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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 07/05/2025, n. 705 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 705 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 688/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Emanuela Antonia Favara ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 688/2019 R.G. promossa da
(C.F.: ) e (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
) in proprio e quali rappresentanti legali della società C.F._2 CP_1 Parte_3
(P.I.: ), domiciliati come in atti;
rappresentati e difesi dall'avv. Controparte_2 P.IVA_1
Vincenzo GIANNONE, giusta procura in atti.
OPPONENTI
Contro
P.IVA: ) in persona del legale rappresentante p.t., e per essa, Controparte_3 P.IVA_2 quale mandataria per la gestione del credito n persona del legale rappresentante p.t., Controparte_4 domiciliata come in atti;
rappresentata e difesa dagli avv.ti Luca Polverino e Luigi Coluccino, giusta procura in atti
OPPOSTA
decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 7 maggio 2025, sulle conclusioni precisate come in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, gli attori hanno spiegato opposizione avverso il D.I. n. 2267/2018 del 23.11.2018 – R.G. n. 4260/2018- del Tribunale di Ragusa col quale era stato ingiunto alla società di pagare, a titolo di fornitura di energia Parte_4 elettrica, ad la somma di € 35.213,37, oltre €1305,00 per compensi professionali, Controparte_3 oltre interessi e spese.
pagina 1 di 5 A fondamento delle proprie pretese, gli opponenti hanno spiegato le seguenti eccezioni: l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto perché notificato tardivamente;
la nullità del procedimento monitorio per assenza di invito alla negoziazione assistita e mediazione obbligatoria;
la nullità delle clausole contrattuali perché ritenute vessatorie;
il difetto di legittimazione attiva in capo ad e il difetto di CP_3 legittimazione passiva in capo a loro stessi;
la prescrizione del credito, asserendo applicarsi al caso in esame il termine prescrizionale annuale;
la mancata notifica delle fatture a fondamento del credito;
l'erroneità dei calcoli effettuati dall'opposta e la conseguente indeterminatezza ed eccessività delle somme dovute alla stessa società; la mancata prova del credito;
la nullità del decreto ingiuntivo opposto per mancanza dei requisiti di cui all'art. 633 e 634. c.p.c. Chiedevano, pertanto, dichiararsi: la nullità del procedimento per decreto ingiuntivo per il mancato esperimento della mediazione obbligatoria e della negoziazione assistita;
l'inefficacia del decreto ingiuntivo impugnato perché notificato oltre i termini;
la revoca del decreto ingiuntivo, previa dichiarazione che nulla fosse dovuto a con CP_3 eventuale restituzione delle somme pagate in eccedenza e/o compensazione con quelle ancora a corrispondere;
disporsi CTU.
Con comparsa depositata in data 09.01.2020 si costituiva chiedendo, in via Controparte_3 preliminare, concedersi la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto e, nel merito, il rigetto della domanda attorea perché infondata. In subordine, chiedeva la condanna dell'opponente al pagamento della diversa somma accertata in sede istruttoria, maggiorata degli interessi legali dalla data del primo inadempimento sino al soddisfo, il tutto con vittoria di spese e di compensi.
A suffragio delle proprie richieste, la società offriva deduzioni specifiche ed analitiche in merito alle contestazioni portate dall'opponente, corredate da opportuna produzione documentale.
Nella specie, produceva -in aggiunta agli estratti autentici delle scritture contabili, depositati in CP_3 sede monitoria- sia le fatture insolute ivi azionate, sia il sollecito di pagamento inviato alla società opponente in uno alla richiesta di elaborazione di un nuovo piano di rientro con pagamenti rateali, avanzata dalla sia, infine, copia delle ricevute dei pagamenti rateali già effettuati. Parte_4
In seguito alla prima udienza, il Giudice, rilevava preliminarmente l'infondatezza dell'eccezione di inefficacia ai sensi dell'art. 644 c.p.c. in “quanto la società opposta ha tempestivamente consegnato il decreto ingiuntivo all'ufficiale giudiziario per la notifica, che si è perfezionata successivamente ex art.
140 c.p.c. nei confronti dei soci legali rappresentanti e , essendo andato a Parte_1 Parte_2 vuoto il tentativo di notifica presso la sede legale della società” e, ritenendo che l'opposizione non fosse fondata su prova scritta né su prova di pronta soluzione, concedeva la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, ai sensi dell'art. 648 c.p.c. Lo stesso Giudice, inoltre, rigettava la CTU richiesta da parte opponente e, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la precisazione delle conclusioni.
Dopo l'assegnazione del fascicolo a questo Giudice, la causa veniva nuovamente rinviata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. pagina 2 di 5 Le parti hanno precisato le conclusioni e discusso come da note di trattazione scritta in atti.
***
Preliminarmente, in merito all'eccezione di inefficacia del decreto ingiuntivo opposto per tardività della notifica, si vuole precisare che questo Giudice condivide quanto rilevato dal primo Giudicante, il quale, appellandosi alla giurisprudenza di legittimità, aveva rilevato l'infondatezza dell'eccezione in questione, posto che, si legge nell'ordinanza del 30.01.2020, “la notificazione del decreto ingiuntivo deve ritenersi perfezionata, per il notificante, al momento della consegna del plico all'ufficiale giudiziario, in virtù di un principio di portata generale, posto a tutela dell'interesse del notificante a non vedersi addebitato l'esito intempestivo del procedimento notificatorio per la parte sottratta alla sua disponibilità”(Cass. n. 25716/2018).
Rilavato, pertanto, che parte opposta aveva prontamente consegnato il plico all'ufficiale giudiziario per la notifica (poi perfezionatasi ai sensi dell'art. 140 c.p.c.) si era pronunciato appunto per l'infondatezza dell'eccezione de qua.
Passando all'esame dell'ulteriore eccezione di improcedibilità del ricorso monitorio per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione, come chiarito dalla Suprema Corte in un caso analogo, “In tema di controversie tra le società erogatrici dei servizi di telecomunicazioni e gli utenti, non è soggetto all'obbligo di esperire il preventivo tentativo di conciliazione, previsto dall'art. 1, comma 11, della l. n. 249 del 1997, chi intenda richiedere un provvedimento monitorio, essendo il preventivo tentativo di conciliazione strutturalmente incompatibile con i procedimenti privi di contraddittorio o a contraddittorio differito” (Cass. n. 8240/2020).
Anche per quanto riguarda il presente giudizio di merito non trova applicazione il tentativo obbligatorio di conciliazione. Il “Testo integrato in materia di procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie tra clienti o utenti finali e operatori o gestori nei settori regolati dall'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico – Testo Integrato Conciliazione” (TICO), approvato con
Deliberazione 5 Maggio 2016 209/2016/E/COM dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas, disciplina le modalità di svolgimento del tentativo obbligatorio di conciliazione per le controversie tra
“Clienti finali di energia elettrica alimentati in bassa e/o media tensione, Clienti finali di gas alimentati in bassa pressione, Prosumer o Utenti finali e Operatori o Gestori”, ai sensi dell'articolo 2, comma 24, lettera b), della legge 481/95 e dell'articolo 141, comma 6, lettera c), del Codice del consumo.
Ritiene questo Giudice che, in base alla disciplina del TICO, il tentativo di conciliazione obbligatorio davanti al Servizio di Conciliazione dell'AEEG, o davanti agli organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie sia applicabile alle sole controversie introdotte dai clienti finali, o utenti, nei confronti degli operatori e gestori e non alle controversie introdotte contro i clienti finali, o utenti, dagli operatori e gestori.
Questa conclusione si ricava in particolare dall'art. 6 TICO – che prevede che il cliente o utente finale possa attivare la procedura di conciliazione solo dopo aver inviato il reclamo all'operatore o gestore – e pagina 3 di 5 dall'art.
8.4 del TICO – che prevede che gli operatori e gestori siano tenuti a partecipare alle procedure di conciliazione attivate nei loro confronti presso il servizio di conciliazione del cliente o utente finale salvi i casi di inammissibilità della domanda;
entrambe le norme presuppongono che la procedura sia attivata solo dall'utente finale.
Per ciò che attiene alla negoziazione assistita, invece, giova richiamare la disposizione di cui all'art. 3, comma 3 del richiamato D.L. 13272014, secondo cui tale procedimento “non si applica a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione”.
Ciò posto, venendo al vaglio della ragione più liquida, va rammentato, intanto, che nel giudizio d'opposizione a decreto ingiuntivo si verifica un'inversione delle posizioni processuali delle parti, non atta a interferire, in punto di distribuzione dell'onere probatorio, sulle posizioni sostanziali dalle stesse rispettivamente rivestite.
Ne consegue che la qualità di attore sostanziale spetta alla parte formalmente convenuta - ovvero al creditore che ha richiesto l'ingiunzione (nel caso di specie la - sulla quale Controparte_3 grava l'onere della prova dell'allegato credito, e quella di convenuto al debitore opponente, sul quale, per contro, incombe l'onere di allegare e provare eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa creditoria dall'attore azionata in sede monitoria (cfr. ex multis Cass. 184/80; Cass. 3102/80).
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, inoltre, sul creditore che agisce in giudizio per l'adempimento del contratto grava il solo onere di provare la fonte negoziale o legale del proprio diritto e il termine di scadenza dell'obbligazione, lo stesso potendosi limitare ad allegare l'inadempimento della controparte, sulla quale incombe per contro l'onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall'adempimento (cfr. CASS. SS.UU. n. 13533/2001).
Ciò detto, l'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
E infatti, gli opponenti si sono limitati ad addurre una serie di contestazioni palesemente generiche sull'esistenza e sull'ammontare del credito di senza però premurarsi di fornire Controparte_3 alcun supporto probatorio alla spiegata opposizione.
In particolare, gli opponenti hanno espressamente dichiarato di aver già corrisposto la somma richiesta da – riconoscendo, peraltro, la sussistenza di un rapporto contrattuale in essere tra le CP_3 parti – senza, però, fornire la prova dell'avvenuto pagamento.
Di contro, la società opposta, formalmente attrice in senso sostanziale, ha puntualmente fornito piena prova della legittimità della richiesta di pagamento azionata, mediante la produzione documentale sopra citata, che non lascia dubbi in merito alla sussistenza dell'an e del quantum della pretesa creditoria.
Infatti, la richiesta di elaborazione di un nuovo pieno di rientro da parte della società ingiunta e la prova di pagamenti già effettuati da quest'ultima possono pacificamente essere intesi quale riconoscimento, da parte della stessa società, del proprio debito verso e del rapporto di somministrazione CP_3 in essere tra le stesse parti. pagina 4 di 5 In aggiunta, anche le fatture insolute depositate possono certamente essere intese quale prova del quantum richiesto.
Infatti, secondo un orientamento della giurisprudenza di merito che appare del tutto condivisibile “In materia di somministrazione – conformemente agli artt. 115 c.p.c, 2697 c.c. ed al principio della vicinanza della prova – le bollette sono in linea di massima idonee a fornire la prova dei consumi esposti, salva l'ipotesi di contestazione dell'utente; in caso di contestazione dei consumi esposti nella bolletta, infatti, è onere del preteso creditore fornire prova del quantum della merce somministrata e, segnatamente, la corrispondenza tra i consumi esposti in bolletta e quelli risultanti dal contatore correttamente funzionante” (Trib. Milano n. 1585/2020 e n. 7903/2021).
Nel caso di specie le fatture in atti contengono l'indicazione dettagliata dei consumi rilevati comunicati dal distributore, delle tariffe applicate, dei corrispettivi per oneri aggiuntivi (quale l'uso delle reti) e delle imposte (accisa e Iva).
A fronte di tale produzione documentale che consente di ritenere assolto l'onus probandi in capo alla società creditrice, l'opponente non soltanto non ha contestato in modo specifico né i consumi addebitati, né le tariffe applicate dal fornitore, né il corretto funzionamento del contatore, ma non si è neppure premunito di addure una contestazione, seppure generica, rimanendo silente di fronte alla produzione documentale effettuata dall'opposta già con la comparsa di costituzione.
In assenza di contestazione sulla reale quantità del consumo, opera la presunzione di veridicità della corrispondenza tra il dato fornito dal contatore e il dato esposto nella fattura.
Le contestazioni stragiudiziali richiamate dall'opponente in citazione sono irrilevanti, in quanto, oltre a non essere provate, sono generiche e non particolareggiate. Alla luce di quanto esposto, deve essere rigettata l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2267/2018 del 23.11.2018 – R.G. n. 4260/2018.
Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo utilizzando le tabelle del D.M. n. 55/2014, come successivamente aggiornate (tariffa tra media e minima per tutte le fasi), avuto riguardo al valore della controversia
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Ragusa, dott.ssa Emanuela A. Favara, in funzione di Giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 688/2019 R.G.;
1. rigetta l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2267/2018 del 23.11.2018 – R.G. n.
4260/2018- del Tribunale di Ragusa, che dichiara definitivamente esecutivo;
2. condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore di parte opposta, che liquida in complessivi € 4.000,00 oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese forfettario al 15%.
Ragusa, 07.05.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Emanuela Antonia Favara pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Emanuela Antonia Favara ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 688/2019 R.G. promossa da
(C.F.: ) e (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
) in proprio e quali rappresentanti legali della società C.F._2 CP_1 Parte_3
(P.I.: ), domiciliati come in atti;
rappresentati e difesi dall'avv. Controparte_2 P.IVA_1
Vincenzo GIANNONE, giusta procura in atti.
OPPONENTI
Contro
P.IVA: ) in persona del legale rappresentante p.t., e per essa, Controparte_3 P.IVA_2 quale mandataria per la gestione del credito n persona del legale rappresentante p.t., Controparte_4 domiciliata come in atti;
rappresentata e difesa dagli avv.ti Luca Polverino e Luigi Coluccino, giusta procura in atti
OPPOSTA
decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 7 maggio 2025, sulle conclusioni precisate come in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, gli attori hanno spiegato opposizione avverso il D.I. n. 2267/2018 del 23.11.2018 – R.G. n. 4260/2018- del Tribunale di Ragusa col quale era stato ingiunto alla società di pagare, a titolo di fornitura di energia Parte_4 elettrica, ad la somma di € 35.213,37, oltre €1305,00 per compensi professionali, Controparte_3 oltre interessi e spese.
pagina 1 di 5 A fondamento delle proprie pretese, gli opponenti hanno spiegato le seguenti eccezioni: l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto perché notificato tardivamente;
la nullità del procedimento monitorio per assenza di invito alla negoziazione assistita e mediazione obbligatoria;
la nullità delle clausole contrattuali perché ritenute vessatorie;
il difetto di legittimazione attiva in capo ad e il difetto di CP_3 legittimazione passiva in capo a loro stessi;
la prescrizione del credito, asserendo applicarsi al caso in esame il termine prescrizionale annuale;
la mancata notifica delle fatture a fondamento del credito;
l'erroneità dei calcoli effettuati dall'opposta e la conseguente indeterminatezza ed eccessività delle somme dovute alla stessa società; la mancata prova del credito;
la nullità del decreto ingiuntivo opposto per mancanza dei requisiti di cui all'art. 633 e 634. c.p.c. Chiedevano, pertanto, dichiararsi: la nullità del procedimento per decreto ingiuntivo per il mancato esperimento della mediazione obbligatoria e della negoziazione assistita;
l'inefficacia del decreto ingiuntivo impugnato perché notificato oltre i termini;
la revoca del decreto ingiuntivo, previa dichiarazione che nulla fosse dovuto a con CP_3 eventuale restituzione delle somme pagate in eccedenza e/o compensazione con quelle ancora a corrispondere;
disporsi CTU.
Con comparsa depositata in data 09.01.2020 si costituiva chiedendo, in via Controparte_3 preliminare, concedersi la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto e, nel merito, il rigetto della domanda attorea perché infondata. In subordine, chiedeva la condanna dell'opponente al pagamento della diversa somma accertata in sede istruttoria, maggiorata degli interessi legali dalla data del primo inadempimento sino al soddisfo, il tutto con vittoria di spese e di compensi.
A suffragio delle proprie richieste, la società offriva deduzioni specifiche ed analitiche in merito alle contestazioni portate dall'opponente, corredate da opportuna produzione documentale.
Nella specie, produceva -in aggiunta agli estratti autentici delle scritture contabili, depositati in CP_3 sede monitoria- sia le fatture insolute ivi azionate, sia il sollecito di pagamento inviato alla società opponente in uno alla richiesta di elaborazione di un nuovo piano di rientro con pagamenti rateali, avanzata dalla sia, infine, copia delle ricevute dei pagamenti rateali già effettuati. Parte_4
In seguito alla prima udienza, il Giudice, rilevava preliminarmente l'infondatezza dell'eccezione di inefficacia ai sensi dell'art. 644 c.p.c. in “quanto la società opposta ha tempestivamente consegnato il decreto ingiuntivo all'ufficiale giudiziario per la notifica, che si è perfezionata successivamente ex art.
140 c.p.c. nei confronti dei soci legali rappresentanti e , essendo andato a Parte_1 Parte_2 vuoto il tentativo di notifica presso la sede legale della società” e, ritenendo che l'opposizione non fosse fondata su prova scritta né su prova di pronta soluzione, concedeva la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, ai sensi dell'art. 648 c.p.c. Lo stesso Giudice, inoltre, rigettava la CTU richiesta da parte opponente e, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la precisazione delle conclusioni.
Dopo l'assegnazione del fascicolo a questo Giudice, la causa veniva nuovamente rinviata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. pagina 2 di 5 Le parti hanno precisato le conclusioni e discusso come da note di trattazione scritta in atti.
***
Preliminarmente, in merito all'eccezione di inefficacia del decreto ingiuntivo opposto per tardività della notifica, si vuole precisare che questo Giudice condivide quanto rilevato dal primo Giudicante, il quale, appellandosi alla giurisprudenza di legittimità, aveva rilevato l'infondatezza dell'eccezione in questione, posto che, si legge nell'ordinanza del 30.01.2020, “la notificazione del decreto ingiuntivo deve ritenersi perfezionata, per il notificante, al momento della consegna del plico all'ufficiale giudiziario, in virtù di un principio di portata generale, posto a tutela dell'interesse del notificante a non vedersi addebitato l'esito intempestivo del procedimento notificatorio per la parte sottratta alla sua disponibilità”(Cass. n. 25716/2018).
Rilavato, pertanto, che parte opposta aveva prontamente consegnato il plico all'ufficiale giudiziario per la notifica (poi perfezionatasi ai sensi dell'art. 140 c.p.c.) si era pronunciato appunto per l'infondatezza dell'eccezione de qua.
Passando all'esame dell'ulteriore eccezione di improcedibilità del ricorso monitorio per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione, come chiarito dalla Suprema Corte in un caso analogo, “In tema di controversie tra le società erogatrici dei servizi di telecomunicazioni e gli utenti, non è soggetto all'obbligo di esperire il preventivo tentativo di conciliazione, previsto dall'art. 1, comma 11, della l. n. 249 del 1997, chi intenda richiedere un provvedimento monitorio, essendo il preventivo tentativo di conciliazione strutturalmente incompatibile con i procedimenti privi di contraddittorio o a contraddittorio differito” (Cass. n. 8240/2020).
Anche per quanto riguarda il presente giudizio di merito non trova applicazione il tentativo obbligatorio di conciliazione. Il “Testo integrato in materia di procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie tra clienti o utenti finali e operatori o gestori nei settori regolati dall'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico – Testo Integrato Conciliazione” (TICO), approvato con
Deliberazione 5 Maggio 2016 209/2016/E/COM dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas, disciplina le modalità di svolgimento del tentativo obbligatorio di conciliazione per le controversie tra
“Clienti finali di energia elettrica alimentati in bassa e/o media tensione, Clienti finali di gas alimentati in bassa pressione, Prosumer o Utenti finali e Operatori o Gestori”, ai sensi dell'articolo 2, comma 24, lettera b), della legge 481/95 e dell'articolo 141, comma 6, lettera c), del Codice del consumo.
Ritiene questo Giudice che, in base alla disciplina del TICO, il tentativo di conciliazione obbligatorio davanti al Servizio di Conciliazione dell'AEEG, o davanti agli organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie sia applicabile alle sole controversie introdotte dai clienti finali, o utenti, nei confronti degli operatori e gestori e non alle controversie introdotte contro i clienti finali, o utenti, dagli operatori e gestori.
Questa conclusione si ricava in particolare dall'art. 6 TICO – che prevede che il cliente o utente finale possa attivare la procedura di conciliazione solo dopo aver inviato il reclamo all'operatore o gestore – e pagina 3 di 5 dall'art.
8.4 del TICO – che prevede che gli operatori e gestori siano tenuti a partecipare alle procedure di conciliazione attivate nei loro confronti presso il servizio di conciliazione del cliente o utente finale salvi i casi di inammissibilità della domanda;
entrambe le norme presuppongono che la procedura sia attivata solo dall'utente finale.
Per ciò che attiene alla negoziazione assistita, invece, giova richiamare la disposizione di cui all'art. 3, comma 3 del richiamato D.L. 13272014, secondo cui tale procedimento “non si applica a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione”.
Ciò posto, venendo al vaglio della ragione più liquida, va rammentato, intanto, che nel giudizio d'opposizione a decreto ingiuntivo si verifica un'inversione delle posizioni processuali delle parti, non atta a interferire, in punto di distribuzione dell'onere probatorio, sulle posizioni sostanziali dalle stesse rispettivamente rivestite.
Ne consegue che la qualità di attore sostanziale spetta alla parte formalmente convenuta - ovvero al creditore che ha richiesto l'ingiunzione (nel caso di specie la - sulla quale Controparte_3 grava l'onere della prova dell'allegato credito, e quella di convenuto al debitore opponente, sul quale, per contro, incombe l'onere di allegare e provare eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa creditoria dall'attore azionata in sede monitoria (cfr. ex multis Cass. 184/80; Cass. 3102/80).
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, inoltre, sul creditore che agisce in giudizio per l'adempimento del contratto grava il solo onere di provare la fonte negoziale o legale del proprio diritto e il termine di scadenza dell'obbligazione, lo stesso potendosi limitare ad allegare l'inadempimento della controparte, sulla quale incombe per contro l'onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall'adempimento (cfr. CASS. SS.UU. n. 13533/2001).
Ciò detto, l'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
E infatti, gli opponenti si sono limitati ad addurre una serie di contestazioni palesemente generiche sull'esistenza e sull'ammontare del credito di senza però premurarsi di fornire Controparte_3 alcun supporto probatorio alla spiegata opposizione.
In particolare, gli opponenti hanno espressamente dichiarato di aver già corrisposto la somma richiesta da – riconoscendo, peraltro, la sussistenza di un rapporto contrattuale in essere tra le CP_3 parti – senza, però, fornire la prova dell'avvenuto pagamento.
Di contro, la società opposta, formalmente attrice in senso sostanziale, ha puntualmente fornito piena prova della legittimità della richiesta di pagamento azionata, mediante la produzione documentale sopra citata, che non lascia dubbi in merito alla sussistenza dell'an e del quantum della pretesa creditoria.
Infatti, la richiesta di elaborazione di un nuovo pieno di rientro da parte della società ingiunta e la prova di pagamenti già effettuati da quest'ultima possono pacificamente essere intesi quale riconoscimento, da parte della stessa società, del proprio debito verso e del rapporto di somministrazione CP_3 in essere tra le stesse parti. pagina 4 di 5 In aggiunta, anche le fatture insolute depositate possono certamente essere intese quale prova del quantum richiesto.
Infatti, secondo un orientamento della giurisprudenza di merito che appare del tutto condivisibile “In materia di somministrazione – conformemente agli artt. 115 c.p.c, 2697 c.c. ed al principio della vicinanza della prova – le bollette sono in linea di massima idonee a fornire la prova dei consumi esposti, salva l'ipotesi di contestazione dell'utente; in caso di contestazione dei consumi esposti nella bolletta, infatti, è onere del preteso creditore fornire prova del quantum della merce somministrata e, segnatamente, la corrispondenza tra i consumi esposti in bolletta e quelli risultanti dal contatore correttamente funzionante” (Trib. Milano n. 1585/2020 e n. 7903/2021).
Nel caso di specie le fatture in atti contengono l'indicazione dettagliata dei consumi rilevati comunicati dal distributore, delle tariffe applicate, dei corrispettivi per oneri aggiuntivi (quale l'uso delle reti) e delle imposte (accisa e Iva).
A fronte di tale produzione documentale che consente di ritenere assolto l'onus probandi in capo alla società creditrice, l'opponente non soltanto non ha contestato in modo specifico né i consumi addebitati, né le tariffe applicate dal fornitore, né il corretto funzionamento del contatore, ma non si è neppure premunito di addure una contestazione, seppure generica, rimanendo silente di fronte alla produzione documentale effettuata dall'opposta già con la comparsa di costituzione.
In assenza di contestazione sulla reale quantità del consumo, opera la presunzione di veridicità della corrispondenza tra il dato fornito dal contatore e il dato esposto nella fattura.
Le contestazioni stragiudiziali richiamate dall'opponente in citazione sono irrilevanti, in quanto, oltre a non essere provate, sono generiche e non particolareggiate. Alla luce di quanto esposto, deve essere rigettata l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2267/2018 del 23.11.2018 – R.G. n. 4260/2018.
Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo utilizzando le tabelle del D.M. n. 55/2014, come successivamente aggiornate (tariffa tra media e minima per tutte le fasi), avuto riguardo al valore della controversia
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Ragusa, dott.ssa Emanuela A. Favara, in funzione di Giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 688/2019 R.G.;
1. rigetta l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2267/2018 del 23.11.2018 – R.G. n.
4260/2018- del Tribunale di Ragusa, che dichiara definitivamente esecutivo;
2. condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore di parte opposta, che liquida in complessivi € 4.000,00 oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese forfettario al 15%.
Ragusa, 07.05.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Emanuela Antonia Favara pagina 5 di 5