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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 11/03/2025, n. 323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 323 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott. Emilio Sirianni Presidente dott. Barbara Fatale Consigliere dott. ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 535 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
con l'avv.to PILEGGI ANTONIO Parte_1
appellante
E
con gli avv.ti ANDRICCIOLA ROSANNA E CARDAMONE Controparte_1
VITALIANO
Appellato
Oggetto: appello a sentenza del tribunale di Lamezia Terme. Opposizione a decreto ingiuntivo. Premio di produzione semestrale
Conclusioni: come da rispettivi atti di causa
FATTO E DIRITTO
Part Con ricorso ex art. 633 e ss. c.p.c., – originariamente assunto da Controparte_1
[...]
Part e a far data dall'1.07.2016 trasferito a a tempo pieno e CP_2 Parte_3
indeterminato, con la qualifica di operaio – adiva il Tribunale di Lamezia Terme e otteneva il
Pa decreto n. 110/2020 del 30.11.2020, con il quale veniva ingiunto alla Parte_4
il pagamento della somma di euro 1.783,30 a titolo di premio semestrale c.d.
[...]
E.D.A. maturato negli anni 2019 e 2020 oltre accessori e spese.
La fonte dell'asserito diritto al detto premio veniva individuata nei contratti integrativi aziendali dell'1.06.2000 e del 28.07.2006. Con ricorso in opposizione Sa. chiedeva al Tribunale la revoca del decreto CP_3
ingiuntivo e, in via riconvenzionale, la condanna dell'opposto a restituire gli importi percepiti a titolo di premio con le mensilità di settembre 2016, marzo e settembre 2017, marzo e settembre 2018, nonché gli importi indebitamente percepiti a titolo di EDR negli ultimi dieci anni, oltre accessori.
A fondamento dell'opposizione la società deduceva, per un verso, che il ricorrente/opposto - al pari di altri colleghi - aveva goduto di un ingiustificato trattamento di favore, avendo percepito sia i premi semestrali (premio semestrale fisso e premio semestrale per presenza) nei mesi di marzo e settembre di ciascun anno, sia il premio prod.agg.vo ed il premio di produzione corrisposti mensilmente;
e, per altro verso, che le disposizioni contrattuali collettive sulle quali si incentrava il diritto del lavoratore avevano cessato di avere validità a decorrere dalla data del 21.4.2016 di sottoscrizione dell'“Accordo Quadro attuativo della detassazione anno 2016”.
Aggiungeva che a partire dal 21.4.2016, a seguito della cessazione di efficacia delle disposizioni contrattuali relative al premio di produttività, risultavano indebitamente percepiti gli importi a tale titolo corrisposti nel mese di settembre 2016, nei mesi di marzo e settembre
2017, nei mesi di marzo e settembre 2018. Spiegava, quindi, domanda riconvenzionale al fine di ottenerne la restituzione, precisando che aveva interrotto l'erogazione del premio de quo a decorrere dalla mensilità di marzo 2019.
Sempre in via riconvenzionale, la parte datoriale chiedeva la restituzione delle somme erogate a titolo di E.D.R. negli ultimi 10 anni, asserendo che il ricorrente/opposto aveva illegittimamente cumulato l'E.D.R. 92 o storico con l'E.D.R. 13/11/96 (in particolare, sosteneva che l'E.D.R. “storico” o E.D.R. 92 non fosse dovuto perché non previsto nel
C.C.N.L. Trasporto Aereo, Parte specifica Gestori Aeroportuali e perché assorbito nella voce
“E.D.R. 13.11.96” dall'Accordo Interconfederale 13/11/96 “Protocollo d'Intesa tra le parti sociali in materia di riassetto azionario e strutturale del sistema aeroportuale”, Punto 6, lett.
b).
Nella resistenza del lavoratore, il Tribunale di Lamezia Terme, con sentenza del 2.12.2021:
- confermava e dichiarava esecutivo il decreto ingiuntivo opposto.
- rigettava la domanda riconvenzionale avente ad oggetto la restituzione delle somme percepite a titolo di premio semestrale fisso e legato alla presenza con le mensilità di settembre 2016, marzo e settembre 2017, marzo e settembre 2018;
Pag. 2 di 14 - accoglieva la domanda riconvenzionale avente ad oggetto l'EDR 92, condannando il ricorrente/opposto alla restituzione degli importi indebitamente percepiti a tale titolo a decorrere dal mese di luglio 2016, oltre accessori di legge.
In particolare (e per quel che in questa sede interessa, avuto riguardo all'oggetto dell'odierno gravame) il Tribunale riteneva sussistente l'obbligo della parte datoriale di corrispondere la voce retributiva EDA, nelle sue componenti fissa e variabile, sulla base delle seguenti motivazioni:
Con accordo sindacale dell'1.06.2000 la si è impegnata ad applicare ai dipendenti Pt_1
del servizio manutenzione impianti e pulizie e del servizio parcheggi il contratto CP_4
a far data dall'1.07.2000.
Con il medesimo accordo le parti hanno disciplinato l'istituto del premio di risultato - soggetto al raggiungimento dei parametri di redditività, produttività e qualità, nonché al presupposto del segno positivo nel bilancio aziendale -, prevedendo che detto premio sarebbe stato erogato a tutti i dipendenti con contratto con decorrenza 2000 e anno base CP_4
di riferimento 1999, mentre ai dipendenti manutenzione e pulizie sarebbe stato corrisposto, per l'anno 2000, lo stesso importo a titolo di una-tantum (per il periodo successivo
l'erogazione del premio di risultato sarebbe stata annuale, in un'unica soluzione ed avrebbe tenuto conto della presenza).
Nel citato accordo è stato, altresì, disciplinato, in conformità alle linee guida fissate dal
CCNL 16/3/99 in materia di contrattazione di II livello, l'E.D.A., prevedendo due diverse modalità di erogazione, l'una relativa ai dipendenti con contratto a tempo indeterminato in servizio alla data del 30.06.2000, inquadrati nel contratto per i quali sarebbero CP_4
stati mantenuti tutti i PPA sino ad allora consolidati e sarebbero stati corrisposti a titolo di
EDA, secondo i criteri attualmente vigenti, l'altra riferita ai lavoratori ex CCNL metalmeccanici e pulizie, ai quali sarebbe stato corrisposto un premio a titolo di EDA in relazione alle presenze effettive negli importi di seguito indicati (…) , con la precisazione che detto istituto avrebbe avuto incidenza solo sul TFR e sarebbe stato erogato in 2 tranche semestrali.
Con il contratto integrativo aziendale del 28.07.2006, applicabile a tutti i dipendenti in servizio alla data del 28.07.2006, le parti hanno convenuto sull'opportunità di intervenire sul
c.d. premio di risultato e di definire sia i parametri di determinazione (redditività, produttività e qualità), sia i termini e le modalità di erogazione;
nelle note a verbale, al punto
a) “Trattamento Perequativo EDA”, le parti hanno convenuto che, per il personale assunto a tempo indeterminato anteriormente alla data dell'1.07.2000 con contratti diversi da
Pag. 3 di 14 (36 unità in servizio alla data odierna, ovvero al 28.07.2006), nonché per i CP_4
dipendenti assunti a tempo indeterminato successivamente a tale data (58 unità in servizio alla data odierna, ovvero al 28.07.2006), sarebbero state riconosciute a titolo di recupero
EDA le somme di seguito indicate (risultanti dagli incrementi applicati negli anni dal 2005 al
2008).
Con Accordo Quadro attuativo della detassazione anno 2016 (Decreto del 25 marzo 2016), premessa l'intenzione di sottoscrivere un accordo per regolamentare i profili retributivi rientranti nel concetto di retribuzione di produttività e che potesse permettere ai lavoratori in possesso dei requisiti reddituali richiesti dalla norma (art. 1, comma 182 della L. n.
208/2015) di accedere al cosiddetto regime della “detassazione” sulle voci retributive erogate nell'ambito della “retribuzione di produttività”, le parti hanno convenuto che la retribuzione di produttività è composta dalle voci di cedolino di seguito individuate: 1) voci retributive variabili previste dal CCNL Assaeroporti;
2) voce retributiva erogata in forza di
Accordo Territoriale di secondo livello, ovvero a) premio semestrale fisso e variabile secondo presenza, stabilendo che B) la retribuzione di produttività individuata è riferita alle voci retributive indicate in premessa, (…) erogate con espresso riferimento ad “indicatori quantitativi” di produttività, redditività, qualità, efficienza, innovazione;
C) la retribuzione, per come definita in premessa, e specificata al punto 1) sarebbe stata erogata secondo i criteri previsti nel CCNL e pertanto assoggettata alla variabilità delle condizioni di operatività e fabbisogno, nonché riferita ai seguenti “indicatori quantitativi” di produttività, redditività, qualità, efficienza, innovazione.
Quanto alla voce retributiva indicata e specificata alla lettera a) del punto 2), l'accordo prevede, al paragrafo C, ultimo capoverso, che la medesima è volta ad incentivare la presenza in servizio dei lavoratori ed è direttamente correlata, nella parte variabile, al numero di assenze/presenze del personale a tempo indeterminato, mentre nei paragrafi successivi si stabilisce che le disposizioni del presente accordo sarebbero state applicate alle erogazioni effettuate nell'anno 2016 ed in quelli successivi, fino al 2019; che sarebbe stata assoggettata alla tassazione favorevole, in subordine al rispetto delle condizioni stabilite dalla legge n. 208 del 2015 e del decreto attuativo del 25 marzo 2016, l'erogazione della retribuzione di produttività di cui alla lettera a) del punto 2) riconosciuta ai dipendenti nel mese di marzo 2016, e riferita a voci premiali relative agli indicatori variabili di presenze/assenze relativi al secondo semestre anno 2015; che le somme retributive che sarebbero state corrisposte in relazione alle voci e criteri definiti nell'accordo avrebbero avuto caratteristiche tali da consentire l'applicazione del regime di detassazione.
Pag. 4 di 14 Al paragrafo H le parti hanno stabilito che tutti i precedenti patti che disciplinano la materia in esame ma che non contengono i profili richiesti dalle disposizioni normative richiamate nel presente accordo avrebbero cessato di avere validità dalla data di sottoscrizione del testo.
5. Ciò posto, pare opportuno rilevare che fin dal 2000 la contrattazione aziendale ha inteso distinguere il “premio di risultato”, la cui erogazione è soggetta al raggiungimento dei parametri di redditività, produttività e qualità, nonché al verificarsi della condizione necessaria ed indispensabile del segno positivo del bilancio, dall'E.D.A. spettante, in base al punto 3) dell'accordo sindacale dell'1.06.2000, a tutti i dipendenti con contratto a tempo indeterminato in servizio alla data del 30.06.2000 e inquadrati nel contratto CP_4
nonché ai lavoratori ex CCNL metalmeccanici e pulizie;
con riferimento alla prima categoria di lavoratori, l'accordo prevede il mantenimento di tutti i PPA, sino ad allora consolidati, e la loro corresponsione a titolo di EDA, secondo i criteri attualmente vigenti, sia per quanto riguarda gli istituti retributivi confluiti, sia per quanto attiene le modalità di erogazione.
Per individuare i criteri di erogazione dei premi di produzione, occorre fare riferimento agli accordi sindacali stipulati dal con le OO.SS. territoriali ed aziendali il 30.06.1987 CP_5
ed il 31.07.1990, da cui si evince che il premio di produzione è essenzialmente legato alla presenza ed è erogato con cadenza semestrale nei mesi di marzo e settembre di ogni anno.
La dicotomia tra premio di risultato ed EDA è stata confermata dalla contrattazione integrativa aziendale del 28.07.2006, che, in una nota a verbale, ha riconosciuto al personale assunto a tempo indeterminato anteriormente alla data dell'1.07.2000 con contratti diversi da nonché ai dipendenti assunti a tempo indeterminato successivamente a tale CP_4 data, le somme meglio specificate nell'accordo per gli anni dal 2005 al 2008 a titolo di recupero EDA.
Nella nota avente ad oggetto la Politica Retributiva – Politica Premiale in Pt_1 Pt_1 sono indicati i criteri di computo dell'EDA (parte fissa mensile che varia in base alla data di assunzione e parte variabile legata alla presenza), specificando che i destinatari dell'emolumento sono tutti i dipendenti assunti alla data del 28.07.2006.
Per quel che attiene all'Accordo Quadro attuativo della detassazione anno 2016, giova evidenziare che l'espressa inclusione nella nozione di “retribuzione di produttività” del premio semestrale fisso e variabile secondo presenza (erogata in forza dell'Accordo
Territoriale di secondo livello) costituisce conferma della “sopravvivenza” e, quindi, della vigenza dell'accordo integrativo aziendale del 28.07.2006 alla data di sottoscrizione dell'Accordo Quadro.
Pag. 5 di 14 Quanto all'ambito soggettivo di applicazione dell'accordo del 28.07.2006, si è già detto che
i destinatari del medesimo sono tutti i dipendenti assunti alla data del 28.07.2006; si evidenzia che il ricorrente, transitato alle dipendenze della SACAL GH s.p.a. a decorrere dall'1.07.2016, risulta assunto fin dal 16.11.2000 (data di assunzione convenzionale riportata sui prospetti paga).
Per quel che attiene, poi, agli effetti prodotti dall'Accordo Quadro sulla validità dell'accordo integrativo del 28.07.2006, si ribadisce che la clausola contenuta nel citato paragrafo H, sebbene sia di non agevole interpretazione, non consente di affermare che le parti abbiano inteso disapplicare l'istituto dell'EDA, tenuto conto che la finalità di detto accordo è stata quella di individuare le voci rientranti nella nozione di “retribuzione di produttività” che, al ricorrere dei presupposti stabiliti dalla normativa in esso richiamata (ovvero, i commi 182-
189 dell'art. 1 della L. n. 208/2015 ed il Decreto attuativo del 25.03.2016), potessero essere assoggettate ad un regime di tassazione più favorevole per i lavoratori.
Si ritiene, pertanto, che la sopravvenuta perdita di efficacia riguardi esclusivamente quei patti che, pur disciplinando la materia della detassazione, non prevedono, ai fini dell'applicazione del regime fiscale agevolato, i requisiti prescritti dal Decreto
Interministeriale del 25.03.2016, recepito, appunto, dall'Accordo Quadro attuativo della detassazione.
Tale interpretazione risulta avvalorata dalla circostanza che, al punto F, le parti riconoscono che le somme retributive che verranno corrisposte in relazione alle voci e ai criteri definiti nell'Accordo (compresa quella indicata alla lettera a) del punto 2), presentano le caratteristiche per beneficiare del regime della detassazione.
Va, infine, rimarcato che la corresponsione dell'EDA negli anni successivi alla stipula dell'Accordo Quadro è indicativa della volontà datoriale di continuare ad applicare un istituto contrattuale ancora vigente.
Né in senso contrario possono essere valorizzati i due verbali del Consiglio di
Amministrazione della risalenti alla fine del 2007/inizio del 2008: ed invero, Parte_1 negli stessi i vertici aziendali avevano manifestato delle perplessità sull'aumento del costo del personale derivante dall'applicazione dell'accordo integrativo del 28.07.2006, senza, tuttavia, fare riferimento a specifici emolumenti ritenuti eccessivi o non dovuti.
Né, ancora, può valere a giustificare la condotta aziendale la presunta ignoranza dei vertici della circa la corresponsione delle voci retributive per cui è causa, posto che le Pt_1
delibere del CDA allegate dimostrano che gli organi di vertice della società erano a
Pag. 6 di 14 conoscenza della portata della contrattazione integrativa aziendale ma non hanno inteso adottare alcuna “contromisura” nell'immediatezza, né negli anni successivi…. .”
Avverso tale sentenza, AL GH PA ha proposto appello denunciando:
(1)-l'errore del tribunale nel negare che gli accordi aziendali del 2000 e del 2006, che il ricorrente aveva indicato quali fonti del suo perdurante diritto a percepire il premio di produzione semestrale, avessero cessato di avere efficacia con la stipula tra e le Parte_1
OOSS dell'accordo quadro sulla detassazione del 21.4.16. Contrariamente a quanto ritenuto dal tribunale, la clausola F) di tale ultimo accordo era chiara nell'indicare che dal 21.4.16 cessavano di avere efficacia tutti i precedenti patti che avevano ad oggetto “la materia dei premi”. Infatti, laddove la clausola F) faceva espresso riferimento “alla materia in esame”, la stessa non poteva che riferirsi ai premi, mentre la sentenza impugnata non chiariva quale diverso significato avrebbe dovuto darsi alla suddetta espressione. La sentenza impugnata, inoltre, non era condivisibile laddove aveva affermato che la corresponsione da parte di Pt_1 del premio di produzione semestrale anche dopo la conclusione dell'accordo del 21.4.16 era indicativa della volontà datoriale di continuare ad applicare un istituto contrattuale ancora vigente. La volontà datoriale desunta dal tribunale confliggeva con il tenore dell'accordo quadro sulla detassazione del 21.4.16 ed era nel senso: a) che l'Eda, al cui interno era confluito il premio di produzione semestrale, doveva essere corrisposto fino al 2008, non oltre;
b) che, in ogni caso, ogni precedente pattuizione riferita ai premi aveva cessato di avere efficacia con la stipula dell'accordo quadro della tassazione del 21.4.16, in particolare con la clausola F. La volontà di mantenere per sempre la voce retributiva Eda non poteva essere desunta dal mero pagamento di somme senza alcuna base normativa;
(2)- l'errore del tribunale per non aver affermato che, a monte, gli accordi aziendali del 2000 e del 2006, che la ricorrente aveva posto a fondamento della sua pretesa per ingiunzione, avevano cessato la loro efficacia nel 2008 ed avevano avuto la loro ultima applicazione fino all'ottobre 2010, giusta comunicazione del Presidente del C.d.A. Cav. in atti. Pt_5
Premesso che il reclamato premio di produzione era disciplinato sin da un accordo aziendale del 18.6.82, poi confermato con gli accordi del 30.6.87 e del 31.7.90, nel ricorso per ingiunzione era stato omesso qualsiasi riferimento alla contrattazione collettiva nazionale e, in particolare, al fatto che il Protocollo del 23.7.93 aveva sostituito al premio di produzione il premio di risultato legato alla detassazione e alla decontribuzione. Né il ricorrente aveva citato il fondamentale CCNL del 16.3.99 che aveva mantenuto i vecchi premi di produzione, che sarebbero confluiti nell'Eda, solo per i rapporti a tempo indeterminato “già in essere”, ma che non aveva previsto che i vecchi premi di produzione “fossero estesi ai nuovi assunti”. A
Pag. 7 di 14 seguito del CCNL 16.3.99, l'accordo aziendale del 1.6.00 aveva disciplinato il premio di risultato, nonché l'Eda “per i soli rapporti già in essere”, ma tale accordo sindacale (per la parte relativa all'EDA) avrebbe dovuto esaurire la propria efficacia alla scadenza (nel rispetto delle linee guida del contratto nazionale). Ed invece, come diremo, le parti trovavano il modo di prolungare, ed estendere ad una cinquantina di nuovi beneficiari, la disciplina transitoria di cui al CCNL 16 marzo 1999 che, come detto, prevedeva che i PPA
(premi di produzione aziendale) già corrisposti, e calcolati secondo i criteri già previsti, confluissero nella voce EDA (Elemento Distinto Aziendale). Con l'accordo aziendale del
28.7.06, poi, lungi dal limitarsi a disciplinare il premio di risultato introdotto in sostituzione del premio di produzione, le parti contraenti avevano finito per estendere l'Eda, dunque il premio di produzione semestrale, a dipendenti che erano stati assunti successivamente all'1.7.00 e per aumentare l'Eda ai dipendenti assunti prima di tale data. Ad ogni modo, dopo il 2008 questa erogazione una tantum sarebbe dovuta cessare (quantomeno per quanti, non avendo mai percepito PPA, non avrebbero dovuto mai percepire l'EDA).
L'appellante ha, quindi chiesto, in parziale riforma della sentenza impugnata, la revoca del decreto ingiuntivo opposto e l'accoglimento della domanda riconvenzionale volta ad ottenere la restituzione di quanto indebitamente corrisposto all'appellato a titolo di premio di produzione nel settembre 2016, nel marzo e settembre 2017 e nel marzo e settembre 2018.
L'appellato, ritualmente costituito, ha insistito nella conferma della sentenza, rimarcando, tra,
l'altro che l'accordo quadro del 21.4.2016 ha come unico oggetto quello di regolamentare la materia della detassazione a livello aziendale a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 1, commi 182 ss, Legge 208/15, e che il tenore di detto accordo e di quell'altro del 1.3.2016 (di trasferimento del ramo d'azienda relativo ai servizi di da a SACAL Pt_1 Parte_1
GH) non fanno altro che confermare la volontà del datore di lavoro di corrispondere il premio de quo anche successivamente alla scadenza dei contratti aziendali del 2000 e del 2006.
Nel corso dell'odierno gravame l'appellante ha prodotto un ulteriore accordo aziendale del
13.4.23, che nella sua prospettiva confermerebbe la fondatezza del primo motivo di appello;
il Collegio ha acquisito il CCNL 16.3.99 invitando le parti a depositare note difensive sull'accordo aziendale del 13.4.23 e sul CCNL del 16.3.99.
Alla fissata udienza di discussione, sentiti i difensori delle parti, il Collegio ha deciso la causa come da separato dispositivo.
1.Questa Corte si è già pronunciata in giudizio con identico oggetto, iscritto al rg n. 518 dell'anno 2022 e vertente tra Sa.Cal. GH s.p.a. e , con la sentenza del Controparte_6
12.9.2024.
Pag. 8 di 14 È sufficiente fare rimando a detta sentenza ai sensi dell'art.118 disp.att.cpc , al fine di motivare la presente decisione, essendo tale struttura della motivazione apertamente consentita dalla citata norma nella, parte in cui prevede il “riferimento a precedenti conformi”, nell'ambito dei quali vanno ricompresi anche quelli di merito del medesimo tribunale o della medesima corte di appello, “ricercandosi palesemente per tale via il beneficio della utilizzazione di riflessioni e di schemi decisionali già compiuti per casi identici o caratterizzati dalla risoluzione di identiche questioni” ( Cass. 17640/2016).
Pertanto, l'odierno appello va accolto per quanto di ragione e la sentenza impugnata va parzialmente riformata nei termini di cui in dispositivo.
2. Preliminarmente deve darsi atto che è ormai definitiva, in mancanza di impugnazione dell'appellato, la statuizione con cui il tribunale ha accolto la domanda riconvenzionale proposta da per la parte riferita alla voce retributiva Edr 92, in relazione alla quale Parte_1
il lavoratore è stato condannato alla restituzione degli importi indebitamente percepiti a tale titolo a decorrere dal mese di luglio 2016, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei crediti all'effettivo soddisfo.
3.Nel merito, prima di esaminare i motivi di appello, occorre fare le precisazioni che seguono.
Oggetto del contendere è la voce retributiva denominata premio di produzione semestrale, parte fissa e parte variabile, che la parte datoriale ha corrisposto all'appellato dalla data di assunzione e fino all'anno 2018, interrompendone il pagamento a decorrere dal mese di marzo
2019.
4.Dal contenuto degli accordi collettivi acquisiti in atti si evince che:
- tale voce retributiva è stata oggetto di accordi aziendali del 18.6.82, 11.10.83, 30.6.87
31.7.1990 (allegati al fascicolo del monitorio), rinnovabili tacitamente alla scadenza in assenza di esplicita disdetta. Essa si compone di una quota fissa e di una quota variabile, quest'ultima legata alla presenza giornaliera in servizio, e va corrisposta, con cadenza semestrale, nei mesi di marzo e settembre di ogni anno;
- il CCNL 16.3.99 ha dettato le linee guida per la contrattazione aziendale, disponendo: a) che essa avrebbe avuto durata quadriennale;
b) che le voci retributive consolidate alla data di stipula del menzionato CCNL e corrisposte a titolo di premio di produzione o altro titolo analogo sarebbero state erogate come “Elemento Distinto” con i criteri e le cadenze
“attualmente previste in ogni singola azienda”;
- in applicazione di dette linee guida è stato stipulato l'accordo aziendale del 1.6.00 e, a seguire, quello del 28.7.06, i quali hanno stabilito di corrispondere a titolo di Eda i premi di
Pag. 9 di 14 produzione sino a quel momento consolidati ai dipendenti in servizio alla data del Pt_1
30.6.2000 inquadrati con il CCNL CP_4
- l'accordo aziendale del 28.7.06, a ben vedere, era più che altro riferito alla diversa voce retributiva denominata “premio di risultato” da corrispondere con cadenza annuale (non semestrale) solo in ipotesi di segno positivo dell'utile netto di bilancio e da determinare sulla base dei criteri della redditività, della produttività e della qualità. Dell'accordo, però, faceva parte anche una nota a verbale in cui si prevedeva di corrispondere a titolo di trattamento perequativo Eda somme di denaro per gli anni dal 2005 al 2008 alle seguenti categorie di dipendenti a) quelli assunti alla data dell'1.7.00, ma con CCNL diverso da quello Pt_1
(36 unità); b) quelli assunti a tempo indeterminato dopo l'1.7.2000 (58 unità); CP_4
- i due accordi aziendali del 1.6.00 e del 28.7.06, in conformità a quanto previsto dal
CCNL 16.3.99, hanno una durata quadriennale e segnatamente, quello dell'1.6.00 per il periodo 1999 – 2003, mentre quello del 28.7.06 per il periodo 1.1.05- 31.12.08.;
- successivamente alla predetta scadenza del 31.12 2008, non risultano stipulati contratti aziendali che abbiano disciplinato l'erogazione del premio di produttività in discussione;
- in data 21.04.2016 viene stipulato l'“Accordo Quadro attuativo della detassazione anno 2016” nel quale le parti sociali ( e Organizzazioni sindacali) convengono Parte_1 che “il premio semestrale fisso e variabile secondo presenza” è una voce della retribuzione di produttività soggetta a tassazione agevolata e che i premi di produzione riconosciuti ai dipendenti nel mese di marzo 2016 “… saranno assoggettati alla tassazione favorevole … in subordine al rispetto delle condizioni stabilite dalla legge n.208 del 2015 e dal decreto attuativo del 25 marzo 2016”.
5.Ciò precisato, e passando dunque all'esame dei motivi di appello, ritiene il Collegio di accogliere il secondo, con assorbimento del primo.
6..È invero dirimente che l'odierno appellato non rientrava nell'ambito applicativo fissato dall'accordo del 01.06.2000, atteso che dalle buste paga in atti emerge che era stato assunto da in data 16.11.2000 sebbene gli fosse applicato il CCNL Assaereoporti. Parte_1
L'odierno appellato, piuttosto, rientrava nelle previsioni della succitata lettera b) della nota a verbale in cui si chiarisce l'ambito di applicazione dell'accordo aziendale del 28.07.2006, sicché non gli spettava il pagamento del premio di produzione con cadenza semestrale ma somme una tantum.
7.Ad ogni modo, i due accordi aziendali del 2000 e del 2006, che lo stesso lavoratore ha richiamato quali fonti del suo diritto, hanno durata quadriennale in conformità a quanto
Pag. 10 di 14 previsto dal CCNL 16.3.99: da tanto discende che la normativa contrattuale collettiva che prevede l'obbligo di pagamento del premio semestrale è cessato al più il 31.12.08.
8.Il tribunale ha affermato il perdurare di tale obbligo (e, dunque, ritenuto illegittimo il contegno aziendale che a partire dal 2019 ha interrotto l'erogazione del premio semestrale) - essenzialmente sulla base di due argomenti:
a) l'accordo quadro sulla detassazione del 21.4.16 costituisce conferma della sopravvivenza del premio di produzione semestrale alla data di relativa sottoscrizione;
b) “la corresponsione dell'EDA negli anni successivi alla stipula dell'Accordo Quadro è indicativa della volontà datoriale di continuare ad applicare un istituto contrattuale ancora vigente”.
9.La Corte reputa non condivisibili detti argomenti per le ragioni che si vanno ad esporre.
9.1.Quanto all'accordo sulla detassazione del 21.4.16, se può convenirsi con il tribunale che il relativo tenore dimostra che a quella data il premio di produzione è considerato vigente dalle parti sociali, nondimeno dall'accordo non emerge alcun elemento che possa far ritenere che il datore di lavoro si obbliga a corrispondere il premio anche oltre la data di sottoscrizione e, soprattutto, anche dal 2019 in avanti.
Le disposizioni contenute nella lettera E) ed F) sembrano invero dimostrare il contrario.
Esse delimitano temporalmente l'applicazione dell'accordo alle erogazioni della retribuzione di produttività effettuate nell'anno 2016 e fino all'anno 2019 (lett.E), e quanto ai premi di produttività semestrale e variabile (lett.F) addirittura specificano che sono assoggettati a tassazione favorevole soltanto quelli riconosciuti ai dipendenti nel mese di marzo 2016.
9.2.Del resto, è lo stesso tribunale a rilevare che l'oggetto dell'accordo quadro del 21.4.16 era solo quello di intervenire sulla materia della detassazione delle voci rientranti nella nozione di
“retribuzione di produttività” a seguito dell'adozione della Legge n. 208/2015 (art. 1 commi
182-189) e del Decreto attuativo del 25.03.2016.
E dunque, oltre alla mancanza del dato letterale da cui desumere il protrarsi di un obbligo datoriale di pagamento oltre il 21.4.16, l'insussistenza di un tale obbligo risulta confermata dall'unica finalità che le parti sociali si prefiggevano stipulando l'accordo aziendale del
21.4.16, ovvero la materia della detassazione.
9.3. L'erogazione del premio semestrale di produzione successivamente alla scadenza del contratto aziendale che lo prevedeva non è fatto che di per sé solo può determinare l'ultrattività, sine die, dell'accordo medesimo a favore dei lavoratori.
Secondo il costante insegnamento giurisprudenziale, il contratto collettivo non può vincolare per sempre tutte le parti contraenti, perché finirebbe in tal caso per vanificarsi la causa e la
Pag. 11 di 14 funzione sociale della contrattazione collettiva, la cui disciplina, da sempre modellata su termini temporali non eccessivamente dilatati, deve parametrarsi su una realtà socioeconomica in continua evoluzione. Sicché a tale contrattazione deve essere estesa la regola, di generale applicazione nei negozi privati, secondo cui il recesso unilaterale rappresenta una causa estintiva ordinaria di qualsiasi rapporto di durata a tempo indeterminato, che risponde all'esigenza di evitare - nel rispetto dei criteri di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto - la perpetuità del vincolo obbligatorio (cfr. in motivazione Cass. 18548/2009 e in senso conforme Cass. 19351/2007).
9.4.Né può sostenersi che il comportamento datoriale di corresponsione del premio in discussione scaturisca da un uso aziendale: e non solo perché il lavoratore non lo ha allegato e provato;
ma anche perché è pacifico in giudizio ( per come dedotto dall'appellante e non contestato dall'appellato) il fatto ( contrastante con una ipotesi di uso aziendale) che il premio di produzione con cadenza semestrale non era corrisposto a tutti i dipendenti e che per Pt_1 alcuni dipendenti esso non era corrisposto nell'importo e con la cadenza semestrale riconosciuti ai dipendenti assunti prima dell'anno 2000.
10. Infine, irrilevante per affermare un obbligo di corresponsione del premio semestrale anche dal 2019 in avanti, è l'accordo aziendale dell'1.3.16 richiamato dall'appellato.
10.1.Al riguardo risulta assorbente il fatto che tale accordo risulta stipulato tra e le Parte_1
organizzazioni sindacali per disciplinare l'imminente trasferimento di un ramo di azienda ad una società Handling, all'1.3.16 non ancora costituita.
Ne discende che alcun effetto vincolante può tale accordo esplicare nei confronti della odierna società appellata che inesistente alla data di stipula dell'accordo predetto non può certamente considerarsi parte contraente.
È, dunque, solo la che si assume l'impegno verso i sindacati che i contratti di Parte_1 secondo livello dalla medesima sottoscritti rimangano “fermi” presso la società cessionaria.
10.2. Sulla società cessionaria incombe l'obbligo, ai sensi dell'art. 2112 cc, di applicare i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi territoriali e aziendali vigenti al momento del trasferimento.
E per le ragioni più sopra esposte la normativa collettiva aziendale, sulla quale l'odierno lavoratore ha fondato la pretesa nei confronti della cessionaria ha cessato di Parte_6
avere efficacia alla data 31.12.2008.
11. Conclusivamente, per quanto detto, non risulta un obbligo contrattuale di Parte_6 di corrispondere il premio di produzione semestrale anche nell'anno 2019 e a seguire, per cui
Pag. 12 di 14 il contegno datoriale consistito nell'interrompere il pagamento della voce retributiva di cui si discute a partire dal marzo 2019 deve considerarsi legittimo.
12.Tanto determina l'accoglimento dell'opposizione proposta da e la revoca del Parte_1
decreto ingiuntivo opposto.
13. Tuttavia, ciò non è sufficiente ad accogliere anche la domanda riconvenzionale con cui
AL GH PA ha chiesto di condannare l'appellato a restituire il premio di produzione semestrale corrisposto dal settembre 2016 al settembre 2018 in quanto indebitamente percepito.
14. L'appellante ha sul punto richiamato il più datato orientamento giurisprudenziale secondo cui nel caso in cui il datore di lavoro assuma di aver erogato per errore al proprio dipendente delle somme non dovute, la ripetizione dell'indebito oggettivo deriva non dall'annullamento della "solutio" per errore ma dal fatto che la prestazione eseguita non trova riscontro nell'oggettiva esistenza di una corrispondente obbligazione, ed è pertanto superflua ogni indagine sulla natura e sulla scusabilità dell'errore dell'avvenuto pagamento, essendo unicamente rilevante l'inesistenza (originaria o sopravvenuta) di una legittima "causa solvendi" (tra le altre, Cass. 4893/91; Cass. 2209/98).
15. Deve però tenersi conto del più recente orientamento di legittimità secondo cui la corresponsione, in favore del lavoratore subordinato, di una retribuzione maggiore di quella dovutagli in forza della contrattazione collettiva, costituisce trattamento di miglior favore, giustificato anche in considerazione di specifiche particolarità del caso, salva la dimostrazione, il cui onere incombe sul datore di lavoro, di un errore non imputabile ad esso e riconoscibile anche dallo stesso lavoratore (Cass. 19923/14), confermato da successive pronunce di legittimità (Cass. 31644/18; Cass. 32914/23), mentre al concetto di errore essenziale avente i requisiti di cui agli artt. 1429 e 1431 cod. civ. ha fatto riferimento Cass.
5552/11.
Ora, a prescindere dal requisito della non imputabilità o, comunque, della essenzialità dell'erroneo pagamento per il datore di lavoro, di certo è che l'appellante non ha in alcun modo dimostrato perché l'asserito errore dovrebbe ritenersi riconoscibile proprio dall'odierno appellato che, tra l'altro, è persona diversa dai soggetti che, secondo la prospettazione di AL
GH PA, erano i fautori del disinvolto pagamento del premio di produzione semestrale di cui si discute tanto da essere stati sottoposti a procedimento penale.
16. Ne consegue che la statuizione con cui il tribunale ha respinto la domanda riconvenzionale di restituzione del premio semestrale corrisposto dal settembre 2016 al settembre 2018 deve essere confermata seppur sulla base di diversa motivazione.
Pag. 13 di 14 17. Tenuto conto della reciproca soccombenza determinatasi all'esito del presente grado di giudizio, nonché della complessità delle questioni interpretative trattate, le spese di entrambi i gradi devono essere integralmente compensate”.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
, con ricorso depositato in data 1.6.2022, avverso la sentenza del Tribunale
[...]
di Lamezia Terme, giudice del lavoro, n. 580/2021, così provvede:
1)accoglie l'appello per quanto di ragione e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, revoca il decreto ingiuntivo e rigetta la domanda di;
Controparte_1
2)conferma nel resto;
3)compensa le spese del doppio grado.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, sezione lavoro, in data 11.3.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Giuseppina Bonofiglio dott. Emilio Sirianni
Pag. 14 di 14
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott. Emilio Sirianni Presidente dott. Barbara Fatale Consigliere dott. ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 535 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
con l'avv.to PILEGGI ANTONIO Parte_1
appellante
E
con gli avv.ti ANDRICCIOLA ROSANNA E CARDAMONE Controparte_1
VITALIANO
Appellato
Oggetto: appello a sentenza del tribunale di Lamezia Terme. Opposizione a decreto ingiuntivo. Premio di produzione semestrale
Conclusioni: come da rispettivi atti di causa
FATTO E DIRITTO
Part Con ricorso ex art. 633 e ss. c.p.c., – originariamente assunto da Controparte_1
[...]
Part e a far data dall'1.07.2016 trasferito a a tempo pieno e CP_2 Parte_3
indeterminato, con la qualifica di operaio – adiva il Tribunale di Lamezia Terme e otteneva il
Pa decreto n. 110/2020 del 30.11.2020, con il quale veniva ingiunto alla Parte_4
il pagamento della somma di euro 1.783,30 a titolo di premio semestrale c.d.
[...]
E.D.A. maturato negli anni 2019 e 2020 oltre accessori e spese.
La fonte dell'asserito diritto al detto premio veniva individuata nei contratti integrativi aziendali dell'1.06.2000 e del 28.07.2006. Con ricorso in opposizione Sa. chiedeva al Tribunale la revoca del decreto CP_3
ingiuntivo e, in via riconvenzionale, la condanna dell'opposto a restituire gli importi percepiti a titolo di premio con le mensilità di settembre 2016, marzo e settembre 2017, marzo e settembre 2018, nonché gli importi indebitamente percepiti a titolo di EDR negli ultimi dieci anni, oltre accessori.
A fondamento dell'opposizione la società deduceva, per un verso, che il ricorrente/opposto - al pari di altri colleghi - aveva goduto di un ingiustificato trattamento di favore, avendo percepito sia i premi semestrali (premio semestrale fisso e premio semestrale per presenza) nei mesi di marzo e settembre di ciascun anno, sia il premio prod.agg.vo ed il premio di produzione corrisposti mensilmente;
e, per altro verso, che le disposizioni contrattuali collettive sulle quali si incentrava il diritto del lavoratore avevano cessato di avere validità a decorrere dalla data del 21.4.2016 di sottoscrizione dell'“Accordo Quadro attuativo della detassazione anno 2016”.
Aggiungeva che a partire dal 21.4.2016, a seguito della cessazione di efficacia delle disposizioni contrattuali relative al premio di produttività, risultavano indebitamente percepiti gli importi a tale titolo corrisposti nel mese di settembre 2016, nei mesi di marzo e settembre
2017, nei mesi di marzo e settembre 2018. Spiegava, quindi, domanda riconvenzionale al fine di ottenerne la restituzione, precisando che aveva interrotto l'erogazione del premio de quo a decorrere dalla mensilità di marzo 2019.
Sempre in via riconvenzionale, la parte datoriale chiedeva la restituzione delle somme erogate a titolo di E.D.R. negli ultimi 10 anni, asserendo che il ricorrente/opposto aveva illegittimamente cumulato l'E.D.R. 92 o storico con l'E.D.R. 13/11/96 (in particolare, sosteneva che l'E.D.R. “storico” o E.D.R. 92 non fosse dovuto perché non previsto nel
C.C.N.L. Trasporto Aereo, Parte specifica Gestori Aeroportuali e perché assorbito nella voce
“E.D.R. 13.11.96” dall'Accordo Interconfederale 13/11/96 “Protocollo d'Intesa tra le parti sociali in materia di riassetto azionario e strutturale del sistema aeroportuale”, Punto 6, lett.
b).
Nella resistenza del lavoratore, il Tribunale di Lamezia Terme, con sentenza del 2.12.2021:
- confermava e dichiarava esecutivo il decreto ingiuntivo opposto.
- rigettava la domanda riconvenzionale avente ad oggetto la restituzione delle somme percepite a titolo di premio semestrale fisso e legato alla presenza con le mensilità di settembre 2016, marzo e settembre 2017, marzo e settembre 2018;
Pag. 2 di 14 - accoglieva la domanda riconvenzionale avente ad oggetto l'EDR 92, condannando il ricorrente/opposto alla restituzione degli importi indebitamente percepiti a tale titolo a decorrere dal mese di luglio 2016, oltre accessori di legge.
In particolare (e per quel che in questa sede interessa, avuto riguardo all'oggetto dell'odierno gravame) il Tribunale riteneva sussistente l'obbligo della parte datoriale di corrispondere la voce retributiva EDA, nelle sue componenti fissa e variabile, sulla base delle seguenti motivazioni:
Con accordo sindacale dell'1.06.2000 la si è impegnata ad applicare ai dipendenti Pt_1
del servizio manutenzione impianti e pulizie e del servizio parcheggi il contratto CP_4
a far data dall'1.07.2000.
Con il medesimo accordo le parti hanno disciplinato l'istituto del premio di risultato - soggetto al raggiungimento dei parametri di redditività, produttività e qualità, nonché al presupposto del segno positivo nel bilancio aziendale -, prevedendo che detto premio sarebbe stato erogato a tutti i dipendenti con contratto con decorrenza 2000 e anno base CP_4
di riferimento 1999, mentre ai dipendenti manutenzione e pulizie sarebbe stato corrisposto, per l'anno 2000, lo stesso importo a titolo di una-tantum (per il periodo successivo
l'erogazione del premio di risultato sarebbe stata annuale, in un'unica soluzione ed avrebbe tenuto conto della presenza).
Nel citato accordo è stato, altresì, disciplinato, in conformità alle linee guida fissate dal
CCNL 16/3/99 in materia di contrattazione di II livello, l'E.D.A., prevedendo due diverse modalità di erogazione, l'una relativa ai dipendenti con contratto a tempo indeterminato in servizio alla data del 30.06.2000, inquadrati nel contratto per i quali sarebbero CP_4
stati mantenuti tutti i PPA sino ad allora consolidati e sarebbero stati corrisposti a titolo di
EDA, secondo i criteri attualmente vigenti, l'altra riferita ai lavoratori ex CCNL metalmeccanici e pulizie, ai quali sarebbe stato corrisposto un premio a titolo di EDA in relazione alle presenze effettive negli importi di seguito indicati (…) , con la precisazione che detto istituto avrebbe avuto incidenza solo sul TFR e sarebbe stato erogato in 2 tranche semestrali.
Con il contratto integrativo aziendale del 28.07.2006, applicabile a tutti i dipendenti in servizio alla data del 28.07.2006, le parti hanno convenuto sull'opportunità di intervenire sul
c.d. premio di risultato e di definire sia i parametri di determinazione (redditività, produttività e qualità), sia i termini e le modalità di erogazione;
nelle note a verbale, al punto
a) “Trattamento Perequativo EDA”, le parti hanno convenuto che, per il personale assunto a tempo indeterminato anteriormente alla data dell'1.07.2000 con contratti diversi da
Pag. 3 di 14 (36 unità in servizio alla data odierna, ovvero al 28.07.2006), nonché per i CP_4
dipendenti assunti a tempo indeterminato successivamente a tale data (58 unità in servizio alla data odierna, ovvero al 28.07.2006), sarebbero state riconosciute a titolo di recupero
EDA le somme di seguito indicate (risultanti dagli incrementi applicati negli anni dal 2005 al
2008).
Con Accordo Quadro attuativo della detassazione anno 2016 (Decreto del 25 marzo 2016), premessa l'intenzione di sottoscrivere un accordo per regolamentare i profili retributivi rientranti nel concetto di retribuzione di produttività e che potesse permettere ai lavoratori in possesso dei requisiti reddituali richiesti dalla norma (art. 1, comma 182 della L. n.
208/2015) di accedere al cosiddetto regime della “detassazione” sulle voci retributive erogate nell'ambito della “retribuzione di produttività”, le parti hanno convenuto che la retribuzione di produttività è composta dalle voci di cedolino di seguito individuate: 1) voci retributive variabili previste dal CCNL Assaeroporti;
2) voce retributiva erogata in forza di
Accordo Territoriale di secondo livello, ovvero a) premio semestrale fisso e variabile secondo presenza, stabilendo che B) la retribuzione di produttività individuata è riferita alle voci retributive indicate in premessa, (…) erogate con espresso riferimento ad “indicatori quantitativi” di produttività, redditività, qualità, efficienza, innovazione;
C) la retribuzione, per come definita in premessa, e specificata al punto 1) sarebbe stata erogata secondo i criteri previsti nel CCNL e pertanto assoggettata alla variabilità delle condizioni di operatività e fabbisogno, nonché riferita ai seguenti “indicatori quantitativi” di produttività, redditività, qualità, efficienza, innovazione.
Quanto alla voce retributiva indicata e specificata alla lettera a) del punto 2), l'accordo prevede, al paragrafo C, ultimo capoverso, che la medesima è volta ad incentivare la presenza in servizio dei lavoratori ed è direttamente correlata, nella parte variabile, al numero di assenze/presenze del personale a tempo indeterminato, mentre nei paragrafi successivi si stabilisce che le disposizioni del presente accordo sarebbero state applicate alle erogazioni effettuate nell'anno 2016 ed in quelli successivi, fino al 2019; che sarebbe stata assoggettata alla tassazione favorevole, in subordine al rispetto delle condizioni stabilite dalla legge n. 208 del 2015 e del decreto attuativo del 25 marzo 2016, l'erogazione della retribuzione di produttività di cui alla lettera a) del punto 2) riconosciuta ai dipendenti nel mese di marzo 2016, e riferita a voci premiali relative agli indicatori variabili di presenze/assenze relativi al secondo semestre anno 2015; che le somme retributive che sarebbero state corrisposte in relazione alle voci e criteri definiti nell'accordo avrebbero avuto caratteristiche tali da consentire l'applicazione del regime di detassazione.
Pag. 4 di 14 Al paragrafo H le parti hanno stabilito che tutti i precedenti patti che disciplinano la materia in esame ma che non contengono i profili richiesti dalle disposizioni normative richiamate nel presente accordo avrebbero cessato di avere validità dalla data di sottoscrizione del testo.
5. Ciò posto, pare opportuno rilevare che fin dal 2000 la contrattazione aziendale ha inteso distinguere il “premio di risultato”, la cui erogazione è soggetta al raggiungimento dei parametri di redditività, produttività e qualità, nonché al verificarsi della condizione necessaria ed indispensabile del segno positivo del bilancio, dall'E.D.A. spettante, in base al punto 3) dell'accordo sindacale dell'1.06.2000, a tutti i dipendenti con contratto a tempo indeterminato in servizio alla data del 30.06.2000 e inquadrati nel contratto CP_4
nonché ai lavoratori ex CCNL metalmeccanici e pulizie;
con riferimento alla prima categoria di lavoratori, l'accordo prevede il mantenimento di tutti i PPA, sino ad allora consolidati, e la loro corresponsione a titolo di EDA, secondo i criteri attualmente vigenti, sia per quanto riguarda gli istituti retributivi confluiti, sia per quanto attiene le modalità di erogazione.
Per individuare i criteri di erogazione dei premi di produzione, occorre fare riferimento agli accordi sindacali stipulati dal con le OO.SS. territoriali ed aziendali il 30.06.1987 CP_5
ed il 31.07.1990, da cui si evince che il premio di produzione è essenzialmente legato alla presenza ed è erogato con cadenza semestrale nei mesi di marzo e settembre di ogni anno.
La dicotomia tra premio di risultato ed EDA è stata confermata dalla contrattazione integrativa aziendale del 28.07.2006, che, in una nota a verbale, ha riconosciuto al personale assunto a tempo indeterminato anteriormente alla data dell'1.07.2000 con contratti diversi da nonché ai dipendenti assunti a tempo indeterminato successivamente a tale CP_4 data, le somme meglio specificate nell'accordo per gli anni dal 2005 al 2008 a titolo di recupero EDA.
Nella nota avente ad oggetto la Politica Retributiva – Politica Premiale in Pt_1 Pt_1 sono indicati i criteri di computo dell'EDA (parte fissa mensile che varia in base alla data di assunzione e parte variabile legata alla presenza), specificando che i destinatari dell'emolumento sono tutti i dipendenti assunti alla data del 28.07.2006.
Per quel che attiene all'Accordo Quadro attuativo della detassazione anno 2016, giova evidenziare che l'espressa inclusione nella nozione di “retribuzione di produttività” del premio semestrale fisso e variabile secondo presenza (erogata in forza dell'Accordo
Territoriale di secondo livello) costituisce conferma della “sopravvivenza” e, quindi, della vigenza dell'accordo integrativo aziendale del 28.07.2006 alla data di sottoscrizione dell'Accordo Quadro.
Pag. 5 di 14 Quanto all'ambito soggettivo di applicazione dell'accordo del 28.07.2006, si è già detto che
i destinatari del medesimo sono tutti i dipendenti assunti alla data del 28.07.2006; si evidenzia che il ricorrente, transitato alle dipendenze della SACAL GH s.p.a. a decorrere dall'1.07.2016, risulta assunto fin dal 16.11.2000 (data di assunzione convenzionale riportata sui prospetti paga).
Per quel che attiene, poi, agli effetti prodotti dall'Accordo Quadro sulla validità dell'accordo integrativo del 28.07.2006, si ribadisce che la clausola contenuta nel citato paragrafo H, sebbene sia di non agevole interpretazione, non consente di affermare che le parti abbiano inteso disapplicare l'istituto dell'EDA, tenuto conto che la finalità di detto accordo è stata quella di individuare le voci rientranti nella nozione di “retribuzione di produttività” che, al ricorrere dei presupposti stabiliti dalla normativa in esso richiamata (ovvero, i commi 182-
189 dell'art. 1 della L. n. 208/2015 ed il Decreto attuativo del 25.03.2016), potessero essere assoggettate ad un regime di tassazione più favorevole per i lavoratori.
Si ritiene, pertanto, che la sopravvenuta perdita di efficacia riguardi esclusivamente quei patti che, pur disciplinando la materia della detassazione, non prevedono, ai fini dell'applicazione del regime fiscale agevolato, i requisiti prescritti dal Decreto
Interministeriale del 25.03.2016, recepito, appunto, dall'Accordo Quadro attuativo della detassazione.
Tale interpretazione risulta avvalorata dalla circostanza che, al punto F, le parti riconoscono che le somme retributive che verranno corrisposte in relazione alle voci e ai criteri definiti nell'Accordo (compresa quella indicata alla lettera a) del punto 2), presentano le caratteristiche per beneficiare del regime della detassazione.
Va, infine, rimarcato che la corresponsione dell'EDA negli anni successivi alla stipula dell'Accordo Quadro è indicativa della volontà datoriale di continuare ad applicare un istituto contrattuale ancora vigente.
Né in senso contrario possono essere valorizzati i due verbali del Consiglio di
Amministrazione della risalenti alla fine del 2007/inizio del 2008: ed invero, Parte_1 negli stessi i vertici aziendali avevano manifestato delle perplessità sull'aumento del costo del personale derivante dall'applicazione dell'accordo integrativo del 28.07.2006, senza, tuttavia, fare riferimento a specifici emolumenti ritenuti eccessivi o non dovuti.
Né, ancora, può valere a giustificare la condotta aziendale la presunta ignoranza dei vertici della circa la corresponsione delle voci retributive per cui è causa, posto che le Pt_1
delibere del CDA allegate dimostrano che gli organi di vertice della società erano a
Pag. 6 di 14 conoscenza della portata della contrattazione integrativa aziendale ma non hanno inteso adottare alcuna “contromisura” nell'immediatezza, né negli anni successivi…. .”
Avverso tale sentenza, AL GH PA ha proposto appello denunciando:
(1)-l'errore del tribunale nel negare che gli accordi aziendali del 2000 e del 2006, che il ricorrente aveva indicato quali fonti del suo perdurante diritto a percepire il premio di produzione semestrale, avessero cessato di avere efficacia con la stipula tra e le Parte_1
OOSS dell'accordo quadro sulla detassazione del 21.4.16. Contrariamente a quanto ritenuto dal tribunale, la clausola F) di tale ultimo accordo era chiara nell'indicare che dal 21.4.16 cessavano di avere efficacia tutti i precedenti patti che avevano ad oggetto “la materia dei premi”. Infatti, laddove la clausola F) faceva espresso riferimento “alla materia in esame”, la stessa non poteva che riferirsi ai premi, mentre la sentenza impugnata non chiariva quale diverso significato avrebbe dovuto darsi alla suddetta espressione. La sentenza impugnata, inoltre, non era condivisibile laddove aveva affermato che la corresponsione da parte di Pt_1 del premio di produzione semestrale anche dopo la conclusione dell'accordo del 21.4.16 era indicativa della volontà datoriale di continuare ad applicare un istituto contrattuale ancora vigente. La volontà datoriale desunta dal tribunale confliggeva con il tenore dell'accordo quadro sulla detassazione del 21.4.16 ed era nel senso: a) che l'Eda, al cui interno era confluito il premio di produzione semestrale, doveva essere corrisposto fino al 2008, non oltre;
b) che, in ogni caso, ogni precedente pattuizione riferita ai premi aveva cessato di avere efficacia con la stipula dell'accordo quadro della tassazione del 21.4.16, in particolare con la clausola F. La volontà di mantenere per sempre la voce retributiva Eda non poteva essere desunta dal mero pagamento di somme senza alcuna base normativa;
(2)- l'errore del tribunale per non aver affermato che, a monte, gli accordi aziendali del 2000 e del 2006, che la ricorrente aveva posto a fondamento della sua pretesa per ingiunzione, avevano cessato la loro efficacia nel 2008 ed avevano avuto la loro ultima applicazione fino all'ottobre 2010, giusta comunicazione del Presidente del C.d.A. Cav. in atti. Pt_5
Premesso che il reclamato premio di produzione era disciplinato sin da un accordo aziendale del 18.6.82, poi confermato con gli accordi del 30.6.87 e del 31.7.90, nel ricorso per ingiunzione era stato omesso qualsiasi riferimento alla contrattazione collettiva nazionale e, in particolare, al fatto che il Protocollo del 23.7.93 aveva sostituito al premio di produzione il premio di risultato legato alla detassazione e alla decontribuzione. Né il ricorrente aveva citato il fondamentale CCNL del 16.3.99 che aveva mantenuto i vecchi premi di produzione, che sarebbero confluiti nell'Eda, solo per i rapporti a tempo indeterminato “già in essere”, ma che non aveva previsto che i vecchi premi di produzione “fossero estesi ai nuovi assunti”. A
Pag. 7 di 14 seguito del CCNL 16.3.99, l'accordo aziendale del 1.6.00 aveva disciplinato il premio di risultato, nonché l'Eda “per i soli rapporti già in essere”, ma tale accordo sindacale (per la parte relativa all'EDA) avrebbe dovuto esaurire la propria efficacia alla scadenza (nel rispetto delle linee guida del contratto nazionale). Ed invece, come diremo, le parti trovavano il modo di prolungare, ed estendere ad una cinquantina di nuovi beneficiari, la disciplina transitoria di cui al CCNL 16 marzo 1999 che, come detto, prevedeva che i PPA
(premi di produzione aziendale) già corrisposti, e calcolati secondo i criteri già previsti, confluissero nella voce EDA (Elemento Distinto Aziendale). Con l'accordo aziendale del
28.7.06, poi, lungi dal limitarsi a disciplinare il premio di risultato introdotto in sostituzione del premio di produzione, le parti contraenti avevano finito per estendere l'Eda, dunque il premio di produzione semestrale, a dipendenti che erano stati assunti successivamente all'1.7.00 e per aumentare l'Eda ai dipendenti assunti prima di tale data. Ad ogni modo, dopo il 2008 questa erogazione una tantum sarebbe dovuta cessare (quantomeno per quanti, non avendo mai percepito PPA, non avrebbero dovuto mai percepire l'EDA).
L'appellante ha, quindi chiesto, in parziale riforma della sentenza impugnata, la revoca del decreto ingiuntivo opposto e l'accoglimento della domanda riconvenzionale volta ad ottenere la restituzione di quanto indebitamente corrisposto all'appellato a titolo di premio di produzione nel settembre 2016, nel marzo e settembre 2017 e nel marzo e settembre 2018.
L'appellato, ritualmente costituito, ha insistito nella conferma della sentenza, rimarcando, tra,
l'altro che l'accordo quadro del 21.4.2016 ha come unico oggetto quello di regolamentare la materia della detassazione a livello aziendale a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 1, commi 182 ss, Legge 208/15, e che il tenore di detto accordo e di quell'altro del 1.3.2016 (di trasferimento del ramo d'azienda relativo ai servizi di da a SACAL Pt_1 Parte_1
GH) non fanno altro che confermare la volontà del datore di lavoro di corrispondere il premio de quo anche successivamente alla scadenza dei contratti aziendali del 2000 e del 2006.
Nel corso dell'odierno gravame l'appellante ha prodotto un ulteriore accordo aziendale del
13.4.23, che nella sua prospettiva confermerebbe la fondatezza del primo motivo di appello;
il Collegio ha acquisito il CCNL 16.3.99 invitando le parti a depositare note difensive sull'accordo aziendale del 13.4.23 e sul CCNL del 16.3.99.
Alla fissata udienza di discussione, sentiti i difensori delle parti, il Collegio ha deciso la causa come da separato dispositivo.
1.Questa Corte si è già pronunciata in giudizio con identico oggetto, iscritto al rg n. 518 dell'anno 2022 e vertente tra Sa.Cal. GH s.p.a. e , con la sentenza del Controparte_6
12.9.2024.
Pag. 8 di 14 È sufficiente fare rimando a detta sentenza ai sensi dell'art.118 disp.att.cpc , al fine di motivare la presente decisione, essendo tale struttura della motivazione apertamente consentita dalla citata norma nella, parte in cui prevede il “riferimento a precedenti conformi”, nell'ambito dei quali vanno ricompresi anche quelli di merito del medesimo tribunale o della medesima corte di appello, “ricercandosi palesemente per tale via il beneficio della utilizzazione di riflessioni e di schemi decisionali già compiuti per casi identici o caratterizzati dalla risoluzione di identiche questioni” ( Cass. 17640/2016).
Pertanto, l'odierno appello va accolto per quanto di ragione e la sentenza impugnata va parzialmente riformata nei termini di cui in dispositivo.
2. Preliminarmente deve darsi atto che è ormai definitiva, in mancanza di impugnazione dell'appellato, la statuizione con cui il tribunale ha accolto la domanda riconvenzionale proposta da per la parte riferita alla voce retributiva Edr 92, in relazione alla quale Parte_1
il lavoratore è stato condannato alla restituzione degli importi indebitamente percepiti a tale titolo a decorrere dal mese di luglio 2016, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei crediti all'effettivo soddisfo.
3.Nel merito, prima di esaminare i motivi di appello, occorre fare le precisazioni che seguono.
Oggetto del contendere è la voce retributiva denominata premio di produzione semestrale, parte fissa e parte variabile, che la parte datoriale ha corrisposto all'appellato dalla data di assunzione e fino all'anno 2018, interrompendone il pagamento a decorrere dal mese di marzo
2019.
4.Dal contenuto degli accordi collettivi acquisiti in atti si evince che:
- tale voce retributiva è stata oggetto di accordi aziendali del 18.6.82, 11.10.83, 30.6.87
31.7.1990 (allegati al fascicolo del monitorio), rinnovabili tacitamente alla scadenza in assenza di esplicita disdetta. Essa si compone di una quota fissa e di una quota variabile, quest'ultima legata alla presenza giornaliera in servizio, e va corrisposta, con cadenza semestrale, nei mesi di marzo e settembre di ogni anno;
- il CCNL 16.3.99 ha dettato le linee guida per la contrattazione aziendale, disponendo: a) che essa avrebbe avuto durata quadriennale;
b) che le voci retributive consolidate alla data di stipula del menzionato CCNL e corrisposte a titolo di premio di produzione o altro titolo analogo sarebbero state erogate come “Elemento Distinto” con i criteri e le cadenze
“attualmente previste in ogni singola azienda”;
- in applicazione di dette linee guida è stato stipulato l'accordo aziendale del 1.6.00 e, a seguire, quello del 28.7.06, i quali hanno stabilito di corrispondere a titolo di Eda i premi di
Pag. 9 di 14 produzione sino a quel momento consolidati ai dipendenti in servizio alla data del Pt_1
30.6.2000 inquadrati con il CCNL CP_4
- l'accordo aziendale del 28.7.06, a ben vedere, era più che altro riferito alla diversa voce retributiva denominata “premio di risultato” da corrispondere con cadenza annuale (non semestrale) solo in ipotesi di segno positivo dell'utile netto di bilancio e da determinare sulla base dei criteri della redditività, della produttività e della qualità. Dell'accordo, però, faceva parte anche una nota a verbale in cui si prevedeva di corrispondere a titolo di trattamento perequativo Eda somme di denaro per gli anni dal 2005 al 2008 alle seguenti categorie di dipendenti a) quelli assunti alla data dell'1.7.00, ma con CCNL diverso da quello Pt_1
(36 unità); b) quelli assunti a tempo indeterminato dopo l'1.7.2000 (58 unità); CP_4
- i due accordi aziendali del 1.6.00 e del 28.7.06, in conformità a quanto previsto dal
CCNL 16.3.99, hanno una durata quadriennale e segnatamente, quello dell'1.6.00 per il periodo 1999 – 2003, mentre quello del 28.7.06 per il periodo 1.1.05- 31.12.08.;
- successivamente alla predetta scadenza del 31.12 2008, non risultano stipulati contratti aziendali che abbiano disciplinato l'erogazione del premio di produttività in discussione;
- in data 21.04.2016 viene stipulato l'“Accordo Quadro attuativo della detassazione anno 2016” nel quale le parti sociali ( e Organizzazioni sindacali) convengono Parte_1 che “il premio semestrale fisso e variabile secondo presenza” è una voce della retribuzione di produttività soggetta a tassazione agevolata e che i premi di produzione riconosciuti ai dipendenti nel mese di marzo 2016 “… saranno assoggettati alla tassazione favorevole … in subordine al rispetto delle condizioni stabilite dalla legge n.208 del 2015 e dal decreto attuativo del 25 marzo 2016”.
5.Ciò precisato, e passando dunque all'esame dei motivi di appello, ritiene il Collegio di accogliere il secondo, con assorbimento del primo.
6..È invero dirimente che l'odierno appellato non rientrava nell'ambito applicativo fissato dall'accordo del 01.06.2000, atteso che dalle buste paga in atti emerge che era stato assunto da in data 16.11.2000 sebbene gli fosse applicato il CCNL Assaereoporti. Parte_1
L'odierno appellato, piuttosto, rientrava nelle previsioni della succitata lettera b) della nota a verbale in cui si chiarisce l'ambito di applicazione dell'accordo aziendale del 28.07.2006, sicché non gli spettava il pagamento del premio di produzione con cadenza semestrale ma somme una tantum.
7.Ad ogni modo, i due accordi aziendali del 2000 e del 2006, che lo stesso lavoratore ha richiamato quali fonti del suo diritto, hanno durata quadriennale in conformità a quanto
Pag. 10 di 14 previsto dal CCNL 16.3.99: da tanto discende che la normativa contrattuale collettiva che prevede l'obbligo di pagamento del premio semestrale è cessato al più il 31.12.08.
8.Il tribunale ha affermato il perdurare di tale obbligo (e, dunque, ritenuto illegittimo il contegno aziendale che a partire dal 2019 ha interrotto l'erogazione del premio semestrale) - essenzialmente sulla base di due argomenti:
a) l'accordo quadro sulla detassazione del 21.4.16 costituisce conferma della sopravvivenza del premio di produzione semestrale alla data di relativa sottoscrizione;
b) “la corresponsione dell'EDA negli anni successivi alla stipula dell'Accordo Quadro è indicativa della volontà datoriale di continuare ad applicare un istituto contrattuale ancora vigente”.
9.La Corte reputa non condivisibili detti argomenti per le ragioni che si vanno ad esporre.
9.1.Quanto all'accordo sulla detassazione del 21.4.16, se può convenirsi con il tribunale che il relativo tenore dimostra che a quella data il premio di produzione è considerato vigente dalle parti sociali, nondimeno dall'accordo non emerge alcun elemento che possa far ritenere che il datore di lavoro si obbliga a corrispondere il premio anche oltre la data di sottoscrizione e, soprattutto, anche dal 2019 in avanti.
Le disposizioni contenute nella lettera E) ed F) sembrano invero dimostrare il contrario.
Esse delimitano temporalmente l'applicazione dell'accordo alle erogazioni della retribuzione di produttività effettuate nell'anno 2016 e fino all'anno 2019 (lett.E), e quanto ai premi di produttività semestrale e variabile (lett.F) addirittura specificano che sono assoggettati a tassazione favorevole soltanto quelli riconosciuti ai dipendenti nel mese di marzo 2016.
9.2.Del resto, è lo stesso tribunale a rilevare che l'oggetto dell'accordo quadro del 21.4.16 era solo quello di intervenire sulla materia della detassazione delle voci rientranti nella nozione di
“retribuzione di produttività” a seguito dell'adozione della Legge n. 208/2015 (art. 1 commi
182-189) e del Decreto attuativo del 25.03.2016.
E dunque, oltre alla mancanza del dato letterale da cui desumere il protrarsi di un obbligo datoriale di pagamento oltre il 21.4.16, l'insussistenza di un tale obbligo risulta confermata dall'unica finalità che le parti sociali si prefiggevano stipulando l'accordo aziendale del
21.4.16, ovvero la materia della detassazione.
9.3. L'erogazione del premio semestrale di produzione successivamente alla scadenza del contratto aziendale che lo prevedeva non è fatto che di per sé solo può determinare l'ultrattività, sine die, dell'accordo medesimo a favore dei lavoratori.
Secondo il costante insegnamento giurisprudenziale, il contratto collettivo non può vincolare per sempre tutte le parti contraenti, perché finirebbe in tal caso per vanificarsi la causa e la
Pag. 11 di 14 funzione sociale della contrattazione collettiva, la cui disciplina, da sempre modellata su termini temporali non eccessivamente dilatati, deve parametrarsi su una realtà socioeconomica in continua evoluzione. Sicché a tale contrattazione deve essere estesa la regola, di generale applicazione nei negozi privati, secondo cui il recesso unilaterale rappresenta una causa estintiva ordinaria di qualsiasi rapporto di durata a tempo indeterminato, che risponde all'esigenza di evitare - nel rispetto dei criteri di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto - la perpetuità del vincolo obbligatorio (cfr. in motivazione Cass. 18548/2009 e in senso conforme Cass. 19351/2007).
9.4.Né può sostenersi che il comportamento datoriale di corresponsione del premio in discussione scaturisca da un uso aziendale: e non solo perché il lavoratore non lo ha allegato e provato;
ma anche perché è pacifico in giudizio ( per come dedotto dall'appellante e non contestato dall'appellato) il fatto ( contrastante con una ipotesi di uso aziendale) che il premio di produzione con cadenza semestrale non era corrisposto a tutti i dipendenti e che per Pt_1 alcuni dipendenti esso non era corrisposto nell'importo e con la cadenza semestrale riconosciuti ai dipendenti assunti prima dell'anno 2000.
10. Infine, irrilevante per affermare un obbligo di corresponsione del premio semestrale anche dal 2019 in avanti, è l'accordo aziendale dell'1.3.16 richiamato dall'appellato.
10.1.Al riguardo risulta assorbente il fatto che tale accordo risulta stipulato tra e le Parte_1
organizzazioni sindacali per disciplinare l'imminente trasferimento di un ramo di azienda ad una società Handling, all'1.3.16 non ancora costituita.
Ne discende che alcun effetto vincolante può tale accordo esplicare nei confronti della odierna società appellata che inesistente alla data di stipula dell'accordo predetto non può certamente considerarsi parte contraente.
È, dunque, solo la che si assume l'impegno verso i sindacati che i contratti di Parte_1 secondo livello dalla medesima sottoscritti rimangano “fermi” presso la società cessionaria.
10.2. Sulla società cessionaria incombe l'obbligo, ai sensi dell'art. 2112 cc, di applicare i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi territoriali e aziendali vigenti al momento del trasferimento.
E per le ragioni più sopra esposte la normativa collettiva aziendale, sulla quale l'odierno lavoratore ha fondato la pretesa nei confronti della cessionaria ha cessato di Parte_6
avere efficacia alla data 31.12.2008.
11. Conclusivamente, per quanto detto, non risulta un obbligo contrattuale di Parte_6 di corrispondere il premio di produzione semestrale anche nell'anno 2019 e a seguire, per cui
Pag. 12 di 14 il contegno datoriale consistito nell'interrompere il pagamento della voce retributiva di cui si discute a partire dal marzo 2019 deve considerarsi legittimo.
12.Tanto determina l'accoglimento dell'opposizione proposta da e la revoca del Parte_1
decreto ingiuntivo opposto.
13. Tuttavia, ciò non è sufficiente ad accogliere anche la domanda riconvenzionale con cui
AL GH PA ha chiesto di condannare l'appellato a restituire il premio di produzione semestrale corrisposto dal settembre 2016 al settembre 2018 in quanto indebitamente percepito.
14. L'appellante ha sul punto richiamato il più datato orientamento giurisprudenziale secondo cui nel caso in cui il datore di lavoro assuma di aver erogato per errore al proprio dipendente delle somme non dovute, la ripetizione dell'indebito oggettivo deriva non dall'annullamento della "solutio" per errore ma dal fatto che la prestazione eseguita non trova riscontro nell'oggettiva esistenza di una corrispondente obbligazione, ed è pertanto superflua ogni indagine sulla natura e sulla scusabilità dell'errore dell'avvenuto pagamento, essendo unicamente rilevante l'inesistenza (originaria o sopravvenuta) di una legittima "causa solvendi" (tra le altre, Cass. 4893/91; Cass. 2209/98).
15. Deve però tenersi conto del più recente orientamento di legittimità secondo cui la corresponsione, in favore del lavoratore subordinato, di una retribuzione maggiore di quella dovutagli in forza della contrattazione collettiva, costituisce trattamento di miglior favore, giustificato anche in considerazione di specifiche particolarità del caso, salva la dimostrazione, il cui onere incombe sul datore di lavoro, di un errore non imputabile ad esso e riconoscibile anche dallo stesso lavoratore (Cass. 19923/14), confermato da successive pronunce di legittimità (Cass. 31644/18; Cass. 32914/23), mentre al concetto di errore essenziale avente i requisiti di cui agli artt. 1429 e 1431 cod. civ. ha fatto riferimento Cass.
5552/11.
Ora, a prescindere dal requisito della non imputabilità o, comunque, della essenzialità dell'erroneo pagamento per il datore di lavoro, di certo è che l'appellante non ha in alcun modo dimostrato perché l'asserito errore dovrebbe ritenersi riconoscibile proprio dall'odierno appellato che, tra l'altro, è persona diversa dai soggetti che, secondo la prospettazione di AL
GH PA, erano i fautori del disinvolto pagamento del premio di produzione semestrale di cui si discute tanto da essere stati sottoposti a procedimento penale.
16. Ne consegue che la statuizione con cui il tribunale ha respinto la domanda riconvenzionale di restituzione del premio semestrale corrisposto dal settembre 2016 al settembre 2018 deve essere confermata seppur sulla base di diversa motivazione.
Pag. 13 di 14 17. Tenuto conto della reciproca soccombenza determinatasi all'esito del presente grado di giudizio, nonché della complessità delle questioni interpretative trattate, le spese di entrambi i gradi devono essere integralmente compensate”.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
, con ricorso depositato in data 1.6.2022, avverso la sentenza del Tribunale
[...]
di Lamezia Terme, giudice del lavoro, n. 580/2021, così provvede:
1)accoglie l'appello per quanto di ragione e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, revoca il decreto ingiuntivo e rigetta la domanda di;
Controparte_1
2)conferma nel resto;
3)compensa le spese del doppio grado.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, sezione lavoro, in data 11.3.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Giuseppina Bonofiglio dott. Emilio Sirianni
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