Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 24/03/2025, n. 249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 249 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. 55/2023 R.G.
CORTE DI APPELLO DI MESSINA
Seconda Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, Seconda Sezione Civile, composta da
Dott. Giuseppe Minutoli Presidente
Dott. Antonino Zappalà Consigliere
Dott. Silvana Cannizzaro Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, in grado di appello, iscritta al n. 55/2023 R. G., vertente tra
, nato a [...] P.G., il 15 dicembre 1950 (c.f.: ) Parte_1 CodiceFiscale_1
e nata a [...] P.G., il 24 gennaio 1954 (c.f.: , Parte_2 CodiceFiscale_2 rappresentati e difesi, per procura in atti, dall'Avv. Luigi Bambaci (con pec indicata), presso il cui studio, in Barcellona P.G., Via Mandanici n. 109, sono elettivamente domiciliati,
Appellanti
Contro
(n. 07/2011), in persona del curatore Avv. , Controparte_1 CP_2 Controparte_3 rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'Avv. Manuela Alessandrino, presso il cui studio, in
Raccuja, via Giovanni XXIII 6, è elettivamente domiciliata,
Appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 842/2022 emessa, in data 1° dicembre 2022, dal Tribunale di Patti, in composizione monocratica.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con cui i procuratori delle parti costituite hanno insistito nelle conclusioni già formulate in atti ed hanno chiesto che la causa fosse decisa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO CP_ Con atto di citazione, notificato in data 13 maggio 2019, la in Controparte_1 persona del curatore, conveniva in giudizio e innanzi al Parte_1 Parte_2 CP_ Tribunale di Patti, esponendo: che la società dichiarata fallita con sentenza emessa dal CP_1
Tribunale di Patti in data 31 marzo 2021, era proprietaria - in virtù di atto pubblico di compravendita del 21 novembre 2003 - della particella n. 533 del foglio di mappa 11 del Comune di Patti, Contrada
Galice, nonché, per accessione, dell'unità immobiliare sulla stessa costruita;
che detta unità immobiliare, dalle visure catastali, risultava intestata ai sig.ri e Parte_1 [...]
in conseguenza di un lodo arbitrale, intervenuto tra i predetti coniugi e la società Co.Invest Pt_2
s.r.l., pronunciato in data 26 maggio 2008, dichiarato esecutivo in data 7 agosto 2008 e trascritto il
24 giugno 2009, da ritenersi nullo e, comunque, inefficace nei confronti della curatela.
Ciò premesso, lamentava l'illegittima detenzione dell'immobile da parte dei convenuti, legittimante la Curatela a proporre azione di rivendicazione, ex art. 948 c.c., e deduceva di avere assolto l'onere
1
Chiedeva, pertanto: “
1. Accertare, dichiarare e statuire che parte attrice è proprietaria unica ed esclusiva dell'unità immobiliare sita in Patti, contrada Galice, catastalmente contraddistinta dalla particella n. 533 sub 3 del foglio di mappa 11, giusti titoli di provenienza, possesso ultraventennale dei danti causa e comunque in forza dell'istituto dell'accessione e che non esistono diritti concorrenti sulla medesima res in favore di terzi, né servitù, o altri diritti reali di godimento;
2.
Conseguentemente, accertare, dichiarare e statuire che i sigg.ri , nato a [...]
Barcellona Pozzo di Gotto il 15.12.1950 (C.F. e nata a [...]F._3 Parte_2
Barcellona Pozzo di Gotto il 24.01.1954 (C.F. , non hanno diritto alcuno C.F._4 sulla unità immobiliare particella n. 533 sub 3 del foglio di mappa 11 sita nel Comune di Patti, contrada Galice 3, per essere stata costruita su porzione di terreno acquistata dalla da CP_4 potere di e pertanto condannare gli stessi a rilasciare immediatamente il bene Controparte_5 libero da persone e cose e nella piena disponibilità della Curatela del;
3. Controparte_6
Condannare gli odierni convenuti al risarcimento dei danni futuri da indebita occupazione dell'immobile per le ragioni indicate in narrativa e nell'ammontare che verrà accertato in corso di causa e che si riterrà di giustizia, a far data dalla notifica del presente atto sino all'effettivo rilascio;
4. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio e liquidazione secondo i criteri stabiliti in materia di ammissione della parte al gratuito patrocinio”.
Instaurato il contraddittorio, si costituivano in giudizio e Parte_1 Parte_2 che contestavano la fondatezza delle domande attoree, deducendo: di essere proprietari dell'immobile con annesso giardinetto antistante e retrostante, realizzato dalla Co.invest s.r.l. nel Comune di Patti, in un complesso edilizio in località Galice e meglio individuato nel NCEU del citato comune al foglio
11, particella 533 sub. 3; che, a seguito dell'acclarato mancato adempimento da parte della Co.invest s.r.l. del preliminare di vendita, sottoscritto in data 4 novembre 2003, avevano attivato il procedimento arbitrale, che si era concluso con l'emissione, in data 13 giugno 2008, del Lodo
Arbitrale che aveva a loro trasferito, ai sensi dell'art. 2932 c.c., la proprietà dell'immobile oggetto di controversia;
che detto Lodo era stato dichiarato esecutivo con decreto emesso, in data 1 agosto 2008, dal Presidente del Tribunale di Patti. Formulavano, inoltre, eccezione riconvenzionale di intervenuta usucapione decennale,ex art. 1159 c.c..
Chiedevano, pertanto: “1) Ritenere e dichiarare infondata la avanzata domanda di accertamento della proprietà dell'immobile sito nel Comune di Patti, Contrada Galice, ed individuato nel NCEU al foglio 11, particella 533 sub 3 anche alla luce della proposta eccezione riconvenzionale di intervenuto usucapione decennale ex art. 1159 c.c. per come più ampiamente spiegato al punto f) della narrativa della presente comparsa. 2) Rigettare tutte le altre domande in quanto infondate in fatto ed in diritto;
3) Condannare parte attrice al pagamento di spese e compensi di lite”.
Con sentenza n. 1134/2022, emessa in data 27 settembre 2022, il Tribunale di Barcellona P.G. così provvedeva: “- accerta e dichiara che parte attrice è proprietaria dell'unità immobiliare sita in Patti, contrada Galice, catastalmente contraddistinta dalla particella n. 533 sub 3 del foglio di mappa 11;
- per l'effetto, ordina ai convenuti, e di rilasciare il bene Parte_1 Parte_2 libero da persone e cose e nella piena disponibilità della Curatela - Controparte_7 dichiara inammissibili le domande ed eccezioni svolte dai convenuti;
- rigetta ogni altra domanda dell'attore; - compensa per metà le spese del giudizio;
condanna i convenuti in solido al pagamento, in favore dell'attore, della residua quota che liquida in euro 259,00 per esborsi ed euro 952,25 (già
2 dimezzati per compensazione e per ammissione dell'attore al beneficio del patrocinio a spese dello
Stato ai sensi dell'art. 144 TUSG), oltre iva e cpa come per legge e rimborso spese generali in misura del 7,5%, disponendo la distrazione di tali somme liquidate in favore dell'Erario ai sensi dell'art. 133 TUSG”.
Avverso detta sentenza hanno proposto appello e chiedendo Parte_1 Parte_2
l'annullamento, o la riforma, della sentenza appellata, con condanna dell'appellata al pagamento delle spese e dei compensi di entrambi i gradi del giudizio. CP_ Instaurato il contraddittorio, si è costituita in giudizio la . in Controparte_1 persona del curatore Avv. , eccependo, in via preliminare, la inammissibilità Controparte_3 dell'appello proposto, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., e contestando, nel merito, la fondatezza dei motivi di appello, di cui ha chiesto il rigetto, con integrale conferma della sentenza impugnata.
A seguito della trattazione, con ordinanza, ex art. 127 ter c.p.c., comunicata il 13 maggio 2024, la causa è stata assegnata in decisione, con la concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In merito all'eccezione di carattere preliminare formulata dall'appellata, occorre osservare che l'appello appare motivato - essendo stati indicati i capi della decisione impugnati, le censure alla ricostruzione dei fatti compiuta dal primo giudice e le violazioni di legge denunciate - e non manifestamente infondato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 348 bis c.p.c..
1. Con il primo motivo di gravame, gli appellanti hanno dedotto “nullità e/o annullabilità della impugnata sentenza per errata, illogica, contraddittoria motivazione sull'accoglimento della domanda di rivendica”. Hanno lamentato che erroneamente il primo giudice, dopo avere qualificato la domanda di parte attrice come domanda di rivendicazione e dopo avere ritenuto inidonei a dimostrare la proprietà dell'immobile i titoli di acquisto a titolo derivativo prodotti, aveva ritenuto che il rigoroso onere probatorio posto a carico dell'attore in rivendica potesse ritenersi attenuato in virtù della proposta eccezione di usucapione formulata dai convenuti, peraltro ritenuta tardiva dallo stesso giudice.
La censura è fondata.
Occorre premettere, in diritto, che costituisce ius receptum che nel giudizio di rivendicazione l'attore debba provare di essere divenuto proprietario della res risalendo, anche attraverso i propri danti causa, fino ad un acquisto a titolo originario, ovvero dimostrando di avere egli stesso, da solo o unitamente ad alcuno dei suoi danti causa, posseduto il bene per il tempo necessario ad usucapirlo. Non è, dunque, sufficiente l'allegazione ed esibizione di un titolo di acquisto derivativo, perché esso non prova con certezza l'acquisto della proprietà in capo all'attore che agisce in rivendicazione, il quale potrebbe avere acquistato a non domino.
L'onere di allegazione, e dimostrazione, di un titolo valido costituisce un presupposto fondamentale dell'azione di rivendicazione, in difetto della cui prova la domanda va rigettata, anche se la difesa del convenuto si sia limitata ad affermare, senza dimostrarla, l'esistenza di un proprio diritto di proprietà prevalente su quello dedotto dall'attore.
Come pure chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, con orientamento pienamente condivisibile, chi è convenuto nel giudizio di rivendicazione non ha l'onere di fornire alcuna prova, potendo avvalersi del principio “possideo quia possideo”, anche nel caso in cui opponga un proprio diritto di dominio sulla cosa rivendicata, dal momento che tale difesa non implica alcuna rinuncia alla più vantaggiosa posizione di possessore (cfr. Cass. Civ., sez. III, 07/06/2018, n.14734).
3 Il rigore probatorio a carico dell'attore in rivendicazione può, naturalmente, subire attenuazioni in ragione della linea difensiva adottata dal convenuto.
In proposito, è stato affermato che il rigore probatorio “si attenua quando il convenuto ammette che il bene conteso appartenga all'attore ed oppone un titolo di acquisto successivo, che derivi la sua efficacia da quello dedotto dal rivendicante. In tale ipotesi manca la contestazione sul diritto di proprietà dell'attore e la controversia si risolve attraverso la verifica della validità dell'atto di acquisto a favore dell'uno o dell'altro dei due contendenti;
il rivendicante, quindi, non ha l'onere di provare il diritto dei suoi autori sino ad un acquisto a titolo originario, ma solo che il bene abbia formato oggetto del proprio titolo di acquisto” (Cass. Civ., sez. II, 12/10/2022, n. 29848). E' stato, inoltre, costantemente affermato che “Il rigore della c.d. probatio diabolica, la quale comporta l'onere, a carico dell'attore in rivendicazione, di provare la proprietà del bene risalendo, anche attraverso i propri danti causa, sino ad un acquisto a titolo originario, ovvero dimostrando il compimento dell'usucapione, si attenua nel caso in cui il convenuto non contesta l'originaria appartenenza del bene conteso ad un comune dante causa. In tale ipotesi, il rivendicante non ha
l'onere di provare il diritto dei suoi autori sino ad un acquisto a titolo originario, ma solo che il bene medesimo abbia formato oggetto del proprio titolo di acquisto” (ex multis, Cass. Civ., sez. II,
21/03/2024, n. 7539).
L'attenuazione del rigore probatorio non si verifica, invece, qualora il convenuto si limiti a proporre una domanda, o eccezione, riconvenzionale di usucapione, dovendosi ribadire il principio per cui la mancata prova del titolo della proprietà da parte del convenuto nell'azione di rivendicazione non può costituire motivo per l'inversione dell'onere della prova medesima, che incombe sempre sul rivendicante.
Secondo il più recente e consolidato orientamento della Corte Suprema di Cassazione “Essendo l'usucapione un titolo d'acquisto a carattere originario, la sua invocazione, in termini di domanda o di eccezione, da parte del convenuto con l'azione di rivendicazione, non suppone, di per sé, alcun riconoscimento idoneo ad attenuare il rigore dell'onere probatorio a carico del rivendicante, il quale, anche in caso di mancato raggiungimento della prova dell'usucapione, non è esonerato dal dover provare il proprio diritto, risalendo, se del caso, attraverso i propri danti causa fino ad un acquisto a titolo originario o dimostrando che egli stesso o alcuno dei suoi danti causa abbia posseduto il bene per il tempo necessario a usucapirlo. Il rigore probatorio rimane, tuttavia, attenuato quando il convenuto, nell'opporre l'usucapione, abbia riconosciuto, seppure implicitamente, o comunque non abbia specificamente contestato, l'appartenenza del bene al rivendicante o ad uno dei suoi danti causa all'epoca in cui assume di avere iniziato a possedere. Per contro, la mera deduzione, da parte del convenuto, di un acquisto per usucapione il cui dies a quo sia successivo al titolo del rivendicante o di uno dei suoi danti causa, disgiunta dal riconoscimento
o dalla mancata contestazione della precedente appartenenza, non comporta alcuna attenuazione del rigore probatorio a carico dell'attore, che a maggior ragione rimane invariato qualora il convenuto si dichiari proprietario per usucapione in forza di un possesso remoto rispetto ai titoli vantati dall'attore” (Cass. Civ., sez. II, 15/03/2024, n. 7091; cfr. Cass. Civ., sez. II, 25/02/2022, n. 6324).
Contrariamente a quanto affermato dal primo giudice, la mera deduzione, da parte dei convenuti di avere acquistato l'immobile per usucapione, il cui dies a quo sia successivo al titolo del rivendicante o di uno dei suoi danti causa, disgiunta dal riconoscimento o dalla mancata contestazione della precedente appartenenza, non comporta alcuna attenuazione del rigore probatorio a carico dell'attore.
4 Nel caso in esame, i convenuti si sono costituiti in giudizio contestando la proprietà dell'immobile in capo al rivendicante e, oltre a proporre eccezione di usucapione (fondata su un possesso successivo), hanno, in primo luogo, opposto un titolo di acquisto a titolo derivativo, costituito dal lodo arbitrale pronunciato, in data 13 giugno 2008, in una controversia con la Co.Invest s.r.l., che aveva trasferito ai coniugi , ai sensi dell'art. 2932 c.c., la proprietà dell'immobile oggetto di Controparte_8 controversia.
A prescindere dalla validità o efficacia di tale lodo, occorre osservare come il titolo di acquisto vantato dai convenuti, benché successivo, appare incompatibile con quello allegato e prodotto dall'attrice in rivendicazione, ed anche con quelli dei suoi danti causa - in quanto presuppone la proprietà dell'immobile in capo alla società con cui i coniugi avevano stipulato il Controparte_8 preliminare di vendita, la Co.Invest s.r.l. - e non lo presuppone, in quanto dalla disamina dei titoli di acquisto a titolo derivativo prodotti dall'attrice non emerge l'appartenenza del bene ad un comune dante causa.
Non può, dunque, condividersi l'affermazione del primo giudice secondo la quale i convenuti, avendo allegato il possesso continuato, utile all'acquisto a titolo originario, a far data dal 2008, ossia in epoca successiva all'acquisto del dante causa dell'attore, non avrebbero specificamente contestato il precedente titolo di acquisto del dante causa dell'attore posto che, come evidenziato, i convenuti hanno opposto un titolo di acquisto della proprietà confliggente con quello dell'attore e dei suoi danti causa.
Inoltre, occorre osservare come l'onere del convenuto, ex art. 167 c.p.c., di prendere posizione in modo chiaro e specifico sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda - i quali debbono ritenersi ammessi, senza necessità di prova, ove la parte, nella comparsa di costituzione e risposta, si sia limitata ad una contestazione non chiara e specifica - presuppone una allegazione, da parte dell'attore, chiara ed articolata in punto di fatto.
L'onere di specifica contestazione si coordina, infatti, con quello di allegazione dei fatti di causa che incombe sull'attore, sicché la mancata allegazione puntuale dei fatti costitutivi, modificativi o estintivi rispetto ai quali opera il principio di non contestazione, esonera il convenuto, che abbia genericamente negato il fatto, altrettanto genericamente allegato, dall'onere di compiere una contestazione circostanziata (cfr. Cass. Civ., sez. III, 08/09/2022, n. 26510).
Nel caso in esame, parte attrice si è limitata a dedurre di essere proprietaria - in virtù di atto pubblico di compravendita del 21 novembre 2003 - della particella n. 533 del foglio di mappa 11 del Comune di Patti, Contrada Galice, nonché, per accessione, dell'unità immobiliare sulla stessa costruita, producendo, a riprova della proprietà, detto atto di acquisto a titolo derivativo e, con la successiva memoria, ex art. 183 c.p.c., i titoli di acquisto a titolo derivativo dei propri danti causa. Solo nelle conclusioni dell'atto introduttivo ha, in modo generico, invocato, quale titolo di proprietà il “possesso ultraventennale dei danti causa”.
Dunque, i convenuti avevano l'onere di compiere una contestazione circostanziata solo in relazione ai titoli di acquisto a titolo derivativo vantati dall'attrice e ciò hanno fatto, avendo, a loro volta, allegato un titolo di proprietà confliggente (benché successivo) con quello posto dagli attori a fondamento della domanda.
Ne segue che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, parte attrice non ha provato, neanche per effetto della mancata contestazione da parte dei convenuti dei fatti posti a fondamento della domanda, di essere proprietaria dell'immobile oggetto di rivendicazione.
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5 La fondatezza di tale motivo di appello comporta che, in parziale riforma della sentenza appellata, vanno rigettate anche le ulteriori domande proposte dall'attrice - intese all'accertamento del diritto di proprietà e al rilascio del bene oggetto di rivendicazione - potendosi ritenere assorbiti gli ulteriori motivi di appello, concernenti l'efficacia del lodo arbitrale e la condanna dei convenuti al pagamento delle spese processuali.
L'accoglimento dell'appello impone, inoltre, una nuova regolamentazione delle spese del primo grado del giudizio, che in ossequio al principio di soccombenza, vanno poste integralmente a carico della parte attrice (posto che nessuna domanda era stata formulata dai convenuti) e liquidate - in base ai parametri tariffari di cui al D. M. n. 55/2014 (come modificato con D. M. n. 147/22), avuto riguardo al valore della controversia e applicando i valori tariffari minimi, in considerazione della natura delle questioni trattate e della entità delle rese prestazioni difensive - in complessivi € 3.809,00 (di cui €
851,00, per la fase di studio, € 602,00, per la fase introduttiva, € 903,00, per la fase di trattazione, ed
€ 1.453,00 per la fase decisionale), per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali, i.v.a.
e c.p.a., secondo legge.
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In ossequio alla regola della soccombenza, parte appellata va condannata alla rifusione delle spese processuali del presente grado del giudizio, che - in base ai parametri tariffari di cui al D. M. n.
55/2014 (come modificato con D. M. n. 147/22), avuto riguardo al valore della controversia e applicando i valori tariffari minimi, in considerazione della natura delle questioni trattate e della entità delle rese prestazioni difensive - si liquidano in complessivi € 4.996,00 (di cui € 1.029,00, per la fase di studio, € 709,00, per la fase introduttiva, € 1.523,00, per la fase di trattazione, ed € 1.735,00 per la fase decisionale), per compensi, ed € 777,00 per spese, oltre rimborso forfettario delle spese generali,
i.v.a. e c.p.a., secondo legge.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Messina, Seconda Sezione Civile, pronunciando sull'appello proposto da e avverso la sentenza n. 842/2022 emessa, in data 1 Parte_1 Parte_2 dicembre 2022, dal Tribunale di Patti, così provvede:
- In accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata: rigetta la domanda intesa all'accertamento, in capo all'attrice, della proprietà “dell'unità immobiliare sita in Patti, contrada Galice, catastalmente contraddistinta dalla particella n. 533 sub 3 del foglio di mappa
11,” ed al rilascio, da parte dei convenuti, del bene libero da persone e cose e nella piena disponibilità della Curatela del condanna la stessa attrice alla rifusione, in Controparte_6 favore dei convenuti, delle spese del primo grado del giudizio, liquidate in complessivi € 3.809,00, per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali, i.v.a. e c.p.a., secondo legge.
Conferma nel resto. CP_
- Condanna la in persona del curatore, alla rifusione, in favore Controparte_1 degli appellanti, delle spese del presente grado del giudizio, liquidate in complessivi € 4.996,00, per compensi, ed € 777,00 per spese, oltre rimborso forfettario delle spese generali, i.v.a. e c.p.a., secondo legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio del 20 marzo 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
(Dott.ssa Silvana Cannizzaro) (Dott. Giuseppe Minutoli)
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