Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 30/04/2025, n. 513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 513 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
Nella procedura n. 2850/2021 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO di PARMA SECONDA SEZIONE CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 2850/2021 tra
(avv. PERRUCCI CLAUDIO)Parte_1
ATTORE OPPONENTE e avv. SANTELLA LORENZA) Controparte_1
CONVENUTO OPPOSTO
* Oggi 30/04/2025, innanzi al Giudice dott.sa Cristina Ferrari sono comparsi l'Avv. A. Pasini per e l'Avv. Santella per i quali richiamano le conclusioni rassegnate nelle Parte_1 Controparte_1 note sostitutive della presenza all'udienza del 6 febbraio 2025. Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione. All'esito della camera di consiglio, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., dandone lettura e depositandola telematicamente.
Il Giudice Cristina Ferrari
1
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Cristina Ferrari, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 2850/2021 Ruolo Generale promossa
DA
quale titolare della ditta AV AR IG, Parte_1 con il patrocinio degli Avv.ti Claudio Perrucci e Andrea Pasini come da mandato in atti;
OPPONENTI
CONTRO in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 con il patrocinio dell'Avv. Lorenza Santella come da mandato in atti;
OPPOSTA
OGGETTO: “Opposizione a decreto ingiuntivo n. 816/2021 emesso dal Tribunale di Parma il 31.05.2021”.
Conclusioni per parte opponente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE: - in accoglimento della presente opposizione, accertare e dichiarare che la pretesa creditoria di azionata in via monitoria contro il sig. Controparte_1 Parte_1
è, nel merito, infondata in fatto e in diritto per tutti i motivi esposti in narrativa e, dunque, che l'opponente nulla deve all'opposta per i titoli di cui al decreto ingiuntivo opposto;
- conseguentemente revocare e/o comunque annullare e/o dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo opposto. - per l'effetto, condannare la convenuta opposta alla restituzione all'opponente della somma complessiva di € 15.762,43 (€ 14.640,09 + € 1.122,34) pagata in forza della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto - cfr. contabili bancarie all.te sub a) e b) - oltre a interessi di mora dal 29 settembre 2021, data di pagamento NEL MERITO, IN VIA RICONVENZIONALE: - accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale della società per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, Controparte_1 pronunciare la proporzionale riduzione del prezzo contrattualmente pattuito tra le parti ai sensi dell'art. 1668 c.c. nella misura che verrà determinata in corso di causa, con condanna ai sensi degli artt. 1668 e 1669 c.c. al pagamento in favore del sig. dell'importo di € 11.210,00 a titolo di risarcimento dei danni subiti per Parte_1
l'eliminazione dei gravi difetti delle opere realizzate dalla convenuta opposta, ovvero il diverso importo che verrà
2 accertato in corso di causa, anche determinato dal Giudice in via equitativa, maggiorato degli interessi legali. Nella denegata ipotesi in cui talune somme risultassero dovute alla società convenuta opposta, compensare tale eventuale credito con quanto dovuto in favore del sig. IN OGNI CASO, con integrale vittoria di spese e Parte_1 compensi di causa”.
Conclusioni per l'opposta: “Illustre signor Giudice, precisa le conclusioni come segue : Confermare il CP_1 decreto ingiuntivo opposto per i motivi indicati in comparsa che saranno ripresi e sviluppati con la comparsa conclusionale e le repliche;
Rigettare la domanda riconvenzionale perché infondata . Condannare parte opponente al pagamento delle spese del presente giudizio”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con citazione notificata il 16.07.2021 quale titolare della ditta individuale AV Parte_1
AR IG, proponeva opposizione al decreto sopra menzionato, emesso a favore di CP_1
con cui gli era stato ingiunto il pagamento immediato della somma di Euro 13.497,00, oltre
[...] interessi e spese di procedura, a saldo del corrispettivo lavori di isolamento termico esterno e intonaci interni svolti da detta società presso un cantiere in Parma, via Naviglio Alto. Controparte_1 stando al contenuto del ricorso monitorio, aveva inviato a un preventivo per l'esecuzione Pt_1 dei lavori, accettato il 29.07.2019, unitamente alle condizioni generali di fornitura;
il lavoro era stato regolarmente eseguito e i pagamenti effettuati a seguito di emissione di SAL mensili, tuttavia al 10.06.2020 residuava a favore di un credito di 13.497,00 Euro, rimasto insoddisfatto Controparte_1 pur a seguito di scambio di corrispondenza via e-mail, da cui risultava riconoscimento del dovuto da parte di quantomeno per 10.000,00 Euro, e dell'emissione delle fatture n. 61 e 103/2020, Pt_1 poi azionate. Alla base dell'opposizione, allegava la responsabilità dell'opposta per gravi e ripetuti Pt_1 inadempimenti che lo avevano costretto a sollevare una serie di contestazioni durante i lavori e, da ultimo, a sospendere il pagamento del residuo importo dovuto, inadempimenti che, oltre a rendere palesemente infondata ha richiesta di pagamento di gli avevano procurato danni: in Controparte_1 particolare, nel marzo 2020, erano stati riscontrati vizi relativi alla posa in opera dell'isolamento termico esterno;
nel maggio 2020 erano stati accertati ammaloramenti degli intonaci interni, necessitanti di intervento di ripristino urgente;
nel giugno 2020, aveva informato Pt_1 CP_1 di una “lunga serie di vizi” ancora presenti in cantiere sempre riguardanti il cappotto esterno e
[...]
l'intonaco interno;
ulteriori denunce erano stata inviate a fine agosto, inizio settembre e nell'ottobre 2020. Precisava che la email inviata alla subappaltatrice il 17.06.2020, con cui veniva autorizzata l'emissione di fattura di 10.000,00 Euro, era stata inviata prima della verifica dell'opera e della denuncia dei vizi riscontrati. non era intervenuta a rimuoverli, pertanto era stata Controparte_1 preannunciata da l'intenzione di non provvedere al saldo il 31.08.2020 e poi il 02.09.2020. Pt_1
L'esecuzione dei lavori non era stata a regola d'arte da parte di e ciò aveva trovato Controparte_1 conferma nella relazione tecnica del geom. che aveva quantificato in 27.012,93 Persona_1
Euro, oltre IVA, il costo per l'eliminazione dei vizi riscontrati. concludeva Parte_1 conseguentemente per il rigetto della pretesa economica della controparte e per il riconoscimento, in via riconvenzionale, a proprio favore della somma di 11.210,00 Euro, pari all'importo dei costi sostenuti a causa della cattiva esecuzione opere di Controparte_1
Instaurato il contraddittorio, si costitutiva che manteneva ferma la propria pretesa in Controparte_1 comparsa, affermando di avere correttamente eseguito i lavori pattuiti con e che questi Parte_1 aveva iniziato a sollevare contestazioni ufficiali soltanto il 31.08.2020, in concomitanza con la data
3 di pagamento della RIBA fattura n. 61/2020 del 19.06.2020 di 10.000,00 Euro, la cui emissione era stata peraltro autorizzata dallo stesso debitore, dopo il sopralluogo di cantiere e la verifica lavori eseguita in contraddittorio il 10.06.2020. Nel corso del processo, è stata respinta l'istanza di sospensione della immediata esecutività del decreto ingiuntivo e svolta attività istruttoria, con assunzione di interpello formale delle parti e prova testimoniale. Infine, la causa è pervenuta all'udienza odierna, sulle conclusioni precisate dalle parti il 06.02.2025, per la discussione orale e la pronuncia della sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
*** Ritiene questo Giudice che l'opposizione proposta da sia parzialmente fondata per le Parte_1 ragioni seguenti. Va subito precisato che l'esistenza del contratto di subappalto alla base della domanda di pagamento di è incontestata tra le parti e la regolamentazione negoziale corrisponde a quella del Controparte_1 preventivo datato 20.07.2019, relativo a realizzazione isolamento termico esterno (ciclo cappotto in eps + intonaco interno) per gli importi di spesa ivi esposti e per le condizioni generali di fornitura da esso risultanti, tutti timbrati e sottoscritti dalla ditta opponente. Anche l'esecuzione dei lavori in preventivo da parte di è incontestata, tuttavia alla Controparte_1 subappaltatrice viene attribuita una responsabilità per inadempimento, stante la presenza di vizi nei lavori eseguiti non a regola d'arte. In proposito, è opportuno rilevare che per il creditore che agisce per ottenere il pagamento delle proprie spettanze valgono i noti principi espressi dalla Suprema Corte di Cassazione, la quale ha statuito che: "il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento" (cfr. Cass. SS.UU. n. 13533/2001, nonché, in senso sostanzialmente conforme, Cass. Civ. n. 982/2002), precisando, altresì, che "eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile nel caso in cui il debitore, convenuto per l'adempimento, la risoluzione od il risarcimento del danno da inadempimento, si avvalga dell'eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460 c.c. per paralizzare la pretesa dell'attore. In tale eventualità, i ruoli saranno invertiti e chi formula l'eccezione può limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento: sarà la controparte a dover neutralizzare l'eccezione, dimostrando il proprio adempimento o la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione a suo carico" (cfr. in motivazione, Cass. SS.UU. n. 13533/2001 già citata). Tali principi regolatori dell'onere della prova trovano applicazione anche con riguardo al contratto di appalto, avendo la giurisprudenza di legittimità chiarito che: "in tema di inadempimento del contratto di appalto, le disposizioni speciali dettate dal legislatore attengono essenzialmente alla particolare disciplina della garanzia per le difformità ed i vizi dell'opera, assoggettata ai ristretti termini decadenziali di cui all'art. 1667 c.c., ma non derogano al principio generale che governa l'adempimento del contratto con prestazioni corrispettive, il quale comporta che l'appaltatore, il quale agisca in giudizio per il pagamento del corrispettivo convenuto, abbia l'onere - allorché il committente sollevi l'eccezione di inadempimento di cui al comma 3 di detta disposizione - di provare di aver esattamente adempiuto la propria obbligazione e, quindi, di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte "(cfr., già Cassazione civile, sez. II, 20/01/2010, n. 936; Cass. 20 giugno 1996 n. 5694).
4 In altri termini, allorquando siano provati la fonte dell'obbligazione e il fatto storico dell'avvenuto adempimento e si controverta soltanto in ordine all'esattezza di questo ultimo, spetta al debitore della prestazione - quale che ne sia la posizione processuale - provare l'esattezza dell'adempimento, al fine dell'accoglimento della propria domanda o eccezione. Ciò posto, sulla base dell'istruttoria orale espletata dal precedente Magistrato titolare e delle produzioni documentali di effettuate il 21.02.2022 con la memoria istruttoria e non Parte_1 ancora presenti al momento della decisione sull'istanza ex art. 649 c.p.c. di cui all'ordinanza del 17.09.2021, è stato sufficientemente riscontrato, in linea con la posizione difensiva dell'opponente che, dal febbraio 2020, erano state addebitate negligenze e vizi esecutivi a i quali Controparte_1 avevano reso necessari interventi aggiuntivi della stessa subappaltatrice finalizzati alla rimozione dei difetti, così come risultanti dallo scambio di email prodotto da confermato da Pt_1 [...]
dal direttore lavori (“differenze di finitura e piccole crepe”) e, in parte Parte_2 Parte_3 dal legale rappresentante di , in sede di interpello, laddove egli ha Controparte_1 CP_2 riconosciuto la necessità di effettuare ulteriori interventi a seguito di invio elenco dei vizi da parte di eseguiti da e dai dipendenti dell'opposta per risolvere, in particolare, il Pt_1 Controparte_3 problema della differente tonalità di colore dei due edifici affiancati. A seguito di sostanziale superamento degli stessi, veniva emessa la relativa documentazione contabile da parte di e l'opponente eseguiva, a seguire, i pagamenti delle fatture n. CP_1
197/2019, n. 13/2020, n. 25/2020, n. 47/2020, tutte dopo l'emissione e redazione dei relativi SAL approvati da AR IG AV. Ciò fino al giugno 2020, in cui procedeva all'invio della contabilità finale il 10 giugno Controparte_1
2020, dedotti gli importi pagati, e così per la somma residua di 13.497,00 Euro portata dal decreto ingiuntivo, a seguito di incontro in cantiere la mattina del 10.06.2020 alla presenza delle parti, nel corso del quale venivano verificati i lavori eseguiti. La verifica in contraddittorio effettuata presso l'immobile di via Naviglio Alto non è stata contestata dall'opponente e pertanto può dirsi provata. A seguire, il 15.06.2020, chiedeva a se ella avesse controllato la Controparte_1 Parte_2 contabilità finale inviata. La destinataria della richiesta rispondeva di avere controllato le misure, di avere necessità di ricontrollare a breve quelle del cappotto, e di riservarsi ulteriori valutazioni su aspetti “che potrebbero essere oggetto di contestazione” E ancora, “domani o al massimo venerdì spero di darti l'ok, comunque confermo quanto già scritto in precedenza, puoi procedere con 10.000,00 e il resto sospeso in attesa di finire di controllare, i vari ripristini e a garanzia di eventuali contestazioni”. Questo il quadro di riferimento a fine lavori, con riconoscimento espresso del dovuto da parte di per la somma di 10.000,00 Euro a seguito delle verifiche effettuate il 10.06.2020 e Pt_1 trattenimento in sospeso di 3.497,00 per il caso di contestazioni da parte della committenza. Se ne evince accettazione dei lavori e del loro importo esposto in contabilità fino alla concorrenza dei 10.000,00 Euro e una riserva per il valore residuo, parametrato ai possibili costi aggiuntivi a carico di stante il definitivo venir meno del rapporto di fiducia con il subappaltatore, da Pt_1 cui il rifiuto di nuovi interventi ripristino attuati direttamente da Controparte_1
Orbene, per quanto attiene alla somma di 10.000,00 Euro, non si ravvisa ragione per negarne la corresponsione, stante la dichiarazione di debenza dell'importo da parte dell'obbligato che solo il 31.08.2020 risulta avere formalizzato contestazioni specifiche e affermato di volere sospendere il pagamento, per via delle innumerevoli lamentele verbali e scritte e perché “eseguiti male i lavori”.
5 Nella lettera di contestazione si dà conto anche di richieste di sistemazione parziale e/o totale dell'intonaco da parte della committenza e rifacimento cappotto per “grossi difetti”. Pur volendo affermare la tempestività dei rilievi e porli in continuità con le precedenti contestazioni provenienti da AR AV dal febbraio 2020, corre l'obbligo di osservare che, rispetto ad alcuni vizi le doglianze, ancora a fine agosto 2020, risultano essere generiche, non contestualizzate o genericamente riferite a caratteristiche delle maestranze (che nulla hanno a che vedere con la garanzia per vizi e difetti costruttivi). Tempestività e specificità deve essere riconosciuta alle doglianze provenienti dai futuri proprietari delle unità immobiliari quanto a difetti dell'intonaco. Rispetto a tali difetti, è documentato l'intervento risolutivo di da questi confermato in Parte_4 qualità di testimone. Tuttavia, poiché le tre fatture prodotte da come anche confermato da Pt_1
hanno ad oggetto lavori volti a sistemare solo in parte i vizi e i difetti rilevati dai lavori Pt_4
tenuto conto anche che le fatture fanno riferimento a ripristini interni agli immobili, Controparte_1 si stima equo riconoscere, in applicazione dell'art. 1669 cod. civ. la cui applicazione è stata invocata dall'opponente, una riduzione del corrispettivo di per importo corrispondente a quello Controparte_1 da subito trattenuto a garanzia da er 3.497,00. Pt_1
Tale determinazione appare ancor più giustificata dalla comprovata circostanza che i lavori sono stati eseguiti alcuni mesi dopo l'ultimazione di quelli della società subappaltatrice, la verifica del 10 giugno 2020: Dimostrato anche che essi non siano consistiti in interventi di rifacimento integrale (v. teste , con la conseguenza che ne risulta conservata l'utilità fornita dall'intervento di Pt_4 isolamento termico di Controparte_1
Conclusivamente, con riguardo alla domanda di pagamento introdotta da ne è Controparte_1 riconoscibile la fondatezza limitatamente all'importo di 10.000,00 Euro con correlata necessità di revocare il decreto ingiuntivo n. 816/2021 emesso dal Tribunale di Parma il 31.05.2021 e limitare la condanna degli opponenti alla minor somma di 10.000,00 comprensivi di IVA, con obbligo in capo a di restituire immediatamente la residua, maggior somma ricevuta da e da Controparte_1 Pt_1 questi pagata in esecuzione del decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo. Quanto alla domanda risarcitoria di se ne statuisce il rigetto, poiché già si è tenuto conto Pt_1 del valore dei lavori eseguiti da altri a fini di riduzione del corrispettivo chiesto dalla subappaltatrice. Vi si aggiunge il rilievo che la relazione di parte del geom. prodotta da è Per_1 Pt_1 sostanzialmente assimilabile ad atto difensivo attoreo;
essa peraltro indica lavori di ripristino e strumentali agli stessi (rifacimento ponteggio) che è dimostrato non siano stati eseguiti, inoltre risulta redatta all'esito di verifica effettuata mesi dopo la conclusione dei lavori affidati a perciò CP_1 appare del tutto inidonea a cristallizzare l'effettiva situazione esistente al giugno 2020. ben avrebbe potuto attivare allo scopo procedimento per consulenza tecnica Parte_1 preventiva e ciò ancor più perché, sebbene emessa la contabilità finale lavori e la fattura n. 61/2020 di 10.000,00 Euro nel giugno 2020, la subappaltatrice si determinava soltanto nel maggio 2021 a far valere le proprie ragioni creditorie, nel perdurare del mancato pagamento da parte di AR IG AV, sebbene già vendute le unità immobiliari della palazzina di via Naviglio, senza comprovate riduzioni dei compensi dovuti ai vari soggetti coinvolti nell'affare per ragioni riconducibili all'operato della società opposta. Le spese del giudizio di opposizione seguono la soccombenza e sono liquidate sul valore dell'accolto a favore di Le spese del procedimento monitorio, a seguito della revoca del decreto Controparte_1 ingiuntivo, restano a carico dell'originaria ingiungente, con conseguente obbligazione restitutoria a carico della stessa.
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P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo da AR IG AV nei confronti di ogni Controparte_1 ulteriore domanda, eccezione e istanza respinte, così decide:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 816/2021 emesso dal Tribunale di Parma il 31.05.2021;
- dichiara tenuti e condanna al pagamento in favore di della somma di Parte_1 Controparte_1
10.000,00 Euro già comprensiva di IVA, con obbligo di immediata restituzione da parte di CP_1 all'opponente della residua, maggiore somma ricevuta da e da questi pagata in
[...] Parte_1 esecuzione del decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo, oltre interessi legali dalla data di ricevimento della stessa fino all'integrale restituzione;
- dichiara tenuto e condanna a rifondere a le spese della presente causa, Parte_1 Controparte_1 liquidate in 4.227,00 Euro per compenso professionale, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in favore del difensore, dichiaratosi antistatario;
le spese del procedimento monitorio, a seguito della revoca del decreto ingiuntivo, restano a carico di che pertanto è tenuta a restituire alla controparte quanto ricevuto a tale titolo. Controparte_1
Così deciso in Parma il 30 aprile 2025
Il Giudice
Cristina Ferrari
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