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Sentenza 16 febbraio 2025
Sentenza 16 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 16/02/2025, n. 151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 151 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1216/2022
R E P U B B L I C A I T A L I A N A OGGETTO:
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda Civile, composta Somministrazione da
Dott. Giuseppe Serao Presidente Relatore
Dott. Lucia Cannella Consigliere
Dott. Vittorio Carlo Aliprandi Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n.° 1216/2022 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale del 13.11.2024 e promossa d a residente in [...]
Tazzoli 13, c.f. , rappresentato e difeso C.F._1
dall'Avv. Maurizio Peverada (c.f. ) del Foro C.F._2
di Mantova, con domicilio eletto presso lo studio del predetto procuratore in Gazoldo degli Ippoliti (MN), Via Portico Rosso n. 4, giusta delega in calce al presente atto, dichiarando di voler ricevere le notificazioni e comunicazioni relative al presente procedimento all'indirizzo pec Email_1
APPELLANTE
pagina 1 di 9 (c.f. ) residente a [...]CP_1 C.F._3
(MN) in via Mazzini n. 13, titolare della ditta individuale
Laboratorio 32 di TT LU (p.iva ) corrente in P.IVA_1
OD (MN) in via Mazzini n. 13, rappresentato e difeso dall'avvocato Cristina Federici (c.f. – fax: C.F._4
0376222905 – posta elettronica certificata:
con studio in Mantova, Email_2
Galleria Ludovico Mortara n. 2 in virtù di procura rilasciata su foglio separato al presente atto e firmata digitalmente dallo stesso avvocato ex art. 83, comma 3 c.p.c., recante elezione di domicilio presso il suo studio in Mantova galleria Ludovico Mortara n. 2.
APPELLATO
In punto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Mantova
Sezione Civile, pubblicata in data 14.11.2022 con il n.° 864/2022.
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
“Voglia la Corte d'Appello di Brescia, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa e reietta, accogliere, per i motivi di fatto e di diritto rassegnati, il presente appello e, per l'effetto, pollriformare la sentenza impugnata accogliendo le domande spiegate dall'appellante nel giudizio di primo grado e qui di seguito riproposte
Nel merito in via principale:
A. respingere le domande tutte formulate dal signor CP_1
titolare dell'impresa individuale Laboratorio 32 di TT LU, nel giudizio di primo poiché infondate in fatto ed in diritto;
pagina 2 di 9 B. per l'effetto accertare e dichiarare che il dott. Parte_1
nulla deve al signor titolare dell'impresa individuale CP_1
Laboratorio 32 di TT LU in virtù del contratto di fornitura di materiali protesici sottoscritto in data 14 marzo 2016.
In subordine:
C. nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle avverse domande, ridurre l'importo della penale nella somma minore che risulterà in corso di causa.
In ogni caso:
Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre a IVA e CPA, di entrambe i gradi di giudizio, di cui il sottoscritto procuratore si dichiara antistatario”.
Per parte appellata:
“Il signor TT si oppone ai motivi di gravame avanzati dall'appellante in quanto infondati sia in fatto che in diritto per le ragioni sopra esposte e chiede l'integrale conferma della sentenza di primo grado n. 864/2022 – repertorio 1458/2022 emessa dal
Tribunale di Mantova in data 14.11.2022 e depositata in data
14.11.2022, a definizione del procedimento R.G. n. 999/2021
Tribunale di Mantova, con condanna di parte appellante al rimborso delle spese processuali.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 31.3.2021 TT LU, quale titolare della ditta individuale Laboratori 32 di TT LU evocava in giudizio, avanti il Tribunale di Mantova, Parte_1
pagina 3 di 9 chiedendo di accertare e dichiarare l'avvenuta risoluzione del contratto stipulato tra le parti a far data dal 25.9.2020; di accertare e dichiarare l'inadempimento di per non aver rispettato Pt_1
l'obbligo di acquistare il quantitativo minimo di manufatti protesici pari ad € 2.300,00 mensili e per l'effetto condannarlo a pagare la somma di € 57.500,00, a titolo di penale contrattuale calcolata secondo i criteri di cui al punto 5.2 del contratto, oltre agli interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo ed al rimborso delle spese legali. si costituiva eccependo la nullità del contratto per Pt_1
indeterminatezza dell'oggetto, del prezzo, della qualità e della quantità dei manufatti protesici e sostenendo anche la nullità della clausola di determinazione del budget minimo di acquisto e della clausola penale.
Inoltre, affermava l'impossibilità di adempiere il contratto Pt_1
per aver cessato di svolgere l'attività in regime di libera professione dal giorno 31.12.2016, circostanza che secondo lo stesso, lo avrebbe legittimato ad esercitare il diritto di recesso previsto al punto 4 del contratto.
Infine, chiedeva infine la riduzione della penale.
Il Tribunale di Mantova pronunciava la sentenza n.° 864/2022 pubblicata il 14.11.2022 con cui accoglieva parzialmente la domanda condannando a pagare a favore di TT LU, quale Pt_1
titolare della ditta individuale Laboratori 32 di TT LU, a titolo di penale contrattuale la somma di € 43.700,00, oltre agli interessi ex art 1284, comma 4 c.c. dalla domanda al saldo ed alle spese di lite pagina 4 di 9 per 2/3 compensando l'altro terzo.
La sentenza veniva gravata da a cui resisteva, Parte_1
TT LU, quale titolare della ditta individuale Laboratori 32 di
TT LU.
All'udienza del 13.11.2024, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza per errata valutazione degli artt. 1560 e 1418 c.c. da parte del giudice di primo grado. ribadisce la nullità del contratto di somministrazione Pt_1
stipulato con TT per indeterminabilità dell'oggetto con conseguente nullità della clausola di determinazione del budget minimo di acquisto, della clausola penale e del contratto per difetto di causa.
Il motivo è infondato.
Il contratto stipulato tra le parti è stato correttamente qualificato dal
Tribunale, come contratto di somministrazione disciplinato agli artt.
1559 ss c.c. il cui oggetto è stato precisamente determinato dalla clausola 1.1 del contratto (doc. 4 atto di citazione) e dal listino prezzi allegato al contratto come “Allegato A” (doc. 12 memoria ex art. 183, comma VI, n. 1 c.p.c.), entrambi sottoscritti per accettazione dalle parti.
Ad avviso della Corte, l'art. 1560 c.c. non risulta violato in quanto le parti hanno inteso determinare la prestazione oggetto del contratto e, cioè, secondo il bisogno del somministrato in relazione alle esigenze dei propri pazienti attraverso un budget mensile minimo di spesa.
pagina 5 di 9 Allo stesso modo, la clausola che prevede il budget minimo di spesa, non può che essere considerata valida in quanto al punto 1.4 del contratto (doc. 4 atto di citazione), le parti hanno precisamente quantificato il budget minimo in € 2.300,00 mensili oltre iva, senza alcun carattere di incertezza o genericità.
Inoltre, è infondata anche l'eccezione di nullità del contratto per mancanza di causa nel senso che il contratto in questione è aleatorio e, quindi, nullo per mancanza di bilateralità soggettiva dell'alea.
Invero, l'accordo concluso tra le parti non rientra in tale categoria essendo qualificato dalla stessa controparte come contratto di somministrazione che costituisce un contratto commutativo a prestazioni corrispettive.
I contratti aleatori sono definiti come i contratti nei quali vi è incertezza sui reciproci sacrifici delle parti, laddove, ogni contratto, anche se non aleatorio in senso tecnico, implica un certo grado di rischio economico c.d. “alea normale”, ovvero, il rischio ragionevolmente prevedibile in ogni affare da parte di qualsiasi persona di normale diligenza.
Il rischio che e TT hanno assunto con la sottoscrizione Pt_1
del contratto di somministrazione in argomento, non è altro che il normale e tollerabile rischio economico che deriva da qualunque operazione di natura patrimoniale.
Ed, infatti, al contrario di quanto accade nel caso dei contratti aleatori, nel contratto in questione, vengono definite precisamente le prestazioni a carico di ogni parte.
Inoltre, il fatto che il contratto abbia ad oggetto protesi dentali e non pagina 6 di 9 un altro tipo di merce appare assolutamente irrilevante, essendo valido in qualsiasi ambito commerciale il principio per cui l'insorgenza del bisogno da parte del somministrato sorge successivamente allo svolgimento della propria attività.
L'eventualità che tale bisogno non sorga rientra nel normale rischio che ogni libero professionista/commerciante, si assume con il proprio lavoro.
Ciò posto, ad avviso della Corte, il primo giudice ha correttamente, applicato i principi di legge e giurisprudenziali in materia al caso di specie accertando la risoluzione del contratto per inadempimento di
Pt_1
E' appena il caso di evidenziare che in tema di risoluzione per inadempimento, il giudice, per valutarne la gravità, deve tener conto di un criterio oggettivo, avuto riguardo all'interesse del creditore all'adempimento della prestazione attraverso la verifica che l'inadempimento abbia inciso in misura apprezzabile nell'economia complessiva del rapporto (in astratto, per la sua entità, e, in concreto, in relazione al pregiudizio effettivamente causato all'altro contraente), sì da dar luogo ad uno squilibrio sensibile del sinallagma contrattuale, nonché, di eventuali elementi di carattere soggettivo, consistenti nel comportamento di entrambe le parti (come un atteggiamento incolpevole o una tempestiva riparazione, ad opera dell'una, un reciproco inadempimento o una protratta tolleranza dell'altra), che possano, in relazione alla particolarità del caso, attenuarne l'intensità (Cass, n.° 22346/2014).
Con il secondo motivo l'appellante censura la sentenza per errata pagina 7 di 9 valutazione dell'art. 1256 c.c. in quanto a far data dal 1.1.2017 la prestazione a cui si era obbligato con il contratto concluso con
TT, era divenuta impossibile per aver cessato in data 31.12.2016 di svolgere la propria attività in regime di libera professione.
Secondo l'appellante tale circostanza giustificherebbe l'esercizio del diritto di recesso e comporterebbe l'estinzione del contratto rendendo inesigibile la prestazione oggetto del contratto.
Il motivo è infondato.
Sul punto, questa Corte osserva che il contratto prevedeva tale facoltà in capo a nell'ipotesi in cui lo stesso cessasse la Pt_1
propria attività lavorativa a qualunque livello e non solamente in regime di libera professione.
A ciò, si aggiunga che al punto 1.3 del contratto, si obbligava Pt_1
ad acquistare i manufatti protesici “per sé o per terzi”.
Tale previsione era stata così formulata dai contraenti in quanto entrambi pienamente consapevoli che il medico odontoiatra ha la competenza ed il potere di decidere con quale laboratorio odontotecnico collaborare, influenzando fortemente le scelte delle strutture presso cui lavora anche se opera come direttore sanitario o come consulente esterno.
In conclusione, l'appello di è rigettato così Parte_1
confermando la sentenza appellata.
Atteso l'esito del giudizio. parte appellante va Parte_1
condannata a rifondere in favore di TT LU, quale titolare della ditta individuale Laboratori 32 di TT LU, le spese del presente grado, liquidate in complessivi € 6.946,00 (di cui € 2.058,00 per la pagina 8 di 9 fase di studio, € 1.418,00 per la fase introduttiva e € 3.470,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario 15%, ed accessori di legge.
P.Q.M
.
La Corte d'Appello di Brescia, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello svolto da Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Mantova in data 14.11.2022 con il n.° 864/2022, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna, la parte soccombente , a rifondere in Parte_1
favore di TT LU, quale titolare della ditta individuale
Laboratori 32 di TT LU, le spese del grado liquidate, come in parte motiva;
- dà atto che ricorrono i presupposti per porre a carico della parte appellante , l'onere del pagamento di una somma Parte_1
pari al contributo unificato versato.
Brescia, così deciso nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio
2025.
Il Presidente est.
Dott. Giuseppe Serao
pagina 9 di 9
R E P U B B L I C A I T A L I A N A OGGETTO:
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda Civile, composta Somministrazione da
Dott. Giuseppe Serao Presidente Relatore
Dott. Lucia Cannella Consigliere
Dott. Vittorio Carlo Aliprandi Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n.° 1216/2022 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale del 13.11.2024 e promossa d a residente in [...]
Tazzoli 13, c.f. , rappresentato e difeso C.F._1
dall'Avv. Maurizio Peverada (c.f. ) del Foro C.F._2
di Mantova, con domicilio eletto presso lo studio del predetto procuratore in Gazoldo degli Ippoliti (MN), Via Portico Rosso n. 4, giusta delega in calce al presente atto, dichiarando di voler ricevere le notificazioni e comunicazioni relative al presente procedimento all'indirizzo pec Email_1
APPELLANTE
pagina 1 di 9 (c.f. ) residente a [...]CP_1 C.F._3
(MN) in via Mazzini n. 13, titolare della ditta individuale
Laboratorio 32 di TT LU (p.iva ) corrente in P.IVA_1
OD (MN) in via Mazzini n. 13, rappresentato e difeso dall'avvocato Cristina Federici (c.f. – fax: C.F._4
0376222905 – posta elettronica certificata:
con studio in Mantova, Email_2
Galleria Ludovico Mortara n. 2 in virtù di procura rilasciata su foglio separato al presente atto e firmata digitalmente dallo stesso avvocato ex art. 83, comma 3 c.p.c., recante elezione di domicilio presso il suo studio in Mantova galleria Ludovico Mortara n. 2.
APPELLATO
In punto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Mantova
Sezione Civile, pubblicata in data 14.11.2022 con il n.° 864/2022.
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
“Voglia la Corte d'Appello di Brescia, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa e reietta, accogliere, per i motivi di fatto e di diritto rassegnati, il presente appello e, per l'effetto, pollriformare la sentenza impugnata accogliendo le domande spiegate dall'appellante nel giudizio di primo grado e qui di seguito riproposte
Nel merito in via principale:
A. respingere le domande tutte formulate dal signor CP_1
titolare dell'impresa individuale Laboratorio 32 di TT LU, nel giudizio di primo poiché infondate in fatto ed in diritto;
pagina 2 di 9 B. per l'effetto accertare e dichiarare che il dott. Parte_1
nulla deve al signor titolare dell'impresa individuale CP_1
Laboratorio 32 di TT LU in virtù del contratto di fornitura di materiali protesici sottoscritto in data 14 marzo 2016.
In subordine:
C. nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle avverse domande, ridurre l'importo della penale nella somma minore che risulterà in corso di causa.
In ogni caso:
Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre a IVA e CPA, di entrambe i gradi di giudizio, di cui il sottoscritto procuratore si dichiara antistatario”.
Per parte appellata:
“Il signor TT si oppone ai motivi di gravame avanzati dall'appellante in quanto infondati sia in fatto che in diritto per le ragioni sopra esposte e chiede l'integrale conferma della sentenza di primo grado n. 864/2022 – repertorio 1458/2022 emessa dal
Tribunale di Mantova in data 14.11.2022 e depositata in data
14.11.2022, a definizione del procedimento R.G. n. 999/2021
Tribunale di Mantova, con condanna di parte appellante al rimborso delle spese processuali.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 31.3.2021 TT LU, quale titolare della ditta individuale Laboratori 32 di TT LU evocava in giudizio, avanti il Tribunale di Mantova, Parte_1
pagina 3 di 9 chiedendo di accertare e dichiarare l'avvenuta risoluzione del contratto stipulato tra le parti a far data dal 25.9.2020; di accertare e dichiarare l'inadempimento di per non aver rispettato Pt_1
l'obbligo di acquistare il quantitativo minimo di manufatti protesici pari ad € 2.300,00 mensili e per l'effetto condannarlo a pagare la somma di € 57.500,00, a titolo di penale contrattuale calcolata secondo i criteri di cui al punto 5.2 del contratto, oltre agli interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo ed al rimborso delle spese legali. si costituiva eccependo la nullità del contratto per Pt_1
indeterminatezza dell'oggetto, del prezzo, della qualità e della quantità dei manufatti protesici e sostenendo anche la nullità della clausola di determinazione del budget minimo di acquisto e della clausola penale.
Inoltre, affermava l'impossibilità di adempiere il contratto Pt_1
per aver cessato di svolgere l'attività in regime di libera professione dal giorno 31.12.2016, circostanza che secondo lo stesso, lo avrebbe legittimato ad esercitare il diritto di recesso previsto al punto 4 del contratto.
Infine, chiedeva infine la riduzione della penale.
Il Tribunale di Mantova pronunciava la sentenza n.° 864/2022 pubblicata il 14.11.2022 con cui accoglieva parzialmente la domanda condannando a pagare a favore di TT LU, quale Pt_1
titolare della ditta individuale Laboratori 32 di TT LU, a titolo di penale contrattuale la somma di € 43.700,00, oltre agli interessi ex art 1284, comma 4 c.c. dalla domanda al saldo ed alle spese di lite pagina 4 di 9 per 2/3 compensando l'altro terzo.
La sentenza veniva gravata da a cui resisteva, Parte_1
TT LU, quale titolare della ditta individuale Laboratori 32 di
TT LU.
All'udienza del 13.11.2024, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza per errata valutazione degli artt. 1560 e 1418 c.c. da parte del giudice di primo grado. ribadisce la nullità del contratto di somministrazione Pt_1
stipulato con TT per indeterminabilità dell'oggetto con conseguente nullità della clausola di determinazione del budget minimo di acquisto, della clausola penale e del contratto per difetto di causa.
Il motivo è infondato.
Il contratto stipulato tra le parti è stato correttamente qualificato dal
Tribunale, come contratto di somministrazione disciplinato agli artt.
1559 ss c.c. il cui oggetto è stato precisamente determinato dalla clausola 1.1 del contratto (doc. 4 atto di citazione) e dal listino prezzi allegato al contratto come “Allegato A” (doc. 12 memoria ex art. 183, comma VI, n. 1 c.p.c.), entrambi sottoscritti per accettazione dalle parti.
Ad avviso della Corte, l'art. 1560 c.c. non risulta violato in quanto le parti hanno inteso determinare la prestazione oggetto del contratto e, cioè, secondo il bisogno del somministrato in relazione alle esigenze dei propri pazienti attraverso un budget mensile minimo di spesa.
pagina 5 di 9 Allo stesso modo, la clausola che prevede il budget minimo di spesa, non può che essere considerata valida in quanto al punto 1.4 del contratto (doc. 4 atto di citazione), le parti hanno precisamente quantificato il budget minimo in € 2.300,00 mensili oltre iva, senza alcun carattere di incertezza o genericità.
Inoltre, è infondata anche l'eccezione di nullità del contratto per mancanza di causa nel senso che il contratto in questione è aleatorio e, quindi, nullo per mancanza di bilateralità soggettiva dell'alea.
Invero, l'accordo concluso tra le parti non rientra in tale categoria essendo qualificato dalla stessa controparte come contratto di somministrazione che costituisce un contratto commutativo a prestazioni corrispettive.
I contratti aleatori sono definiti come i contratti nei quali vi è incertezza sui reciproci sacrifici delle parti, laddove, ogni contratto, anche se non aleatorio in senso tecnico, implica un certo grado di rischio economico c.d. “alea normale”, ovvero, il rischio ragionevolmente prevedibile in ogni affare da parte di qualsiasi persona di normale diligenza.
Il rischio che e TT hanno assunto con la sottoscrizione Pt_1
del contratto di somministrazione in argomento, non è altro che il normale e tollerabile rischio economico che deriva da qualunque operazione di natura patrimoniale.
Ed, infatti, al contrario di quanto accade nel caso dei contratti aleatori, nel contratto in questione, vengono definite precisamente le prestazioni a carico di ogni parte.
Inoltre, il fatto che il contratto abbia ad oggetto protesi dentali e non pagina 6 di 9 un altro tipo di merce appare assolutamente irrilevante, essendo valido in qualsiasi ambito commerciale il principio per cui l'insorgenza del bisogno da parte del somministrato sorge successivamente allo svolgimento della propria attività.
L'eventualità che tale bisogno non sorga rientra nel normale rischio che ogni libero professionista/commerciante, si assume con il proprio lavoro.
Ciò posto, ad avviso della Corte, il primo giudice ha correttamente, applicato i principi di legge e giurisprudenziali in materia al caso di specie accertando la risoluzione del contratto per inadempimento di
Pt_1
E' appena il caso di evidenziare che in tema di risoluzione per inadempimento, il giudice, per valutarne la gravità, deve tener conto di un criterio oggettivo, avuto riguardo all'interesse del creditore all'adempimento della prestazione attraverso la verifica che l'inadempimento abbia inciso in misura apprezzabile nell'economia complessiva del rapporto (in astratto, per la sua entità, e, in concreto, in relazione al pregiudizio effettivamente causato all'altro contraente), sì da dar luogo ad uno squilibrio sensibile del sinallagma contrattuale, nonché, di eventuali elementi di carattere soggettivo, consistenti nel comportamento di entrambe le parti (come un atteggiamento incolpevole o una tempestiva riparazione, ad opera dell'una, un reciproco inadempimento o una protratta tolleranza dell'altra), che possano, in relazione alla particolarità del caso, attenuarne l'intensità (Cass, n.° 22346/2014).
Con il secondo motivo l'appellante censura la sentenza per errata pagina 7 di 9 valutazione dell'art. 1256 c.c. in quanto a far data dal 1.1.2017 la prestazione a cui si era obbligato con il contratto concluso con
TT, era divenuta impossibile per aver cessato in data 31.12.2016 di svolgere la propria attività in regime di libera professione.
Secondo l'appellante tale circostanza giustificherebbe l'esercizio del diritto di recesso e comporterebbe l'estinzione del contratto rendendo inesigibile la prestazione oggetto del contratto.
Il motivo è infondato.
Sul punto, questa Corte osserva che il contratto prevedeva tale facoltà in capo a nell'ipotesi in cui lo stesso cessasse la Pt_1
propria attività lavorativa a qualunque livello e non solamente in regime di libera professione.
A ciò, si aggiunga che al punto 1.3 del contratto, si obbligava Pt_1
ad acquistare i manufatti protesici “per sé o per terzi”.
Tale previsione era stata così formulata dai contraenti in quanto entrambi pienamente consapevoli che il medico odontoiatra ha la competenza ed il potere di decidere con quale laboratorio odontotecnico collaborare, influenzando fortemente le scelte delle strutture presso cui lavora anche se opera come direttore sanitario o come consulente esterno.
In conclusione, l'appello di è rigettato così Parte_1
confermando la sentenza appellata.
Atteso l'esito del giudizio. parte appellante va Parte_1
condannata a rifondere in favore di TT LU, quale titolare della ditta individuale Laboratori 32 di TT LU, le spese del presente grado, liquidate in complessivi € 6.946,00 (di cui € 2.058,00 per la pagina 8 di 9 fase di studio, € 1.418,00 per la fase introduttiva e € 3.470,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario 15%, ed accessori di legge.
P.Q.M
.
La Corte d'Appello di Brescia, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello svolto da Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Mantova in data 14.11.2022 con il n.° 864/2022, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna, la parte soccombente , a rifondere in Parte_1
favore di TT LU, quale titolare della ditta individuale
Laboratori 32 di TT LU, le spese del grado liquidate, come in parte motiva;
- dà atto che ricorrono i presupposti per porre a carico della parte appellante , l'onere del pagamento di una somma Parte_1
pari al contributo unificato versato.
Brescia, così deciso nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio
2025.
Il Presidente est.
Dott. Giuseppe Serao
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