TRIB
Ordinanza 13 febbraio 2025
Ordinanza 13 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, ordinanza 13/02/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 7976/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Cinzia Balletti Presidente
Chiara Ilaria Bitozzi Giudice
Federica Di Paolo Giudice relatore nella causa civile iscritta al n. 7976/2024 V.G. avente ad oggetto “reclamo avverso provvedimento del Giudice Tutelare” promossa da
, con l'avv. Francesca Zilio e l'avv. Elena Costa;
Parte_1
Ricorrente contro
AVV. , Controparte_1 Controparte_2
, con l'avv. Simone Taschin;
[...]
, con l'avv. Gianfranco Sepe;
CP_3
, non costituita;
CP_4
Resistenti ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Rilevato che: ha promosso reclamo avverso il provvedimento con cui il Giudice Tutelare di Parte_1
Padova, in data 23.6.2024, rigettava l'istanza dell'odierna reclamante, con adesione della madre
, volta ad assumere l'ufficio di tutore della sorella in luogo Controparte_2 CP_2
dell'attuale tutrice, avv. Controparte_1
la reclamante ha motivato l'impugnazione sulla base dell'errata qualificazione dell'istituto di cui beneficia , indicato erroneamente dal G.T. quale amministrazione di sostegno, CP_2
nonché della sopravvenienza di nuove circostanze, tra cui la tipologia di assistenza da prestare
(presenza costante di un familiare che si prenda cura e provveda rapidamente alle esigenze dell'interdetta), il peggioramento del quadro clinico dell'interdetta, il rientro della deducente in
Italia a seguito di un periodo all'estero per ragioni di lavoro e la conflittualità tra la tutrice e i
1 familiari;
si è costituita la tutrice avv. contestando le allegazioni di cui al reclamo ed Controparte_1
evidenziando che sin dal 2021 il Giudice Tutelare aveva ritenuto che il ruolo di tutore di CP_2
dovesse essere ricoperto da un soggetto terzo, anziché da un familiare, data la conflittualità
[...]
dei rapporti familiari;
riportandosi agli atti del procedimento di tutela n. R.G. 40477/1986 ed in particolare alle proprie relazioni di chiarimenti fornite in tale sede, ha chiesto il rigetto del reclamo e, in via subordinata, che l'incarico venga assegnato ad un soggetto estraneo al nucleo familiare. all'udienza del 3.9.2024 sono state sentite le parti costituite e il Collegio, respinta l'eccezione di parte reclamante relativa alla mancata autorizzazione del G.T. per la costituzione in giudizio della tutrice (tenendo conto dell'oggetto dell'odierno procedimento) e ritenuta la necessità di integrare il contraddittorio anche nei confronti delle altre due sorelle dell'interdetta, e , CP_3 CP_4
assegnava alla reclamante termine per la notifica e fissava nuova udienza;
disposto un differimento per rinuncia al mandato del difensore della reclamante, in data 4.11.2024 si è costituita , madre dell'interdetta, aderendo all'atto di reclamo di Controparte_2 Pt_1
;
[...]
all'udienza del 15.12.2024 si è costituita che si è opposta all'assunzione CP_3
dell'incarico di tutrice in capo a e ha prodotto dichiarazione di opposizione Parte_1
sottoscritta della sorella , rilevando in particolare che le due sorelle non hanno contatti CP_4
né con la madre, né con a causa delle condotte ostacolanti della reclamante, che si è CP_2
anche trasferita in un'abitazione al piano superiore rispetto a quella della propria madre;
l'avv. ha rappresentato di essere disponibile ad essere sostituita nel ruolo di tutrice, come già CP_1
indicato in atti, rilevando che le sorelle e sono sempre andate a trovare la CP_3 CP_4
sorella in ambienti protetti per decisione della reclamante;
ha rappresentato CP_2 Parte_1
di essere tornata in Italia per assistere l'anziana madre, rendendosi disponibile a svolgere il ruolo di protutrice anche temporaneamente;
ha negato la propria disponibilità a ricoprire il CP_3
ruolo di protutore, preferendo che tale incarico sia conferito ad un soggetto terzo;
ritenuto che:
l'art. 424 ultimo comma c.c. prevede che “nella scelta del tutore dell'interdetto… il giudice tutelare individua di preferenza la persona più idonea all'incarico tra i soggetti, e con i criteri, indicati nell'art. 408 c.c.”, così dichiarando applicabile a detta scelta la medesima disciplina concernente l'amministrazione di sostegno;
la norma in esame, prevedendo che la nomina del tutore dell'interdetto debba ricadere preferibilmente nell'ambito dei familiari ivi specificamente elencati, non detta un ordine di preferenza vincolante per il giudice, il quale può discrezionalmente discostarsene, sia premettendo
2 taluno dei soggetti preferenzialmente indicati, sia facendo cadere la sua scelta su una persona al di fuori di tale elencazione, essendo implicito nella norma il richiamo al criterio dell'idoneità dell'ufficio, dovendo la scelta del tutore essere ispirata alla finalità esclusiva di garantire nel miglior modo possibile il preminente interesse dell'interdetto (cfr. Trib. Napoli 4.2-2005); in particolare, secondo la giurisprudenza di legittimità, l'art. 408 comma 4 c.c. consente al giudice, quando ne ravvisi l'opportunità, di nominare altra persona, anche se totalmente estranea all'ambito familiare del beneficiario (cfr. Cass. n. 6861/2013) ed in particolare laddove sussista una elevata conflittualità tra parenti e se sia dimostrata l'inadeguatezza delle cure spontaneamente fornite dalle persone più vicine al soggetto da assistere (Trib. Bari 15.6.2004); nel caso di specie, il provvedimento impugnato si ritiene esente da censure, avendo correttamente fatto applicazione dei principi sopra esposti, nell'esercizio del potere discrezionale di scelta del tutore;
nondimeno, pur non ravvisandosi profili di irregolarità o inadempimento da parte della tutrice dell'interdetta, si ritiene sussistano motivi di grave opportunità che giustificano la sua sostituzione, essendo chiaramente evincibile dagli atti di causa un'elevata conflittualità non solo a livello familiare, ma anche della reclamante e della madre dell'interdetta con l'attuale tutrice;
data la mancanza di concordia sull'individuazione di un parente idoneo a ricoprire l'ufficio di tutore, e tenendo conto che i contrasti familiari persistono sin dall'apertura della tutela, si ritiene necessaria la nomina di altra persona estranea alla famiglia dell'interdetta; la nomina, quale tutore, di un familiare contestato precluderebbe infatti a quest'ultimo di operare serenamente e super partes, attesa la conflittualità con gli altri parenti, laddove è necessario che gli interessi e la protezione dell'interdetta siano garantiti con competenza e professionalità; per le medesime ragioni sopra esposte, è altresì necessario individuare un protutore esterno alla famiglia, con l'auspicio che i conflitti familiari possano appianarsi, consentendo ad un parente dell'interdetta di ricoprire l'ufficio; per tutte le ragioni sopra esposte, si procede alla sostituzione dell'avv. Controparte_1
nominando tutrice dell'interdetta l'avv. Nathalie Tomaselli e protutrice l'avv. CP_2
Raffaella Schiavo;
le spese del reclamo possono essere senz'altro compensate, in ragione degli interessi sottesi, nonché della natura e dell'esito della controversia;
va disposta la trasmissione degli atti, a cura della Cancelleria, al Giudice Tutelare per i successivi adempimenti di sua competenza;
p.q.m.
Il Tribunale,
3 1. nomina tutrice dell'interdetta , in sostituzione dell'avv. CP_2 Controparte_1
l'avv. Nathalie Tomaselli;
2. nomina protutrice dell'interdetta l'avv. Raffaella Schiavo;
CP_2
3. compensa tra le parti le spese del reclamo.
Manda alla Cancelleria di trasmettere gli atti al Giudice Tutelare per gli adempimenti di sua competenza.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 15.12.2024.
Il Giudice relatore
Federica Di Paolo
Il Presidente
Cinzia Balletti
4
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Cinzia Balletti Presidente
Chiara Ilaria Bitozzi Giudice
Federica Di Paolo Giudice relatore nella causa civile iscritta al n. 7976/2024 V.G. avente ad oggetto “reclamo avverso provvedimento del Giudice Tutelare” promossa da
, con l'avv. Francesca Zilio e l'avv. Elena Costa;
Parte_1
Ricorrente contro
AVV. , Controparte_1 Controparte_2
, con l'avv. Simone Taschin;
[...]
, con l'avv. Gianfranco Sepe;
CP_3
, non costituita;
CP_4
Resistenti ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Rilevato che: ha promosso reclamo avverso il provvedimento con cui il Giudice Tutelare di Parte_1
Padova, in data 23.6.2024, rigettava l'istanza dell'odierna reclamante, con adesione della madre
, volta ad assumere l'ufficio di tutore della sorella in luogo Controparte_2 CP_2
dell'attuale tutrice, avv. Controparte_1
la reclamante ha motivato l'impugnazione sulla base dell'errata qualificazione dell'istituto di cui beneficia , indicato erroneamente dal G.T. quale amministrazione di sostegno, CP_2
nonché della sopravvenienza di nuove circostanze, tra cui la tipologia di assistenza da prestare
(presenza costante di un familiare che si prenda cura e provveda rapidamente alle esigenze dell'interdetta), il peggioramento del quadro clinico dell'interdetta, il rientro della deducente in
Italia a seguito di un periodo all'estero per ragioni di lavoro e la conflittualità tra la tutrice e i
1 familiari;
si è costituita la tutrice avv. contestando le allegazioni di cui al reclamo ed Controparte_1
evidenziando che sin dal 2021 il Giudice Tutelare aveva ritenuto che il ruolo di tutore di CP_2
dovesse essere ricoperto da un soggetto terzo, anziché da un familiare, data la conflittualità
[...]
dei rapporti familiari;
riportandosi agli atti del procedimento di tutela n. R.G. 40477/1986 ed in particolare alle proprie relazioni di chiarimenti fornite in tale sede, ha chiesto il rigetto del reclamo e, in via subordinata, che l'incarico venga assegnato ad un soggetto estraneo al nucleo familiare. all'udienza del 3.9.2024 sono state sentite le parti costituite e il Collegio, respinta l'eccezione di parte reclamante relativa alla mancata autorizzazione del G.T. per la costituzione in giudizio della tutrice (tenendo conto dell'oggetto dell'odierno procedimento) e ritenuta la necessità di integrare il contraddittorio anche nei confronti delle altre due sorelle dell'interdetta, e , CP_3 CP_4
assegnava alla reclamante termine per la notifica e fissava nuova udienza;
disposto un differimento per rinuncia al mandato del difensore della reclamante, in data 4.11.2024 si è costituita , madre dell'interdetta, aderendo all'atto di reclamo di Controparte_2 Pt_1
;
[...]
all'udienza del 15.12.2024 si è costituita che si è opposta all'assunzione CP_3
dell'incarico di tutrice in capo a e ha prodotto dichiarazione di opposizione Parte_1
sottoscritta della sorella , rilevando in particolare che le due sorelle non hanno contatti CP_4
né con la madre, né con a causa delle condotte ostacolanti della reclamante, che si è CP_2
anche trasferita in un'abitazione al piano superiore rispetto a quella della propria madre;
l'avv. ha rappresentato di essere disponibile ad essere sostituita nel ruolo di tutrice, come già CP_1
indicato in atti, rilevando che le sorelle e sono sempre andate a trovare la CP_3 CP_4
sorella in ambienti protetti per decisione della reclamante;
ha rappresentato CP_2 Parte_1
di essere tornata in Italia per assistere l'anziana madre, rendendosi disponibile a svolgere il ruolo di protutrice anche temporaneamente;
ha negato la propria disponibilità a ricoprire il CP_3
ruolo di protutore, preferendo che tale incarico sia conferito ad un soggetto terzo;
ritenuto che:
l'art. 424 ultimo comma c.c. prevede che “nella scelta del tutore dell'interdetto… il giudice tutelare individua di preferenza la persona più idonea all'incarico tra i soggetti, e con i criteri, indicati nell'art. 408 c.c.”, così dichiarando applicabile a detta scelta la medesima disciplina concernente l'amministrazione di sostegno;
la norma in esame, prevedendo che la nomina del tutore dell'interdetto debba ricadere preferibilmente nell'ambito dei familiari ivi specificamente elencati, non detta un ordine di preferenza vincolante per il giudice, il quale può discrezionalmente discostarsene, sia premettendo
2 taluno dei soggetti preferenzialmente indicati, sia facendo cadere la sua scelta su una persona al di fuori di tale elencazione, essendo implicito nella norma il richiamo al criterio dell'idoneità dell'ufficio, dovendo la scelta del tutore essere ispirata alla finalità esclusiva di garantire nel miglior modo possibile il preminente interesse dell'interdetto (cfr. Trib. Napoli 4.2-2005); in particolare, secondo la giurisprudenza di legittimità, l'art. 408 comma 4 c.c. consente al giudice, quando ne ravvisi l'opportunità, di nominare altra persona, anche se totalmente estranea all'ambito familiare del beneficiario (cfr. Cass. n. 6861/2013) ed in particolare laddove sussista una elevata conflittualità tra parenti e se sia dimostrata l'inadeguatezza delle cure spontaneamente fornite dalle persone più vicine al soggetto da assistere (Trib. Bari 15.6.2004); nel caso di specie, il provvedimento impugnato si ritiene esente da censure, avendo correttamente fatto applicazione dei principi sopra esposti, nell'esercizio del potere discrezionale di scelta del tutore;
nondimeno, pur non ravvisandosi profili di irregolarità o inadempimento da parte della tutrice dell'interdetta, si ritiene sussistano motivi di grave opportunità che giustificano la sua sostituzione, essendo chiaramente evincibile dagli atti di causa un'elevata conflittualità non solo a livello familiare, ma anche della reclamante e della madre dell'interdetta con l'attuale tutrice;
data la mancanza di concordia sull'individuazione di un parente idoneo a ricoprire l'ufficio di tutore, e tenendo conto che i contrasti familiari persistono sin dall'apertura della tutela, si ritiene necessaria la nomina di altra persona estranea alla famiglia dell'interdetta; la nomina, quale tutore, di un familiare contestato precluderebbe infatti a quest'ultimo di operare serenamente e super partes, attesa la conflittualità con gli altri parenti, laddove è necessario che gli interessi e la protezione dell'interdetta siano garantiti con competenza e professionalità; per le medesime ragioni sopra esposte, è altresì necessario individuare un protutore esterno alla famiglia, con l'auspicio che i conflitti familiari possano appianarsi, consentendo ad un parente dell'interdetta di ricoprire l'ufficio; per tutte le ragioni sopra esposte, si procede alla sostituzione dell'avv. Controparte_1
nominando tutrice dell'interdetta l'avv. Nathalie Tomaselli e protutrice l'avv. CP_2
Raffaella Schiavo;
le spese del reclamo possono essere senz'altro compensate, in ragione degli interessi sottesi, nonché della natura e dell'esito della controversia;
va disposta la trasmissione degli atti, a cura della Cancelleria, al Giudice Tutelare per i successivi adempimenti di sua competenza;
p.q.m.
Il Tribunale,
3 1. nomina tutrice dell'interdetta , in sostituzione dell'avv. CP_2 Controparte_1
l'avv. Nathalie Tomaselli;
2. nomina protutrice dell'interdetta l'avv. Raffaella Schiavo;
CP_2
3. compensa tra le parti le spese del reclamo.
Manda alla Cancelleria di trasmettere gli atti al Giudice Tutelare per gli adempimenti di sua competenza.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 15.12.2024.
Il Giudice relatore
Federica Di Paolo
Il Presidente
Cinzia Balletti
4