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15 dicembre 1981
15 dicembre 1981
Art. 124. (Applicazione provvisoria di pene accessorie)
L' articolo 140 del codice penale e' sostituito dal seguente:
"Art. 140. - (Applicazione provvisoria di pene accessorie). - Il giudice, durante la istruzione, nei procedimenti per reati per i quali, in caso di condanna, puo' essere applicata una pena accessoria, puo' disporne in via provvisoria l'applicazione quando sussistano specificate, inderogabili esigenze istruttorie o sia necessario impedire che il reato venga portato a conseguenze ulteriori.
L'interdizione dai pubblici uffici puo' essere applicata provvisoriamente solo nei procedimenti per reati commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o ad un pubblico servizio o a taluno degli uffici indicati nel n. 3 del capoverso dell'articolo 28.
La sospensione provvisoria non si applica agli uffici elettivi ricoperti per diretta investitura popolare.
La pena accessoria provvisoriamente applicata non puo' avere durata superiore alla meta' della durata massima prevista dalla legge ed e' computata nella durata della pena accessoria conseguente alla condanna".
L' articolo 140 del codice penale e' sostituito dal seguente:
"Art. 140. - (Applicazione provvisoria di pene accessorie). - Il giudice, durante la istruzione, nei procedimenti per reati per i quali, in caso di condanna, puo' essere applicata una pena accessoria, puo' disporne in via provvisoria l'applicazione quando sussistano specificate, inderogabili esigenze istruttorie o sia necessario impedire che il reato venga portato a conseguenze ulteriori.
L'interdizione dai pubblici uffici puo' essere applicata provvisoriamente solo nei procedimenti per reati commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o ad un pubblico servizio o a taluno degli uffici indicati nel n. 3 del capoverso dell'articolo 28.
La sospensione provvisoria non si applica agli uffici elettivi ricoperti per diretta investitura popolare.
La pena accessoria provvisoriamente applicata non puo' avere durata superiore alla meta' della durata massima prevista dalla legge ed e' computata nella durata della pena accessoria conseguente alla condanna".
Giurisprudenza • 4
- 1. Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/02/2017, n. 10940Provvedimento: […] Tale previsione ricalca, nella formulazione letterale, quella introdotta nell'art. 140, comma 3, cod. pen. dall'art. 124 della legge 24 novembre 1981, n. 689, che escludeva l'applicazione provvisoria della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici agli uffici elettivi ricoperti per diretta investitura popolare. […]Leggi di più...
- esclusione·
- misura cautelare interdittiva della sospensione dall'uffiicio·
- fattispecie·
- applicabilità·
- persona incaricata di un ufficio elettivo per diretta investitura popolare·
- disposizioni generali·
- personali·
- misure cautelari·
- condizioni di applicabilità