Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 22/05/2025, n. 404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 404 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 851/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Silvia Corinaldesi Presidente rel. ed est. dott. Alessandro Di Tano Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 851/2025 promosso da:
, nata il [...] a [...], rappresentata e difesa dall'avv. NISI Parte_1
ANTONELLA;
e nato il [...] ad [...], rappresentato e difeso dall'avv. AR
ROSATI FEDERICO TITTA DANTE CESARE.
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE.
CONCLUSIONI: [chiedono che venga omologata la separazione personale dei coniugi alle seguenti]
“CONDIZIONI
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto impegnandosi, altresì, a comunicare tempestivamente, l'uno con l'altro, ogni eventuale modifica della residenza.
2) La minore sarà affidata congiuntamente a entrambi i genitori, i quali assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relativamente alla sua istruzione, educazione e salute, tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della medesima.
3) La residenza abituale della minore sarà presso la casa familiare sita in Montemarciano (AN), Via
Media, 64, ove si alterneranno i genitori, considerati i loro rispettivi turni di lavoro. Gli stessi staranno con la figlia nella casa familiare tre giorni a settimana ciascuno, nel modo che segue: dal lunedì al mercoledì la minore starà con la madre, dal giovedì al sabato con il padre e la domenica a settimane alterne con l'uno e l'altro genitore;
i coniugi nei giorni in cui non staranno in casa con la
- 1 -
tale modalità rimarrà valida fino alla vendita della casa familiare, che i coniugi si impegnano sin da subito a mettere in vendita e ad alienare a un prezzo congruo, vantaggioso e comunque sufficiente a estinguere il mutuo residuo. Il ricavato della vendita, estinto il mutuo, sarà diviso al 50% tra i coniugi;
4) Fino a quando non sarà venduta la casa familiare i signori e pagheranno metà Pt_1 AR ciascuno la rata mensile del mutuo, oggi pari a complessivi €. 596,81, così come continueranno a pagare nella misura del 50% ciascuno le spese relative a tutte le utenze, alla Tari e a qualunque spesa necessaria alla gestione dell'abitazione familiare;
5) Quando sarà venduta la casa familiare la minore sarà collocata presso l'abitazione materna;
6) Il mantenimento della minore sarà diretto, pertanto ciascun genitore provvederà alla medesima quando l'avrà con sé, mentre le spese straordinarie saranno divise al 50% tra entrambi i coniugi, nelle modalità previste dal Protocollo “Marchigiano” del 10 luglio 2024, che si allega al presente
(doc.18), l'assegno unico per la minore sarà anch'esso diviso al 50% in continuità con quanto fatto fin ora;
7) Salvo diverso accordo delle parti, la figlia trascorrerà le vacanze natalizie con ciascun genitore applicando un criterio rotativo e alternato, anche sulla base dei turni di lavoro della signora Pt_1
dei giorni del 24/25/26/31 dicembre e 1° gennaio;
anche le vacanze pasquali verranno trascorse con entrambi i genitori, che si alterneranno sempre a seconda dei turni di lavoro della signora;
Pt_1
8) Riguardo alle vacanze estive, considerata l'attività della signora che non le consente di Pt_1
usufruire di ferie durante il periodo estivo, la stessa, nel mese di agosto manterrà la custodia della figlia nei giorni ordinari come concordati, mentre il padre, in tale periodo, potrà trascorrere con la medesima 15 giorni anche non consecutivi;
la madre, invece, trascorrerà con la minore 15 giorni, anche non consecutivi, nel mese di ottobre, periodo in cui usufruirà di tre settimane di ferie. Le parti si impegnano a concordare anticipatamente le modalità di gestione delle vacanze, da comunicarsi l'un l'altro, almeno 20 giorni prima.
9) Le auto come sopra descritte, entrambe intestate al signor rimarranno, quanto alla Fiat AR
Panda nella disponibilità del signor quanto alla Peugeot nella disponibilità della signora AR
. La moto di proprietà del signor resterà in uso a questi. Pt_1 AR
10) Poiché sono alcuni mesi che l'autovettura Peugeot ha un difetto allo sterzo, tanto che la signora
è stata costretta a utilizzare un'autovettura di proprietà della suocera, il signor Pt_1 AR
(meccanico) si obbliga a provvedere a riparare tale danno e a mettere a disposizione della signora altra autovettura sino all'avvenuta riparazione. Pt_1
11) I coniugi dichiarano di prestarsi reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto personale dei minori, altresì dichiarano di prestare il proprio consenso al rilascio e/o rinnovo della
- 2 - carta d'identità valida per l'espatrio. Ad ogni modo, per ogni viaggio, le parti dovranno comunicare, preventivamente, all'altro genitore le date della partenza e del rientro nonché il luogo o i luoghi in cui soggiornerà la minore.
12) I coniugi, si obbligano, altresì, reciprocamente, in caso di instaurazione di nuove relazioni con altri partner, di non coinvolgere la minore prima di due anni dall'inizio della stessa e comunque non prima che tale relazione si sia stabilizzata”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e che si sono sposati a Parte_1 AR
Senigallia (AN) il 01/06/2017, hanno chiesto la separazione consensuale, rappresentando che dalla loro unione è nata la figlia (in data 15/08/2018) e che, dopo un periodo di serena e tranquilla Per_1 convivenza, tra i coniugi è venuta meno l'affectio coniugalis e si è appalesato il venir meno della comunione spirituale e materiale.
2. L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c. che ha espresso parere favorevole in data 10/03/2025.
4. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda delle parti congiunta sul punto.
La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale, inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
5. Le condizioni di separazione prospettate (che prevedono un collocamento sostanzialmente paritario della figlia minore con ciascuno dei genitori ed il mantenimento diretto della stessa) sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi della figlia minore.
Non si ravvisa la necessità, né l'opportunità di procedere d'ufficio all'ascolto della minore (anche in considerazione della sua tenera età), posto che le condizioni concordate – che prevedono un rapporto stabile dei genitori con la figlia minore, dapprima nell'alternarsi nella casa familiare e poi con la suddivisione paritaria dei tempi pur se la minore sarà collocata presso l'abitazione materna – risultano rispondenti al suo interesse morale e materiale, sono rispettose della sua esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione della minore.
- 3 - Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
6. La definizione consensuale del procedimento costituisce valido motivo per la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione dei coniugi e i quali hanno Parte_1 AR
contratto matrimonio a Senigallia (AN) il 01/06/2017, trascritto nel Registro dello Stato Civile del
Comune di Senigallia al n. 14, parte I, dell'anno 2017; omologa gli accordi intervenuti tra le parti in ordine alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Senigallia di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 21/05/2025
Il Presidente rel.
dott. Silvia Corinaldesi
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