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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 12/06/2025, n. 2686 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2686 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza del 12/06/2025, innanzi al G.L. Dr. Fabio Civiletti, con l'assistenza della
Dott.ssa Elena Damiano, Funzionario AUPP, chiamata la causa n° R.G. L. 7960/2024, pendente tra
Parte_1
Ricorrente
C/
CP_1
Resistente
Sono presenti l'Avv. Carmelo BUTTICÈ per parte ricorrente e il Dr. , in CP_2 sostituzione del Dr. per l' Persona_1 CP_1
Entrambi i procuratori chiedono che la causa venga posta in decisione, insistendo nei rispettivi atti difensivi.
IL GIUDICE DEL LAVORO
Pone la causa in decisione;
Si ritira in camera di consiglio per deliberare;
Rientrato in aula decide come da sentenza contestuale di cui dà lettura alle ore 11.35 e che viene qui, di seguito, integralmente trascritta.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dr. Fabio Civiletti)
1 Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ___________/_________
Registro Sentenze Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. TRIBUNALE DI PALERMO ___________________
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice Dott. Fabio Civiletti, nella causa iscritta al n. F.A. _________________
7960 R.G. L. 2024, promossa
D A
, rappresentato e difeso dall'Avv. Carmelo Parte_1 Addì ______________
BUTTICÈ, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliato Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv. presso lo studio di questi, in Palermo, Via Emanuele ______________________ Notarbartolo 5; ______________________
- Ricorrente - per ___________________
CONTRO ______________________
______________________
Controparte_3 Il Cancelliere SOCIALE, rappresentato e difeso dal Dr. Persona_1
giusta procura generale richiamata in memoria, ed elettivamente domiciliato presso la sede dell'Ente, in Palermo, Via Laurana 59.
- Resistente -
OGGETTO: OPPOSIZIONE AD ACCERTAMENTO TECNICO
PREVENTIVO – INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO.
Conclusioni delle parti: come dai rispettivi atti difensivi.
All'udienza del 12/06/2025, ha pronunciato
2 S E N T E N Z A
dando lettura del seguente dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
D I S P O S I T I V O
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
In parziale accoglimento del ricorso, dichiara che ha i requisiti Parte_1 sanitari per l'indennità di accompagnamento, a decorrere da Marzo 2024;
Rigetta la domanda per il periodo anteriore.
Dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali di entrambe le fasi.
Pone definitivamente a carico dell' le spese delle consulenze tecniche CP_1 espletate.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 26/09/2023, , in contraddittorio con l' Parte_1 CP_1
proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento (art. 1
L. n° 18/80), a decorrere dall'epoca di presentazione della domanda amministrativa (28/12/2022).
L' ritualmente costituitosi in giudizio, contestava la pretesa, e insisteva per il rigetto CP_1
del ricorso.
Il c.t.u. nominato concludeva la sua relazione, ritenendo la insussistenza dei prescritti requisiti sanitari, valutando il ricorrente “invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a
svolgere le funzioni e i compiti propri della sua età (L.509/88 L.124/98) medio grave 67%-99%, 95% a
decorrere dal 28-12-22”.
Parte ricorrente, che aveva, in precedenza, dichiarato, ai sensi del 4° c. del citato articolo di contestare le suddette conclusioni del c.t.u., con ricorso depositato in data 24/05/2024, proponeva rituale opposizione, insistendo per il chiesto riconoscimento.
L' costituitosi in giudizio, chiedeva confermarsi le conclusioni formulate dal c.t.u., CP_1
deducendo sia la insussistenza del requisito sanitario prescritto che di quelli socio-economici.
Disposto il rinnovo della c.t.u. medico-legale, all'udienza del 12/06/2025, la causa è stata posta in decisione.
Il ricorso è fondato soltanto parzialmente.
3 Il c.t.u. nominato in questa fase di opposizione ha accertato che è affetto Parte_1
da “Cardiopatia ischemica ipertensiva con FE depressa, sottoposto ad angioplastica su IVA, classe NYHA III,
fibrillazione atriale cronica e insufficienza renale, asbestosi polmonare, artropatia degenerativa a severa
incidenza funzionale, obesità II^ classe, sindrome depressiva endoreattiva” e ha concluso che “il ricorrente
presenta un quadro clinico complesso, che determina l'impossibilità ad espletare in autonomia gli atti
quotidiani della vita a deambulare autonomamente.
A parere della sottoscritta CTU il ricorrente è da considerare invalido con difficoltà persistenti a
svolgere le funzioni e i compiti propri della sua età pari al 100%.
Presenta inoltre i requisiti sanitari per la concessione dell'indennità di accompagnamento,
in quanto le patologie da cui risulta essere affetto, nella loro complessità, determinano una grave
compromissione dell'autonomia dello stesso, necessitando di assistenza continua, poiché non in grado di
compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita e di deambulare senza l'aiuto permanente di un
accompagnatore, a far data dal marzo 2024, epoca in cui è stata concessa la carrozzina di transito”.
Le suddette conclusioni, parzialmente difformi da quelle a cui è pervenuto il c.t.u. nella prima fase del giudizio, vengono pienamente condivise da questo giudice in quanto congruamente motivate e coerenti con gli accertamenti espletati.
Conseguentemente, la domanda proposta da parte ricorrente va parzialmente accolta,
dichiarando che ha i requisiti sanitari per l'indennità di accompagnamento, Parte_1
a decorrere da Marzo 2024.
Considerata l'epoca di decorrenza dello stato di non autosufficienza successiva all'epoca di presentazione del ricorso per a.t.p., ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle di cui all'art. 92 cod. proc. civ., per compensare integralmente le spese di lite, mentre vanno poste definitivamente a carico dell le spese delle consulenze tecniche, già liquidate e poste CP_1
provvisoriamente carico dell' . CP_3
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 12/06/2025.
IL GIUDICE
(Dr. Fabio Civiletti)
4
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza del 12/06/2025, innanzi al G.L. Dr. Fabio Civiletti, con l'assistenza della
Dott.ssa Elena Damiano, Funzionario AUPP, chiamata la causa n° R.G. L. 7960/2024, pendente tra
Parte_1
Ricorrente
C/
CP_1
Resistente
Sono presenti l'Avv. Carmelo BUTTICÈ per parte ricorrente e il Dr. , in CP_2 sostituzione del Dr. per l' Persona_1 CP_1
Entrambi i procuratori chiedono che la causa venga posta in decisione, insistendo nei rispettivi atti difensivi.
IL GIUDICE DEL LAVORO
Pone la causa in decisione;
Si ritira in camera di consiglio per deliberare;
Rientrato in aula decide come da sentenza contestuale di cui dà lettura alle ore 11.35 e che viene qui, di seguito, integralmente trascritta.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dr. Fabio Civiletti)
1 Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ___________/_________
Registro Sentenze Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. TRIBUNALE DI PALERMO ___________________
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice Dott. Fabio Civiletti, nella causa iscritta al n. F.A. _________________
7960 R.G. L. 2024, promossa
D A
, rappresentato e difeso dall'Avv. Carmelo Parte_1 Addì ______________
BUTTICÈ, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliato Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv. presso lo studio di questi, in Palermo, Via Emanuele ______________________ Notarbartolo 5; ______________________
- Ricorrente - per ___________________
CONTRO ______________________
______________________
Controparte_3 Il Cancelliere SOCIALE, rappresentato e difeso dal Dr. Persona_1
giusta procura generale richiamata in memoria, ed elettivamente domiciliato presso la sede dell'Ente, in Palermo, Via Laurana 59.
- Resistente -
OGGETTO: OPPOSIZIONE AD ACCERTAMENTO TECNICO
PREVENTIVO – INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO.
Conclusioni delle parti: come dai rispettivi atti difensivi.
All'udienza del 12/06/2025, ha pronunciato
2 S E N T E N Z A
dando lettura del seguente dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
D I S P O S I T I V O
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
In parziale accoglimento del ricorso, dichiara che ha i requisiti Parte_1 sanitari per l'indennità di accompagnamento, a decorrere da Marzo 2024;
Rigetta la domanda per il periodo anteriore.
Dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali di entrambe le fasi.
Pone definitivamente a carico dell' le spese delle consulenze tecniche CP_1 espletate.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 26/09/2023, , in contraddittorio con l' Parte_1 CP_1
proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento (art. 1
L. n° 18/80), a decorrere dall'epoca di presentazione della domanda amministrativa (28/12/2022).
L' ritualmente costituitosi in giudizio, contestava la pretesa, e insisteva per il rigetto CP_1
del ricorso.
Il c.t.u. nominato concludeva la sua relazione, ritenendo la insussistenza dei prescritti requisiti sanitari, valutando il ricorrente “invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a
svolgere le funzioni e i compiti propri della sua età (L.509/88 L.124/98) medio grave 67%-99%, 95% a
decorrere dal 28-12-22”.
Parte ricorrente, che aveva, in precedenza, dichiarato, ai sensi del 4° c. del citato articolo di contestare le suddette conclusioni del c.t.u., con ricorso depositato in data 24/05/2024, proponeva rituale opposizione, insistendo per il chiesto riconoscimento.
L' costituitosi in giudizio, chiedeva confermarsi le conclusioni formulate dal c.t.u., CP_1
deducendo sia la insussistenza del requisito sanitario prescritto che di quelli socio-economici.
Disposto il rinnovo della c.t.u. medico-legale, all'udienza del 12/06/2025, la causa è stata posta in decisione.
Il ricorso è fondato soltanto parzialmente.
3 Il c.t.u. nominato in questa fase di opposizione ha accertato che è affetto Parte_1
da “Cardiopatia ischemica ipertensiva con FE depressa, sottoposto ad angioplastica su IVA, classe NYHA III,
fibrillazione atriale cronica e insufficienza renale, asbestosi polmonare, artropatia degenerativa a severa
incidenza funzionale, obesità II^ classe, sindrome depressiva endoreattiva” e ha concluso che “il ricorrente
presenta un quadro clinico complesso, che determina l'impossibilità ad espletare in autonomia gli atti
quotidiani della vita a deambulare autonomamente.
A parere della sottoscritta CTU il ricorrente è da considerare invalido con difficoltà persistenti a
svolgere le funzioni e i compiti propri della sua età pari al 100%.
Presenta inoltre i requisiti sanitari per la concessione dell'indennità di accompagnamento,
in quanto le patologie da cui risulta essere affetto, nella loro complessità, determinano una grave
compromissione dell'autonomia dello stesso, necessitando di assistenza continua, poiché non in grado di
compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita e di deambulare senza l'aiuto permanente di un
accompagnatore, a far data dal marzo 2024, epoca in cui è stata concessa la carrozzina di transito”.
Le suddette conclusioni, parzialmente difformi da quelle a cui è pervenuto il c.t.u. nella prima fase del giudizio, vengono pienamente condivise da questo giudice in quanto congruamente motivate e coerenti con gli accertamenti espletati.
Conseguentemente, la domanda proposta da parte ricorrente va parzialmente accolta,
dichiarando che ha i requisiti sanitari per l'indennità di accompagnamento, Parte_1
a decorrere da Marzo 2024.
Considerata l'epoca di decorrenza dello stato di non autosufficienza successiva all'epoca di presentazione del ricorso per a.t.p., ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle di cui all'art. 92 cod. proc. civ., per compensare integralmente le spese di lite, mentre vanno poste definitivamente a carico dell le spese delle consulenze tecniche, già liquidate e poste CP_1
provvisoriamente carico dell' . CP_3
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 12/06/2025.
IL GIUDICE
(Dr. Fabio Civiletti)
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