6 luglio 2009”.
8. Con la sentenza in oggetto è stata devoluta a questa Corte esclusivamente la questione relativa all'intervenuta o meno prescrizione del credito contributivo in relazione al dies a quo individuato dalla Suprema Corte: “6 luglio 2009 quale momento di decorrenza del termine di prescrizione quinquennale dei contributi richiesti per l'anno 2008”.
9. Dagli atti processuali risulta incontroverso che la richiesta di pagamento dei contributi relativi all'anno 2018 è stata ricevuta dal OV in data 2 luglio 2014 e che pertanto il credito non si era prescritto, circostanza sulla quale, in questo giudizio, concordano entrambe le parti.
10. Deve pertanto essere respinta la domanda proposta da . CP_1
11. Si ritiene di compensare interamente fra le parti le spese di tutti i gradi e fasi del giudizio, atteso che soltanto successivamente all'instaurazione dei due
2 precedenti gradi di giudizio di merito (ricorsi depositati negli anni 2016 e 2017) si
è consolidato l'orientamento giurisprudenziale con il quale si è affermato l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata dei professionisti in esame. Pt_1
P.Q.M.
La Corte giudicando in sede di rinvio, nei limiti del devoluto, respinge le domande proposte da;
CP_1 compensa interamente fra le parti le spese di tutti i gradi e fasi del giudizio.
Roma, 8 novembre 2024 La Presidente est. Giovanna Ciardi
3
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA V SEZIONE LAVORO
composta da: Giovanna Ciardi Presidente rel. Alessandra Trementozzi Cons. Elisabetta Palumbo Cons.
nella causa civile in grado di appello n. 2969/2023
all'udienza dell'8.11.2024 ha emesso la seguente
SENTENZA
TRA
Pt_1
Avv. Simonetta Zannini Quirini ricorrente in riassunzione
E
CP_1
Avv. Rossella Sabelli resistente in riassunzione
OGGETTO: riassunzione della sentenza con rinvio n. 25615/2023 della Suprema Corte. CONCLUSIONI: come da ricorso e memoria di costituzione.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. La Corte di appello di Roma ha confermato, con diversa motivazione, la decisione di primo grado che aveva accolto l'opposizione di avverso CP_1
l'avviso di addebito con cui l' gli aveva intimato il pagamento di contributi e Pt_1 sanzioni, per i redditi di attività professionale di ingegnere, prodotti nel 2008, per i quali nulla aveva versato all' , in quanto contemporaneamente iscritto CP_2 ad altra gestione obbligatoria, come lavoratore dipendente. La Corte ha infatti ritenuto prescritto il credito, in quanto, individuato il dies a quo della prescrizione al 30 giugno 2009, risultava tardiva la richiesta di pagamento dell' , pervenuta al Pt_1 professionista il 2 luglio 2014. 2. Avverso tale decisione, l' ha proposto ricorso per cassazione, con Pt_1
l'unico motivo concernente la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 2935 e 2944 cod. civ. nonché dell'art. 2, commi 26 -31, della legge nr. 335 del 1995; dell'art. 18 del d.lgs. nr.241 del 1997; dell'art.17 del d.P.R. nr. 435 del 2001 e del DPCM 4.6.2009, per non avere la Corte territoriale considerato che il termine per il versamento era stato prorogato al 6 luglio 2009.
3. Con la sentenza in oggetto, la Suprema Corte ha accolto il ricorso e ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa, anche per le spese di lite, a questa Corte di appello in diversa composizione.
4. Ha riassunto il giudizio l' , chiedendo il rigetto della domanda proposta Pt_1 da , con vittoria di spese. CP_1
5. Si costituisce in giudizio il aderendo alla richiesta di rigetto CP_1 avanzata dall' e chiedendo, per tutti i gradi di giudizio, la compensazione Pt_1 delle spese processuali, attesa l'evoluzione giurisprudenziale e normativa intervenuta nella materia oggetto di causa.
6. All'odierna udienza la causa è stata decisa come da separato dispositivo.
7. La Suprema Corte ha accolto il ricorso dell' concernente Pt_1
l'individuazione del dies a quo del termine di prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione Separata da parte del professionista (nella specie, ingegnere) non iscritto alla Cassa previdenziale di appartenenza. Al riguardo la Corte ha ricordato che “pur sorgendo il debito contributivo in ragione della produzione di un certo reddito, la decorrenza del termine di prescrizione del corrispondente credito Pt_1 dipende dall'ulteriore momento in cui scadono i termini previsti per il pagamento dei contributi. Si è, quindi, affermato il principio di diritto per cui «la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa» (Cass. nr. 27950 del 2018 e successive conformi: ex multis: Cass. nr. 19403 del 2019; Cass. nr. 1557 del 2020 e, più di recente, Cass. nr. 4898 del 2022; Cass. nr. 5578 del 2022)”, evidenziando che “Nel caso in esame, viene in considerazione il D.P.C.M. del 4 giugno 2009 che ha prorogato il termine per il pagamento dei contributi, relativi all'anno 2008, al 6 luglio 2009”.
8. Con la sentenza in oggetto è stata devoluta a questa Corte esclusivamente la questione relativa all'intervenuta o meno prescrizione del credito contributivo in relazione al dies a quo individuato dalla Suprema Corte: “6 luglio 2009 quale momento di decorrenza del termine di prescrizione quinquennale dei contributi richiesti per l'anno 2008”.
9. Dagli atti processuali risulta incontroverso che la richiesta di pagamento dei contributi relativi all'anno 2018 è stata ricevuta dal OV in data 2 luglio 2014 e che pertanto il credito non si era prescritto, circostanza sulla quale, in questo giudizio, concordano entrambe le parti.
10. Deve pertanto essere respinta la domanda proposta da . CP_1
11. Si ritiene di compensare interamente fra le parti le spese di tutti i gradi e fasi del giudizio, atteso che soltanto successivamente all'instaurazione dei due
2 precedenti gradi di giudizio di merito (ricorsi depositati negli anni 2016 e 2017) si
è consolidato l'orientamento giurisprudenziale con il quale si è affermato l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata dei professionisti in esame. Pt_1
P.Q.M.
La Corte giudicando in sede di rinvio, nei limiti del devoluto, respinge le domande proposte da;
CP_1 compensa interamente fra le parti le spese di tutti i gradi e fasi del giudizio.
Roma, 8 novembre 2024 La Presidente est. Giovanna Ciardi
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