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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 16/06/2025, n. 3003 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 3003 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE II CIVILE
N. 16321/23 R.G.
Il Tribunale di Venezia, sezione II civile, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati:
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente est.
Dott.ssa Silvia Barison Giudice
Dott.ssa Tania Vettore Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 16321 del Ruolo Generale dell'anno 2023 introdotto da
, C.F. con l'Avv. INGALA Parte_1 C.F._1
ALESSANDRO
RICORRENTE
contro
, C.F. , con Controparte_1 C.F._2
l'Avv. ROA' MARIA CRISTINA
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni delle parti:
Per parte ricorrente:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito,
in accoglimento del presente ricorso, tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione (2016) e degli aumentati bisogni del minore conseguenti all'aumentare fisiologica dell'età,
- modificare l'importo dell'assegno di mantenimento che il padre
[...]
è tenuto a versare al figlio minorenne , CP_1 Persona_1
nato a [...] il [...], studente,
elevandolo ad almeno euro 400,00 mensili, o alla misura che il Tribunale riterrà più congrua, oltre alla rivalutazione ISTAT ed al 50% delle spese mediche, scolastiche e straordinarie.
Con vittoria dei compensi di causa ex D.M. 147/2022
Per parte resistente:
Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, respingere, in quanto destituita di fondamento anche alla luce dello stato di disoccupazione del resistente, la domanda di aumento del contributo di mantenimento per il figlio minore , presentata dalla sig.ra , Persona_1 Parte_1
dando atto delle disponibilità paterna a versare mensilmente la somma di €
200,00 ( esclusi i mesi estivi da giugno a fine agosto in cui il figlio vive stabilmente con il padre), oltre al 50% delle spese preventivamente
Pag. 2 di 8 concordate, nonché della sua rinuncia alla sua quota di assegno unico per il figlio a favore della ricorrente, pari ad ulteriori € 200,00 mensili.
Voglia al contempo revocare l'obbligo per i nonni paterni, CP_2
e di contribuire al mantenimento del nipote,
[...] Controparte_3
essendo venuti meni i presupposti, avendo gli ascendenti doveri meramente sussidiari in assenza di possibilità degli obbligati principali.
Vinte, quanto meno compensate le spese di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 8.11.23 premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio con il 15 giugno 2001; che Controparte_1
dal matrimonio erano nati i figli e;
che i coniugi si erano CP_2 Per_1
separati consensualmente avanti l'intestato Tribunale, alle condizioni di cui al verbale di separazione del 19.5.20216, ritualmente omologato con decreto di data 21.9.2016; che le parti avevano convenuto che il CP_1
avrebbe versato a titolo di contributo al mantenimento dei figli l'importo di
200,00 euro mensili per ciascuno;
che da subito il non aveva CP_1
adempiuto all'obbligo assunto;
che l'esponente aveva quindi agito ex art. 316 bis c.p.c. per ottenere un contributo al mantenimento dei minori da parte degli ascendenti e il Tribunale, con decreto di data 6.7.2018, aveva imposto ai nonni paterni e materni di corrispondere la somma di 200,00 euro mensili;
che il , oltre a non versare l'importo dovuto, non CP_1
aveva tenuto con sé i figli, spesso lasciandoli a Ventimiglia dalla sorella;
di non essere a conoscenza di quale lavoro questi svolgesse;
di percepire uno stipendio mensile di 1.650,00 euro mensili quale insegnante di scuola primaria, con cui corrispondeva la rata del mutuo contratto per l'acquisto
Pag. 3 di 8 della casa coniugale, la cui rata era pari a 657,00 euro;
che il maggiore dei due figli, , svolgeva attività lavorativa in Francia ed era CP_2
economicamente autosufficiente;
che il figlio , nato il [...], Per_1
frequentava un istituto tecnico e aveva accresciuto le proprie esigenze. Ciò premesso chiedeva la modifica parziale del decreto di omologa della separazione con cessazione dell'obbligo di contribuzione al mantenimento del figlio e aumento di quello previsto per il figlio minore CP_2 Per_1
a 400,00 euro.
Si costituiva contestando quanto dedotto dalla Controparte_1
ricorrente. Precisava che dal 2024 aveva versato regolarmente il contributo per il figlio che vedeva regolarmente e che rimaneva con lui Per_1
durante tutta l'estate. Precisava di svolgere attività di recupero crediti e che nel 2023 aveva percepito redditi per circa 9.000,00 euro annui. Chiedeva pertanto che il contributo per il figlio fosse confermato in 200,00 Per_1
euro mensili. Chiedeva anche la revoca del contributo al mantenimento posto a carico dei nonni paterni, in considerazione della loro precaria situazione economica.
All'udienza del 14.2.2024 comparivano entrambe le parti che si richiamavano ai rispettivi scritti difensivi. Quindi il Giudice fissava udienza in cui trattenere in decisione la causa e all'esito si riservava di riferire al Collegio.
Il ricorso proposto è fondato e può trovare accoglimento nei termini di seguito indicati.
Va ricordato che in materia di mantenimento del figlio maggiorenne e non autosufficiente, i presupposti su cui si fonda l'esclusione del relativo diritto,
Pag. 4 di 8 oggetto di accertamento da parte del giudice del merito e della cui prova è gravato il genitore che si oppone alla domanda, sono integrati: dall'età del figlio, destinata a rilevare in un rapporto di proporzionalità inversa per il quale, all'età progressivamente più elevata dell'avente diritto si accompagna, tendenzialmente e nel concorso degli altri presupposti, il venir meno del diritto al conseguimento del mantenimento;
dall'effettivo raggiungimento di un livello di competenza professionale e tecnica del figlio e dal suo impegno rivolto al reperimento di una occupazione nel mercato del lavoro (Cass. n. 38366/21).
Nel caso di specie, entrambe le parti concordano che il figlio è ora CP_2
economicamente autosufficiente in quanto lavora stabilmente in Francia per cui va revocato l'obbligo del a contribuire al suo CP_1
mantenimento.
Quanto al figlio , questi è studente presso un istituto tecnico e Per_1
convive ancora con al madre.
La ricorrente attualmente percepisce l'importo mensile di circa 1.600,00 con cui deve pagare la rata del mutuo contratto per il suo acquisto di circa
600,00 euro, attualmente di sua proprietà, avendo il , in CP_1
adempimento all'obbligo stabilito in sede di separazione, recentemente ceduto la propria quota del 50%. Inoltre, il Tribunale ha posto a carico di entrambi i nonni paterni e materni l'obbligo di versare l'importo di 200,00 euro mensili, che tuttavia i nonni paterni attualmente non versano.
Ora le condizioni economiche del risultano le medesime rispetto Parte_2
all'epoca della separazione in quanto ha dimesso una lettera dell'ottobre del 2024 con cui risulta essere stato licenziato dall'attività lavorativa che
Pag. 5 di 8 svolgeva di agente per il recupero crediti. Afferma di non avere immobili e di vivere a casa della nuova compagna. Egli comunque ha dimostrato di avere una buona capacità lavorativa, avendo lavorato in questo settore per alcuni anni percependo un reddito dichiarato anche di più di 9.000,00 euro annui (in realtà il non ha dimesso le dichiarazioni dei redditi per Parte_2
cui non è dato sapere quale fosse il suo reddito effettivo).
In ogni caso il genitore deve comunque sempre attivarsi per trovare un'occupazione lavorativa al fine di garantire il sostentamento della prole.
Va ricordato che la prole, a seguito della disgregazione del nucleo familiare ha comunque diritto ad un mantenimento tale da garantire un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza (Cass. n. 21273/2013).
Tale obbligazione di mantenimento, inoltre, espressamente prevista dall'art. 337 ter c.c., implica che ciascun genitore, è tenuto a contribuire al mantenimento della prole, in maniera proporzionale al proprio reddito, alla propria capacità di lavoro, professionale o casalingo e, più in generale, alle rispettive potenzialità reddituali e ai tempi di permanenza del minore presso ciascun genitore e alle sue esigenze in rapporto all'età.
Peraltro, le esigenze del figlio sono sicuramente aumentate Per_1
rispetto all'epoca della separazione, avendo oramai già 17 anni ed essendo uno studente delle scuole superiori.
In considerazione di quanto premesso, considerando anche i tempi di permanenza presso il padre durante il periodo estivo, il collegio ritiene congruo stabilire un contributo al mantenimento di di 300,00 euro Per_1
mensili, somma rivalutabile in base agli indici ISTAT.
Pag. 6 di 8 Va infine dichiarata inammissibile in questa sede la domanda riconvenzionale di revoca del contributo al mantenimento posto a carico del padre del resistente per carenza di legittimazione attiva.
Le spese di lite possono essere interamente compensate stante la reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero, così dispone:
A modifica delle condizioni previste nel decreto di omologa del Tribunale di Venezia di data 21.9.2026 che ha dichiarato la separazione tra i coniugi,
• dichiara il venire meno dell'obbligo in capo a Controparte_1
di versare a un contributo al
[...] Parte_1
mantenimento del figlio;
CP_2
• determina in 300,00 euro mensili, somma rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT, il contributo al mantenimento a carico di per il figlio;
Controparte_1 Per_1
• dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale svolta da
; Parte_3
• compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Venezia, 8 maggio 2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa Lisa Micochero
Pag. 7 di 8
Pag. 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE II CIVILE
N. 16321/23 R.G.
Il Tribunale di Venezia, sezione II civile, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati:
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente est.
Dott.ssa Silvia Barison Giudice
Dott.ssa Tania Vettore Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 16321 del Ruolo Generale dell'anno 2023 introdotto da
, C.F. con l'Avv. INGALA Parte_1 C.F._1
ALESSANDRO
RICORRENTE
contro
, C.F. , con Controparte_1 C.F._2
l'Avv. ROA' MARIA CRISTINA
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni delle parti:
Per parte ricorrente:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito,
in accoglimento del presente ricorso, tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione (2016) e degli aumentati bisogni del minore conseguenti all'aumentare fisiologica dell'età,
- modificare l'importo dell'assegno di mantenimento che il padre
[...]
è tenuto a versare al figlio minorenne , CP_1 Persona_1
nato a [...] il [...], studente,
elevandolo ad almeno euro 400,00 mensili, o alla misura che il Tribunale riterrà più congrua, oltre alla rivalutazione ISTAT ed al 50% delle spese mediche, scolastiche e straordinarie.
Con vittoria dei compensi di causa ex D.M. 147/2022
Per parte resistente:
Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, respingere, in quanto destituita di fondamento anche alla luce dello stato di disoccupazione del resistente, la domanda di aumento del contributo di mantenimento per il figlio minore , presentata dalla sig.ra , Persona_1 Parte_1
dando atto delle disponibilità paterna a versare mensilmente la somma di €
200,00 ( esclusi i mesi estivi da giugno a fine agosto in cui il figlio vive stabilmente con il padre), oltre al 50% delle spese preventivamente
Pag. 2 di 8 concordate, nonché della sua rinuncia alla sua quota di assegno unico per il figlio a favore della ricorrente, pari ad ulteriori € 200,00 mensili.
Voglia al contempo revocare l'obbligo per i nonni paterni, CP_2
e di contribuire al mantenimento del nipote,
[...] Controparte_3
essendo venuti meni i presupposti, avendo gli ascendenti doveri meramente sussidiari in assenza di possibilità degli obbligati principali.
Vinte, quanto meno compensate le spese di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 8.11.23 premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio con il 15 giugno 2001; che Controparte_1
dal matrimonio erano nati i figli e;
che i coniugi si erano CP_2 Per_1
separati consensualmente avanti l'intestato Tribunale, alle condizioni di cui al verbale di separazione del 19.5.20216, ritualmente omologato con decreto di data 21.9.2016; che le parti avevano convenuto che il CP_1
avrebbe versato a titolo di contributo al mantenimento dei figli l'importo di
200,00 euro mensili per ciascuno;
che da subito il non aveva CP_1
adempiuto all'obbligo assunto;
che l'esponente aveva quindi agito ex art. 316 bis c.p.c. per ottenere un contributo al mantenimento dei minori da parte degli ascendenti e il Tribunale, con decreto di data 6.7.2018, aveva imposto ai nonni paterni e materni di corrispondere la somma di 200,00 euro mensili;
che il , oltre a non versare l'importo dovuto, non CP_1
aveva tenuto con sé i figli, spesso lasciandoli a Ventimiglia dalla sorella;
di non essere a conoscenza di quale lavoro questi svolgesse;
di percepire uno stipendio mensile di 1.650,00 euro mensili quale insegnante di scuola primaria, con cui corrispondeva la rata del mutuo contratto per l'acquisto
Pag. 3 di 8 della casa coniugale, la cui rata era pari a 657,00 euro;
che il maggiore dei due figli, , svolgeva attività lavorativa in Francia ed era CP_2
economicamente autosufficiente;
che il figlio , nato il [...], Per_1
frequentava un istituto tecnico e aveva accresciuto le proprie esigenze. Ciò premesso chiedeva la modifica parziale del decreto di omologa della separazione con cessazione dell'obbligo di contribuzione al mantenimento del figlio e aumento di quello previsto per il figlio minore CP_2 Per_1
a 400,00 euro.
Si costituiva contestando quanto dedotto dalla Controparte_1
ricorrente. Precisava che dal 2024 aveva versato regolarmente il contributo per il figlio che vedeva regolarmente e che rimaneva con lui Per_1
durante tutta l'estate. Precisava di svolgere attività di recupero crediti e che nel 2023 aveva percepito redditi per circa 9.000,00 euro annui. Chiedeva pertanto che il contributo per il figlio fosse confermato in 200,00 Per_1
euro mensili. Chiedeva anche la revoca del contributo al mantenimento posto a carico dei nonni paterni, in considerazione della loro precaria situazione economica.
All'udienza del 14.2.2024 comparivano entrambe le parti che si richiamavano ai rispettivi scritti difensivi. Quindi il Giudice fissava udienza in cui trattenere in decisione la causa e all'esito si riservava di riferire al Collegio.
Il ricorso proposto è fondato e può trovare accoglimento nei termini di seguito indicati.
Va ricordato che in materia di mantenimento del figlio maggiorenne e non autosufficiente, i presupposti su cui si fonda l'esclusione del relativo diritto,
Pag. 4 di 8 oggetto di accertamento da parte del giudice del merito e della cui prova è gravato il genitore che si oppone alla domanda, sono integrati: dall'età del figlio, destinata a rilevare in un rapporto di proporzionalità inversa per il quale, all'età progressivamente più elevata dell'avente diritto si accompagna, tendenzialmente e nel concorso degli altri presupposti, il venir meno del diritto al conseguimento del mantenimento;
dall'effettivo raggiungimento di un livello di competenza professionale e tecnica del figlio e dal suo impegno rivolto al reperimento di una occupazione nel mercato del lavoro (Cass. n. 38366/21).
Nel caso di specie, entrambe le parti concordano che il figlio è ora CP_2
economicamente autosufficiente in quanto lavora stabilmente in Francia per cui va revocato l'obbligo del a contribuire al suo CP_1
mantenimento.
Quanto al figlio , questi è studente presso un istituto tecnico e Per_1
convive ancora con al madre.
La ricorrente attualmente percepisce l'importo mensile di circa 1.600,00 con cui deve pagare la rata del mutuo contratto per il suo acquisto di circa
600,00 euro, attualmente di sua proprietà, avendo il , in CP_1
adempimento all'obbligo stabilito in sede di separazione, recentemente ceduto la propria quota del 50%. Inoltre, il Tribunale ha posto a carico di entrambi i nonni paterni e materni l'obbligo di versare l'importo di 200,00 euro mensili, che tuttavia i nonni paterni attualmente non versano.
Ora le condizioni economiche del risultano le medesime rispetto Parte_2
all'epoca della separazione in quanto ha dimesso una lettera dell'ottobre del 2024 con cui risulta essere stato licenziato dall'attività lavorativa che
Pag. 5 di 8 svolgeva di agente per il recupero crediti. Afferma di non avere immobili e di vivere a casa della nuova compagna. Egli comunque ha dimostrato di avere una buona capacità lavorativa, avendo lavorato in questo settore per alcuni anni percependo un reddito dichiarato anche di più di 9.000,00 euro annui (in realtà il non ha dimesso le dichiarazioni dei redditi per Parte_2
cui non è dato sapere quale fosse il suo reddito effettivo).
In ogni caso il genitore deve comunque sempre attivarsi per trovare un'occupazione lavorativa al fine di garantire il sostentamento della prole.
Va ricordato che la prole, a seguito della disgregazione del nucleo familiare ha comunque diritto ad un mantenimento tale da garantire un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza (Cass. n. 21273/2013).
Tale obbligazione di mantenimento, inoltre, espressamente prevista dall'art. 337 ter c.c., implica che ciascun genitore, è tenuto a contribuire al mantenimento della prole, in maniera proporzionale al proprio reddito, alla propria capacità di lavoro, professionale o casalingo e, più in generale, alle rispettive potenzialità reddituali e ai tempi di permanenza del minore presso ciascun genitore e alle sue esigenze in rapporto all'età.
Peraltro, le esigenze del figlio sono sicuramente aumentate Per_1
rispetto all'epoca della separazione, avendo oramai già 17 anni ed essendo uno studente delle scuole superiori.
In considerazione di quanto premesso, considerando anche i tempi di permanenza presso il padre durante il periodo estivo, il collegio ritiene congruo stabilire un contributo al mantenimento di di 300,00 euro Per_1
mensili, somma rivalutabile in base agli indici ISTAT.
Pag. 6 di 8 Va infine dichiarata inammissibile in questa sede la domanda riconvenzionale di revoca del contributo al mantenimento posto a carico del padre del resistente per carenza di legittimazione attiva.
Le spese di lite possono essere interamente compensate stante la reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero, così dispone:
A modifica delle condizioni previste nel decreto di omologa del Tribunale di Venezia di data 21.9.2026 che ha dichiarato la separazione tra i coniugi,
• dichiara il venire meno dell'obbligo in capo a Controparte_1
di versare a un contributo al
[...] Parte_1
mantenimento del figlio;
CP_2
• determina in 300,00 euro mensili, somma rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT, il contributo al mantenimento a carico di per il figlio;
Controparte_1 Per_1
• dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale svolta da
; Parte_3
• compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Venezia, 8 maggio 2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa Lisa Micochero
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