Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 17/04/2025, n. 2109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2109 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA - TERZA SEZIONE CIVILE
Il Presidente, dott.ssa Grazia Longo, in funzione di Giudice unico ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 6078/2019 R.G., avente per oggetto:
“risarcimento danni ex artt. 2051 c.c.”;
TRA
, c.f. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Giuseppe Saccone, giusta procura in atti;
PARTE ATTRICE
CONTRO
, c.f. , in persona Controparte_1 P.IVA_1
del pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Borzì, CP_2
giusta procura in atti;
PARTE CONVENUTA
in persona del legale rappresentante pro- Controparte_3
tempore, c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Tralli, P.IVA_2
giusta procura in atti;
in persona del legale rappresentante pro-tempore, c.f. CP_4
, rappresentata e difesa dall'avv. Vito Provenzano, giusta P.IVA_3
procura in atti;
TERZI CHIAMATI IN CAUSA
in persona del legale rappresentante pro-tempore Controparte_5
c.f. P.IVA_4
TERZO CHIAMATO IN CAUSA CONTUMACE
all'udienza del 11 febbraio 2025 le parti hanno precisato le conclusioni come in atti.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 5 aprile 2019 ha Parte_1
convenuto in giudizio, dinanzi a questo Tribunale, il Controparte_1
chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e
[...]
non patrimoniali dalla stessa patiti in occasione del sinistro occorsole, in data
1 agosto 2016, allorquando attraversava a piedi il viale della Regione, in
[...]
. Controparte_1
In particolare, l'attrice ha esposto che si accingeva ad attraversare la strada sull'apposito passaggio pedonale, e che, per la presenza di un dislivello sul manto stradale creatosi a causa di lavori di scavo per la realizzazione di un cavidotto, non correttamente coperto e ripristinato, rovinava a terra riportando “Frattura polso destro e frattura ossa nasali” con prognosi di gg. CP_ 30 come da documentazione medica in atti.
Instauratosi il contraddittorio, si è costituito l'ente convenuto, il quale preliminarmente ha chiesto di essere autorizzato alla chiamata in causa di impresa designata per i lavori di apposizione dei cavi in Controparte_3
fibra ottica sulla porzione di tratto stradale oggetto di causa, al fine di essere da questa garantito per gli effetti della domanda risarcitoria incoata. Nel
merito, ha contestato la pretesa attorea ritenuta illogica, contraddittoria,
carente di prova e, in ogni caso, eccessiva nella quantificazione. In subordine, ha chiesto dichiararsi il concorso di colpa dell'attrice ai sensi dell'art. 1227
c.c. e la temerarietà dell'azione intrapresa. Con comparsa depositata in data 23.12.2019 si è costituita, altresì,
la quale, in via preliminare, ha avanzato istanza di Controparte_3
chiamata in causa del terzo, in ragione della riconducibilità delle CP_4
asserite irregolarità del manto stradale ai lavori effettuati da quest'ultima, in virtù di contratto di appalto in essere tra le parti.
Nel merito, ha dedotto l'insussistenza dei presupposti dell'azione ex art. 2051 e 2043 c.c. nonché la concorrente responsabilità della danneggiata nella causazione dell'evento dannoso e, in subordine, ha chiesto graduare le responsabilità di ciascuna parte contenendo la condanna nei limiti di quanto effettivamente provato.
Si è costituita, altresì, con atto del 19.5.2020, eccependo, in CP_4
via preliminare, il difetto di legittimazione passiva stante la mancata esecuzione dei lavori in contestazione, subappaltati, a suo dire, alla società
anch'essa chiamata in causa con istanza ritualmente e Controparte_7
tempestivamente promossa. Nel merito, ha evidenziato l'infondatezza della pretesa in considerazione dell'insussistenza degli elementi costitutivi della responsabilità da cose in custodia nonché, in via subordinata, della condotta attorea negligente ed imprudente, valutabile ex art. 1227 c.c..
Istruita la causa mediante l'assunzione di prova testimoniale e l'espletamento della c.t.u. medico-legale, all'udienza dell'11.2.2025, precisate le conclusioni, la causa è stata posta in decisione con concessione di termini ridotti per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Ciò premesso in punto di fatto, preliminarmente va dichiarata la contumacia della società ritualmente citata e non costituita Controparte_5
in giudizio.
Sempre in via preliminare, occorre dirimere l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da che, alla luce della CP_4
documentazione versata in atti, si palesa infondata e non meritevole di accoglimento. È pacifico, infatti, che è stata chiamata in causa da CP_4 [...]
in qualità di appaltatrice incaricata dell'esecuzione dei lavori di CP_3
scavo e ripristino relativi al posizionamento della fibra ottica sottostante il manto stradale, teatro del sinistro per cui è causa.
Ora, è utile puntualizzare che, seppur innegabile l'autonomia tecnica e organizzativa del subappaltatore rispetto al soggetto appaltatore dei lavori
( , detta circostanza non vale a incidere sull'integrazione Controparte_3
dei presupposti per l'eventuale accoglimento della domanda di manleva.
Nel caso concreto, invero, la riconducibilità dei vizi all'opera autonomamente posta in essere dal subappaltatore, ove ritenuta sussistente, costituisce la condizione necessaria per l'esame, nel merito, della pretesa di rivalsa potendo essere esclusa la legittimazione della società subappaltatrice solo ove si verifichi un'ingerenza così pregnante dell'appaltatore sul subappaltatore tale da averlo trasformato in mero esecutore di ordini;
circostanza, quest'ultima, non emersa e non provata e, comunque, attinente al merito della domanda di manleva.
Premesso quanto sopra e passando al merito della domanda attorea, la presente controversia deve essere sussunta nel disposto dell'art. 2051 c.c.
A tal riguardo, va detto che l'invocata responsabilità da cose in custodia ha natura oggettiva fondandosi sulla prova del nesso causale tra la res
custodita e il danno e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito, senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, o dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (Cass. civ., sez. III, n. 33074/2023).
La custodia – quale requisito sul quale si impernia questa responsabilità
– deve essere intesa come una particolare relazione tra un soggetto e la res che legittima una pronuncia di responsabilità, fondandola sul potere di escludere qualsiasi terzo dall'ingerire sulla cosa nel momento in cui si è
prodotto il danno. È l'espressione “governo della cosa” a qualificare la custodia stessa,
concretizzandosi nella “disponibilità immediata sulla cosa”, come disponibilità di fatto. La disposizione invocata, pertanto, non si riferisce alla custodia nel senso contrattuale del termine, bensì ad un “effettivo potere fisico” sulla cosa, che implica il dovere di custodire la stessa, cioè di vigilarla e di mantenerne il controllo, in modo da impedire che, per sua natura o per particolari contingenze, produca danni.
Sul piano della ripartizione degli oneri probatori, il danneggiato è tenuto a fornire la prova del nesso causale fra la cosa in custodia e il danno subito e,
solo dopo che egli abbia offerto tale prova, il convenuto deve dimostrare il caso fortuito, cioè l'esistenza di un fattore estraneo che, per il carattere dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale, escludendo la sua responsabilità (cfr. Cass. Civ. Sez. III, ord. n.
16295 del 18/06/2019; Cass. Civ. Sez. III, ord. n. 6651 del 09/03/2020).
Quanto alla rilevanza del comportamento del danneggiato in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, va osservato che la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione dell'art. 1227, comma 1, c.c., e richiede una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso,
quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (Cass. Sez. 3, n. 2480/2018; Cass. Sez. 6 - 3,
17/11/2021 n. 34886; (Sez. U, 30/06/2022 n. 20943).
In altri termini «Per considerare un evento come caso fortuito, la condotta
della vittima deve presentare caratteristiche di imprevedibilità ed eccezionalità, interrompendo il nesso causale tra l'oggetto in custodia e il danno» (Cass. n.2376/2024).
Ancora, con specifico riferimento al dissesto stradale, la Suprema Corte ha precisato che, laddove il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento, ma richieda che l'agire umano si unisca al modo di essere della cosa di per sé statica e inerte, la prova del nesso di causalità è particolarmente rilevante dovendosi verificare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile se non inevitabile il danno (cfr.
Cass. n. 2660/13; cfr. in questo senso anche Cass. n.15608/2022, secondo cui
«È onere del danneggiato provare il fatto dannoso e il nesso causale tra la
cosa in custodia e il danno e, ove la cosa sia inerte, dimostrare altresì che lo
stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da
rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del danno;
allorché
venga accertato, anche in relazione alla mancata intrinseca pericolosità
della cosa oggetto di custodia, che la situazione di possibile pericolo,
comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un
comportamento ordinariamente cauto dello stesso danneggiato, deve
escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di
mera occasione dell'evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito
»).
In questi casi, dunque, rilevano elementi quali la maggiore o minore facilità di evitare l'ostacolo, il grado di attenzione richiesto allo scopo, ed ogni altra circostanza idonea a stabilire se effettivamente la cosa avesse una potenzialità dannosa intrinseca, tale da giustificare l'oggettiva responsabilità del custode.
Ora, in relazione alle precipue particolarità del caso di specie, connotato da una serie di appalti inerenti all'affidamento di lavori di realizzazione di un cavidotto per il passaggio di cavi in fibra ottica ed al conseguente rifacimento del manto stradale, è d'obbligo precisare che l'affidamento di opere in appalto alle singole imprese non sottrae la sorveglianza e il controllo sul bene alla
P.A.
Il contratto d'appalto per la manutenzione delle strade e/o creazione di opere e infrastrutture su parte del territorio comunale, infatti, costituisce soltanto lo strumento tecnico-giuridico per la realizzazione in concreto del compito istituzionale, proprio dell'ente territoriale, di provvedere alla manutenzione e gestione delle strade di sua proprietà, per cui deve ritenersi che la sua esistenza non vale affatto ad escludere la responsabilità del CP_1
nei confronti degli utenti delle singole strade ai sensi dell'art. 2051 c.c.. (Cass.
civ. Sez. 3, n. 4039/2013).
La giurisprudenza di legittimità è, infatti, del tutto pacifica nel ritenere che in tema di danni determinati dall'esistenza di un cantiere stradale, qualora l'area di cantiere risulti completamente enucleata, delimitata ed affidata all'esclusiva custodia dell'appaltatore, con conseguente assoluto divieto su di essa del traffico veicolare e pedonale, dei danni subiti all'interno di questa area risponde esclusivamente l'appaltatore, che ne è l'unico custode.
Allorquando, invece, l'area su cui vengono eseguiti i lavori e su cui insiste il cantiere risulti ancora adibita al traffico e, quindi, utilizzata a fini di circolazione, denotando questa situazione la conservazione della custodia da parte dell'ente titolare della strada, sia pure insieme all'appaltatore, consegue che la responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. sussiste sia a carico dell'appaltatore che dell'ente, salva l'eventuale azione di regresso di quest'ultimo nei confronti del primo a norma dei comuni principi sulla responsabilità solidale (Cass. 12425/2008, in senso conforme, ad es., Cass.
12811/12 e Cass. 15882/13).
In sostanza, indipendentemente dal rapporto di appalto, se il bene continua ad essere destinato all'uso precedente come, appunto, nel caso in cui la strada resti aperta al pubblico transito di persone e veicoli, permanendo la custodia anche in capo all'ente proprietario, quest'ultimo è chiamato a rispondere, unitamente all'appaltatore, degli eventuali danni a terzi (Cass. civ.
n. 20825/2006), risultando rilevante, soltanto nei rapporti interni fra le parti stipulanti, l'eventuale clausola del contratto di appalto che ponga a carico dell'appaltatore la responsabilità per danni a terzi (Cass. Civ. Sez. 2, Ord. n.
11671 del 14/05/2018).
Più specificatamente, nella specie il danno di cui è stato chiesto il risarcimento risulta certamente cagionato direttamente dalla cosa oggetto dell'appalto (cioè la strada), come modificata dall'attività dell'appaltatore (con la realizzazione dei lavori di scavo), non dall'attività dell'appaltatore stesso, e ciò non esclude la responsabilità del custode, fermo restando il suo diritto di manleva.
Orbene, definiti come sopra i presupposti operativi della disciplina invocata dall'attore, va osservato che la domanda attorea è fondata e merita accoglimento.
Nel caso in esame, il compendio istruttorio ha permesso di accertare come in data 1.8.2019, alle ore 8.00 circa, stesse attraversando il Parte_1
viale della Regione, in transitando sulle strisce Controparte_1
pedonali, al fine di raggiungere il lato opposto della carreggiata.
In tali circostanze l'attrice, dopo avere verificato che nessun veicolo provenisse da entrambi i lati della strada, nell'incedere, non avvedendosi della disconnessione della pavimentazione stradale sulla quale erano in corso lavori di posa di cavi, rovinava a terra riportando notevoli danni fisici che rendevano necessario il ricorso alle cure dei sanitari che, dopo il trasporto in ambulanza presso il P.O. ”Cannizzaro” di Catania, riscontravano: “trauma piramide nasale con frattura delle opn e flc. Frattura metaepifisarida distale di radio dx con distacco dell'apofisi stiloide dell'ulna“.
Orbene, a conferma dell'an della pretesa, dalle dichiarazioni testimoniali di escussa all'udienza del 25.3.2022, è emerso che l'attrice, Testimone_1
nell'immediatezza del sinistro, era in compagnia della figlia che vi ha assistito a distanza di pochi metri, all'interno del veicolo parcato lungo la strada.
La stessa, infatti, ha dichiarato: “Mi trovavo in auto con mia mamma che ha posteggiato in prossimità delle strisce pedonali per poi attraversare per
andare in farmacia... Ho potuto vedere che vi era una canaletta di scavo che correva parallelamente al marciapiede… Era una strada molto trafficata”.
Ed ancora, con riguardo all'insidia ha precisato: “Non era particolarmente
visibile perché vi erano delle auto parcheggiate e poi nella parte in cui vi erano le strisce pedonali l'alternanza tra le strisce bianche e scure non rendeva visibile il dislivello”.
Detta testimonianza, appare connotata da chiarezza e logicità e, ai fini dell'attendibilità, appare credibile poiché oltre a risultare proveniente da soggetto presente sui luoghi al momento del sinistro, è certamente coerente con le ulteriori risultanze istruttorie oltreché in grado di resistere alla tesi invocata dalle difese dei convenuti, relativa all'assenza di testimoni sui luoghi del sinistro.
A tal riguardo, sebbene manchi una esplicita menzione nella relazione di servizio redatta nell'immediatezza del sinistro, proprio l'Ispettore
[...]
, agente della Polizia Municipale, escusso alla medesima udienza, Tes_2
ha confermato la presenza di più persone sul luogo dell'evento, asserendo:
“Si, è vero. La sig.ra era all'interno della macchina e vi erano diverse persone...Posso precisare che in quella zona erano stati fatti dei lavori di
scavo per il passaggio della fibra ottica e la traccia era coperta di colore
rosso e in alcuni punti risultava sgretolato con avvallamenti all'interno della traccia… ricordo che c'era un'anomalia all'interno della traccia che creava un dislivello”.
Parimenti, anche l'ispettore , sebbene abbia riferito di Testimone_3
non avere identificato alcun parente e/o testimone presente suoi luoghi, la cui presenza, invece, è stata asserita come sopra richiamato, ha evidenziato: “la zona era stata interessata da lavori di scavo e vi era un ripristino temporaneo dell'asfalto con un leggerissimo dislivello”.
Di contro, nulla di significativo, utile a confutare la tesi attorea, è emerso a seguito dell'escussione dei testi chiamati su istanza delle parti convenute.
In particolare, il teste , direttore dei lavori per conto Testimone_4
di escusso all'udienza del 13.2.2024, ha dichiarato di Controparte_3
non ricordare lo stato dei luoghi esplicitando piuttosto le modalità con cui dovrebbero essere eseguite le lavorazioni affidate alla società esecutrice al fine di evitare pericoli all'incolumità di terzi.
Allo stesso modo, il teste escusso su istanza della convenuta CP_4
, assistente tecnico, nulla ha aggiunto sulla Testimone_5
dinamica del sinistro.
Egli, infatti, pur precisando la mancata esecuzione di alcuna attività da parte di ha concluso sostenendo l'avvenuto completamento dei CP_4
lavori e la chiusura del cantiere, evincibile a suo dire, dalle rappresentazioni fotografiche mostrategli e raffiguranti il ripristino dell'asfalto e l'avvenuto riempimento dello scavo con cemento colorato visibile ai fruitori della strada
(cfr. verbale di udienza).
Tali ultime considerazioni, tuttavia, risultano confutate dal contenuto della relazione di servizio redatta dagli agenti di P.M. intervenuti sui luoghi,
che hanno constatato la presenza dell'attrice con evidenti segni di lesioni al volto, la presenza di tracce ematiche all'interno dello scavo solo parzialmente ripristinato e la recente esecuzione del cavidotto per fibra ottica (avente dimensioni di 12 cm x 3cm), in corrispondenza ai lavori autorizzati a
[...]
[...] [...]
con provvedimento n. 498-502-581-582-583/2013 e CP_3
all'ordinanza n. 82 del 18.4.2016.
Da quanto sopra, è verosimile ritenere che il pedone, trovatosi in un'area non interdetta alla circolazione, non si avvedeva della lieve disconnessione se non nell'istante in cui vi transitava sopra;
peraltro, l'anomalia insisteva sulle strisce pedonali ove, ancor più, è logico, per l'utente della strada, riporre ragionevole affidamento sulle condizioni di sicurezza.
Ed ancora, l'attraversamento della strada impone al pedone un'attenzione maggiore sull'eventuale presenza di auto dall'una e dall'altra parte della carreggiata, sicché appare quanto mai evidente che il pedone non si avveda delle sconnessioni presenti sulla strada, soprattutto se lievi come nella specie per come risultano dalle foto allegate alle relazioni degli agenti intervenuti sui luoghi.
A tal riguardo, ancora, non colgono nel segno le difese di CP_3
sulla presunta conoscenza dei luoghi da parte dell'attrice (residente a notevole distanza dal luogo del sinistro) nonché la necessità, a fronte di un cantiere della lunghezza di oltre 2000 metri, di dovere cambiare strada e/o percorrere ulteriori traiettorie.
È emerso, infatti, che la parte danneggiata transitava nella sede naturalmente destinata al passaggio pedonale, avendo prestato attenzione ai veicoli che sopraggiungevano da entrambi i lati della corsia.
Allo stesso modo, si rilevano inidonee ai fini probatori le riproduzioni fotografiche della medesima sede viaria risalenti al 2015 giacché nel tempo intercorso fino al verificarsi del sinistro, molteplici possono risultare i fattori modificativi dello stato dei luoghi, quali appunto l'apertura del cantiere avvenuta nel caso a mani.
Ordunque, in assenza di prova del comportamento colpevole del danneggiato idoneo a elidere il predetto nesso causale ovvero ad incidere sullo stesso va ritenuto che nessuna violazione delle regole di condotta, di prudenza e diligenza possa imputarsi all'attrice.
Di conseguenza, per i relativi danni, l'ente comunale deve rispondere ai sensi dell'art. 2051 c.c. e, per essere esonerato da tale responsabilità, non avrebbe potuto semplicemente limitarsi ad allegare e provare l'avvenuta stipulazione dell'appalto, dovendo invece fornire la prova liberatoria del fortuito richiesta dall'art. 2051 c.c., anche se eventualmente coincidente con l'attività dell'appaltatore, quale fatto del terzo costituente causa esclusiva del danno che il custode non poteva prevedere e impedire.
In altri termini, l'ente ricorrente avrebbe dovuto dimostrare «di avere
scelto un appaltatore adeguato, di avergli fornito adeguate direttive e di
avere esercitato i suoi poteri di controllo e vigilanza sull'attività dello stesso
con la necessaria diligenza, di modo che il danno possa ritenersi causato da una condotta dell'appaltatore non prevedibile e/o evitabile» (così Cass. n.
23442/2018, in motivazione, e Cass. n. 41507/2021), ciò che, certamente,
nella specie non è avvenuto.
Indi, fermo restando il diritto di manleva, il comune nella specie è
responsabile per i danni provocati proprio dalle condizioni della strada.
Con riferimento al quantum, dalla relazione di consulenza tecnica d'ufficio i cui esiti, condotti sulla scorta della documentazione agli atti e dell'esame obiettivo sulla perizianda, risultano pienamente condivisibili e adeguatamente motivati, si evince infatti che: “Dai dati circostanziali, dall'esame della documentazione sanitaria e da quanto obiettivato in sede di visita medico legale, risulta che, la lesività accertata su è Parte_1
rappresentata da: Trauma piramide nasale con frattura delle opn e flc,
frattura meta epifisaria distale di radio destro con distacco dell'apofisi
stiloide dell'ulna, trauma contusivo ginocchio sn. La lesività sopra indicata
risulta compatibile sotto il profilo medico-legale con la dinamica dei fatti di causa descritti nell'atto di citazione…risultano soddisfatti i criteri di affermazione del nesso di causalità. In particolare, come riportato nelle
considerazioni medico legali, le lesioni riportate sono compatibili secondo il
criterio cronologico (epoca e comparsa della lesività traumatica),
topografico (sede della lesività), modale e dell'efficienza lesiva (dinamica del sinistro) e dell'esclusione di altre cause (assenza di altre cause documentali che giustifichino l'insorgenza delle lesioni). La sintomatologia soggettiva,
l'obiettività rilevata e gli accertamenti clinici e strumentali effettuati hanno fornito elementi tecnici a conferma degli esiti del trauma riportato…Le lesioni hanno necessitato di controlli clinici e radiologici, trattamenti
specialistici e terapie per la loro guarigione. Gli esiti residuati sono ormai
stabilizzati e non si ritiene siano suscettibili di miglioramento o aggravamento” (cfr. pagg. 12 e 13 della relazione c.t.u.).
Ed ancora: “Le lesioni riportate hanno necessitato di un periodo di inabilità temporanea assoluta di giorni 10 (ITA = 10 gg.); ITP al 75% giorni
20 (ITP 75% = 20 gg); ITP al 50% di giorni 30 (ITP 50%= 30 gg) e un
periodo di ITP al 25% (ITP25% = 20gg). Gli esiti permanenti in correlazione causale con l'evento occorso in data 1.08.2016 determinano una compromissione dell'integrità psicofisica del soggetto concretizzando un danno biologico valutabile complessivamente nella misura del 11% (undici
per cento) secondo le voci di cui alla Tabella delle menomazioni alla integrità psicofisica, sopra citata” (pag. 13 relazione c.t.u.).
Dette conclusioni vanno giudicate condivisibili in quanto prive di vizi logici, supportate da un idoneo apparato motivazionale e coerenti con la documentazione medica depositata proveniente dalla struttura ospedaliera
(cfr. doc. allegati all'atto di citazione).
Ai fini della chiesta liquidazione occorre fare applicazione delle Tabelle
di Milano, le quali rappresentano uno strumento di carattere para-normativo,
che consente di calcolare gli importi dovuti a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale idoneo a garantire, sull'intero territorio nazionale, uniformità nell'utilizzo dei criteri di calcolo evitando sperequazioni e discontinuità (cfr. Cass. n. 12408/2021).
Pertanto, in ordine alla valutazione economica, applicati nel caso in esame i valori standard del c.d. “punto” per il danno permanente e del valore standard per l'inabilità temporanea, relativi alla sola componente del danno non patrimoniale anatomo-funzionale, per i motivi di seguito spiegati, va liquidato in favore dell'attrice, in relazione all'età al momento del sinistro
(anni 58) il complessivo importo di euro 26.667,00, di cui 21.492,00 per il danno biologico permanente (il punto del danno biologico, abbattuto col coefficiente di riferimento per l'età della danneggiata, è pari ad euro
2.732,57), ed euro 5.175,00 per indennità temporanea, e precisamente euro
1.150,00 per I.T.A. assoluta (giorni 10), euro 1.725,00 per I.T.P. al 75%
(giorni 20) ed euro 1.725,00 per I.T.P. al 50% (giorni 30) ed euro 575,00 per
I.T.P. al 25% (giorni 20) (non si va ultra petita perché il danno come sopra quantificato è già liquidato con la rivalutazione e la quantificazione del danno della parte attrice non ricomprendeva la rivalutazione e gli interessi,
autonomamente richiesti: cfr. atto di citazione).
Il predetto importo è già rivalutato alla data della presente decisione attesa l'applicazione delle ultime Tabelle di Milano del 2024, le quali costituiscono un valore equo da applicare in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti, come nel caso in esame, circostanze idonee ad applicare criteri di personalizzazione per la valutazione in via equitativa del danno biologico.
Sono dovuti alla parte attrice anche gli interessi c.d. “compensativi”, liquidati al tasso nella misura legale, ma non sulla somma come sopra liquidata, bensì sulla somma devalutata secondo gli indici ISTAT, quanto a quella di cui al danno per invalidità temporanea, alla data dell'incidente (2
ottobre 2018) e, poi, rivalutata anno per anno sempre secondo gli indici
ISTAT fino alla presente sentenza, e, quanto alla somma di cui al danno per invalidità permanente, alla fine dell'invalidità temporanea e sempre, poi, rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT fino alla presente sentenza.
Il calcolo della rivalutazione e degli interessi sulle somme rivalutate anno per anno viene fatto non con riferimento all'anno legale (dall'1 gennaio al 31 dicembre), ma con riferimento a periodi “annuali” di 365 giorni solari decorrenti dal sorgere del credito e fino alla data della liquidazione.
Infatti, la somma liquidata a titolo di risarcimento danni costituisce un credito di valore, con la conseguenza che il giudice deve tenere conto, pure di ufficio, della svalutazione monetaria intervenuta;
quanto, poi, agli interessi sulle somme dovute a titolo di risarcimento dei danni, essi devono essere riconosciuti anche d'ufficio integrando una componente del danno nascente dal medesimo fatto generatore e non avendo un fondamento autonomo rispetto a quello dell'obbligazione principale cui accedono (cfr. in questo senso, tra le tante, Cass. n. 1287/98 e Cass. n. 11781/02).
La giurisprudenza della Corte di Cassazione è costante nel ritenere ammissibile, in caso di risarcimento dei danni per responsabilità aquiliana, il cumulo della rivalutazione monetaria e degli interessi legali. La detta cumulabilità si giustifica in considerazione della diversa funzione assolta dalla rivalutazione monetaria e dagli interessi, in quanto la prima mira a reintegrare il patrimonio del danneggiato nella consistenza che esso aveva prima del fatto dannoso, mentre i secondi hanno natura compensativa del danno derivante dal ritardato conseguimento e dovuto a titolo risarcitorio,
restando salva la prova del maggior danno rispetto a quello coperto dagli interessi (Cass. n. 11190/98 e Cass. n. 5845/97).
Il calcolo della rivalutazione e di questi interessi compensativi si arresta alla data della presente decisione, in quanto la sentenza che liquida il danno per fatto illecito costituisce un'obbligazione di valuta, nel senso che determina la trasformazione dell'obbligazione risarcitoria da obbligazione di valore in obbligazione di valuta, produttiva di interessi di pieno diritto previsti dall'art. 1282 c.c. per i crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro, anche con riguardo all'importo rappresentato da detti interessi compensativi, i quali rappresentano una componente del debito complessivo, non un autonomo debito di interessi, e quindi, si sottraggono alle disposizioni dell'art. 1283 c.c. in tema di anatocismo (cfr. in questo senso Cass. n. 13508/91, Cass. n.
8465/94, Cass. n. 83/96 e Cass. n. 9648/96).
La parte attrice ha chiesto anche il risarcimento del danno patrimoniale per tutte le spese affrontate;
effettivamente, dalla relazione di consulenza tecnica di ufficio risultano necessarie e congrue le spese nella misura di euro
678,83, proprio in quanto supportate dalla prova dell'esborso mediante le ricevute in atti.
Indi, va rimborsata la detta somma, provata a mezzo di ricevute di pagamento, oltre alla rivalutazione della somma dall'esborso (a differenza della liquidazione del danno anatomo-funzionale questa somma è liquidata alla data dell'esborso) fino alla data della presente sentenza e agli interessi legali non sull'intera somma rivalutata, bensì sulla somma originaria di euro
678,83 rivalutata anno per anno fino alla data della presente decisione,
secondo lo stesso criterio di cui sopra.
A tal proposito va rilevato che anche se la lesione patrimoniale consiste nella erogazione di una determinata somma di denaro (come nella specie con le spese), l'obbligazione non si trasforma in debito di valuta e l'integrale ripristino del patrimonio del danneggiato, cui il risarcimento è predisposto,
può essere conseguito solo computando la svalutazione intervenuta fra il momento della erogazione della somma e quello della liquidazione del danno.
Nulla a titolo di danno morale, in assenza di specifica allegazione di fatti idonei a supportare, sul piano rappresentativo, la prospettata sofferenza di conseguenze dell'illecito rilevabili sul piano del proprio equilibrio affettivo- emotivo.
Per quanto sopra chiarito, può dirsi pacifica la responsabilità del custode in ragione della mancata vigilanza sull'esecuzione delle opere date in concessione, di guisa che il va condannato Controparte_1
al pagamento di dette somme nei confronti dell'attrice.
Vanno, poi, valutate le chiamate di terzo formulate dal comune di
[...]
nei confronti della società e da quest'ultima nei Controparte_1 CP_3
confronti della CP_4
Queste domande sono fondate considerato che le condizioni della strada derivavano appunto dalle modalità di esecuzione dei lavori realizzati per il passaggio della fibra ottica;
infatti, per come risulta dalle dichiarazioni degli agenti della Polizia Municipale intervenuti sui luoghi, la caduta era provocata dallo scavo effettuato per il passaggio della fibra ottica, scavo non ben ricoperto.
Risulta dagli atti l'autorizzazione allo scavo per la posa di infrastruttura in f.o. rilasciata dal comune di in favore di Controparte_1 CP_3
(vd. nota n. 18/2016 del 5.4.2015) ed in ragione della quale va disposta
[...]
nei confronti della menzionata società pronuncia di condanna a tenere indenne l'ente comunale di quanto lo stesso è tenuto a corrispondere all'attrice a titolo di risarcimento dei danni patiti, così come sopra quantificati, attesa, appunto, la responsabilità della società nei confronti del committente dei lavori per le modalità di esecuzione dei lavori.
Proseguendo, risulta dalla documentazione in atti che anche
[...]
abbia appaltato i lavori a per cui, anche rispetto a CP_3 CP_4
dette posizioni vanno ribaditi i medesimi principi sopra espressi giacché le regole vigenti per il contratto di appalto valgono anche per il subappalto.
La presenza di clausole nel contratto di subappalto che addossano al subappaltatore la responsabilità per danni non modifica la situazione e non esclude la responsabilità diretta del sub-committente, poiché si tratta di una mera ripartizione interna della responsabilità ovvero di un accollo di responsabilità, senza che questa assunzione di responsabilità sia opponibile al terzo danneggiato. A riguardo, significativamente è stato affermato che «la clausola di un
contratto di appalto, nella quale si preveda che tutti i danni che i terzi
dovessero subire dall'esecuzione delle opere siano a totale ed esclusivo
carico dell'appaltatore, rimanendone indenne il committente, non può essere
da quest'ultimo invocata quale ragione di esenzione dalla propria
responsabilità risarcitoria nei confronti del terzo danneggiato" proprio
perché "tale clausola, operando esclusivamente nei rapporti fra i contraenti,
alla stregua dei principi generali sull'efficacia del contratto fissati dall'art.
1372 c.c., non può vincolare il terzo a dirigere verso l'una, anziché verso
l'altra parte, la pretesa nascente dal fatto illecito o cagionato dall'esecuzione
del contratto» (Cass. Civ. Sez. 2, n. 2363/2012).
Va accolta, pertanto, anche la domanda di manleva formulata da CP_3
nei confronti di alla luce della clausola contrattuale di cui all'art. CP_4
5 (pag. 8 clausole di carattere generale) che prevede: “l'impresa si impegna
espressamente a manlevare e tenere indenne , a prima richiesta e CP_3
senza eccezioni, da ogni pregiudizio, danno, perdita, responsabilità, costo,
onere o spesa, ivi comprese le eventuali spese legali e in relazione a
qualsivoglia pretesa e/o domanda e/o azione di carattere risarcitorio e/o a
titolo di indennizzo che sia stata e/o possa essere avanzata nei confronti di
medesima in qualunque sede, da parte di chiunque per fatto e/o CP_3
omissione imputabile all'impresa in conseguenza e/o in relazione all'esecuzione del contratto”.
Pertanto, dato il tenore della richiamata clausola, appare indiscusso l'obbligo di manleva a carico di CP_4
Lo stesso non può dirsi, invece, per la asserita domanda di manleva formulata da infatti, innanzitutto, manca nel petitum sia dell'atto CP_4
di costituzione che della citazione con chiamata di terzo la domanda di condanna della società chiamata a manlevare la società chiamante di quanto costretta a pagare alla o al comune di . CP_3 Controparte_1 In ogni caso, anche a voler ritenere formulata la domanda dall'interpretazione complessiva dell'atto, a fronte della contumacia della società era onere della società dimostrare che il lavoro CP_5 CP_4
realizzato presso il comune di proprio nel sito in Controparte_1
questione e nel periodo di riferimento, era stato eseguito proprio dalla società
chiamata in causa;
né ciò può essere desunto dalla sottoscrizione dell'ordine prodotto in atti, in quanto in quell'ordine manca alcun riferimento specifico ai lavori presso il comune di (data di inizio lavori, Controparte_1
conclusioni), ma in via generale si affidano i lavori di tutta la Sicilia.
Inoltre, dall'esame dell'ordine prodotto, di affidamento alla società in via generale di tutti i “LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVE
INFRASTRUTTURE PER BANDA LARGA”, emerge che la validità dell'ordine era subordinata all'accettazione delle “CONDIZIONI
GENERALI DI APPALTO”: ma le dette condizioni generali di appalto, prodotte dalla risultano prive di sottoscrizione da parte di alcuno (cfr. CP_4
pag. 2 allegato sub 2. comparsa di risposta che subordinano CP_4
l'efficacia dell'ordine alla sottoscrizione delle condizioni generali di appalto).
Indi, va rigettata ogni domanda nei confronti della società CP_5
Alla stregua delle superiori considerazioni, la domanda attorea è accolta e, per l'effetto, il va condannato al Controparte_1
pagamento in favore di al pagamento di euro 26.667,00 per Parte_1
danno non patrimoniali ed euro 678,83 per danni patrimoniali, oltre interessi e rivalutazione monetaria come sopra determinati.
Il va condannato al pagamento in Controparte_1
favore dell'attrice delle spese processuali, nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dei parametri del D.M. 147/2022.
In accoglimento delle domande di manleva, la va Controparte_3
condannata a manlevare il per quanto Controparte_1
pagato in esecuzione della presente sentenza e la va condannata a CP_4 manlevare la società per quanto pagato in esecuzione Controparte_3
della presente sentenza.
Sussistono giustificati motivi in relazione alla motivazione della presente decisione e alla difesa assunta dalle parti, per compensare tra tutte le altre parti costituite le spese processuali.
Restano a carico della le spese anticipate per il giudizio nei confronti CP_4
della società Controparte_5
P.Q.M.
Il Presidente della Terza Sezione Civile del Tribunale di Catania, dott.ssa
Grazia Longo, in funzione di Giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 6078/2019 R.G.:
dichiara la contumacia di Controparte_7
dichiara la responsabilità del in Controparte_1
relazione al sinistro occorso a in data 1 agosto 2016 e, per Parte_1
l'effetto, lo condanna al pagamento, in favore della predetta, di euro
26.667,00 per danno non patrimoniali ed euro 678,83 per danni patrimoniali,
oltre interessi e rivalutazione monetaria come indicata in motivazione.
Condanna il al pagamento in favore Controparte_1
della parte attrice delle spese processuali, che liquida in complessivi euro
5.341,00 di cui euro 264,00 per spese vive, ed euro 5.077,00 per compensi, di cui euro 919,00 per fase di studio, euro 777,00 per fase introduttiva del giudizio, euro 1.680,00 per fase istruttoria, euro 1.710,00 per fase decisoria,
oltre alle spese generali, IVA e CPA come per legge.
Visto l'art. 93 c.p.c., dispone la distrazione delle spese processuali a favore del difensore della parte attrice, dichiaratosi antistatario.
Pone a carico del le spese di consulenza CP_1 Controparte_1
tecnica di ufficio come già liquidate in atti.
Condanna la a tenere indenne il Controparte_3 [...]
delle somme effettivamente sborsare nei confronti della Controparte_1 in esecuzione della presente sentenza di condanna e condanna la Pt_2
società a tenere indenne la società delle CP_4 Controparte_3
somme effettivamente sborsare nei confronti del Controparte_1
in esecuzione della presente sentenza di condanna.
[...]
Compensa tra le predette parti le spese processuali.
Lascia a carico della Sirti le spese anticipate per il giudizio nei confronti della società Controparte_5
Così deciso in Catania il 16 aprile 2025
IL PRESIDENTE IN FUNZIONE DI GIUDICE UNICO
(dott.ssa Grazia Longo)