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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 30/06/2025, n. 4109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4109 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE PRIMA CIVILE così composta:
Dott. Nicola Saracino Presidente Relatore Dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere Dott. Giovanna Gianì Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 1854 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione con ordinanza del giorno
27/12/2024, vertente
TRA
(c.f. Parte_1
), difesa dall'Avv. CASCARANO ANNA (c.f. ), P.IVA_1 C.F._1
APPELLANTE
E
(c.f. ), difesa dall'Avv. ROSSI CP_1 P.IVA_2
DOMENICO (c.f. ); C.F._2
APPELLATA
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 2744/2021 emessa dal Tribunale di
Roma in data 15.2.2021.
Conclusioni dell'appellante: “Piaccia all'On.le Corte di Appello adita, respinta ogni contraria istanza, in accoglimento del proposto appello riformare l'impugnata sentenza e per l'effetto a) riformare la sentenza appellata ed annullare il provvedimento impugnato – avviso di pagamento indennità di occupazione abusiva di suolo pubblico n° 22/2017 - prot. 240759 relativo all'anno 2012, datato 15 novembre 2017 e notificato il 20/11/2017, ciò in accoglimento dei motivi di censura, accertato che non ricorrono le condizioni per l'applicazione delle norme COSAP artt. 14 e 14bis contestate;
c)
r.g. n. 1 riformare la sentenza appellata e dichiarare, in accoglimento dei motivi di censura, la illegittimità del provvedimento impugnato. Con vittoria delle spese di 1° e di questo grado di giudizio.”.
Conclusioni dell'appellata: Piaccia all'Ecc.ma Corte adita rigettare l'appello proposto dalla controparte in quanto infondato in fatto e in diritto e, in conseguenza, confermare la sentenza impugnata. Con vittoria di competenze, spese, interessi ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.
FATTO E DIRITTO
Il tribunale di Roma respinto l'opposizione contro l'avviso di pagamento scaturito dal verbale redatto dalla Polizia Municipale e poi trasfuso nell'ingiunzione di pagamento della somma di € 179.325,00.
ha proposto appello Parte_1 contestando i presupposti dell'occupazione del suolo pubblico specialmente per l'assenza di manufatti edilizi.
ha resistito al gravame. CP_1
L'appello è stato trattenuto in decisione con ordinanza del 27.12.2024. all'udienza del 28/11/2024, con concessione dei termini di legge per lo scambio di conclusionali e repliche del quale si è avvalsa soltanto per documentare la formazione CP_1 del giudicato esterno in virtù della sentenza di questa Corte n.788/2022, prodotta con attestazione del suo passaggio in giudicato.
Il tema sotteso a questo giudizio è il medesimo di quello già affrontato nella sentenza sopra indicata, vale a dire la sussistenza del presupposti per il pagamento della
COSAP in relazione all'occupazione di un'area pubblica per l'esercizio dell'attività associativa dei cultori dell'aeromodellismo, a prescindere dall'esistenza di manufatti edilizi.
Nel giudizio già definito veniva in considerazione l'avviso di pagamento per annualità diversa da quella oggetto del presente appello, fermi tutti i restanti elementi della fattispecie.
Giova, allora, ricordare, con Cass. civ., 29/03/2025 , n. 8291, che “In tema di giudicato esterno, se uno dei due giudizi, tra le stesse parti e riguardanti il medesimo rapporto giuridico, è definito con sentenza passata in giudicato, poiché l'accertamento
r.g. n. 2 compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause forma la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della decisione, di detto accertamento è precluso il riesame.”.
L'appello è pertanto respinto.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come nel dispositivo in misura prossima a quella minima tenuto conto della risoluzione della controversia sulla base del giudicato esterno.
Poiché il presente giudizio è iniziato successivamente al 30 gennaio 2013 e l'appello è respinto, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che dispone l'obbligo del versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
a) respinge l'appello;
b) condanna l'appellante al rimborso, in favore di delle spese di CP_1 lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in euro 5.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie e accessori di legge;
⎯ dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte di di un Parte_1 ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma il giorno 26/06/2025.
Il Presidente Estensore
Dott. Nicola Saracino
r.g. n. 3