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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 17/04/2025, n. 100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 100 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI IMPERIA Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, composto dai Magistrati:
dott. Eduardo Bracco - presidente rel. dott. Andrea Canciani - giudice dott. Fabio Favalli - giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 219/2025 V.G., avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi su accordo delle parti
TRA
, nata a [...] il [...], codice fiscale Parte_1
C.F._1
E
, nato a [...] il [...], codice fiscale Parte_2
. C.F._2
Entrambi elett.te dom.ti presso lo studio del difensore Avv. LOVESE MASSIMO del Foro di Imperia.
1 Conclusioni delle parti
Le parti hanno concluso in maniera conforme, come da dispositivo.
Il P.M. ha chiesto pronunciarsi la separazione dei coniugi alle condizioni concordate.
Motivi della decisione
I coniugi in epigrafe:
• hanno contratto matrimonio a IMPERIA in data 22/04/1995;
• hanno avuto ed , maggiorenni figlie e non ancora del tutto Per_1 Per_2 Per_3
economicamente autosufficienti.
Hanno chiesto pronunciarsi la loro separazione personale alle condizioni concordate, che vengono riportate in dispositivo ed omologate perché non sono contrarie a norme imperative.
Sussistono dunque i presupposti di legge per accogliere la domanda, atteso che la concorde volontà delle parti di separarsi e l'esito negativo del tentativo di conciliazione dimostrano chiaramente che l'unione materiale e spirituale tra i coniugi non sia suscettibile di ricostituzione.
Stante l'accordo tra le parti, le spese processuali vengono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Imperia, definitivamente provvedendo, pronuncia la separazione personale dei coniugi e , (matrimonio contratto a Parte_1 Parte_2
IMPERIA il 22/04/1995, trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio di detto Comune anno 1995, parte 2, serie A, atto n. 12), alle seguenti concordate condizioni, che vengono quindi omologate:
1. I coniugi sono autorizzati a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge.
2. La dimora coniugale ubicata nel comune di Imperia in via Sant'Agata n. 208/6 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata alla sig.ra nell'interesse delle figlie non Pt_1
ancora economicamente autosufficienti ed ivi con lei stabilmente conviventi. Vista la maggiore età di tutte le figlie non si prevedono incontri prefissati col padre ma entrambi i genitori si impegnano a continuare a collaborare nella cura della loro educazione ed istruzione, concordando insieme, anche alle stesse, l'indirizzo più consono ai loro bisogni ed ai loro interessi morali e materiali.
2 3. Ciascun coniuge - essendo entrambi autosufficienti - provvederà al proprio mantenimento, entrambi dichiarano di rinunciare nei reciproci confronti alla corresponsione di qualsiasi assegno a titolo di mantenimento.
4. I coniugi si impegnano ed obbligano a pagare l'importo della rata di mutuo acceso presso la per consentire l'acquisto della casa coniugale pagando il 50% ciascuno di CP_1
ogni rata mensile.
5. L'autovettura Ford Kuga, targata EM669DJ, intestata alla sig.ra , è assegnata in Pt_1
proprietà al sig. che si impegna a curarne il passaggio di proprietà in proprio favore, Pt_2
a proprie spese, entro tre mesi dal deposito della sentenza di separazione.
5. Il sig. si impegna ed obbliga a corrispondere tramite accredito in c/c, entro e non Pt_2 oltre il giorno cinque di ogni mese, l'assegno di mantenimento per la figlia Per_1
maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, pari a 500,00 (cinquecento,00) euro, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
6. I coniugi si impegnano ed obbligano a pagare il 50% ognuno delle spese di mantenimento, trasporto ed alloggio della figlia quando rimarrà assente dalla casa coniugale per Per_1 studiare all'Università. Dette spese dovranno sempre essere concordate e saranno versate dai coniugi sul conto corrente intestato alla figlia che provvederà direttamente ai pagamenti. Il pagamento dell'assegno di mantenimento previsto al punto che precede sarà sospeso nei periodi in cui la figlia dimorerà lontano dalla casa coniugale e sarà comunque corrisposto alla sig.ra dal sig. per i periodi (a mero titolo esemplificativo: vacanze estive, Pt_1 Pt_2
vacanze natalizie, week end, ecc.) in cui la figlia vivrà invece nella casa coniugale.
7. La figlia è residente in [...]16 e la figlia Persona_4 [...]
, tutt'ora residente nell'abitazione coniugale, sono sostanzialmente autosufficienti Per_5
ma svolgono lavori non completamente stabili, entrambi i genitori si impegnano ed obbligano quindi ad intervenire economicamente in loro aiuto, se necessario, con la spesa che dovrà essere concordata e divisa al 50% tra loro.
8. Le spese straordinarie di natura medica, scolastica ed extra-scolastica che si rendessero necessarie per e, se necessario e sempre concordato per e , verranno Per_1 Per_2 Per_3
poste a carico di entrambi i genitori in pari misura, ovvero al 50%, come specificato di seguito:
Spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante b) cure dentistiche presso strutture pubbliche c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale d) ticket sanitari;
3 spese mediche che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche b) cure termali e fisioterapiche c) trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio
Sanitario Nazionale d) farmaci particolari;
spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno c) gite scolastiche senza pernottamento d) trasporto pubblico;
spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati b) corsi di specializzazione c) gite scolastiche con pernottamento d) corsi di recupero e lezioni private;
spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature
Il genitore che avrà anticipato dette spese, per ottenere il rimborso della sua quota, dovrà ovviamente documentarle
9) I coniugi dichiarano di aver regolato prima d'ora ogni altro rapporto di natura patrimoniale, e di aver provveduto concordemente alla divisione di ogni bene e di ogni risparmio riferibile al periodo coniugale e che, pertanto, con l'esatto adempimento di quanto sopra non avranno null'altro reciprocamente a pretendere.
Compensa le spese processuali.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile di IMPERIA, ove venne trascritto il matrimonio, di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Con separata ordinanza si dispone per il prosieguo del giudizio, relativamente alla domanda di divorzio.
Imperia, deciso il 16/04/2025.
Il Presidente dott. Eduardo Bracco
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